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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2008 32.2007.376

21 novembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,564 parole·~53 min·2

Riassunto

Soppressione rendita a seguito di revisione. Nuova domanda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.376   FC/td

Lugano 21 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione 22 ottobre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con decisione 11 febbraio 2000 l’Ufficio AI aveva accolto una prima domanda di prestazioni presentata nel luglio 1998 da RI 1, nato nel 1959, già attivo come venditore, riconoscendogli una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1. febbraio 1998 (doc. AI 48, 51).

                                         Avviata nel luglio 2001 una revisione, esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione 21 maggio 2002 l’Ufficio AI cresciuta incontestata in giudicato, ha soppresso la rendita avendo accertato che l’assicurato aveva ripreso l’attività lavorativa quale venditore a tempo pieno (doc. AI 55-58).

                               1.2.   Il 16 agosto 2005 RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 17 agosto 2007 l’Ufficio AI ha respinto la domanda avendo accertato un grado di invalidità insufficiente per riconoscere il diritto ad una rendita (doc. AI 107).

                                         Dopo aver preso atto dell’”opposizione” formulata dall'assi- curato, rappresentato dalla CAP Protezione giuridica, e valutata  la nuova documentazione versata agli atti, con decisione 22 ottobre 2007 l’amministrazione ha confermato il rifiuto della prestazione motivando:

"  (…)

Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così come dalla perizia specialistica interdisciplinare avvenuta durante il mese di marzo del 2007 presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona, non risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le abbia comportato, o le comporti, un'incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno tale da giustificare il diritto a prestazioni da parte dell'Al.

Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è stato ritenuto inabile nella misura massima del 15% nella sua abituale attività (salvo un periodo di totale incapacità dovuto alla degenza a __________ dal 08.08.2005 al 27.08.2005).

Essendo dunque il grado d'invalidità inferiore al 40%, e non avendo raggiunto un periodo di un anno con inabilità media di almeno il 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Decidiamo pertanto:

Le osservazioni presentate in seguito al nostro progetto di decisione del 17.08.2007 non modificano la nostra presa di posizione. Il nostro servizio medico ha indicato che dal 14.09.2007, per la durata verosimile di tre mesi, l'assicurato sia da ritenersi totalmente inabile; se tale inabilità dovesse protrarsi per un periodo superiore vogliate cortesemente inoltrare una nuova domanda di invalidità.

La richiesta di prestazioni, preso in considerazione quanto sopra esposto, è respinta." (Doc. AI 114)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, assistito dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per accertamenti ulteriori, motivando come segue:

"  D.

Dal 1 aprile 2004, l'assicurato è stato assunto dalla __________, quale venditore di macchine edili.

Dal luglio 2005 al luglio 2007, I'__________, compagnia assicurativa per la perdita di guadagno in caso di malattia della __________, ha versato le indennità per inabilità lavorativa variabile tra il 50% ed il 100%.

Prove:      Doc. C: lettera __________ 13.6.2007; Doc. D a Q: conteggi prestazioni; si richiama l'incarto dall'__________

E.

L'UAI ha predisposto una perizia al SAM, svoltasi nel marzo 2007, che conclude per un'inabilità lavorativa del 15%.

Ciò risulta essere in contrasto con quanto riferito dal medico curante rispettivamente con quanto ritenuto dall'__________.

In nessun atto istruttorio dell'AI si prende in considerazione l'incapacità lavorativa riconosciuta dall'__________. Il fatto che la compagnia assicurativa ha versato le prestazioni per due anni, induce a concludere che, a fondamento dell'incapacità, vi siano degli accertamenti e dei certificati medici.

Ogni assicurazione sociale raccoglie gli atti necessari a stabilire l'incapacità lavorativa dell'assicurato e istruisce la pratica in base ai propri disposti. Tuttavia, a dipendenza del momento in cui interviene un assicuratore sociale, la richiesta di documentazione dalle assicurazioni, che sono precedentemente intervenute o che stanno intervenendo, è praticamente una prassi.

Anche nella pratica del signor RI 1 ciò è accaduto, l'AI ha richiesto l'incarto dell'__________. Però in occasione della perizia al SAM, i medici hanno taciuto al riguardo. Essi né fanno cenno all'incarto __________, né forniscono, nella loro relazione peritale, i motivi per i quali escludono gli accertamenti dell'__________.

F.

Sebbene, come indicato precedentemente, l'autonomia dell'istruttoria e dell'applicazione dei disposti di legge da parte di ogni assicuratore sociale è fatto acquisito, mal si comprende l'incongruenza sussistente tra l'istruttoria Al e quella dell'__________, quest'ultima avendo ammesso un'incapacità lavorativa variabile tra il 50% e il 100% e per due anni.

Il ricorrente ritiene che, sulla base di quanto sopra, l'istruttoria Al abbia omesso di considerare e valutare quanto espletato dall'__________." (Doc. I)

                               1.4.   Nella risposta di causa del 7 dicembre 2007 l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione impugnata, ha chiesto la reiezione del gravame, precisando:

"  In conclusione, alla questione di sapere quanto valutare la capacità lavorativa dell'assicurato, i medici periti del SAM hanno ritenuto che "I'A è limitato lievemente dal problema reumatologico (alla spalla sinistra ed alla colonna vertebrale) e psichiatrico (stati d'ansia).

Tenendo conto di tutto queste patologie l'A. presenta una capacità lavorativa come venditore - rappresentante di macchine edili dell'85% ca. (presenza durante tuffo il giorno, ma con rendimento ridotto). Questa capacità lavorativa è presente da parecchio tempo, sicuramente da un paio d'anni.

A causa del problema oculare si sconsigliano attività pericolose come quelle svolte nel passato (carrozziere).

In futuro non è da prevedere un sostanziale cambiamento della sopraccitata capacità lavorativa. Non possiamo codificare un sostanziale peggioramento tale da codificare un'incapacità lavorativa superiore a quella appena descritta" (cfr. perizia pluridisciplinare SAM del 30 aprile 2007).

Tale conclusione è stata in seguito avvalorata dal SMR, all'occasione della quale quest'ultimo ha confermato un'incapacità lavorativa del 10-20% dal punto di vista psichiatrico, rispettivamente del 10% dal lato reumatologico (cfr. rapporto medico del SMR del 21 giugno 2007).

Di conseguenza, stando alle valutazioni mediche sopraesposte, l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa del 15% nell'attività abituale di venditore/rappresentante di macchine edili a partire dal mese di gennaio 2004, rispettivamente abile nella misura del 90% in altre attività adeguate nel rispetto dei limiti funzionali (cfr. annotazioni del medico SMR del 18 luglio 2007).

2.1

Tenuto conto delle valutazioni mediche di cui sopra, con progetto di decisione del 17 agosto 2007 l'Ufficio Al ha quindi informato l'assicurato che non avrebbe avuto diritto ad alcuna rendita d'invalidità (cfr. progetto di decisione del 17 agosto 2007).

Per contestare detto progetto l'assicurato si è avvalso di ulteriore documentazione medica che attesterebbe un intervento di "dilatazione seguita da impianto di stent medicato per malattia coronarica bivasale" avvenuto in data 14 settembre 2007 (cfr. rapporto medico del __________ __________ del 15 settembre 2007). Sottoposto alla valutazione del SMR, quest'ultimo, dopo attento esame, ha riconosciuto "l'A. totalmente inabile in qualsiasi attività lavorativa dal 14.09.2007, per la durata di 3 mesi, fino alla prima valutazione cardiologica, dopo di ché, in assenza di complicanze cardiologiche, viene ripristinata la CL del 85%, come da perizia SAM (cfr. annotazioni del medico SMR del 18 ottobre 2007).

Riassumendo, in considerazione di quanto precede, ritenuto come l'assicurato non abbia addotto elementi nuovi ed oggettivamente apprezzabili atti a giustificare una differente interpretazione del caso medico rispetto a quello già valutato dall'UAI, la documentazione medica presente agli atti ha da essere ritenuta completa, coerente e ben motivata.

In questo frangente è opportuno ricordare che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. DTF 1355/03; DTF U 329/01 ed U 330/01; DTF 1162/01; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (cfr. DTF U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 353). Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. Sentenza dei TFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell'AZ, il TFA ha esplicitamente ammesso che l'imparzialità e l'indipendenza di questi servizi nei confronti dell'amministrazione e dell'UFAS sono garantite (cfr. DTF 123 V 175).

Di conseguenza, sotto questo profilo, la decisione impugnata merita di essere confermata.

3.

Nel proprio ricorso, il patrocinatore dell'assicurato contesta il fatto che le valutazioni mediche espresse dai medici dell'Amministrazione urtano con quelle valutate dai medici della Cassa Malati __________, compagnia assicurativa per la perdita di guadagno in caso di malattia del datore di lavoro dell'assicurato, che avrebbe ritenuto il ricorrente inabile al lavoro almeno nella misura del 50% (cfr. documentazione medica __________, inc. Casa Malati). Stando a quanto dichiarato dal patrocinatore dell'assicurato l'UAI avrebbe condotto l'istruttoria a prescindere da quanto determinato dai medici della Cassa Malati, escludendo, a mente del ricorrente, le valutazioni e le considerazioni di quest'ultima.

Tale parere urta con quanto emerso dagli atti. A ben vedere, nell'ultima perizia pluridisciplinare SAM del 30 aprile 2007, i periti hanno valutato l'intero stato valetudinario dell'assicurato in considerazione di tutta la documentazione presente agli atti, e quindi anche di quella dell'__________. Prova né è il fatto che alla voce "atti" della summenzionata perizia vengono citati referti medici presenti anche nell'incarto della Cassa Malati (cfr. perizia pluridisciplinare SAM del 30 aprile 2007).

Di conseguenza, questo Servizio ha infatti valutato compiutamente tutta la documentazione medica allestita negli anni agli atti ed ha fatto visitare l'assicurato da specialisti, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità dell'assicurato di esercitare la sua abituale attività. Va altresì rammentato che la perizia pluridisciplinare SAM è stata ulteriormente sottoposta alla valutazione del SMR, ciò che conferma l'assoluta inoppugnabilità delle conclusioni a cui è giunto I'UAI.

4.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d'invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare       un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommens- vergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhau- ser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfä-higkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                               2.6.   Per completezza va ricordato che l’assicurato ha beneficiato, a far tempo dal 1 febbraio 1998 di una mezza rendita di invalidità (decisione del 11 febbraio 2000, doc. AI 51-1). La prestazione è stata accordata alla luce delle risultanze di una perizia fatta eseguire dal __________ di __________, il 29 novembre 1999, concludente quanto segue:

"  3.1.     Diagnosen (mit Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit)

1.        Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelschweren Grades mit somatischem Syndrom (ICD-10 F33.11)

2.        Panikstörung und spezifische Phobie (Höhenangst), inzwischen regredient (ICD-10 F41.0, F40.2)

3.        Chronische Periarthropathia coxae links mit/bei

           - St.n. offener Marknagelversorgung wegen traumatischer

              Femurfraktur links am 6.8.86

           - St.n. Entfernung des Marknagels sowie Abmeisselung von

              Verkalkungen im Einschlagsbereich am Trochanter major links

              am 8.2.88

           - periartikuläre Verkalkungen im Bereiche des Trochanter major

              links, aus­ geprägte Kallusbildung im Bereiche der Fraktur

4.        St.n. Kniegelenkarthroskopie links mit Entfernung eines Knorpelsequesters am medialen Condylus am 8.2.88

           - radiomorphologisch leichte Femoropatellararthrose sowie

              medial betonte Gonarthrose

5.        Chronisches unspezifisches lumbovertebrales Schmerzsyndrom

           mit/bei

           - Abschwächung der abdominellen sowie rückenstabilisierenden

Muskulatur ausgeprägte muskuläre Dysbalance mit deutlicher Verkürzung der ischio­kruralen sowie Rectus femoris-Muskulatur beidseits

3.3.     Beurteilung der Arbeitsfähigkeit

3.3.1 Allgemeines

Für eine körperlich schwer belastende berufliche Tätigkeit, wie sie der Versi­cherte als gelernter Karosseriespengler ausführte, besteht eine volle, 100%ige Arbeitsunfähigkeit. Für eine mittelschwer belastende Tätigkeit unter Vermei­dung von Heben und Tragen von Lasten > 15 kg, dem Vermeiden von länge­rem Sitzen, Stehen, Kauern und Knien oder längerem Treppensteigen besteht eine 50%ige Arbeitsunfähigkeit. Für eine leichte, wechselbelastende Tätigkeit, wie Herr RI 1 sie z.B. als Verkäufer in einem Baumaschinengeschäft aus­übt, besteht eine Arbeitsfähigkeit von 50 %.

3.3.2 Arbeitsfähigkeit im angestammten Beruf

Aus rein somatischer Sicht besteht wegen einer Periarthropathie der Hüfte infolge Unfalls eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit im angestammten Beruf. Für mittelschwere Arbeitsbelastungen ist Herr RI 1 aus rheumatologischer Sicht für eine 50%ige Arbeitstätigkeit einsetzbar, für eine leichte, wechselbela­stende Arbeitstätigkeit besteht eine volle Arbeitsfähigkeit. Diese ist jedoch ge­genwärtig wegen der mittelschweren Depression auf 50 % eingeschränkt.

3.3.3 Arbeitsfähigkeit in anderen Berufen

Gegenwärtig besteht für eine leichte, nicht belastende Arbeitstätigkeit eine 50%ige Arbeitsfähigkeit. Diese hat der Explorand auch bereits in seinem Beruf als Verkäufer in einem Baumaschinengeschäft wahrgenommen. Diese ist in Abhängigkeit vom Erfolg der medizinischen Massnahmen (siehe 3.3.5) im Verlauf der Zeit möglicherweise auch ausbaubar." (Doc. AI 46)

                                         La prestazione è in seguito stata soppressa mediante provvedimento del 21 maggio 2002, cresciuto incontestato in giudicato, avendo l’amministrazione constatato che l‘interessato aveva ripreso a lavorare a tempo pieno dal 2 maggio 2001 (doc. AI 55, 58).

                                         Unitamente alla nuova domanda di prestazioni presentata nel luglio 2005, l’assicurato, attivo a quell’epoca come venditore di macchine edili nella misura del 50% (doc. AI 77), ha presentato un certificato 13 luglio 2005 del dr. __________, internista, del seguente tenore:

"  La situazione generale del paziente si è peggiorata notevolmente negli ultimi mesi e non è più compatibile con un `attività lavorativa al 100% nella professione esercitata o in un altro tipo di lavoro.

Questo peggioramento si è in particolare verificato nel:

•    Scompenso psicosomatico invalidante con grave insonnia, stanchezza durante la giornata con frequenti episodi di malessere e confusione.

•    Cervicalgie e lombalgie che limitano i movimenti e gli spostamenti del paziente.

TERAPIA ATTUALE:

•    Stilvox l0mg

•    Fluctine 1 /0/0

•    Xanax 0,25mg

•    Tienor

Malgrado una cura ottimale una riduzione del 50% dell'attività lavorativa s'impone." (Doc. AI 70)

                                         Sempre il dr. __________ in data 16 settembre 2005 ha affermato:

"  DIAGNOSI:

1.     Lombalgia aspecifica su/con:

        ➣  Alterazioni degenerative con discopatia multisegmentaria;

        ➣  Sbilancio muscolare;.

2.     Cervico-brachialgia aspecifica:

        ➣  Turbe statiche con raddrizzamento della lordosi cervicale;

        ➣  Alterazione degenerative con spondilardosi da C3-C7;

3.     Edemi bimalleolari e tibiali di verosimile origine da insufficienza venosa cronica;

4.     Dolori all'avampiede sx a livello metatarsale d'origine non chiara:

        ➣  DD sovraccarico nell'ambito dell'obesità;

5.     Adiposità con BMI di 36,6 kg/m2;

6.     Periartopia omoroscaporale tenfinopatica sx con:

        ➣  Esito di frattura clavicola sx 1986;

        ➣  Acromion uncinato con restringimento dello spazio fra

              acromion e testa omerale (Rx spalla sx 24.08.2005);

   ➣  Tendine del sovraspinato senza segni di rottura, tendine del

sotto scapolare con ecogenicità irregolare senza segni di rottura o ematoma (sonografia della spalla del 23.08.2005);

7.     Sindrome ansioso-depressiva trattata dal 1996;

8.     Amaurosi all'occhio sinistro in esito d'incidente del 1981; 9. Varicocele

10. Episodi d'ipoglicemie postprandiali.

COMMENTO:

Per quanto concerne i problemi ortopedici mi rifaccio alla valutazione della clinica di __________ che propone un'incapacità lavorativa del 50% da valutare secondo l'evoluzione. Visto le diagnosi elencate è poco probabile che questa incapacità possa essere migliorata in un futuro prossimo o lontano. Un intervento alla spalla è del resto stato proposto e il paziente consulterà il dott. __________ di __________ in merito nelle prossime settimane.

La sindrome ansiosa depressiva è stata valutata nel rapporto della __________ di __________ dove ha un'inabilità lavorativa del 50 % (pagina 5)

Ad 12 II paziente presenta durante, la giornata degli episodi di stanchezza importante che si spiegano sia per il suo stato ansioso depressivo che per la tendenza a sviluppare delle ipoglicemie postprandiali. Durante questi episodi che si accompagnano di sonnolenza il paziente ha spesso mal di testa e difficoltà a concentrarsi. Questi episodi sono diventati molto frequenti da qualche mese e sopravvengono quasi quotidianamente. Durante questi momenti il paziente lamenta sudorazioni fredde, e ha pure sviluppato crisi di panico.

TERAPIA:

➣    Xanax 0,25mg R

➣    Fluctine 20mg 11010

➣    Agopton 30mg 0/0/1

➣    Stilnox 10mg

➣    Moduteric mite 110/0

➣    Magnesio lingual

CONCLUSIONE:

Per le ragioni elencate, problemi ortopedici, sindrome ansio-depressiva, tendenza all' ipoglicemia, al paziente attualmente dovrebbe essere riconosciuta un'inabilità permanente del 50 %." (Doc. AI 74)

                                         Al fine di istruire l’aspetto medico, l’amministrazione ha richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore malattia e dalla cassa disoccupazione e ha interpellato l'ultimo datore di lavoro dell'assicurato, la __________, per la quale l’assicurato lavorava dal 1. aprile 2004 a metà tempo quale venditore di macchine edili (doc. AI 76, 77, 85, 89).   

                                         Agli atti figura un rapporto relativo ad una degenza subita dall’assicurato dall'8 al 27 agosto 2005 presso il Centro di riabilitazione di __________ per le seguenti diagnosi:

"  DIAGNOSI

1.     Lombalgia aspecifica su/con:

        •  alterazioni degenerative con discopatia multisegmentaria

        •  sbilancio muscolare

2.     Cervico-brachialgia aspecifica

        •  turbe statiche con raddrizzamento della lordosi cervicale

        •  alterazioni degenerative con spondilartosi da C3-C7

3.     Edemi bimalleolari e tibiali di verosimile origine da insufficienza venosa cronica

4.     Dolori all'avampiede sx a livello metatarsale di origine non chiara

        •  DD sovraccarico nell'ambito dell'obesità

5.     Adiposità con BMI di 36,6kg/m2

6.     Periartropatia omeroscapolare tendinopatica sx con:

        •  esito di frattura clavicola sx 1986

        •  acromion uncinato con restringimento dello spazio fra acromion e testa omerale (Rx spalla sx 24.08.2005)

        •  tendine del sovraspinato senza segni di rottura, tendine del sottoscapolare con ecogenicità irregolare senza segni di rottura o ematoma (sonografia della spalla del 23.08.2005)

7.     Sindrome ansioso-depressiva trattata dal 1996

8.     Amaurosi all'occhio sx in esito di incidente del 1981

9.     Varicocele sx

10.  Esito di eradicazione H. Pylori, ernia iatale da scivolamento

11. Esito di frattura del femore sx nel 1986.

Obiettivamente: a livello lombare presenta ancora un diminuzione della mobilità di 1/3 nella flessione laterale sx/dx, nessun dolore alla palpazione delle apofisi spinose e della muscolatura paravertebrale. A livello cervicale la mobilità è alquanto libera, nessun dolore alla palpazione. Presenta ancora lieve contrattura della muscolatura paravertebrale interscapolare a sx.

Peso all'uscita 106,8 kg (diminuzione di 4,2 kg rispetto all'entrata).

TERAPIA ALL'USCITA E PROCEDERE

Moduretic mite 1-0-0

Fluctine 30 mg 1-0-0

Dafalgan 1 g 1-1-1

Pantozol 40 mg 0-0-1

Abbiamo consigliato al paziente di continuare con gli esercizi fisioterapici qui appresi anche al proprio domicilio ed abbiamo prescritto 9 sedute di fisioterapia ambulatoriale con esercizi di ginnastica in piscine mirata all'ulteriore rinforzo muscolare addominale­dorsale.

Consigliamo inoltre al paziente di continuare con la dieta ipocalorica di 1200 Kcal/die iniziata durante la degenza per diminuire ulteriormente il peso corporeo, auspicabile soprattutto per il problema lombare.

Per il dolore a livello della spalla sx con irradiazione al braccio sx, in presenza di un acromion uncinato con restringimento dello spazio acromio-omerale, abbiamo consigliato al paziente un consulto ortochirugico specializzato alfine di stabilire l'uteriore procedere.

Inabilità lavorativa: 100 % fino al 03.09.2005 in seguito consigliamo una ripresa lavorativa al 50 % per un periodo da stabilire con il medico curante." (Doc. AI 83)

                                         In data 2 febbraio 2006 il dr. __________ ha confermato le sue conclusioni di inabilità lavorativa completa dal 22 luglio al 2 settembre 2005 e del 50% in seguito (doc. AI 84-1).   

                                         Alla luce di questi atti, nelle sue Annotazioni del 10 ottobre 2006 il dr. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR), ha reputato indicato procedere ad una perizia pluridisciplinare (doc. AI 94).

                                         L’Ufficio AI ha quindi affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare al Servizio Accertamento Medico (SAM). I periti del SAM, nel dettagliato rapporto peritale del 30 aprile 2007, analizzati gli atti, effettuati numerosi esami e fatti eseguire consulti di natura reumatologia e psichiatrica, hanno posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

5         DIAGNOSI

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Ansia episodica parossistica.

Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica sinistra.

Sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena cronica con/su:

➣    alterazioni degenerative multisegmentali di media importanza a livello cervicale,

➣    pregressa distrofia di crescita di Scheuermann.

Periatropatia all'anca sinistra, cronica con/su:

➣    ossificazione del grande trocantere,

➣    pregressa osteosintesi tramite chiodo endomidollare a causa di frattura diafisaria del femore sinistro (6.08.1986),

➣    pregressa AMO del sopraccitato chiodo (8.02.1998).

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Incipiente gonartrosi a sinistra.

Obesità (BMI 37,8) con dislipidemia. Epatopatia.

Cecità all'occhio di sinistra.

Possibile ernia iatale." (Doc. AI 102)

                                         esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:

"  6 DISCUSSIONE

(…)

Durante il soggiorno dell'A. presso il SAM l'A. è stato valutato dal punto di vista psichiatrico (dr. __________) e reumatologico (dr. __________). I rapporti dei nostri consulente sono allegati in extenso alla nostra perizia. Inoltre l'A. è stato sottoposto ad accertamenti vari.

Dal punto di vista psichiatrico vi è un affettività leggermente di tipo depressivo accompagnata da tratti di ansia, angoscia ed un comportamento di tipo discontinuo. Nel passato l'A. aveva presentato dei disturbi psichici, in particolar modo una sindrome da attacchi di panico e vari stati ansiosi (seguito e curato da vari specialisti). L'evoluzione è stata positiva. Da diverso tempo non presenta nessuna importante patologia psichiatrica (eccezion fatta per stati d'ansia non gravi sotto forma di ansia episodica parossistica).

Dal profilo psichiatrico l'A. presenta un'incapacità lavorativa del 10-20%. E' importante che l'A. continui ad assumere Fluoxetina (accompagnata, al bisogno, da Xanax). La prognosi a medio - lungo termine è favorevole.

Dal punto di vista reumatologico è presente una periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a sinistra che si è sviluppata a partire dal luglio 2005 ed è rimasta invariata da allora. Le alterazioni degenerative cervicali sono peggiorate rispetto ad alcuni anni orsono (dinamica relativamente comune per alterazioni degenerative di questo tipo). La sindrome lombospondilogena e la periartropatia dell'anca sinistra sono invariate da anni. Vi è stato un peggioramento della gonartrosi a sinistra. In futuro è da prevedere un lento peggioramento di queste alterazioni degenerative secondo una dinamica abituale. La progressione è facilitata dal sovrappeso, particolarmente per quel che riguarda le ginocchia. Non è escluso che un intervento alla spalla sinistra, come proposto dall'ortopedico dr. __________, possa migliorare la capacità lavorativa dell'A. Dal punto di vista reumatologico l'A. è totalmente abile al lavoro in attività d'ufficio. Come rappresentante di macchine edili, tenendo conto della necessità di viaggiare in automobile e talvolta di spostarsi su cantieri, l'A. presenta una capacità lavorativa del 90% (presenta durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto). La riduzione è dovuta ai problemi alla spalla sinistra ed alla colonna lombare vertebrale. I limiti funzionali saranno descritti ai nostri punti 8 e 9.

Non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa dell'A. Si consiglia un calo ponderale ed una presa a carico della dislipidemia (dieta e medicamenti). Un calo ponderale è consigliabile a prevenzione delle malattie cardiovascolari e per diminuire il carico sugli arti inferiori. Sicuramente il medico curante ricontrollerà gli enzimi epatici. I disturbi gastrointestinali non limitano la capacità lavorativa dell'A. Attualmente non vi sono indizi per una sindrome delle apnee notturne (questa sarebbe ben curabile tramite ventilazione notturna C-PAP e calo ponderale).

La situazione economica dell'A. non è un fattore medico.

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'A. presenta una capacità lavorativa dell'85% ca. (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come venditore rappresentante di macchine edili.

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. è limitato lievemente dal problema reumatologico (alla spalla sinistra ed alla colonna vertebrale) e psichiatrico (stati d'ansia).

Tenendo conto di tutto queste patologie l'A. presenta una capacità lavorativa come venditore - rappresentante di macchine edili dell'85% ca. (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto). Questa capacità lavorativa è presente da parecchio tempo, sicuramente da un paio d'anni.

A causa del problema oculare si sconsigliano attività pericolose come quelle svolte nel passato (carrozziere).

In futuro non è da prevedere un sostanziale cambiamento della sopraccitata capacità lavorativa. Non possiamo codificare un sostanziale peggioramento tale da codificare un'incapacità lavorativa superiore a quella appena descritta.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Anche in altre attività l'A. presenta una capacità lavorativa dell'85% ca. (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto). Questa capacità lavorativa è sicuramente presente da un paio d'anni.

Dal lato funzionale la capacità per il sollevamento ed il trasporto di carichi molto leggeri è normale, per carichi leggeri è lievemente ridotta, per carichi medi è ridotta, per carichi pesanti è molto ridotta e per carichi molto pesanti è esigua. Per il sollevamento di carichi sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a 5 kg è normale a destra, ridotta a sinistra, con pesi superiori normale a destra esigua a sinistra. La manipolazione per oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi è lievemente ridotta, per lavori pesanti e di manovalanza è ridotta, per lavori molto pesanti è esigua. La capacità funzionale per posizioni di lavoro a braccia elevate è normale a destra, molto ridotta a sinistra; con rotazione del tronco è ridotta, seduta e piegata in avanti è ridotta, eretta e piegata in avanti è ridotta, inginocchiata è ridotta e con le ginocchia in flessione è ridotta. La capacità funzionale per mantenere la posizione seduta o eretta è da normale a lievemente ridotta. La capacità funzionale per spostamenti oltre i 50 m è normale, per lunghi tragitti è lievemente ridotta, su terreno accidentato lievemente ridotta, per salire e scendere le scale è lievemente ridotta. Si sconsigliano attività su ponteggi o scale a pioli. L'impiego delle due mani è normale. Si sconsigliano attività in equilibrio.

In futuro non è da prevedere un cambiamento della sopraccitata capacità lavorativa." (Doc. AI 102)

                                         Nel suo rapporto medico del 21 giugno 2007 il medico SMR dr. __________ ha concluso:

Diagnosi principale

Ansia episodica parossistica Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica sinistra Sindrome cervico- e lombospondilogena cronica con/su - alterazioni degenerative multisegmentali di media importanza a livello cervicale - pregressa distrofia di crescita di Scheuermann Periartropatia all'anca sinistra con/su - ossificazione del grande trocantere - pregressa osteosintesi tramite chiodo endomidollare a causa di frattura diafisaria del femore sinistro (06.08.1986) - pregressa AMO del sopraccitato chiodo (08.02.1998)  

Codice lCD 10

Codice Al

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL

Incipiente gonartrosi a sinistra Obesità (BMI 37.8) con dislipidemia Epatopatia Cecità all'occhio di sinistra Possibile ernia iatale

Limiti funzionali

IL in %

Attività abituale

Venditore Rappresentante macchine edili

Attività adeguata

Inizio IL duratura Mese/anno

CL del 85% (presenza tutto il giorno, rendimento ridotto), da un paio d'anni

Inizio-possibilità integrazione (mese/anno)

In aprile 2007 l'A è stato sottoposto a perizia SAM, le cui conclusioni che condividiamo sono riassunte in seguito. - Dal punto di vista psichiatrico, l'A presenta un'IL del 10-20 %. È importante che continui ad assumere Fluoxetina (accompagnata, al bisogno di Xanax). La prognosi a medio-lungo termine è favorevole. - Dal punto di vista reumatologico, la CL è del 90 % (presenza tutto il giorno, ma con rendimento ridotto). La riduzione è dovuta ai problemi alla spalla sinistra ed alla colonna lombare.   Non vi sono altre patologie che limitano la CL dell'A.   Si consiglia un calo ponderale ed una presa a carico della dislipidemia.

                                                      (doc. AI 104)

                                         Precisando in data 18 luglio 2007:

(…)

Valutazione

Quale carrozziere IL 100% in pratica dal 1986

Attività media (pesi superiori ai 15 kg : IL 50%

Attività leggera tipo venditore di macchinari di costruzione: IL 50% (impedimento dovuto alla problematica psichica).

Revisione a distanza di 1-2 anni consigliata Decisione UAI: grado Al 50% dal 1.2.1998

Decisione UAI del 3.5.2002: rendita soppressa per ripresa attività lavorativa al 100% dal 2.5.2001

Con certificato del 13.7.2005 (dr. __________) viene fatto valere scompenso psicosomatico con seguente IL del 50% (viene certificata una IL del 50% dal 22.7.2005)

Attuale SAM

Dal lato reumatologico attività leggera in pratica sempre esigibile al 100% (riduzione del 10% per spostamenti in auto)

Valutazione reumatologico: evoluzione positiva dopo crisi degli anni `90

In conclusione l'assicurato ha registrato una evoluzione favorevole della problematica depressiva dopo la valutazione __________ del 1999.

La capacità lavorativa almeno dal 1.2004 non è stata compromessa in modo superiore al 15% nell'attività abituale salvo per il periodo di degenza __________ 8.8.2005 al 27.8.2005." (Doc. AI 106)

                                         Con progetto di decisione del 17 agosto 2007 l’Ufficio AI ha quindi negato il diritto ad una rendita di invalidità motivando come segue:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così come dalla perizia specialistica interdisciplinare avvenuta durante il mese di marzo del 2007 presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona, non risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le abbia comportato, o le comporti, un'incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno tale da giustificare il diritto a prestazioni da parte dell'AI.

Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è stato ritenuto inabile nella misura massima del 15% nella sua abituale attività (salvo un periodo di totale incapacità dovuto alla degenza a __________ dal 08.08.2005 al 27.08.2005).

Essendo dunque il grado d'invalidità inferiore al 40%, e non avendo raggiunto un periodo di un anno con inabilità media di almeno il 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni, preso in considerazione quanto sopra esposto, è respinta." (Doc. AI 107)

                                         Nelle sue osservazioni del 11 settembre e 4 ottobre 2007 la CAP ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e prodotto un rapporto del __________ attestante una malattia coronarica bivasale con conseguente posa di stent e quanto segue:

"  VALUTAZIONE

Malattia coronarica bivasale:

RIVA: stenosi subocclusiva ecentrica lunga (giâ evidenziata alla cardio-TC) coinvolgente il tratto prossimale e medio del vaso: si procede a predilatazione con pallone Avion 2.0/20 seguito da impianto di stent medicato CYPHER 2.75/33 nel tratto medio seguito da impianto di stent CYPHER 3.0/18 nel tratto prossimale e quindi CYPHER 3.0/13 tra i 2 stent.

RCX tratto medio: stenosi dell'80% focale nel tratto medio descritta come placca soft alla cardio CCO-DIRECT

STENTING con stent non medicato Prokinetic 3.5/15.

PROCEDERE

Per un miglior controllo del FRCV si consiglia di valutare il quadro lipidico del pz. e di introdurre in terapia statine per LDL-Col<2.5 mmp/L

TERAPIA ALLA DIMISSIONE ASA 100mg 1-0-0 (ad vitam), Plavix 75 mg 1-0-0 (per 12 mesi), Nexium 40 mg 1-0-0, Fluctine 20 mg 1-0-0, Beloc Zok 50 mg 1-0-0, Sortis 40 mg 0-0-1." (Doc. AI 111)

                                         Nelle sue Annotazioni 18 ottobre 2007 il medico SMR dr. __________ ha affermato quanto segue:

"  In data 11.09.2007 vengono inoltrate da parte del legale dell'A, osservazioni al progetto di decisione dell'UAI del 16.08.2007, di negare il diritto ad una rendita d'invalidità, sulla base di una valutazione pluridisciplinare SAM (28.03.2007).

Questa perizia aveva concluso che l'A fosse abile al lavoro nella misura del 85 % (rendimento ridotto) nella professione abituale di venditore, rappresentante di macchine edili.

In questa fase il legale allega il rapporto medico di un intervento di dilatazione seguita da impianto di stent medicato per malattia coronarica bivasale (RIVA e RCX ) in data 14.09.2007. L'evoluzione è stata senza complicanza e l'A ha mantenuto un buon compenso emodinamico. II giorno dopo l'A è stato dimesso al proprio domicilio in buono stato generale. Il cardiologo consiglia un primo controllo cardiologico 3 mesi dopo l'intervento.

Valutazione

Si ritiene l'A totalmente inabile in qualsiasi attività lavorativa dal 14.09.2007, per la durata di 3 mesi, fino alla prima valutazione cardiologica, dopo di ché, in assenza di complicanze cardiologiche, viene ripristinata la CL del 85 %, come da perizia SAM." (Doc. AI 113)

                                         Mediante provvedimento 22 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha quindi confermato il diniego delle prestazioni (cfr. doc. AI 114 consid. 1.2)

                               2.7.   Con il presente ricorso l’assicurato ribadisce in sostanza che il suo stato di salute sarebbe tale da giustificare il riconoscimento di una rendita, sottolineando in particolare che a dipendenza delle sue condizioni fisiche l’assicuratore malattia gli aveva riconosciuto, dal luglio 2005 al luglio 2007, le relative indennità giornaliere per un’incapacità lavorativa variabile tra il 50% e il 100% (I; cfr. sopra consid. 1.3).

                                         Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6).

                                         Questi ultimi, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico e reumatologico (cfr. doc. AI 102 e in esteso consid. 2.6).

                                         Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, osservato come il periziando presentasse una coscienza lucida, fosse ben orientato nel tempo, nello spazio e verso sè stesso, non presentando nessun disturbo di tipo dispercettivo nè dissociativo, pur rilevando una leggera diminuzione della memoria recente, senza disturbi della concentrazione, ha comunque osservato un’emotività stabile con un'affettività leggermente di tipo depressiva, accompagnata da tratti di ansia, angoscia ed un comportamento di tipo discontinuo.

                                         Rilevato come in passato egli avesse presentato stati depressivi ed attacchi di panico con un'evoluzione piuttosto positiva, ha osservato come comunque egli già da diverso tempo non presentava alcuna importante patologia psichiatrica, salvo stati d'ansia non gravi sotto forma di un'ansia episodica parossistica, concludendo pertanto per un'inabilità lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico, del 10 al 20%.

                                         Per quel che riguardava l'evoluzione della sua patologia (ossia il disturbo da attacchi di panico), ha infine posto una prognosi a medio-lungo termine favorevole (Doc. AI 102).

                                         D’altra parte, sotto il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 18 aprile 2007, poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a sinistra, Sindrome cervicospondilogena cronica: alterazioni degenerative multisegmentali di media importanza senza neurocompressione, Sindrome lombospondilogena cronica

- esiti da distrofia di crescita di Scheuermann, Periartropatia omeroscapolare tendinotica-cronica a sinistra, - ossificazione del grande trocantere a sinistra dopo osteosintesi tramite chiodo midollare e relativa asportazione nel 1986, Incipiente gonartrosi a sinistra Obesità", ha concluso:

"  2. DISCUSSIONE

L'assicurato mostra una somma di problemi locali di natura prevalentemente degenerativa. I - dolori alla spalla sinistra corrispondono a una periartropatia omeroscapolare tendinotica senza segni clinici di discontinuità della cuffia dei rotatori. Recentemente è stata realizzata una valutazione presso il Dr. H.R. __________, FMH ortopedia, che ha proposto un intervento chirurgico.

L'assicurato mostra una sindrome cervicospondilogena cronica. Clinicamente non vi sono segni di neurocompressione. Le indagini radiologiche convenzionali a disposizione mostrano alterazioni degenerative di media importanza.

È presente una sindrome lombospondilogena cronica. L'esame clinico mostra una modica diminuzione della mobilità. Nessun segno di neurocompressione. Le indagini radiologiche convenzionali a disposizione mostrano esiti da distrofia di crescita di Scheuermann senza altre anomalie di rilievo.

Vi è una periartropatia cronica dell'anca destra probabilmente legata a cambiamenti locali di origine traumatica dopo impianto e asportazione di un chiodo midollare nel 1986 per frattura della diafisi femorale, nel frattempo correttamente guarita.

Le gonalgie a sinistra corrispondono a una incipiente gonartrosi messa in evidenza dalle radiografie convenzionali recentemente realizzate.

                                         Sulle conseguenze sulla capacità lavorativa, causate dai problemi alla spalla sinistra e alla colonna vertebrale, il perito ha osservato:

"  Dal punto di vista reumatologico teorico, in attività d'ufficio, l'assicurato è totalmente abile al lavoro. Come rappresentante di macchine edili, tenendo conto della necessità di viaggiare in macchina e talvolta di spostarsi sui cantieri, l'assicurato è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 10%."

                                         Il perito ha inoltre osservato:                                       

"  La periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a sinistra si è sviluppata a partire da 712005 ed è invariata da allora. Le alterazioni degenerative cervicali sono peggiorate rispetto ad alcuni anni fa, secondo una dinamica relativamente comune per alterazioni degenerative di questo tipo. La sindrome lombospondilogena e la periartropatia dell'anca sinistra sono invariate da anni. La gonartrosi a sinistra è peggiorata rispetto alla radiografia realizzata alcuni anni fa. In futuro è da prevedere un ulteriore lento peggioramento di queste alterazioni degenerative secondo una dinamica abituale. La progressione è facilitata dal sovrappeso, particolarmente per quanto riguarda le ginocchia.

(…)

8. RITIENE CHE L'ASSICURATO SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ?

SE SÌ, DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ ADATTA (ORE/DIE O RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).

L'assicurato è in grado di svolgere un lavoro leggero e adatto, come quello che svolge attualmente, a tempo pieno e con un rendimento ridotto tra lo 0 e il 10% a seconda del tipo di attività." (Doc. AI 102)

                                         Tale referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del SAM hanno, come detto, posto come diagnosi invalidanti quelle di "Ansia episodica parossistica, Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica sinistra, Sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena cronica con/su: alterazioni degenerative multisegmentali di media importanza a livello cervicale, pregressa distrofia di crescita di Scheuermann, Periatropatia all'anca sinistra, cronica con/su: ossificazione del grande trocantere, pregressa osteosintesi tramite chiodo endomidollare a causa di frattura diafisaria del femore sinistro (6.08.1986), pregressa AMO del sopraccitato chiodo (8.02.1998)”  (Doc. AI 102 e sopra consid. 2.6). Di conseguenza hanno ritenuto l’assicurato incapace al lavoro nella sua professione di venditore o in altra attività adeguata nella misura del 15% nel senso di un rendimento ridotto a motivo dei problemi alla spalla sinistra e alla colonna vertebrale così come della patologia ansiosa (cfr. sopra èer esteso al consid. 2.6).

                                         Questa dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle medesime patologie o  un peggioramento delle sintomatologie.

Quanto prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.

                                         In effetti la lettera di dimissione relativa alla degenza dal 14 al 15 settembre 2007 presso il __________ di __________ a causa di una malattia coronarica bivasale e conseguente intervento di dilatazione eseguita da impianto di stent medicato (doc. AI 111-3) non può modificare le suesposte conclusioni. Come pertinentemente osservato il 18 ottobre 2007 dal medico SMR dr. __________, bisogna presumere (in assenza di indicazioni contrarie) che l’evoluzione del citato intervento sia stata senza complicanza, l’assicurato avendo peraltro mantenuto un buon compenso emodinamico. In assenza di complicanze cardiologiche, che in concreto non sono state, come detto, minimamente segnalate dall’assicurato per cui si deve presumere non si siano verificate, a giusta ragione il medico SMR ha concluso che per tale problematica cardiologia andava ammessa unicamente un’inabilità lavorativa limitata al periodo della convalescenza, ossia per tre mesi dopo l’intervento, vale a dire sino alla fine del 2007 circa (doc. AI 113, cfr. sopra consid. 2.6).

Per il resto l’assicurato non ha prodotto alcuna certificazione medica che potesse in qualche modo mettere in dubbio la fondatezza della perizia SAM o indiziare elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia del SAM, ribadite peraltro l’affidabilità e la completezza di tale perizia.

Né del resto possono far concludere diversamente le allegazioni del ricorrente che censura il fatto che le valutazioni mediche espresse dai periti del SAM sarebbero in contrasto con quelle tratte dai medici della Cassa Malati __________, compagnia assicurativa per la perdita di guadagno in caso di malattia del datore di lavoro dell'assicurato, la quale ha versato all’assicurato indennità giornaliere nel periodo dal 22 luglio 2005 sino al giugno 2007 per un incapacità lavorativa del 50% secondo gli atti prodotti con il ricorso quali doc. C-Q.

Ora in proposito, va osservato che dall’incarto di evince che l’Ufficio AI ha proceduto ad acquisire agli atti l’incarto dell’__________ e che tali atti, unitamente a tutta la documentazione medica allestita negli anni figurante agli atti, sono stati con ogni verosimiglianza valutati dai periti del SAM, i quali hanno pure sottoposto l’assicurato a vari esami e consulti specialistici, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità dell'assicurato di esercitare la sua abituale attività.

                                         Il TCA ritiene che il semplice fatto che il ricorrente abbia beneficiato di indennità giornaliere (parziali) da parte dell’assicuratore malattia dell’ultimo datore di lavoro nel periodo dal luglio 2005 al giugno 2007 non consenta, di per sé, di riconoscergli anche il diritto a una rendita di invalidità da parte dell’AI, già per il fatto che i presupposti alla base del riconoscimento di un’indennità giornaliera da parte dell’assicuratore malattia divergono da quelli alla base dell’attribuzione di una rendita di invalidità.

Del resto, il fatto che un altro assicuratore, per giunta privato, abbia riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni, non può comunque vincolare in alcun modo l’Ufficio AI, così come quest’ultimo ha pertinentemente osservato in sede di risposta di causa (doc. IV). Sia infatti ribadito che la determinazione dell’invalidità viene apprezzata in modo indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, il quale non è peraltro nemmeno tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti.

                                         Se ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto incidessero sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.

                                         A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici del dr. __________ e __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbar- keitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa dell’85% nella sua attività precedentemente svolta o in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dai periti del SAM (cfr. doc. AI 102-21 e sopra al consid. 2.6).

                                         Ciononostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

                               2.9.   Conformemente al già ricordato principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava dal settembre 2005, secondo la perizia pluridisciplinare del SAM, una capacità al lavoro nella misura del 85% nella sua precedente occupazione, egli, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione di venditore. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 15% del ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli il diritto a prestazioni.

                             2.10.   Nel proprio ricorso il ricorrente ha in sostanza chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti (I).

                                         A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

                                         Inoltre va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun- des, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, già si è detto che non vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la perizia del SAM.

                                         Pertanto la richiesta di accertamenti ulteriori va disattesa.

                             2.11.   Visto quanto precede, la conclusione dell’Ufficio AI essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata. Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l'eroga- zione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il diritto ad una rendita.

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.376 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2008 32.2007.376 — Swissrulings