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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2008 32.2007.209

25 giugno 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,258 parole·~21 min·2

Riassunto

Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare le ripercussioni della patologia psichiatrica sulla capacità lavorativa. Confermata invece la valutazione medico-teorica riguardante l'aspetto somatico

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.209   BS/td

Lugano 25 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

le decisioni del 14 maggio 2007 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente esercitante l’attività di ingegnere, nel maggio 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), con due decisioni 14 maggio 2007, preavvisate il 3 gennaio 2007, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1° gennaio 2004, nonché delle rendite per figli. A motivazione del provvedimento preso l’amministrazione ha evidenziato:

"  Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così come dalla perizia specialistica interdisciplinare avvenuta durate il mese di aprile del 2006 presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 45% in ogni attività, dunque anche nella sua abituale di elettroingegnere, dal mese di gennaio del 2003 ad ora, la quale le apre il diritto a prestazioni da parte dell'AI.

Pur lavorando in attività adeguate nella misura del 55% non potrebbe raggiungere quanto può percepire nella sua abituale attività lavorando a tempo parziale.

Decidiamo pertanto:

Le osservazioni presentate in seguito al nostro progetto di decisione del 03.01.2007 non apportano elementi nuovi ed oggettivi per i quali è possibile modificare la nostra precedente presa di posizione.

Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.01.2004, ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. b OAI), lei ha diritto al ¼ di rendita d'invalidità." (Doc. AI 54)

                               1.2.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dal RA 1, postula il riconoscimento di una rendita intera dal 1° gennaio 2003. Egli contesta, in sintesi, la valutazione medico-teorica del SAM, l’inizio della decorrenza dell’incapacità lavorativa nonché il calcolo dell’invalidità. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.3.   Con risposta di causa l’Ufficio AI, allegando la presa di posizione del SMR (Servizio medico regionale) sui nuovi rapporti medici prodotti dal ricorrente, chiede invece lo stralcio della causa con retrocessione degli atti al fine di procedere ad una rivalutazione della componente psichica dell’assicurato (IV).

                               1.4.   Con scritto 25 luglio 2007 l’insorgente, ribadendo le problematiche in discussione, ha comunicato di non aderire alla richiesta di stralcio, proponendo la sospensione della procedura affinché l’AI proceda all’accertamento medico supplementare (doc. VI).

                                         Per contro, con osservazioni 2 agosto 2007 l’Ufficio AI ha chiesto che il Tribunale decida come richiesto con la risposta di causa.

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 29 maggio 2006 (doc. Al 38) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

5.1  Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Distimia F34.1.

Sindrome ansiosa generalizzata F41.1.

Sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4).

Sindrome lombospondilogena cronica con

○   stato dopo ernia discale L5-S1 ds. (TAC lombare del 19.09.1995) in seguito regredita (TAC lombare del 18.08.1992 e MRI del 26.03.2004);

○   alterazioni degenerative multisegmentali, più importanti a livello L5-S1, senza neurocompressione.

Sindrome cervicospondilogena cronica con

○   alterazioni degenerative C4-5 e C5-6 senza neurocompressione

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Cisti periradicolari dorsali multiple senza evidenza per neurocompressione.

Stato da frattura tibia distale a ds. il 31.07.2001.

Stato da meniscectomia mediale parziale a ds. il 22.03.1999.

Sindrome del tunnel carpale ds., ENG del 12.01.1999.

Ipercolesterolemia." (Doc. AI 38)

                                         Evidenziato che la patologia psichiatrica e quella reumatologica concorrono a ridurre la capacità lavorativa (la prima in maniera predominante rispetto alla seconda), ma non l’affezione neurologica, i periti del SAM hanno valutato un’inabilità del 45% nell’attività svolta dall’assicurato.

                                         L’insorgente contesta la valutazione medico-teorica.

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può che aderire alla richiesta (dell’Ufficio AI) di una rivalutazione peritale da parte del SAM, in particolare per quel che concerne l’aspetto psichiatrico dell’assicurato. Questo per i motivi che seguono.

                                         Nell’ambito dell’esecuzione della valutazione multidisciplinare, l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________. Nel rapporto 12 maggio 2006 essa, dopo l’esposizione della consueta anamnesi e dopo aver visitato l’assicurato due volte (durante e successivamente alla degenza presso la Clinica __________), ha diagnosticato un distimia (ICD-F34.1), una sindrome ansiosa generalizzata (ICD-F41.1) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F43.4). La dr.ssa __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al 45% nell’attività di ingegnere da ultimo svolta, precisando che tale percentuale “tiene conto della presenza di un’importante terapia farmacologia in atto i cui effetti contengono il quadro clinico osservato nel corso dei colloqui, senza la quale il soggetto mostrerebbe una più rilevante quanto depressiva e di ansia” (doc. AI 38-10). Riguardo all’esigibilità in altre attività, essa ha affermato: “.. la competenza sviluppata nel suo campo (dell’assicurato, n.d.r.), controindica l’ipotesi di un inserimento del soggetto in altre attività lavorative che rischierebbe di sottoporlo ad un ulteriore “richiesta” da evadere con aumento della quota di stress e esacerbazione delle difese e della sintomatologia clinica” (doc. AI 38-41).

                                         Nel rapporto 8 giugno 2007 il dr. __________, ribadendo la valutazione di piena inabilità lavorativa (cfr. il suo precedente rapporto reso il 31 gennaio 2007, quindi prima della decisione contestata; doc. AI 52-9), ha segnatamente rilevato che senza l’adeguata farmacoterapia l’assicurato “sarebbe profondamente destabilizzato da crisi depressive d’ansia che gli impedirebbero di mantenere un minimo di qualità di vita”, precisando che la conseguenza di tale terapia prova una riduzione delle sue funzioni cognitive (doc. A3).

                                         In tale ottica, rettamente nella nota 18 luglio 2007 il dr. __________ del SMR ha espresso le seguenti considerazioni.

"  In considerazione dell'importante trattamento medicamentoso condivido in parte le perplessità del dr. __________ circa la capacità lavorativa in un'attività prevalentemente intellettuale. Ritengo quindi indicata una rivalutazione peritale da parte del centro peritale onde meglio chiarire questo punto (da chiedersi anche se l'intensità del trattamento medicamentoso è effettivamente indicato). Il centro peritale dovrà pure esprimersi sui criteri di Förster trattandosi di problematica somatoforme." (Doc. IVbis)

                                         Va qui ricordato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Infine, va fatto presente che il TFA si é riconfermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).

                               2.7.   Non necessaria è invece una rivalutazione della problematica reumatologica rimasta sostanzialmente invariata dopo la dettagliata ed esaustiva valutazione, eseguita per conto del SAM, da parte del dr. __________. Va al riguardo ricordato che con rapporto datato 14 marzo 2006, al quale va dato valore probatorio pieno, lo specialista in reumatologia ha accertato un’incapacità lavorativa dell’20% sia nella precedentemente professione svolta dall’assicurato che in altre attività adeguate (doc. AI 38-24; per contro, la valutazione 24 ottobre 2005 del dr. __________, concludente per un’incapacità lavorativa dal profilo somatico del 40-50%, non è sufficientemente motivata  e quindi alla stessa non può essere data adesione; doc. AI 2-2). Il rapporto 7 maggio 2007 del dr. __________ (doc. A4), prodotto con il ricorso, non evidenzia infatti uno stato di salute sostanzialmente diverso da quello riscontrato e valutato dal perito reumatologo. Entrambi hanno posto le medesime diagnosi di natura reumatologica, entrambi hanno localizzato i dolori nella regione cervico-lombare, entrambi hanno escluso una sindrome del tunnel carpale rilevante. I due succitati specialisti in reumatologia hanno concordemente evidenziato una discrepanza tra sintomatologia soggettiva e reperti oggettivabili, sostenendo la presenza di una sindrome algica somatoforme, problematica che è stata valutata in ambito psichiatrico. In questo contesto, a mente del TCA, il fatto che nel rapporto 7 maggio 2007 il dr. __________ abbia per la prima volta posto la diagnosi di fibromialgia (all’epoca della valutazione del dr. __________ l’assicurato presentava “solo” quattro dei dieci punti algici sufficienti, secondo i criteri di classificazione ACR 1990, per diagnosticare una sindrome fibriomialgica; cfr. doc. AI 38-28), non è sufficiente per parlare di una rilevante modifica dello status valetudinario vista la sostanziale sovrapposizione con la valutazione 14 marzo 2006 del dr. __________ e considerato che generalmente la fibromialgia non è invalidante.

                               2.8.   L’assicurato contesta l’inizio della capacità lavorativa fissato dal SAM al 1° gennaio 2003, rispettivamente la decorrenza del diritto alla rendita dal 1° gennaio 2004. Egli sostiene che prima del 1° gennaio 2003 sono state attestate delle incapacità lavorative.

                                         Occorre qui ricordare il tenore dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

"  il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a.     presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b.     è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

                                         Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

                                         Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.

                                         Ritornando al caso concreto, dagli atti di causa risulta che antecedente al 2003 l’assicurato ha conosciuto dei periodi d’incapacità lavorativa dal punto di vista somatico, dovuti in particolare all’infortunio del 2001, ma non di notevole durata e quindi non computabili ai fini dell’art. 29 cpv. 1 LAI. Il SAM ha per contro correttamente ritenuto lo stato di salute invalidante dell’assicurato presente come tale dal 1° gennaio 2003. Infatti, nel rapporto 4 settembre 2004 l’allora psichiatra curante ha attestato un’incapacità lavorativa duratura dal 1° gennaio 2003, corrispondente all’inizio del terapia (doc. AI 16-3).

                               2.9.   Facendo riferimento al già citato rapporto 24 ottobre 2005 del dr. __________, l’assicurato sostiene che l’inabilità psichica deve essere sommata a quella di natura somatica.

                                         Al riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01, pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485, confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03).

                                         Nel rapporto 29 maggio 2006 il SAM ha sostenuto:

"  La patologia psichiatrica e quella reumatologica non devono essere sommate, poiché entrambe prendono in considerazione il dolore cronico e la necessità di pause.

La patologia psichiatrica considera pure l'umore deflesso e lo stato ansioso." (Doc. AI 38)

                                         Nel merito, questo TCA non ha motivo per mettere in discussione tale valutazione, riservato tuttavia l’esito del nuovo accertamento.

                             2.10.   In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché proceda all’accertamento medico succitato, al fine di chiarire sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente nella propria professione come in altre attività adeguate.

                                         In esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul grado d’invalidità dell’assicurato, rispettivamente sull’entità della rendita.

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  Le decisioni 14 maggio 2007 sono annullate.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.6.

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

32.2007.209 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2008 32.2007.209 — Swissrulings