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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.11.2007 32.2007.37

2 novembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,558 parole·~1h 8min·6

Riassunto

Rifiutata rendita in difetto di invalidità rilevante. Assicurata attiva professionalmente a tempo parziale. Tribunale ammette ricorso e rinvia atti per accertamenti ulteriori

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.37   FC/td

Lugano 2 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 21 dicembre 2006 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel febbraio 2004 RI 1, nata nel __________, già attiva come ausiliaria di pulizie, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da “sindrome somatoforme, poliartralgie, sindrome limbovertebrale su ernia discale”, indicando il danno esistente “da anni” (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, per decisione 21 dicembre 2006, preceduta da un progetto del 27 giugno 2006, l’Ufficio AI, fissato un grado di invalidità del 37%, ha negato il diritto alla rendita di invalidità motivando:

"  (...)

Esito degli accertamenti

Dal 02.12.2003 (inizio dell'anno di attesa) la capacità lavorativa dell'assicurata è limitata in modo rilevante.

In considerazione degli atti medico-specialistici ed economici acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute di cui l'assicurata è portatrice comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno sia nello svolgere l'attività professionale che nella cura dell'abitazione. L'assicurata, prima dell'insorgere del danno alla salute, dedicava il 62% del tempo lavorativo giornaliero all'attività lucrativa in qualità di addetta alle pulizie, mentre il restante 38% era dedicato all'attività di casalinga.

Sotto il profilo medico, l'ultima attività svolta in qualità di addetta alle pulizie non risulta più essere esigibile.

L'abilità lavorativa è tuttavia quantificabile nel 50% in attività leggere e rispettose delle limitazioni seguenti:

•    evitare lavori con le braccia sopra l'altezza di un tavolo

•    evitare di sollevare pesi superiori ai 5 kg

•    spostamenti: solo su terreni piani, entro 1 km

•    posizioni seduta / in piedi: fino ad 1 ora

Vengono pertanto ritenute esigibili nella misura del 50% attività leggere, poco qualificate e prossime alle attività domestiche, quali preparazione, riordino, controllo, confezione, pulizia semilavorati, come pure altre attività rispettose delle limitazioni date dal danno alla salute.

Sotto il profilo economico, in conformità alla recente giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio del 2000, l'aggiornamento del TCA del 12.06.2006), al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dell'Ufficio federale di statistica.

Nel caso concreto, considerando un reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2004) di Frs. 27'248.- , una capacità di lavoro residua dei 50% in attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile 2), applicando una riduzione dei 25% (come da valutazione del consulente IP), risulta un reddito da invalido pari a Frs. 18'219.- e una capacità di guadagno residua dei 67%. Da ciò risulta un grado d'invalidità pari al 33%.

Inoltre, seguito dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica esperita da parte delle nostre assistenti sociali, risulta che la limitazione nel compimento delle mansioni consuete in qualità di casalinga ammonta al 44%.

Da ciò risulta in grado di invalidità totale pari al 37%, come meglio indicato nello schema seguente.

Attività                           Quota parte            Limitazione          Grado d'invalidità parziale

casalinga                              38%                       44%                           17%

salariata                               62%                       33%                           20%

Grado d'invalidità                                                                                 37%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto ad una rendita non esiste.

A seguito delle osservazioni e della nuova documentazione medica presentate in opposizione al progetto di decisione del 27 giugno 2006 l'amministrazione ritiene doveroso fare le seguenti considerazioni.

Per quanto attiene all'aspetto medico il dossier è stato nuovamente sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale Al (SMR), il quale ha potuto indicare che la nuova documentazione medica in sostanza ha messo in luce l'assenza di elementi particolari che possano imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata antecedentemente in modo approfondito.

La diagnosi di periartropatia omeroscapolare indicata dal Dr. __________ nel certificato del 2 agosto 2006 era già stata evidenziata nel rapporto del medico curante, Dr. __________, il 9 marzo 2004 e nel rapporto di degenza stilato dai medici della Clinica di __________ il 16 maggio 2004.

La limitazione dei movimenti della spalla era già nota ed è stata presa in debita considerazione dai medici che l'hanno valutata; il reperto radiologico non cambia la situazione. I limiti funzionali dati dai periti (confermati anche dal medico curante Dr. __________ e dai medici di __________) sono molto ridotti e si riferiscono ad un'attività leggera esigibile in misura del 50%, esigibilità sulla base della quale l'amministrazione ha valutato il grado d'invalidità per la quota parte salariata.

Anche le alterazioni radiologiche della colonna cervicale erano già note e sono state prese in debita considerazione (cf. perizie Dr. __________ del 16.4.2004 e 5.10.2004, indicazioni del Dr. __________ e dei medici di __________).

L'incipiente gonartrosi al ginocchio sinistro (reperto radiologico) non diminuisce ulteriormente i limiti funzionali.

La patologia psichiatrica era già stata valutata (cf. rapporto SMR del 20.4.2005) e valutata di entità lieve, patologia che non aumenta quindi ulteriormente le importanti limitazioni della capacità lavorativa in attività adeguate.

In definitiva il rapporto stilato dal Dr. __________ il 2 agosto 2006 non può essere considerato atto a modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione è giunta.

Stesso discorso vale per il rapporto stilato dal Dr. __________ il 6 novembre 2006. In una nota del 13 dicembre 2006 il medico SMR ha potuto indicare che non vengono evidenziati elementi oggettivi giustificanti un peggioramento dello stato di salute.

Per quanto riguarda la limitazione stabilita nell'economia domestica bisogna basarsi sulle indicazioni fornite dal rapporto d'inchiesta in quanto lo stesso è stabilito sulla base di criteri uniformi per quanto attiene ai lavori casalinghi e offre la garanzia di un giudizio affidabile quanto alla capacità di compierli.

Al proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste (RCC 1984, p. 143).

Detto in altri termini l'amministrazione non ha in concreto validi motivi che giustificherebbero una disattenzione del parere espresso dall'assistente sociale anche perché le osservazioni presentate in fase di opposizione non sono tali da poter mettere in dubbio l'operato della stessa per cui il rapporto stilato, e la relativa limitazione del 44%, va pienamente confermato.

Confermata la situazione medica, l'Ufficio Al non può far altro che confermare pure il calcolo economico effettuato dal consulente in integrazione professionale Al. In effetti alla luce della più recente giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale, secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grande regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., 1222/04), il consulente correttamente ha stabilito la perdita di guadagno in misura del 33%, applicando correttamente le nuove disposizioni in vigore. Poco conta, purtroppo, che le stesse erano appena entrate in vigore.

Da rilevare inoltre che, malgrado entrambi i rapporti del consulente portino la data del 13 giugno 2006, il primo è stato stilato il 13.6.2006 mentre il secondo il 21.6.2006 (per errore è stato cambiato il contenuto del rapporto ma non la data dello stesso).

Alla luce di tutte queste considerazioni il progetto di decisione del 27 giugno 2006 risulta essere corretto e deve pertanto essere confermato." (Doc. AI 53)

                               1.2.   Con tempestivo ricorso al TCA,  l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, prodotti nuovi documenti, ha contestato il provvedimento amministrativo chiedendone l’annullamento e la retrocessione degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti precisando, tra l’altro, quanto segue:

"  (...)

Con le osservazioni 30.11.2006 (doc. C) la ricorrente ha prodotto due certificati medici: uno datato 2 agosto 2006 del Dr. med. __________ (doc. D), l'altro di data 6 novembre 2006 del Dr. med. __________ (doc. E).

Tali certificati medici provano un chiaro peggioramento dello stato di salute della ricorrente rispetto l'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (doc. D, E, per dettagli v. doc. C a pag. 3-4), e meglio:

                  -                               una gonartrosi a predominanza mediale riguardante il ginocchio

                                                  sinistro;

                  -                               importante rottura transmurale totale del sopraspinato della spalla

                                                  destra;

                  -                               alterazioni degenerative cervicali di media importanza tra C3 e C5 con

                                                  una iperlordosi a questo livello.

              Il Dr. med. __________ ha quindi concluso che (doc. D a pag. 2):

" [...] L'incapacità lavorativa della paziente in un'attività leggera e adatta con le limitazioni riportate nella lettera dell'ufficio dell'assicurazione invalidità del 27.06.06, può ora superare il 50% [...]".

Per quanto attiene la gonartrosi al ginocchio sinistro, l'Ufficio AI ha invece rilevato che (doc. A pag. 2):

" [...] L'incipiente gonartrosi al ginocchio sinistro (reperto radiologico) non diminuisce ulteriormente i limiti funzionali [...]".

Tuttavia si osserva che il citato ufficio non ha spiegato i motivi e su quali basi mediche la gonartrosi al ginocchio sinistro non possa influire sui limiti funzionali. Da qui la richiesta di un nuovo accertamento medico, così come già domandato con osservazioni (doc. C a pag. 4), ma respinto -inspiegabilmente - dall'amministrazione.

Per quanto concerne i nuovi problemi alla spalla destra ed alle cervicali, l'ufficio AI ha ritenuto - superficialmente che i medesimi erano già noti.

È vero che la signora RI 1 aveva dolori alla spalla destra già nel 2004 (cfr. rapporto medico Dr. med. __________ 9.3.2004 a pag. 2; rapporto degenza clinica di __________ 16.5.2004 a pag. 2), ma solo ora vi è stata rottura transmurale totale del sopraspinato della spalla destra (cfr. doc. D). Andava quindi effettuato un ulteriore accertamento medico, alfine di verificare se tale rottura alla spalla ha influito sulla limitazione dei movimenti.

È anche vero che la ricorrente aveva problemi di mobilità a livello cervicale (rapporto degenza clinica di __________ 16.5.2004 a pag. 2) ma solo ora si sono presentate alterazioni degenerative cervicali di media importanza tra C3 e C5 con una iperlordosi (cfr. doc. D).

Non da ultimo, visto che da 6 mesi la ricorrente soffre di disestesie diffuse alle mani, la stessa si è fatta visitare dallo specialista FMH in neurologia, Dr. med. __________ (doc. F). Lo stesso le ha così diagnosticato una sindrome di tunnel carpale bilaterale di entità discreta. Ciò a dimostrazione che la signora RI 1 soffre di importanti problemi di salute, limitanti la sua capacità lavorativa.

In sintesi, con le osservazioni 30 novembre 2006 la ricorrente ha chiesto un maggior approfondimento medico in ragione di nuovi problemi alla salute (ginocchio sinistro, spalla destra e cervicali, ora da' sindrome di tunnel carpale bilaterale). L'Ufficio AI ha ritenuto che tali problemi erano già noti, omettendo però che, benché gli stessi erano già stati evidenziati in rapporti medici, nel tempo sono peggiorati (doc. D, E).

Per questo motivo si giustifica l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché venga ordinata una nuova perizia reumatologica, alfine che il SAM possa stabilire se tali nuovi, peggiorativi problemi di salute della ricorrente possano o meno influire sui limiti funzionali.

Benché agli atti dell'incarto AI vi siano molteplici rapporti reumatologici, vi è solo menzione di una perizia psichiatrica fatta dalla dr.ssa __________i in data 19 novembre 2004. Si precisa che la ricorrente non ha potuto prendere visione di tale perizia, malgrado sua richiesta (cfr. doc. C a pag. 2).

Nella sua decisione, l'Ufficio AI ha liquidato la faccenda in questo modo (doc. A a pag. 4):

" [...] La patologia psichiatrica era già stata valutata (cf. rapporto SMR del 20.4.2005) e valutata di entità lieve, patologia che non aumenta quindi ulteriormente le importanti limitazioni della capacità lavorativa in attività adeguate. [...]"

A tal proposito è quindi palese che la situazione psichica, della ricorrente non sia stata sufficientemente approfondita dall'amministrazione, visto che dal 2000 sono stati fatti diversi consulti reumatologici, ma una sola valutazione psichiatrica, nel 2004, omettendo tra l'altro di debitamente approfondire l'evoluzione nel tempo (sino ad oggi) della tematica relativa all'eventuale affezione psichiatrica dell'assicurata.

Quindi, come d'altronde già richiesto in sede di osservazioni (doc. C a pag. 2) e dallo stesso Dr. med. __________ (doc. D a pag. 2), si chiede che venga effettuata una perizia psichiatrica sulla ricorrente, magari sottoponendola ad una perizia pluridisciplinare che valuti sia gli aspetti reumatologici, sia di quelli psichici (ciò che non è stato fatto), al fine di determinare in maniera oggettiva se le patologie di cui la signora RI 1 è affetta siano di una gravità tale da escludere totalmente o parzialmente l'utilizzo della sua capacità lavorativa residua.

(…)." (Doc. I)

                               1.3.   Nella risposta di causa l’Ufficio AI, riferendosi alle Annotazioni del medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha osservato:

"  (...)

preso atto dell'allegato ricorsuale e ritenuto come la ricorrente abbia prodotto nuova documentazione medica a suffragio delle proprie argomentazioni (vedi in modo particolare lo scritto 2.8.2006 del Dr. __________ sub. doc. D, il certificato 6.11.2006 del Dr. __________ sub. doc. E, la missiva 16.1.2007 del Dr. __________ sub. doc. F nonché la lettera 25.1.2007 del Dr. __________ sub. doc. G), l'Ufficio AI del Canton Ticino ha valutato in base a quest'ultima se vi sono i presupposti per sostenere un peggioramento rilevante dello stato valetudinario dell'assicurata.

Dall'annotazione medica emessa dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) che si allega alla presente risposta, si evince in maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun peggioramento inerente lo stato di salute della qui ricorrente con susseguente influsso sulla capacità lavorativa della stessa.

In effetti nell'annotazione in fine del 134.2.2007 il Dr. __________ del SMR dell'AI ha sottolineato che "in conclusione gli attuali rapporti non permettono di modificare la valutazione in merito alla capacità lavorativa residua dell'assicurata che è stata valutata in sede peritale sia dal punto di vista reumatologico che psichiatrico".

Rilevato come, per il resto, l'atto ricorsuale sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in precedenza da parte dell'amministrazione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione, della quale postula l'integrale conferma." (Doc. IV)

                               1.4.   In data 7 marzo 2007 il legale della ricorrente, prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________, ha ulteriormente osservato:

"  mi riferisco alla vertenza citata a margine, in particolare al termine di 10 giorni impartito per presentare ulteriori mezzi di prova e le proprie osservazioni alle annotazioni 13 febbraio 2007 del dr. med. __________.

A nome e per conto della mia assistita sono a notificare le seguenti prove:

- certificato medico 5.3.2007 del Dr. med. __________;

- perizia medica giudiziaria, solo e qualora codesto onorevole Giudice consideri dubbioso lo stato di salute della signora RI 1.

In merito alle annotazioni dr. med. __________, osservo quanto segue:

-   Innanzitutto il dr. med. __________ è il medico dell'Ufficio AI, incaricato specificatamente per sostenere le sue tesi. È quindi chiaro che le conclusioni del medico rispecchiano quelle del citato ufficio.

-    Le perizie del dr. __________ e dr.ssa __________ per conto della __________ non sono state prodotte dal competente ufficio con la risposta, ma sono soltanto stati ripresi alcuni passaggi delle stesse mediante le annotazioni del Dr. med. __________. E quindi impossibile definire cosa esattamente hanno concluso queste due perizie, che tra l'altro sono state allestite ben più di due anni fa, mentre i certificati prodotti dalla ricorrente sono attuali ed aggiornati.

-    Il Dr. __________ riconosce che il certificato 6.11.2006 del Dr. __________ suggerisce un peggioramento dello stato di salute.

-    Il Dr. __________ non esclude che la lieve sindrome del tunnel carpale (valutata dal Dr. __________) possa peggiorare.

-   Non è vero che il rapporto del Dr. __________ riprende le note diagnosi: come annotato dal Dr. __________, la dr.ssa __________ ha stabilito un stato depressivo lieve, (la sottolineatura è nostra, ndr.); mentre il Dr. __________ nel suo rapporto (doc. G) ha aggiunto la reazione ansioso­depressiva al disturbo somatoforme. Lo stato depressivo non è quindi più lieve, visto che il medesimo causa ora una totale inabilità lavorativa (cfr. doc. G).

Per il resto la ricorrente si riconferma nelle proprie allegazioni esposte con ricorso 29 gennaio 2007." (Doc. VI)

                                         In proposito, l’Ufficio AI, chiesto il parere del medico del SMR, ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso e osservato:

"  Per quanto attiene all'aspetto medico, la qui ricorrente ha prodotto in questa sede la missiva 5.3.2007 del Dr. __________ (cfr. doc. V bis incarto TA).

Il certificato medico di cui sopra è stato sottoposto come di consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha sostanzialmente stabilito con annotazioni 21 marzo 2007 qui allegateVi quanto segue: "(...] attualmente viene presentato un rapporto del Dr. __________ del 5.3.2007:

- il Dr. __________ afferma espressamente che non vi è stata modifica dello stato di salute rispetto ai rapporti precedenti;

- egli indica una IL del 40% in attività adeguata.

Valutazione: il rapporto conferma le indicazioni già note e riprese nella valutazione del 13.2.2007.

In merito alle osservazioni del rappresentante legale tengo a precisare che il termine ansioso-depressivo viene utilizzato quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente (quindi non viene per esempio raggiunta l'entità di una depressione lieve)".

Alla luce di quanto precede, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VIII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1ha diritto ad una rendita d'invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI  con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

                                         Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

                                         In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”

(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

                               2.5.   D’altra parte va ricordato che se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI  secondo cui

"Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis OAI

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                               2.8.   Nella fattispecie, dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’amministrazione ha interpellato il dr. __________, reumatologo e già curante  dell’assicurata, il quale con uno scritto dell’11 febbraio 2004 ha dichiarato di non potersi pronunciare sulla paziente che non aveva più visto dal giugno 2002, limitandosi a produrre sue precedenti valutazioni datate 23 agosto 2000 e 11 giugno 2002 nelle quali poneva come diagnosi “cerivicobrachialgia sin, senza deficit radicolari” e “modica periartropatia omeroscapolare, pseudoparesi nell’ambito di una probabile amplificazione di sintomi”,  (doc. AI 4).

Interpellato dall’Ufficio AI, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, in data 12 febbraio 2004 ha posto come diagnosi “sindrome del dolore cronico di origine somatoforme, lievi periartropatia omero-scapolare su rottura del parziale del sopraspinato”, ritenendo la paziente dal lato reumatologico inabile nella misura del 30% e consigliando l’effettuazione di una perizia reumatologica e psichiatrica (doc. AI 7-2).

Dal canto suo il dr. __________, curante della richiedente, nel rapporto medico del 9 marzo 2004, posta la diagnosi di:

"  Sindrome fibromialgica, sindrome somatoforme da dolore persistente, periartropatia omeroscapolare tendinotica bilaterale, sindrome dolorosa panvertebrale."

ha reputato la paziente inabile in misura completa dal marzo 2003 e in misura del 60% in un’attività leggera.

In uno scritto al dr. __________ del 2 marzo 2004 il dr. __________, confermate le diagnosi di

"  VALUTAZIONE:  Fibromialgia

                              Sindrome somatoforme da dolore persistente

                              Periartropatia omeroscapolare tendinotica bilaterale

- lesione transmurale del sovraspinato e della componente anteriore    

  dell'infraspinato (artro-IRM 13.03.03).

                              Sindrome dolorosa panvertebrale."

ha affermato:

"  DISCUSSIONE:

La paziente mostra la tipica evoluzione da un problema locale (cervicobrachialgia a predominanza sinistra nell'agosto dei 2000) a un problema più diffuso (dolori diffusi agli arti superiori a predominanza destra nel giugno dei 2002), a una sindrome del dolore cronico generalizzata che riempie attualmente i criteri di classificazione ACR 1990 per la diagnosi di fibromialgia e i criteri ICD 10 per la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente. In accordo con la valutazione del Dr. __________ del 22.12.03.

Problemi locali non possono essere interpretati senza tener conto della presenza di un disturbo di elaborazione del dolore.

La paziente presenta una periartropatia omeroscapolare tendinotica bilaterale con una lesione transmurale della cuffia dei rotatori che implica soprattutto il sovraspinato a sinistra. A destra la sonografie realizzata il 03.06.02 mostrava una probabile lesione parziale del sovraspinato.

Da un punto di vista oggettivo la presenza di tali lesioni strutturali bilaterali della cuffia dei rotatori rappresenta una limitazione funzionale Importante per lavori ripetitivi e lavori attorno o sopra l'orizzontale come quelli che la paziente deve svolgere come donna delle pulizie.

Dal punto di vista della capacità .lavorativa, tenendo conto della fibromialgia, della sindrome somatoforme e della periartropatia omeroscapolare tendinotica bilaterale con lesioni strutturali importanti, mi sembra si debba ritenere la signora RI 1 inabile al lavoro nella misura del 70% per lavori pesanti, e mediamente pesanti e ripetitivi e come. donna delle pulizie in un'attività leggera e adatta, che eviti movimenti ripetitivi con le spalle, particolarmente attorno all'orizzontale, le paziente mi sembra possa essere ritenuta Inabile al lavoro nella misura dei 40%.

La differenza con la valutazione dei Dr. __________ è probabilmente In parte legata al fatto che il Dr. __________ si esprime unicamente a livello reumatologico mentre -la mia valutazione rappresenta, una proposta dl valutazione globale della capacità lavorativa, che tiene conto anche della diagnosi, di fibromialgia e di sindrome somatoforme da dolore persistente (diagnosi in molti casi sovrapposta a quella di fibromialgia)." (Doc. AI 8)

L’amministrazione ha quindi acquisito agli atti l’incarto della Cassa malati dell’assicurata, la __________, comprendente vari certificati medici attestanti un’inabilità lavorativa dal marzo 2003 (doc. AI 1 e 2).

Fra questi innanzitutto una valutazione del 10 febbraio 2004 del dr. __________, internista, il quale, poste le diagnosi di “Sindrome del dolore cronico, periartropatia della spalla dx con lesione della cuffia dei rotatori, cervicobrachialgia dx del 2002” , ha concluso ritenendo la paziente abile al lavoro dal 16 febbraio 2004 per un carico di 5 ore al giorno e sottolineato la necessità di esperire accertamenti reumatologici e psichiatrici (doc. AI 1-7) .

Dal canto suo, nel rapporto medico alla CSS del 9 marzo 2004 il dr. __________, ribadita la sussistenza di “sindrome somatoforme da dolori persistenti in quadro di fibromialgia, pariartropatia omeroscapolare tendinotica bilaterale, sindrome lombovertebrale”, ha ritenuto la paziente inabile come donna delle pulizie nella misura del 70% e in attività leggere nella misura del 40% (doc. AI 2-20).

Il dr. __________, reumatologo, nel suo referto del 16 aprile 2004 alla CSS ha invece affermato:

"  Diagnosi

-    Panalgia dell'apparato locomotorio nel contesto di una probabile psicopatologia

-    Disturbi statici del rachide (cifolordosi accentuata) con moderato limite della funzione lombare

-    Lesione transmurale della cuffia dei rotatori della spalla sinistra

Dal lato prettamente reumatologico la paziente è stata dichia­rata abile al lavoro di donna delle pulizie in forma completa (reumatologo Dr. __________, dicembre 2003) il medico curante ­ed il reumatologo Dr. __________ considerano la signora invece inabile nella misura del 70% per l'attività lucrativa svolta e nella misura del 40% per un lavoro fisicamente meno impegnativo, valutazione per la quale hanno preso in considerazione anche gli aspetti non reumatologici. Essi sono da ricercare in una patologia di natura psichiatrica per la quale manca però per intanto un giudizio specialistico (forse avvenuto durante le poche sedute specialistiche che la paziente ha frequentato presso uno psichiatra del quale non è stato possibile reperire il nome).

Considerando in particolare la patologia strutturale della spalla sinistra (con forse alterazioni simili anche alla spalla destra). credo che, anche dal lato prettamente reumato­logico, non sia esigibile la ripresa dell'attività lucrativa svolta (donna delle pulizie) oltre alla misura proposta dal medico curante (30%). Per un lavoro che non implichi movimenti ripetitivi con le braccia in particolare al di sopra della altezza di un tavolo e senza dover spingere, tirare od alzare pesi superiori a 5-8 kg circa non vi sarebbe invece un limite significativo della capacità lavorativa (abile in forma norma­le). Questa valutazione ha carattere puramente medico-teorico e non corrisponde in alcun modo al giudizio soggettivo della paziente che si ritiene impossibilitata a svolgere qualsiasi attività fisica (professionale e non). La ragione di questo giudizio (che si traduce clinicamente in una sindrome algica diffusa in tutto l'apparato locomotorio) resta da stabilire tramite una valutazione psichiatrica." (Doc. AI 2-23)

Agli atti richiamati dalla CSS figura anche un rapporto relativo ad una degenza dal 28 aprile al 20 maggio 2004 presso la Clinica di riabilitazione di __________, nel quale i medici hanno concluso ritenendo la paziente completamente inabile nella sua attività di ausiliaria di pulizie e abile nella misura del 50% in attività leggere (doc. AI 2-30).

Nello scritto 10 maggio 2004 al dr. __________, il dr. __________ poneva un’inabilità completa in attività pesanti e del 40% almeno in lavori leggeri, per fibromialgia e sindrome somatoforme da dolore persistente oltre a periartropatia omeroscapolare tendinotica bilaterale, sindrome lombospondilogena (doc. AI 12-1).

Nel certificato medico del 6 settembre 2004 il dr. __________ ha ribadito una totale inabilità lavorativa quale donna delle pulizie e del 50% in attività leggere per la diagnosi di “Sindrome somatoforme da dolore persistente, sindrome fibromialgica, periartropatia omeroscapolare bilaterale, sindrome dolorosa paravertebrale” (doc. AI 2-31).

Nuovamente interpellato dalla CSS, il dr. __________ in data 5 ottobre 2004 ha ribadito la necessità di esperire una valutazione psichiatrica affermando:

"  Diagnosi

-Panalgia dell'apparato locomotorio nel contesto di una probabile psicopatologia (sindrome somatoforme)

-Disturbi statici del rachide (cifolordosi accentuata) con limite funzionale del tratto lombare in presenza di alterazioni degenerative (ernia discale paramediana e laterale sinistra L5/S1, lussata caudalmente secondo RM del 16.04.2004)

-Periartropatia omero-scapolare tendinotica cronica a sinistra in presenza di una lesione transmurale della cuffia dei rotatori (secondo artro-RM del 13.03.2003)

Commento

Ritrovo quindi la paziente in condizioni cliniche/reumatolo­giche simili all'esame precedente dell'aprile di quest'anno. Sul piano prettamente morfologico vi sono una lesione della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra ed un'ernia discale L5/S1 che nella documentazione radiologica entra in conflitto con le radici L5 ed S1 a sinistra. Queste patologie possono essere all'origine di impedimenti funzionali di una certa portata anche se essi sono difficilmente controllabili in presenza di una sindrome dolorosa diffusa con un impedimento dato da un atteggiamento difensivo della paziente che lamenta dolori ovunque e con ogni movimento di qualsiasi articolazio­ne.

In considerazione delle patologie strutturali ritengo dal lato reumatologico non più proponibile l'attività lucrativa di donna delle pulizie (inabile al 100% ed in forma duratura). Per un'attività lucrativa più confacente (secondo le mie indi­cazioni nel rapporto precedente alle quali resta da aggiungere l'impossibilità di assumere posizioni corporee statiche per più di un'ora senza interruzione e difficoltà negli sposta­menti, possibili su terreni piani solo su un raggio di 1 km senza interruzione ed impossibili su terreni sconnessi) ritengo la signora abile in forma parziale del 50%, valuta­zione che combacia con quella espressa dei colleghi di __________ (rapporto citato) e che corrisponde anche al giudizio del medico curante (suo certificato per la __________ del 13.09.2004).

Alle patologie organiche si aggiunge una componente psichiatrica che avrà molto probabilmente anch'essa un impatto (forse maggiore di quello reumatologico) sull'ulteriore capacità lavorativa. Urge quindi una valutazione psichiatrica; in alternativa la CSS potrebbe anche interpellare lo psichia­tra che sembra avere esaminato la paziente in precedenza." (Doc. AI 2-35-36)

Con referto alla CSS del 19 novembre 2004 (poi acquisito agli atti dall’Ufficio AI) la dr.ssa __________, psichiatra, ha concluso quanto segue:

"  DIAGNOSI

Stato depressivo lieve (ICD10:F32.0) nell'ambito di una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10: 45.4).

VALUTAZIONE E PROGNOSI

Si tratta di una signora analfabeta con chiari limiti a livello cognitivo che al momento presenta uno stato depressivo ed una sintomatologia invalidante a causa di dolori intensi e persistenti. L'intensità della sintomatologia depressiva è presumibilmente in questo caso dettata da un contesto sociale piuttosto che psichiatrico.

Il livello culturale basso, i problemi economici in famiglia, i famigliari stessi che si stanno "sostituendo» alla peritanda concorrono presumibilmente a connotare come malattia ciò che è invece in parte un disagio sociale.

L'attenzione di cui la signora è fatta oggetto non fa che rafforzare infatti la sua convinzione di malattia.

Un intervento mirato ad interrompere questo circolo vizioso dovrebbe permettere teoricamente alla peritanda di riprendere al più presto un’attività lavorativa. Un sostegno psicologico dovrebbe in questo caso avere una funzione prevalentemente educativa al fine di stimolare la peritanda a riprendere al più presto le sue mansioni e quindi la sua attività lavorativa.

L'inabilità lavorativa dovrebbe quindi essere al più presto chiusa, con prognosi favorevole a gennaio 2005, per evitare un'ulteriore connotazione di malattia.

CONCLUSIONI: OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Al momento attuale si giustifica un'inabilità al 100% in qualsiasi attività lavorativa che dovrebbe però concludersi alla fine di dicembre 2004 per le ragioni summenzionate." (Doc. AI 3-4)

L’amministrazione ha quindi aggiornato i dati economici interpellando i precedenti datori di lavoro dell’assicurata (doc. 11).

Con rapporto 20 aprile 2005 il medico SMR dr. __________ ha affermato quanto segue:

Diagnosi principale

Sindrome da dolore somatoforme, con stato depressivo lieve   Disturbi statici del rachide Con limitazione funzionale del segmento lombare in presenza di alterazioni degenerative

  Codice ICD 10

  Codice AI

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

Periartropatia omeroscapolare tendinotica sinistra, con lesione transmurale della cuffia rotatoria  

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL

Raccomandazioni, proposte SMR   Avevamo previsto prima una perizia SAM, poi non eseguita perché ci sono pervenute le perizie reumatologica e psichiatrica, fatte eseguire dalla __________.   Assicurata 53.enne, vista a più riprese da diversi medici con giudizio contrastante sulla CL. Importante è la sindrome somatoforme da dolore persistente, in presenza anche di alterazioni degenerative, peraltro modeste, e limitazioni funzionali all'esame.   E' stata fatta anche una perizia psichiatrica (dr.ssa __________ - __________, 19.11.2004), in cui la componente psichiatrica viene relativizzata, e si mettono in evidenza importanti componenti socioculturali che contribuiscono allo scarso funzionamento sociale dell'A.   I limiti funzionali espressi sopra vengono comunque ritenuti validi sia dal curante, che dal perito reumatologo, che dai medici della clinica di __________. Dal dicembre 2004 (perizia psi) valgono questi limiti, in precedenza IL 100% in ogni attività.   Data 20 aprile 2005 __________ medico SMR.

(Doc. AI 25-1-2)

                                         L’Ufficio AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 5 ottobre 2005, con rapporto del 25 ottobre seguente l’assistente sociale ha concluso per un grado d’impedimento come casalinga del 44% (doc. AI 27).

                                         Dal canto suo, con rapporto finale del 13 giugno 2006, il consulente in integrazione professionale dell’Ufficio AI, ritenuta una percentuale lavorativa del 62% (e del 38% come casalinga), ha concluso per un grado di invalidità quale salariata del 45% motivando come segue:

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

62% salariata - 38% casalinga   Vedi proposte interne del 16.07.2004, 20.10.2004, 26.11.2004 e 20.04.2005   Per diagnosi v. proposta SMR del 20.04.2005   Limiti funzionali: Da evitare lavori con le braccia sopra l'altezza di un tavolo, pesi fino 5 kg. Posizione seduta-in piedi fino a un'ora. Spostamenti solo su terreni piani, entro 1 km.   Entro questi limiti CL 50% (tra ore e rendimento). L'assicurata ha un CL del 50% (riferita a una giornata lavorativa intera di lavoro) entro i limiti (ristretti) dati nella valutazione. CL 50% equivale a 4 ore a rendimento normale, o a 5 ore con rendimento 80%. IL 100% quale donna di pulizia a tempi parziale dal mese di dicembre 2003.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Rientrano in considerazione quelle attività non qualificate semplici, il più possibile prossime alle attività domestiche (preparazione, riordine, controllo, confezione, pulizia semilavorati, ….).

Calcolo CGR – senza (ri)formazione specifica

L'assicurata ha una CL del 50% riferita a una giornata lavorativa intera di lavoro. CL 50% equivale a 4 ore a rendimento normale oppure a 5 ore con rendimento all'80%. IL 100% quale donna di pulizia a tempo parziale dal mese di dicembre 2003.   Rh 2004 quale addetta alle pulizie, fr. (19.20 + 1.76) x 25 x 52 = fr. 27'248. Rp 2004 quale addetta non qualificata in attività semplice leggera a tempo parziale, fr. 15'135. Il calcolo: fr. 40'360 (ESS2004, Cat 4, femminile, privato, mediana, a tempo pieno) x 50%, - 25% x deduzioni sociali e attività leggere (nell'insieme: genere di lavoro inferiore alle attese dei compiti della categoria 4, personalità semplice di scarsa autonomia, formazione "pressoché inesistente", nazionalità (cultura e comunicazione), …) = fr. 15'135. Grado d'invalidità a tempo parziale, 45%.

                                         In un’ulteriore versione del rapporto, del 21 giugno 2006, il consulente ha rivisto come segue il Calcolo CGR:

Calcolo CGR – senza (ri)formazione specifica

L'assicurata ha una CL del 50% riferita a una giornata lavorativa intera di lavoro. CL 50% equivale a 4 ore a rendimento normale oppure a 5 ore con rendimento all'80%.   IL 100% quale donna di pulizia a tempo parziale dal mese di dicembre 2003. Rh 2004 quale addetta alle pulizie, fr. (19.20 + 1.76) x 25 x 52 = fr. 27'248. Rp 2004 quale addetta non qualificata in attività semplice leggera a tempo parziale, fr. 18'219. Il calcolo: fr. 48'584 (ESS2004, TA1 CH, Cat 4, femminile, privato, mediana, a tempo pieno) x 50%, - 25% x deduzioni sociali e attività leggere (nell'insieme: genere di lavoro inferiore alle attese dei compiti della categoria 4, personalità semplice di scarsa autonomia, formazione "pressoché inesistente", nazionalità (cultura e comunicazione), … Osservazioni: la nuova giurisprudenza impone al Consulente AI di riferirsi alla TA1 CH, incarto 36.2005.1)! = fr. 18'219. Non vi è alcuna % di scarto tra la TA1 TI (ramo economico: n° 93, cat 4, femminile, mediana) e il reddito da valido e per tanto non ravvedo le condizioni per proporre ulteriori riduzioni. Grado d'invalidità a tempo parziale, 33%.

                                         (Doc. AI 36-2)

                                         Sulla base di questi accertamenti, l’amministrazione, con progetto di decisione 27 giugno 2006, ha negato il diritto ad una rendita avendo stabilito un grado d’invalidità complessivo del 37%, equivalente ad un grado di invalidità come casalinga del 17% (44% di limitazione per una quota parte del 38%) e del 20% come salariata (33% per 62%) (doc. AI 37-2).

Il 2 agosto 2006 il dr. __________ ha fatto pervenire all’Ufficio AI un certificato del seguente tenore:

"  Ho rivisto la signora RI 1 il 03.07.06 per l'insorgenza di nuovi dolori a livello della spalla destra (finora la paziente aveva dolori alla spalla sinistra) e al ginocchio sinistro. Inoltre esacerbazione di dolori cervicali irradianti al cinto scapolare ddp.

Ho dunque realizzato un bilancio alla ricerca di ulteriori lesioni strutturali a livello della spalla destra, del ginocchio sinistro e della colonna cervicale.

Per quanto riguarda la spalla, la sonografia del Dr. __________ del 24.07.06 mostra una importante rottura transmurale totale del sopraspinato bilaterale. Quella di destra non era nota al momento in cui è stato formulato il progetto di decisione riguardo al diritto ad una rendita di invalidità sulla domanda del 04.02.04.

Per quanto riguarda il ginocchio sinistro, la radiografia convenzionale a.p. in carico del 05.07.06 mostra una incipiente gonartrosi a predominanza mediale. Anche questo danno strutturale non era noto in precedenza.

Per quanto riguarda la colonna cervicale, vi sono alterazioni degenerative di media importanza tra C3 e C5 con una iperlordosi a questo livello. Anche in questo caso, le alterazioni degenerative cervicali non erano conosciute.

La paziente è stata inoltre presa a carico, a livello psichiatrico, dal Dr. __________ per una problematica depressiva.

In questa situazione vi è a mio avviso un peggioramento dello stato di salute della paziente rispetto all'ultima valutazione peritale da parte del Dr. __________, FMH reumatologia del 05.10.04.

­

L'incapacità lavorativa della paziente in un'attività leggera e adatta con le limitazioni riportate nella lettera dell'ufficio dell'assicurazione invalidità del 27.06.06, può ora superare il 50%.

Proporrei dunque un nuovo bilancio della situazione tramite una valutazione reumatologica indipendente e un rapporto medico Al da parte dello psichiatra curante Dr. __________." (Doc. AI 38-1)

In proposito, nelle Annotazioni del 4 settembre 2006, il medico SMR dr. __________ ha affermato:

"  Vengo interpellato in merito alle osservazioni fatte dal reumatologo curante dr. __________ nella sua lettera del 02.08.2006 dove afferma che la IL, in attività leggere può superare il 50%"

Egli annuncia in particolare:

- alla sonografia della spalla destra (non allegato il referto), dr. __________, 24.07.2005 si evidenzia una rottura completa del sopraspinato anche a destra (in precedenza era nota solo a sinistra).

Faccio notare che l'A. aveva già la diagnosi di periartropatia omeroscapolare bilaterale (rapporto Al del curante dr. __________ (09.03.2004)e rapporto della clinica di __________ (16 maggio 2004).

La limitazione dei movimenti della spalla era già nota e presa in considerazione dai medici che l'hanno valutata e il reperto radiologico non cambia la valutazione.

I limiti funzionali dati dai periti (e che vengono confermati anche dal curante, dal dr. __________. Dai medici della Clinica __________ ) sono molto ridotti e si riferiscono ad un'attività leggera al 50%, in base a ciò si è calcolata la CGR e il grado Al per l'attività di salariata (per l'attività di casalinga è stata fatta una valutazione a domicilio).

Anche le alterazioni radiologiche della colonna cervicale erano già note e sono state prese in considerazione (vedi perizie dr. __________. lettera del dr. __________, rapporto d'uscita da __________).

Anche l'incipiente gonartrosi al ginocchio sinistro (reperto radiologico) non diminuisce i limiti funzionali già ristretti espressi prima.

Dal punto di vista psichiatrico l'A. era già stata valutata (vedi rapporto SMR) e si era trovato solo un lieve stato depressivo, cosa che non aumenta le limitazioni importanti che erano state riconosciute.

Non ritengo che quanto scritto dal dr. __________ cambi la valutazione fatta in precedenza." (Doc. AI 42-1)

                               2.9.   Nelle corpose osservazioni al progetto di decisione presentate dall’avv. RA 1 l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità superiore e, soprattutto, ulteriori accertamenti medici, allegando un certificato 6 novembre 2006  del dr. __________ del seguente tenore:

"  Certifico che la signora RI 1, nata il 05.04.1952 domiciliata a __________, continua a lamentare dolori diffusi, debolezza nelle braccia con la minima attività.

Gli esami effettuati dal dr. med. __________ evidenziano alterazioni progressive a livello cervicale e della spalla destra.

Un sostegno psichiatrico viene seguito senza evidenti miglioramenti.

Tale situazione permette di sostenere un peggioramento dello stato di salute rispetto all'ultima valutazione peritale.

Si ritiene indicata una rivalutazione della situazione medica." (Doc. AI 49-7)

                                         Ritenuti superflui ulteriori chiarimenti medici, con la decisione contestata del 21 dicembre 2006, l’amministrazione, applicato il metodo misto di graduazione dell’invalidità e concluso per un grado di invalidità complessivo del 37%, ha confermato la non attribuzione di una rendita di invalidità (doc. AI 53; cfr. consid. 1.1).

                                         Nel suo ricorso al TCA l'interessata contesta le conclusioni dell’amministrazione adducendo in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.2). La ricorrente ha prodotto nuovi certificati medici, in particolare uno del 16 gennaio 2006 del dr. __________, neurologo, attestante la presenza di “Sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità discreta” (doc. F), e uno del 25 gennaio 2007 del dr. __________, psichiatra, del seguente tenore:

"  La paziente è in mia cura dal 31.8.2006.

Essa lamenta dolori diffusi, tremore e talvolta gonfiori alle mani, stanchezza, insonnia, sensazione di testa pesante, agitazione, formicolio al viso, palpitazioni. Riferisce inoltre i faticare ad alzarsi per mancanza di forza, difficoltà di concentrazione, irritabilità, reazioni emotive improvvise ed esagerate, abbassamento dell'umore.

La paziente soffre di un disturbo somatoforme da dolore persistente associata a una sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva.

Si è tentata una cura ansiolitica e antidepressiva con diversi farmaci: Surmontil, Tryptizol, Seropram, Tranxilium, Xanax. Purtroppo i farmaci somministrati inducevano effetti collaterali insostenibili per la paziente, che interrompeva il trattamento.

Attualmente si sta tentando un approccio con Deroxat.

La difficoltà di instaurare una terapia farmacologica adeguata ha fino ad ora impedito di aiutare la paziente.

Considerati i disturbi da lei riferiti, l'instabilità del suo stato di salute, e lo stato di sofferenza persistente che la paziente manifesta in studio, essa non appare in grado di applicarsi a nessuna attività lucrativa, risultando in questo senso del tutto inabile. Una constatazione delle difficoltà a livello domestico potrà eventualmente essere valutata attraverso l'intervento di un'assistente sociale." (Doc. G)

                                         In merito, il dr. __________ del SMR, nelle sue “Annotazioni” del 13 febbraio 2007, si è così espresso:

"  (...)

in fase di ricorso vengono presentati:

certificato del 2.8.2006 del dr. __________ (già valutato da parte SMR in precedenza)

breve certificato dr. __________ del 6.11.2006: viene suggerito un peggioramento dello stato di salute.

rapporto dr. __________ del 16.1.2006:

diagnosi: sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità discreta

- assenza di amiotrofia o paresi

- a causa dell'entità limitata della problematica un intervento

  chirurgico non è indicato

rapporto dr. __________ del 25.1.2007: viene indicata la diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente associata a sindrome da disadattamento con reazione ansioso­depressiva.

Valutazione: gli attuali rapporti presentati non dimostrano una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alle valutazioni peritali. Per quanto concerne il rapporto del dr. __________ va sottolineato che nei limiti funzionali è già stato preso in considerazione una funzionalità ridotta delle spalle. In ogni caso anche lui non esclude una capacità lavorativa del 50% in attività confacente.

Il rapporto del dr. __________ indica al presenza di una lieve sindrome del tunnel carpale. L'entità del disturbo non giustifica un approccio invasivo. In questo senso in assenza di atrofia muscolare o disturbo sensitivo maggiore un influsso sulla capacità lavorativa residua, in particolare per le attività ritenute ancora esigibili, non è dato. Nel caso che la patologia dovesse peggiorare questa è ben curabile con un intervento chirurgico limitato con seguente inabilità lavorativa di poche settimane.

Per quanto concerne il rapporto del dr. __________ questo riprende le note diagnosi ed il noto quadro già valutato in sede peritale. Si tratta come noto in prima linea di un disturbo somatoforme associato ad una problematica di disadattamento.

In conclusione gli attuali rapporti non permettono di modificare la valutazione in merito alla capacità lavorativa residua dell'assicurata che è stata valutata in sede peritale sia dal punto di vista reumatologico che psichiatrico." (Doc. IVbis)

                                         Con ulteriore scritto del 5 marzo 2007 il dr. __________ ha fra l’altro osservato:

"  DIAGNOSI:                 Fibromialgia

                                     Sindrome somatoforme da dolore persistente

                                     Sindrome lombospondilogena cronica

                                - grossa ernia discale L5/S1 paramediana e laterale

                                   sinistra senza neurocompressione

Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica bilaterale

-  rottura totale del sovraspinato bilaterale

Sindrome cervicospondilogena cronica

-  alterazioni degenerative di media importanza tra C3 e C5 senza neurocompressione

Gonalgie croniche bilaterali in presenza di incipienti gonartrosi a predominanza mediale

Sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità discreta senza amiotrofia o paresi

Stato depressivo lieve

CAPACITÀ LAVORATIVA:

L'assicurata era attiva come ausiliaria pulizie durante 45 ore alla settimana anamnesticamente.

Attualmente, nell'attività precedentemente svolta, la ritengo da un punto di vista reumatologico teorico inabile al lavoro nella misura del 70%.

In un'attività leggera e adatta, che eviti movimenti ripetitivi con il tronco e con le spalle, che eviti la posizione eretta e prolungata oltre un'ora e permetta l'alternanza delle posizioni, l'assicurata è inabile al lavoro nella misura del 40%." (Doc. Vbis)

                                         Il dr. __________ ha commentato quanto segue il 21 marzo 2007:

"  attualmente viene presentato un rapporto del dr. __________ del 5.3.2007

- il dr. __________ afferma espressamente che non vi è stata modifica dello stato di salute rispetto ai rapporti precedenti

- egli indica una IL del 40% in attività adeguata

valutazione: il rapporto conferma le indicazioni già note e riprese nella valutazione del 13.2.2007

in merito alle osservazioni del rappresentante legale tengo a precisare che il termine ansioso-depressivo viene utilizzato quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente (quindi non viene per esempio raggiunta l'entità di una depressione lieve)." (Doc. VIIbis)

                             2.10.   Occorre premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                             2.11.   Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, nell’evenienza concreta, da un attento esame degli atti questa Corte deve concludere che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

                                         Va innanzitutto constatato che l’amministrazione non ha in sostanza sottoposto la richiedente ad alcun accertamento peritale, limitandosi a interpellare i suoi medici curanti e a richiamare gli atti medici dalla Cassa malati __________.

                                         Dal punto di vista reumatologico la richiedente è affetta da periartropatia omero/scapolare (prima all’arto superiore destro e in seguito anche al sinistro), sindrome para / lombovertebrale,  cervicobrachialgia, sindrome fibromialgica oltre a disturbi statici del rachide, come si evince dai vari certificati agli atti dei dr. __________, dr. __________, dr. __________, dr. __________. Su incarico della __________ assicurazioni, il dr. __________ ha allestito in data 10 febbraio 2004 un breve referto nel quale è giunto alla conclusione che l’assicurata era abile per un carico massimo di 5 ore al giorno e consigliando una valutazione psichiatrica e eventualmente reumatologica (doc. AI 12-17, cfr. consid. 2.8). Nel certificato del 2 marzo 2005 il dr. __________ ha aggiunto la diagnosi di Sindrome lombovertebrale (doc. AI 2-19).

                                         D’altra parte, il dr. __________, reumatologo, interpellato dalla __________ Assicurazioni, in data 16 aprile 2004, rilevati anche disturbi statici del rachide con limite della funzione lombare, sottolineata una limitazione del 70% nella precedente attività lavorativa di donna delle pulizie, ha posto l’accento sulla componente psichiatrica sottolineando la necessità di indagarla ulteriormente (doc. AI 2-26; cfr. consid. 2.8). Sempre il dr. __________, nella successiva valutazione del 5 ottobre 2004, confermato il precedente referto, ha ribadito l’urgenza di effettuare un accertamento psichiatrico (doc. AI 2-36). A pari conclusioni è giunto essenzialmente anche il dr. __________ nel rapporto d’uscita del 16 maggio 2004, nel quale, rilevato come la degenza presso la clinica riabilitativa di __________ non aveva sortito alcun miglioramento, ha sottolineato la marcata componente fibromialgica (doc. AI 2-28, 30; cfr. consid. 2.8).   

                                         Essenzialmente dunque non è stata effettuata una perizia dettagliata sulle problematiche reumatologiche lamentate  dall’assicurata, fatta eccezione per i referti del dr. __________, ai quali può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9). Rilevante tuttavia è il fatto che ripetutamente questo specialista abbia sottolineato la componente psicopatologica dei dolori lamentati dalla richiedente e, quindi, la necessità di effettuare una perizia psichiatrica.   

                                         Va inoltre fatto presente che le valutazioni reumatologiche del dr. __________ risalgono al 16 aprile 2004 rispettivamente 5 ottobre 2004, motivo per cui non si può prescindere dal verificare se sino alla decisione contestata del 21 dicembre 2006  sia subentrato un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente sino al momento in cui è stata resa; cfr. DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1° e riferimenti). Questo a maggior ragione se si considera che non solo la ricorrente ha fortemente criticato gli esiti degli accertamenti medici, ma ha pure ripetutamente sostenuto, sulla base anche di un referto datato 2 agosto 2006 del dr. __________ (nel quale il reumatologo ha espressamente sottolineato che la situazione della paziente era peggiorata rispetto all’ultima valutazione del 5 ottobre 2004 del collega __________; doc. AI 49-5), che successivamente alla valutazione del dr. __________ fosse sopravvenuto un peggioramento delle patologie tale da rendere improponibile la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa. Inoltre anche il dr. __________ ha sottolineato in data 6 novembre 2006 un peggioramento delle condizioni della paziente rispetto all’ultima valutazione peritale (doc. AI 49-7).

                                         D’altra parte, anche in occasione dell’effettuazione dell’inchiesta a domicilio in data 5 ottobre 2005, l’assicurata ha ripetutamente evidenziato le limitazioni causatele dalle patologie di cui è portatrice e il continuo peggioramento delle stesse (doc. AI 27-1).

                                         Quanto poi alle patologie extra-somatiche, dagli atti si evince che la ricorrente è affetta da sindrome da dolore somatoforme e depressione. L’unico accertamento specialistico effettuato risulta essere la valutazione eseguita il 19 novembre 2004 per conto della __________ Assicurazioni dalla dr.ssa __________ (doc. AI 3-2; cfr. sopra consid. 2.8). Come detto, la specialista, diagnosticato uno stato depressivo lieve e una sindrome somatoforme da dolore persistente, ammessa un’inabilità lavorativa completa in qualsiasi attività, ha concluso affermando:

"  L'inabilità lavorativa dovrebbe quindi essere al più presto chiusa, con prognosi favorevole a gennaio 2005, per evitare un'ulteriore connotazione di malattia.

CONCLUSIONI: OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Al momento attuale si giustifica un'inabilità al 100% in qualsiasi attività lavorativa che dovrebbe però concludersi alla fine di dicembre 2004 per le ragioni summenzionate." (Doc. AI 3-4)

In sostanza quindi la specialista, pur attestando un’inabilità lavorativa completa per i motivi psichici, ha semplicemente ipotizzato una possibile ripresa lavorativa a partire dal gennaio 2005.

Anche dal lato psichico non si può peraltro non rilevare come l’assicurata stessa abbia più volte sottolineato la gravità della sua situazione anche in occasione dell’inchiesta domiciliare esperita il 5 ottobre 2005 (doc. AI 27-1). Inoltre,  emerge dagli atti che ripetutamente i medici che hanno valutato la situazione della ricorrente hanno evidenziato la necessità, oltre che l’urgenza, di esperire una perizia psichiatrica: il dr. __________ nel certificato del 12 febbraio 2004, il dr. __________ il 10 febbraio 2004, il dr. __________ il 16 aprile 2004 e 5 ottobre 2004, il dr. __________ il 2 agosto 2006 e il medico curante dr. __________ da ultimo il 6 novembre 2006 (cfr. vari atti AI e cfr. sopra consid. 2.8 e 2.9).           

                                         Agli atti è stato inoltre prodotto un certificato del 25 gennaio 2007 – e, quindi, di pochi giorni posteriore alla resa del provvedimento contestato - del dr. __________, psichiatra e curante della ricorrente, nel quale lo specialista, posta la diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente associato a una sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva, e sottolineati gli scarsi risultati ottenuti dalle precedenti cure medicamentose, ha concluso per una completa inabilità lavorativa (doc. G; cfr. consid. 2.9).

                                         Ora questo TCA deve rilevare che nonostante le divergenze d’opinione tra i vari medici interpellati in merito alla capacità lavorativa residua e l’addotto peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, nella decisione impugnata l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50% in attività leggere, basandosi sulle annotazioni del medico del SMR dr. __________, il quale, dopo aver predisposto l’annullamento – in quanto a suo dire superflua - della già prevista perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM) (doc. AI 14, 22), ha essenzialmente ritenuto accertata un’inabilità lavorativa totale nella professione di ausiliaria di pulizie, ma “solo” del 50% in attività leggere. Tale inabilità sarebbe essenzialmente da ricondurre alla sola problematica reumatologica, visto che dal lato psichiatrico il medico SMR ha confermato la bontà del referto della dr.ssa __________, per la quale a partire dal gennaio 2005 l’inabilità lavorativa avrebbe dovuto presumibilmente concludersi. Il dr. __________ ha poi precisato che la documentazione presentata in sede di osservazioni al progetto di decisione (e meglio il referto 2 agosto 2006 del dr. __________, doc. AI 38-1 e quello del 6 novembre 2006 del dr. __________, doc. AI 49-7), non rendeva verosimile un eventuale peggioramento (doc. AI 52-1, 41-1, 25-1). In questo senso egli si è ribadito anche nelle osservazioni 13 febbraio 2007 (doc. IV).

                                         Ora, è opportuno ribadire che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 21 dicembre 2006 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In tal senso, ai fini del presente giudizio i citati certificati del dr. __________ e __________ (del 2 agosto rispettivamente 6 novembre 2006), attestanti un peggioramento delle patologie dell’assicurata, possono essere presi in considerazione. Analogamente può valere anche per il certificato del 25 gennaio 2007 del dr. __________, psichiatra che ha in cura la ricorrente dall’estate 2006, considerato come lo stesso sia di poco posteriore all’atto impugnato e poiché quanto descritto dallo specialista si riferisce manifestamente anche alla situazione psichiatrica dell’assicurata antecedente all’emissione della decisione contestata (doc. G; cfr. sopra consid. 2.9).                                  

                                         D’altra parte, le conclusioni del SMR - che si basano in sostanza sulle indicazioni tratte dai referti medici acquisiti dalla __________ Assicurazioni in un’epoca precedente al novembre 2004 - non possono essere fatte proprie da questo Tribunale: l’amministrazione, infatti, a fronte di patologie che secondo quanto addotto dall’assicurata stessa e quanto certificato dal curante avevano subito un peggioramento di rilievo dopo gli accertamenti esperiti dal dr. __________ rispettivamente dalla dr.ssa __________ - effettuati peraltro oltre due anni prima della resa della decisione impugnata - avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti al fine di determinare l’esatta e effettiva ripercussione sulla capacità lavorativa dell’addotto aggravamento delle patologie reumatologiche e, soprattutto, di quelle psichiatriche. Bisogna in effetti ritenere che se è vero che non si tratta, nel caso delle certificazioni del curante dr. __________, di valutazioni di uno specialista in reumatologia o psichiatria, è altrettanto vero che la necessità di ulteriori accertamenti è stata evidenziata anche dal dr. __________, che è per contro specialista nella materia che qui interessa. Inoltre, l’opportunità di indagare oltre l’aspetto psichiatrico, è stata, come già riferito, ripetutamente e con insistenza sottolineata da numerosi medici che hanno valutato le condizioni dell’assicurata. Se a questo si aggiunge che il giudizio sul riacquisto della capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico a partire dal gennaio 2005 sia stato tratto in modo del tutto probabilistico dalla dr. __________ nel suo referto 19 novembre 2004 e si sia quindi basato non su dati fattuali certi, ma esclusivamente su mere ipotesi ancora tutte da confermare dall’effettiva evoluzione della situazione (cfr. consid. 2.8), non poteva a priori essere escluso un rilevante peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente.

                                         D’altra parte, considerato come per la sola componente somatica (reumatologica), già secondo la valutazione del dr. __________ del 5 ottobre 2004 l’assicurata era da ritenere completamente inabile nell’attività di ausiliaria di pulizie e abile al 50% in attività leggere (cfr. doc. AI 2-33 e sopra consid.   2.8), non si può prescindere dall’accertare, mediante una valutazione psichiatrica, se la sindrome somatoforme, lo stato ansioso-depressivo (e la fibromalgia) diagnosticati alla ricorrente siano, rispettivamente continuino ad essere, invalidanti ai sensi della giurisprudenza citata sopra (cfr. consid. 2.4) e, nell’affermativa, in che misura.

                                         Ad ulteriore motivazione per l’espletamento di una perizia psichiatrica va poi fatto nuovamente presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, in presenza – come in casu - di una fibromialgia occorre valutare attentamente anche la componente psichica dell’assicurato. Infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01; cfr. anche sentenza inedita 16 febbraio 2004 nella causa K.L. (inc. 32.2003.66; cfr. sopra consid. 2.4).

                                        Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico, in relazione alle problematiche reumatologica e psichiatrica.

                                         Stanti le discordanti valutazioni del SMR e del dr. __________ e considerata l’insistenza con la quale  l’assicurata ha segnalato un peggioramento delle condizioni di salute e la necessità di un’ulteriore indagine peritale, questa Corte ritiene che prima dell'emanazione della contestata decisione, l'amministrazione, onde addivenire con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag. 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) ad una corretta conclusione circa l'effettiva capacità lavorativa dell'assicurata sino al momento dell'emanazione dell'atto litigioso, avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti medici intesi a valutare le reali limitazioni e gli impedimenti riconducibili al danno alla salute di cui l’interessata è portatrice.

                                         Pertanto, annullata la decisione impugnata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché, tenuto conto dell’addotto peggioramento, approfondisca tramite perizia pluridisciplinare la valutazione delle limitazioni derivanti dalle diverse patologie di cui soffre l’assicurata (inclusa la Sindrome del tunnel carpale diagnosticata il 16 gennaio 2006 dal dr. Wullimann, cfr. doc. AI 58-1 e doc. F) e accerti globalmente l’effettiva abilità lavorativa dell’assicurata.

                                         Alla luce dei riscontri raccolti, l’amministrazione valuterà altresì se predisporre anche una nuova valutazione al domicilio per determinare le effettive ripercussioni dell’eventuale peggioramento in ambito domestico.

                                         In esito al complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata, previo esame dell’eventuale riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali.

                             2.12.  

                          2.12.1.   Per quanto riguarda le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V

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