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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.09.2008 32.2007.266

16 settembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,419 parole·~37 min·3

Riassunto

Domanda AI. Sulla base degli atti non é possibile escludere che la patologia psichiatrica abbia degli effetti sulla capacità lavorativa. Rinvio atti perché, previo complemento peritale, l'Ufficio AI renda una nuova decisione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.266   FS/sc

Lugano 16 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 2 luglio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale impiegata presso la __________ di __________ (ditta che ha ripreso gli attivi e i passivi della __________ con sede a __________) (doc. AI 11/1-3 e l’estratto RC della __________ consultabile al sito www.hrati.ch), nel mese di gennaio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) depressione (...)” (doc. AI 1/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM) –, con decisione 2 luglio 2007 (doc. AI 34/1-3), preavvisata con progetto 23 maggio 2007 (doc. AI 26/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica (in particolare la ripartizione tra salariata al 75% e casalinga al 25%) con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito – ha chiesto:

                                                      “1)         Il ricorso è accolto,

                                                  Di conseguenza

                                                  §          la decisione 2 luglio 2007 emanata dall’UAI è annullata e modificata nel senso che alla Signora RI 1 viene riconosciuto un grado d’invalidità del 100% per una durata determinata di almeno tre anni.

                                                  2)  Protestate integralmente spese, tasse e ripetibili." (I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando:

"  (...)

Per contestare il progetto di decisione, rappresentata dal dr. med. __________, l'assicurata si è presentata all'UAI rivendicando essenzialmente un peggioramento del proprio stato di salute che però, così come ha avuto modo di rilevare il Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR) riconfermando la precedente valutazione, non risulta sufficientemente oggettivato. In particolare, il SMR ha avuto modo di chiarire che la documentazione medica presentata dall'assicurata in sede di audizione non contiene aspetti nuovi che non siano già stati precedentemente considerati nella perizia SAM (cfr. Annotazioni del medico 28 giugno 2007).

Per questo motivo, solamente dopo aver attentamente valutato il contenuto delle osservazioni presentate dall'assicurata in sede di audizione, I'UAI ha deciso di riconfermarsi nella sua precedente valutazione.

Nel proprio ricorso l'assicurata si è rivolta al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) contestando nuovamente la valutazione medica effettuata e considerata dall'UAI per rendere la decisione contestata. Per sostenere le proprie argomentazioni, al proprio memoriale l'assicurata ha anche allegato dell'ulteriore documentazione medica la quale è stata sottoposta al SMR con la preghiera di volersi nuovamente chinare sull'intera situazione che concerne l'assicurata. Così come richiesto, il 31 agosto 2007 il SMR ha osservato che "in particolare viene criticato che il rapporto psichiatrico non contenga i dati anamnestici. Qui faccio presente che la valutazione psichiatrica è parte della valutazione SAM, valutazione che contiene tutti i dettagli anamnestici e clinici, dettagli di cui il perito dr. __________ era ben a conoscenza. Per quanto concerne la valutazione della patologia depressiva ritengo doveroso mettere l'accento sul fatto che lo stato di salute dell'assicurata non ha subito modifiche di rilievo rispetto al momento della perizia SAM. Inoltre il dr. __________ stesso conferma indirettamente l'elemento patogeno sollevato dal dr. __________ (perdita del lavoro precedente e mancanza di un lavoro alternativo) indicando la necessità di riconoscere l'inabilità lavorativa degli ultimi 3 anni onde permettere una evoluzione favorevole a breve-medio termine. Un tale nesso tra riconoscimento d'una invalidità e seguente prognosi favorevole è difficilmente compatibile con un'affezione depressiva di tipo endogeno o di una certa severità. Ritengo quindi che la valutazione SAM mantenga tuttora la sua validità in assenza d'una modifica dello stato di salute dell'assicurata da allora ed in assenza d'una lacuna di rilievo nell'accertamento psichiatrici, accertamento eseguito in conoscenza di tutti i dati anamnestici di rilievo" (cfr. Annotazioni del medico 31 agosto 2007).

Alla luce di tutto quanto precede, le critiche sollevate dell'assicurata per contestare la valutazione medica effettuata e considerata dall'UAI per rendere la decisione contestata non meritano di giustificare una differente interpretazione del caso valetudinario. La decisione contestata risulta debitamente sopportata dalla necessaria documentazione medica; la quale va ritenuta completa, coerente e ben motivata. Non prestandosi ad alcuna critica, sotto questo profilo la decisione contestata merita di essere confermata contrariamente al ricorso che merita invece di essere integralmente respinto.

A titolo puramente abbondanziale, non va dimenticato che le valutazioni espresse dai medici curanti a cui fa riferimento il rappresentante dell'assicurata nel proprio ricorso evidenziano lo stato di salute dell'assicurata così come hanno già fatto i medici interpellati dall'UAI (cfr. ricorso 13 agosto 2007, consid. 5, pag. 7: "in altri termini, a mente della ricorrente, la perizia pluridisciplinare è giunta a delle conclusioni errate [sottolineatura del redattore] ...") giungendo però a conclusioni differenti; fatto questo che la prassi e la giurisprudenza hanno già avuto modo di accertare in altre occasioni rilevando però che, secondo la generale esperienza di vita, il giudice deve tener conto del fatto che, nel dubbio, il medico curante dell'assicurato attesta a favore del proprio paziente (cfr. DTF 125 V 353). (...)" (IV, pag. 2-3)

                                         L’Ufficio AI, dopo aver ammesso di essere incorso in un errore nel considerarla salariata al 75% e casalinga al 25% e in merito alla pretesa riduzione del 25%, ha poi concluso che:

"  (…)

Con un grado d’invalidità del 7% l’assicurata non raggiunge il minimo regolato dalla legge per poter beneficiare del diritto alla rendita invalidità e di conseguenza, anche sotto questo profilo, contrariamente al ricorso la decisione contestata merita di essere confermata.

A titolo puramente abbondanziale si osserva infine che anche volendo concedere ulteriori riduzioni richieste dall’assicurata nel proprio ricorso per il massimo riconosciuto dalla giurisprudenza (25%), con un grado d’invalidità comunque ancora inferiore al 40% anche in questo caso l’assicurata non risulterebbe maturare alcun diritto ad una rendita d’invalidità.

(…)." (IV, pag. 5)

                               1.5.   L’avv. RA 1, con scritto 20 settembre 2007, dopo aver rinviato a quanto esposto dal dr. __________ nello scritto 12 giugno 2007, ha osservato che:

"  (…)

In secondo luogo, per quanto attiene alla valutazione della patologia depressiva accertata dai medici curanti e inizialmente anche dal dr. __________, si osserva che tale affezione ha avuto una lunga ma determinata durata nel tempo ed è stata correttamente accertata dai medici curanti nel momento in cui era presente.

Il SAM, a posteriori nega la diagnosi posta a suo tempo dai medici curanti, peraltro servendosi di un’anamnesi lacunosa, senza in sostanza addurre alcuna motivazione supplementare.

In siffatte circostanze, il referto SAM appare quindi lacunoso e contraddittorio, per modo che ad esso non può essere conferito il peso probatorio che dovrebbe rivestire

In ragione di quanto esposto, e a fronte dei contradditori atti medici a disposizione, si chiede venga ordinata una perizia psichiatrica giudiziaria, atta a porre fine alle contraddizioni diagnostiche nella presente vertenza.

(…)." (VI)

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 25 luglio 2006 (doc. AI 13/1), il dr. __________, medico SMR, ha espresso la seguente raccomandazione:

"  (…)

Lo psichiatra curante attesta inabilità lavorativa totale dal dicembre 2004.

La sindrome lombovertebrale incide soltanto limitatamente sulla capacità lavorativa nella sua attività abituale (50%: Dr. __________, dicembre 2005), maggiormente in quella di casalinga.

Per quanto riguarda lo stato psichico, il Dr. __________ riferisce un miglioramento, tanto che una ripresa parziale del lavoro nell'ottobre 2005 sarebbe entrata in considerazione, se non ci fosse l'affezione somatica.

Nel dicembre 2005, il Dr. __________ in veste di medico di fiducia della Cassa malati "__________" pone la diagnosi di sintomatologia ansiosa-depressiva di moderata entità. Infatti, dallo stato clinico emergono aspetti di ansia e di depressione. Seppure con qualche riserva, egli riteneva la capacità lavorativa 50% dal dicembre 2005, prognosi 0% dal marzo 2005 dal punto di vista psichiatrico.

Per stabilire il grado di capacità lavorativa ed i limiti funzionali sono necessarie delle perizie, una perizia reumatologica presso Dr. __________ (dato che la sintomatologia dell'assicurata non era ancora stabile e suscettibile di peggioramento al momento del giudizio del Dr. __________) ed una perizia psichiatrica (il Dr. __________ ha formulato delle riserve prognostiche)." (doc. AI 13-1)

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 16/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 21 febbraio 2007 (doc. AI 21/1-27) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (a cura del Servizio di psichiatria e di psicologia medica, referto sottoscritto dal capo servizio dr.ssa. __________ e dal capo clinica dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombo-vertebrale cronica su scoliosi lombare sin.-convessa di 30° secondo Cobb centrata su L3 (stabile rispetto al giugno 2003).

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:

Distimia.

Lieve iperlassità ligamentare.

Soprappeso con BMI 28 kg/m2." (doc. AI 21/8)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come impiegata di commercio, è valutata nella misura del 85%, intesa come riduzione della capacità lavorativa residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 21/10), hanno concluso:

"  (...)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche descritte, mentre invece, come descritto a capitolo 6, dal punto di vista psichiatrico l'A. non presenta una limitazione della capacità lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico la patologia degenerativa e statica lombare descritta comporta una limitata possibilità di tenere posture monotone su tempi prolungati, di assumere frequentemente o a lungo posture inergonomiche (flessione/torsione lombare), così come di sollevare o portare pesi sup. a 10-15 kg se non occasionalmente.

L'A. dal canto suo ha sempre svolto mansioni d'ufficio, riducendo l'onere di lavoro dal 100% al 75% a partire dal 2003. In effetti, un'attività d'ufficio è sicuramente da considerare una delle attività più adatte al tipo di problematica lombare lamentata dall'A..

Dal punto di vista reumatologico l'A. è dunque da ritenere abile, per un'attività lavorativa in ufficio, in modo completo, con tuttavia una riduzione del rendimento del 10-20% al massimo, giustificata per inserire delle piccole pause sul lavoro. Secondo il nostro consulente, la riduzione della capacità lavorativa come definita sopra può essere considerata a partire da dicembre 2004.

Riassumendo, per le ragioni su esposte, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale dell'A., nell'attività da ultima esercitata come impiegata di commercio, nella misura del 85% e ciò a partire da dicembre 2004.

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In considerazione della problematica lombare, l'A. non è ritenuta idonea per lavori di forza o che richiedano sollecitazioni meccaniche rilevanti. Un'attività adeguata alle possibilità dell'A., come già descritto al capitolo 8, è dunque un'attività lavorativa leggera da eseguire, possibilmente in posizione variata o che le permetta di variare di tanto in tanto la posizione (ca. una volta ogni ora).

In fondo, le attività d'ufficio esercitate finora dall'A., sono già di per sé da ritenere adeguate, con una capacità lavorativa, come descritto nel capitolo 8, valutata complessivamente nella misura del 85%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

Per quanto riguarda l'attività di casalinga, è da ritenere una limitata possibilità di eseguire determinati lavori particolarmente pesanti, mentre può eseguire gli altri lavori domestici, seppur con maggior impegno di tempo: complessivamente, sulla base della valutazione del nostro consulente reumatologo, viene valutata       un'incapacità lavorativa globale nella misura del 30%.

Come già descritto sopra, le attività d'ufficio finora sempre esercitate dall'A., rappresentano un'attività da ritenere adeguata allo stato di salute dell'A.. Non riteniamo pertanto necessario provvedimenti di reintegrazione professionale.

Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, dal punto di vista reumatologico la terapia conservativa finora eseguita è stata coronata da relativo successo ed è attualmente adeguata, nel senso di una regolare ginnastica ed esercizi in palestra.

Non vi è con evidenza la possibilità di migliorare la situazione dell'A. con delle misure chirurgiche.

D'altra parte il nostro consulente psichiatra ritiene che, da un punto di vista teorico - clinico - sia altamente probabile, nel momento in cui l'A. si ricollocasse lavorativamente, la risoluzione anche della distimia presente. La prognosi a medio - lungo termine è quindi da considerarsi buona, a patto che l'A. riesca a rientrare nel circuito lavorativo.

A dimostrazione di ciò si porta l'attenzione sul fatto che i farmaci e la psicoterapia non hanno prodotto alcuna modifica sul tono dell'umore depresso, che viene mantenuto tale dall'elemento patogenetico principale: la perdita del posto precedente e la mancanza di un lavoro alternativo.

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)" (doc. AI 21/10-12)

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.8.   Circa la valutazione medica, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale deve concludere che da un punto di vista somatico la capacità lavorativa medico-teorica dell’assicurata nella sua attività esercitata di impiegata di commercio è dell’85% mentre che l’aspetto psichiatrico deve essere ulteriormente indagato.

                            2.8.1.   I periti del SAM, in sede di discussione, riguardo alla patologia reumatologica, hanno infatti rilevato che “(…) in questo ambito l’A. è stata valutata dal nostro consulente dr. __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto i dati anamnestici, i disturbi dal punto di vista soggettivo ed oggettivo ed i referti radiologici (descritti al capitolo 4.2), il nostro consulente pone le diagnosi, da noi riassunte al capitolo 5, concludendo che complessivamente l’A. soffre di una scoliosi dorsolombare strutturale non evolutiva associata ad una possibile/proba-bile discopatia L4/L5, senza disturbi neurologici associati. Sia per la patologia statica, che per quella discale degenerativa, non vi è alcun’indicazione operativa. La terapia è adeguata con adeguati esercizi e ginnastica in palestra. Per quanto riguarda la prognosi, questa è naturalmente difficile da stabilire con certezza, soprattutto a medio-lungo termine. Considerando tuttavia i dolori cronici presenti da vari anni e l’associazio-ne con la patologia psichiatrica, il nostro consulente ritiene occorra calcolare un’evoluzione cronica di questi disturbi. Dal lato reumatologico non vi sono altre particolarità di rilievo. Per quanto riguarda la lieve iperlassità ligamentare, si tratta di un fatto costituzionale perfettamente asintomatico e che non è all’origine di alcun problema funzionale. Il nostro consulente valuta il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nell’attività da ultimo esercitata (pure ritenuta adeguata allo stato di salute dell’A., nella misura del 80-90%. In qualità di casalinga la capacità lavorativa è valutata nella misura del 70%. (…)” (doc. AI 21/9).

                                         Questa valutazione della capacità lavorativa nell’attività da ultimo esercitata non é stata contestata e nemmeno è stato prodotto alcun certificato medico specialistico che riconoscesse un’incapacità lavorativa maggiore riconducibile a questa patologia.

                                         Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         In particolare non è possibile concludere differentemente avuto riguardo allo scritto 14 giugno 2007 (doc. AI 32/3-4), indirizzato all’Ufficio AI, nel quale il dr. __________, FMH in medicina generale, non ha addotto e tantomeno documentato le ragioni per le quali si scosta dalle conclusioni del dr. __________ e, considerando anche gli aspetti extra somatici, ha concluso che: “(…) dopo attenta valutazione con lo psichiatra curante dr. __________, ritengo che, dopo il peggioramento verificatosi i mesi scorsi, è ora presente un lieve miglioramento dello stato psico-fisico: per questo motivo vi è la possibilità di dichiarare nel prossimo futuro la paziente abile al 50% in attività adeguata; abbiamo perciò chiesto alla stessa di annunciarsi nei prossimi mesi all’Ufficio del lavoro per la ricerca di una occupazione a lei confacente.” (doc. AI 32/4).

                                         In merito, il dr. __________, nelle annotazioni 28 giugno 2007, ha rilevato che “(…) il Dr. __________ fa riferimento alla degenza presso la Clinica di riabilitazione a __________ del 2006 ed al rapporto del Dr. __________ del 2005 (già agli atti). Egli riferisce di un peggioramento negli ultimi due anni, soprattutto della sintomatologia dolorosa, la quale limita la mobilità e le posizioni statiche. Si aggiunge pure un’emicrania. Dopo il peggioramento verificatosi nei mesi scorsi, lo stato di salute sarebbe migliorato, tanto da consentire una capacità lavorativa parziale (50%). Non è specificato in che cosa consisterebbe il miglioramento dello “stato psico-fisico”. […] La documentazione non contiene nuovi aspetti, non presi in considerazione al momento della perizia SAM del gennaio 2007 (rapporto del 21 febbraio 2007).” (doc. AI 33/1).

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certe mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                            2.8.2.   Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico dagli atti risulta quanto segue:

                                         ●   il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato 5 aprile 2005 all’intenzione dell’assicurazione malattia (doc. 1/31 dell’incarto cassa malati), posta la diagnosi di episodio depressivo di media gravità, ha attestato un’inca-pacità lavorativa del 100% dal dicembre 2004 e, circa il decorso e la prognosi, ha osservato che “(…) nonostante una cura combinata con un SSRI e del Remeron, persistenza dei disturbi. (…)” e rilevato che “(…) prognosi riservata, con probabile difficoltà con la “restituito ad integrum” e con evidentemente, vista la diagnosi, pericolo di ricaduta. (…)”.

                                         ●   Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato 28 luglio 2005 all’intenzione dell’assicurazione malattia (doc. 1/26 dell’incarto cassa malati), posta la diagnosi di “(…) F32.1 episodio depressivo (…)”, ha attestato che “(…) attualmente nonostante il trattamento con psicostabilizzanti, antidepressivi, ansiolitici e neurolettici atipici persistono i sintomi biologici della depressione, soprattutto alterazione del ritmo del sonno veglia, risvegli notturni, perdita d’interessi, sensazioni di capogiri e di soffocamento. (…)” precisando che “(…) la paziente non è stata ricoverata. Non è prevista una ripresa del lavoro a breve termine. La prognosi dei quadri depressivi di questo tipo di solito è molto incerta. Si tratta di un’incapacità lavorativa che non di rado raggiunge un anno, mentre per le terapie saranno necessarie verosimilmente per almeno due anni.”.

                                         Nel certificato medico 17 novembre 2005 (doc. 1/2-3 dell’incarto cassa malati), il dr. __________ – confermata la diagnosi principale di “(…) F32.1-2 episodio depressivo di media-grave entità (…)” e attestato uno stato stazionario e un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività – ha constatato che “(…) dall’inizio della presa a carico il quadro clinico è apparso come un tipico disturbo depressivo maggiore con la ciclia circadiana, tipici disturbi del sonno, basso tono d’umore, tendenza alla claustrazione, frequente pianto con un’ideazione pessimistica ed un vissuto traumatico della perdita del posto di lavoro completamente incapace ad orientarsi verso una ricerca di un nuovo posto di lavoro. Nonostante diversi interventi medicamentosi ed appoggio psicoterapeutico il tenore depressivo si è accentuato e sono apparsi disturbi d’ordine ortopedico reumatologico. Già nel mese di giugno dell’anno scorso la sua condizione è apparsa abbastanza pesante e ho ritenuto necessario d’introdurre degli psicostabilizzatori (Lamotrigina), mentre i successivi interventi con la medicazione antidepressiva non hanno portato a grossi benefici a causa degli importanti effetti collaterali. Gli psicostabilizzatori anticonvulsivi dall’altro canto hanno permesso di rendere accettabili il tenore d’ansia. (…)”

                                         Anche nel rapporto medico 7 febbraio 2006 (doc. AI 10/1-5) il dr. __________, poste le diagnosi note, ha attestato ancora uno stato stazionario e un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività.

                                         Infine, nello scritto 12 giugno 2007 all’Ufficio AI (doc. A1), dopo aver preso posizione sul consulto psichiatrico 16 gennaio 2007 del servizio di psichiatria e di psicologia medica sottoscritto dal capo servizio dr.ssa. __________ e dal capo clinica dr. __________, il dr. __________ ha concluso che “(…) la mia valutazione dell’incapacità lavorativa è la seguente. Ritengo giustificata la decisione del Dr. __________ concernente l’incapacità lavorativa nei mesi precedenti la presa a carico e certifico la totale incapacità al guadagno dall’inizio della presa a carico da parte mia e questo fino alla valutazione del Dr. med. __________, ovverosia fino al mese di dicembre 2005. In quel periodo per soli motivi psichiatrici vi è stato un piccolo spazio che avrebbe forse permesso una ripresa del lavoro al 50% o anche di più. Ricordo che si tratta di una persona che ha mostrato un buon funzionamento lavorativo e di un certo livello fino al 2004. All’inizio del 2006 per soli motivi psichiatrici vi erano buone chance di ripresa ma questa è stata impedita per motivi reumatologici, come si può concludere dall’ulteriore decorso e ricovero ospedaliero. Dopo il ricovero è venuto a mancare il ripristino del livello di funzionamento precedente e l’incapacità lavorativa si è protratta fino ad oggi ed è tuttora la causa principale dell’incapacità lavorativa della paziente, che da circa due mesi presenta un’importante recrudescenza della sintomatologia depressiva, ma fortunatamente, come dimostrano i test psicometrici, la sfera cognitiva è ancora ben conservata e la paziente soltanto non regge ancora a livello emotivo. Credo di poter ripristinare almeno una parte del livello precedente e di evitare un decorso invalidante definitivo, ma per assolvere questo compito ritengo indispensabile riconoscere l’incapacità al guadagno di questa paziente negli ultimi 3 anni in qualsiasi attività, come certificato dai medici curanti. Credo che questa situazione possa essere confermata da una perizia specialistica FMH ma altrettanto credo che vi sono già elementi sufficienti per procedere ad una decisione che riconosca un’invalidità temporanea e una misura di reintegrazione di questa persona già nel corso del 2007. (…)”.

                                         ●   Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 6 dicembre 2005 all’intenzione della cassa malati (doc. 1/4-8 dell’incarto cassa malati), posta la diagnosi di “(…) sintomatologia ansiosa-depressiva di moderata entità (…)”, ha concluso che “(…) in base alle risultanze dell’esame clinico odierno, viste anche le conclusioni del colloquio avuto con lo psichiatra curante, col quale mi sono lungamente intrattenuto, considerate le risorse personali (in particolare la stabile condizione famigliare) e l’assenza di limitazioni a livello cognitivo, ritengo ragionevolmente proponibile ed esigibile, vista la relativa giovane età, alfine di evitare una deriva verso uno stato di cronicizzazione, la ripresa di un’attività lavorativa (tenendo presenti eventuali limitazioni dal punto di vista reumatologico) nella misura del 50% a partire da subito. Entro due mesi, dal solo punto di vista medico psichiatrico, è esigibile la ripresa di un’attività lavorativa completa. (…)”.

                                         Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che nel loro consulto 16 gennaio 2007 la dr.ssa. __________ e il dr. __________ non hanno sufficientemente motivato per quale ragione hanno escluso la diagnosi posta dai precedenti specialisti psichiatrici e su quale base hanno potuto concludere per una distimia senza alcun effetto sulla capacità lavorativa.

                                         Va qui evidenziato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo punto vedi Boltshauser, Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität, in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen 1999).

                                         La fattispecie necessita quindi di essere ulteriormente indagata tramite complemento peritale ad opera dei periti del SAM.

                                         Ai periti dovrà pure essere sottoposto per una presa di posizione lo scritto 12 giugno 2007 del dr. __________ all’Ufficio AI (doc. A1) e questo nonostante il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 31 agosto 2007 abbia concluso che “(…) ritengo quindi che la valutazione SAM mantenga la sua validità in assenza d’una modifica dello stato di salute dell’assicurata da allora ed in assenza d’una lacuna di rilievo nell’accertamento psichiatrico, accertamento eseguito in conoscenza di tutti i dati anamnestici di rilievo.” (doc. IV/1).

                                         Al riguardo, il TCA rileva che non essendo specialista in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del referto 12 giugno 2007 del dr. __________, a fronte della valutazione peritale della dr.ssa. __________ e del dr. __________, non era di competenza del dr. __________ (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

                                         Ai periti dovrà infine essere sottoposto – atto questo che non figura agli atti – anche il rapporto medico 9 maggio 2006 della dr.ssa __________ (trattasi, con ogni verosimiglianza, del referto servizio psichiatria e psicologia medica menzionato quale allegato nel rapporto della degenza dal 04.04.2006 al 03.05.2006 della Clinica __________ di __________ (doc. AI 21/24-27). Al riguardo il dr. __________ nel suo scritto 12 giugno 2007 ha rilevato che “(…) stranamente non si menziona il rapporto psicologico in occasione della degenza a __________ controfirmato dalla stessa persona (ndr.: si riferisce alla dr.ssa __________), sebbene nel rapporto psicologico si menzioni uno stato depressivo e ideazione suicidale nonché alcuni sintomi biologici. (…)” (doc. A1).

                            2.8.3.   In simili circostanze, alla luce di quanto sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza tra le valutazioni specialistiche della dr.ssa. __________ e del dr. __________ e quelle degli altri specialisti psichiatri che si sono pronunciati (il dr. __________, il dr. __________ e il dr. __________), non è possibile, senza procedere ad un complemento peritale nel senso sopra indicato, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal punto di vista psichiatrico, non aveva alcun effetto sulla capacità lavorativa.

                                         La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, previo complemento peritale, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

                                         Ritenuto il rinvio per un complemento peritale la domanda di una perizia giudiziaria è superata.

                               2.9.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

                                         Il TCA sottolinea comunque già sin d’ora che nel momento in cui procederà alla valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).

                                         Infatti, questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                          §§   Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid. 2.8.2, 2.8.3 e 2.9.

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà inoltre all’assicurata fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.266 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.09.2008 32.2007.266 — Swissrulings