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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2008 32.2007.307

24 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,013 parole·~30 min·5

Riassunto

Revisione. Sulla base degli atti non é possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute. Rinvio atti perché effettuati i necessari accertamenti medici l'Ufficio AI si pronunci nuovamente sulla revisione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.307   FS

Lugano 24 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 6 settembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale tornitore presso la __________ di __________ (doc. AI 7/1-3 e 7/4), con decisioni 25 novembre 1996, cresciute incontestate in giudicato e fondate sulla perizia 15 settembre 1995 del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1. al 31 gennaio 1993, di una rendita intera dal 1. febbraio 1993 al 31 maggio 1995 e di una mezza rendita dal 1. giugno 1995 (doc. AI 40/1-2, 41/1-2 e 42/1-2).

                               1.2.   Nell’ambito delle procedure di revisione che si sono susseguite nel tempo, – viste le perizie 18 dicembre 1998 e 18 luglio 2000 del SAM (doc. AI 22/1-22 e 64/1-16) e la perizia psichiatrica 2 luglio 2004 del Servizio psico-sociale di __________ (doc. AI 116/1-14) – l’Ufficio AI ha:

                                         -  con deliberazione 18 gennaio 1999 confermato il diritto a una mezza rendita (doc. AI 65/1);

                                         -  con decisione 13 settembre 2001 riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2000 (doc. AI 105/1-2) e

                                         -  con comunicazione 10 settembre 2004 confermato il diritto ad una rendita intera (doc. Ai 121/1-2).

                               1.3.   Nell’ambito della procedura di revisione, avviata nel mese di aprile 2005 (doc. AI 124/1), il dr. __________, medico SMR, – invitato, in particolare, a rispondere alla domanda volta a sapere se “(…) erano effettivamente auspicate le cure psichiatriche? Se sì, propongo l’applicazione dell’art. 21 LPGA cpv. 4 e trattare il caso solo dal profilo reumatologico (…)” (doc. AI 129/1) –, nelle annotazioni 13 gennaio 2006, ha osservato che “(…) sotto il profilo psichiatrico, sono effettivamente auspicate delle cure, come citato nella perizia psichiatrica del 2004 e in quella SAM del 2000. Sotto il profilo attuale, visto che nonostante la diffida non si è sottoposto a cure, essendo riferita stabilità sotto questo aspetto, bisogna ritenere un miglioramento della condizione, pertanto è giustificato valutare il caso solo sotto il profilo reumatologico. Sotto il profilo reumatologico, stato di salute stabilizzato (alla segnalazione del peggioramento della lombaggine segue un decorso favorevole), quindi si conferma la valutazione in attività di tornitore IL 50%; in attività adeguate IL 30%.” (doc. AI 130/1).

                                         Sulla base delle risultanze dei rapporti 26 ottobre 2006 e 3 maggio 2007 della consulente in integrazione professionale nonché della valutazione 24 aprile 2007 del __________ (doc. AI 142/1-9), l’Ufficio AI, con decisione 6 settembre 2007 (doc. AI 155/1-2), preavvisata con progetto 7 maggio 2007 (doc. AI 145/1-4), ha deciso di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad una mezza rendita con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

                               1.4.   Con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dall’RA 1 – contestata la valutazione medica – ha chiesto di annullare la decisione impugnata.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) preso atto delle perizie agli atti, delle diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, delle limitazioni funzionali descritte e delle valutazioni relative alla capacità lavorativa poste, considerata la recente valutazione __________ con presenza complessiva di una capacità lavorativa del 50% in attività confacente (a livello empirico viene constatato uno stato psichico compatibile con un’attività in questo senso), il SMR ha ritenuto che l’attuale documentazione medica non mostra un sostanziale peggioramento dello stato clinico somatico rispetto al momento della valutazione __________. Già allora vi era una sintomatologia cervico-radicolare compatibile con il referto radiologico osservato in occasione dell’esame RM di maggio 2007. In conclusione, l’attuale istruttoria ha oggettivato il recupero da parte dell’assicurato di una capacità lavorativa residua del 50%. Il danno psichico, benché non trattato come da diffida, risulta ben compatibile con questa capacità lavorativa residua. (…)” (IV, pag. 2) – ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.6.   Con osservazioni 6 dicembre 2007 e scritti 8 gennaio e 7 aprile 2008, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se la decisione 6 settembre 2007 – che ha confermato il progetto 7 maggio 2007 con il quale l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione il diritto dell’assicurata da una intera ad una mezza rendita – è conforme o meno alla legislazione federale.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).

                               2.7.   L’art. 21 cpv. 4 LPGA, in vigore dal 1. gennaio 2003, prevede che:

"  4 Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."

                                         Per quanto riguarda il quesito di sapere se e quando un trattamento che promette un essenziale miglioramento della capacità di guadagno di un assicurato sia esigibile o meno, la nuova regolamentazione non ha sostanzialmente modificato quanto previsto in precedenza.

                                         Il TFA, in una sentenza del 16 agosto 2006 nella causa concernente S. (I 462/05), ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.

3.1 Entzieht oder widersetzt sich eine versicherte Person einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederung ins Erwerbsleben, die eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt sie nicht aus eigenem Antrieb das ihr Zumutbare dazu bei, so können ihr die Leistungen vorübergehend oder dauernd gekürzt oder verweigert werden. Sie muss vorher schriftlich gemahnt und auf die Rechtsfolgen hingewiesen werden; ihr ist eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen. Behandlungs- und Eingliederungsmassnahmen, die eine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar (Art. 21 Abs. 4 ATSG).

3.2 Art. 21 Abs. 4 ATSG ist auch im Bereich der Invalidenversicherung anwendbar (Art. 2 ATSG und Art. 1 Abs. 1 IVG). Er stimmt inhaltlich weitgehend mit der Regelung von alt Art. 10 Abs. 2 IVG und alt Art. 31 IVG (je in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2002) überein. Die hiezu ergangene Rechtsprechung ist somit zu beachten (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, N 54 ff. zu Art. 21). Es betrifft dies insbesondere die formellen Erfordernisse des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens im Bereich der Invalidenversicherung (BGE 122 V 218; SVR 2005 IV Nr. 30 S. 113). Art. 7 Abs. 1 IVG in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung verweist bezüglich der Kürzung und Verweigerung von Leistungen ausdrücklich auf Art. 21 Abs. 4 ATSG (vgl. altrechtlich ZAK 1965 S. 507).

3.3 Was als zumutbar im Sinne von Art. 21 Abs. 4 ATSG zu gelten hat, wird im Gesetz nicht näher umschrieben. Da sich diesbezüglich mit dem neuen Recht nichts geändert hat (vgl. Kieser, a.a.O., N 60 zu Art. 21), kann auf die zu Art. 31 Abs. 1 IVG ergangene Rechtsprechung verwiesen werden. Danach sind bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Massnahme die gesamten objektiven und subjektiven Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Namentlich bei medizinischen Massnahmen, die einen starken Eingriff in die persönliche Integrität der versicherten Person darstellen können, ist an die Zumutbarkeit kein strenger Massstab anzulegen (ZAK 1985 S. 326 Erw. 1).

(…)" (STFA del 16 agosto 2006 nella causa concernente S., I 462/05, consid. 3)

                                         L’Alta Corte, chiamata a pronunciarsi nel caso in cui un assicurato non si era sottoposto al trattamento psichiatrico prospettatogli, in particolare, riguardo al successo del trattamento, ha osservato:

"  (…)

3.2 Eine Kürzung oder Verweigerung der Leistung ist nach Art. 21 Abs. 4 ATSG im Weiteren davon abhängig, dass die fragliche Massnahme eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit verspricht. Vorausgesetzt wird also, dass die medizinische oder erwerbliche Vorkehr geeignet ist, eine erhebliche Minderung des versicherten Schadens zu bewirken.

3.2.1 Die Frage, ob die verweigerte Leistung zu einer Steigerung der Erwerbsfähigkeit beigetragen hätte, wird zuweilen unter dem Aspekt der Zumutbarkeit (so in Art. 18 Abs. 2 MVG), jedenfalls aber als Problem des Kausalzusammenhangs zwischen der Verweigerung und dem Ausbleiben der Zustandsverbesserung behandelt (vgl. Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Zürich 1999, S. 160 ff.). Die Kausalität muss notwendigerweise prospektiv und damit hypothetisch beurteilt werden (Meyer-Blaser, a.a.O., S. 84 Fn. 381 und S. 140 bei Fn. 587). Es bedarf keines strikten Beweises, dass die verweigerte Massnahme tatsächlich zum erwarteten Erfolg geführt hätte; es genügt, wenn die Vorkehr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erfolgreich gewesen wäre. Der erforderliche Grad an Wahrscheinlichkeit ist wiederum unter Berücksichtigung der Schwere des mit der Massnahme verbundenen Eingriffs in Persönlichkeitsrechte zu beurteilen (vgl. oben E. 3.1.1): Bei therapeutischen Massnahmen, welche mit einem nur geringen Eingriff verbunden sind, dürfen an die Wahrscheinlichkeit der zu erwartenden Besserung keine hohen Anforderungen gestellt werden (Jürg Maeschi, Kommentar zum MVG, Bern 2000, N 24 zu Art. 18). Ist der Eingriff erheblich, wird eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber nicht ein sicherer Erfolg verlangt. In diesem Sinne schützte das Eidgenössische Versicherungsgericht eine Leistungsverweigerung, nachdem die versicherte Person eine wirbelsäulenorthopädische Operation mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 70-80 % abgelehnt hatte (Urteil I 462/05 vom 16. August 2006).

3.2.2 Die Vorinstanz nimmt gestützt auf die Berichte des Dr. I.________ an, die Beschwerdegegnerin habe davon ausgehen dürfen, dass mit einer Psychopharmakotherapie (und weiteren Behandlungsschritten) wieder eine Teilarbeitsfähigkeit hätte erlangt werden können. Der Beschwerdeführer wendet ein, Dr. I.________ habe einen solchen Erfolg nur als möglich bezeichnet.

Im Gutachten vom 19. November 2002 führt Dr. I.________ aus, er könne sich vorstellen, dass eine sorgfältig austarierte Medikation eine wesentliche Verbesserung bewirken werde; mit einer solchen Behandlung bestehe eine gewisse Chance, dass mindestens eine Teilarbeitsfähigkeit von 50-60 % wiederhergestellt werden könne. Der im Sommer 2005 konsultierte Psychiater Dr. K.________ antwortete auf die Frage, ob eine Psychotherapie die Arbeitsfähigkeit zu Beginn des Jahres 2003 wahrscheinlich oder bloss möglicherweise verbessert hätte, die entsprechenden Möglichkeiten seien rückwirkend nicht mehr (sicher) evaluierbar, jedoch: "Il est vraisemblable que déjà à ce moment-là, la démarche n'était pas certaine. (...) Il est donc certain que la mesure proposée était d'une efficacité possible et de nature à enrailler [recte: enrayer] l'invalidation très menaçante chez ce patient" (Stellungnahme vom 18. Oktober 2005). Es ist somit davon auszugehen, dass der Erfolg der vorgeschlagenen Massnahme - prospektiv betrachtet - in der Tat nicht als gewiss, aber immerhin als möglich erscheinen musste. Nach dem Gesagten genügt dies, da die Behandlung - wie dargelegt (E. 3.1) - ohne weiteres zumutbar war.

(…)" (SVR 2008, IV Nr. 7, pag. 21)

                               2.8.   Nel caso concreto l’Ufficio AI ha concluso per un miglioramento dello stato di salute da un punto di vista psichiatrico fondandosi, da una parte, sulle annotazioni 13 gennaio 2006 nelle quali il dr. __________ ha osservato che “(…) sotto il profilo psichiatrico attuale, visto che nonostante la diffida non si è sottoposto a cure, essendo riferita stabilità sotto questo aspetto, bisogna ritenere un miglioramento della condizione, pertanto è giustificato valutare il caso solo sotto il profilo reumatologico. (…)” (doc. AI 130/1) e, d’altra parte, sul rapporto 24 aprile 2007 del Centro di accertamento professionale AI (__________) di __________ dal quale risulta che la capacità lavorativa é notevolmente migliorata.

                                         Le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione non possono essere condivise da questo Tribunale per le seguenti ragioni.

                                         Nella perizia 18 luglio 2000 del SAM (doc. AI 94/1-19), se da una parte è vero che i periti, circa le possibilità di migliorare la capacità lavorativa, avevano osservato che “(…) è importante che l’A. continui le terapie psichiatriche e psicofarmacologiche (non è escluso che con queste terapie subentri nel futuro un miglioramento). (…)” (doc. AI 94/8), dall’altra, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo consulto 16 giugno 2000 (doc. AI 94/9-11), aveva puntualizzato che “(…) per quel che riguarda la sua diagnosi psichiatrica si tratta di: una sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione (ICD10 F33.4). Sindrome somatoforme indiferrenziata (ICD10 F45.1). Il paziente è seguito in modo irregolare dal punto di vista psichiatrico con una compliance medicamentosa ridotta e per quel che riguarda la sua capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico, attualmente egli presenta un’inabilità lavorativa come tornitore nella misura del 100%, ma del 50% per svolgere un altro mestiere più leggero. Non credo che in questo caso possa migliorare la sua capacità lavorativa ed è auspicabile che egli possa essere seguito dal punto di vista psichiatrico e psicofarmacoterapeutico. (…)” (doc. AI 94/1, l’ultima sottolineatura è del redattore).

                                         Nella perizia psichiatrica 2 luglio 2004 (doc. AI 116/1-14), i periti del Servizio psico-sociale di __________ – posta la diagnosi di “(…) sindrome somatoforme indifferenziata (ICD 10:F45.1); sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità con sintomi “biologici” (ICD 10:F41.1); sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10:F41.1) (…)” (doc. AI 116/9-10) –, hanno appurato un peggioramento della situazione valetudinaria sotto questo aspetto: “(…) concludendo possiamo affermare che l’attuale stato psicopatologico è tale da confermare un’inabilità lavorativa in misura totale, essendo il paziente peggiorato da un punto di vista psichiatrico. (…)” (doc. AI 116/11) e puntualizzato che “(…) rinnoviamo l’invito per una presa a carico specialistica onde arginare il malessere presente (sarebbe auspicabile la ricerca di un terapeuta della stessa madre lingua), senza peraltro essere certi che tale aiuto possa possa in futuro aumentare l’abilità lavorativa. (…)” (doc. AI 116/12).

                                         Viste le risultanze appena esposte, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.7), questo Tribunale non può concludere con la sufficiente tranquillità che, nel caso si fosse sottoposto alla cura psicoterapica, lo stato di salute sarebbe probabilmente migliorato.

                                         Nemmeno è possibile ritenere un miglioramento per il solo fatto che la dr.ssa __________, FMH in medicina generale, con scritto 2 settembre 2005, ha attestato che “(…) il pz. ha avuto un periodo di relativa stabilità dal lato psicopatologico, gestendo i transitori periodi di nervosismo e irritabilità con dei calmanti; motivo x il quale non è stato sottoposto a cure psichiatriche. Tuttavia presenta uno stato depressivo larvato ma gestibile.” (doc. AI 128/2).

                                         Non è poi possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 24 aprile 2007 del __________ (doc. AI 142/1-10).

                                         Infatti, i medici del __________ (che non risulta siano specialisti in psichiatria e psicoterapia) hanno osservato in modo del tutto generico che “(…) das psychiatrische Bild ist unserer Meinung nach gegenüber 2004 gebessert, es empfiehlt sich eine begleitende psychopharmakologische und psyxhotherapeutische Führung. (…)” (doc. AI 142/8).

                                         Va poi qui evidenziato che, nel rapporto 26 ottobre 2006 (doc. AI 135/1-3), la consulente in integrazione professionale, oltre a proporre un periodo di accertamento della capacità lavorativa presso il __________, aveva evidenziato che “(…) per quanto possibile, è importante che il __________ effettui questa valutazione tenedo presente, unicamente l’affezione organica (e non quella psy) come indicato da SMR. (…)” (doc. AI 135/3).

                                         Del resto il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 23 maggio 2007 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 147/5-6), ha concluso che “(…) considero adesso il signor RI 1 inabile al lavoro in qualsiasi attività e questo al 100% e fintanto che negli (ndr. recte: degli) esami medici multidisciplinari non vengano esguiti. (…)” (doc. AI 147/6).

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 20 giugno 2007, ha osservato che “(…) sotto il profilo psichiatrico non si evidenziano variazioni sostanziali di giudizio, nel suo ultimo certificato lo stesso dr. __________ cita testualmente che “la componente psichiatrica non è certamente determinante per aumentare la sua patologia in previsione di una rendita.” Il quadro che, lo stesso psichiatra, traccia nel suo rapporto non è quello di un paziente affetto da patologia psichiatrica ma quello di un individuo con sentimenti di rabbia reattiva al mancato esaudimento delle sue aspettative in termini di riconoscimento socio-economico del quale non considera adeguatamente gli aspetti legali, amministrativi ed assicurativi di cui non conosce bene gli aspetti procedurali, ricevendone così una sensazione di complotto. La stessa IL riconosciuta dal medico curante è finalizzata a giustificare un periodo di astinenza da attività nell’attesa di compiere degli accertamenti multidisciplinari finalizzati a giustificare una condizione che consenta l’otteni-mento di prestazioni assicurative. Il disturbo di personalità al quale fa riferimento era presente già in passato e non avrebbe ostacolato le precedenti attività, si può riconoscere nell’attuale IL la necessità di cure nella direzione di una ripresa di tali condizioni. (…)” (doc. AI 151/1).

                                         Il TCA rileva che non essendo il dr. __________, medico SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del rapporto 23 maggio 2007 del dr. __________, a fronte delle precedenti valutazioni peritali del dr. __________ e dei medici del Servizio __________ di __________, non era di competenza del suddetto medico SMR (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che, con rapporto 19 dicembre 2007 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. C1), il dr. __________ ha confermato un’inabilità lavorativa del 100%.

                                         Tutto ben considerato questo Tribunale ritiene che, sulla sola base degli atti di causa e senza gli ulteriori accertamenti medici necessari, l’Ufficio AI non poteva concludere, con la sufficiente tranquillità, per un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e, conseguentemente, ridurre il diritto alla rendita intera ad una mezza rendita.

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché appuri se effettivamente è subentratrato un miglioramento dello stato di salute da un punto di vista psichiatrico.

                                         Ritenuto inoltre che l’aspetto ortopedico è stato approfondito l’ultima volta nell’ambito della perizia 18 luglio 2000 del SAM (doc. 94/1-19 – vedi in particolare il consulto 15 giugno 2000 sub. doc. AI 94/12-14, nel quale il dr. __________ FMH in chirurgia ortopedica, aveva concluso che “(…) ritengo che il paziente non sia idoneo per le sue attività di tornitore od altre attività pesanti con un’incapacità del 50-60%. In un lavoro adatto, da svolgere parzialmente in piedi, parzialmente seduto, senza dover alzare regolarmente dei pesi od eseguire movimenti ripetitivi, la capacità dovrebbe raggiungere il 70-80%.” (doc. AI 94/14) – e visti i rapporti del dr. __________, FMH in neurochirurgia, 11, 20 settembre e 3 dicembre 2007 (doc. AI 156/11-12, 156/13-14 e C2), nonché l’esame RM colonna lombare del 1. aprile 2008 e lo scritto dello stesso giorno della dr.ssa __________ (doc. D1 e D2), l’amministrazione dovrà altresì approfondire compiutamente se vi è stato o meno un cambiamento valetudinario sotto questo aspetto.

                                         Questo vale a maggiore ragione avuto riguardo anche al fatto che gli stessi medici del __________, lo si ricorda chiamati ad esprimersi essenzialmente avuto riguardo all’aspetto reumatologico, hanno concluso per una capacità lavorativa del 50%: “(…) die Gesamtleistung, die Herr RI 1 erbringen kann beträgt 50%. (…)” (doc. AI 142/1).

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, acclarato compiutamente lo stato di salute dell’assicurato, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel 2005.

                                         Il TCA rileva ancora che, a prescindere dal fatto che non risulta che la riduzione della rendita sia stata fatta in virtù dell’art. 21 cpv. 4 LPGA – il progetto, la decisione e la risposta di causa non rinviano esplicitamente a questo disposto –, in ogni caso questa disposizione presuppone che l’assicurato sia stato messo nella condizione di comprendere le conseguenze del suo comportamento.

                                         Al riguardo, nella già citata STF pubblicata in SVR 2008, IV Nr. 7, pag. 19, l’Alta Corte ha rilevato che:

"  (…)

3.3 Die Leistungskürzung setzt schliesslich voraus, dass sich die versicherte Person der Massnahme widersetzt oder entzogen oder nicht aus eigenem Antrieb das ihr Zumutbare beigetragen hat.

3.3.1 Ob und ab wann ein entsprechendes Verhalten dem Versicherten zurechenbar ist (Kieser, a.a.O., N 66 zu Art. 21), erhellt im Zusammenhang mit dem obligatorischen Mahn- und Bedenkzeitverfahren. Dieses soll den Versicherten in die Lage versetzen, sich die nachteiligen Folgen seines Verhaltens zu vergegenwärtigen (BGE 122 V 218 S. 220; SVR 2005 IV Nr. 30 S. 114 E. 2, I 605/04). Eine Verletzung der Behandlungs- oder Eingliederungspflicht kann demnach erst angenommen werden, nachdem die versicherte Person, wie in Art. 21 Abs. 4 ATSG vorgeschrieben, mit schriftlicher Mahnung auf die betreffenden Rechtsfolgen hingewiesen und ihr eine angemessene Bedenkzeit eingeräumt wurde.

(…)" (SVR 2008, IV Nr. 7, pag. 21)

                                         In casu, nella lettera 10 settembre 2004, con la quale l’assi-curato è stato invitato a prendere contatto con il suo medico curante e a sottoporsi ad una cura psicoterapica, l’Ufficio AI non ha precisato puntualmente le conseguenze giuridiche alle quali il ricorrente si sarebbe esposto nel caso in cui non si fosse sottoposto alla cura segnalata e ha solo indicato che: “(…) nel corso della prossima revisione, prevista per il 2005, verificheremo quanto fatto e procederemo di conseguenza. (…)” (doc. AI 119/1).

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dall’RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                          §§   Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.8.

                                   2.   Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà inoltre all’assicurato fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.307 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2008 32.2007.307 — Swissrulings