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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2008 32.2007.261

15 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,862 parole·~1h 4min·3

Riassunto

Rendita limitata nel tempo

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.261   fc/sc

Lugano 15 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 13 luglio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 3 febbraio 2006 RI 1, nata nel 1958, di professione infermiera-terapeuta, ha presentato una domanda di prestazioni AI facendo valere di essere sofferente degli esiti di un colpo di frusta subito in occasione di un incidente automobilistico nel gennaio 2000 (cfr. doc. AI 2).

                                         Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con progetto di decisione 26 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’interessata il diritto ad una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1. settembre 2005 al 31 gennaio 2006, motivando come segue:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Dal 22.09.2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

●      Dalla documentazione medica acquisita all'incarto non emergono affezioni invalidanti estranee all'infortunio, pertanto non abbiamo motivo per discostarci dalle percentuali d'inabilità riconosciute dall'__________ (LAINF) che alla scadenza dell'anno d'attesa versava le indennità per un'incapacità del 75%.

●      Per le limitazioni incontrate nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economia domestica, come si evince dall'inchiesta esperita oggettivamente dalla nostra collaboratrice, faceva già stato un'invalidità del 26%.

●      Lo specchietto sottostante mostra il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità complessivo:

        Attività                    Quota parte          Limitazione             Grado d'invalidità parziale

        salariata                      50 %                   75 %                                                  37 %

        casalinga                    50 %                   26 %                                                  13 %

        Grado d'invalidità                                                                                               51 %

●      Dal mese di novembre 2005 lo stato di salute si può definire stabilizzato con     un'incapacità lavorativa del 40% sia nella sua abituale professione che in altre. La capacità di guadagno non è incrementabile svolgendo altre professioni e le difficoltà di concentrazione comportano la non applicabilità di provvedimenti professionali, pertanto gli stessi non vengono presi in considerazione.

●      Per quanto concerne la quota-parte di casalinga si ha una situazione invariata.

●      Di seguito si riporta il calcolo effettuato per definire il grado d'invalidità dal mese di novembre 2005:

        Attività                    Quota parte          Limitazione             Grado d'invalidità parziale

        salariata                      50 %                   40 %                                                  20 %

        casalinga                    50 %                   26 %                                                  13 %

        Grado d'invalidità                                                                                               33 %

Decidiamo pertanto:

●      A decorrere dal 01 .09.2005, ovvero dopo la carenza dell'anno d'attesa, ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità per un periodo limitato al 31.01.2006 (art. 88a OAI, cpv. 1), dopodiché, il grado d'invalidità del 33% non dà più diritto a questo tipo di prestazione in quanto inferiore al minimo richiesto (40%)."

(Doc. AI 24-2+3)

                               1.2.   A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, l’amministrazione, dopo aver nuovamente interpellato l’assicurata, con decisione 13 luglio 2007  ha attribuito tre quarti di rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1. settembre 2005 al 31 gennaio 2006 confermando per contro il diniego di prestazioni per il periodo successivo al 31 gennaio 2006 sulla base delle motivazioni che seguono:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Dal 22.09.2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

●      Dalla documentazione medica acquisita all'incarto non emergono affezioni invalidanti estranee all'infortunio, pertanto non abbiamo motivo per discostarsi dalle percentuali d'inabilità riconosciute dall'__________ (LAINF) che alla scadenza dell'anno d'attesa versava le indennità per un'incapacità del 75%.

●      Per le limitazioni incontrate nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economia domestica, come si evince dall'inchiesta esperita oggettivamente dalla nostra collaboratrice, faceva già stato un'invalidità del 26%.

●      Preso atto di quanto indicato dall'assicurata, circa la sua intenzione in assenza del danno alla salute d'incrementare l'attività lucrativa dapprima portandola all'80%, indicazione sostenuta anche dal datore di lavoro, possiamo procedere con l'assegnazione di 3/4, di rendita al posto della mezza rendita per il periodo dal 01.09.2005.

●      Lo specchietto sottostante mostra il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità complessivo:

        Attività                    Quota parte          Limitazione             Grado d'invalidità parziale

        salariata                      80 %                   75 %                                                  60 %

        casalinga                    20 %                   26 %                                                    5 %

        Grado d'invalidità                                                                                               65 %

●      Dal mese di novembre 2005 lo stato di salute si può definire stabilizzato con un'incapacità lavorativa del 40% sia nella sua abituate professione che in altre. La capacità di guadagno non è incrementabile svolgendo altre professioni e le difficoltà di concentrazione comportano la non applicabilità di provvedimenti professionali, pertanto gli stessi non vengono presi in considerazione.

●      Per quanto concerne la quota-parte di casalinga si ha una situazione invariata.

●      Di seguito si riporta il calcolo effettuato per definire il grado d'invalidità dal mese di novembre 2005 che, nonostante la modifica della percentuale d'occupazione come salariata, non raggiunge più il minimo richiesto per l'erogazione di una rendita (40%):

        Attività                    Quota parte          Limitazione             Grado d'invalidità parziale

        salariata                      80 %                   40 %                                                  32 %

        casalinga                    20 %                   26 %                                                    5 %

        Grado d'invalidità                                                                                               37 %

Decidiamo pertanto:

●      A decorrere dal 01.09.2005, ovvero dopo la carenza dell'anno d'attesa, ha diritto a tre quarti di rendita per un periodo limitato al 31.01.2006 (art. 88a OAI, cpv. 1), dopodiché, il grado d'invalidità del 37% non dà più diritto a questo tipo di prestazione in quanto inferiore al minimo richiesto (40%)." (Doc. AI 39-9+10)

                               1.3.   Avverso tale decisione l’assicurata, tramite il suo legale, ha presentato, il 16 agosto 2007, un ricorso al TCA, con il quale ha contestato la decisione dell’amministrazione e, allegata documentazione medica, postulato il rinvio dell’incarto all’AI per effettuare ulteriori accertamenti medici. Ha motivato tra l’altro come segue:

"  (...)

1.

Prima di esporre brevemente la fattispecie, si precisa che il presente ricorso ha anzitutto qualifica cautelativa, non disponendo ancora l'assicurata della perizia medica, commissionata al __________ di __________, che dovrebbe far luce sul suo effettivo stato di salute, in contrasto con le conclusioni delle quali alla decisione contestata giusta la quale sarebbe subentrato un miglioramento, con benefico influsso sulla capacità lavorativa e di guadagno, dal mese di novembre 2005.

2.

Il 13 gennaio 2000 l'assicurata è stata vittima di un incidente della circolazione a causa del quale ha subito un infortunio, in particolare dovuto al tamponamento dell'automobile guidata dal marito. Ella è stata ed è tuttora incapace al lavoro in misura importante e contesta di aver avuto quel miglioramento sensibile del suo stato di salute riconosciuto dall'UAI facendo capo ai risultati dell'incarto LAINF.

3.

L'UAI ha accertato il grado di attività lavorativa svolta dall'assicurata per rispetto a quella di casalinga, dapprima valutate nella misura del 50% ciascuna, riconoscendo, in sede di opposizione, che la signora RI 1 sarebbe stata attiva lucrativamente nella misura dell'80% e per la rimanenza come casalinga.

Tenendo conto di questa suddivisione l'UAI ha riconosciuto una rendita d'invalidità nella misura del 65% sino all'asserito intervenuto miglioramento del novembre 2005 e quindi con effetto sino al 31 gennaio 2006, facendola in seguito decadere, ritenuto un grado d'invalidità del 37%.

4.

La decisione, come si evince dalle raccomandazioni nella proposta SMR del 13 luglio 2006, si fonda sulla perizia (doc. B) rilasciata il 30 novembre 2005 dalla __________ per l'assicuratore LAINF, __________.

Ora, la signora RI 1 ha sempre contestato le conclusioni di quel rapporto e ha sottoposto il suo caso, come si indicava all'inizio, al __________, istituto che ha valutato criticamente la perizia del __________, con il - documento che si produce sub. doc. C, giungendo alla conclusione che nel rapporto __________ vi sono delle discrepanze sostanziali tali da meritare una nuova perizia, ciò che è stato richiesto dalla qui (al momento cautelativamente) ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

SI CHIEDE A GIUDICARE:

1.  Il ricorso è accolto e conseguentemente l'incarto è rinviato all'UAI affinché venga fatto un riesame alla luce delle conclusioni del rapporto preliminare R.E.M."

(Doc. I)

                               1.4.   Con risposta 30 agosto 2007 l’amministrazione, confermando la correttezza della sua decisione, sulla scorta dell’allegato parere del medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha postulato la reiezione del ricorso affermando:

"  Con riferimento al ricorso in oggetto, abbiamo valutato le motivazioni della ricorrente e osserviamo quanto segue.

L'assicurata, infermiera e da ultimo terapeuta sociale con mansioni dirigenziali, l'8 febbraio 2006 ha presentato domanda di prestazioni Al e meglio di rendita d'invalidità.

L'istruttoria ha permesso di accertare che essa presenta un danno alla salute che consiste in un episodio depressivo di media gravità dopo un incidente in auto con colpo di frusta avvenuto il 13.1.2000 e sintomatica recidivante cervico occipitali (cfr. rapporto SMR del 13.7.2006, doc. 12-1, inc. AI). Con decisione 13/16 luglio 2007 l'Ufficio Al, facendo riferimento alle valutazioni dell'assicuratore LAINF, __________, ha riconosciuto una invalidità del 65% con ¾ di rendita dal 1 settembre 2005 e una invalidità del 37% dal 1 febbraio 2006 (doc. 39-1 e ss, inc. AI).

Con il ricorso l'assicurata contesta la valutazione del suo danno alla salute da parte dell'UAI e in particolare la perizia 30.11.2005 del Dr. __________, alla base della decisione dell'Ufficio Al. A sostegno della sua contestazione la ricorrente ha in particolare prodotto la perizia medica 2.7.2007 del Dr. __________ (doc. C), come pure la perizia 30.11.2005 del Dr. __________ (doc. B), il rapporto reumatologico 30.11.2005 del Dr. __________ e il rapporto psichiatrico 30.11.2005 del Dr. __________. Tale documentazione, unitamente all'intera documentazione medica all'incarto, è stata sottoposta al Servizio medico regionale dell'AI, SMR, per una nuova valutazione globale.

Con annotazioni mediche del 29 agosto 2007, che si allegano, I'SMR ha espresso la seguente valutazione. L'assicurata è stata peritata nel 2005 per conto dell'__________ - assicuratore infortuni - con il riscontro di una patologia con influsso sulla capacità lavorativa consistente in un episodio depressivo di grado medio E 32.1, ed una patologia senza influsso sulla capacità lavorativa consistente in una sintomatologia algica recidivante a livello cervicale-occipitale-cefalico. La perizia ha stabilito un impedimento del 40%, come riduzione dell'orario lavorativo, per motivi psichici. Con il ricorso viene presentata una valutazione sugli atti del centro __________ del 2.7.2007 (doc. C). Questa valutazione riconosce in pratica l'attendibilità della valutazione psichiatrica del 8.11.2005 e vengono sollevati dei dubbi circa la causalità (infortunio). Secondo il SMR l'attuale valutazione del centro __________ in pratica conferma la validità della perizia psichiatrica del 2005. Le lacune indicate si riferiscono in pratica solamente alla questione di causalità, questione non di rilievo per la valutazione Al. In conclusione non vi sono elementi che mettono in dubbio la validità della valutazione valetudinaria alla base della decisione UAI.

La decisione impugnata può quindi essere confermata.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)

                               1.5.   In data 7 settembre 2007 la ricorrente, tramite il suo legale, ha fatto sapere che per effettuare la paventata perizia sarebbero occorsi circa sei mesi (VI).

                                         Di conseguenza, visto l’accordo dell’Ufficio AI (VIII), il Vice presidente del TCA, in data 19 settembre 2007, ha sospeso la causa sino al 2 gennaio 2008 (IX), termine poi prorogato, su richiesta, al 30 aprile 2008 (XI)

                                         In data 2 luglio 2008 la ricorrente, rappresentata dal suo legale, ha prodotto un corposo referto peritale di cui si dirà, nella misura del necessario, nel merito (XV e allegati).

                               1.6.   Con osservazioni dell’11 agosto 2008 l’Ufficio AI, riferendosi alle allegate osservazioni del medico SMR, ha fatto valere:

"  Con riferimento al ricorso in oggetto ed alla successiva documentazione medica prodotta dalla ricorrente, vale a dire la perizia psichiatrica 26.11.2006 del dott. __________ (doc. E/1), la perizia neuropsicologica del PD Dr. __________ (doc. E/2) e la perizia interdisciplinare 27.6.2008 dell'__________ di __________ (doc. E/3), abbiamo sottoposto tale documentazione al Servizio medico regionale dell'Al per una ulteriore valutazione dello stato di salute e della capacità lavorativa dell'assicurata.

Con le allegate annotazioni mediche 14.7.2008, il Servizio medico regionale dell'AI, ha in particolare precisato quanto segue:

" l'attuale perizia pluridisciplinare lascia perplessi nelle sue conclusioni: in pratica viene costatata l'assenza d'una patologia psichiatrica e viene costatata quale unica "patologia" neurologica una lieve riduzione della velocità esecutiva nei test di concentrazione. Nel costrutto finale si riconosce però una IL del 20% dal punto di vista neurologico a causa dei dolori cronici, una IL del 20% per la problematica neuropsicologica ed infine si conclude per un impedimento globale del 40% dopo aver riprodotto la confusa valutazione finale psichiatrica, valutazione psichiatrica che riconosce un impedimento in assenza d'una patologia psichiatrica (sic.). Dal lato pratico la presente perizia non mette in forse la validità della decisione UAI del 29.5.2007 dove si riconosce un impedimento quale salariata del 40% ed un impedimento del 26% quale casalinga (grado Al complessivo del 37% con riconoscimento d'un grado Al del 65% dal 1.9.2005 fino al 31.1.2006) essendo la presente perizia arrivata al medesimo grado d'impedimento come la precedente perizia sulla quale si basava la decisione UAI. Al massimo si potrebbe postulare che lo stato generale dell'assicurata è migliorato non essendo più presente la patologia psichiatrica riscontrata in precedenza. Da notare che la diagnosi ei episodio depressivo di grado medio F 32.1 posta in precedenza si basava in prima linea sui items della scala di Hamilton e meno su costatazioni cliniche."

In altre parole la valutazione dello stato di salute fatta con la decisione impugnata risulta corretta. Si ritiene quindi di confermare la decisione impugnata e la risposta al ricorso." (Doc. XVII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità dopo il 31 gennaio 2006, fermo restando che non è contestata - ed esula quindi dal presente giudizio l’attribuzione di tre quarti di rendita dal 1. settembre 2005 al 31 gennaio 2006 (cfr. doc. AI 39 e consid. 1.2).

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettiva-mente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.6.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’econo-mia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.7.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Resta da precisare che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                               2.8.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquan-do, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

                               2.9.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                             2.10.   Nel caso concreto emerge che a seguito di un incidente automobilistico occorso il 13 gennaio 2000, nel quale aveva riportato un colpo di frusta, l’assicurata, attiva come terapeuta sociale/infermiera,  lamenta la presenza di problemi depressivi oltre a dolori recidivanti cervico-occipitali.

                                         Ricevuta la domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha acquisito agli atti la documentazione dell’assicurazione malattia e infortuni della richiedente.

                                         Della stessa fa parte in particolare una corposa perizia eseguita il 30 novembre 2005  per l’__________ dalla “__________” di __________ (in seguito: __________), la quale, sulla base di esami vari, un consulto reumatologico e uno psichiatrico, ha posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

4.     DIAGNOSEN

        mit Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit

        Mittelgradig depressive Episode (ICD-10 F32.1)

        ohne Einfluss auf die Arbeitsfahigkeit

        Rezidivierende cerviko-occipito-cephal fortgeleitete Schmerzsymptomatik bei

        -     suboccipitaler Funktionsstörung, myofascialer Dysbalance linksbetont paracervikal und im Schultergülrtelbereich

        -     Fehlform der Brustwirbelsäule, konsekutive Überlastung der HWS-Kopfge-lenke, kompensatorische Hyperlordosierung an der Lumbalwirbelsäule"

(Doc. AI 1-20)

                                         osservando quanto segue:

"  (...)

Bei der rheumatologisch-orthopädischen Untersuchung finden sich eher wenig Befunde. Es besteht eine fixierte, langgezogene Kyphose der BWS mit konsekutiver Hyperlordosierung der LWS, eine Beckentorsion nach links, was zu einer scheinbaren Skoliose führt. Bei den Bewegungsprüfungen der LWS und BWS keine Schmerzen, die Rotation der Halswirbelsäule bereitet in den Endstellungen Schmerzen. Es bestehen keine Hinweise für lnstabilität. Es besteht eine reversible Funktionsstörung C1 bis C2 beidseits, paravertebral findet man vereinzelte Tenderpoints an der HWS linskbetont, ebenso im Schultergürtelbereich. Im Übrigen ist die Untersuchung normal.

(...)

Aufgrund der jetzt vorhandenen klinisch feststellbaren Befunde besteht keine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von Frau RI 1 für ihre jetzt ausgeübte Tätigkeit.

Ungünstig waren zum Beispiel eine ausschliessliche Tätigkeit am Computer oder ausschliessliche Tätigkeit in vornüber gebeugter monotoner Stellung bzw. sine Tätig-keit, bei welcher die Versicherte repetitiv Gewichte über 10 kg heben müsste oder über Kopf arbeiten müsste. Alle diese Tätigkeiten jedoch muss die Versicherte jetzt nicht ausüben.

(...)

Aus psychiatrischer Sicht Ieidet die Versicherte an einer aktuell als mittelschwer zu bezeichnenden depressiven Entwicklung, nicht zuletzt in Zusammenhang mit narzisstisch sehr besetzten Lebensbereichen, die von der Versicherten aufgrund ihres Schmerzempfindens abgegeben wurden wie Verantwortung im Beruf, Musikverein, Haushalt und Gartenpflege und anderes mehr. In der Anamnese lassen sich keine relevanten Konflikte oder Lebenskrisen feststellen, die auf dem Hintergrund der traumabedingten Schmerzen die Entwicklung einer eigentlichen Schmerzverarbeitungs­störung hatten anstossen können. Zusammenfassend handelt es sich wie erwähnt um eine mittelgradig depressive Episode, welche die Versicherte als Sozialtherapeutin in Ieitender Funktion aus psychiatrischer Sicht um geschätzt zu 40 % einschränkt. Dasselbe gilt für die Tätigkeit im Haushalt. Die Einschränkung beruht auf der verminderten Belastbarkeit in psychischer Hinsicht sowie der rascheren Ermüdbarkeit, welche die Versicherte auch selber wahrnimmt. Aus dieser depressiven Episode sind sämtliche kognitive Einschränkungen, welche schon in der Clinica __________ festgestellt wurden, durchaus erklärbar. Eine zusätzliche neuropsychologische Untersuchung ist nicht notwendig, da sie keine neuen Ergebnisse zutage fördern wurde. Die kognitiven Minderfunktionen sind in der hier geschilderten Teilarbeitsunfähigkeit inbegriffen.

Zusammenfassend und bei Beurteilung alter Gegebenheiten und Befunde ist Frau RI 1 für ausgesprochen körperliche Schwerarbeit aufgrund ihrer jetzigen Beschwerden nicht geeignet. So kann sie nicht repetitiv Gewichte über 10 kg heben, nicht längere Zeit über Kopf arbeiten, aber auch nicht in monotonen Stellungen arbeiten wie zum Beispiel ausschliessliche Computerarbeit leisten.

Für leichtere, wechselbelastende Arbeiten, wie sie Frau RI 1 gegenwärtig ausführt, ebenso wie für die alltäglichen Haushaltarbeiten besteht zurzeit eine Arbeitsfähigkeit von 60 %. Die verminderte Arbeitsfähigkeit in diesen Bereichen beruht auf den psychiatrischen Befunden.

(...)

3.     Arbeitsfähigkeit

3.1 Wie beurteilen Sie. dio heutige Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit der Versicherten in ihrer Tätigkeit als Therapeutin?

Die Versicherte ist aus somatischen Gründen in ihrer Tätigkeit als Therapeutin nicht beeinträchtigt, wohl aber aus psychischen Gründen (siehe psychiatrische Abklärung).

(...)

5.3 Wie viete Stunden pro Tag und In weichem prozentualen Umfang ist sie als Therapeutin Ieistungsfähig?

Zurzeit ist die Versicherte zu 60 % als Therapeutin leistungsfähig, das heisst, dass sie wahrend 25 Stunden in der Woche oder während etwa 5 Stunden pro Tag - sinnvollerweise mit einer Pause - als Therapeutin tätig sein könnte.

5.4 In welcher anderen Tätigkeit Ist der versicherten Person eine Arbeitsleistung zumutbar?

Wir kennen keine andere Tätigkeit, welche besser geeignet wäre. (...)"

(Doc. AI 1-20+22+23+24+25+29)

                                         Figurano inoltre altri atti medici, dai quali risulta tra l’altro che  per le conseguenze dell’infortunio patito nel gennaio 2000 l’assicurata è stata dichiarata inabile dal suo medico curante dr. __________ in vari periodi riassunti come segue nel suo rapporto medico all’AI del 20 marzo 2006:

"  A.   Diagnosi:

●    distorsione cervicale del tipo del colpo di frusta

●    depressione post-traumatica

B.   Incapacità lavorativa:

100% dal 22 settembre 2004 al 16 febbraio 2005

85% dal 17 febbraio al 31 marzo 2005

80% dal 1 aprile al 31 maggio 2005

75% dal 1 giugno al 31 luglio 2005

65% dal 1 agosto al 31 agosto 2005

75% dal 1 settembre al 16 ottobre 2005

60% dal 17 ottobre 2005 a tuttora

D. Dati medici:

In data 13 gennaio 2000 la Signora RI 1 è stata vittima di un incidente. La sua macchina è stata violentemente tamponata. Ha subito accusato dolori occipitali, alla nuca ed alla schiena. Da allora soffre di dolori cervicali, ma anche toraco-lombari ed in sede occipitale, dovuti a nevralgia recidivante del nervo occipitale maggiore bilateralmente con ipoestesia del cuoio capelluto occipitale a sinistra.

La paziente soggettivamente lamenta cefalee, cervicalgie, difficoltà di concentrazione con affaticabilità eccessiva, talvolta anche vertigini. Afferma di avere sempre difficoltà di memoria, soprattutto al lavoro. Difficoltà nel trovare le parole (anche in tedesco -la paziente è di lingua madre tedesca-). Persiste un bisogno di dormire più a lungo rispetto al passato.

AI lavoro ha incarichi di responsabilità minore rispetto a prima dell'incidente. Lavora sempre di pomeriggio, poiché alla mattina è stanca e fa fatica ad ingranare." (Doc. AI 8-4)

                                         Nel suo rapporto medico del 13 luglio 2006, il medico del SMR dr. __________, diagnosticato quale diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa un “Episodio depressivo di media gravità dopo incidente auto con colpo di frusta 13.1.2000”, oltre a “Sintomatica recidivante cervico occipitale su disturbi statici della colonna”, quest’ultima tuttavia senza influsso sulla capacità lavorativa, concluso per un grado di incapacità lavorativa del 40% dal mese di novembre 2005, ha esposto quanto segue:

Raccomandazioni, proposte SMR   Infermiera e da ultimo terapeuta sociale con mansioni dirigenziali.   Ben redatta valutazione peritale globale agli atti assicurativi __________ del 11.2005 sia di tipo reumatologico (nessuna limitazione funzionale specifica ai fini assicurativi) che psichiatrico (limitazione del 40% su tutta la giornata lavorativa per diminuito rendimento e per necessità di pause). Questa valutazione del __________ è coerente e anche per noi vincolante a mio giudizio a livello medico. Ricordo ancora presente agli atti una valutazione peritale neurologica dr. __________ del 12.2003 che anch'essa giustificava solo una compromissione minima a livello cefalico che non giustificava una IL a se stessa. La limitazione come casalinga è stata valutata anch'essa del 40% per la problematica di tipo psichiatrico (pause...) ed intesa sull'arco di intera giornata lavorativa.

Altre osservazioni, risposte alle domande dell'UAI ecc.

Lo stato a distanza di 6 anni da ritenersi stabilizzato ed ormai cronicizzato.   Una rivalutazione medico assicurativa sarà da prevedere a 2 anni circa da adesso non escludendo un miglioramento generale.

(Doc. AI 12-1+2+3)

                                         Di conseguenza l’Ufficio AI ha dato mandato all’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Con rapporto del 10 gennaio 2007 l’assistente sociale ha concluso per un’inabilità in ambito domestico del 26% sulla base delle seguenti motivazioni:

"  (...)

5.     ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1  Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

  5 %

percentuale degli impedimenti

  20%

percentuale di invalidità

  1 %

Le difficoltà di concentrazione e il facile affaticamento obbligano l'assicurata a pianificare nei dettagli le giornate, suddividendo i compiti per evitare di sovraccaricarsi eccessivamente. I dolori sono variabili nel tempo, e determinano l'organizzazione di ogni singolo giorno. Se accumula impegni, afferma, i malesseri sono tali da costringerla a restare sdraiata per una settimana. Soffre di continue emicranie e non sopporta i rumori. A volte soffre di capogiri. Ricordando quanto fosse attiva prima dell'insorgere del danno alla salute, esprime sofferenza nel descrivere la diminuzione del rendimento e delle capacità a cui ora è confrontata.

I rapporti medici all'incarto descrivono uno sviluppo depressivo che può determinare delle difficoltà nella conduzione dell'economia domestica. Valuto una percentuale di impedimenti del 20%.

5.2  Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

  40%

percentuale degli impedimenti

  30 %

percentuale di invalidità

  12%

La signora RI 1 ha rinunciato a preparare la colazione per i famigliari, mentre si incarica ancora della preparazione dei due pasti principali. Assolve comunque il compito con molta fatica e maggior dispendio di tempo, dovendo alternare di continuo attività e pause. Non cucina più pasti elaborati, né prepara pane o torte fatti in casa come era sua abitudine in passato. Se inclina il capo all'indietro i dolori alle cervicali si aggravano, e le è pertanto molto difficile prendere stoviglie dai ripiani alti. Anche scolare la pasta o inserire e togliere i piatti dalla lavastoviglie accresce la sintomatologia. Quando sono presenti, i famigliari la sostituiscono in ogni piccolo compito che potrebbe infiammare maggiormente le zone compromesse, limitando in tal modo anche la spossatezza e l'aggravarsi delle cefalee.

Lentamente si incarica delle pulizie superficiali del tavolo e del piano di lavoro, evitando tuttavia l'uso della forza. Sono infatti i figli o il marito che garantiscono una pulizia accurata in presenza di incrostazioni, mentre una donna a ore provvede alle periodiche pulizie di fino del locale e degli elettrodomestici.

L'assicurata descrive impedimenti riconducibili alle conseguenze fisiche riportate dall'incidente del 2000, dichiarazioni che non trovano un riscontro medico. La percentuale di impedimenti proposta considera peraltro l'importante spossatezza, il calo del rendimento e i conseguenti cambiamenti subentrati nelle abitudini alimentari. La valutazione tiene inoltre conto dell'aiuto esigibile da parte degli altri componenti della famiglia.

5.3  Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

  20%

percentuale degli impedimenti

  40 %

percentuale di invalidità

  8 %

La signora RI 1 asserisce con fermezza di potersi dedicare unicamente ad attività molto leggere, ovvero il rispolvero dei mobili e il riordino dei locali, evitando assolutamente di spostare pesi. Afferma di non poter passare l'aspirapolvere né provvedere al cambio delle lenzuola. Movimenti ripetitivi che coinvolgono le braccia o la nuca acuiscono rapidamente i dolori, costringendola poi all'inattività per lungo tempo. Dispone di un aiuto domestico nella misura di quattro ore alla settimana che si incarica delle pulizie di fino, mentre i famigliari garantiscono le indispensabili regolari cure dell'intero appartamento.

Gli elevati impedimenti dichiarati dall'assicurata, essenzialmente di natura fisica, non sono medicalmente oggettivati. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà psicologiche descritte all'incarto, valuto una percentuale di impedimenti del 40%.

5.4  Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

  10%

percentuale degli impedimenti

  10 %

percentuale di invalidità

  1 %

La signora RI 1 dichiara che già prima dell'insorgere del danno alla salute le spese venivano prevalentemente effettuate dal marito. Questa abitudine è mantenuta ancora oggi, e una volta alla settimana l'assicurata accompagna il coniuge per gli acquisti più importanti. Evita comunque il trasporto di pesi. La signora RI 1 guida ancora l'auto, che tuttavia utilizza solo in caso di necessità e per brevi tragitti.

Non ha alcuna difficoltà nell'effettuare le pratiche amministrative.

Da quanto affermato dall'assicurata, il danno alla salute non ha portato cambiamenti rilevanti. Valuto una percentuale di impedimenti del 10%, in considerazione del minor rendimento dovuto al calo dell'umore.

5.5  Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

  20%

percentuale degli impedimenti

  10 %

percentuale di invalidità

  2 %

L'assicurata chiede ai famigliari di trasportare la cesta in lavanderia. Si incarica poi personalmente di suddividere gli indumenti e inserirli nell'elettrodomestico. Dispone di un'asciugatrice, nella quale inserisce la biancheria evitando in tal modo l'incombenza di stendere. Una volta asciutti, piega e ripone ogni singolo capo senza stirare in quanto, afferma, vestono indumenti pratici che non richiedono questo intervento.

In passato confezionava pullover per i famigliari, un'attività che ora ha abbandonato poiché la posizione e i movimenti richiesti aggravano i dolori cervicali. Si dedica ancora a lavori a maglia, ma non più così impegnativi.

I limiti descritti, comunque esigui, nuovamente non sono medicalmente giustificati. La signora RI 1 potrebbe inoltre suddividere il trasporto della biancheria, evitando la dipendenza da terzi. In ragione di un calo del rendimento, valuto una percentuale di impedimenti del 10%.

5.6  Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

I figli dell'assicurata hanno da tempo superato la scuola dell'obbligo.

5.7  Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

      importanza assegnata

        5 %

      percentuale degli impedimenti

        40%

      percentuale di invalidità

        2 %

La signora RI 1 ricorda di essere stata molto attiva quale volontaria in un coro che si esibiva nelle chiese, dedicando due sere per settimana alle prove. Con molto rammarico ha dovuto interrompere quest'attività a causa della prolungata posizione statica, che accresce i dolori fisici, e della musica troppo alta che aggrava l'emicrania.

Prima dell'insorgere del danno alla salute, nell'ambito delle attività terapeutiche svolte a "__________" si occupava dell'orto in collaborazione con gli ospiti e con gli altri operatori sociali. Si tratta pertanto di un'attività già considerata in ambito professionale.

  Valutazione dell'assistente sociale  

  totale delle attività

  100 %

  percentuale di invalidità

  26 %

■      Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                          Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

Un aiuto domestico nella misura di quattro ore la settimana, i famigliari."

 (Doc. AI 16-4+5+6)

                                         Con scritto del 25 gennaio 2007 l__________, assicurazione malattia e infortunio della ricorrente, ha esposto come segue i periodi di incapacità al guadagno riconosciuti all’assicurata sulla base delle certificazioni del dr. __________:

"  Bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 17. Januar 2007 übermittle ich Ihnen nachfol-gend eine Auflistung aller Arbeitsunfähigkeitsgrade von Frau RI 1. Aller-dings sind aus unseren akten die Arbeitsunfähigkeitsgrade lediglich für den Zeitruam vom 13. Januar 2000 bis 31 Dezember 2005 ersichtlich.

Arbeitssunfähigkeit in %

                               vom

                                bis

                                       100 %

                    13.01.2000

                   30.01.2000

                                         50 %

                    31.01.2000

                   02.03.2000

                                       100 %

                    22.09.2004

                   16.02.2005

                                         85 %

                    17.02.2005

                   31.03.2005

                                         80 %

                    01.04.2005

                   31.05.2005

                                         75 %

                    01.06.2005

                   31.07.2005

                                         65 %

                    01.08.2005

                   31.08.2005

                                         75 %

                    01.09.2005

                   16.10.2005

                                         60 %

                    17.10.2005

                   31.12.2005

(...)" (Doc. AI 22-1)

                                         Di conseguenza, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 26 gennaio 2007, ammessa una quota quale salariata del 50% e come casalinga per il restante 50%, ha concluso per l’attribuzione di una mezza rendita limitatamente al periodo dal 1. settembre 2005 al  31 gennaio 2006 (doc. AI 24-3; cfr. consid. 1.1).

                                         Considerato come il patrocinatore dell’assicurata abbia nelle sue osservazioni del 21 febbraio e 22 marzo 2007, contestato il grado di attività professionale ammesso nel progetto di decisione, l’Ufficio AI, sentita in proposito nuovamente l’assicurata, la quale ha affermato che in assenza del danno alla salute avrebbe lavorato al 80% (doc. AI 33 e 34), mediante il contestato provvedimento del 13 luglio 2007, ammesse quote di attività dell’80% in ambito lavorativo e del 20% in ambito casalingo, ha concluso per un’inabilità lavorativa del 37% successivamente al novembre 2005 (doc. AI 35; cfr. sopra consid. 1.2).

                             2.11.   Con il presente ricorso l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente le sue reali condizioni di salute e chiedendo una nuova valutazione medica.

Unitamente al ricorso ha dapprima prodotto una valutazione del 2 luglio 2007 esperita dal __________, nella quale si conclude segnatamente quanto segue:

"  (...)

4.   Gesamtbeurteilung

Der psychiatrische Untersuchungsbericht vom 08.11.2005 kann als schlüssig und bezüglich der Schlussfolgerungen als gut nachvollziehbar beurteilt werden. Kritisch bleibt allenfalls an­zumerken, dass eine psychiatrische Krankheitsentwicklung anhand der Aktenauszuge fehlt

und dass zum Verlauf der vorgängig diagnostizierten neuropsychologischen Stdrungen keine Stellung genommen wird.

Das Hauptgutachten vom 30.11.2005 steht im Hinblick auf die Beurteilung von Unfallkausali­tät, dem Vorliegen unfallfremder Faktoren und der prognostischen Einschätzung in einem deutlichen Widerspruch zur fachärztlichen psychiatrischen Beurteilung; es ist aus diesen Gründen als nicht-schlüssig zu beurteilen. Die Qualifikation des hauptunterzeichnenden Gut­achters, Herrn Dr. __________ für die Beantwortung psychiatrischer Fragen ist nicht ersichtlich und muss deswegen als nicht-gegeben beurteilt werden.

In diesem Sinne ist eine Neubegutachtung zu empfehlen." (Doc. C)

                                         In proposito il medico SMR dr. __________ ha osservato in data 29 agosto 2007:

"  Assicurata infermiera e da ultimo terapeuta sociale con mansioni dirigenziali.

Assicurata peritata nel 2005 per conto dell'__________ con riscontro di

Patologia con influsso sulla capacità lavorativa:

Episodio depressivo di grado medio F 32.1

Patologia senza influsso sulla capacità lavorativa:

Sintomatologia algica recidivante a livello cervicale-occipitale-cefalico

Conclusioni: impedimento del 40% (riduzione orario lavorativo) per motivi psi

Inchiesta casalinghe del 15.12.2006:

impedimento valutato essere del 26%

progetto di decisione del 26.1.2007:

rendita limitata nel tempo dal 1.9.2005 al 31.1.2006, in seguito grado AI del 33%

in seguito la ripartizione salariata / casalinga viene modificata in 80% salariata e 20% casalinga con grado Al complessivo del 37%, decisione del 29.5.2007.

ricorso:

viene presentata una valutazione sugli atti del centro __________ del 2.7.2007

     -     questa valutazione riconosce in pratica l'attendibilità della valutazione psichiatrica del 8.11.2005

     vengono sollevati dei dubbi circa la causalità (infortunio)

Valutazione:

l'attuale valutazione del centro __________ in pratica conferma la validità della perizia psichiatrica del 2005. Le indicate lacune si riferiscono in pratica solamente alla questione di causalità, questione non di rilievo per la valutazione Al.

In conclusione non vi sono elementi che mettono in dubbio la validità della valutazione valetudinaria alla base della decisione UAI." (Doc. IV/bis)

                                         In corso di causa l’assicurata ha poi fatto esperire consulti peritali che ha infine prodotto in data 2 luglio 2008 (XV e allegati).

                                         Fra i nuovi referti figura dapprima una perizia interdisciplinare eseguita il 27 giugno 2008 dall’Institut für __________ di __________ che ha concluso tra l’altro quanto segue:

"  6.4.   Aktuelle Bemessung der Arbeitsfàhigkeit mit Wurdigung früherer Bemessungen

Die bisherige gutachterliche Bemessung der Arbeitsfähigkeit bzw. Arbeitsunfähigkeit attestierte der Explorandin eine Arbeitsunfähigkeit von 40% aufgrund der psychiatrischen Befunde.

Dahingegen attestierte der Hausarzt P.- __________, __________, zwischen dem 22.9.2004 and 17.10.2005 Arbeitsunfähigkeiten zwischen 60% und 100%.

Die Explorandin arbeitete nach dem Unfall vom 13.1.2000 lange Zeit zu 50% (50%ige Arbeitsunfähigkeit) und sieht sich selber derzeit aufgrund der chronischen Schmerzen und aufgrund der Konzentrationsstörungen nur zu 30% arbeitsfähig.

In der aktuellen vorliegenden Begutachtung sehen wir die Arbeitsfähigkeit wie folgt:

●      Aus neurologischer Sicht aufgrund der chronischen Schmerzen zu 20% arbeitsunfähig.

●      Aus neuropsychologischer Sicht aufgrund der unter Zìff. 4.2. dargelegten Ieichten neuropsychologischen Defiziten zu 20% arbeitsunfähig.

●      Aus psychiatrischer Sicht bezogen auf ein Vollzeitpensum zu ca. 60% arbeitsfähig, jedoch bei im Vergleich zu vorher deutlich reduzierter Leistung, womit eine Arbeitsfähigkeit in angepasster Tätigkeit von ca. 30% resultiert.

Somit ergibt sich aus interdisziplinärer Sicht eine Arbeitsunfähigkeit von 40%. Somit sehen wir die im Ausmass eine gleich hohe Arbeitsunfähigkeit wie das __________, doch ist die van uns bemessene Arbeitsunfähigkeit nicht psychiatrische bedingt, da die Explorandin unseres Erachtens bis auf die chronische Schmerzerkrankung keine eigenständige psychiatrische Diagnose aufweist (insbesondere keine "mittelgradige depressive Episode" wie dies im Gutachten des__________ diagnostiziert wurde). Die von uns attestierte Arbeitsunfähigkeit ist durch das chronische Schmerzbild und durch die kognitiven Funktionsstörungen bedingt (Ietztere wurden anlässlich der MZR-Begutachtung nicht untersucht). (...)" (Doc. E/3)

                                         La ricorrente ha inoltre prodotto una perizia del 19 marzo 2008 del dr. __________, psicologo, che ha così concluso:

"  (...)

Beurteilung:

Abgesehen von einer Ieichten Reduktion in der Geschwindigkeit der Konzentrations-leistung zeigt die Explorandin keine Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit, des Kurzzeitgedächtnisses, der Beobachtungsgenauigkeit und der visumotorischen Koordination. Es bestehen keine Hinweise auf eine Angst- oder depressive Störung. Diese Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass aufgrund dem aktuellen, setting der benutzten Tests eine diskrete Hirnfunktionsstörung vorliegt.

Die Tatsache, dass die Explorandin stärker ausgeprägte Defizite angibt, liegt möglicherweise darin begründet, dass gemäss Aussage der Explorandin, diese Beschwerden erst nach mehrstündigen Tätigkeiten und bei ungeregelten Arbeitszeiten auftreten. Dann stosse sie bald an eine Grenze, was vor ihrem Unfall am 13.1.2000 allerdings niemals der Fall gewesen sei. Es zeigt sich kein Hinweis dafür, dass die Explorandin simuliert.

Insgesamt macht die Explorandin einen freundlichen, ausgeglichenen Eindruck und ist sehr kooperativ." (Doc. E/2)

Infine, ha versato agli atti una corposa perizia psichiatrica del 26 novembre 2007 eseguita dal dr. __________, psichiatra a __________, che ha tra l’altro concluso quanto segue:

"  (...)

Diagnosen:

St. n. Verkehrsunfall 13.1.2000 mit

-    traumatischer zervikaler Spondylopathie linksbetont (ICD-10, M48.3), Zervikalneuralgie (ICD-10, M54.2), Spannungskopfschmerzen (ICD-10, G44.2) und Bandscheibendegenerationen C5/6 und 6/7 (ICD-10, M51.3)

-    chronifizierten Schmerzen (R52.1) im Nacken, Kopf, linke Schulter und linker Arm sowie anhaltenden Konzentrationsstörungen, Schwindel und rascher Ermüdbarkeit.

(...)

6.  Arbeitsfähigkeit wird bei der VP durch Schmerzen, Ermüdbarkeit und Konzentrationsstörungen eineschränkt.

(...)

Fazit: Insgesamt ist deshalb davon auszugehen, cass die von der VP gedklagten Funktionsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit ihren Schmerzen bestehen und willentlich oder durch Therapie nicht mehr überwunden werden können.

Zusammenfassung zur Arbeitsfähigkeit

Die VP arbeitete seit 1.1.1992 bei einer christlichen Organisation in der Funktion ei-ner Sozi­alarbeiterin mit Aufbau-, Leitungsaufgaben und zahlreichen zusätzlichen Funktionen. Wie bei diesen Organisationen üblich log die real erbrachte Arbeitsleis-tung weit aber der offiziellen Arbeitszeit. Die VP arbeitete bis zum Unfall vom 13.1.2000 offiziell zu 50%, machte aber Nacht- und Wochenenddienste und war bei Festen und Mahlzeiten zusätzlich zur eigenen Ar­beitszeit präsent. Der Unfall führte zu einer drastischen Reduktion der Leistungsfähigkeit mit diversen Anpassungen (keine körperlich anstrengende Arbeit, Reduktion der Familienar­beit, Auszug aus dem Zentrum __________ im Januar 2002, keine Arbeit mehr am Vormittag, keine Abend- und Nachtdienste, keine Wochenenddienste, etc.).

Mit dem Eintritt des Gesundheitsschaden am 13.1. 2000 kam es zu einer Einschrän-kung der AF um mehr als 50%, in wechselndem Verlauf. Die vom Hausarzt beschei-nigte AF und der ers­te Fallabschluss sind hier irreführend - die VP erreichte zu kei-nem Zeitpunkt die urspriingli­che AF. Für angepasste Tätigkeiten war sie zwar in Teil-zeit arbeitsfähig, aber mit einer im Vergleich zu vorher deutlich reduzierten Leistung.

Aktuell ist davon auszugehen, dass die von der VP realisierte AF (Familienarbeit plus berufli­che Tätigkeit in wechselndem Verhältnis) bezogen auf ein Vollzeitpensum ca. 60% betragt, allerdings bei im Vergleich zu vorher deutlich reduzierter Leistung. Da-mit resultiert eine Ar­beitsfähigkeit in angepasster Tätigkeit von ca. 30%."

(Doc. E/1, pag. 51-54)

                                         A proposito delle tre perizie prodotte in causa, il medico SMR dr. __________, generalista, e la dr.ssa __________, psichiatra, hanno osservato in data 14 luglio 2008:

"  Attualmente vengono presentati:

perizia psichiatrica di oltre 50 pagine del dr. __________ del 26.11.2007:

-    viene negata l'attuale presenza d'una depressione o di un'altra patologia psichiatrica di rilievo (questo in contrasto con la valutazione peritale del 2005)

-    i disturbi attuali sarebbero da vedersi nel contesto di disturbo organici postraumatici

-    anche in assenza d'una patologia psichiatrica il dr. __________ si esprime circa la capacità lavorativa: egli valuta l'attuale capacità lavorativa del 30%

valutazione neuropsicologica (__________) del 19.3.2008:

-    in parte una lieve riduzione della velocità delle capacità di concentrazione, assenza di deficit della concentrazione, della memoria a breve scadenza, della capacità d'osservazione e del coordinamento visuale-motorio.

-    Assenza di segni per disturbi d'ansia o depressivi

-    Gli handicap indicati dall'assicurata vengono "giustificati" indicando un possibile affaticamento dopo ore di lavoro specie con orario lavorativo irregolare

Perizia pluridisciplinare del 27.6.2008 (nella quale vengono prese in considerazione le 2 valutazioni sopra menzionate):

valutazione neurologica: status neurologico normale

-    vengono poste le diagnosi, diagnosi che si basano in pratica sulle indicazioni delle lamentele soggettive dell'assicurata:

-    stato dopo incidente della circolazione del 13.1.2000 (tamponamento) con seguente:

     ○    sindrome cronica cervico-cefalica con 1 su

     ○    cefalea cronica tensiva

     ○    lievi disturbi cognitivi

     ○    degenerazione discale C516 e C617 (preesistenti)

     ○    tinnito soggettivo bilaterale

la perizia si concentra in primis ad elencare le lacune delle valutazioni precedenti

si conclude per un impedimento globale del 40%

valutazione:

l'attuale perizia pluridisciplinare lascia perplessi nelle sue conclusioni: in pratica viene costatata l'assenza d'una patologia psichiatrica e viene costatata quale unica "patologia" neurologica una lieve riduzione della velocità esecutiva nei test di concentrazione. Nel costrutto finale si riconosce però una IL del 20% dal punto di vista neurologico a causa dei dolori cronici, una IL del 20% per la problematica neuropsicologica ed infine si conclude per un impedimento globale del 40% dopo aver riprodotto la confusa valutazione finale psichiatrica, valutazione psichiatrica che riconosce un impedimento in assenza d'una patologia psichiatrica (sic.).

Dal lato pratico la presente perizia non mette in forse la validità della decisione UAI del 29.5.2007 dove si riconosce un impedimento quale salariata del 40% ed un impedimento del 26% quale casalinga (grado AI complessivo del 37% con riconoscimento d'un grado Al del 65% dal 1.9.2005 fino al 31.1.2006) essendo la presente perizia arrivata al medesimo grado d'impedimento come la precedente perizia sulla quale si basava la decisione UAI. Al massimo si potrebbe postulare che lo stato generale dell'assicurata è migliorato non essendo più presente la patologia psichiatrica riscontrata in precedenza. Da notare che la diagnosi ei episodio depressivo di grado medio F 32.1 posta in precedenza si basava in prima linea sui items della scala di Hamilton e meno su costatazioni cliniche." (Doc. XVII/bis)

                             2.12.   Innanzi tutto a mente di questa Corte va data piena conferma al-la qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata nella misura dell’80% e quale casalinga nella restante misura del 20%. È infatti da ritenere che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, essa avrebbe continuato a lavorare in questa misura. Del resto a detta qualifica l’amministrazione è giunta sulla base di quanto sostenuto dall’assicurata in fase di osservazioni al progetto di decisione (cfr. doc. AI 34) e, del resto, la stessa non è contestata dall’interessata di fronte a questa Corte.

                             2.13.   Deve essere premesso che per la giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                                         Secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversiche-rung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

                             2.14.   Per quanto concerne le patologie principali di cui soffre la richiedente dal gennaio 2000, vale a dire gli esiti dopo distorsione cervicale e la depressione, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il rapporto peritale eseguito il 30 novembre 2005 dal __________ per conto dell’assicurazione infortuni (doc. AI 40; cfr. sopra consid. 2.10).

                                         Detto rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita visita della paziente eseguita l’8 novembre 2005 e un’attenta valutazione della documentazione agli atti, su vari esami di laboratorio e diagnostici e consulti specialistici, e risulta nelle sue motivazioni così come nelle sue conclusioni completo ed esaustivo.  Di conseguenza allo stesso va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. socnid. 2.13).

                                         Da tale dettagliata perizia emerge in maniera univoca che l’assicurata, portatrice degli esiti della distorsione cervicale e del quadro depressivo, nella sua attività lavorativa precedente di infermiera/terapeuta così come in altre attività leggere adeguate (doc. AI 1), a decorrere dal novembre 2005 presentava una capacità lavorativa nella misura del 60% (cfr. perizia del __________, doc. AI 1; cfr. per esteso al consid. 2.10).

                                         Non è possibile giungere ad una diversa valutazione innanzitutto sulla base del referto medico all’AI del 20 marzo 2006 del dr. __________, medico curante dell’assicurata, per il quale la paziente sarebbe inabile dal mese di novembre 2005 nella misura del 60%. Infatti il rapporto del dr. __________  - il quale, sia osservato, è medico generalista e non specialista nelle materie che qui interessano - non porta alcun elemento nuovo, ma conferma unicamente l’esistenza della patologia depressiva e di quella posttraumatica a livello cervicale-occipitale-cefalico (cfr. doc. AI 8 e cfr. consid. 2.10).

Per il resto il curante non prende in considerazione elementi o circostanze che non siano state analizzate dalla perizia del  30 novembre 2005 del __________ e non menziona elementi tali da modificare le conclusioni cui cono giunti gli specialisti. Né del resto il referto consente di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute della richiedente intervenuto tra la perizia del 30 novembre 2005 e la decisione del 13 luglio 2007. In effetti, il dr.  __________ ha in realtà attestato le patologie già note, senza tuttavia sostanziare i motivi per cui tali problematiche limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata nella perizia del __________. Il sanitario, senza oggettivare un peggioramento, si limita infatti ad attestare un’inabilità del 60%.

                                         A prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati e dal tema di sapere se la certificazione del dr. __________ sia comunque meritevole di essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio con riferimento ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di valore probatorio di un rapporto medico (cfr. consid. 2.13), va detto che in ogni caso da tale referto non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente e suffragato dalla documentazione medica agli atti, né del resto è suscettibile di scalfire il valore probante delle precitate valutazioni specialistiche limitandosi in definitiva a formulare una diversa valutazione della capacità lavorativa della paziente senza sostanziarla con motivazioni convincenti (doc. C3).

Né d’altra parte alle conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della documentazione agli atti possono mutare le perizie prodotte in corso di causa dalla ricorrente. 

Quanto innanzitutto alla valutazione del centro __________ del 2 luglio 2007, la stessa conferma in sostanza l’attendibilità della perizia psichiatrica dell’8 novembre 2005 facente parte della perizia del __________, del 30 novembre 2005. Per il resto le indicate lacune che sarebbero ravvisabili nel referto peritale sono unicamente riferite alla questione della causalità con l’infortunio patito dall’assicura-ta nel gennaio 2000, questione che evidentemente non ha rilevanza ai fini dell’AI (cfr. in proposito quanto affermato dal medico SMR dr. __________ in data 29 agosto 2007, doc.IVbis).

Quanto poi alla perizia del 26 novembre 2007 del dr. __________, la stessa nega in sostanza addirittura la presenza d'una depressione o di un'altra patologia psichiatrica di rilievo (questo in contrasto con la valutazione peritale del 15/30 novembre 2005 del __________), ritenendo che i disturbi lamentati dall’assicurata siano piuttosto da ricondurre a “disturbi organici postraumatici”. Circa la capacità lavorativa, il dr. __________ si esprime quantificandola nella misura del 30% (cfr. sopra consid. 2.11).

Ora, considerato come addirittura neghi la presenza del disturbo psichiatrico che, a detta degli altri specialisti interpellati, sarebbe l’unica causa dell’incapacità lavorativa riconosciuta all’assicura-ta, tale referto peritale non può evidentemente giustificare una diversa valutazione della capacità lavorativa della ricorrente. In effetti lo stesso conclude per un’inabilità lavorativa del 70% da ricondurre a non ben precisati disturbi organici posttraumatici. Gli stessi non vengono tuttavia definiti e del resto una simile valutazione non può ritenersi esaustiva se fatta, come in concreto, da un medico psichiatra e, quindi, sprovvisto delle necessarie competenze per definire le eventuali patologie “organiche”.  

Con riferimento poi alla valutazione neuropsicologica del dr. __________ del 19.3.2008, la stessa si limita a evidenziare una lieve riduzione della velocità delle capacità di concentrazione, a fronte di assenza di deficit della concentrazione, della memoria a breve scadenza, della capacità d'osservazione e del coordinamento visuale-motorio, come anche assenza di segni per disturbi d'ansia o depressivi. A dire dello specialista gli handicap indicati dall'assicurata sarebbero piuttosto da ricondurre ad un possibile affaticamento dopo ore di lavoro specie con orario lavorativo irregolare. Da tale valutazione non è quindi possibile dedurre alcunché di rilevante per la presente lite (cfr. sopra consid. 2.11).

Quanto infine alla perizia pluridisciplinare del 27.6.2008 eseguita dai sanitari dell’__________, i quali prendono in considerazione le 2 valutazioni appena menzionate del dr. __________ e dr. __________, la stessa conclude ritenendo lo stato neurologico normale ponendo quali diagnosi "stato dopo incidente della circolazione del 13.1.2000 (tamponamento) con conseguente sindrome cronica cervico-cefalica su cefalea cronica tensiva, lievi disturbi cognitivi, degenerazione discale C5/6 e C6/7 (preesistenti), tinnito soggettivo bilaterale e conclude per un impedimento globale del 40%" (doc. AI E3 pag. 26)

Come evidenziato dai medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ nelle loro osservazioni del 14 luglio 2008 (doc.XVIII/bis; cfr. sopra consid. 2.11), tale perizia pluridisciplinare lascia perplessi nelle sue conclusioni, considerato come, negata la presenza di una patologia psichiatrica, viene costatata quale unica "patologia" neurologica una lieve riduzione della velocità esecutiva nei test di concentrazione. Nelle conclusioni i periti riconoscono però una incapacità lavorativa del 20% dal punto di vista neurologico a causa dei dolori cronici, del 20% per la problematica neuropsicologica ed infine si conclude per un impedimento globale del 40% riferendosi alla valutazione psichiatrica, la quale, come detto, desta qualche perplessità in quanto riconosce un impedimento in assenza d'una patologia psichiatrica.

Ora, la questione della pertinenza di tali conclusioni sul piano medico può essere lasciata aperta considerato come la stessa giunga comunque alle medesime deduzioni in punto al grado di incapacità lavorativa globale stimato nel 40%, seppur riferito a componenti neuropsicologiche e neurologiche. Del resto pertinenetmente i medici SMR hanno evidenziato come semmai sulla base di tali riscontri peritali si potrebbe addirittura concludere  per un miglioramento dello stato generale dell'assicurata, segnatamente vista l’assenza, a detta dei medici interpellati dalla ricorrente, di una patologia psichiatrica, contrariamente alle conclusioni della perizia del 30 novembre 2005 effettuata dal __________ (cfr. doc. XVII/bis e sopra consid. 2.10).

                                         Ne discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) dal mese di novembre 2005 l'assicurata presentava una residua capacità lavorativa del 60% nella sua attività lavorativa precedente o in altra confacente.

                                         Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.

                             2.15.  

                           2.15.1   Per quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire, un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto datato 10 gennaio 2007, allestito alla luce degli accertamenti medici, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 26% (cfr. doc. AI 16 e consid. 2.10).

                          2.15.2.   Come è già stato anticipato ai consid. 2.6 e 2.7, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

"  in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

                                         La cifra 2122 prevede che:

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

   Lavori                                                                            Economia senza figli e senza     membri di famiglia che                                                                                        richiedono cure

                                                                                                           %

  1.       Conduzione dell'economia

          domestica, (pianificazione,

          organizzazione del lavoro,

          controllo                                                                                    5

  2.       Spese e acquisti diversi                                                      10

  3.       Alimentazione (preparazione

          dei pasti, lavori di pulizia

          della cucina)                                                                          40

  4.       Pulizia dell'appartamento                                                   10

  5.       Bucato, pulizia dei vestiti,

          confezione e trasformazione

          degli abiti, (cucito, maglia,

          uncinetto)                                                                               10

  6.       Cura dei figli e di altri membri

          della famiglia                                                                        ---

  7.       Diversi (cura di terzi, cura

          delle piante e degli

          animali, giardinaggio)                                                           5

  8.       Altre attività (p. es. aiuto alla

          famiglia stessa, attività di utilità

          pubblica, perfezionamento,

          creazione artistica, attività

          superiore alla media nella

          confezione e nella trasformazione

          dei vestiti).                                                                              20"

                                         In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano  essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

          10

          50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI d

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