Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.04.2008 32.2007.206

25 aprile 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,845 parole·~19 min·3

Riassunto

Nel caso in esame non sussistono motivi per ridurre la rendita di un'assicurata né in via di revisione (situazione rimasta invariata) né in via di riconsiderazione (erroneità della decisione non rilevante)

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.206   BS/td

Lugano 25 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2007 di

RI 1    

contro  

la decisione del 15 maggio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con due decisioni 12 novembre 2004 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1963, professionalmente attiva quale collaboratrice del servizio domestico presso un ospedale (cfr. questionario del datore di lavoro 28 luglio 2003; doc. AI 7-1), al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 2003 e di una mezza rendita (grado d’invalidità del 57%) dal 1° ottobre 2003 (tre mesi dopo il perdurare del miglioramento dello stato di salute risalente al giugno 2003; cfr. doc. AI 38-1, 39-1, per le motivazioni vedi doc. AI 29-1).

                                         Le decisioni sono cresciute in giudicato.

                               1.2.   Nel mese di luglio 2006 è stata avviata la procedura di revisione della rendita (doc. AI 39-1).

                                         Accertato che già al 1° gennaio 2001 l’assicurata aveva ridotto la propria attività lucrativa dal 100% al 90% per motivi non legati alle sue condizioni di salute, per il restante 10% l’Ufficio AI ha di conseguenza ordinato un’inchiesta economica volta a definire gli impedimenti incontrati dall’interessata nello svolgimento delle mansioni casalinghe. Dal rapporto 25 gennaio 2007 dell’assistente sociale emerge un grado d’impedimento nell’esercizio dell’attività domestica pari ad un tasso dell’11,5% (doc. AI 52-1).

                                         Ridefinito in 44% il grado d’invalidità relativo all’attività salariale (cfr. rapporto 19 aprile 2007 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 57-1), in applicazione del cosiddetto metodo misto previsto per gli assicurati parzialmente professionalmente attivi, l’amministrazione ha proceduto alla fissazione del grado d’incapacità al guadagno globale secondo il seguente schema:

"  Nel seguente schema viene illustrato il metodo utilizzato per il calcolo specifico del grado d'invalidità:

Attività

Ripartizione

Impedimento

Grado d'invalidità

Salariata

90%

44.0%

40%

Casalinga

10%

11.5%

1%

TOTALE

41%

(Doc. AI 61)

                                         Con decisione 15 maggio 2007 (preavvisata il 16 marzo 2007), l’Ufficio AI ha quindi ridotto la corrente prestazione (mezza rendita) ad un quarto di rendita con effetto dal 1° luglio 2007, ossia il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della decisione (art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 63-1; per le motivazioni cfr. doc. AI 61-1).

                               1.3.   Avverso la succitata decisione l’assicurata ha presentato ricorso al TCA e postulato il ripristino del versamento della mezza rendita. Sostanzialmente essa ribadisce di aver ridotto il pensum lavorativo per motivi di salute e che quindi la riduzione della rendita non è giustificata. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la conseguente reiezione del ricorso.

                               1.5.   Pendente causa l’assicurata ha trasmesso al TCA un ulteriore atto medico, subito trasmesso all’Ufficio AI per una presa di posizione, quest’ultima datata 10 agosto 2007 (VIII e X).

                                         Con scritto 27 febbraio 2008 la ricorrente ha fatto presente che dal mese di gennaio necessita di una persona per lo svolgimento dei lavori domestici, poiché, rispetto al momento dell’esecuzione dell’inchiesta domiciliare, suo figlio, per motivi di studio, non è più disponibile ad aiutarla (XII).

                                         Con osservazioni 26 marzo 2008 l’Ufficio AI ha in particolare evidenziato che la succitata nuova circostanza, subentrata dopo l’emissione della decisione impugnata, verrà valutata nell’ambito di un’eventuale revisione anticipata (XIV).

Il 2 aprile 2008 l’insorgente, ribadito quanto fatto presente nella precedente missiva, ha prodotto le fatture emesse dall’aiuto domestico (XVII).

Infine, le parti hanno trasmesso al TCA per conoscenza copia di un loro scambio di corrispondenza (doc. XIX e XX).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   L’oggetto della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente o meno ridotto la rendita di spettanza di RI 1 con effetto dal 1° luglio 2007.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI:

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                               2.7.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                               2.8.   Nel caso in esame, questo TCA non può confermare la riduzione della prestazione assicurativa non sussistendo alcun motivo di revisione ex art. 17 LPGA (cfr. consid. 2.7).

                                         Dagli atti di causa risulta che rispetto alla perizia 23 aprile 2004 del dr. __________, posta a fondamento della precedente decisione 12 novembre 2004, la situazione valetudinaria è rimasta invariata. Infatti, nella nota 24 aprile 2007 il dr. __________ del SMR, facendo riferimento al rapporto 12 aprile 2007 della dr.ssa __________, ha fra l’altro evidenziato che “non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale dr. __________ del 2004” (doc. AI 58-2). Anche lo stesso perito, nel rapporto 12 giugno 2006 all’Ufficio AI, ha in particolare scritto che “… all’esame clinico ho potuto riscontrare uno stato reumatologico simile a quanto già da me rilevato nel 2004…..” (doc. A5).

                                         Non è inoltre subentrato alcun cambiamento della situazione economica dell’assicurata.

                                         Il motivo che ha portato l’Ufficio AI alla ridefinizione del metodo di graduazione dell’incapacità al guadagno, da ordinario (cfr. consid. 2.4) a misto (cfr. consid. 2.6), risiede nel fatto che, a seguito degli accertamenti eseguiti, “nell’ambito della concessione della rendita nel 2004 l’assicurata era stata erroneamente considerata salariata al 100%” (sottolineatura del redattore; cfr. nota 19 aprile 2007 del funzionario AI al medico SMR; doc. AI 57-1). Questa situazione non costituisce tuttavia un motivo di revisione, ma piuttosto, come verrà detto nel prosieguo, un eventuale errore manifesto, presupposto essenziale per un’eventuale riconsiderazione della decisione 12 novembre 2004.

                               2.9.   L’istituto della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che prevede che “l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2)

                                         Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT  I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180).

                                         Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).

                                         L'istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).

                             2.10.   Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, se una decisione di revisione non soddisfa le condizioni ex art. 41 vLAI (ora art. 17 LPGA), ma realizza quelle poste per una riconsiderazione, il giudice può confermarla, mediante sostituzione dei motivi e previo rispetto del diritto di essere sentito (DTF 125 V 368), con la seconda motivazione (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 261 con riferimenti ivi citati; Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurispurenza indicati).

                                         Il giudice non può tuttavia modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione, la precedente decisione se quest’ultima è stata confermata dalla (non corretta) decisione di revisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (RCC 1985 pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid. 3] citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota 363).

                                         In applicazione del succitato principio, nel caso in cui l’amministrazione ha soppresso la rendita in via di revisione e non in via di riconsiderazione, il giudice non può rinviare all’Ufficio AI la causa per l’espletamento di accertamenti riguardanti i presupposti di una riconsiderazione (RCC 1986 pag. 623 [ZAK 1986 pag. 597] citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota 365).

                                         Infine, la riduzione o la soppressione di una rendita a seguito di una riconsiderazione, eseguita tramite sostituzione dei motivi, della precedente decisione è permessa solo se nel momento della riduzione o soppressione della rendita non sussiste un’invalidità giustificante la precedente prestazione (Mayer-Blaser, op. cit., pag. 262 e Müller, op. cit., pag. 100 nota 366).

                             2.11.   Premesso quanto sopra, questo TCA può esaminare, in virtù del principio della sostituzione dei motivi, se la decisione di riduzione della rendita merita conferma in via di riconsiderazione della precedente decisione. Detto altrimenti, occorre verificare se nel 2004 l’assicurata è stata erroneamente considerata salariata al 100% e se tale errore costituisce motivo per rivedere la decisione 12 novembre 2004 e, da ultimo, se la rettifica dell’eventuale errore è di rilevante importanza nel senso di una riduzione della prestazione.

                                         Fondandosi sullo scritto 22 dicembre 2006 del datore di lavoro (doc. AI 49-1), sull’inchiesta 25 gennaio 2007 (doc. AI 52-1) ed, infine, sulla nota 24 aprile 2007 del SMR, l’Ufficio AI ritiene che la scelta dell’assicurata di ridurre, nel gennaio 2001, al 90% l’attività lavorativa era dovuta a motivi che esulano dal danno alla salute. Di conseguenza, secondo l’amministrazione, il metodo corretto risulta essere quello misto e non quello ordinario.

                                         Di opposto avviso è invece l’assicurata. Con riferimento alla documentazione medica prodotta durante la procedura ricorsuale (doc. A2- A9, VIIIbis), essa sostiene che, accusando già nel 1999 dolori alla schiena, la riduzione del tempo lavorativo era giustificata da problemi di salute. Implicitamente essa ha concluso che l’incapacità al guadagno venga fissata mediante il consueto raffronto dei redditi, così come eseguito nella decisione 12 novembre 2004.

                                         Ora, pur volendo ammettere la versione fornita dall’Ufficio AI e quindi la non corretta applicazione del metodo di calcolo dell’invalidità - che costituisce un errore manifesto [un errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128 e 119 V 483 consid. 4; Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137)] -, tale errore non risulterebbe rilevante.

                                         Va qui ricordato che, per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c). Di conseguenza, anche per la determinazione del grado d’invalidità, relativo all’attività salariata va considerato il raffronto dei redditi eseguito all’epoca della decisione oggetto della riconsiderazione. Dalla pronunzia 12 novembre 2004 si evince che il grado d’invalidità corrispondeva ad un tasso del 57% (doc. AI 29-3). Non applicabile è pertanto il grado d’invalidità del 44% riportato nella decisione contestata del 15 maggio 2007, poiché il reddito da invalido è stato calcolato sulla base della giurisprudenza del TFA in vigore da fine 2006 (l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che si riferisce ai valori in relazione alle grandi regioni, utilizzati durante all’epoca della decisione 12 novembre 2004; al riguardo vedi STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Tenuto conto che l’assicurata presenta una quota parte del 90% in attività salariata, rispettivamente del 10% quale casalinga, l’invalidità globale corrisponde al 52,3% [(90% di 57%) + (10% di 11,50)]%, ciò che conferisce il diritto ad una mezza rendita.

                                         Visto l’esito favorevole della vertenza non è necessario che alla ricorrente, a tutela del diritto di essere sentito, sia data da parte del TCA la possibilità di esprimersi in merito alla sostituzione dei motivi.

                             2.12.   In conclusione, visto quanto sopra, una riduzione della rendita (sia in via di revisione ex art. 17 LPGA che di riconsiderazione ex art. 53 LPGA) non appare giustificata, motivo per cui l’insorgente ha diritto alla mezza rendita anche dopo il 1° luglio 2007.

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.                                  

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 15 maggio 2007 impugnata è annullata.

                                         §§ È ripristinato, a decorrere dal 1° luglio 2007, il diritto alla

                                               mezza rendita di invalidità precedentemente riconosciuta.

                                   2.   Le spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.    

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.206 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.04.2008 32.2007.206 — Swissrulings