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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.12.2008 32.2007.390

23 dicembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,562 parole·~23 min·2

Riassunto

Revisione di una rendita. Negata l'esistenza di una violazione del diritto di essere sentito. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare la problematica somatica

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.390   BS/td

Lugano 23 dicembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 9 novembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1977, a seguito delle conseguenze di un infortunio subito nel 1993, ha presentato nell’agosto 1997 una domanda di prestazioni AI, respinta dall’Ufficio AI con decisione 7 giugno 1999 (doc. AI 37-1).

                                         Con sentenza 20 giugno 2001 il TCA, accogliendo parzialmente il ricorso 7 luglio 1999 dell’assicurata, ha annullato la citata decisione amministrativa e rinviato gli atti all’Ufficio AI per la determinazione dei grado d’invalidità secondo le norme di legge previste per gli assicurati senza formazione professionale (art. 28 cpv. 3 LAI in relazione all’art. 26 OAI). Inoltre, per quanto concerne la fissazione del reddito da invalido, questa Corte aveva stabilito che l’amministrazione doveva valutare se quanto percepito dall’insorgente era da considerare “salario sociale” e, in caso di affermativo, di accertarne l’entità (inc. 32.1999.80; doc. AI 59-9).

                                         Esperiti i richiesti accertamenti economici, con cinque decisioni datate 15 gennaio 2003 l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera dal 1° agosto 1996, ridotta a mezza rendita dal 1° dicembre 1998 ed aumentata a rendita intera dal 1° febbraio 2000, quest’ultima per un grado d’invalidità del 67% (doc. AI 87-91).

                               1.2.   Nel mese di ottobre 2004 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio la procedura di revisione della rendita (doc. AI 99-1).

                                         Dopo aver proceduto agli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 1° dicembre 2005 l’Ufficio AI ha ridotto la rendita a tre quarti dal 1° gennaio 2005 e tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione. A giustificazione della riduzione della prestazione, l’amministrazione, ritenuto che l’assicurata può esercitare un’attività adeguata nella misura del 70%, ha determinato un grado d’invalidità del 61% risultante dal raffronto del reddito da valido di fr. 63'460.-- con quello da invalido pari a fr. 24'556.-- (doc. AI 108).

                                         A seguito dell’opposizione alla citata decisione inoltrata dall’assicurata (doc. AI 115-1), rappresentata dall’avv. RA 1, e completata l’11 e 17 gennaio 2006 (doc. AI 118 de 119), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica affidata al dr. __________ (doc. AI 126).

                                         Ricevuta la perizia specialistica, con decisione 9 novembre 2007 l’amministrazione ha respinto l’opposizione. Escluso un peggioramento delle condizioni di salute, l’Ufficio AI ha confermato il grado d’invalidità del 61%, con conseguente diritto a tre quarti di rendita.

                               1.3.   Con il presente tempestivo ricorso l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’erogazione di una rendita intera. Contestando, in sintesi, la determinazione del grado d’invalidità, nonché l’accertamento specialistico eseguito, essa ha postulato l’esecuzione di una perizia di natura neurologica e neuropsicologica al fine di valutare con convincimento il peggioramento delle proprie condizioni di salute. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.4.   Mediante la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

                               1.5.   Il 18 gennaio 2008 l’assicurata ha in sostanza confermato le tesi ricorsuali (VI).

                                         In data 25 giugno 2008 il TCA ha ricevuto dall’insorgente copia di scritti inviati all’Ufficio AI (VIII).

considerato                    in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   Nel caso in esame, il legale della ricorrente sottolinea innanzitutto come la perizia del dr. __________ sia stata accessibile solo dopo l’emanazione della decisione su opposizione contestata. Non avendo quindi avuto la possibilità di esprimersi in merito, l’avv. RA 1 ha sostenuto l’esistenza di una violazione del diritto di essere sentiti.

                                         Con la risposta di causa, invece, l’Ufficio AI contesta una simile violazione, poiché dal marzo 2007 la perizia era disponibile su semplice richiesta.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).

Per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA 13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).

                                         Secondo l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         Al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 374 consid. 6).

                                         L’Alta Corte federale ha stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).

                                         Nella fattispecie concreta, l’assicurata era a conoscenza della perizia del dr. __________, visto che lei stessa è stata convocata dal citato specialista. Inoltre, a seguito dello scritto 29 marzo 2007 dell’Ufficio AI al suo legale essa sapeva che la valutazione psichiatra era “all’esame del servizio medico regionale” (doc. AI 128-1). Pertanto, nel marzo 2007 la perizia era a disposizione per essere richiesta. Dagli atti non risulta che l’avv. RA 1 abbia formulato edizione del rapporto del dr. __________, avendo egli sollecitato, con scritti 25 maggio 2007 e 24 ottobre 2007 (doc. AI 131 e 132), l’emanazione della decisione su opposizione, avvertendo che in caso contrario avrebbe inoltrato ricorso per denegata giustizia.

                                         In queste circostanze, dunque, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.

                                         Va poi rilevato che nella decisione contestata l’Ufficio AI ha riportato testualmente le conclusioni del dr. __________ e che la perizia è stata trasmessa, insieme agli atti dell’incarto, all’avv. RA 1 il 14 novembre 2007 (doc. AI 134). L’assicurata ha di conseguenza preso posizione sulla perizia psichiatrica davanti al TCA (cfr. ricorso pagg. 12 e 13), Tribunale che dispone del pieno potere cognitivo. Per cui, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 390 consid. 5).

                                         Nel merito

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (4a revisione dell’AI), l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, come già detto al consid. 1.1, con cinque decisioni datate 15 gennaio 2003 l’Ufficio AI aveva posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera dal 1° agosto 1996, ridotta a mezza rendita dal 1° dicembre 1998 ed aumentata a rendita intera dal 1° febbraio 2000 per un grado d’invalidità del 67% (doc. AI 87-91) sulla base delle seguenti motivazioni:

"  Il confronto dei redditi fra il reddito presumibile senza invalidità, secondo art. 26 cpv. 1 OAI e il reddito da invalido apre il diritto alla rendita intera essendo superiore al 66 2/3%, fatta eccezione per il periodo compreso fra il settembre 1998 e il novembre 1999 durante il quale l'assicurata percepiva un reddito da invalido che esclude il diritto alla rendita intera ma apre il diritto alla mezza rendita.

La base di calcolo per tale periodo, espressa tenendo conto del "salario sociale" percepito presso il negozio __________, è una retribuzione di merito di Fr. 18000.00 annui (fr. 1500.- mensili per 12 mensilità) confrontata con il reddito presumibile senza invalidità secondo art. 26 cpv. 1 OAI per l'anno 1998 di Fr. 40640.00 e rispettivamente di Fr. 40960.00 nel 1999. Il confronto relativo al periodo suddetto è meglio espresso nei due seguenti specchietti:

Reddito annuo ragionevolmente esigibile

proveniente da un'attività lucrativa nel 1998                                      franchi

senza invalidità                                                                                           40640.00

con invalidità                                                                                                18000.00

perdita di guadagno/grado d'invalidità                                                  22640.00=56%

Reddito annuo ragionevolmente esigibile

proveniente da un'attività lucrativa nel 1999                                      franchi

senza invalidità                                                                                           40960.00

con invalidità                                                                                                18000.00

perdita di guadagno/grado d'invalidità                                                   22960.00=56%

In conclusione l'infortunio accorso nel giugno 1993 apre il diritto alla rendita intera a partire dal 01.01.1995, momento in cui l'assicurata ha compiuto 18 anni.

Tuttavia la domanda è tardiva per cui secondo art. 48 LAI il pagamento di prestazioni AI avviene il piÙ presto il 01.08.1996.

La rendita viene ridotta a mezza rendita dal 01.123.1998 secondo art. 88 OAI mentre viene ristabilita la rendita intera il 01.02.2000 sempre secondo art. 88 OAI." (Doc. AI 83-2)                           

                               2.6.   A seguito della 4° revisione AI, che ha introdotto i tre quarti di rendita (cfr. consid. 2.3), e visto che il grado d’invalidità dell’assicurata era stato fissato al 67%, nell’ottobre 2004 l’Ufficio AI ha avviato la procedura di revisione conformemente alla lett. f (garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite intere correnti) delle relative disposizioni transitorie (“Le rendite intere correnti versate per un grado d’invalidità del 662/3 per cento almeno continuano ad essere assegnate anche dopo l’entrata in vigore della 4a revisione dell’AI a tutti i beneficiari che in quel momento hanno già compiuto 50 anni. Tutte le altre rendite intere per un grado di invalidità inferiore al 70 per cento devono essere rivedute entro un anno dall’entrata in vigore della 4a revisione dell’AI”; sottolineatura del redattore).

                                         Raccolta la pertinente documentazione medica, con nota 28 giugno 2005 il dr. __________ (attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI; in seguito: SMR) non ha riscontrato un cambiamento delle condizioni di salute rispetto alla perizia 18 dicembre 1998 del dr. __________. In quella valutazione neurologica (eseguita nell’ambito della domanda di prestazioni dell’agosto 1997) era stata accertata una residua capacità lavorativa del 70%, dovuta principalmente ai deficit cognitivi riscontrati, e l’attività allora svolta dall’assicurata era stata giudicata come adeguata al danno alla salute. Un probabile peggioramento, nel senso di una decompressione progressiva o improvvisa del delicato equilibrio, era stato ipotizzato dal dr. __________ in concomitanza con un aumento dello stress psicologico e/o sociale (cfr. pag. 30; doc. AI 27-32).

                                         Con rapporto 26 settembre 2005 il consulente in integrazione, tenuto conto della residua capacità lavorativa del 70% e delle limitazioni fisiche e neurologiche, ha elencato una serie di attività adeguate e proceduto alla determinazione del grado d’invalidità mediante il raffronto tra un reddito da valido di fr. 63'450 (determinato sulla base dell’art. 26 OAI) e da invalido di fr. 24'556 (fissato con l’ausilio dei dati statistici salariali), giungendo ad un’incapacità al guadagno del 61% (doc. AI 106).

                                         Avendo nell’ambito della procedura di opposizione l’assicurato prodotto due rapporti medici (tra cui quello relativo al consulto 9 agosto 2005 presso il dr. __________ della Clinica neurologica dell’Ospedale __________ di __________), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________. Quest’ultimo, con rapporto 26 febbraio 2007, diagnosticata una distimia (CD10:F34.1) di gravità lieve, ha valutato un’incapacità lavorativa del 10%, con prognosi favorevole (doc. AI 127).

                                         Con nota 4 aprile 2007 il SMR, fondandosi sulla perizia specialistica ha concluso che:

"  Dalla perizia emerge in modo chiaro che la distimia non ha praticamente ripercussioni sulla capacità lavorativa (stimata 90% dal punto di vista psichiatrico) e che la prognosi non è sfavorevole. Anche in passato, la depressione non ha mai assunto una gravità o durata tale da giustificare la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente. Una presa a carico specialistica non s'impone.

In conclusione non si è verificato un peggioramento dello stato di salute dovuto all'insorgenza di un'affezione psichica." (Doc. AI 130-1)

                                         Di conseguenza, non riscontrando un peggioramento dello stato di salute, con la decisione su opposizione contestata l’Ufficio AI ha confermato la riduzione della rendita a tre quarti.

                               2.7.   Da un attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può confermare la decisione contestata. In particolare, l’Ufficio AI non ha compiutamente esaminato l’eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurata.

                                         In primo luogo va fatto presente che in data 9 agosto 2005 l’insorgente è stata visitata dal dr. __________, specialista in neurologia (doc. AI 120-4). Con nota 29 novembre 2006 il dr. __________ del SMR ha esaminato la valutazione neurologica, evidenziando:

"  In fase di opposizione, l'assicurata produce un rapporto sul consulto neurologico presso il policlinico di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ del 9 agosto 2005. Il consulto è stato realizzato per verificare le diagnosi e le possibilità terapeutiche in presenza di un tendenziale peggioramento dei disturbi neurologici e neuropsicologici presenti dall'infortunio.

Soggettivamente l'assicurata è disturbata in modo particolare da stanchezza diurna, presente già al mattino al risveglio, dorme 3-4 ore in pomeriggio. Motivazione e slancio vitale sono diminuiti, disturbi mnestici e cognitivi (impulsività, aggressività, mancata concentrazione, confusione di cifre, diminuita attenzione) ed apatia sono persistenti. Cefalea (dall'infortunio), di intensità e frequenza progressiva (attualmente 15 giorni al mese) con progressivo aumento degli analgesici. Disturbi gastrici da 2 anni. Dolori alla spalla ed al braccio sinistro irradianti verso l'avambraccio (3 volte all'anno). Dall'esame neuropsicologico si citano disturbi dell'attenzione e della concentrazione con marcata diminuzione del controllo di errori. Distimia, insicurezza ai calcoli, lievi turbe mnestiche (con conseguenze sulla capacità di apprendimento). Paragonando il risultato con il precedente esame neuropsicologico del 1989 si mette in risalto la diminuzione dell'attenzione e concentrazione e lievi turbe mnestiche. In conclusione, si ritiene che il peggioramento aspecifico delle prestazioni sia condizionato dallo stato timico e dalla motivazione. In modo particolare non si sono aggiunti nuovi sintomi neurologici dopo il trauma cranico del giugno 1993. La stanchezza è dovuta ai disturbi neuropsicologici residuali ed a depressione. Si aggiunge la cefalea che comporta un (ab-)uso di nalgesici. Si consiglia una terapia antidepressiva ed una presa a carico specialistica. L'esame neuropsicologico non è a disposizione in dettaglio.

La capacità lavorativa è valutata in modo invariato con 67%." (Doc. AI 125-1)

                                         Quindi, il dr. __________ non ha riscontrato ulteriori sintomi neurologici („Anamnestisch–klinisch finden wir keine Hinweise auf eine seit dem Schädelhirntrauma von 06/1993 neu hinzukommende neurologische Symptomatik“). Tuttavia egli ha evidenziato, rispetto all’ultima consultazione neuropsicologica del 1998, una marcata presenza di disturbi dell’attenzione e della concentrazione, come pure l’apparizione di lievi turbe mnestiche (“Im Vergleich zur letzten neuropsychologischen Untersuchung vom 14.9.1998 finden wir deutlich ausgeprägte Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, sowie neu leichte Minderfunktionen”).

                                         Tenuto conto che nella perizia del 1998 il dr. __________ aveva valutato una capacità lavorativa del 70% a seguito dei deficit neurpsicologici (cfr. perizia pag. 30; doc. AI 27-30), il peggioramento evidenziato nel 2005 dal dr. __________ verosimilmente deve aver comportato un peggioramento della residua capacità lavorativa. Vero che quest’ultimo ha valutato un’incapacità lavorativa del 67% (“weiterhin 67% arbeitsunfähig”). Tuttavia va ricordato che, come visto al consid. 1.1, tale percentuale corrisponde al grado d’invalidità fissato nelle decisioni 15 gennaio 2003 e quindi non è il grado d’incapacità lavorativa. Non solo, secondo quanto scritto dal consulente nel rapporto 19 giugno 2002, il grado d’invalidità, eccetto gli anni 1998 e 1999, doveva essere tra il 77% e l'82% (doc. AI 78-2).

                                         Non può pertanto essere condivisa la valutazione conclusiva espressa nella citata nota 29 novembre 2006 dal dr. __________ del SMR, ossia che “in complesso lo stato di salute appare in gran parte stazionario…”, almeno per quanto concerne l’aspetto neurologico (su quello psichiatrico, cfr. consid. 2.8).

                                         Una perizia neurologica, rispettivamente neuropsicologica, auspicata dall’assicurata, s’impone, tenuto del resto conto che l’ultimo consulto risale al 2005.

                               2.8.   Per quel che concerne invece la componente psichiatrica (il dr. __________ aveva individuato l’incipiente evoluzione di una depressione), questo TCA non ha nessun motivo per discostarsi dalla perizia del dr. __________.

                                         Nel rapporto 26 febbraio 2007 il citato specialista ha evidenziato:

"  L'insieme delle notizie, delle osservazioni e delle constatazioni obiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più sopra dettagliatamente esposte, mi permette di porre, secondo scienza e coscienza, il seguente giudizio psichiatrico-diagnostico:

▪ Distimia (ICD-10:F34.1) ad esordio precoce, ora di gravità lieve

5. Valutazione e prognosi:

Da un punto di vista psichiatrico l'attuale capacità lavorativa della perizianda, a mio giudizio, è compromessa di grado minimo (capacità lavorativa medico-teorica del 90%).

La prognosi, per quanto concerne lato psichico, non si presenta sfavorevole." (Doc. AI 127-5)

                                         Nel ricorso l’assicurata contesta tale valutazione, ritenuta non convincente e basata esclusivamente sulle sue impressioni soggettive. In particolare essa ha evidenziato che:

"  In particolare, si veda la risposta fornita a pag. 5 del rapporto __________ (sub B).3), laddove al quesito se l'assicurata è in grado di sopportare i disturbi psichici di un'attività professionale, il Dr. med. __________ risponde affermativamente, ammettendo tuttavia di fondarsi (solo) su quanto "riferito dalla perizianda (lavora nel negozio di proprietà della madre)".

Non è ammissibile che un medico chiamato ad accertamenti scientifici, risponda a precise domande riferendosi esclusivamente alle impressioni soggettive dalla paziente. Tanto più quando in concreto:

1.  l'interessata versa da anni in un grave disagio neuro-psicologico;

2.  fin dal 1998 è stato accertato che la delicatezza dell'equilibrio dello stato di salute della ricorrente potrebbe degenerare anche improvvisamente se confrontata a stress psicologico e/o sociale (rapporto Dr. med. __________, pag. 30).

Nel caso concreto, anche un esame ristretto all'aspetto psicologico della ricorrente, imponeva, ai fini di una corretta valutazione dell'incapacità lavorativa, di considerare

1.  l'insieme dello stato di salute;

2.  l'accertata inconsapevolezza della gravità dei disturbi;

3.  il fatto che solo lavorando presso il negozio della madre, la ricorrente è in grado di affrontare un certo grado di stress psicologico e/o sociale." (Doc. I)

                                         Ora, che il perito abbia risposto affermativamente alla domanda no. B.3 (“l’ambiente di lavoro dell’assicurata è in grado di sopportarne i disturbi psichici ?), fondandosi su quanto riferito dall’insorgente (“Si, per quanto referito dalla perizianda (lavora nel negozio di proprietà della madre”; perizia pag. 5; doc. AI 127-5)), non è motivo per mettere in dubbio la validità della perizia stessa. Quanto riferito dall’assicurata non è che la conferma dello scarso impatto sulla capacità lavorativa della depressione. Va poi fatto presente che il perito ha basato la sua valutazione non solo sul colloquio personale con l’assicurata, ma ha anche tenuto conto della documentazione medica di cui all’inserto, compresa quella neurologica e quindi ha preso in considerazione gli aspetti globali dello stato di salute dell’interessata. Del resto, il dr. __________ nella citata nota 4 aprile 2007 ha ben sottolineato come l’aspetto psichiatrico non sia rilevante (doc. AI 130). Infatti, il dr. __________ ha ritenuto che la perizianda non necessiti di un trattamento specialistico ambulatoriale. Va poi rilevato che l’assicurata non ha prodotto alcuna documentazione medica contrastante le conclusioni peritali. È qui utile ricordare che, per quanto attiene al valore probatorio di perizie fatte eseguire dall’amministrazione a medici indipendenti, se esse sono rese da specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c; cfr. pure per es. sentenza del 9 aprile 2002 in re L., I 379/01, consid. 3b).

                               2.9.   In conclusione, visto quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché esegua una perizia neurologica e neuropsicologica al fine di valutare la residua capacità lavorativa della ricorrente in attività adeguate. Sulla base di questi accertamenti, tenuto conto della perizia psichiatria agli atti, l’amministrazione procederà ad una valutazione globale dell’incapacità medico-teorica. Al riguardo va ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, il TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

32.2007.390 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.12.2008 32.2007.390 — Swissrulings