Raccomandata
Incarto n. 32.2007.199 cr/sc
Lugano 25 giugno 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 maggio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, in precedenza attiva in qualità di ausiliaria di pulizie, in data 9 marzo 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 2/1-8).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________, con decisione del 10 maggio 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, non presentando l’assicurata alcuna inabilità lavorativa (doc. A1).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione, che non ha adeguatamente tenuto delle patologie che la affliggono. Ella ha in particolare criticato la perizia del dr. __________, il quale, sulla base di un unico colloquio, ha ritenuto che l’assicurata non presenti alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa. Questa opinione è in netto contrasto con quella della psichiatra curante, dr.ssa __________, che ben conosce l’interessata e che la considera totalmente inabile al lavoro.
Infine, il patrocinatore ha preannunciato la trasmissione di una perizia psichiatrica, a dimostrazione della gravità della patologia dell’interessata, come attestato dalla dr.ssa __________ (I).
1.4. L’UAI, in risposta, ha confermato la bontà della perizia del dr. __________, postulando un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. Con scritto dell’11 settembre 2007 il patrocinatore dell’interessata ha comunicato al TCA che “è in corso l’allestimento di una perizia alla quale la mia cliente si è sottoposta, come già preannunciato in sede di ricorso” (VI).
In data 30 ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il referto specialistico della dr.ssa __________, la quale, dopo aver esaminato l’assicurata, ha confermato la valutazione della psichiatra curante, ritenendo l’interessata inabile al lavoro al 100%.
Il patrocinatore ha inoltre chiesto al TCA di procedere all’audizione testimoniale sia della dr.ssa __________, sia della dr.ssa __________ (VII + bis).
1.6. Con osservazioni del 13 novembre 2007 l’UAI ha ribadito la correttezza della valutazione peritale del dr. __________, evidenziando che il Servizio medico regionale (SMR), al quale è stato sottoposto il referto della dr.ssa __________ prodotto dall’insorgente, ha evidenziato che quest’ultima specialista ha espressamente indicato che lo stato psichiatrico dell’interessata è invariato rispetto a quanto apprezzato dal dr. __________ (IX + bis).
Tali osservazioni sono state trasmesse all’assicurata (X), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il mandato di esperire una perizia psichiatrica.
Nel suo referto del 25 gennaio 2007, il dr. __________ non ha posto alcuna diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) con sintomatologia algica in personalità con tratti istrionici; elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (ICD10-F68.0)” (doc. 30-5).
Il dr. __________ ha spiegato che, malgrado risieda in Ticino da molti anni, l’assicurata si è di fatto poco integrata nel tessuto sociale, esercitando lavori poco qualificati, per 15 anni. L’evento traumatico del 2004 (tamponamento automobilistico) ha canalizzato il disagio derivante dalle sue scarse capacità di adattamento ad un ambiente socio-lavorativo che probabilmente ha sempre accettato per motivi economici, costruendosi un ruolo di malata, con tendenza ad accentuare le sue esperienze negative allo scopo di attirare l’attenzione sul disagio sociale che vive. Il dr. __________ ha quindi posto l’accento sulla tendenza dell’interessata all’aggravamento dei propri sintomi, riscontrando evidenti tratti istrionici e dimostrativi con tendenze rivendicative da beneficio secondario.
Il dr. __________ ha rilevato di non avere riscontrato alcuna patologia psichiatrica maggiore, una sintomatologia depressiva effettivamente grave o un disturbo di personalità clinicamente significativo e tale da compromettere la capacità lavorativa dell’assicurata, la quale va considerata pienamente abile al lavoro sia nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie, sia qualsiasi altra attività, la cui ripresa è auspicabile anche da un punto di vista terapeutico (doc. 30-6+7).
L’assicurata ha contestato tale valutazione, in contrasto con quanto apprezzato dalla psichiatra curante, dr.ssa __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Nel suo scritto del 2 aprile 2007, indirizzato al patrocinatore dell’interessata, la dr.ssa __________ si è così espressa:
" (...)
In primo luogo sottolineo il peggioramento dello stato psichico della signora in relazione alla notizia, da parte dell'ufficio Al, del non diritto ad una rendita.
Questo per lei equivale ad un non riconoscimento della sua sofferenza con importante senso di ingiustizia ed impotenza.
Il tono dell'umore ha subito un'ulteriore deflessione e sono comparsi pensieri di morte, in assenza però, al momento, di idee suicidali.
Forte è la tensione interna, il nervosismo e la suscettibilità allo stress.
Ciò influisce anche a livello famigliare, ed in questo ambito sono aumentati i litigi con la figlia ed il marito che sono presumibilmente al limite della sopportazione.
La paziente passa più spesso all'atto gettando oggetti come espressione probabilmente della sua disperazione.
Il sonno è gravemente disturbato malgrado la terapia farmacologia.
Un antidepressivo, di recente introduzione, non ha portato ad evidenti cambiamenti.
L'aspetto della signora è sempre più provato a volte anche trascurato, spesso dispnoica, appare molto ansiosa e a volte confusa.
Mostra evidenti difficoltà a gestire il suo quotidiano, in particolare tralascia spesso le faccende domestiche trascorrendo la maggior parte del suo tempo sdraiata sul divano.
Esce di casa solo raramente e se spinta dalla figlia.
L'istinto vitale è chiaramente diminuito.
L'alimentazione è molto sregolata, il più delle volte la paziente non mangia per inappetenza ma anche per nausea e vomito spesso presenti.
Nelle ultime settimane sarebbe diminuita otto chili.
Sono presenti tutti i tipici sintomi biologici della sindrome depressiva (secondo manuale ICD10) come la perdita di interesse o di piacere nelle attività che normalmente sono fonte di piacere, la mancata reattività emotiva nei confronti delle circostanze e degli eventi normalmente piacevoli, il disturbo del sonno, il peggioramento della depressione al mattino, evidenza di una chiara agitazione psicomotoria, la perdita dell'appetito e di peso e la marcata riduzione della libido.
La notevole angoscia, la perdita dell'autostima ed i sentimenti di inutilità pronunciati con rischio di sviluppare anche idee suicidali unitamente ai sintomi biologici summenzionati, permettono al momento di parlare di stato depressivo grave senza sintomi psicotici nell'ambito di una sindrome ansioso- depressiva cronica.
Ritengo infine molto importante riferire di alcuni elementi emersi dal test di Rorschach e TAT somministrati di recente alla paziente.
" A livello strutturale il protocollo Rorschach è coartato, non si evidenziano risorse mentali mature e la reattività verso il mondo esterno appare gravemente deficitaria ... il discorso della paziente è confuso, approssimativo, con riferimenti percettivi esili e quasi inesistenti. Le numerose stereotipie testimoniano una predominanza del diniego della realtà come meccanismo di difesa, ...l'immagine di sé appare poco coesa e differenziata, a tratti confusa e mutevole. Le relazioni oggettuali sono assenti.
L'utilizzo dei processi riallacciabili all'elusione del conflitto e, soprattutto all'accento portato all'individuo (e non sulla relazione) evidenziano la ferita narcisistica e mostrano come il somatico si sostituisca all'investimento del mondo esterno. Questo investimento sembra tendere a completare la mancanza di elaborazione mentale e ad evitare il conflitto pulsionale.
Per lottare contro un'angoscia diffusa e poco rappresentabile, la paziente mette in atto pochi meccanismi difensivi che si limitano all'inibizione, al diniego della realtà e all'isolamento degli affetti. L'insieme dei procedimenti messi in atto al TAT conferma la mancanza di elaborazione mentale ed evidenzia una fissazione sul quotidiano e sul fattuale e un investimento narcisistico che ha lo scopo di confortare la carenza di mentalizzazione.
... Gli elementi emersi evidenziano una personalità povera che, sprovvista di capacità di mentalizzazione, tende a mettere in atto dei controinvestimenti somatici che permettono la scarica della tensione psichica.
Da segnalare l'esame di realtà deficitario e la fragilità delle frontiere identitarie.
In assenza di oggetti interni, la paziente si appoggia agli oggetti esterni che permettono di evitare un'angoscia depressiva impossibile da elaborare."
Concludo dicendo, che dal mio punto di vista specialistico, per quanto concerne la capacità lavorativa, la paziente è, al momento attuale inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa.
È difficile, sulla base di quanto descritto sopra, ipotizzare un miglioramento, neanche a lungo termine.
Un riconoscimento da parte dell'AI, anche solo parziale, potrebbe servire alla paziente per sentirsi accettata nella sua malattia, un segno di riconoscimento comunque che purtroppo a mio parere non rappresenterebbe in ogni caso uno stimolo per poter migliorare lo stato psichico che è ormai cronicizzato." (Doc. 39-6+7+8)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 18 aprile 2007, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Vedi nota SMR del 15.2.2007 basata su perizia dr. __________ 1.2007.
In fase di audizione viene inviato un nuovo rapporto della dr.ssa __________ che in pratica conferma la valutazione già espressa precedentemente alla perizia dr. __________. Viene indicato un peggioramento in seguito al rifiuto di rendita.
Valutazione: l'attuale rapporto non porta nuovi elementi clinici di rilievo, permangono valide le conclusioni peritali del dr. __________." (Doc. 44-1)
In data 18 aprile 2007 la dr.ssa __________ ha inviato al patrocinatore dell’assicurata un aggiornamento circa la farmacoterapia assunta dalla paziente (doc. 46-2).
Il dr. __________, nelle annotazioni del 27 aprile 2007, ha indicato:
" Attualmente viene trasmessa la distinta del trattamento in atto.
Rispetto alla perizia è stato cambiato l'antidepressivo: invece di 200 mg di Trittico l'assicurata assume attualmente 60 mg di Cymbalta. Si tratta qui di un relativamente nuovo antidepressivo che dovrebbe aver un effetto benefico in caso di dolori somatoformi / fibromialgia. La potenza antidepressiva è in pratica sovrapponibile a quella del Trittico.
L'attuale trattamento è ben compatibile con un'attività lavorativa regolare." (Doc. 49-1)
2.6. In corso di causa, l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione di rifiuto delle prestazioni, inviando al TCA una nuova valutazione psichiatrica, effettuata dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Nel suo referto del 23 ottobre 2007 la specialista ha confermato le diagnosi e il grado di inabilità lavorativa del 100% poste dalla curante, osservando:
" (...)
Non ritorno sull'anamnesi che le è ben nota e riassunta in particolar modo nella perizia psichiatrica effettuata dal Dottor __________ per l'Ufficio di Invalidità.
All'esame clinico ho potuto constatare quanto segue:
al colloquio la signora si presenta puntuale, pare leggermente trascurata nell'abbigliamento e nella persona. È orientata nei tre domini, l'atteggiamento è inizialmente poco collaborante e denota una certa diffidenza. L'eloquio deve essere stimolato, sembra reticente nell'esprimersi. Appare visibilmente tesa e sofferente. Il tono dell'umore è marcatamente deflesso verso il polo negativo. Il pensiero è corretto nella forma, i contenuti identici caratterizzati da pensieri negativi e incentrati sulla propria sofferenza. Gli istinti vitali sono ridotti, esprime disinteresse e disgusto per quanto la circonda. Presenta un marcato stato d'ansia che sfocerebbe a casa in impulsi distruttivi (in particolare lancio di oggetti).
L'attenzione e la concentrazione appaiono ridotte a causa dello stato psichico.
Riassumendo, ci si trova di fronte ad una persona che dopo un incidente automobilistico di entità non grave ha iniziato a presentare a livello fisico una sintomatologia algica diffusa e a livello psichico un'ingravescente stato ansio-depressivo che ha portato fino ad ora ad una totale inabilità lavorativa.
La terapia farmacologica, la psicoterapia di sostegno è anche terapie in ambito stazionario, sia psichiatrico che riabilitativo, non hanno portato finora ad un miglioramento significativo.
Dagli atti messi a mia disposizione osservo che questi disturbi vengono evidenziati sia dalla psichiatra curante dr.ssa __________ che dal perito AI dr. med. __________.
La prima ne certifica quindi la totale incapacità lavorativa mentre il perito dell'Assicurazione Invalidità, interpretandoli come "tendenza ad accentuare le proprie esperienze negative allo scopo di attirare l'attenzione sulla situazione di disagio" e "evidenti tratti istrionici e dimostrativi con tendenze rivendicative da beneficio secondario".
Personalmente non ho potuto riscontrare tratti istrionici nella paziente ed anche il presunto beneficio secondario dei disturbi mi sembra al quanto discutibile. Prima dell'incidente infatti la paziente era ben integrata nel tessuto sociale. In Svizzera da 20 anni ha una buona padronanza della lingua e svolgeva un'attività professionale con piena soddisfazione da parte dei datori di lavoro e buoni rapporti con le colleghe. Anche la situazione familiare era serena, vi era un buon rapporto sia con il marito che con la figlia.
Attualmente ottiene in parte attenzione ed aiuto in quanto non in grado di svolgere nemmeno le mansioni casalinghe, ma i rapporti con i familiari sono tesi e difficili, i contatti al di fuori dei familiari sono praticamente assenti, vi è un marcato ritiro sociale.
Nello stato attuale si denota quindi una situazione di perdita sia finanziaria che di relazione, autostima e integrazione sociale. Posso quindi pienamente confermare la diagnosi della Psichiatra curante e l'attuale inabilità lavorativa al 100% per qualsiasi attività.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e colgo l'occasione per porgere distinti saluti." (Doc. VII/bis)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 12 novembre 2007, il dr. __________ ha rilevato:
" Attualmente viene presentato un rapporto di visita della dr.ssa __________, psichiatra, del 23.10.2007 (basato su visita del 19.9.2007):
da questo rapporto risulta in particolare:
- stato psichiatrico espressamente invariato rispetto alla perizia dr. __________.
In questo senso non posso che confermare la valutazione peritale del dr. __________.
Provare disgusto per quanto la circonda ed il lancio di oggetti sono caratteristiche difficilmente compatibili con uno stato ansioso-depressivo ma rientrano in un disturbo di personalità.
Da notare che a parte lo stato ansioso-depressivo non viene formulata un'altra diagnosi psichiatrica tipo depressione maggiore ecc." (Doc. IX/bis)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.
Nell’incarto figurano infatti, da un canto, la perizia amministrativa dello specialista dr. __________ - fatta propria dai medici del SMR, dr. __________ e dr. __________ - il quale ritiene l’assicurata pienamente abile al lavoro sia nella sua professione, sia in qualsiasi altra e, d’altro canto, le certificazioni della dr.ssa __________ - medico che, in qualità di specialista, ha avuto (ed ha) in sua cura l’assicurata - e della dr.ssa __________ – specialista in materia, consultata dall’assicurata in corso di causa – le quali ritengono l’interessata totalmente inabile al lavoro.
Nel suo consulto del 25 gennaio 2007, il dr. __________ ha escluso la presenza di diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) con sintomatologia algica in personalità con tratti istrionici; elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (ICD10-F68.0), esistenti da aprile 2004” (doc. 30-5).
In particolare il dr. __________ ha indicato che l’assicurata, nonostante viva in Svizzera da molti anni, si sia di fatto poco integrata nel tessuto sociale, esercitando lavori poco qualificati poiché sprovvista di una formazione professionale specifica; l’incidente della circolazione di cui è rimasta vittima ha, secondo il perito, catalizzato il disagio derivante dalle scarse capacità di adattamento ad un ambiente socio-lavorativo accettato solo per motivi economici, portandola a costruirsi un ruolo di ammalata, con tendenza ad accentuare le proprie esperienze negative allo scopo di attirare l’attenzione sul disagio sociale che vive, la cui manifestazione caratteristica è la tendenza ad aggravare i disturbi lamentati. Ciò in conformità con quanto valutato dalla dr.ssa __________ per conto dell’assicuratore malattia nell’agosto 2006 e con il dubbio della psichiatra curante circa una mancata assunzione regolare della farmacoterapia antidepressiva prescritta.
In mancanza di una patologia psichiatrica maggiore, di una sintomatologia depressiva grave o di un disturbo di personalità clinicamente significativo, il dr. __________ ha considerato l’assicurata pienamente abile al lavoro nella sua precedente attività e in qualsiasi altra, la cui ripresa è auspicabile anche da un punto di vista terapeutico (doc. 30-6+7).
Di parere opposto la psichiatra curante, dr.ssa __________, la quale, nel suo referto del 1° marzo 2006 all’attenzione della Cassa malati e del 10 ottobre 2006 indirizzato all’UAI, ha per contro diagnosticato la presenza di una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F43.21), di una sindrome da dolore persistente (ICD10-F45.4) e di un disturbo della personalità immaturo e dipendente (ICD10-F60.7), che rendono l’interessata totalmente inabile al lavoro (doc. 1-16 inc. cassa malati e doc. 23/1-4).
La dr.ssa __________ ha poi ribadito la totale incapacità lavorativa dell’interessata nel suo certificato del 2 aprile 2007, nel quale ha segnalato un peggioramento dello stato psichico dell’assicurata a seguito della decisione negativa dell’UAI. La curante ha diagnosticato la presenza di uno stato depressivo grave, senza sintomi psicotici, nell’ambito di una sindrome ansioso-depressiva cronica (doc. 39-7).
Tali diagnosi sono poi state confermate dalla dr.ssa __________, specialista in materia consultata dall’interessata pendente causa, la quale ha espressamente confermato le diagnosi poste dalla curante, ritenendo l’assicurata inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività. La specialista ha criticato le conclusioni alle quali è giunto il perito dell’amministrazione, dr. __________ – il quale ha interpretato i disturbi dell’assicurata come tendenza ad accentuare le proprie esperienze negative allo scopo di attirare l’attenzione sulla sua situazione di disagio, riscontrando evidenti tratti istrionici e dimostrativi con tendenze rivendicative da beneficio secondario – rilevando di non avere riscontrato tratti istrionici nella paziente e mettendo in discussione anche il presunto beneficio secondario dei disturbi. La dr.ssa __________ ha infatti indicato che, prima dell’incidente, l’assicurata era ben integrata nel tessuto sociale: in Svizzera da vent’anni, ella ha una buona padronanza della lingua e svolgeva un’attività professionale con piena soddisfazione dei datori di lavoro e buoni rapporti con i colleghi; ella inoltre aveva una situazione familiare serena, con un buon rapporto sia con il marito, sia con la figlia. La dr.ssa __________ ha aggiunto che, al contrario, al momento attuale l’assicurata ottiene aiuto in quanto non più in grado di occuparsi nemmeno delle faccende domestiche, ma ha rapporti tesi e difficili con i familiari, non ha contatti con il mondo esterno e vi è un marcato ritiro sociale (doc. VII/bis).
Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In concreto, i referti della dr.ssa __________ del 2 aprile 2007 (doc. 39/6-8) e del 18 aprile 2007 (doc. 47) sono antecedenti alla decisione impugnata e possono quindi essere presi in considerazione. Il referto della dr.ssa __________ del 23 ottobre 2007 (doc. VII/bis), pur essendo posteriore alla decisione impugnata (del 10 maggio 2007), conferma tuttavia le diagnosi già poste della curante prima della decisione impugnata. Pertanto, potendo tale referto della dr.ssa __________ permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 10 maggio 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Nella presente fattispecie, il TCA rileva che le diagnosi poste dalla psichiatra curante, dr.ssa __________ – ossia “sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva (ICD10-F43.21), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), disturbo di personalità immaturo, dipendente (ICD10-F60.7)” - non coincidono con quelle poste dal dr. __________ – vale a dire “sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) con sintomatologia algica in personalità con tratti istrionici; elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (ICD10-F68.0), esistenti da aprile 2004”.
Le diagnosi della dr.ssa __________, tuttavia, sono le stesse che sono state riscontrate anche da altre specialiste in psichiatria e psicoterapia, che hanno avuto modo di visitare l’assicurata.
La dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo referto del 22 luglio 2005 redatto per conto dell’assicuratore infortuni, dopo avere visitato l’assicurata in data 6 giugno 2005 e 23 giugno 2005, ha posto le diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva (ICD10-F43.21), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), disturbo di personalità immaturo, dipendente (ICD10-F60.7).
La dr.ssa __________ ha indicato che l’assicurata presenta una tendenza all’abuso di farmaci, ciò che costituisce una tipica reazione nevrotica, con attaccamento ai sintomi per giustificare il suo stato di malattia, ricavandone un importante beneficio secondario. Inoltre, ella presenta una fragilità dovuta allo sradicamento sociale e culturale e l’incidente le permette di esprimere il proprio disagio psicoemotivo.
La dr.ssa __________, nel corso delle due visite dell’assicurata, ha potuto riscontrare una tendenza alla cronicizzazione, che non può che portare ad un progressivo peggioramento dello stato di salute, giudicando l’assicurata inabile al lavoro al 100% (doc. 1-42 inc. LAINF).
Anche la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo referto peritale del 23 agosto 2006, esperito su incarico dell’assicuratore malattia, poste le diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva (ICD10-F43.21), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), disturbo di personalità immaturo, dipendente (ICD10-F60.7), netta tendenza all’elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (ICD10-F68.0), ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50%. La dr.ssa __________ ha sottolineato che vista la cristallizzazione dell’ideazione dell’interessata, ella si opporrà ad una ripresa parziale dell’attività lavorativa, con eventuale accentuazione della sintomatologia attuale, ma secondo la specialista una ripresa lavorativa, oltre ad essere esigibile, è pure terapeuticamente indicata (doc. 1-8+9 inc. cassa malati).
Stante quanto sopra, vista la divergenza tra le diagnosi poste dal perito e quelle della specialista curante, il cui parere è poi stato confermato dalla dr.ssa __________, questo Tribunale ritiene che il presente caso non possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia del dottor __________.
Vista la discrepanza fra le posizioni della specialista curante, rafforzata dalla dr.ssa __________ e quella del perito dell’UAI, il TCA ritiene necessario procedere ad un ulteriore approfondimento peritale di natura psichiatrica, al fine di determinare con precisione le patologie che affliggono l’assicurata e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa.
È vero che i medici del SMR hanno ripetutamente confermato la validità della valutazione peritale esperita dal dr. __________, ritenendo che la documentazione della psichiatra curante, dr.ssa __________ e quella della dr.ssa __________ non apportino nuovi elementi clinici rilevanti, in grado di influire sulla valutazione dello stato di salute e della capacità lavorativa.
Nelle sue annotazioni del 18 aprile 2007 il dr. __________ ha affermato infatti che “in fase di audizione viene inviato un nuovo rapporto della dr.ssa __________ che in pratica conferma la valutazione già espressa precedentemente alla perizia del dr. __________. Viene indicato un peggioramento in seguito al rifiuto di rendita. Valutazione: l’attuale rapporto non porta nuovi elementi clinici di rilievo, permangono valide le conclusioni peritali del dr. __________” (doc. 44-1).
Il dr. __________ ha poi ribadito il suo parere nelle annotazioni del 27 aprile 2007, nelle quali ha osservato che il trattamento antidepressivo in atto, mutato dopo la perizia del dr. __________, è sovrapponibile a quello precedente ed “è ben compatibile con un’attività lavorativa regolare” (doc. 49-1).
Infine, nelle sue annotazioni del 12 novembre 2007, il dr. __________ ha nuovamente confermato la correttezza della valutazione peritale del dr. __________, osservando che dall’apprezzamento del 23 ottobre 2007 della dr.ssa __________ emerge “uno stato psichiatrico espressamente invariato rispetto alla perizia del dr. __________”, aggiungendo che “provare disgusto per quanto la circonda ed il lancio di oggetti sono caratteristiche difficilmente compatibili con uno stato ansioso-depressivo, ma rientrano in un disturbo di personalità” (doc. IX/bis).
Al riguardo, il TCA rileva tuttavia che non essendo specialista in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno dei certificati specialistici della psichiatra curante e della dr.ssa __________ a fronte della valutazione peritale del dr. __________ non era di competenza del dr. __________ (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discordanza esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________ e quelle della dr.ssa __________, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal punto di vista psichiatrico, giustifichi una capacità lavorativa del 100%.
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
Da notare, inoltre, che la presenza di una sindrome da dolore persistente, diagnosticata dalla psichiatra curante, ma non dal perito, è confermata dal fatto che, come comunicato dalla dr.ssa __________ nel suo scritto del 18 aprile 2007, l’assicurata assume un nuovo antidepressivo (Cymbalta). Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 27 aprile 2007, ha rilevato che questo nuovo antidepressivo assunto dall’interessata “dovrebbe avere un effetto benefico in casi di dolori somatoformi/fibromialgia” (cfr. doc. 49-1).
Ora, se è vero che la sindrome da dolore somatoforme normalmente non è invalidante (cfr. consid. 2.4.), va tuttavia evidenziato che il perito non ha riscontrato l’esistenza di una tale patologia, che è invece stata diagnosticata sia dalla dr.ssa __________, sia dalla dr.ssa __________, sia dalla dr.ssa __________.
La nuova perizia psichiatrica dovrà accertare quindi la presenza o meno di tale patologia e, nell’affermativa, valutare se, eccezionalmente, la sindrome somatoforme da dolore persistente possa essere ritenuta invalidante.
La richiesta dell’assicurata di procedere all’audizione testimoniale sia della dr.ssa __________, sia della dr.ssa __________ (doc. VII) è quindi superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 10 maggio 2007 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti