Raccomandata
Incarto n. 32.2007.287 BS
Lugano 10 marzo 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’ 11 settembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 14 agosto 2007 emanata da
in relazione al caso
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità PI 1, __________
considerato, in fatto e in diritto
- con preavviso 22 maggio 2007 l’Ufficio AI ha aumentato, in via di revisione, a PI 1, classe 1961, il grado d’invalidità assegnandole una rendita intera dal 1° dicembre 2004 ed una mezza rendita dal 1° giugno 2005; (doc. AI 120);
- di conseguenza, con decisione 14 agosto 2007 l’amministra-zione ha erogato una mezza rendita (grado d’invalidità del 58%) dal 1° settembre 2007 (doc. AI 126);
- successivamente, con due decisioni datate 13 settembre 2007, richiamate d’ufficio dal TCA, sono state riconosciute una rendita intera dal 1° dicembre 2004 al 31 maggio 2005 ed una mezza rendita dal 1° giugno 2005 al 31 agosto 2007. Come si evince dal retro delle due decisioni, l’Ufficio AI ha proceduto alla compensazione delle rendite arretrate con le prestazioni anticipate dall’assicurazione Generali ed al calcolo degli interessi moratori (doc. 1 e 2 allegato X);
- contro la decisione 14 agosto 2007 è tempestivamente insorta la Cassa pensione RI 1 (in seguito: Cassa pensione), presso cui l’assicurata, per il tramite dell’allora datore di lavoro, era affiliata. La Cassa pensione, sulla base del certificato medico 3 gennaio 2007 del dr. __________, contesta che il danno alla salute sia invalidante in quanto dovuto all’alcolismo, evidenziando inoltre che l’assicurata non ha tentato una disintossicazione, a detta dell’istituto previdenziale, esigibile;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso evidenziando che l’assicurata è astemia almeno dal 2002, motivo per cui una disintossicazione non è indicata né tantomeno necessaria; che la valutazione medico-teorica è fondata sulla perizia 31 marzo 2007 del dr. __________, la quale risulta essere motivata, completa, coerente; infine, che il consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente), determinato un grado d’invalidità del 58%, ha escluso una riformazione ma auspicato per l’assicurata un ricollocamento a tempo parziale nel mondo del lavoro;
- interpellata in merito, con scritto 2 ottobre 2007 l’assicurata ha parimenti chiesto la reiezione del ricorso evidenziando in particolare di non aver mai visto il dr. __________ (V);
- su richiesta della ricorrente, con ordinanza 9 ottobre 2007 il TCA ha prorogato il termine per la presentazione di eventuali nuovi mezzi di prova, senza tuttavia aver avuto riscontro (VIII);
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- ai sensi dell’art. 59 LPGA la Cassa pensioni è legittimata a ricorrere poiché l’esito della vertenza ha una diretta conseguenza sul suo obbligo di prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12, pag. 589);
- nella fattispecie concreta si tratta di stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha accordato all’assicurata una mezza rendita d’invalidità;
- il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007;
se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido);
- occorre qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti come pure la tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità);
- nel caso in esame, come rettamente indicato nella nota 21 settembre 2007 del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), va fatto presente che nel rapporto 19 gennaio 2007 lo psichiatra curante, dr. __________, ha indicato che “la paziente al momento mantiene condizioni di salute stabili e una remissione totale dell’uso di bevande alcoliche che risale alla dimissioni dell’Ospedale di __________” (doc. AI 112-2) e che in data 26 gennaio 2004 l’assicurata è uscita dalla citata struttura ospedaliera psichiatrica (doc. AI 57-4), motivo per cui una disintossicazione non è necessaria;
- se da un lato, nella perizia psichiatrica 31 marzo 2007 il dr. __________ ha fra l’altro diagnosticato una dipendenza da bevande alcoliche, remissione probabilmente parziale (ICD10- F10.201), dall’altra egli ha comunque sottolineato l’evoluzione clinica susseguente al ricovero presso la clinica di __________, nel senso di aver individuato “come fattore positivo (…) remissione della dipendenza etilica” e “come fattore negativo l’emergere della ipomaniacalità subcronica a rischio di scompenso psicoaffettivo …” (doc. AI 116-8);
- di conseguenza, secondo questa Corte, il disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3) e l’ipomania (ICD10-F30.0) diagnosticati dal perito dr. __________ sono indipendenti dall’alcolismo, tant’è che il citato specialista in psichiatria ha evidenziato che i fattori limitanti la capacità lavorativa “sono lo stato psichico parzialmente scompensato con alterazioni della timia e instabilità emotiva” e che “ in queste condizioni l’assicurata possiede una capacità di autogestione e di concentrazione sui compiti sicuramente limitata” (doc. AI 116-7);
- la valutazione peritale di una residua capacità lavorativa al 50% è del resto stata confermata dallo psichiatra curante nei rapporti 17 marzo 2005 (doc. AI 57-3) e 19 gennaio 2007 (doc. AI 112-3), il quale (per ovvi motivi) ha sottolineato che il parziale inserimento lavorativo deve avvenire in un’attività diversa da quella di cameriera da bar e quindi in un contesto lontano dal consumo di bevande alcoliche e di persone dedite all’alcol;
- vista la convergenza di valutazione tra perito e psichiatra curante, nonché il fatto che l’assicurata da anni risulta essere praticamente astemia, questa Corte non può aderire al rapporto reso il 3 gennaio 2007 dal dr. __________ (rilasciato quindi prima della perizia 31 marzo 200 del dr. __________), in cui lo specialista in psichiatria e psicoterapia (che non ha visitato l’assicurata; si tratta quindi di una valutazione eseguita a seguito dell’esame degli atti medici sottopostogli dalla ricorrente) ha ritenuto l’interessata pienamente abile al lavoro nella misura in cui segua una cura di disintossicazione da alcol ritenuta esigibile;
- la perizia 31 marzo 2007 del dr. __________ è invece da ritenere completa, approfondita e non dà spunto ad alcuna critica, motivo per alla stessa va conferito valore probatorio pieno. A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189);
- tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, con rapporto 17 luglio 2006 il consulente ha correttamente determinato, mediante il consueto raffronto dei redditi, un grado d’invalidità del 58% (doc. AI 77);
- nel citato rapporto il consulente non ha altresì rettamente ravvisato i presupposti per promuovere una riqualifica professionale dell’assicurata, individuando tuttavia la possibilità di avviare un aiuto al collocamento (doc. AI 77-3), ciò che è avvenuto il 28 agosto 2006 (doc. AI 81-1), 18 settembre 2006 (doc. AI 84-1), 19 ottobre 2006 (doc. AI 85-1) ed il 16 gennaio 2007 (doc. AI 109-1);
- visto quanto sopra la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 200.-- sono a carico della Cassa pensione RI 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Le spese fr. 200.-- sono poste a carico della Cassa pensione RI 1.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti