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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.08.2008 32.2007.232

19 agosto 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,065 parole·~30 min·2

Riassunto

Grado d'invlidità non pensionabile

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.232   BS/gm

Lugano 19 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 29 maggio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, funzionario amministrativo __________ sino al 1995 ed in seguito attivo quale gerente di esercizio pubblico prima a titolo indipendente e poi come dipendente salariato, nel maggio 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione su opposizione 7 giugno 2005, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni ritenendo l’assicurato ancora in grado di svolgere, malgrado il danno alla salute, attività di tipo leggero o di tipo amministrativo senza discapito economico.

                                         Con sentenza 29 novembre 2005 il TCA, accogliendo il ricorso dell’assicurato, ha annullato la succitata decisione amministrativa e rinviato gli atti all’Ufficio AI per espletamento di ulteriori accertamenti medici (inc. 32.2005.118; doc. AI 54-1).

                               1.2.   Dando seguito a quanto ordinato dal TCA, l’Ufficio AI ha disposto l’esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), il quale ha ritenuto l’assicurato abile al 70% in attività leggere e sedentarie (doc. AI 65-23). Tenuto conto della residua capacità lavorativa medico-teorica, il consulente in integrazione professionale ha in seguito rilevato che l’assicurato potrebbe ancora accedere ad attività nel ramo commerciale. Di conseguenza, egli ha raffrontato il reddito da valido (fr. 43'329.--) con quello da invalido (fr. 45'214.--), quest’ultimo dato corrispondente – secondo le indicazioni della __________ (__________) – al salario minimo per impiegati di commercio 55enni (fr. 64'592.--), ridotto del 30% per motivi medici. Non risultando dunque un grado d’incapacità al guadagno, con decisione 29 maggio 2007 (preavvisata il 18 aprile 2007) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 80).

                               1.3.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha presentato tempestivo ricorso al TCA e postulato il riconoscimento di una rendita intera o, in via subordinata, di una mezza rendita. Sostenendo innanzitutto un’incapacità lavorativa del 100%, il ricorrente è del parere che il SAM non abbia tenuto conto della periartropatia omeroscapolare indicata nel consulto reumatologico esterno (dr. __________), che la valutazione medico-teorica è contradditoria, che le incapacità lavorative reumatologica e psichiatrica devono essere sommate per raggiungere un’inabilità globale del 50%. Quanto alla valutazione economica, l’insorgente contesta che potrebbe svolgere realisticamente un’attività lavorativa con le limitazioni di salute evidenziate in perizia. Egli sostiene inoltre che, proprio a causa delle conseguenze del danno alla salute, per quanto riguarda il reddito da invalido, si debba tenere conto della riduzione massima del 25% e, infine, che quale salario ipotetico venga preso in considerazione l’importo di fr. 53'040.-- desunto dai dati statistici relativi alla Tabella TA 13 in luogo dei fr. 64'592.-- indicati dalla __________. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.4.   Pendente causa, il ricorrente ha trasmesso nuova documentazione medica (IV e VI).

                               1.5.   Con risposta di causa l’Ufficio AI, fondandosi sulla nota 17 agosto 2007 del proprio servizio medico (SMR), ha evidenziato che dagli atti prodotti non risulta oggettivato un danno alla salute maggiormente invalidante rispetto a quanto valutato nella perizia SAM. Inoltre l’amministrazione ha rilevato che, ipotizzando l’applicazione delle tabelle salariali, il ricorrente non avrebbe comunque diritto ad una rendita. Per questi motivi ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

                               1.6.   Il 7 settembre 2007 l’insorgente ha ribadito la propria tesi ricorsuale.

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

2.1.        La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.5.   Nel caso in esame, a seguito della STCA di rinvio 29 novembre 2005, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 20 febbraio 2007 (doc. Al 65) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a sette consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________), neurologica (dr. __________, cardiologica (dr. __________), nefrologica (dr. __________), endocrinologica (dr. __________) e oftalmologica (dr.ssa __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, i periti hanno posto le seguenti diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa:

"  (...)

Coxartrosi destra e stato dopo oseotomia nel 1966.

Stato dopo posa di protesi totale il 30.09.2002.

Sindrome lombospondilogena sino a sindrome del canale spinale stretto su/con:

Ø  lipomatosi epidurale,

Ø spondilartrosi L5-S1,

Ø  sovraccarico strutturale su adiposità,

Ø  iniziale DISH.

Pseudo-afachia OD (10/2005).

Cataratta complicata OS su diabete mellito.

Iperopia – presbiopia.

Personalità con tratti di narcisismo leggermente disadattati.

Incremento della quota ansiosa. (...)" (doc. AI 65-13/14)

                                         Accertato come le patologie di natura reumatologica, psichiatrica ed oftalmologica siano quelle causanti una diminuzione della capacità lavorativa, i periti del SAM hanno valutato che globalmente l’assicurato non può più esercitare la sua ultima professione di cuoco. Riguardo all’esigibilità in attività adeguate, essi hanno concluso:

"  (...)

L'A. è in grado di lavorare al 70% (anche in riferimento ai parametri psichici livellati che influiscono sulla sua capacità di autogestione ed esecuzione e le limitazioni oftalmologiche) in attività essenzialmente sedentarie, dove possa stare seduto e quindi non caricare né anche, né colonna lombare, evitando di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10 kg o di lavorare con la schiena in iperestensione. Tale attività sarebbe possibile per sei ore al giorno, soprattutto se si tratta di un lavoro che non richieda una visione binoculare, che attualmente l'A. presenta deficitaria all'occhio sinistro (dove l'acuità visita potrà essere senz'altro migliorare dopo un'operazione di cataratta). Un mese dopo il previsto intervento di cataratta la capacità lavorativa potrà raggiungere l'80%.

Per l'aspetto strettamente diabetologico, in assenza di complicanze diabetologiche, anche se non v'è motivo per un'incapacità lavorativa totale, valgono le limitazioni professionali date per tutti i pazienti diabetici, come un lavoro regolare con degli orari fissi e senza lavoro serale o notturno, possibilità d'eseguire la dieta diabetica, incluso gli spuntini, possibilità dell'autocontrollo glicemico al posto di lavoro a qualsiasi momento, possibilità di assunzione di carboidrati nei momenti ipoglicemici, esclusione delle ore di punta e di stress di apparecchi pericolosi per l'A. o per altre persone.

Non riteniamo utili provvedimenti di riformazione professionale, mentre è da rivalutare la possibilità di un reinserimento in un lavoro d'ufficio, alla luce anche delle precedenti esperienze e della buona formazione. (...)" (doc. AI 65-23)

                                         Con il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa.

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.7.   Ritornando alla fattispecie concreta, va innanzitutto evidenziato che il TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la residua capacità lavorativa (70%) in attività leggere e sedentarie rispettose dei limiti funzionali esposti in perizia.

                                         La documentazione medica (rapporti del dr. __________, del dr. __________ e del dr. __________) prodotta in questa procedura non permette di giungere ad una diversa valutazione e questo per i motivi che seguono.

                            2.7.1.   In merito alle problematiche reumatologiche, nel ricorso l’as-sicurato sostiene innanzitutto che la periartorpatia omero sca-polare nel “rapporto SAM non è stata descritta pur essendo stata indagata dal dr. __________” (p. 1). Va qui evidenziato che, come risulta dal rapporto 30 novembre 2006 del dr. __________, le patologie di cui soffre l’assicurato sono principalmente circoscritte all’anca (coxartrosi bilaterale su displasia dell’anca) ed alla regione lombare (sindrome lombospondilogena sino a canale stretto spinale stretto). Non sono state evidenziate affezioni invalidanti al settore scapolare. Va poi rilevato che il perito ha riscontrato che le patologie menzionate sono state curate in modo parziale, evidenziando che un calo ponderale migliorerebbe la capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate (doc. AI 65-50). Questa valutazione è stata integralmente recepita dal SAM (cfr. punto no. 8 della perizia).                   

                                         L’insorgente fa in seguito riferimento al rapporto 23 luglio 2007 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, il quale, mettendo in risalto la sindrome di canale spinale, ha osservato:

"  (...)

Rimango comunque dell'opinione che i disturbi più importanti in merito alla deambulazione ma anche da seduto e sdraiato siano in correlazione alla sindrome di canale spinale stretto su più fattori, tra cui una lipomatosi, in merito suggerisco un terzo avviso specialistico, visto che i primi due hanno dato esito opposto. Mi stupisce poi la proposta di dichiarare il paziente abile al 100% per lavori tipo custode o portinaio che richiedono una prestanza e attività fisica non indifferente. (...)" (doc. VI/B3)

                                         Occorre qui ricordare che il perito esterno dr. __________ ha concluso che l’assicurato “è in grado di lavorare al 100% in attività essenzialmente sedentarie, dove possa stare seduto e quindi non caricare né anche né colonna vertebrale. Deve inoltre evitare di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10 kg o di lavorare con la schiena in ipertensione “ (doc. AI 65-53).

                                         Ora, ritornando al citato rapporto del medico curante, va detto che anche lo stesso dr. __________ aveva potuto costatare difficoltà nella deambulazione (cfr. punto no. 5 della perizia). Per quel che concerne invece i disturbi attestati dal dr. __________ in posizione sedentaria, il medico curante ha sostenuto che “.. anche da seduto dopo 5-10 min. comparsa di dolori lombari che sembrano irradiare ai due glutei…” (sottolineatura del redattore). Si tratta quindi di una semplice ipotesi.

                                         Determinante è che le conseguenze della sindrome da canale spinale ristretto, come pure le altre patologie d’ordine reumatologico (cfr. diagnosi), sono state debitamente prese in considerazione e valutate dal dr. __________ – e recepite dal SAM – in vista del giudizio sulla residua capacità lavorativa. Va poi evidenziato che i disturbi di deambulazione non sono da impedimento alle attività leggere e sedentarie ritenute esigibili dal SAM. Inoltre, il dr. __________ non spiega il motivo per cui egli suggerisce “un terzo avviso specialistico”. Infine, per quel che concerne le perplessità da lui espresse in merito al-l’esigibilità di attività come custode o portinaio, va fatto riferimento a quanto di seguito esposto al consid. 2.10.

                             2.7.2   Il ricorrente ha trasmesso il rapporto 19 luglio 2007 del dr. __________. Lo psichiatra curante, confermata la diagnosi posta dal dr. __________, ha in particolare sottolineato l’aspetto legato alle apnee notturne (“...soggettivamente mi riferisce di un iper-sonnia sia notturna sia diurna con facile affaticabilità… secondo me il problema maggiore sta nel suo disturbo di apnee e di una narcolessia…”) e di conseguenza ha sostenuto che globalmente l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa superiore all’80% (IVbis).

                                         Riguardo alla sindrome da apnee notturne, nella nota 17 agosto 2007 il dr. __________, attivo nel SMR, ha sostenuto che tale diagnosi non è stata mai posta e quindi non è stato nemmeno tentato un trattamento. Essendo un’affezione potenzialmente trattabile, il citato medico del SMR ritiene “che sia compito primario dei medici curanti procedere alla relativa conferma di diagnosi con seguente tentativo di trattamento” e “solo in caso di chiara patologia non trattabile sarà da valutare l’even-tuale impatto sulla capacità lavorativa residua” (VIIIbis). Se da una parte al capitolo 3.5 (affezioni attuali) il SAM menziona la sindrome delle apnee notturne, dall’altra tale affezione non è stata posta tra le diagnosi con e senza ripercussione sulla capacità lavorativa (cfr. capitolo 5). Va poi detto che effettivamente dagli atti non risulta che la sindrome in parola sia stata trattata, tantomeno che l’assicurato si sia rivolto ad uno specialista, motivo per cui è da ritenere che, nell’ipotesi di una simile diagnosi, verosimilmente la stessa non abbia carattere invalidante, almeno fino all’emissione della decisione contestata. Fatto sta che solo in presenza di una sindrome delle apnee notturne non più curabile, l’assicurato potrà far valere l’eventuale peggioramento, debitamente comprovato dalla necessaria documentazione medica, mediante introduzione di una nuova domanda di prestazioni, visto che, come verrà esposto nel prosieguo, l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

                            2.7.3.   Il terzo rapporto prodotto è datato 30 luglio 2007 a firma del dr. __________. Facendo una sintesi dei due succitati atti medici, il medico curante ritiene in sostanza che bisogna tenere conto dei problemi del paziente in modo complessivo ciò che, a suo giudizio, il SAM non ha fatto. Egli auspica una valutazione specialistica riguardo alla problematica del canale spinale, evidenziando che "(...) il paziente fa fatica a camminare, ha forti dolori alla schiena e riesce a compiere pochi passi. Il paziente si addormenta a diverse riprese durante l'arco della giornata, dorme con fatica ed è angosciato. Questo stato di cose ha deteriorato le capacità fisiche, mentali e psichiche del paziente. In complesso per la somma delle problematiche e malattie del paziente ritengo il signor __________ inabile al lavoro nella misura del 100% (...)" (VI/B1).

                                         Ora, per quanto riguarda il canale spinale e l’ipotesi di sindrome delle apnee notturne va fatto riferimento a quanto detto sopra.

                                         Riguardo alla valutazione globale della capacità lavorativa, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01, pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485, confermata in STFA 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03).

                                         Ritornando al caso in esame, i periti del SAM, dopo aver riportato dettagliatamente gli esisti dei sette consulti specialistici, al capitolo 8 hanno hanno proceduto ad una sintesi di tutte le patologie invalidanti di cui l’assicurato è portatore per giungere, al capitolo 9 (cfr. consid. 2.5), ad una valutazione globale dell’incapacità lavorativa, che il TCA non ha motivo di mettere in discussione.

                             2.7.4   In conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente presenta un’abilità al lavoro del 70% in attività adeguate.

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                               2.8.   Accertata dunque una capacità lavorativa del 70% in attività leggere adeguate, con rapporto 22 marzo 2007 il consulente, tenuto conto delle competenze linguistiche nonché dell’espe-rienze lavorative conseguite (3 anni di studi di giurisprudenza, tre anni presso un sindacato, dal 1977 al 1995 presso il __________ quale __________ e dal 1996 – 2003 quale cuoco), ha ritenuto siccome esigibili attività semplici leggere e ripetitive come addetto all’informazioni, portiere, custode di stabili o parcheggi, aiuto ufficio, ecc.. (doc. AI 75-2).

                                         Relativamente alla determinazione del grado d’invalidità, il consulente ha raffrontato il reddito conseguito dall’assicurato da sano nella sua attività di cuoco (fr. 43'329.--) con quello che egli potrebbe percepire nel ramo commerciale, tenuto conto di un’incapacità lavorativa del 70% (fr. 45'214,40). Non risultando alcun discapito economico (doc. AI 75-3), con la decisione contestata l’Ufficio ha (nuovamente) respinto la do-manda di prestazioni.

                                2.9   L’assicurato giudica irrealistica la possibilità di trovare un’occupazione nelle professioni individuate dal consulente, viste le patologie di cui egli è portatore nonché le limitazioni funzionali. Quanto all’ipotesi di poter conseguire, nonostante il danno alla salute, un reddito nel settore commerciale, pur ammettendo di possedere una buona formazione di base, egli evidenzia che dal 1996 svolge __________, attività quest’ultima non equiparabile ad un posto in ufficio.

                                         Va qui rammentato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b e 1989 p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 p. 67 consid. 5c).

                                         Inoltre, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, op. cit., p. 57, 551 e 572).In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozial-versicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pp. 296ss).

                                         In questo ordine di idee, il TFA ha stabilito che – trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale – entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).

                                         L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

                                         Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STFA 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3).

                                         Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità occupazionali per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

                                         In concreto l’assicurato, compatibilmente con le limitazioni reumatologiche evidenziate in sede medica, può svolgere attività sedentarie che non richiedono il porto ed il sollevamento di pesi. Ora, la domanda volta a sapere se l’assicurato, nonostante il danno alla salute, possa ancora esercitare un’attività di commercio “con funzione che comprendono in generale lavori diversificati che sono eseguiti con una determinante autonomia“ (cfr. rapporto 22 marzo 2007 del consulente, doc. AI 75-3), può essere lasciata aperta. Infatti, come si vedrà nei prossimi considerandi, ipotizzando una risposta negativa, l’assicurato potrebbe svolgere (nella misura del 70%) quelle professioni generiche, in particolare nel settore della sorveglianza, rispettose delle limitazioni funzionali e delle indicazioni dal punto di vista diabetologico, circostanza che non porterebbe al riconoscimento di un grado d’invalidità pensionabile.

                             2.10.   Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 70%, in attività adeguate, occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’e-ventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr. pure STFA 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. inoltre STFA 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2004. Infatti, nella perizia SAM l’inizio della duratura incapacità lavorativa è stato fatto decorrere dal dicembre 2003 (doc. AI 65-23).

                          2.10.1.   Riguardo al reddito da valido, sulla base del questionario dell’ex datore di lavoro (doc. AI 24-1), lo stesso nel 2004 ammonta a fr. 42'900.-- (3'300 x 13 mensilità).

                          2.10.2.   Conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione per-sonale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Nel caso concreto, come detto al consid 2.9. (in fine), volendo ritenere l’assicurato abile al 70% in attività semplici e ripetitive, occorre fare riferimento ai dati salariali statistici (Tabella TA 1). Svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), il ricorrente avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'771.-- mensili oppure a fr. 57’252 per l'intero anno (fr. 4’771 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Va qui ricordato che, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (AHI 1999 p. 329 consid. 1; ZAK 1989 p. 458s. consid. 3b; STFA 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3). Recentemente con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

                                         Ritornato al caso in esame, nel 2004 l’assicurato guadagnava fr. 42'900.--. Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente nel medesimo (cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghiero e ristorazione”, livello di qualifica 4: fr. 3’514.-- x 12 mesi = fr. 42’492.--, riportato su 41.6 ore/set-timana = fr 44'192.--). Posto che dagli atti non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’insorgente accontentarsi di un guadagno modesto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da invalido (fr. 57’252) va ridotto del 5%, corrispondente alla differenza salariale percentuale (fr. 42'900.-- vs. fr. 44'192.--) e si attesta pertanto a fr. 54'389.-- (95% di fr. 57’252).

                                         Ricordato che da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, tenuto conto – per ipotesi di lavoro – di una riduzione massima per motivi personali del 25%, il reddito da invalido ammonta infine a fr. 28'554.-- (fr. 38’072 ridotti del 25%). 

                          2.10.3.   Raffrontando il reddito da valido di fr. 42’900.-- con il reddito ipotetico da invalido di fr. 28’554.--, risulta un grado d’invali-dità del 31,4% ([42'900 - 28’554] x 100 : 42'900) che non conferisce il diritto ad una rendita.

                                         Allo stesso risultato si giungerebbe volendo tener conto dell’adeguamento dei redditi sino al 29 maggio 2007, momento di emissione della decisione contestata.

                                         Visto quanto sopra, la pronunzia impugnata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.

                              2.11   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.232 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.08.2008 32.2007.232 — Swissrulings