Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.08.2008 32.2007.193

28 agosto 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,014 parole·~1h 10min·2

Riassunto

UAI ha a torto soppresso,in via di revisione,la mezza rendita di cui era al beneficio l'assicurato,fondandosi su un reddito da valido non corretto. Dal corretto confronto dei redditi,l'assicurato ha invece diritto ad 1/4 di rendita dal 7/2007

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.193   cr/DC/sc

Lugano 28 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 2 maggio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RA 1, nato nel __________, all’epoca attivo in qualità di cameriere presso il __________ di __________, a seguito della sentenza 32.2002.96 del 20 agosto 2003 del TCA, ha beneficiato di una rendita intera dal 1° gennaio 1997 al 31 luglio 1998 e di una mezza rendita (grado del 60%) dal 1° agosto 1998 (cfr. doc. 106/1-26).

                               1.2.   In esito alla procedura di revisione, avviata d’ufficio nel novembre 2005, dopo aver esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione del 2 maggio 2007, l’Ufficio AI ha soppresso la mezza rendita, ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’assicurato, giustificante una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. B).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’attribuzione di un quarto di rendita.

                                         Sostanzialmente l’assicurato ha contestato la perizia del SAM, dalla quale risulta una capacità lavorativa residua del 70% in attività leggere adeguate, rilevando che tale valutazione contrasta con l’apprezzamento della capacità lavorativa effettuata dal Prof. __________, che lo ha ritenuto inabile al lavoro al 50% in attività leggere adeguate, tenendo conto sia della problematica ortopedica, sia di quella renale, sia dell’epatite cronica che lo affliggono.

                                         Inoltre, l’assicurato, ha criticato la valutazione del consulente IP, il quale ha ritenuto esigibile lo svolgimento di attività leggere adeguate, senza tuttavia indicare quali attività, in concreto, egli sarebbe in grado di svolgere, nonostante i suoi limiti funzionali. Secondo l’insorgente, sul mercato equilibrato del lavoro non vi sono, alla luce delle sue limitazioni funzionali, delle attività lavorative esigibili.

                                         Infine, l’assicurato ha contestato il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione, rilevando che il reddito da valido che egli avrebbe potuto conseguire, senza il danno alla salute, è ben superiore a quello ritenuto nel calcolo del grado di invalidità (I).

                               1.4.   L’UAI, in risposta, dopo aver ribadito la correttezza della valutazione peritale del SAM, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. L’UAI ha comunque rilevato che l’assicurato ha diritto ad un aiuto al collocamento, invitandolo a prendere contatto telefonico con l’amministrazione (V).

                               1.5.   In data 5 luglio 2007 il patrocinatore ha ribadito che il salario da valido che l’assicurato avrebbe potuto conseguire, senza il danno alla salute e dopo ben 14 anni di attività, sarebbe stato superiore a quello calcolato dall’UAI, chiedendo una proroga del termine per presentare la documentazione necessaria a comprovare quanto asserito (VII).

                               1.6.   In data 10 settembre 2007 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA dei documenti che comprovano che l’interessato, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un reddito da valido di fr. 4'000 mensili, per tredici mensilità. L’avv. RA 1 si è poi riservato di produrre ulteriore documentazione economica a sostegno delle sue argomentazioni e ha chiesto al TCA l’edizione delle schede salariali del personale attivo presso l’ultimo datore di lavoro dell’interessato, oltre all’audizione di alcune persone, in qualità di testi (XI + C-H).

                               1.7.   Con osservazioni del 14 settembre 2007, l’UAI si è riconfermato nella risposta di causa, rilevando che il reddito da valido preso in considerazione dall’amministrazione è corretto, ritenuto che l’ex datore di lavoro dell’interessato ha comunicato che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe percepito il salario minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con i dovuti adeguamenti, dato che egli non era in possesso di alcuna formazione e che, per sua scelta personale, egli non ha frequentato i corsi di riqualifica necessari per ottenere un reddito maggiormente adeguato alle sue mansioni (XIII).

                               1.8.   In data 14 novembre 2007 l’avv. RA 1 ha osservato che l’UAI ha interpellato l’ex datore di lavoro dell’assicurato, al fine di verificare se erano dati gli estremi per ammettere, in sede di revisione, un reddito da valido di fr. 52'000. Vista la risposta ricevuta - vale a dire che era intenzione del datore di lavoro fare frequentare all’interessato dei corsi di riqualifica, in modo da corrispondergli un salario adeguato alle sue mansioni, corsi che l’assicurato non ha frequentato per sua scelta, percependo quindi un salario inferiore l’UAI ha preso in considerazione, in sede di revisione, l’importo di fr. 41'366 annui. L’avv. RA 1 ha tuttavia rilevato che l’assicurato ha lavorato presso la __________ per soli 9 mesi e mezzo (dal 15 dicembre 1992 al 4 ottobre 1993) e in tale breve periodo non ha potuto frequentare dei corsi o delle scuole professionali. Secondo il patrocinatore, qualora avesse continuato a svolgere la sua attività di cameriere presso l’ex datore di lavoro, disponendo al momento attuale di 14 anni di esperienza, l’assicurato, padre di famiglia, non si sarebbe accontentato volontariamente di un reddito mensile modesto, quale quello ritenuto dall’UAI. L’avv. RA 1 ha quindi chiesto al TCA di riconoscere, quale reddito da valido, l’importo di fr. 4'397 mensili, pari ad un reddito annuo di fr. 57’161 (XV + I-L).

                               1.9.   Con scritto del 21 novembre 2007 l’UAI ha ribadito di avere fissato il reddito da valido dell’interessato, conformemente ai dettami della giurisprudenza, il più concretamente possibile, chiedendo quindi nuovamente la reiezione del ricorso (XVII).

                             1.10.   In data 29 gennaio 2008 il patrocinatore ha ancora osservato che il reddito da valido calcolato dall’amministrazione, corrispondente al minimo salariale fissato nel contratto collettivo nazionale di lavoro, è sensibilmente inferiore a quello usualmente percepito in Ticino da un cameriere alle dipendenze di un locale notturno, come risulta dagli accertamenti svolti presso alcuni esercenti, di cui l’avv. RA 1 ha allegato le relative dichiarazioni (XIX + M).

                             1.11.   Con scritto dell’8 febbraio 2008 l’UAI ha ribadito la correttezza del reddito da valido considerato dall’amministrazione, conforme a quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione per collaboratori senza apprendistato professionale, chiedendo che la decisione impugnata venga confermata ed il ricorso respinto (XXI).

                                         Tali osservazioni sono state trasmesse all’assicurato (XXII), per conoscenza.

                             1.12.   Pendente causa il TCA ha chiesto al Prof. dr. __________ di precisare se, tenuto conto delle sole patologie internistiche, si giustifica oppure no una riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato nella precedente attività di cameriere e in altre maggiormente adeguate al suo stato di salute e, nell’affermativa, in che misura (XXIII).

La sua risposta è pervenuta al TCA in data 20 maggio 2008 (XXIV).

                                         L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 2 giugno 2008 (XXVI), mentre l’assicurato, da parte sua, con scritto del 27 maggio 2008 (XXVII).

                                         Queste osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XXVIII, XXIX), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

                             1.13.   Con scritto del 4 luglio 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA un nuovo rapporto medico del dr. __________, dal quale emerge che l’assicurato ha dovuto riprendere, a partire dal 21 settembre 2007, un trattamento cronico di emodialisi, che lo rende inabile al lavoro al 50%, chiedendo l’attribuzione, in via principale, di almeno una mezza rendita di invalidità e, in via subordinata, di almeno un quarto di rendita di invalidità

                                         (XXXII + bis).

                             1.14.   In data 4 agosto 2008 l’amministrazione ha osservato che il peggioramento dello stato di salute dell’interessato, attestato dal dr. __________ a partire dal 21 settembre 2007, è successivo alla decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, chiedendo quindi la conferma della decisione impugnata (XXXIV).

Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato (XXXV), per conoscenza.

                                          in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.5.   Nel caso in esame, nella STCA 32.2002.96 del 20 agosto 2003 questo Tribunale ha ritenuto l’assicurato, a causa delle sue patologie, inabile al 50%, a partire dal 1° agosto 1998, in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 106-14).

Tale decisione si fondava, da una parte, sul referto peritale del 5 dicembre 2000 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, poste le diagnosi di “esiti dopo politrauma con frattura della gamba destra (stato dopo osteosintesi e reosteosintesi); stato dopo trauma cranico e fratture costali multiple; stato dopo lussazione dell’anca sinistra, stato dopo frattura diafisaria esposta dell’ulna sinistra”, aveva considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50% in attività che comportino uno scarso impegno fisico (doc. 62-4).

D’altra parte, si basava sulla valutazione del 20 aprile 1999 del dr. __________, responsabile del Servizio di nefrologia dell’Ospedale __________ di __________, il quale, poste le diagnosi di “insufficienza renale cronica dialisi-richiedente d’eziologia non chiara, anemia renale, osteopatia renale con iperparatiroidismo secondario, ipertensione arteriosa renale; stato da setticemia intercorrente da staph. aureus da catetere, ripetute revisioni della fistola a-v; stato da perforazione del cieco da pseudodiverticolo 18.2.1998 con resezione ileo-ciecale ed appendectomia; epatite B cronica; stato da grave politrauma su incidente della circolazione nel 1993”, aveva considerato l’interessato inabile al lavoro al 100% dal 12 dicembre 1997 al 28 maggio 1998 e inabile al 50% dal 29 maggio 1998 fino al trapianto del rene (per il quale l’assicurato era in lista di attesa) (doc. 32/1-3).

Il dr. __________ ha ribadito la sua valutazione nello scritto del 9 settembre 1999, nel quale ha osservato che l’interessato, che si deve sottoporre a dialisi il pomeriggio di ogni martedì, giovedì e sabato, è in grado di lavorare sull’arco di 4 ore al giorno, per esempio tutte le mattine da lunedì a venerdì, in posizione seduta, con un rendimento del 100% (doc. 45-1).

                               2.6.   Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’assicurato di una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 1997 al 31 luglio 1998 e di una mezza rendita dal 1° agosto 1998.

                                         Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nel maggio 2007 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le condizioni di salute dell’assicurato sono migliorate a tal punto, da giustificare la soppressione della rendita.

                                         Conformemente a quanto stabilito dal TCA, l’UAI ha quindi sottoposto l’assicurato ad una nuova valutazione peritale pluridisciplinare a cura del SAM. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia ortopedica (dr. __________), sia quella psichiatrica (dr.ssa __________), sia infine quella nefrologica (Prof. dr. __________).

                                         L’aspetto ortopedico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, che nel suo referto del 10 agosto 2006 ha posto le diagnosi di “moderata coxartrosi a sinistra, stato dopo lussazione posteriore dell’anca sinistra il 4 ottobre 1993, reposizione chiusa il 4 ottobre 1993, reposizione cruenta con estrazione di frammenti ossei dalla cavità articolare dell’anca sinistra il 5 ottobre 1993 in seguito ad una nuova lussazione spontanea, osteotomia intertrocanterica di valgizzazione dell’anca sinistra nell’ottobre del 1996; stato dopo frattura della gamba destra, esposta di II grado della tibia il 4 ottobre 1993, trattata cruentemente con chiodo intramidollare il 4 ottobre 1993, risentitizzata nel febbraio del 1994 in presenza di una frattura da affaticamento della tibia, asportazione del materiale di osteosintesi a livello della tibia e revisione con nuova osteosintesi di una pseudo-artrosi della fibula nel luglio del 1995, asportazione totale del materiale di osteosintesi alla fibula destra nell’ottobre del 1996. Fratture consolidate in buona posizione. Lievi disturbi residui al compartimento esterno della gamba sotto carico. Disturbo residuale della sensibilità lungo il compartimento esterno e al dorso del piede della gamba destra; frattura diafisaria esposta di grado II all’ulna sinistra il 4 ottobre 1993, trattata cruentemente il 4 ottobre 1993 con asportazione del materiale di osteosintesi nel luglio del 1995. Frattura consolidata in buona posizione con leggero raccorciamento dell’ulna. Lievi disturbi al polso sinistro sotto carico; sindrome algica della fascia plantare bilaterale in presenza di un iniziale assestamento dell’arcata longitudinale” (doc. 163-28).

                                         Il dr. __________ ha evidenziato che, tenuto conto dei due episodi di lussazione dell’anca sinistra, il decorso documentato dopo l’intervento di osteotomia di valgizzazione dell’ottobre 1996 evidenzia una progressione piuttosto lenta delle alterazioni degenerative coxo-femorali a sinistra. La prognosi, a medio termine, secondo lo specialista, è rivolta verso un’ulteriore lenta progressione delle alterazioni degenerative, con un possibile rimpiazzo protesico dell’articolazione (doc. 163-28). Il dr. __________ ha ritenuto che, in assenza di evidenti incongruenze o alterazioni degenerative acquisite dopo un decorso di oltre 12 anni delle articolazioni adiacenti, in particolare ginocchio e caviglia destra, così come gomito e polso sinistro, la prognosi a medio-lungo termine risulta favorevole (doc. 163-29).

                                         Il dr. __________ ha considerato l’assicurato, da un punto di vista strettamente ortopedico, totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di cameriere (doc. 169-28, risposta n. 2), giustificando la diminuzione della capacità lavorativa con la diminuita caricabilità dell’articolazione coxo-femorale sinistra in relazione con il mantenimento prolungato della posizione eretta, il trasporto di pesi e i frequenti spostamenti anche su superfici favorevoli (doc. 163-29, risposta n. 4).

                                         L’assicurato mantiene per contro la possibilità d’ingaggio degli arti superiori, in particolare di quello destro dominante, nello svolgimento di attività leggere e medio-pesanti, anche di precisione, così come pure del rachide, in attività leggere e medio-pesanti rispettose dell’ergonomia del tronco, compreso il mantenimento di posizioni statiche con possibilità di scarico regolare degli arti inferiori, in particolare di quello sinistro (doc. 163-29, risposta n. 6).

                                         Lo specialista ha quindi considerato l’assicurato, con riferimento al quadro clinico oggettivato, pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività leggere e medio-pesanti, prevalentemente ma non prettamente sedentarie, rispettivamente con possibilità di libera scelta della posizione di lavoro, senza necessità di azionare pedali, senza necessità di utilizzo di strumenti o macchinari vibranti, rispettivamente contundenti, senza esposizione a cambiamenti frequenti o repentini della temperatura oppure del grado di umidità ambiente (doc. 163-29, risposta n. 7). Il dr. __________ ha aggiunto che, nello svolgimento di un lavoro individuale, prevalentemente sedentario, l’assicurato potrebbe utilizzare una sedia “da artrodesi dell’anca”, con possibilità di regolazione separata dell’inclinazione della seduta per ogni singola gamba (doc. 163-29, risposta n. 5).

L’aspetto psichiatrico è stato vagliato dalla dr.ssa __________, medico Capo-clinica del __________ di __________. Nel suo rapporto peritale del 10 marzo 2006, la dr.ssa __________, posta la diagnosi di “episodio depressivo lieve (ICD10-F32.0)”, ha indicato che l’insorgenza delle problematiche organiche ha marcato l’inizio di una progressiva caduta delle difese di controllo dell’interessato, che ha portato all’instaurarsi di una sindrome depressiva, divenuta più evidente e marcata in seguito al trapianto renale del 2003, che ha ulteriormente accentuato il suo vissuto fallimentare (doc. 163-20).

La dr.ssa __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 30% sia nella sua precedente attività (doc. 163-20, risposta n. 2), sia in altre attività, a causa della sua diminuita capacità mnestica e dell’astenia che lo affliggono (doc. 163-20, risposta n. 7). La specialista ha infatti evidenziato che il principale limite dell’assicurato, rispetto alla capacità di mantenimento di un’attività lavorativa, è legato da una parte al problema di svegliarsi alla mattina, per l’estrema stanchezza e, d’altra parte, alla mancanza di memoria, che lo costringe ad annotare qualsiasi impegno su dei fogli di carta, che poi non riesce a trovare a causa dell’estremo disordine nel quale vive. La dr.ssa __________ ha poi aggiunto che è in atto un atteggiamento regressivo dell’interessato, che tende ad essere completamente demotivato e sfiduciato nella possibilità di eventuali cambiamenti (doc. 163-20, risposta n. 4).

La specialista ha sottolineato l’importanza di un’adeguata psicofarmacoterapia, accompagnata da colloqui di sostegno psicologico, per migliorare lo stato di salute dell’assicurato, riducendo le componenti asteniche e mnestiche legate alla depressione (doc. 163-20, risposte n. 5 e 6).

La patologia nefrologica è stata valutata dal Prof. dr. __________, Primario di medicina interna e nefrologia presso l’Ospedale regionale di __________. Nel suo referto peritale del 17 febbraio 2006 il Prof. __________ ha indicato che l’assicurato presenta, da una parte, una situazione chirurgica-ortopedica con uno stato dopo politrauma e dei residui, in particolare all’anca sinistra, con dei dolori e una zoppia; d’altra parte, presenta una epatite cronica di tipo B e una insufficienza renale cronica, dapprima curata con dialisi e in seguito, dal 2003, con un trapianto renale ben funzionante (doc. 163-23). Il Prof. __________ ha aggiunto che la stanchezza di cui si lamenta l’interessato può essere dovuta in parte all’epatite, in parte ai medicamenti che deve assumere per l’ipertensione renale e, forse, è legata anche in parte ad un certo stato depressivo (doc. 163-24).

Il Prof. __________ ha giudicato che la funzionalità renale è buona e, di per sé, non comporta una riduzione della capacità lavorativa. Tenendo conto tuttavia dell’aspetto ortopedico e della stanchezza, il Prof. __________ ha considerato l’interessato inabile al lavoro nella sua precedente attività di cameriere, che comporta il mantenimento della posizione eretta per un lungo tempo, ma abile al lavoro al 50% in attività adeguate, nella quali possa anche sedersi (doc. 163-24).

Quanto alla patologia oftalmologica, i medici del SAM, nel rapporto peritale del 22 agosto 2006, hanno indicato che l’esame clinico svolto ha confermato la presenza di una cataratta all’occhio destro, come già evidenziato in occasione di un consulto oftalmologico presso l’Ospedale regionale di __________ nel corso del 2005, con indicazione per un trattamento chirurgico. Questa patologia, perfettamente guaribile tramite un intervento di asportazione e sostituzione del cristallino all’occhio destro, non implica quindi, secondo i medici del SAM, delle limitazioni della capacità lavorativa dell’interessato (doc. 163-16).

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 22 agosto 2006, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “moderata coxartrosi sinistra in stato dopo lussazione posteriore dell’anca il 4 ottobre 1993, riposizione chiusa il 4 ottobre 1993, riposizione cruenta con estrazione di frammenti ossei dalla cavità articolare il 5 ottobre 1993 in seguito ad una nuova lussazione spontanea, osteotomia intertrocanterica di valgizzazione dell’anca sinistra nell’ottobre 1996; episodio depressivo lieve; epatite virale cronica di tipo B” e quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo frattura della gamba destra, esposta di II grado della tibia il 4 ottobre 1993, risintetizzata nel febbraio 1994 in presenza di una frattura da affaticamento della tibia, asportazione del materiale di osteosintesi a livello della tibia e revisione con nuova osteosintesi di una pseudo-artrosi della fibula nel luglio 1995, asportazione totale del materiale di osteosintesi alla fibula destra nell’ottobre 1996, fratture consolidate in buona posizione con lievi disturbi residui al compartimento esterno della gamba sotto carico nonché disturbo residuale della sensibilità lungo il compartimento esterno e al dorso del piede della gamba destra; stato dopo frattura diafisaria esposta di II grado all’ulna sinistra il 4 ottobre 1993, trattata cruentemente il 4 ottobre 1993 con asportazione del materiale di osteosintesi nel luglio 1995, frattura consolidata in buona posizione con leggero raccorciamento dell’ulna e lievi disturbi al polso sotto carico; sindrome algica della fascia plantare bilaterale in presenza di un’iniziale assestamento dell’arcata longitudinale; stato dopo trapianto renale nel 2003 ben funzionante su glomerulopatia di origine non chiara, emodialisi cronica dal 12 dicembre 1997 al 2003 per insufficienza renale cronica associata ad anemia renale, osteopatia renale con iperparatiroidismo secondario ed ipertensione arteriosa renale; cataratta all’occhio destro con acuità visiva ridotta a 6/10 senza segni per retinopatia” (doc. 163-13).

I medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato globalmente inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di cameriere, a causa delle sue patologie muscolo-scheletriche (diminuita caricabilità dell’articolazione coxo-femorale sinistra in relazione con il mantenimento prolungato della posizione eretta, il trasporto di pesi e i frequenti spostamenti anche su superfici favorevoli), internistiche (ridotta resistenza agli sforzi, astenia cronica) e psicologiche (estrema stanchezza, diminuita capacità mnestica, atteggiamento regressivo) (doc. 163-16).

Essi hanno per contro considerato l’assicurato abile al lavoro al 70% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali: si tratta di attività leggere e medio-pesanti, da svolgere prevalentemente in posizione sedentaria o con possibilità di libera scelta della posizione di lavoro, senza necessità di azionare pedali e che non comportino l’uso di strumenti o macchinari vibranti o contundenti, senza esposizione a cambiamenti frequenti o repentini della temperatura o del grado di umidità ambiente e che non esigano una perfetta capacità mnestica e una rapidità di esecuzione (doc. 163-17).

I periti del SAM hanno rilevato che il grado di abilità lavorativa del 70% in attività adeguate è presente dal 1° gennaio 2004, ossia circa quattro mesi dopo il riuscito trapianto renale (doc. 163-17). In precedenza, a partire da giugno 1998, la capacità lavorativa dell’assicurato, in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, era del 50%.

I medici del SAM hanno sottolineato che il loro giudizio valetudinario concernente la capacità lavorativa residua dell’interessato in attività adatte ha tenuto conto in particolar modo delle limitazioni a livello internistico, nonché di quelle psicologiche e mentali (astenia cronica, diminuita capacità mnestica, atteggiamento regressivo).

I medici del SAM hanno in particolare evidenziato che l’apprezzamento del Prof. __________, che ha valutato l’assicurato probabilmente inabile al lavoro al 50% in attività adatte, era giustificato anche da argomenti ortopedici e dalla stanchezza cronica, fattori che tuttavia non entrano in considerazione nello svolgimento di attività adeguate alle condizioni di salute dell’interessato. Per questi motivi, i medici del SAM hanno ritenuto che in attività rispettose dei suoi limiti funzionali, l’assicurato è da considerare abile al lavoro al 70%, giudizio che in futuro potrebbe migliorare tramite un’adeguata psicofarmacologia e colloqui di sostegno psicologico (doc. 163-17).

Nel suo rapporto medico del 1° settembre 2006 il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha rilevato:

"  L’attuale perizia SAM permette di constatare un parziale miglioramento della capacità lavorativa in attività adatta mentre l’attività di cameriere è definitivamente non più esigibile.

In considerazione del contesto globale provvedimenti professionali saranno difficili da attuare.

SAM 2.2006

Diagnosi:

moderata coxartrosi sinistra in

      -    stato dopo lussazione posteriore dell'anca il 4.10.1993, riposizione cruente il 4.10.1993, riposizione cruente con estrazione di frammenti ossei dalla cavità articolare il 5.10.1994 in seguito a nuova lussazione spontanea

episodio depressivo lieve

epatite virale cronica tipo B

stato dopo trapianto renale nel 2003 ben funzionante

cataratta occhio destro con acuità visiva di 6/10

stato dopo frattura gamba destra nel 1993

stato dopo frattura ulna sinistra 1993

lato psichiatrico (dr.ssa __________): impedimento del 30% dovuto a stanchezza, disturbi di memoria e atteggiamento regressivo

lato ortopedico (dr. __________); esigibili attività leggere prevalentemente sedentarie senza necessità di uso di pedali, senza l'uso di macchinari vibranti e/o contundenti, senza esposizione a cambiamenti di temperatura o umidità

conclusioni:

IL completa quale cameriere

Abile al 70% in attività adatta (rendimento ridotto) a partire dal 1.1.2004 (4 mesi dopo il trapianto), prima 50%." (Doc. 165-3)

                               2.7.   In corso di causa, questa Corte si è rivolta al Prof. dr. __________, chiedendogli di precisare se, tenuto conto delle sole patologie internistiche, si giustifica una riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività di cameriere e in altre adeguate alle sue condizioni di salute (XXIII).

                                         Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 20 maggio 2008:

"  (...)

Se faccio astrazione della situazione ortopedica post politrauma, il grado di insufficienza renale di allora non comportava di per sè una diminuzione della capacità lavorativa. La terapia antiipertensiva abbastanza intensa potrebbe influire sulla capacità lavorativa, ma penso che una riduzione non oltrepassi il 10-20% per un'attività come quella di cameriere. La parte principale limitante l'attività lavorativa è sicuramente data dalle malattie non internistiche." (Doc. XXIV)

                                         In data 27 giugno 2008 il dr. __________, Capo servizio di nefrologia presso l’Ospedale __________ di __________, ha attestato quanto segue:

"  Confermo che il signor RI 1 deve di nuovo essere sottoposto, dal 21.9.2007, ad un trattamento cronico di emodialisi (3 sedute di 4 ore alla settimana).

Tutti i pazienti in emodialisi sono inabili al lavoro al 50%, non solo per eseguire il trattamento, ma anche per la stanchezza dovuta all’insufficienza renale, al trattamento dialitico e alla terapia medicamentosa.

Non posso esprimermi sull’invalidità lavorativa prima di settembre 2007, visto che il paziente (portatore di un rene trapiantato) si è fatto controllare solo molto raramente, contrariamente alla regola.

Ci sono però parecchi indizi che portano a pensare che l’insufficienza renale si è sviluppata nel corso delle poche settimane prima dell’inizio del trattamento dialitico.

Il paziente ha sicuramente avuto enormi problemi psico-sociali che hanno inciso sulla sua capacità lavorativa. Questo è evidente dal fatto che praticamente non si è sottoposto a controlli medici regolari quale portatore di rene trapiantato e che tutt’ora, a periodi, non è in grado di seguire le sedute di dialisi in modo regolare e puntuale; alcuni giorni non si presenta pur sapendo che si tratta di una terapia di importanza vitale.” (Doc. XXXII/bis)

                               2.8.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.9.   Nella presente fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.5., 2.6. e 2.7.) e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.8.), questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto l’interessato, dal mese di gennaio 2004 e per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata (che delimita il potere cognitivo del giudice), abile al 70% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

                                         Innanzitutto va osservato che alla perizia del 22 agosto 2006 del SAM, completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.

                                         I medici del SAM hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla totale incapacità lavorativa nella sua precedente attività di cameriere, ma ad una capacità lavorativa del 70%, a partire dal 1° gennaio 2004, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Tali conclusioni sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR, nel suo rapporto medico del 1° settembre 2006 (doc. 165/1-3).

I medici del SAM hanno ben evidenziato che l’assicurato, da un punto di vista strettamente ortopedico, è da considerare abile al lavoro al 100% in attività adatte al suo stato di salute, mentre presenta una limitazione della capacità lavorativa dal profilo psichico - che potrebbe migliorare almeno in parte con una presa a carico psichiatrica - e internistico (doc. 192-12).

                                         Nel suo consulto ortopedico del 10 agosto 2006 il dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha evidenziato che vi è stata una progressione piuttosto lenta delle alterazioni degenerative coxo-femorali dopo l’intervento di osteotomia di valgizzazione del 1996, giudicando che, in assenza di evidenti alterazioni degenerative dopo un decorso di oltre 12 anni delle articolazioni adiacenti, la prognosi risulta piuttosto favorevole (doc. 163-29).

Il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato, da un punto di vista strettamente ortopedico, inabile al lavoro in misura totale nella precedente attività di cameriere. La diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dalla ridotta caricabilità dell’articolazione coxo-femorale sinistra, in relazione con il mantenimento prolungato di una posizione eretta, dal trasporto di pesi e da frequenti spostamenti anche su superfici favorevoli. Il dr. __________ ha per contro considerato l’interessato abile al lavoro al 100% in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 163-29).

Tale conclusione, che conferma la previsione a suo tempo operata dal dr. __________ – che nel suo referto peritale del 5 dicembre 2000 aveva concluso che, “in un lavoro sedentario, che non comporti sforzi di sollevamento di pesi, i tempi di lavoro esigibili potrebbero valutarsi tra le 6 – 8 ore giornaliere” (cfr. doc. 62-5) - non è del resto stata contraddetta, in sede ricorsuale, da certificati medico-specialistici attestanti patologie maggiormente invalidanti. Il TCA non ha quindi motivi per discostarsi dalla valutazione peritale del dr. __________.

                                         L’aspetto psichiatrico è stato vagliato dalla dr.ssa __________, medico Capo-clinica del __________, che nel suo rapporto peritale del 10 marzo 2006, posta la diagnosi di “episodio depressivo lieve (ICD10-F32.0)”, ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 30% (doc. 163-20), sottolineando che il principale limite dell’interessato rispetto alla capacità di mantenere un impiego consiste nella difficoltà di svegliarsi al mattino a causa dell’estrema stanchezza e nella mancanza di memoria, che lo costringe a scriversi tutto ciò che deve fare su dei foglietti, che poi tuttavia è incapace di trovare a causa del suo disordine (doc. 163-20).

Anche queste conclusioni, che non sono state contestate dall’assicurato e che non sono smentite da altri certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, possono essere fatte proprie dal TCA.

Infine, nel suo referto peritale del 17 febbraio 2006, il Prof. __________, Primario di nefrologia all’Ospedale di __________, ha indicato che l’interessato presenta un’epatite cronica di tipo B e una insufficienza renale cronica, curata dapprima con dialisi e in seguito con un trapianto renale, nel 2003, ben funzionante. Lo specialista ha indicato che la funzionalità renale è buona e, di per sé, non comporta una riduzione della capacità lavorativa (doc. 163-24). Tuttavia, tenendo conto anche dei disturbi ortopedici e del grado di stanchezza dell’assicurato, il Prof. __________ ha considerato che l’interessato sia totalmente inabile al lavoro quale cameriere, ma abile al 50% in attività adeguate, dove possa stare seduto (doc. 163-24).

I medici del SAM, nel rapporto peritale del 22 agosto 2006, hanno criticato la percentuale di inabilità lavorativa del 50% in attività adatte indicata dal Prof. __________, percentuale che tiene conto anche dei disturbi ortopedici e della stanchezza dell’assicurato: essi hanno osservato che “il Prof. __________ nel suo giudizio valuta l’assicurato probabilmente inabile al lavoro nella misura del 50% anche in attività adatte, giustificando questa limitazione pure con argomenti ortopedici oltre alla stanchezza cronica, argomenti che invece non sussistono in attività adeguate. Per questo motivo riteniamo che in attività meglio adatte il grado di capacità lavorativa medico-teorico globale va ritenuto nella misura del 70%” (doc. 163-17).

L’insorgente ha contestato tale conclusione dei medici del SAM, ritenendo che sia corretto considerarlo inabile al lavoro al 50% in attività adatte, come indicato dal Prof. __________ (I).

Invitato dal TCA ad esprimere la sua valutazione in merito alla capacità lavorativa residua dell’assicurato, tenuto conto delle sole componenti internistiche, di sua competenza (cfr. doc. XXIII), il Prof. __________ ha ribadito che il grado di insufficienza renale non comportava di per sé una diminuzione della capacità lavorativa, mentre la terapia antiipertensiva abbastanza intensa potrebbe giustificare una riduzione della capacità lavorativa del 10%-20% (doc. XXIV, sottolineatura della redattrice).

Alla luce di questa chiara risposta del Prof. __________, il TCA ritiene corretta la valutazione globale dei medici del SAM, i quali hanno considerato l’interessato, fino al momento di emanazione della decisione impugnata (2 maggio 2007), abile al lavoro al 70% in attività adeguate.

Le conclusioni dei medici del SAM, del resto, si allineano a quanto valutato in precedenza dal dr. __________, il quale, nel suo referto medico del 20 aprile 1999 (cfr. doc. 32-1), aveva posto un’incapacità lavorativa del 50% dal 29 maggio 1998 fino al trapianto del rene.

I medici del SAM, nella perizia del 22 agosto 2006, hanno correttamente evidenziato che, vista la buona riuscita del trapianto, avvenuto nell’agosto 2003, l’assicurato è da considerare abile al lavoro al 70% in attività leggere adeguate, a partire dal 1° gennaio 2004, ossia circa 4 mesi dopo il riuscito trapianto renale (doc. 163-17).

Solo in un secondo tempo e meglio a partire dal mese di settembre 2007, come attestato dal dr. __________ nel suo referto del 27 giugno 2008, l’assicurato ha subito, dal profilo internistico, un peggioramento delle sue condizioni di salute, che ha portato ad una nuova insufficienza renale e alla necessità di un nuovo trattamento cronico emodialitico (cfr. doc. XXXII/bis riportato per esteso al consid. 2.7.).

Tale peggioramento non può tuttavia essere preso in considerazione dal TCA nel corso della presente procedura.

                                         Va qui ricordato, infatti, che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 2 maggio 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In concreto, il peggioramento dello stato di salute dell’interessato, attestato dal dr. __________, che ha comportato un nuovo trattamento emodialitico a partire dal 21 settembre 2007 a causa di una insufficienza renale che, secondo lo specialista, verosimilmente “si è sviluppata nel corso delle poche settimane prima dell’inizio del trattamento dialitico” (doc. XXXII/bis), va fatto valere tramite la presentazione di una domanda di revisione, come del resto correttamente effettuato dallo stesso patrocinatore, il quale nel suo scritto del 4 luglio 2008 ha indicato che “sulla base di questa valutazione (del dr. __________, n.d.r.), ho provveduto a chiedere all’Ufficio AI di riaprire la pratica del signor RI 1, essendo nello specifico dimostrato che il grado di incapacità lavorativa residua del mio patrocinato e di conseguenza il suo grado di invalidità, si sono modificati in misura rilevante per il diritto alle prestazioni assicurative” (doc. XXXII).

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alla stessa può essere fatto riferimento. Inoltre, considerato il miglioramento, fino all’emissione della decisione impugnata, dello stato di salute dal profilo internistico-nefrologico a seguito del riuscito trapianto renale dell’agosto 2003, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che ragionevolmente, a partire dal 1° gennaio 2004, l’assicurato ha presentato una capacità lavorativa del 70% in attività leggere adeguate.

                             2.10.   La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.8.).

                                         Ora, nel caso concreto, il consulente IP ha stabilito che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, leggere, semplici e ripetitive, prevalentemente sedentarie, a ritmo non elevato, nel settore secondario o terziario non qualificato, nel ruolo di dipendente con autonomia guidata e controllata, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 70% (doc. 171-2).

                                         Il patrocinatore dell’assicurato ha contestato tali conclusioni, rilevando che l’amministrazione non ha tenuto in debito conto il fatto che l’assicurato può svolgere solo delle attività lavorative da leggere a medio-pesanti, prevalentemente sedentarie o con possibilità di libera scelta della posizione di lavoro, senza necessità di azionare pedali, che non esigano una perfetta capacità mnestica e una rapidità di esecuzione (doc. I).

                                         Tali critiche non possono essere fatte proprie dal TCA, considerato che, nel suo rapporto del 2 febbraio 2007, il consulente IP, tenuto conto dei dati medici ed escludendo qualsiasi progetto di riformazione professionale (dato che non vi sono nel caso dell’interessato “le necessarie condizioni di base, avendo competenze e attitudini insufficienti per affrontare qualsivoglia progetto di riqualifica di primo livello (AFC)”, cfr. doc. 171-3), ha indicato che un’attività esigibile per l’assicurato deve avere i seguenti requisiti:

"  (...)

L'esigibilità medica teorica mi consente di definire, a grandi linee, le condizioni adeguate reintegrative:

semplice & ripetitiva → al fine di ridurre lo sforzo cognitivo/mnestico,

leggera → al fine di risparmiare la forza fisica,

prevalentemente sedentaria → al fine di rispettare il danno all'anca,

a ritmo costante non particolarmente elevato → al fine di dare continuità e perseveranza alle variabili sovra esposte.

senza l'uso di pedali o macchinari vibranti → al fine di rispettare la sintomatologia dell'arto inferiore,

senza esposizioni a cambiamenti di temperatura o umidità → al fine di rispettare la sintomatologia,

punto di vista organizzativo → eviterei produzioni a catena iper-stressanti,

settore adeguato → Secondario e Terziario non qualificato,

ruolo → dipendente con autonomia guidata e controllata.

Allo scopo di definire concretamente le attività esigibili, sollecito gentilmente il servizio di aiuto al collocamento d'occuparsene al più presto. Grazie.

P.S. CIP disponibile per eventuali. (....)" (Doc. 171-2)

Il consulente IP ha quindi ribadito la necessità che il Servizio d’aiuto al collocamento verifichi l’idoneità e la fattibilità di un aiuto al collocamento per l’interessato (cfr. doc. 171-3).

Nella nota del 5 febbraio 2007, al riguardo, il funzionario incaricato ha risposto:

"  Su richiesta del collega __________, dopo avere visionato l'incarto, considerate le difficoltà oggettive nel reperire un'attività adeguata al suo stato di salute, posso confermare che la richiesta per un aiuto al collocamento può essere presa a carico dal nostro servizio di collocamento." (Doc. 172-1)

Inoltre, il patrocinatore ha criticato la mancata indicazione delle attività concretamente esigibili sul mercato del lavoro (doc. I).

                                         Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive.

                                         Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

Tali attività sono senz’altro esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

                                         Al riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

                             2.11.   Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 70%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                          2.11.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 41’366.- (2006) riferito all’attività svolta in qualità di cameriere presso il __________ – __________ di __________ (cfr. doc. 171-2).

Tale importo è stato calcolato in base a quanto comunicato dal precedente datore di lavoro, con scritto del 20 gennaio 2007, nel quale l’amministratore della ditta __________ ha indicato che:

"  (...)

Il signore RI 1, avrebbe percepito come salario mensile quello previsto dal minimo del CCNL 98 adeguato in base ai loro aumenti. Per il 2003 sarebbe stato chf. 3'100.00 lordi, per il 2004 e 2005 sarebbe stato chf. 3'160.00 lordi, per il 2006 sarebbe stato chf. 3'182.00 lordi." (Doc. 170-1)

L’assicurato ha contestato il reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI, troppo basso, che a suo avviso dovrebbe essere pari ad almeno fr. 4'000 mensili o fr. 52'000 annui (doc. I).

                                         A tale proposito, il TCA rileva che nella precedente decisione del 13 giugno 2002 con la quale l’assicurato era stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 1997 al 31 ottobre 1997, di una mezza rendita dal 1° novembre 1997 al 28 febbraio 1998, di una rendita intera dal 1° marzo 1998 al 31 luglio 1998 e poi di una mezza rendita dal 1° agosto 1998 - l’UAI aveva tenuto conto di un reddito da valido di fr. 52'000, in base a quanto indicato dal datore di lavoro, ditta __________, nel questionario del 28 agosto 2002 (cfr. doc. 88-2).

Nella sentenza del 32.2002.96 del 20 agosto 2003 il TCA, chiamato ad esprimersi in merito alla correttezza della decisione dell’amministrazione, ha confermato, quale reddito da valido, l’importo di fr. 52'000 (2002) indicato dal consulente IP e confermato dal precedente datore di lavoro (cfr. STCA citata, pag. 17 seg., in particolare pag. 21, cfr. doc.106-20+21).

Nella nota del 13 febbraio 2007 il funzionario incaricato, vista la differenza tra l’importo considerato quale reddito da valido nella precedente decisione dell’UAI - ammontare poi confermato dal TCA e quanto calcolato dal consulente nel rapporto del 2 febbraio 2007, ha osservato:

"  Nota a riguardo del reddito da valido e da invalido.

Il reddito da invalido di CHF 57'830.-- è relativo all'anno 2005 e non 2006.

Con sentenza del 20 agosto 2003 il TCA ha considerato quale reddito da valido CHF 52'000.-- per l'anno 2002 (cf. dichiarazione del datore di lavoro __________ tramite questionario DL del 28.8.2002).

In data 20 gennaio 2007 lo stesso datore di lavoro (e la stessa persona che firma) indica invece che nel 2006 l'assicurato senza il danno alla salute avrebbe potuto conseguire CHF 41'366.--.

Non si spiega il motivo della considerevole diminuzione del reddito dal 2002 al 2006.

Ne ho quindi parlato con __________. Dobbiamo prendere contatto con il DL e verificare il motivo per cui il reddito è sensibilmente diminuito." (Doc. 173-1)

L’UAI ha quindi interpellato il precedente datore di lavoro dell’interessato chiedendogli delle precisazioni in merito al salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire, senza il danno alla salute, qualora avesse continuato a lavorare per la __________. Nello scritto del 13 febbraio 2007 l’amministrazione ha indicato:

"  La ringraziamo dello scritto inviatoci il 20 gennaio 2007. Dallo stesso risulta che se il signor RI 1 fosse ancora stato alle vostre dipendenze avrebbe potuto conseguire i seguenti redditi:

2003:                CHF 40'300.--

2004 e 2005:    CHF 41'080.--

2006:                CHF 41'366.--

Questa dichiarazione sembra in apparente contraddizione con quanto da voi indicato il 28 agosto 2002 (cf. allegato), e cioè che nel 2002 senza il danno alla salute l'assicurato avrebbe potuto conseguire CHF 52'000.--, reddito quindi parecchio superiore a quanto ora indicato.

La invitiamo pertanto a comunicarci per iscritto il motivo di questa diminuzione di reddito.

Anche agli altri dipendenti il reddito è stato considerevolmente diminuito?" (Doc. 174-1)

                                         Nella risposta del 19 febbraio 2007 la __________ ha rilevato quanto segue:

"  Quando il signor RI 1 era impiegato presso la nostra ditta, non ricopriva qualifiche particolari in quanto non ne possedeva.

Era nostra intenzione fargli frequentare dei corsi e/o delle scuole di riqualifica in modo da dargli un salario adeguato alle sue mansioni.

Visto che il signor RI 1 questi corsi non li ha mai frequentati per sua scelta (e quando il nostro rapporto di lavoro si è sciolto), il suo salario purtroppo è rimasto relativo al suo grado di formazione, purtroppo nessuna.

È ed è sempre stata politica della nostra azienda riconoscere (anche a livello economico) le capacità personali e di formazione del nostro personale che ci è fedele da più di un decennio e i salari non hanno mai subito delle diminuzioni, ma anzi adeguamenti.

Nel caso specifico, come detto, il signor RI 1 all’inizio del suo impiego ci dava ampie garanzie di sviluppo e capacità, le quali poi sono cominciate a scemare fino a che quel naturale rapporto di fiducia che si instaura tra dipendente e datore di lavoro è venuto a mancare.” (Doc. 175-1)

Il patrocinatore ha contestato tali osservazioni, rilevando che l’assicurato ha svolto la sua attività presso il precedente datore di lavoro unicamente per 9 mesi e mezzo. Secondo l’avv. RA 1, l’assicurato non ha quindi avuto il tempo di frequentare corsi o scuole professionali, visto il breve lasso di tempo durante il quale è stato alle dipendenze della __________ (doc. XV).

A mente del TCA, queste critiche del patrocinatore dell’assicurato sono pertinenti e possono essere condivise da questo Tribunale.

Il reddito da valido dell’assicurato va quindi fissato in fr. 52'000 (2002), come del resto già deciso nella STCA 32.2002.96 del 20 agosto 2003. Adeguando tale importo al 2006, si ottiene un reddito da valido di fr. 54'340 (+4.5%, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2006, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

Visto quanto sopra, la richiesta del patrocinatore relativa all’edizione delle schede salariali del personale attivo presso l’ultimo datore di lavoro dell’interessato, oltre all’audizione di alcune persone, in qualità di testi (XI + C-H), è quindi superflua (cfr. infra, consid. 2.12.).

                          2.11.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                          2.11.3.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"  (...)

8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4. A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RtiD II-2006 pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"  Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

                                         In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

                                         Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

                                         Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

                                         In una sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale, su questo tema, ha ancora rilevato:

"  A proposito del richiesto adeguamento va tuttavia rilevato che finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).”

                          2.11.4.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1.

                                         Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         L’assicurato, quale cameriere presso __________, avrebbe guadagnato, nel 2006, fr. 54'340/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.1.), corrispondenti a fr. 4'528.3/mese.

                                         Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 45’174.--/anno e 3’764.50/mese; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 55 “Alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 4: fr. 3’611.-- X 12 mesi = 43’332.--, riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 45’174).

                                         Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.9.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 41’438.12 (fr. 59'197.32 ridotti del 30%).

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In concreto, il consulente ha applicato la riduzione massima consentita del 25%, in considerazi

32.2007.193 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.08.2008 32.2007.193 — Swissrulings