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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.02.2007 32.2007.47

6 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·808 parole·~4 min·2

Riassunto

Ricorso irricevibile in quanto tardivo.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.47   rg/td

Lugano 6 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 1. febbraio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 18 dicembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con decisione 18 dicembre 2006 l'Ufficio AI, dopo aver esperito gli accertamenti impostigli dal Tribunale canale delle assicurazioni con sentenza di rinvio 15 novembre 2005 e confermando il progetto di decisione 5 novembre 2006, ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assicurative (rendita/provvedimenti reintegrativi);

                                     -   contro suddetta decisione l’assicurato - rappresentato dal-l’avv. RA 1 - s’aggrava davanti allo scrivente Tribunale con ricorso “cautelativo” datato 1. febbraio 2007, consegnato alla posta il medesimo giorno e pervenuto al Tribunale il 2 febbraio 2007 (cfr. busta d'impostazione);

                                     -   in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

                                     -   il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);

                                     -   dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);

                                     -   gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1);

                                     -   se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479);

                                     -   nel caso di specie la decisione 18 dicembre 2006 è stata notificata al rappresentante dell’assicurato il 19 dicembre 2006 (cfr. ricorso, cfr. busta d’intimazione prodotta con il gravame), quindi durante il periodo di sospensione stabilito dall’art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA;

                                     -   di conseguenza il termine di 30 giorni per interporre ricorso ha iniziato a decorrere il 2 gennaio 2007, giorno seguente la fine della sospensione, per scadere il giorno di mercoledì 31 gennaio 2007. Entro questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare il gravame a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero;

                                     -   che il ricorso, come visto, è stato consegnato alla posta soltanto il 1. febbraio 2007;

                                     si deve quindi concludere che il gravame contro la decisione 18 dicembre 2006 dell'Ufficio AI è tardivo;

                                     -   conformemente all’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la presente procedura è soggetta a spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.

                                 2.-   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente;

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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