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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.01.2008 32.2007.34

30 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,238 parole·~21 min·4

Riassunto

Sulla sola base degli atti l'Ufficio AI non poteva escludere che un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato é intercorso prima della decisione impugnata. Rinvio per nuovi accertamenti

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.34   FS/td

Lugano 30 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 11 dicembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel mese di giugno 2003 RI 1, nato nel __________ e da ultimo attivo presso la __________ quale aiuto cuoco fino al 31 ottobre 2001 (doc. 1/4-5 incarto cassa malati), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) asma bronchiale (…)” (doc. AI 1/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 14 gennaio 2005 (doc. AI 23/1-2), confermata con decisione su opposizione 11 dicembre 2006 (doc. AI 35/1-5), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni adducendo:

"  (…)

7.  La documentazione medica prodotta in fase di opposizione è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha avuto modo di rivedere incarto. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto a quella apprezzata precedentemente.

                                             In particolare, il SMR ha potuto rivalutare i dati clinici messi a disposizione del medico curante pneumologo Dr. med. __________. Tuttavia, non sono emersi motivi plausibili per poter giustificare una rivalutazione medico assicurativa del caso, con conferma della precedente valutazione posta in merito alla capacità lavorativa residua, ovvero inabilità nell'attività precedentemente svolta, mentre la capacità lavorativa rimane completa in attività adeguate (attività leggere a livello manuale, in ambienti chiusi (ufficio, negozio), senza inalanti (polvere o fumo o polline)).

                                             Ne consegue quindi la conferma della decisione impugnata anche per quanto concerne  le considerazioni relative all'aspetto economico. A tal proposito si segnala che anche aggiornando i dati di riferimento al momento dell'emissione della presente decisione, in considerazione della nuova prassi dell'alta Corte che applica i valori nazionali (tabella TA1) al posto di quelli regionali (TA13), non verrebbe determinata alcuna perdita lucrativa a seguito del danno alla salute.

(…)" (doc. AI 14/1)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso, completato con scritto 19 febbraio 2007, con il quale – prodotta la risposta 8 febbraio 2007 del dr. __________ e contestata la valutazione medica – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché proceda ad ordinare una perizia pneumologica e renda una nuova decisione.

                                         Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione su opposizione rilevando che “(…) in base alle annotazioni del SMR il rapporto prodotto del Dr. __________ attesta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato; tuttavia detto rapporto risulta essere molto scarno mancando le indicazioni relative ai dati oggettivi ed al trattamento, dati che dovrebbero essere disponibili, ma mai prodotti (ad es. la funzione polmonare, indicazioni su ospedalizzazioni, ecc.). In conclusione, dal lato medico il SMR ritiene che fino alla decisione su opposizione impugnata non risulta essere comprovato un peggioramento dello stato di salute. Anche attualmente il rapporto del Dr. __________ non permette di oggettivare un sostanziale cambiamento dello stato di salute dell’assicurato. (…)” (doc. VII).

                               1.5.   Con ulteriore scritto 20 marzo 2007 al TCA il rappresentante dell’assicurato ha, in particolare, rilevato che:

"  (…)

3.  È a dir poco sorprendente che l'Ufficio AI, che durante la fase di opposizione ha ritenuto esaustivi i rapporti del Dr. __________, comunque abbastanza esaustivi da poter decidere che il peggioramento certificato da quest'ultimo non era rilevante, ritenga ora, in fase di ricorso, che le sue indicazioni sono scarne ed insufficienti. Ma se le indicazioni del Dr. __________ nello scritto dell'8 febbraio 2007 (che pure sono più esaustive rispetto a quanto certificato dal Dr. __________ nel suo scritto dell'11 agosto 2005) sono scarne ed insufficienti e mancano di dati oggettivi, mal si comprende perché l'Ufficio AI non sia giunto a questa conclusione già nell'agosto 2005 e non abbia richiesto a suo tempo maggiori informazioni al Dr. __________ o ordinato una perizia specialistica.

4.  Dalle critiche del Dr. __________ allo scritto del Dr. __________ dell'8 febbraio 2007 risulta chiaramente una sola cosa, ossia che lo stato di salute dell'assicurato non è stato valutato dall'Ufficio AI con la dovuta cura e che si impone quindi l'allestimento di una perizia specialistica.

(…)" (doc. IX)

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Nell’evenienza concreta il dr. __________, FMH in medicina interna e pneumologia ABIM, nel rapporto medico 25 giugno 2003 (doc. AI 8/1-3), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) rinosinusite cronica – asma bronchiale – multipl. allergie (…)” (doc. AI 8/1), ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% nella sua attività dal 12 maggio 2002 e la possibilità di svolgere per 8 ore al giorno un’altro lavoro di modesta attività fisica in ambiente senza fumi, polveri e vapori.

                                         Con scritto 5 novembre 2003 il dr. __________, medico SMR, ha posto le seguenti domande al dr. __________:

"  (…)

-    mi può confermare che per attività non a contatto con agenti irritativi (per es. cantiere edile), fumi o vapori come in cucina l’Ato presenta una totale abilità lavorativa? Se no perché?

-    Quali sono le limitazioni di carico da rispettare in attività all’aperto o in ambiente non come una cucina d’albergo? Fino a mansioni medio leggere come portare pesi fino a 10-15 kg, anche in posizioni inergonomiche vi è un’abilità lavorativa completa? Se no perché?

(…)" (doc. AI 11/1)

                                         Con lettera 19 dicembre 2003 il dr. __________ ha risposto al dr. __________ che “(…) posso solo confermare che il paziente può unicamente svolgere attività fisiche che implicano sforzi fisici lievi in un ambiente privo di sostanze irritative. Per tali attività è abile al lavoro al 100%. (…)” (doc. AI 13/1).

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 29 gennaio 2004 (doc. AI 15/1-2), ritenute le diagnosi di “(…) asma bronchiale di modica entità a carattere poliallergico – rinosinusite cronica con sindrome discendente (…)”, riguardo ai limiti funzionali ha concluso che “(…) tutte le attività leggere a livello manuale in ambiente chiuso (ufficio, negozio) senza inalanti (polveri o fumo o polline) sono esigibili al 100%. (…)”.

                                         L’ufficio AI, sulla base del rapporto finale 11 gennaio 2005 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 21/1-2), con decisione 14 gennaio 2005 (doc. AI 23/1-2), ha negato all’as-sicurato il diritto a prestazioni non sussistendo una perdita di guadagno.

                                         Con opposizione 4 febbraio 2005 (doc. AI 26/1) l’assicurato ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute intercorso nell’ultimo anno e non considerato nella decisione.

                                         Il dr. __________ – riferendosi allo scritto 27 luglio 2005 con il quale l'Ufficio AI ha chiesto all’assicurato di completare l’opposizione (doc. AI 27/1) – con scritto 11 agosto 2005 ha attestato che il paziente:

"  (…)

È affetto da una rinosinusite cronica e asma bronchiale con molteplici allergie.

Nell'arco degli ultimi mesi la sintomatologia è peggiorata notevolmente rendendo difficili già sforzi lievi.

Frequentemente percepisce dispnea anche a riposo.

La terapia medica è intensa con corticosteroidi intranasali e inalati associati a broncodilatatori a lungo, e, a bisogno, a breve durata.

Una sanazione chirurgica dei seni paranasali in marzo del 2004 non ha comportato un miglioramento dei sintomi ORL; la persistenza della rinosinusite ha delle ripercussioni negative anche sull'asma bronchiale.

Considerando il decorso clinico sfavorevole vi prego quindi di riesaminare la decisione di gennaio 2005, che negava il diritto a una rendita di invalidità.

(…)." (doc. AI 30/1)

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 5 ottobre 2005, ha concluso che “(…) non vi sono motivi plausibili per dover giustificare una rivalutazione medico assicurativa e pertanto ritengo giustificata questa decisione di inabilità lavorativa anche dopo aver valutato il rapporto messo a disposizione in fase di opposizione. Dopo queste osservazioni personalmente ritengo giustificata ed ancora attuale la valutazione di inabilità lavorativa presa il 29.1.2004.” (doc. AI 33/1).

                                         Con decisione su opposizione 11 dicembre 2006 l'amministrazione ha quindi confermato la decisione 14 gennaio 2005 con cui ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. AI 35/1-4).

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio degli atti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         Infatti, in sede di opposizione, il dr. __________, nel suo attestato 11 agosto 2005 (doc. AI 30/1 riprodotto in esteso al consid. 2.5), ha certificato un notevole peggioramento della situazione valetudinaria tale da rendere difficile l’esecuzione di sforzi lievi: “(…) nell’arco degli ultimi mesi la sintomatologia è peggiorata notevolmente rendendo difficili già sforzi lievi. (…)”.

                                         Il dr. __________ ha poi evidenziato una “(…) dispnea anche a riposo (…)", una terapia medicamentosa intensa, una sanazione chirurgica dei seni paranasali in marzo 2004 senza miglioramenti dei sintomi ORL e la persistenza della rinosinusite con ripercussioni negative sull’asma bronchiale.

                                         Viste le risultanze mediche appena esposte, questo Tribunale – considerato che il dr. __________, fondandosi sul rapporto medico 25 giugno e sulle risposte 19 dicembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 8/1-3 e 13/1), nel rapporto medico 29 gennaio 2004 aveva concluso per un’incapacità totale nella sua attività di aiuto cuoco e per un’abilità lavorativa del 100% in attività leggere in ambiente chiuso senza inalanti fondandosi (doc. AI 15/1) – ritiene che viste le nuove allegazioni mediche del dr. __________ non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità che effettivamente non sia intercorso un peggioramento dello stato di salute prima della decisione impugnata.

                                         Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che il dr. __________, senza neppure vedere l’assicurato, nelle annotazioni 5 ottobre 2005 non ha minimamente motivato e/o documentato per quali ragioni “(…) non vi sono motivi plausibili per dover giustificare una rivalutazione medico assicurativa (…)” (doc. AI 33/1).

                                         Al contrario, visto che il dr. __________ ha attestato un notevole peggioramento che rende già difficile l’esecuzione di sforzi lievi, queste evenienze andavano approfondite per poter escludere che effettivamente un peggioramento dello stato di salute non è intercorso prima della decisione impugnata.

                                         Del resto alle seguenti domande postegli dal rappresentante dell’assicurato:

"  (…)

♦   In che cosa consiste il peggioramento dello stato di salute che lei attestava nell’agosto 2005?

♦   Com’è stato il decorso della malattia da allora ad oggi? Vi sono stati ulteriori peggioramenti o miglioramenti?

♦   Come si presenta lo stato di salute del signor RI 1 oggi?

♦   Il signor RI 1 sarebbe in grado di svolgere un’attività leggera in ambienti senza elementi irritanti?

♦   Se sì in che misura e in che tipo di attività (riguardo a pesi, attività seduta/eretta, ritmi di lavoro)?

♦   Se no per quali motivi?

♦   Di che tipo di allergie soffre il signor RI 1?

♦   Queste allergie influiscono sulla capacità lavorativa del signor RI 1?

♦   Il fatto che il signor RI 1 percepisce dispnea anche a riposo influisce sulla capacità lavorativa? Se sì in che misura?

(…)" (doc. D)

                                         il dr. __________ ha risposto che:

"  (…)

- peggioramento dello stato di salute – peggioramento dell’asma bronchiale: il paziente malgrado una terapia intensa ed adeguata ha sviluppato un peggioramento della dispnea che si manifesta al momento anche frequentemente a riposo rendendo un’attività professionale impossibile.

- da agosto 2005 si osserva un peggioramento dell’asma bronchiale.

- ritengo che il paziente summenzionato non sia più in grado di svolgere un’attività lavorativa anche se di natura leggera, e in ambiente senza elementi irritanti.

- vedi punto 1.

- il paziente soffre di una forte sensibilizzazione alle erbe estive, ai cereali e ai pollini di quercia.

- inizialmente l’asma si presentava soprattutto durante l’esposizione ai summenzionati allergeni, nel frattempo l’asma bronchiale si manifesta comunque anche indipendentemente da tale esposizione.

- vedi punto 1" (doc. E)

                                         In particolare neppure è possibile escludere un sostanziale cambiamento dello stato di salute anche avuto riguardo alle annotazioni 2 marzo 2007 del dr. __________, medico SMR (doc. VII/Bis).

                                         Infatti il dr. __________ – dopo aver evidenziato che “(…) l’attuale rapporto del dr. __________ 8.2.2007 attesta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (…)” – è solo perché ha ritenuto il rapporto “(…) molto scarno (…)” e privo di indicazioni circa il trattamento e i dati oggettivi, che ha concluso: “(…) anche attualmente il certificato non permette di oggettivare un sostanziale cambiamento dello stato di salute dell’assicurato. (…)”.

                                         Ora, ricordato che la procedura amministrativa e giudiziaria nell’ambito delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati compiutamente d'ufficio dall’amministrazione e dal giudice, secondo questo Tribunale l’Ufficio AI avrebbe dovuto quantomeno interpellare il dr. __________ e chiedergli tutte le delucidazioni e la documentazione necessaria prima di poter escludere un peggioramento dello stato di salute.

                                         In questo senso la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, dopo aver interpellato il dr. __________ e, se necessario, previo accertamento medico specialistico peritale, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato.

                               2.8.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

                                         Di conseguenza la domanda d’assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.7.

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà inoltre al ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.34 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.01.2008 32.2007.34 — Swissrulings