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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2008 32.2007.180

16 giugno 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,891 parole·~1h 9min·3

Riassunto

UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni,essendo egli ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate e risultando dal raffronto dei redditi un grado di invalidità inferiore al minimo richiesto del 40%

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.180   cr/sc

Lugano 16 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2007 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 26 aprile 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, di professione muratore, in data 18 novembre 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, essendo affetto da una sindrome dorso e lombospondilogena cronica con piccola ernia discale presente dal 5 dicembre 2003 (doc. 4/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 5 luglio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. 17/1-3).

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dalla __________ con la quale ha contestato il fatto di non essere stato sottoposto ad un esame specialistico in ambito psichiatrico, nonostante sia in cura da mesi presso il dr. __________, chiedendo inoltre di essere posto al beneficio di provvedimenti di riqualifica professionale, dato che egli non è più in grado di svolgere mansioni nel settore dell’edilizia (doc. 25-1) - l’amministrazione, dopo aver chiesto ulteriori precisazioni ai curanti, dr. __________ e dr. __________, con decisione su opposizione del 26 aprile 2007, ha confermato il rifiuto di prestazioni, rilevando che l’assicurato è ancora abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate e che dal raffronto dei redditi è risultato un grado di invalidità del 22%, insufficiente per avere diritto ad una rendita (doc. C).

                               1.4.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha presentato ricorso al TCA, chiedendo che l’incarto venga retrocesso all’UAI per una nuova valutazione psichiatrica (I).

                                         Egli ha sostanzialmente rilevato che il suo stato di salute, dal punto di vista psichico, non è stato sufficientemente approfondito, preannunciando la trasmissione di un referto medico dettagliato da parte dello psichiatra curante, dr. __________ (I).

L’assicurato ha pure criticato il fatto che l’UAI abbia escluso, sulla base del rapporto del consulente IP, la possibilità di una riqualifica professionale, ritenendolo direttamente reintegrabile sul mercato del lavoro (I).

                               1.5.   L’UAI, in risposta, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso (IV).

Tale scritto è stato trasmesso al rappresentante dell’assicurato, con l’avvertenza che le parti hanno facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova (V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.6.   Nel caso in esame, nel suo rapporto medico del 2 giugno 2005, il dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale e lombospondilogena cronica su piccola ernia discale L5/S1 mediolaterale sinistra senza compressione; sindrome del dolore cronico” (doc. 14-1) e indicati, quali limiti funzionali, che l’interessato “è in grado di eseguire lavori medio-pesanti; pesi da sollevare e da trasportare fino a 30 kg, occasionalmente anche superiori; non è limitato nella posizione eretta né seduta; non vi sono limitazioni negli spostamenti; lavori con il tronco in anteflessione sono limitati, fino a 30 minuti di fila; in posizione accovacciata e inginocchiata fino a 30 minuti”, ha osservato:

"  (...)

L'A. è stato visto da numerosi reumatologi, i quali concordano che dal loro punto di vista le limitazioni non sono importanti e lavori fino a medio-pesanti sono esigibili, con anche, occasionalmente, l'esecuzione di lavori pesanti.

L'attività di muratore fu ritenuta anche esigibile dal reumatologo curante, che però poi consiglia un'attività con i limiti sopra richiesti. E' plausibile che la continuazione dell'attività di muratore alla lunga porti a un peggioramento.

Importante è la componente del dolore somatoforme, che è stata giudicata nell'ambito della valutazione pluridisciplinare (reumatologo, psichiatra, anestesista) del 06.04.2005 all'Ospedale universitario di __________, con conclusioni sulla CL corrispondenti a quelle sopra descritte.

La patologia psichiatrica è compresa in questa valutazione.

Viene consigliato un riallenamento al lavoro.

In conclusione l'attività di muratore non è adatta se si vuole conservare anche in futuro la CL di questo A., 40enne, al momento risulta ancora praticabile, al 50% (diminuzione di rendimento)."

(Doc. 14-2)

Il dr. __________ ha fondato il suo rapporto medico sul referto del 13 aprile 2005 relativo all’esame pluridisciplinare eseguito presso l’__________ di __________, su richiesta del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che nel suo certificato medico del 18 febbraio 2005 aveva ritenuto l’assicurato affetto da una sintomatologia del dolore equivalente ad una sindrome del dolore somatoforme, di origine psichiatrica e non quindi di competenza di un reumatologo (doc. 13-7).

Nel rapporto del 13 aprile 2005 i medici dell’__________ (e meglio il dr. __________, medico assistente della __________; il dr. __________, Capo-clinica della __________ e il dr. __________, Capo-clinica della __________) hanno posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

Hauptprobleme:

1.   Chronifizierte Schmerzverarbeitungsstörung (F45.9)

      -    Lumbospondylogenes Syndrom

      -    Massive Dekonditionierung und Haltungsinsuffizienz bei Schonverhalten

      -    Fehlhaltung der Wirbelsäule

      -    Geringe degenerative Veränderungen der Wirbelsäule

      -    kleine Diskusprotrusion L5/S1 ohne neurale Affektion und Anulusriss L4/5

      -    Depressive Entwicklung

      -    Ausweitungstendenzen

      -    Selbstlimitierungen, 4/5 nicht organische Zeichen nach Waddel, allgemeine Druckschmerzhaftigkeit (18/18 Fibromyalgie-typische Tenderpoints + mehrere Controllpoints positiv)

2.   Leichtgradige depressive Episode (F 32.0)" (Doc. 13-2)

I medici dell’__________ hanno poi rilevato:

"  (...)

Beurteilung:

Herr RI 1 weist klinisch führend eine ausgeprägte Dekonditionierung und eine Hypotrophie der wirbelsäulestabilisierenden Muskulatur mit resultierender Haltungsinsuffizienz auf. Zudem besteht eine erhebliche Fehlhaltung der Wirbelsäule.

Rezidivierende belastungsbedingte muskuläre Reaktionen der autochthonen Rückenmuskulatur werden so plausibel. Das Uebergewicht trägt sein Übriges dazu bei.

In den bildgebenden Untersuchungen konnten weder Hinweise für relevante degenerative Veränderungen noch für eine neurale Affektion gefunden werden. Die minimale Diskusprotrusion ohne neurale Affektion auf Höhe L5/S1 und auch der Anulus fibrosus - Riss auf Höhe L4/5 können die ausgeweitete Symptomatik und diffuse Schmerzangabe des Patienten nicht hinreichend erklären. Es finden sich hingegen in den Untersuchungen diskrepante Befunde, auch weist der Patient Ausweitungstendenzen (4/5 Waddell-Zeichen, positive Tender - und Controlpoints) auf.

Die notwendigen Rekonditionierungsmassnahmen scheiterten bisher an der Abwehr aktiver Massnahmen des Patienten, der sich durch ausgeprägtes Schonverhalten auszeichnet und mit einem erheblichen Krankheitsgefühl verbindet. Zusammengefasst sind die Einschränkung rheumatologisch somatisch nicht plausibel, der Patient weist Selbstlimitierungen auf.

Aus psychiatrischer Sicht ist festzuhalten, dass der Patient ein relativ niedriges Funktionsniveau hat und über schlechte Coping-Möglichkeiten verfügt. Herr RI 1 weist eine ausgeprägte gedankliche Fokussierung auf das Schmerzerleben auf. Er schildert, vermehrt nervös, innerlich unruhig und aggressiv zu sein, fühle sich deprimiert, habe weniger Interessen als früher und habe sich sozial zurückgezogen.

Die Konzentration sei sehr schlecht, es sei ihm oft schwindlig, er grüble nachts wenn er nicht schlafen könne, habe negative Gedanken und sei ausgeprägtem Gedankenkreisen ausgeliefert.

Herr RI 1 hat jegliche Aktivitäten aufgegeben und ein ausgeprägtes Schonungs- und Vermeidungsverhalten entwickelt.

Prozedere / Vorschlag:

Grundsätzlich wäre eine Rekonditionierung i. S. einer Haltungskorrektur, Ausgleich der muskulären Dysbalancen, Kräftigung des spinotransversalen Systems unter Vermittlung ergonomischer Arbeitsweisen bei den Patienten dringend angezeigt. Diese sollten mittelfristig in einer medizinischen Trainingstherapie, welche mindestens 3 Monate bis besser noch 6 Monate durchgeführt werden sollte, münden. Inwieweit der Patient jedoch Bereitschaft zeigt, dieses unter Inkaufnahme eines tolerablen Masses an Schmerzexacerbation durchzuführen, bleibt aber nach dem Gespräch mehr als fraglich. Bezüglich der Arbeitsfähigkeit muss medizinisch/theoretisch davon ausgegangen werden, dass der Patient keine wesentlichen funktionellen Einschränkungen hat, so dass zumindest für eine mittelschwere Tätigkeit der Patient zu 100% arbeitsfähig sein dürfte. Realistisch wäre whs. eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit ausgehend von 50% unter begleitender Therapie innert 3 Monaten auf 100%. Grundsätzlich waren dem Patienten sogar schwerere Arbeiten zuzumuten, dies müsste aber ggf. in einer spezifischen Abklärung, z. B. einer Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit nach System lsernhagen beurteilt werden. Dieses wäre allerdings eine typische gutachterliche Frage.

Aus psychiatrischer Sicht empfehlen wir zur Behandlung der Depression den Austausch von Fluoxetin mit Remeron (beginnend mit 15 mg).

Da der Patient sich durch die chronischen Schmerzen in seinem Alltag sehr einschränkt und stark übergeneralisiert, werden wir es als sinnvoll erachten, wenn mit Herrn RI 1 an einem strukturierten Tagesprogramm gearbeitet werden konnte, was jedoch eigene Motivation bedingen würde. Aus psychiatrischer Sicht ist eine mittelschwere Arbeit unter Berucksichtigung der Ergonomie zu 100% möglich." (Doc. 13-2+3)

In data 3 ottobre 2005 il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato:

"  Certifico che il Signor RI 1 é in mia cura dal 01 giugno 2005, inviatomi dal Dottor __________ per una problematica depressiva medio-grave apparentemente insorta su un disturbo somatoforme da dolore persistente.

Il paziente sta effettuando regolarmente le cure presso il sottoscritto, che consistono sostanzialmente in una psicofarmacoterapia ambulatoriale con antidepressivi, ipnotici e gabapentina.

Le condizioni del paziente al momento sono stazionarie ed è prevedibile che dovrà proseguire le cure intraprese per un lungo periodo di tempo." (Doc. 31-2)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 14 ottobre 2005 il dr. __________ ha osservato:

"  Presa di posizione nell'ambito della procedura di opposizione:

La valutazione è stata completa ed ha tenuto conto delle osservazioni della curante, del reumatologo curante, della valutazione dell'aprile 2005 dell'istituto interdisciplinare del dolore dell'Università di __________ (richiesto dal dr. __________ divenuto nel frattempo reumatologo dell'A.).

Della componente psichiatrica si parla in quest'ultimo rapporto e l'influsso di questa componente sulla CL è definito inesistente (in attività medio pesante abile dal punto di vista psichiatrico).

Non sono quindi giustificati i rimproveri di sottovalutazione delle "severe problematiche nella regione cervicale e lombare", tutti i medici coinvolti non le ritengono severe.

I limiti espressi, su cui si è in seguito basato il rapporto del CIP, sono confacenti al suo stato di salute.

Una valutazione fiduciaria del dr. __________ dava addirittura una CL completa nell'attività abituale.

I patrocinatori dell'A. ci fanno sapere che ora l'A. è in trattamento psichiatrico, dal dr. __________, questi ci manda un breve scritto (07.10.2005) che conferma l'inizio della cura dal 01.06.2005, e conferma la incapacità totale.

Fino al giugno 2005 le nostre conclusioni sono da ritenere giustificate e basate su documenti medici validi (di diversi specialisti).

L'ulteriore evoluzione è degna di indagini più approfondite, a cominciare da richieste di precisazione allo psichiatra curante e anche all'attuale reumatologo, per vedere se e come la loro valutazione si distanzia dalle valutazioni precedenti. Sottoporre la mia presa di posizione al servizio giuridico, dopo di che sono a disposizione per l'ulteriore procedere." (Doc. 34-1)

Nelle annotazioni del 1° febbraio 2006, il dr. __________ ha indicato di avere richiesto delle precisazioni sull’evoluzione dello stato di salute dell’interessato sia al reumatologo, dr. __________, sia allo psichiatra, dr. __________ (doc. 36-1).

Con scritto del 7 febbraio 2006 il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha risposto:

"  (...)

Come le sarà noto (mio rapporto al medico curante del 18.2.2005), avevo visitato il signor RI 1 in data 17.2.2005. Il paziente a quel momento era già stato visitato da diversi colleghi, anche reumatologi; sulla base dell'anamnesi, dell'esame clinico e degli accertamenti paraclinici allora a mia disposizione, ritenevo che il paziente non soffrisse di una malattia rientrante nel mio campo di specialità, ma di un disturbo psicosomatico; per averne la certezza, lo inviavo presso il consultorio interdisciplinare del dolore dell'Ospedale Universitario di __________, consulto che in sostanza portava a confermare quanto da me ritenuto. Una volta pervenutomi il rapporto dell'__________ del 13.4.2005, rivedevo il signor RI 1, dichiarandogli apertamente che come reumatologo non avrei avuto a disposizione mezzi appropriati per influenzare la sua malattia, non di mia competenza. Da quel momento non l'ho più rivisto, rimettendolo nelle mani del medico curante da una parte e di uno specialista in psichiatria dall'altra. Non vi sono più state visite di decorso in quanto prive di conseguenze terapeutiche somatiche." (Doc. 39-1)

Nel rapporto medico all’attenzione dell’UAI compilato in data 28 aprile 2006, il dr. __________, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “disturbo depressivo, episodio medio-grave con sintomi biologici; sindrome somatoforme da dolore persistente” (doc. 42-1), ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 70% dal 1° giugno 2005, osservando:

"  (...)

Il paziente mi viene inviato dal Dottor __________ per una problematica depressiva medio-grave insorta apparentemente su un pre-esistente disturbo somatoforme da dolore persistente.

Abbiamo iniziato una terapia specifica con antidepressivi ipnotici e gabapentina.

Nonostante questo intervento il paziente ha manifestato in maniera ingravescente il disturbo depressivo che ha determinato una ospedalizzazione presso la Clinica di __________ all'inizio di quest'anno da cui è stato dimesso il 16 marzo 2006.

Il paziente è stato attivo come muratore e da diverso tempo lamenta una sintomatologia dolorosa per cui è già stato indagato da diversi specialisti ed è anche stato valutato presso l'__________ di __________. Questa problematica ha determinato un progressivo rinchiudersi in se stesso e alla fine la comparsa di una franca sintomatologia depressiva determinata anche da una problematica psico-sociale di accompagnamento con perdita del lavoro e perdita del diritto alla disoccupazione.

Alla dimissione della Clinica di __________ non abbiamo osservato sostanziali miglioramenti del quadro clinico che appare serio. l colleghi hanno rinforzato la terapia già in atto in precedenza. Non sono ancora in possesso del rapporto di dimissione." (Doc. 42-2)

Nell’allegato al rapporto medico, del 28 aprile 2006, il dr. __________ ha poi indicato che l’assicurato “è disoccupato da diverso tempo e non può esercitare alcuna attività lavorativa”, aggiungendo che “il paziente è fortemente disturbato dalla sindrome dolorosa cronica che ha determinato una completa incapacità lavorativa nella professione esercitata come muratore ed inoltre presenta tuttora ed è in corso un episodio depressivo con sintomi biologici non ancora risolto” (doc. 42-3).

Il dr. __________ ha quindi chiesto il rapporto di degenza presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. 43-1).

Nel rapporto del 12 giugno 2006, inerente alla degenza dal 9 febbraio 2006 al 17 marzo 2006, la dr.ssa __________, Capo-clinica e il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno posto le diagnosi di “episodio depressivo di media gravità (F32.1); conosciuta sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4) (Diagnosi __________ di __________, 2005)”, osservando:

"  (...)

Valutazione e decorso: La prima parte del ricovero è stata caratterizzata da un atteggiamento piuttosto sfiduciato da parte del paziente nei confronti del personale curante. Tale atteggiamento sembrava in qualche modo legato ad un senso di inferiorità e di diffidenza, sostenendo che chi è "seduto dall'altro lato del tavolo" non può capire come lui si sente. Questo (oltre ad occasionali incomprensioni linguistiche) ha contribuito a rendere difficoltoso l'approfondimento del suo vissuto relativo all'incidente e all'attuale inabilità lavorativa.

Nel corso della degenza si è poi progressivamente più aperto, ciò che ha permesso di intravvedere alcune problematiche personali. Ha descritto un investimento lavorativo quotidiano particolarmente elevato nei vari posti di lavoro, motivato dalla preoccupazione di essere licenziato, fino a che la specializzazione raggiunta con successo avrebbe fatto di lui "uno dei muratori più ricercati del cantone". In seguito avrebbe sempre sofferto la "pressione" del lavoro su di lui, proporzionalmente al grado di responsabilità richiesto. Gli risulta inaccettabile l'idea di svolgere un lavoro fisicamente meno pesante ("sono lavori da donna") o riprendere un'attività lavorativa a percentuale ridotta (riferendosi all'immagine trasmessa dal proprio padre che ha lavorato duro fino alla diagnosi di un carcinoma polmonare, per poi morire nel giro di tre mesi, dicendo al paziente che "quando non si ha più la salute non si ha più niente").

Per questi motivi rischia di avere scarso successo una proposta eventuale di misure d'integrazione professionale. Anche il quadro clinico all'ammissione si è poco modificato nel corso della degenza; il paziente ha maltollerato la maggior parte dei cambiamenti farmacologici tentati. Alla fine è stato possibile unicamente aumentare la posologia del Neurontin ed introdurre del Saroten serale con l'obiettivo di innalzare la soglia del dolore, con pochi risultati. Anche il trattamento fisioterapico ha portato a benefici modesti. Considerata la staticità delle condizioni, si è infine deciso, in accordo col paziente, per una dimissione al domicilio." (Doc. 49-2+3)

Nelle sue annotazioni del 27 luglio 2006 la dr.ssa __________ del SMR, specialista FMH in medicina interna, ha rilevato:

"  (...)

Dal punto di vista somatico non è stata documentata nessuna ulteriore evoluzione in confronto alle numerose valutazioni reumatologiche precedenti e pertanto rimangono valide le considerazioni in merito alla funzionalità fisica come da rapporto SMR del 02.06.2005 senza necessità di ulteriori accertamenti.

Per quanto concerne la situazione psichiatrica, già in occasione della valutazione interdisciplinare __________ di __________ dell’aprile 2005 veniva segnalata una evoluzione depressiva con fissazione sui disturbi somatici, irriquietezza, tono dell'umore depresso, perdita di interessi, ritiro sociale, diminuzione della concentrazione, disturbi del sonno. Era già in corso un trattamento antidepressivo con Fluctine.

Malgrado ciò, il consulente psichiatra Dr. __________ riteneva esigibile una attività lavorativa nella misura del 100% in attività medio-pesante ergonomicamente non sfavorevole.

Poco tempo dopo questa valutazione, da giugno 2005, l'A. viene giustamente preso a carico psichiatrico: il curante psichiatra Dr. __________ descrive un episodio depressivo con sintomi biologici non ancora risolti.

In occasione di un ricovero presso l'Ospedale __________ di __________ nel marzo 2006 viene riferita una sintomatologia praticamente analoga a quella presente in occasione della valutazione pluridisciplinare all’__________ di __________ (disturbi del sonno, anedonia, irriquietezza, affaticamento, ritiro sociale). Dalla descrizione dello stato psichico non emergono deficit di rilievo: viene unicamente riportato pensiero a volte leggermente rallentato e mimica scarsa.

Quindi in confronto alla valutazione psichiatrica eseguita in occasione della valutazione pluridisciplinare a __________ non è oggettivato un peggioramento della situazione psichiatrica.

Emerge piuttosto in modo evidente che all'A. appare improponibile di svolgere un altro tipo di lavoro rispetto a quello abituale, il quale si è fissato sul vissuto del dolore con importante atteggiamento di evitamento.

In conclusione, con la documentazione medica presentata dopo giugno 2005 non è stato documentato un peggioramento dello stato di salute né a livello somatico, né a livello psichico: la problematica dell'A. è stata valutata in modo esauriente in occasione di una valutazione pluridisciplinare reumatologica e psichiatrica presso l'__________ di __________ in aprile 2005 con diagnosi di disturbo di elaborazione del dolore cronico con tendenza all'ampliamento dei sintomi e autolimitazioni, nonché episodio depressivo lieve con sintomatologia e funzionalità psichica come sopra illustrata, la quale è rimasta sostanzialmente invariata nel corso dell'ultimo anno come ben documentato dalla descrizione della sintomatologia e dello stato psichico in occasione della degenza a __________ del marzo 2006.

Non ci sono quindi motivi per discostarsi dalla valutazione della capacità lavorativa come espressa in occasione della valutazione pluridisciplinare." (Doc. 51-1+2)

                               2.7.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.8.   Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai medici del SMR – basata sui rapporti dei medici curanti e sulla valutazione del 13 aprile 2005 dei medici dell’__________ di __________ - che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

                                         Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività di muratore, ma del 100% in attività adeguate al suo stato di salute, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Come giustamente osservato dalla dr.ssa __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 27 luglio 2006, dal punto di vista somatico non è stata documentata nessuna ulteriore evoluzione in confronto alle numerose valutazioni reumatologiche precedenti, secondo le quali l’assicurato non presenta, da un punto di vista reumatologico, limitazioni importanti, ben potendo eseguire lavori medio-pesanti (cfr. doc. 51-1).

Nel rapporto medico del 2 giugno 2005 il dr. __________ del SMR ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività medio-pesanti, nelle quali non debba trasportare e sollevare pesi oltre i 30 kg, aggiungendo che egli non è limitato né nella posizione eretta, né in quella seduta, non ha limitazioni negli spostamenti e può mantenere la posizione del tronco in anteflessione fino a 30 minuti di fila, così come la posizione inginocchiata e accovacciata (doc. 14-2).

Tale apprezzamento si fonda sulle valutazioni reumatologiche del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, del 29 marzo 2004 (cfr. doc. 8/7-9) e del 4 agosto 2004 (cfr. doc. 1/19-20) – secondo il quale l’assicurato è inabile al 100% in attività pesanti, ma abile al 100% in attività da leggere a medio-pesanti - del dr. __________, spec. FMH in medicina interna, del 19 luglio 2004 (cfr. doc. 8/10-14) - secondo il quale l’assicurato è abile al 100% sia nella sua attività, sia in attività medio-leggere - del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, del 18 febbraio 2005 (doc. 13/6-7) e del 7 febbraio 2006 (cfr. doc. 39-1) - secondo il quale l’assicurato non presenta alterazioni reumatologiche tali da spiegare i suoi dolori, che vanno piuttosto inquadrati nell’ambito di una sindrome del dolore somatoforme - e dei medici dell’__________ di __________ - che nel loro referto del 13 aprile 2005 hanno considerato l’assicurato, che non presenta limitazioni funzionali significative, abile al lavoro al 100% in attività medio-pesanti (cfr. doc. 13/2-3).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dal parere del dr. __________, poi confermato dalla dr.ssa __________ del SMR, la quale ha indicato che, come rilevato dal dr. __________ nel suo scritto del 7 febbraio 2006 (cfr. doc. 39-1), non è stato documentato un peggioramento dello stato di salute a livello somatico, tale da giustificare una inabilità lavorativa in attività adeguate.

Quanto alla problematica psichiatrica, nel referto del 13 aprile 2005 i medici dell’__________ di __________ e in particolare il consulente psichiatra, dr. __________, hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività medio-pesanti ergonomicamente non sfavorevoli (cfr. doc. 13-3).

Sulla base di tale valutazione, il dr. __________ del SMR ha quindi ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività adatte (doc. 34-1).

Anche la dr.ssa __________, nelle sue osservazioni del 27 luglio 2006, ha ribadito la correttezza della valutazione del dr. __________, basata sull’apprezzamento dei medici dell’__________ di __________.

Ella ha infatti rilevato che nonostante il parere dello psichiatra curante, dr. __________ – a mente del quale l’assicurato è inabile la lavoro al 70% dal 1° giugno 2005 in poi, a causa di un disturbo depressivo, episodio medio-grave con sintomi biologici e di una sindrome da dolore persistente (cfr. doc. 42/1-3) – non vi è stato un peggioramento dei disturbi psichici dell’interessato, rispetto alla valutazione dei medici di __________. La dr.ssa __________ ha infatti sottolineato che già i medici dell’__________, nell’aprile 2005, avevano segnalato la presenza di una evoluzione depressiva con fissazione sui disturbi somatici, irriquietezza, tono dell'umore depresso, perdita di interessi, ritiro sociale, diminuzione della concentrazione, disturbi del sonno, per i quali era in corso un trattamento antidepressivo con Fluctine. In seguito, in occasione di un ricovero presso l'Ospedale __________ di __________ nel marzo 2006, è stata riferita una sintomatologia analoga a quella presente in occasione della valutazione pluridisciplinare all’__________ di __________ (disturbi del sonno, anedonia, irrequietezza, affaticamento, ritiro sociale). Dalla descrizione dello stato psichico dell’interessato non sono poi emersi deficit di rilievo: è stato solo riportato che egli presenta un pensiero a volte leggermente rallentato e una mimica scarsa.

La dr.ssa __________ ha quindi rilevato che non è stato oggettivato un peggioramento della situazione psichiatrica rispetto alla valutazione psichiatrica eseguita in occasione della valutazione pluridisciplinare a __________, motivo per il quale l’assicurato va considerato, anche da un punto di vista psichiatrico, pienamente abile al lavoro in attività adatte

(doc. 51-1+2).

Il TCA condivide queste osservazioni del medico SMR.

Questo Tribunale rileva inoltre che in sede ricorsuale il rappresentante dell’assicurato ha genericamente contestato la valutazione dell’UAI relativa alla piena capacità lavorativa, anche dal profilo psichiatrico, dell’interessato in attività adatte, rilevando che “in sede di duplica il ricorrente presenterà una relazione medica specialistica dettagliata ad opera del curante, dr. __________, psichiatra in __________, relazione medica che farà il punto sullo stato attuale della patologia e dei disturbi di cui è affetto il ricorrente, esprimendosi inoltre sulle capacità lavorative dello stesso, per lo meno a medio termine” (doc. I).

Il preannunciato rapporto medico dettagliato dello psichiatra curante dell’interessato non è tuttavia mai pervenuto al TCA.

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                                         Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni dei medici del SMR, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.7.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

                                         Pertanto, stante quanto sopra esposto, non essendo stato comprovato, sino all’emissione della decisione contestata, un peggioramento dello stato di salute, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato sia abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

                                         Al riguardo va sottolineato che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.

                                         La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).

Ora, nel caso concreto, il consulente IP, nel suo rapporto del 13 giugno 2005, ha indicato quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche, attività medio-leggere, a postura variabile e/o seduta e/o eretta, non qualificate, nel settore secondario e nel settore terziario (doc. 16-2+3).

Il rappresentante dell’assicurato ha genericamente contestato tali conclusioni, adducendo che “l’assicurato ha sempre svolto le proprie mansioni professionali nell’ambito dell’edilizia. Da questo punto di vista è conosciuta come “prassi quasi consolidata” la difficoltà di un lavoratore edile, incapace di continuare a svolgere la propria mansione su un cantiere causa ragioni di salute, nel riqualificarsi in lavori di carattere medio-leggero, che tra le altre cose hanno una valenza piuttosto vaga e inverosimile nelle attuali condizioni del mercato del lavoro” (doc. I).

                                         Tali contestazioni non possono essere ritenute valide.

Il TF, in una sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, ha ancora una volta ribadito la possibilità per un assicurato, in precedenza attivo in una professione pesante come quella di boscaiolo, di sfruttare sul mercato del lavoro la sua capacità lavorativa residua, del 50%, in attività leggere, non qualificate. L’Alta Corte ha infatti osservato che “in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4), un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b). Questa Corte ha così già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che, contrariamente a quanto sembra sostenere l'assicurato, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di trasportare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà, svolgere solo lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti)”.

                                         Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può dunque essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa, del 100%, in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive.

Tali attività sono senz’altro esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

                                         Al riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

                               2.9.   Ai fini della valutazione economica, il dossier è stato trasmesso al consulente in integrazione professionale.

Con rapporto del 13 giugno 2005, tenuto conto dei dati medici ed escludendo qualsiasi progetto di riformazione professionale, il consulente ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità in attività adeguate mediante il consueto raffronto dei redditi (anno di riferimento 2003).

Stabilito un reddito da valido di fr. 45’432 annui - corrispondenti a quanto l’assicurato avrebbe guadagnato come muratore presso la __________ di __________ (cfr. doc. 16-1) - e un reddito da invalido di fr. 44’184 annui – calcolati secondo le tabelle RSS, in attività semplici e ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2), apportando una riduzione del 10-15% “per lavori leggeri ed in circostanze ergonomiche particolari” – il consulente ha determinato un grado di invalidità del 3%, non giudicando opportuno alcun provvedimento professionale (doc. 16-3+4 e doc. 17-2).

                            2.9.1.   Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2004, essendo l’assicurato inabile al lavoro parzialmente nella sua attività a partire da dicembre 2003.

Il consulente ha invece proceduto al raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2003. Occorre pertanto aggiornare i dati considerati dal consulente al 2004.

                            2.9.2.   Il reddito da valido, come stabilito dal consulente (cfr. doc. 16-1), è pari a fr. 45’432.-annui (2003) - corrispondenti a quanto l’assicurato avrebbe guadagnato presso la __________ di __________ in qualità di muratore (cfr. doc. 9/2-4). Adeguando tale importo al 2004, si ottiene un reddito da valido di fr. 45’840.90 (+0.9% per il 2004, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2006, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

                            2.9.3.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                            2.9.4.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"  (...)

8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4. A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006 pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"  Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

                                         In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

                                         Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

                                         Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

                            2.9.5.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1.

                                         Orbene utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         L’assicurato, quale muratore presso la __________ di __________, avrebbe guadagnato, nel 2004, fr. 45’840.90/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.9.2.), corrispondenti a fr. 3'820.-/mese.

                                         Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 60’266.--/ anno e 5’022.20/mese; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 4’829.-- X 12 mesi = 57’948.--, riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 60'266.--).

                                         Ora, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

                                         In casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da invalido (fr. 57'258.24) va dunque ridotto del 23.94%, percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 45’841 vs. fr. 60’266), e si attesta pertanto a fr. 43’550.62.

                            2.9.6.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Nella sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         L'Alta Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt."

                                         (STFA succitata).

                                         In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als au

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