Raccomandata
Incarto n. 32.2007.208 BS/vm
Lugano 12 giugno 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 maggio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale operaio con le mansioni di scarico/carico rifiuti, nel marzo 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare 18 ottobre 2006 dal SAM (Servizio medico regionale dell’AI) – il quale aveva valutato una capacità lavorativa del 30-40% nella professione precedentemente svolta dall’assicurato, ma un’abilità del 60% in attività adeguate (doc. AI 27) escludente, mediante il raffronto dei redditi operato dalla consulente in integrazione professionale (doc. AI 31), un grado d’invalidità pensionabile -, con decisione 14 maggio 2007, preavvisata il 22 gennaio 2007, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1° settembre 2005 limitata al 30 novembre 2006 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute peritato dal SAM) (doc. AI 36).
1.2. Avverso la succitata decisione amministrativa, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato tempestivo ricorso al TCA e postulato il riconoscimento del diritto a percepire tre quarti di rendita (in subordine mezza rendita ed in via ancor più subordinata un quarto di rendita) dal 30 novembre 2006.
In sostanza l’insorgente contesta il miglioramento dello stato di salute, rispettivamente la valutazione medico-teorica operata dal SAM, nonché il raffronto dei redditi eseguito dalla consulente che ha limitato l’erogazione della rendita al 30 novembre 2006. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.3. Con risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.
1.4. Pendente causa, il ricorrente ha trasmesso un nuovo certificato della psichiatra curante (VII).
Su richiesta del TCA, con osservazioni 14 settembre 2007 l’Ufficio AI ha sostenuto che la nuova documentazione non apporta alcun nuovo elemento di giudizio.
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente, a far da tempo dal 1° dicembre 2006, ha diritto ad una prestazione d’invalidità o meno. Pacifico è invece il diritto a tre quarti di rendita dal 1° settembre 2005 al 31 novembre 2006.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.6. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 18 ottobre 2006 (doc. Al 27) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e neurologica (dr. __________. Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Periartropatia omero-scapolare cronica, soprattutto a dx con limitazione funzionale con/su:
stato dopo intervento alla spalla dx con resezione AC, acromioplastica,borsectomia e revisione della struttura del sovra spinato in 03/2005.
Osteocondrosi cervicale C4/C5/C6 di media entità.
Obliquità pelvina moderata con relativo atteggiamento scoliotico lombare.
Neuropatia cronica del nervo peroneo dx da localizzare verosimilmente al capitulum fibulae.
Equinismo paretico discreto del piede dx.
Polineuropatia sensitivo-motoria agli arti inferiori.
Dipendenza delle bevande alcoliche.
Tratti di deprivazione emotiva e di dipendenza psicologica.
Leggero indebolimento globale delle funzioni cognitive.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Nota ipertensione arteriosa, in trattamento.
Lieve prolasso dei lembi della valvola mitralica.
Tabagismo cronico." (Doc. AI 27-8)
Nell’attività da ultimo esercitata i periti del SAM hanno valutato una capacità lavorativa medico-teorica globale del 30-40%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa.
Riguardo all’evoluzione dell’incapacità lavorativa, sulla base degli atti, essi hanno evidenziato:
" (…)
Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione temporanea della capacità lavorativa, ricordiamo che negli atti è stata attestata un'incapacità lavorativa al 100% dal 09.09.2004 in poi: a livello della spalla dx era stata descritta una periatropatia omero-scapolare dall'estate 2004, con conflitto sottoacromiale sintomatico, lesione parziale del sopraspinato ed artrosi AC della spalla dx. Le misure conservative erano risultate inefficaci e si era quindi proceduto il 07.03.2005 all'intervento di revisione della spalla dx con resezione AC, acromioplastica, borsectomia e revisione della strottura del sovra spinato.
Il dr. __________, FMH ortopedia, descrive il decorso come favorevole, con ripristino della capacità lavorativa dal 07/2005 (vedasi atto 29.09.2005). Secondo il nostro consulente psichiatra, che valuta una limitazione della capacità lavorativa nella misura del 20-30%, lo stato psichico dell'A. risulta pressoché invariato negli ultimi due anni.
Sulla base di queste considerazioni riteniamo pertanto giustificare un'incapacità lavorativa totale da 09.09.2004 ed una capacità lavorativa nella misura del 30-40% dal 07/2005." (Doc. AI 27-11)
Per quanto riguarda l’esigibilità in attività adeguate, i periti hanno in particolare evidenziato:
" (...)
L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre attività: in un'attivita in cui si eviti il sollevamento ed il trasporto ripetuto di pesi oltre i 15 kg, in cui vengono evitati i lavori che esigono una posizione elevata delle mani al di sopra del livello del capo, che eviti il lavoro in zone esposte dei cantieri ed in cui non sia necessaria una funzione completa e precisa della motricità del piede dx (dunque attività che sollecitano in modo molto pronunciato la funzionalità motoria del piede dx) la capacità lavorativa globale, anche nella migliore delle ipotesi, può raggiungere il 60%, inteso come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un intera giornata lavorativa.
L'A. potrebbe quindi essere orientato verso attività alternative, sempre però di carattere manovale: si pensa ad esempio ad attività in azendia di prodotti ortofrutticoli, in magazzino edilizio ed eventualmente in stabilimenti di meccanica con esigenza non complesse e non troppo pesanti fisicamente. La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla limitazione funzionale del cinto omero-scapolare dx, alla capacità di prensione poco vigorosa della mano dx e per la discreta astenia muscolare." (Doc. AI 27-11)
Con il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico teorica globale e quindi il miglioramento dello stato di salute fatto risalire al luglio 2005.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8.
2.8.1. Ritornando al caso in esame, dal punto di vista ortopedico, i periti del SAM si sono basati sul rapporto 28 settembre 2005 del dr. __________, il quale ha attestato un decorso favorevole dell’intervento chirurgico del 7 marzo 2005 con ripristino della capacità lavorativa nel luglio 2005 (doc. AI 18-1). Ora, anche se, come evidenziato dall’insorgente, i periti hanno riscontrato che “la funzione della spalla dx è peggiorata, soprattutto nei confronti dei controlli medici eseguiti in giugno 2005” (perizia SAM pag. 9), non va dimenticato che nella esauriente e dettagliata perizia 25 agosto 2006 (eseguita nell’ambito della perizia multidisciplinare) il dr. __________, tenendo conto di tutte le patologie ortopediche (cfr. vedi diagnosi riportate al consid. 2.6) ha valutato un’incapacità lavorativa in attività adeguate del 40%. Rispetto al periodo precedente l’intervento del marzo 2005, in cui l’assicurato presentava una totale incapacità lavorativa, ciò costituisce un miglioramento delle condizioni di salute.
Per quel che concerne l’aspetto neurologico, l’assicurato è stato peritato dal dr. __________. Nel rapporto 17 agosto 2006 lo specialista in neurologia ha valutato un’incapacità lavorativa del 15% legata alla lesione del nervo peroneo destro. Con l’ausilio di un stecca Heidelberg, l’assicurato potrebbe essere considerato abile al 100% in attività che non necessitano di una funzione completa e precisa della motricità del piede destro (doc. AI 27-28). Non sono presenti atti medici che comprovano un peggioramento della patologia neurologica.
In queste circostanze, dunque, appare giustificato parlare di un miglioramento delle condizioni somatiche dell’assicurato.
2.8.2. La componente psichiatrica dell’assicurato è stata vagliata dal dr. __________. Nel rapporto 21 agosto 2006 egli ha diagnosticato una dipendenza dalle bevande alcoliche (ICD10-F10.2), tratti di deprivazione emotiva e di dipendenza psicologica e leggero indebolimento globale delle funzioni cognitive, valutando un’incapacità lavorativa tra il 20 ed il 30% (doc. AI 27-16).
L’insorgente fa riferimento al rapporto 7 febbraio 2007 della dr.ssa __________ la quale rileva in particolare come il suo paziente soffra da due anni di una sindrome ansioso depressiva di grado medio e che “la sua capacità lavorativa è compromessa gravemente a tal punto che supera pienamente il grado di invalidità del 30% con proposta di una percentuale maggiore almeno parziale del 50%....” (doc. AI 38-1). Tale valutazione è stata nuovamente formulata dalla psichiatra curante nel rapporto 30 agosto 2007 prodotto pendente causa (VII).
Ora, a prescindere dal fatto che nel rapporto 14 marzo 2006 la dr.ssa __________ aveva certificato un’incapacità lavorativa del 100% dal 9 settembre 2004 (doc. AI 21-1), va fatto presente che la valutazione peritale si basa sul seguente esame psichico:
" (…)
L'A. appare piuttosto trascurato nella persona mentre nell'abbigliamento risulta sufficientemente curato. È lucido, orientato nei tre domini del sensorio. L'esame delle facoltà cognitive evidenzia leggeri disturbi ammnestici e di concentrazione nell'ambito di un impoverimento cognitivo globale. L'intelligenza è normale. L'atteggiamento nei confronti dell'intervista e dell'interlocutore è collaborante, gentile, disponibile. Il contatto affettivo risulta cauto e prudente. L'eloquio è fluido e privo di incoerenze. Il comportamento psicomotorio è tranquillo e adeguato. Non si costatano alterazioni della forma e del contenuto del pensiero né della percezione sensoria. Il tono dell'umore è eutimico. La quota ansiosa risulta leggermente incrementata. Non verbalizza intenzioni anticonservative. (Doc. AI 27-15)
Il succitato status non denota quindi una comorbidità particolarmente importante. Del resto, nella perizia 3 settembre 2005 resa per conto della __________ il dr. __________, seppur partendo da una prognosi incerta, aveva comunque rilevato che “non è probabile un recupero della capacità lavorativa a breve medio termine” ossia “prima di almeno 3-4 mesi” (doc. AI 2-6,7). Recupero che è stato valutato dal dr. __________ nella citata perizia specialistica completa, coerente e priva di contraddizioni, alla quale questo TCA non può che conferire valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7).
2.8.3. Riguardo alla valutazione globale della capacità lavorativa il ricorrente sostiene che “non sommare i gradi d’invalidità relativi alle tre patologie equivale a fare completamente astrazione di una parte delle sofferenze…” .
Al riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01, pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485, confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03).
Ritornando al caso in esame, i periti hanno valutato una capacità lavorativa globale del 60% in attività adeguate.
In conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente presenta un’abilità al lavoro del 60% in attività adeguate.
2.9. Accertata dunque una capacità lavorativa del 60% in attività leggere adeguate, con rapporto 11 gennaio 2007 la consulente, tenuto conto dei dati medici e dopo aver elencato le diverse attività esigibili, ha proceduto al consueto raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità.
2.9.1. Riguardo al reddito da valido, la consulente ha quantificato, sulla base del questionario dell’ex datore di lavoro, in fr. 44'700 il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2004.
2.9.2.
2.9.2.1. Conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Va poi ricordato che, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3). Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (STF 20 febbraio 2008 nella causa C. [U 8/07], in quella fattispecie la differenza salariale era del 9,58%; al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327). Va ancora rilevato che con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr. inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R. vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura del redattore).
Nel caso di specie, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), la consulente ha fissato in fr. 57'258.-- il relativo reddito. Siccome da sano l’assicurato percepiva un salario al di sotto della media statistica ticinese, la differenza è stata quantificata in 4,40%. La consulente ha poi tenuto conto di una riduzione del 5% per attività leggera.
Considerando un reddito ipotetico senza il danno alla salute di fr. 57'258, una capacità lavorativa residua del 60%, del correttivo salariale del 4,4% nonché una riduzione personale del 5%, il reddito da valido è stato determinato in fr. 31'201.--.
Dal raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità non pensionale del 30,20%.
2.9.2.2. Contestato è il grado di riduzione del reddito da valido per particolari circostanze.
Occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel caso in esame, la consulente ha proposto una riduzione dell’5% per attività leggere.
Il ricorrente, invece, contesta l’ammontare di tale riduzione che, a suo dire, dovrebbe corrispondere al 20% poiché:
" (…)
Nella fattispecie concreta, le limitazioni del ricorrente come detto sono riconducibili a diverse patologie (ortopedica, neurologica e psichiatrica), come attesta anche la perizia SAM (cfr.p. 10). Anche non volendo sommare queste tre patologie, non si può infatti fare astrazione del fatto che le stesse esistano contemporaneamente e sono quindi suscettibili di rendere l'attività lavorativa particolarmente pesante per il ricorrente e pertanto di pregiudicarne la capacità di guadagno. Le patologie del ricorrente sono in fatti di tale diversa natura da non permettergli di mettere completamente a frutto la propria (e comunque contestata) capacità residua, nemmeno in lavori leggeri.
Sulla scorta delle riduzioni testè elencate, anche in questa denegata ipotesi, si ottiene un reddito da invalido pari a fr. 25'970.- (60% di fr. 57'258.- dopo riduzioni 4,4% e 20%), e conseguentemente un grado di invalidità perlomeno del 41% (fr. 44'700.- ./. fr. 25'970.- x 100).
4. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto e se del caso previ nuovi accertamenti medici, in via principale si chiede l'accoglimento del ricorso e la riforma della decisione impugnata nel senso di un accertamento di un grado di invalidità per danno alla salute permanente minimo del 60%, con diritto a ¾ di rendita. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si volesse considerare un qualsivoglia miglioramento dello stato di salute, si chiede di accertare comunque un grado di invalidità minimo al 50%, con diritto a una mezza rendita. In via ancora più subordinata e anche qualora codesto Tribunale dovesse giungere alla conclusione che il ricorrente è in grado di esercitare le attività ritenute adeguate ed esigibili dall'Ufficio AI, si chiede di tener conto di una riduzione/correttivo personale pari al 20%, dalla quale discende un grado di invalidità del 41%, con diritto ad un quarto di rendita." (Ricorso pag. 5)
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" (…)
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)" (STCA del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104)
Inoltre, secondo la giurisprudenza, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale (cfr. STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05).
Orbene, stante quanto sopra, nel caso di specie non risulta essere stato tenuto debitamente conto del fatto che l’assicurato può lavorare in attività leggere adeguate solo nella misura dell’60% (fattore occupazione). Oltre a ciò, viste le limitazioni dovute al danno alla salute, va debitamente considerata anche una riduzione riconducibile alle affezioni invalidanti. Per il che appare giustificato operare una riduzione complessiva del 15%. Pur volendo inoltre considerare un’ulteriore riduzione per correttivo salariale pari al 4,4% (cfr. consid. 2.9.1.1), risulta un reddito da invalido di fr. 28’033.-- (fr. 57’258.-- x 60% ridotti del 19,40%).
2.9.3. Raffrontando il reddito da valido di fr. 44’700.-- con il reddito ipotetico da invalido di fr. 28’033.--, risulta un grado d’invalidità del 37,8% ([44’700- 28’033] x 100 : 44’700) che non conferisce il diritto ad una rendita.
La soppressione della rendita con effetto dal 1° dicembre 2006 è pertanto giustificata e la decisione contestata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.
2.10 Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto
2. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti