Raccomandata
Incarto n. 32.2007.286 LG/DC/sc
Lugano 16 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 luglio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, da ultimo attivo quale consulente alla vendita della __________ (in precedenza titolare di un’agenzia per la medesima assicurazione), il 21 maggio 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (rendita) essendo affetto da “ernia discale L5/S1 + instabilità alla colonna + artrosi (1989); ernia discale C5/C6 + instabilità alla colonna + artrosi (2000)” (doc. AI 10/10-5).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione su opposizione del 21 ottobre 2003 (doc. AI 37-1) l’UAI ha confermato la propria precedente decisione (doc. AI 29-1) negando all’assicurato il diritto alla rendita non essendo il grado d’inabilità lavorativa superiore al 20%.
1.3. Questa Corte, con decisione del 26 maggio 2004 cresciuta in giudicato (inc. no. 32.2003.87), ha confermato la correttezza del provvedimento adottato dall’amministrazione respingendo il ricorso dell’avv. RA 1, patrocinatore di RI 1 (doc. AI 47-1).
Il TCA nella propria pronunzia, alla luce del certificato medico del Dr. Med. __________ del 20 gennaio 2004 (doc. AI 45-6) che riferiva dello stato valetudinario dell’assicurato in un periodo successivo all’emanazione della decisione contestata, ha comunque rinviato gli atti all’amministrazione “affinché valuti, tramite approfonditi accertamenti, se ed in che misura successivamente all'emanazione del querelato provvedimento sia effettivamente intervenuto un peggioramento dello stato di salute giustificante l'eventuale riconoscimento di una rendita d’invalidità” (doc. AI 47-35).
1.4. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisione del 12 luglio 2007 (doc. AI 124-1), preavvisata con progetto del 30 agosto 2006 (doc. 102-1), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado del 48%) dal 1° gennaio 2005.
1.5. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la determinazione del reddito da valido, quello da invalido e conseguentemente il grado d’invalidità calcolati dall’UAI. Il ricorrente ha quindi postulato in via principale l’attribuzione a RI 1 di una mezza rendita di invalidità in applicazione dei dati economici da lui calcolati e in via subordinata che sia fatto ordine all’amministrazione di predisporre i necessari accertamenti e correttivi economici del caso (doc. I).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la correttezza del calcolo del reddito da valido, per contro per quanto riguarda il reddito da invalido l’UAI ha rilevato che “non è dato modo di comprendere se il salario da lui percepito costituisca o meno un salario sociale. Si tenga semplicemente in considerazione che per percepire il reddito di complessivi fr. 156'119.29 l’assicurato svolge un’attività lavorativa nella misura del 50% quando però, stando alla valutazione dei medici interpellati dall’UAI, quest’ultimo presenta una capacità lavorativa residua del 60%”. L’UAI ha proposto che gli vengano retrocessi gli atti al fine di espletare i necessari accertamenti (doc. IV).
1.7. Il 9 ottobre 2007 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha comunicato di non ritenere giustificata la retrocessione degli atti all’UAI rimettendosi comunque all’apprezzamento del TCA (doc. VI).
Il doc. VI è stato inviato all’UAI (VII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI ha correttamente calcolato le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (STFA del 24 maggio 2006, I 782/03; DTF 128 V 29; Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.5. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.3. e 2.4. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.6. Il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).
Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.
In STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
2.7. Nell’ambito della procedura inc. 32.2003.87, in data 24 gennaio 2003, il Dr. Med. __________, su incarico dell’UAI, ha proceduto alla seguente valutazione peritale: (doc. AI 23-1):
" (…)
5.- GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Il paziente ha subito due interventi per ernia discale, un primo risalente al 1989 in sede lombare con allora una lombosciatalgia a destra dovuta ad un conflitto discoradicolare S1, un secondo nel maggio 2000 al livello C5/6 per una sindrome radicolare iperalgica causata da un lussato erniarío libero.
Al livello lombare l'evoluzione postoperatoria era caratterizzata inizialmente da dolori lombosacrali persistenti che hanno dato luogo a nuovi accertamenti neuroradiologici con una prima MRI dopo un anno dall'intervento, esame che mise in evidenza referti postoperatori regolari; una seconda MRI del 1994 ha mostrato invece un tessuto focale in sede epidurale di L5/S1 a destra senza arricchimento nell'esame con mezzo di contrasto, di natura incerta (tessuto cicatriziale? recidiva di ernia?); la sofferenza lombosacrale venne comunque ritenuta più di origine osteoarticolare in presenza di un conflitto meccanico delle articolazioni vertebrali posteriori L5/S1 (Professor __________, OCL, valutazione del 04.02.1994).
Vennero consigliate ulteriori misure conservative sotto forma di sedute di fisioterapia.
Al livello cervicale l'evoluzione postoperatoria era più favorevole al punto che il chirurgo riferì di un decorso "eccellente" senza sintomatologia radicolare residuale e senza limite funzionale rilevante della colonna cervicale (Professor __________, sua valutazione del 23.06.2000).
Il paziente riferisce di disturbi residuali che sarebbero all'origine di una capacità lavorativa limitata quale assicuratore indipendente. L'impedimento maggiore sarebbe una stanchezza della schiena alla quale si associa una sensazione di tensione muscolare lungo tutto il rachide che gli rende difficile la presenza normale in ufficio, rispettivamente le trasferte dalla clientela. Gli sarebbe in particolare impossibile assumere posizioni statiche per oltre mezzora circa con difficoltà nell'assistere a delle riunioni o simile.
Avverte dolori al passaggio cervicotoracale irradianti nel cinto scapolare, specialmente nella seconda parte della giornata, abbinati ad una sensazione di bloccaggio senza insorgenza di limiti funzionali veri e propri (torcicollo o simile). In sede lombare vi sono difficoltà nell'alzarsi dal letto di mattina quando si sente rigido; verso sera appare una sensazione di debolezza nelle gambe come se volessero cedere. Non vi sono dolori negli arti.
(…)
Alla luce delle constatazioni cliniche attuali ed in base alla presente documentazione radiologica posso confermare che il signor RI 1 presenta un limite della caricabilità fisica e più precisamente del rachide. Gli impedimenti non riguardano le funzioni vertebrali che risultano sostanzialmente normali per l'età ma concernono piuttosto una capacità ridotta nello assumere posizioni corporee statiche che devono essere interrotte regolarmente: in piedi o seduto in posizioni ergonomiche corrette dopo un massimo di un'ora, seduto in poltrone ecc. dopo mezzora circa, lavorando davanti ad uno schermo dopo mezzora circa, viaggiando in macchina dopo mezzora circa.
Le pause necessarie sono comunque di breve durata (5-10 minuti). Non vi sono impedimenti negli spostamenti (su terreni piani o sconnessi, sulle scale) o nell'uso delle braccia (ad eccezione di lavori manuali sopra la testa che richiedono una estensione massimale della colonna cervicale, posizione da evitare). Il paziente dovrebbe infine evitare l'alzare pesi dal suolo superiori a 10 kg circa, rispettivamente l'assumere posizioni di flessione/rotazione con il tronco (lavori manuali al di sotto dell'altezza di un tavolo, ecc.).
L'influsso degli impedimenti sulla capacità lavorativa appare relativamente modesto, essendo l'attività lucrativa del paziente fisicamente poco impegnativa. Le mansioni sono variabili e possono almeno in parte essere organizzate autonomamente.
Tenuto conto della descrizione del paziente di come svolge la sua attività di assicuratore credo di poter affermare che l'incapacità lavorativa data dai danni all'apparato locomotorio raggiunge al massimo il 20%. Lo stato attuale riflette la situazione a partire da circa tre mesi dall'ultimo intervento del maggio 2000 ed è da ritenere definitivo.
6.- POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO
Dato che l'impedimento maggiore del paziente riguarda una resistenza muscolare limitata del rachide egli necessita del
proseguimento delle misure riabilitative (ginnastica) che consiglio di abbinare ad un programma di fitness in palestra, ciò che servirà almeno a mantenere le condizioni attuali se non a migliorare ulteriormente le capacità fisiche e con questo anche la capacità di lavoro.
Non vi sono invece implicazioni chirurgiche del caso.
L'attività lucrativa svolta è da ritenere idonea alle condizioni fisiche del paziente. Non si impongono misure reintegrative.
II signor RI 1 non necessita di mezzi ausiliari." (Doc. AI 29)
Il 19 febbraio 2003 il medico del SMR, Dr. __________, ha rilevato (doc. AI 27-1):
" (…)
Diagnosi: - Stato dopo operazione per ernia discale C5/6 a destra per sindrome radicolare irritativa-iperalgica con discectomia m rimozione di un lussato discale libero e decompressione ossea il 5.5.2000; anamnesticamente cervicalgia residuale in presenza di una fusione secondaria completa del segmento C5/6 ed alterazione degenerativa C4/5
- Sindrome lombovertebrale cronica e recidivante, attualmente di lieve entità in stato dopo erniectomia e discectomia microchirurgica L5/S1 a destra il 28.12.1989 con osteocondrosi e corrispondente spondilartrosi L5/S1, rispettivamente condrosi L2-L4
Professione: assicuratore
IL: 100% dal 6.4.2000
Perizia Dr. __________ 22.1.2003: IL al massimo 20% nell'attività abituale dopo 3 mesi dall'intervento del 5.5.2000, attività idonea, quindi non indicati provvedimenti professionali.
In conclusione: IL 100% dal 6.4.2000 al 5.8.2000 per peggioramento capacità lavorativa dovuta alle ernie discali, in seguito come da perizia Dr. __________ IL 20% massimale, inabilità presente già negli anni precedenti in seguito alla patologia lombare che è rimasta invariata negli ultimi anni.
Procedere: rifiuto rendita e rifiuto provvedimenti professionali essendo attività adeguata e capacità lavorativa non migliorabile con provvedimenti professionali o sanitari."
Nella decisione su opposizione dell’UAI del 21 ottobre 2003 l’amministrazione ha ripreso le conclusioni del perito Dr. Med. __________ che ha certificato un’incapacità al lavoro e dunque al guadagno dell’assicurato nella misura del 100% dal 6 aprile 2000 al 5 agosto 2000 e di seguito un’inabilità lavorativa massimale pari al 20% (doc. AI 37-1).
Il TCA nella sua sentenza del 26 maggio 2004, cresciuta in giudicato, ha poi rilevato (doc. AI 47-1):
“(…)
Orbene, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia il Dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, dopo aver preso in considerazione tutte le patologie di cui quest'ultimo è affetto (esiti da operazione per ernia discale C5/6 a destra; cervicalgie residuali e sindrome lombovertebrale cronica e recidivante). Infatti, il perito ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Lo specialista ha valutato il ricorrente inabile al massimo al 20% nella sua professione di titolare di un'agenzia di assicurazioni (ritenendo relativamente modesto l'influsso degli impedimenti sulla sua attività lavorativa, fisicamente poco impegnativa), escludendo l’esecuzione di provvedimenti integrativi volti ad aumentare la capacità lavorativa, considerato che l'attività lucrativa svolta è idonea alle condizioni fisiche del paziente (cfr. doc. AI 29).
Questa valutazione specialistica - alla quale, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.), deve essere attribuita forza probatoria piena - non è contraddetta da quanto certificato dal Dr. __________, medico curante dell'assicurato - che secondo la giurisprudenza, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.6.), non va dimenticato, in dubbio, attesta a favore del suo paziente. Il curante ha infatti indicato che in seguito all'intervento chirurgico del maggio 2000 la sintomatologia acuta dell'assicurato è regredita, ma i dolori cronici a livello cervicale che hanno continuato a persistere hanno comportato un'incapacità lavorativa del 50% - omettendo tuttavia di specificare le ragioni di tale percentuale - e potrebbero portare ad un ipotetico e progressivo futuro peggioramento della situazione radiologica dell'assicurato (cfr. doc. L); lo stesso medico, in uno scritto successivo, ha poi indicato che, in considerazione del lavoro svolto, l'incapacità lavorativa dell'assicurato, in un'attività confacente ed ergonomicamente favorevole, si aggiri fra il 40% e il 50%, mentre in un'attività ergonomicamente sfavorevole e pesante sia senz'altro almeno del 50% (cfr. doc. M). Da notare, al riguardo, che il medico curante è giunto ad una percentuale d'inabilità lavorativa superiore a quella del 20% valutata dal perito, partendo dagli stessi presupposti, ovvero che gli impedimenti dell'assicurato non sono legati a problemi neurologici, ma concernono piuttosto una capacità ridotta nell'assumere posizioni corporee statiche che devono essere interrotte regolarmente con pause di breve durata (in piedi o seduto in posizioni ergonomiche corrette dopo un massimo di un'ora, secondo il perito, dopo due o tre ore secondo il curante; seduto in poltrone ecc. dopo mezzora circa, secondo il perito, dopo qualche ora secondo il curante; viaggiando in macchina dopo mezzora circa, secondo il perito, dopo mezzora o un'ora secondo il curante).
Occorre poi notare per inciso che il Prof. __________, __________ all'Ospedale __________ di __________, indicato dal Dr. __________ nello scritto del 21 novembre 2003 (cfr. doc. M) quale esperto cui sarebbe stato opportuno richiedere una valutazione del decorso postoperatorio dell'assicurato, dato che gli interventi chirurgici sono stati effettuati presso il citato ospedale, nel rapporto datato 23 settembre 2002 aveva osservato di ritenere del tutto sorprendente che sia stata inoltrata una richiesta di prestazioni AI da parte dell'assicurato - procedura che dal punto di vista neurochirurgico non è giustificata - considerata l'evoluzione immediatamente favorevole del paziente e il decorso eccellente (cfr. doc. AI 24; cfr. consid. 2.5.).
Inoltre, questo Tribunale ritiene che la valutazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti concreti volti a stabilire la riduzione di rendimento nell'attività svolta dall'interessato (cfr. consid. 2.4).”
Dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 27 luglio 2005 (doc. AI 76-1), avallata dal medico del SMR, Dr. __________ il 13 settembre 2005 (doc. AI 77-1), emerge la seguente valutazione medico- teorica globale dell’attuale capacità lavorativa di RI 1:
“(…)
L’A. presenta una capacità lavorativa del 60% come assicuratore ed in attività simili.
8. Conseguenze sulla capacità lavorativa
L’A. presenta, in primo piano, un problema a livello ortopedico, con influsso sulla capacità lavorativa, attualmente il problema psichiatrico ha un influsso minore.
Ricordiamo che il TCA, il 26.05.2004, ha respinto il ricorso presentato dai legali dell’A. e si fa riferimento alla decisione impugnata il 21.10.2003.
Valutiamo l’A. abile al lavoro nella misura del 60% (riduzione delle ore di lavoro, ma con rendimento pieno) dal maggio 2005 (soggiorno presso il SAM) e continua. Dal 25.10.2004 (rapporto del dr. __________ all’UAI) sino all’entrata al SAM si può ipotizzare una capacità lavorativa al 50% (mezza giornata, ma con rendimento pieno). Questa incapacità lavorativa è dovuta al problema psichiatrico. Essendo poi migliorata la patologia psichiatrica, entra ora in liena di conto la capacità lavorativa al 60% (cioè l’incapacità al 40%) dovuta al problema ortopedico”.
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9. Nel caso in esame, a seguito della perizia del SAM del 27 luglio 2005, l’UAI ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% dal mese di maggio 2003 al mese di aprile 2005. Per contro dal mese di maggio 2005 RI 1 è considerato abile nella misura del 60% sia nella precedente attività lavorativa di assicuratore, sia in altre attività ritenute esigibili.
Il ricorrente non ha contestato l’accertamento medico esperito dal SAM, bensì il grado di invalidità riconosciuto dall’UAI (cfr. doc. I e IV).
L’UAI nella decisione impugnata per la determinazione dell’incapacità al guadagno ha utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale titolare di un’agenzia di assicurazioni (reddito da valido) con quanto percepito a seguito dell’invalidità (reddito da invalido).
L’amministrazione ha così calcolato i redditi conseguiti dall’insorgente negli ultimi 5 bienni prima dell’insorgere del danno alla salute (dal biennio 1993-1994 al biennio 2001-2002 per una media di fr. 302'087.-) e li ha confrontati con il reddito conseguito dopo l’insorgere dell’invalidità (fr. 156'119.- nel 2005) ottenendo un grado di invalidità del 48% pari ad una perdita di guadagno di fr. 145'968.- (doc. AI 124-1).
L’assicurato ha contestato tale modo di procedere sottolineando che nel calcolo del reddito da valido l’UAI ha trascurato che la situazione economica dell’insorgente nel periodo interessato dal danno alla salute (biennio fiscale 2001/2002, anni 1999/2000) ha subìto una riduzione del 25% e dunque un grado d’invalidità corrispondente. L’importo corretto ammonterebbe dunque a fr. 321'420.2.
Per quanto attiene il reddito da invalido nell’atto ricorsuale viene inoltre contestato l’importo di fr. 156'119.- pari al 75% del reddito lordo comprese le indennità per perdita di guadagno che, a mente del ricorrente, non possono essere incluse nel calcolo. L’avv. RA 1 ha quantificato il reddito dell’assicurato nel 2005 in fr. 104'382.60 giungendo, dopo aver sottratto tale importo al reddito da valido, ad un grado di invalidità del 67% (doc. I)
2.10. Per quanto concerne il reddito da valido, questo Tribunale ritiene che le censure sollevate dal ricorrente meritano tutela. L’UAI ha infatti preso in considerazione gli ultimi cinque bienni di tassazione per il calcolo del reddito medio dell’insorgente, ovvero: fr. 231'435.- (biennio 1993-1994); fr. 259'000.- (biennio 1995-1996); fr. 340'000.- (biennio 1997-1998); fr. 390'000.- (biennio 1999-2000); fr. 290'000.- (biennio 2001-2002) per un importo medio di fr. 302'087.-. Per contro, l’amministrazione non ha considerato che l’insorgente, come certificato dal Dr. Med. __________ e avallato dal medico del SMR, nel periodo dal 6 aprile 2000 al 5 agosto 2000 ha presentato un’incapacità lavorativa del 100% e in seguito del 20% nella sua professione di titolare di un’agenzia di assicurazioni.
Nell’accertamento del reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità, l’assicurato da sano nel periodo in questione avrebbe guadagnato il 25% in meno e, dunque, il reddito dell’assicurato calcolato dall’UAI nel biennio fiscale 2001/2002 (anni 1999/2000), non considera questa perdita di guadagno.
Di conseguenza si giustifica il rinvio degli atti all’UAI per la corretta fissazione del reddito da valido, tenuto conto di questo e di eventuali altri elementi.
2.11. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.
In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.12. In concreto, il ricorrente dal mese di novembre del 2004 lavora come dipendente, in qualità di consulente alla vendita, per la __________ a tempo parziale (50%), per quattro ore lavorative giornaliere (doc. AI 61-7; 66-2).
Nella valutazione medico-teorica globale i periti del SAM hanno ritenuto un’incapacità lavorativa del 40% dovuta al problema ortopedico e dunque un’abilità lavorativa del 60%.
L’amministrazione nell’allegato di risposta del 1° ottobre 2007 ha evidenziato che “dalla documentazione agli atti non è dato modo di comprendere se, nonostante il pregiudizio fisico, l’assicurato sfrutti in maniera completa e ragionevole la sua capacità lavorativa residua così come nemmeno è dato modo di comprendere se il salario da lui percepito costituisca o meno un salario sociale” postulando di conseguenza la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti (doc. IV).
Secondo la giurisprudenza appena citata, nella valutazione del reddito da invalido ci si deve basare sulla situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale. In caso contrario questo reddito, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali.
Nella fattispecie, esaminate le risultanze mediche ed economiche relative al ricorrente, l’accertamento dei fatti risulta lacunoso non essendo possibile stabilire se l’assicurato sfrutta effettivamente in maniera completa e ragionevole la propria capacità lavorativa residua del 60%. Inoltre, il ricorrente contesta l’importo del reddito da invalido di fr. 156'119.- che, a suo dire, includerebbe erroneamente le indennità per perdita di guadagno da lui percepite nel 2005. Tuttavia, l’amministrazione, nel proprio allegato responsivo, non prende posizione in merito a tale questione.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda nella corretta determinazione del reddito da valido e da invalido e il conseguente grado d’invalidità.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.12.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti