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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2008 32.2007.322

29 settembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,539 parole·~28 min·2

Riassunto

Viste le risultanze della perizia psichiatrica effettuata, in corso di causa, dal centro peritale delle assicurazioni sociali, va riconosciuto il diritto a una rendita intera

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.322   FS/sc

Lugano 29 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 13 settembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale carpentiere presso la __________ impresa di costruzioni e consulenze (doc. AI 10/1-4), nel mese di novembre 2002 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di un infortunio occorsogli il 10 aprile 2002 (doc. AI 2/1-7).

                                         Questo Tribunale, con decisione 29 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato la decisione su opposizione 20 settembre 2002 con la quale l’__________ ha posto termine al proprio obbligo contributivo a far tempo dal 2 aprile 2002 e negato l’esistenza di un nesso causale adeguato tra i disturbi psichici di cui è affetto l’assicurato e l’infortunio del 10 aprile 2002 (inc. 35.2003.1, sentenza presente negli atti di cui all’incarto lainf).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) – con decisione 13 settembre 2007 (doc. AI 83/1-8), preavvisata con progetto 11 gennaio 2007 (doc. AI 54/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità 41%) dal 1. agosto 2002.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha postulato il diritto ad una rendita intera.

                                         Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Con scritto 19 novembre 2007 egli ha trasmesso al TCA il relativo certificato (VI e VI/Bis).

                     1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato che “(…) la documentazione medica prodotta con il ricorso, unitamente all’intera documentazione agli atti, è stata sottoposta ad una ulteriore valutazione del Servizio medico regionale dell’AI, SMR, il quale con annotazioni 12 novembre 2007, allegate, indica che risulta opportuna una rivalutazione del caso con una nuova perizia psichiatrica. Al fine di svolgere il citato accertamento, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia sospendere la procedura, rispettivamente retrocedere gli atti all’Ufficio AI per nuova decisione successiva all’accertamen-to. In via subordinata è chiesta la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso. (…)” (VIII)

                               1.5.   Con scritto 15 dicembre 2007 l’avv. RA 1 ha, in particolare, rilevato che “(…) sulla necessità di una nuova perizia psichiatrica il ricorrente evidenzia che la perizia psichiatrica del dr. med. __________ è estremamente recente ed è stata ordinata dall’autorità resistente. Risulta dunque difficilmente comprensibile la richiesta di nuova perizia. Il ricorrente non intende comunque sottrarsi ad eventuali ulteriori accertamenti peritali nel caso in cui ciò fosse ritenuto necessario da codesto Tribunale. Sulla necessità di una nuova perizia psichiatrica ci si rimette dunque al prudente giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Se ciò fosse il caso il ricorrente chiede comunque che il ricorso venga accolto, con l’attribuzione di congrue ripetibili, e l’incarto retrocesso all’Ufficio AI per l’allestimento dell’eventuale nuova perizia psichiatrica. E’ per contro escluso che si possa sospendere la procedura affinché l’Ufficio AI predisponga una nuova perizia di dubbia utilità.” (X).

                               1.6.   Con decreto 15 gennaio 2008 il vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza con la quale l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (XIV).

                               1.7.   Con scritto 25 agosto 2008 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA il rapporto del Centro peritale per le assicurazioni sociali 25 gennaio 2008 e il rapporto medico dell’SMR 20 febbraio 2008.

                               1.8.   Con osservazioni 1. settembre 2008, viste le risultanze della documentazione medica prodotta, l’avv. RA 1 ha concluso che “(…) il ricorso va pertanto integralmente accolto, con la riforma della decisione impugnata nel senso che al ricorrente va attribuita una rendita intera d’invalidità. (…)” (XVII).

                                         Dal canto suo l’Ufficio AI, con osservazioni 8 settembre 2008, ha proposto al TCA di “(…) accogliere il ricorso nel senso di riconoscere una rendita intera d’invalidità dal 1.8.2002. (…)” (XVIII).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).

                               2.5.   Nel caso concreto il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 11 ottobre 2005 (doc. AI 42/1-2), ha concluso che “(…) per poter meglio valutare l’insieme della situazione si ritiene indicata una perizia SAM.” (doc. AI 42/2).

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 43/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 8 maggio 2006 (doc. AI 45/1-27) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e ortopedica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome panvertebrale diffusa, in particolare sindrome cervicale e soprattutto lombosacrale.

Stato dopo infrazioni vertebrali D10-11 nel 1992, ben consolidate e stabili.

Tendomialgie molteplici, a catena, agli arti inf..

Stato dopo diverse contusioni lombari.

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

Sindrome depressiva ricorrente, non specificata.

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Obesità con BMI 30,5 kg/m2." (doc. AI 45/8)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% nella sua precedente attività e del 70% in attività adeguate dal mese di aprile 2002.

                                         Con progetto 11 gennaio 2007 (doc. AI 54/1-4), viste le risultanze del rapporto finale 15 dicembre 2006 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 53/1-1), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2002.

                                         A seguito delle osservazioni dell’avv. RA 1 (doc. AI 61/1-2) e dell’ulteriore documentazione medica prodotta (doc. AI 61/3-6 e 68/2-6), l’Ufficio AI ha ordinato un ulteriore accertamento a cura del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia che ha reso il suo referto il 31 maggio 2007 (doc. AI 70/1-2 e 75/1-6).

                                         Con decisione 13 settembre 2007 l’Ufficio AI ha confermato il diritto dell’assicurato ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2002 (doc. AI 83/1-8).

                               2.6.   In corso di causa l’Ufficio AI ha ordinato un’ulteriore perizia a cura del __________, Centro peritale per le assicurazioni sociali, che, con referto 25 gennaio 2008 (doc. XV/2), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4 dall’aprile 2000 – episodio depressivo grave senza sintomi psicotici F32.2 dall’agosto 2001 (…)”, ha espresso la seguente valutazione e prognosi:

"  (...)

Dalla documentazione presente negli atti e dalla storia descritta dall'assicurato non emergono elementi che facciano pensare ad una patologia psichiatrica o ad una sofferenza psicologica prima dell'incidente avvenuto nel 2000.

Nel periodo dal 2001, quando comincia ad essere evidente una sintomatologia psichiatrica, ad oggi, vengono riportate nei documenti pervenuti diverse diagnosi psichiatriche, definite con differenti diciture ma di fatto riconducibili a tre categorie diagnostiche secondo ICD-10: Sindrome post-traumatica da stress (F43.1), Sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4) ed Episodio depressivo (F32) considerato di diversa gravità nei diversi atti.

Per quanto riguarda la Sindrome post-traumatica da stress questa, secondo la definizione dell'ICD 10, si presenta come una risposta ritardata o protratta ad un evento o situazione stressante di natura eccezionalmente spaventosa o catastrofica. Nel caso dell'assicurato, per quanto i sintomi rispondano agli altri criteri, non è chiaro se l'incidente di cui è rimasto vittima si possa considerare come eccezionale e se ci sia stato un reale rischio di vita, essendo le testimonianze in questo senso contrastanti. In alternativa, tratti di personalità predisponenti o una precedente patologia nevrotica possono abbassare la soglia, rendendo importante per la persona un evento per altri normale, ma l'anamnesi dell'assicurato non fa pensare alla presenza di tali fattori predisponenti. Si ritiene peraltro che la valutazione della capacità lavorativa possa prescindere da questa diagnosi, che si può quindi escludere senza conseguenze in questo senso.

Per quanto riguarda la Sindrome somatoforme da dolore persistente, essa si presenta come un disturbo in cui è presente un dolore dominante intenso e penoso, in una qualunque parte del corpo che non può essere adeguatamente spiegato dall'evidenza di un processo fisiologico o di una malattia somatica e che è costantemente l'oggetto principale dell'attenzione del paziente. Per quanto nel caso dell'assicurato esista anche l'evidenza di una malattia somatica, come confermato dalla perizia del Med. __________, FMH Chirurgia Ortopedica, si ritiene che l'entità della patologia non sia tale da spiegare l'intensità della sintomatologia e l'importanza che questa ha rivestito, soprattutto nei primi mesi dopo l'incidente, per l'assicurato. Si ritiene pertanto che possa essere posta diagnosi di Sindrome somatoforme da dolore persistente a partire dalla data dell'incidente (aprile 2000). Si tratta di una diagnosi con una ricaduta solo parziale sulla capacità lavorativa (in effetti, l'assicurato ha ripreso per un certo periodo il lavoro anche se con fatica), che non determina un'inabilità superiore al 20%. E' importante sottolineare che il soggetto affetto da tale patologia non è in grado di riconoscere la causa psicologica della sintomatologia algica che è reale per lui allo stesso modo di un dolore di origine somatica. Nel caso specifico dell'assicurato, inoltre, ci troviamo di fronte una personalità semplice dotata di scarse capacità introspettive, quindi verosimilmente con una difficoltà maggiore nel riconoscere aspetti legati alla propria realtà interna. Questo può facilmente aver determinato, trovandosi l'assicurato di fronte ad una sintomatologia per lui importante che veniva scarsamente riconosciuta e soprattutto non risolta, l'instaurarsi graduale di un quadro depressivo già a partire da pochi mesi dopo l'incidente. Viene posta diagnosi alla Clinica __________ nel novembre 2001, ma è verosimile, sulla base di quanto risulta agli atti, che il quadro sia iniziato già prima, a partire dall'agosto 2001; è infatti in questa data che l'assicurato smette di lavorare in maniera definitiva dopo un tentativo di ripresa. Per quanto riguarda la gravità del quadro, i sintomi riportati dall'assicurato (tra cui umore depresso per la maggior parte del tempo e ogni giorno in gran parte non influenzato dalle circostanze, perdita di interesse o piacere per le attività, diminuita energia, perdita di autostima, pensieri ricorrenti di morte, lamentazione di diminuita capacità di pensare, modificazione dell'attività psicomotoria, disturbi del sonno, modificazione dell'appetito) permettono di porre diagnosi di Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F32.2).

Nella valutazione peritale del Dr. Med. __________ del 29.03.2006 si parla di una sintomatologia vissuta in modo "eclatante, esagerato e teatrale". Per quanto sia possibile certamente mettere in evidenza una modalità di presentarsi e di presentare i sintomi in parte rivendicativa, potremmo quasi dire "capricciosa", si ritiene che questo non significhi una minore intensità della sofferenza dell'assicurato e che faccia parte di una sua modalità caratteriale legata anche alla semplicità di cui già accennato. Questa considerazione si basa, oltre che sui dati raccolti al colloquio, anche su elementi quali il ricovero coatto avvenuto nel settembre 2007; si ritiene che se si è reso necessario un intervento di questo tipo debba esserci nell'assicurato una sofferenza autentica, per quanto espressa in maniera infantile. Inoltre, indubbiamente la reazione dell'assicurato all'evento dell'incidente e al decorso successivo è stata caratterizzata da un'intensa regressione (tanto che viene segnalata durante la storia clinica un'incontinenza urinaria e anche attualmente l'assicurato rende necessaria una continua assistenza da parte della moglie) che non è legata alla volontà dell'assicurato stesso, ma ad una modalità di presentazione della patologia. Di conseguenza si ritiene di poter porre diagnosi di episodio depressivo grave, come indicato anche nella valutazione peritale del dr. Med. __________ effettuata in data 22.06.2007.

Per quanto riguarda la presenza di sintomi psicotici, che vengono riportati in alcune certificazioni, al momento della valutazione essi non sono presenti. L'assicurato cita in effetti delle dispercezioni, ma non si ritiene che possano essere definite delle vere allucinazioni, né è presente un delirio, per quanto il pensiero sia sicuramente focalizzato in modo persistente sul tema della morte. Peraltro, non si ritiene che la presenza o assenza di sintomi psicotici incida in questo caso in maniera significativa sulla determinazione della capacità lavorativa.

In conclusione si ritiene che la presenza contemporanea delle due patologie Sindrome somatoforme da dolore persistente, a partire dall'incidente (aprile 2000) ed Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici, a partire dall'agosto 2001, determinino un'incapacità lavorativa totale dell'assicurato nella sua attività abituale e in qualsiasi altra attività lavorativa.

D'altra parte si ritiene che sarebbe esigibile e opportuna un'intensificazione della presa a carico psichiatrica e psicologica per tentare di fornire all'assicurato gli strumenti per uscire dallo stato regressivo in cui la storia di malattia presentata lo ha portato. Da questo punto di vista è opportuno evidenziare come il ricovero tenda frequentemente ad accentuare questo aspetto (il che potrebbe forse giustificare il fallimento dei ricoveri precedenti), mentre una presa a carico più frequente dal punto di vista psicoterapeutico sembrerebbe una risorsa ancora non tentata e che potrebbe sortire risultati migliori.

Sulla base di queste considerazioni, si consiglia una rivalutazione dopo un periodo di due anni circa.

(...)" (doc. AI XV/2)

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del __________ di __________, Centro peritale per le assicurazioni sociali, che hanno concluso per un‘incapacità totale dell’assicurato, sia nella sua attività abituale che in qualsiasi altra attività lavorativa, dal mese di agosto 2001.

                                         I periti si sono infatti chinati su tutta la documentazione medica agli atti e hanno espresso un parere chiaro e convincente, senza cadere in contraddizioni, in merito alla totale incapacità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi attività dal mese di agosto 2001.

                                         Questa valutazione è stata del resto assunta anche dal dr. __________, medico SMR, nel rapporto 20 febbraio 2008 (doc. XV/1).

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque annullata e riformata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2002 (un anno dopo l’inizio dell’inabilità totale al lavoro riconosciuta dal 1. agosto 2001; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

                                         Del resto questa era anche la proposta formulata Ufficio AI con lettera 8 settembre 2008 (XVIII).

                               2.9.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

                                         La sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale, ancorché accolta con decreto 15 gennaio 2005 (cfr. consid. 1.6), diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ L’assicurato ha diritto ad una rendita intera a contare dal 1° agosto 2002.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.322 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2008 32.2007.322 — Swissrulings