Raccomandata
Incarto n. 32.2007.168 FS/sc
Lugano 4 dicembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 aprile 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________ – di professione muratore e da ultimo attivo quale isolatore gessatore indipendente grazie alla riformazione pratica quale specialista in insolazioni effettuata dal 1. agosto 1997 al 31 luglio 1999 nell’ambito della richiesta di prestazioni AI per adulti del 14 novembre 1996 (doc. AI 1/1-6, 21/1-2, 24/1, 28/1, 30/1 e 42/1) – è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. dicembre 2001 (doc. AI 52/1-2, 53/1-2 e decisioni 25 marzo 2003 doc. 59/7e 59/3).
1.2. Nell’ambito della revisione della rendita, avviata d’ufficio nel luglio 2004 (doc. AI 74/1-2), l’assicurato è stato peritato dal dr. __________ e dal dr. __________ (doc. AI 85/1-4 e 89/1-9).
Sulla base delle perizie e del rapporto 16 novembre 2006 nonché delle risposte 17 aprile 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 93/1-5 e 111/1), con decisione 19 aprile 2007 (doc. AI 112/1-4), preavvisata con progetto di decisione 22 novembre 2006 (doc. AI 94/1-3), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera a decorrere dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e negato il diritto ad una riqualifica professionale in quanto il grado d’invalidità non raggiungeva il 20%.
1.3. Con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, postula in via principale il diritto a una rendita intera per un grado d’invalidità del 75%, in via subordinata il diritto ad una mezza rendita per un grado d’invalidità di almeno il 50% e in via ancora più subordinata il diritto ad una riformazione professionale ritenuto un grado d’invalidità di almeno il 20%.
Contestualmente il ricorrente ha inoltrato richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
In sostanza – contestata la valutazione medica, quella economica e chiesta una perizia pluridisciplinare che tenga conto delle diverse patologie di cui soffre – l’insorgente, da una parte ha sostenuto un peggioramento rispetto alla situazione accertata a fine 2004/inizio 2005 e dall’altra ha ribadito che la valutazione del dr. __________, abilità al lavoro in attività leggere del 40%, deve essere confermata.
1.4. Con scritti 11 e 15 giugno 2007 la rappresentante dell’assicu-rato ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e ulteriore documentazione medica.
1.5. Con la risposta di causa, avvalendosi delle annotazioni 11 e 20 giugno 2007 del dr. __________ del Servizio Medico Regionale (SMR), l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con scritto 5 luglio 2007 la rappresentante dell’assicurato ha preso posizione sui documenti prodotti dall’Ufficio AI con la risposta di causa e ha notificato le proprie prove.
1.7. Con scritto 12 luglio 2007, avvalendosi delle annotazioni 10 luglio 2007 del dr. __________, l’Ufficio AI ha osservato che dal rapporto 13 giugno 2007 del dr. __________ si evince che, a causa di un oggettivato peggioramento della funzionalità cardiaca, dal mese di maggio 2007 l’assicurato potrebbe effettivamente presentare un’inabilità al lavoro del 50% in attività fisicamente molto leggere.
Ribadita la richiesta di respingere il ricorso, l’Ufficio AI ha quindi dichiarato che, se questo Tribunale non darà seguito agli ulteriori mezzi di prova notificati dal ricorrente, procederà con l’avvio della relativa procedura di revisione.
1.8. Con scritto 26 ottobre 2007 la rappresentante dell’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica e ribadito che il suo assistito ritiene di non aver mai beneficiato di un miglioramento del suo stato di salute tale da permettergli lo svolgimento di un lavoro a tempo pieno.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione a sapere se l’Ufficio AI era legittimato a negare il diritto ad una riqualifica professionale e a sopprimere, con effetto al 1. giugno 2007, la rendita intera di invalidità di cui era al beneficio RI 1 dal 1. dicembre 2001.
2.3. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.6. Nell’ambito della richiesta di prestazioni AI del 14 novembre 1996, l’assicurato era stata posto al beneficio di una riformazione pratica quale specialista in isolazioni al termine della quale era stato ritenuto convenientemente reintegrato (doc. AI 1/1-6, 21/1-2, 24/1, 28/1, 30/1 e 31/1).
Nel rapporto fine sorveglianza 5 agosto 1999 l’orientatore professionale aveva osservato che:
" (…)
l’assicurato, ha concluso la sua riformazione pratica (svoltasi dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1999) come specialista in insolazioni.
Egli è ora in grado di lavorare a tempo pieno e in modo autonomo nell’attività imparata e ricavare teoricamente un salario (di partenza) attorno a fr. 45'000 annui (fr. 3'500 x 13, valori 1999).
Tenuto conto che il signor RI 1, prima dei problemi di salute, come manovale-muratore, avrebbe potuto percepire un salario annuo di fr. 54'600 (valori 1999), la sua C.G.R. è dell’82% circa.
(…)” (doc. AI 30/1)
Il 6 febbraio 2002 l’assicurato ha introdotto una seconda richiesta di prestazioni AI indicando di essere totalmente incapace al lavoro dal 19 dicembre 2000 in quanto sottoposto a “(…) intervento cardiochirurgico baipass (…)” (doc. AI 37/1-7).
Nell’ambito di questa seconda richiesta di prestazioni AI, all’assicurato era stata riconosciuto un grado d’invalidità del 100% (doc. AI 53/1-2).
La dr.ssa __________, medico SMR, nella proposta 22 ottobre 2002 (doc. AI 50/1-2), aveva rilevato che:
" (...)
Assicurato 43enne isolatore-gessatore indipendente, precedentemente muratore, con IL 100% dal 16.11.2000.
Diagnosi
Grave cardiopatia ischemica cronica nell'ambito di coronaropatia trivasale, con stato dopo quintuplo by-pass AC gennaio 2001, persistenza di grave riduzione della funzione ventricolare (FE 25%) con stato dopo scompensi cardiaci recidivanti.
Rapporto medico AI cardiologo curante Prof. __________ del 3/2002 e rapporti al medico fiduciario ass.:
Situazione cardiaca da considerare grave. In caso di ulteriore peggioramento della funzione cardiaca l'unica opzione terapeutica è quella di trapianto.
IL 100% come muratore ed in altre attività pesanti e mediamente pesanti da considerare definitiva. Teoreticamente non esclude a priori integrazione in attività estremamente leggera tipo sorvegliante nel suo settore, esprime comunque dei dubbi su questa opportunità visto la situazione generale molto seria.
Rapporto curante Dr.ssa __________ del 3/2002:
Esclude qualsiasi attività fisica per impossibilità di sostenere sforzo fisico per insorgenza di dispnea a angor.
In conclusione, il caso dal punto di vista medico è ben documentato e non necessita di ulteriori accertamenti. Si tratta di una situazione cardiaca estremamente grave, con prognosi cattiva e verosimilmente necessità di trapianto cardiaco a breve-medio scadenza.
È giustificata IL 100% dal 16.11.2000 per qualsiasi attività fisicamente pesante e mediamente pesante.
A livello medico teorico il curante cardiologo ammette una capacità lavorativa del 50% in attività leggera tipo sorveglianza. Bisogna comunque specificare che si dovrebbe trattare di una attività lavorativa estremamente leggera, prevalentemente sedentaria in quanto clinicamente l'A. lamenta dispnea e angor al minimo sforzo (per cui personalmente non riesco a immaginarmi neppure una attività di sorveglianza sui cantieri dove sarebbe comunque costretto a salire e scendere scale e camminare per certi tratti non sempre in condizioni ambientali favorevoli). Inoltre l'A. è sicuramente a rischio di ulteriori recidive di scompenso cardiaco come già in precedenza, non potendo garantire una presenza lavorativa regolare con rischio di assenze ripetute e prolungate. Infine, verosimilmente in un non lontano futuro si renderà necessario un trapianto cardiaco.
Ho quindi qualche dubbio sulla capacità di integrazione in attività lavorativa estremamente leggera. In ogni caso nell'attuale situazione sarebbe proibitivo di intraprendere una riqualifica professionale visto l'ulteriore evoluzione incerta della malattia.
(…)" (doc. AI 50/1)
Con decisione 25 marzo 2003 l’Ufficio AI aveva quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2001 (doc. AI 59/7 e 59/3).
2.7. Avviata nel luglio 2004 una procedura di revisione, l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante, dr. __________, FMH in medicina generale e il dr. __________, Primario di cardiologia del __________ __________.
Il dr. __________, nel rapporto medico 23 luglio 2004 (doc. AI 75/1-3), posta la diagnosi di “(…) insuff. cardiaca biventricolare (FE 25%), grave coronaropatia – stato dopo 5 Bay-pass, ernia del disco L3/L4 (…)”, ha attestato uno stato di salute stazionario e un’inabilità lavorativa totale dal 16 novembre 2000.
Il dr. __________, nel rapporto medico 14 gennaio 2005 (doc. AI 81/1-5), posta la diagnosi di “(…) cardiopatia ischemica trivasale grave. Funzione ventricolare depressa FE 32% (2000). Stato dopo quintupla revascolarizzazione coronarica in data 11.1.2001. (…)”, ha attestato un’incapacità lavorativa nella sua precedente attività di muratore del 100% dal novembre 2000 al 31.12.2004 e del 66.6% dal 1.1.2005. Alla domanda volta a sapere se altre attività fossero possibili il dr. __________ ha poi risposto “(…) sì (…)” con una flessione del rendimento “(…) del 50% (…)” (doc. AI 81/4-5).
Nell’anamnesi il dr. __________ ha, in particolare, rilevato che “(…) il paziente in questo periodo non ha lavorato, si è risparmiato. In ogni caso la decisione di sottoporre il paziente ad un intervento di bypass aortocoronarico quintuplo in data 11.1.2001 è stata favorevole, nel senso che la situazione lentamente è migliorata e la funzione ventricolare è arrivata a raggiungere il 49%. Nella cicloergometria non vi sono segni coronarici. Il paziente non accusa disturbi anginosi e a sforzi moderati non accusa dispnea. (…)” e, circa la prognosi, ha concluso che “(…) per quanto riguarda l’attività lavorativa, visto il decorso favorevole, ritengo che il paziente potrebbe lavorare per un terzo e cioè al 33,3%. Si dovrà da parte vostra valutare la possibilità di questa attività nell’ambito delle sue conoscenze professionali, in quanto il paziente aveva lavorato come muratore. (…)” (doc. AI 81/2).
L’amministrazione, viste le annotazioni 30 maggio 2005 della dr.ssa __________ (doc. AI 83/1), ha così deciso di affidare al dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia, il mandato d’esperire una perizia (doc. AI 84/1-2).
Il dr. __________, nella perizia 10 agosto 2005, posta la diagnosi di:
" (…)
4.1
1. Cardiopatia ischemica con severa malattia trivasale:
- stato dopo by-pass aorto-coronarico quintuplo 22.11.2000 (LIMA/RIVA, RIMA/RCA, arteria radiale sinistra su I e III PLA/RCX e su primo ramo diagonale);
- ventricolo sinistro di dimensioni normali con ipo-/acinesia apicale, ipocinesia diffusa, FE circa 40-45%;
- FRCV: ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II subclinico, ipercolesterolomia, tabagismo con 1 sigaretta ogni tanto (circa 20 p/y), sovrappeso.
2. Sindrome cervico- e lombo-vertebrale.
4.2.
Stato dopo resezione di polipi nasali nel 2002
(…)” (doc. AI 85/3)
ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Nel 2000, gli accertamenti per dolori anginosi hanno evidenziato una grave malattia coronaria trivasale con estensione inabituale per l’età del paziente. Lo stesso anno è stata eseguita una rivascolarizzazione arteriosa con successo. Al momento della diagnosi, la funzione sistolica del ventricolo sinistro presentava una riduzione tale da far considerare il paziente come un possibile candidato per il trapianto cardiaco. Nel corso degli ultimi anni la situazione è però migliorata, attualmente la FE si situa attorno al 40-45% e presenta dunque una riduzione lieve moderata. La capacità di sforzo viene limitata da una dispnea NYHA II, come anche documentato dalla cicloergometria, senza dolori toracici. Il quadro clinico viene inoltre influenzato negativamente da disturbi di stampo reumatico e psicologico. Considerando la buona tenuta dei by-pass arteriosi a lungo termine, la prognosi è da ritenersi abbastanza favorevole soprattutto se si ottiene un buon controllo dei FRCV.
(…)” (doc. AI 85/3)
Circa la capacità lavorativa il dr. __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa del 100% in attività pesanti e del 70-75% in attività moderate. In attività strettamente leggere il perito ha invece riconosciuto una capacità lavorativa del 100% (doc. AI 85/4).
L’amministrazione, viste le raccomandazioni allegate al rapporto medico 8 settembre 2005 della dr.ssa __________ (doc. AI 87/1-4), ha deciso di affidare al dr. __________, FMH in reumatologia, il mandato d’esperire una perizia (doc. AI 88/1-2).
Il dr. __________, nella perizia reumatologica 14 dicembre 2005 (doc. AI 89/1-9), posta la diagnosi di:
" (…)
Sindrome cervicovertebrale cronica intermittente e lombospondilogena cronica in
- alterazioni degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi, uncartrosi con spondilosi C6/7),
- alterazioni degenerative della colonna lombare (osteocondrosi con spondilosi anteriore del terz’ultimo spazio intersomatico),
- anomalia di transazione lombosacrale,
- disturbi statici del rachide,
- decondizionamento muscolare
Periartropatia omeroscapolare bilaterale con sintomatologia di attrito bilaterale
Periartropatia dell’anca destra
Obesità (peso 88 Kg/statura 170 cm)
(…)” (doc. AI 89/7)
circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione ha concluso:
" (…)
Giudico come lavoro ergonomicamente idoneo, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell’allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo a partire dal dicembre 1999, allorché iniziavano i dolori lombari irradianti alla gamba sinistra.
Nell’iniziale attività professionale come muratore, svolta in posizioni ergonomicamente inadatte ad una problematica del rachide, giudico l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del 40% a partire dal dicembre 1999.
Come isolatore giudico l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 25-30%, dall’inizio di quest’attività.
(…)” (doc. AI 89/7-8)
Nel rapporto 16 novembre 2006 (doc. AI 93/1-5) la consulente in integrazione professionale, ritenuta una capacità lavorativa del 100% in attività leggere rispettose delle limitazioni poste e dopo aver proceduto al confronto dei redditi da valido e da invalido, ha concluso che “(…) l’A. ha una capacità di guadagno residua del 86.82%. Non raggiungendo un grado d’invalidità ai sensi LAI del 20%, l’assicurato non può beneficiare di misure di riqualifica professionale. Potrebbe invece beneficiare, qualora l’A. lo desiderasse e su sua esplicita richiesta, di misure di aiuto al collocamento da parte del servizio di collocamento AI. (…)” (doc. AI 93/3).
Sulla base degli accertamenti sopra descritti e ritenuto il rapporto medico 10 gennaio 2006 della dr.ssa __________ (doc. AI 91/1-4), con progetto di decisione 22 novembre 2006 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato la soppressione del diritto alla rendita intera con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e il rifiuto del diritto ad una riqualifica professionale in quanto il grado d’invalidità inferiore al 20%.
La rappresentante dell’assicurato, con osservazioni 3 gennaio 2007 (doc. AI 99/1-13), ha chiesto la continuazione dell’erogazione della rendita intera rilevando, tra l’altro, che il suo assistito nel febbraio 2006 ha dovuto essere ospedalizzato presso il __________ __________.
Il dr. __________, nel rapporto medico 12 gennaio 2007 (doc. AI 105/1-3), ha osservato che “(…) visto il caso particolare ritengo indicata la valutazione da parte di un medico (…)” (doc. AI 105/2) e allegato il rapporto indirizzato al dr. __________ e la coronografia del 7 febbraio 2006.
Nel menzionato rapporto al dr. __________ il dr. __________ ha, in particolare, attestato:
" (…)
CICLOERGOMETRIA 06.02.2006: Dubbio per ischemia.
ECO TT 06.02.2006: Dimensioni del ventricolo sinistro aumentate. Ipocinesia diffusa di tutti i segmenti del profilo ventricolare. Funzione sistolica globale ridotta (FE > 0.39. Normale spessore parietale (= 10-11 mm).
Normale per le dimensioni e cinesi la cavità ventricolare destra.
Normali per morfologia e caratteristiche dei flussi gli apparati valvolari.
Normali per dimensioni il bulbo aortico, la giunzione sino-tubulare e l’aorta ascendente prossimale.
CORONOGRAFIA 07.02.2006: LIMA su RIVA pervio, RIMA su RCA pervio, arteria radiale sinistra su III e I ramo posterolaterale della circonflessa e del primo ramo diagonale occluso ma collateralizzato (segue rapporto dettagliato).
EVOLUZIONE: Decorso post intervento senza particolarità.
Il paziente verrà sottoposto a scintigrafia miocardia da sforzo nei giorni seguenti; in base al risultato di tale esame verrà deciso un atteggiamento conservativo o si propenderà per il reintervento chirurgico. Il paziente verrà visitato in DH CCT in data per discussione dei risultati della scintigrafia miocardia.
TERAPIA ALLA DIMISSIONE: invariata.
(…)” (doc. AI 106/1-2)
Dal risultato della coronografia 7 febbraio 2006 (doc. AI 106/3-4) é emerso che:
" (…)
VALUTAZIONE:
Malattia travasale (CABG 2001 CCT):
LIMA-RIVA: pervio
RIMA-RCA: pervio
BParterioso arteria radiale su 2° RPLSIN e 1° RD: occluso
Ipocinesia diffusa FE 35%
PROCEDERE: la coronografia dimostra una buona pervietà del by-pass arterioso, mammaria destra e sinistra sulla discendente anteriore e sulla coronaria destra; il by-pass arterioso, arteria radiale sulla circonflessa e jump sul ramo diagonale è occluso. Riteniamo indicato eseguire una scintigrafia miocardica per valutare l’estensione dell’ischemia e in base a tale risultato si deciderà il procedere se angioplastica o terapia medica, in quanto la stenosi dell’arteria circonflessa è molto lunga e complessa.
(…)” (doc. AI 106/3-4)
Il dr. __________, Capo-servizio del Servizio di medicina nucleare dell’I__________ __________ della __________ e la dr.ssa __________, nella tomoscintigrafia miocardica perfusionale basale e da stress 14 febbraio 2006 (doc. 99/18), evidenziati i risultati del “(…) Test ergometrico (25 Watts/2 min.( step): submax in terapia con carvedilolo. Non sintomi né significative alterazioni ECGrafiche. Iniezione del tracciante a 10 minuti dello stress ergometrico. C.L.: 150Watts, FC: 143/bpm (82%FMT), PA: 122/97 mmHg, DP: 17446 (…)”, hanno concluso:
" (…)
L’indagine ha documentato modesti esiti di una pregressa necrosi interessante l’apice, la parete inferiore e quella laterale senza associati reperti significativi per la presenza di ischemia miocardica residua da sforzo.
L’analisi della vitalità miocardica intralesionale ne documenta l’assenza a livello dell’apice e del terzo distale inferiore, mentre appare relativamente conservata a livello della parete laterale e dei due terzi medio-basali inferiori. Normale vitalità miocellulare in sede settale ed anteriore. (…)” (doc. AI 99/18)
Il dr. __________, nel certificato medico 30 novembre 2006 (doc. AI 99/16), ha, tra l’altro, attestato che:
" (…)
Fino alla sera del 3.2.06 il paziente riferiva di stare meglio, dopo di che accusava forte dolore avvertito improvvisamente, specie nella regione mandibolare e gengivale, con pressione di media entità al torace, scomparso dopo assunzione di Nitrolingual.
Viene ospedalizzato al __________.
Valutazione: malattia trivasale (due by-pass occlusi), ipocinesia diffusa FE 35%, la stenosi dell’arteria circonflessa è molto lunga.
In seguito viene sottoposto a scintigrafia da sforzo (vedi allegato risultato).
I fattori di rischio per questo giovane paziente sono importanti:
1. ipertensione
2. iperlipidemia
3. obesità
4. tabagismo
5. stress.
Inoltre assunzione di molti medicamenti per mantenere il suo stato di salute.
In vista di questi nuovi fatti clinici ritengo che il signor RI 1 non è in grado di essere abile al lavoro, anche se leggero, oltre il 40%.
Per questo chiedo una nuova valutazione dell’abilità lavorativa.
Fattore importante anche lo stato della colonna lombare con difficoltà di movimenti e frequenti blocchi lombosacrali a causa della discopatia con ernia del disco.” (doc. AI 99/16)
Nelle annotazioni 10 aprile 2007 il dr. __________, medico SMR, ha rilevato che:
" (…)
in fase di osservazioni viene fatto valere peggioramento stato di salute cardiaco per insorgenza di angor 2.2006.
- degenza cardiocentro 3.2.2006 – 8.2.2006 dolori mandibole e gengive scomparso dopo assunzione nitrolingual.
- FE >39%
- coronografia del 7.2.2006: occlusione bypass sulla circonflessa mentre gli altri bypass sono pervi.
- scintigrafia miocardica del 14.2.2006: assicurato raggiunge 150 Watt. L’esa-me mostra modesti esiti di una pregressa necrosi interessante l’apice, la parete inferiore e quella laterale senza associati reperti significativi per la presenza di ischemia miocardica residua da sforzo.
Valutazione: in considerazione del referto della scintigrafia cardiaca l’assicurato è tuttora da ritenersi in grado di svolgere un’attività adatta come da valutazione SMR, valutazione basata su perizia cardiologica e reumatologica. Secondo la documentazione a disposizione la funzionalità cardiaca non ha subito modifiche di rilievo rispetto alla perizia cardiologica. In occasione della scintigrafia miocardica l’assicurato è stato in grado di fornire uno sforzo massimo di 150 Watt mentre in occasione della perizia aveva fornito unicamente 130 Watt. Faccio notare che un’attività fisicamente leggera comporta carichi di 50 Watt.
I bypass occlusi non hanno ripercussioni funzionali essendo almeno in parte collateralizzati. Gli altri elementi elencati da parte del dr. __________ quali ipertensione, iperlipidemia, obesità, tabagismo e stress sono fattori di rischio che non hanno un influsso funzionale diretto. Inoltre sono influenzabili con misure comportamentali esigibili (stop fumo, calo ponderale, stress) o medicamentose (lipidi, pressione arteriosa).
In conclusione confermo che lo stato di salute non ha subito una modifiche di rilievo rispetto al momento delle valutazioni peritali.” (doc. AI 107/1)
Sulla base del rapporto medico 10 aprile 2007 della dr.ssa __________ (doc. AI 107/1) e ritenute le risposte 17 aprile 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 11/1-3), con decisione 17 aprile 2007 (doc. AI 112/1-4) l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. giugno 2007 e rifiutato il diritto ad una riqualifica professionale in quanto il grado d’invalidità inferiore al 20%.
2.8. In sede ricorsuale l’assicurato ha prodotto il certificato medico 3 maggio 2007 della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha attestato che egli è in cura per un disagio psichico e il certificato medico 6 giugno 2007 nel quale il dr. __________ FMH in dermatologia e venerologia, osservato che da un paio di mesi le alterazioni cutanee sono nuovamente attive, ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Le alterazioni mostratemi dal paziente rientrano nel quadro di una morfologia tilotico-ragadiforme di lesioni palmo-plantari, ciò che apre la diagnosi differenziale tra una psoriasis inversa palmo-plantare di tipo classico (cioè non pustolosa) e un eczema cronico. In favore della prima ipotesi parla la lunga anamnesi, con un’evoluzione indipendente dall’attività professionale.
Pongo pertanto la diagnosi di una probabile psoriasis palmo-plantare, attualmente con intensa accentuazione plantare. E’ ovvio che la situazione della pelle dei piedi nelle condizioni attuali impedisce al paziente una normale attività professionale, in particolare in professioni che obblighino a mantenere a lungo la posizione eretta o costringano a deambulazione.
Le possibilità di trattamento sono probabilmente in parte limitate dalla situazione cardiologica, in particolare per iperlipidemia che colpisce il paziente. Ciò impedisce probabilmente l’uso di retinoidi, che sarebbero invece particolarmente efficaci sottoforma sistemica per questi casi. Per potermi meglio esprimere ho però bisogno di vedere gli esami completi del paziente.
Mi sono per questo limitato al trattamento topico con Diprolène unguento associato a Nutraplus crema, mantenendo in riserva altri trattamenti anti-ipercheratotici o la fototerapia locale.” (doc. V/Bis)
Al riguardo il dr __________, nelle annotazioni 11 e 20 giugno 2007, ha rilevato:
" (…)
Attualmente in fase di ricorso viene sollevato il problema dermatologico. Per questa patologia rimando alla nota SMR del 8.9.2005 da dove risulta che l’assicurato dopo aver smesso l’attività di muratore non ha più presentato problemi invalidanti cutanei. Quindi attività senza particolari sollecitazioni per la pelle delle mani, quindi senza esposizione a solventi o agenti irritativi come lo sono le attività prese in considerazione nel rapporto CIP, risultano esigibili in misura normale.
(…)” (doc. IX/1)
" (…)
in considerazione dell’attuale documentazione l’assicurato è da ritenersi a partire dal 1.4.2007 non idoneo a svolgere lavori richiedenti la posizione eretta prolungata e/o spostamenti di rilievo; inoltre non sono adatte attività che richiedono di portare calzature pesanti o chiuse; in altre parole l’assicurato è da ritenersi tuttora abile al 100% per lavori prevalentemente sedentari con possibilità di portare calzature leggere in parte aperte. La prognosi circa l’evoluzione è tuttora aperta non essendo ancora in atto un trattamento adeguato. (…)” (doc. V/Bis)
Con scritto 15 giugno 2007 la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA la lettera 13 giugno 2007 del dr. __________ del seguente tenore:
" (…)
Egregio Avvocato RA 1,
mi permetto di prendere posizione in qualità di cardiologo curante del paziente sulla decisione di soppressione della rendita d’invalidità del sopraccitato.
Non voglio dilungarmi sulla situazione precedente, a tutti perfettamente nota.
Riassumo gli antecedenti ricordando che il paziente nel 2000 ha presentato un quadro severo di cardiopatia ischemica travasale, particolarmente grave vista la giovane età (41 anni), sottoposta ad intervento cardiochirurgico di quintuplo bypass aortocoronarico nel 2001 in presenza di una funzione ventricolare sinistra gravemente depressa (FE 32%), con susseguente rinuncia alla sua attività di muratore/manovale.
In presenza di angor la coronografia del 7.02.2006 aveva mostrato la pervietà del bypass sulla discendente anteriore e della coronarica destra, mentre 3 anastomosi del bypass risultavano occluse con una funzione ventricolare ridotta del 36%. Ciò spiegava bene l’angor e l’impossibilità di una ripresa dell’attività lavorativa.
Ricordo inoltre che nel febbraio 2006 il paziente è stato ricoverato presso il Servizio di Medicina dell’Ospedale __________ di __________ per angor.
Ho in seguito rivisto ambulatorialmente il paziente in data 15.05.2007 e 30.05.2007.
Al momento segnale che senza sforzi particolari l’angina pectoris rimane contenuta. Negli esami strumentali cardiologici vi è all’Ecocardiogramma una funzione ventricolare ulteriormente ridotta con FE scesa al 30% in presenza di acinesia apicale e settale e ipocinesia laterale anteriore.
L’Eco-stress con cicloergometria è molto significativo: la frequenza cardiaca sotto sforzo ha mostrato un modico incremento dal 81 a 110 bpm, mentre la pressione arteriosa periferica di 100/70 mmHg non ha mostrato incremento rimanendo a 110/72 mmHg. Questo segnala una situazione severa di impossibilità di adattamento della pompa cardiaca allo sforzo.
Sottolineo ulteriormente il quadro cardiologico: “cardiopatia ischemica grave e funzione ventricolare depressa con FE 30%”. In tale condizione vi sarebbe già l’indicazione, secondo le direttive cardiologiche, per l’impianto di un defribillatore automatico. Ciò in un paziente di 48 anni che riceve una terapia farmacologica al top per prevenire l’insufficienza cardiaca.
Rimango per cui sorpreso che si voglia sopprimere la rendita d’invalidità.
Comprendo che nel momento in cui la funzione ventricolare era migliorata oltre il 40%, un’attività lavorativa leggera fosse possibile al 50%, ma attualmente penso che l’inabilità sia dal punto di vista strettamente cardiologico del 100%.
Mi domando chi possa assumere una tale persona che può avere in qualsiasi momento un incidente cardiaco grave.
Nel caso in cui si trovasse una attività molto leggera, come segnalato nella lettera del 19.04.2007, potrebbe essere al massimo del 50%.
Ritengo che l’autorità di ricorso competente debba concedere in continuazione una inabilità lavorativa del 100% quale muratore/manovale e in seconda ipotesi una inabilità del 50% per attività leggere.” (doc. VII/Bis)
Al riguardo il dr. __________, con annotazioni 10 luglio 2007, ha rilevato che “(…) concordo in questa situazione con il prof. __________ che a partire dal 5.2007 l’assicurato è da ritenersi abile solo al 50% (mezza giornata) in attività fisicamente molto leggera a causa di oggettivato peggioramento della funzionalità cardiaca. (…)” (doc. XIII/Bis).
Con scritto 26 ottobre 2007 la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia degli esami (ecocardiogramma TT e ecocardiogramma sotto stress con cicloergometria) effettuati dal dr. __________ il 30 maggio 2007.
2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.10. Dopo attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato, giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.
Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 25 marzo 2003 (doc. AI 59/7 e 59/3). Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla proposta 22 ottobre 2002 della dr.ssa __________ che a sua volta si è fondata sui rapporti medici del dr. __________ e della dr.ssa __________, FMH in medicina generale (doc. AI 50/1-2). Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
Al riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha disposto una perizia cardiologica a cura del dr. __________ e una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 85/1-4 e 89/1-9).
In base a queste perizie, alle quali va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.9), l’assicurato va considerato abile al lavoro al 100% in un’attività leggera e adeguata alle limitazioni funzionali poste dal mese di gennaio 2005.
Infatti, in particolare per quanto riguarda alla patologia cardiologica, il Dr. __________, nel rapporto medico 14 gennaio 2005 (doc. AI 81/1-2), ha osservato che “(…) il paziente in questo periodo non ha lavorato, si è risparmiato. In ogni caso la decisione di sottoporre il paziente ad un intervento di bypass aortocoronarico quintuplo in data 11.1.2001 è stata favorevole, nel senso che la situazione lentamente è migliorata e la funzione ventricolare è arrivata a raggiungere il 49%. Nella cicloergometria non vi sono segni coronarici. Il paziente non accusa disturbi anginosi e a sforzi moderati non accusa dispnea. (…)” (doc. AI 81/2).
Il dr. __________, nella perizia 10 agosto 2005 (doc. AI 85/1-4), ha poi concluso che “(…) nel corso degli ultimi anni la situazione è però migliorata, attualmente la FE si situa attorno al 40-45% e presenta dunque una riduzione lieve moderata. La capacità di sforzo viene limitata da una dispnea NYHA II, come anche documentato dalla cicloergometria, senza dolori toracici. Il quadro clinico viene inoltre influenzato negativamente da disturbi di stampo reumatico e psicologico. Considerando la buona tenuta dei by-pass arteriosi a lungo termine, la prognosi è da ritenersi abbastanza favorevole soprattutto se si ottiene un buon controllo dei FRCV. (…)” (doc. AI 85/3).
L’assicurato è stato in seguito ricoverato presso il __________ __________ dal 3 al 6 febbraio 2006.
Dal rapporto del dr. __________ indirizzato al dr. __________ e dalla coronografia del 7 febbraio 2006 (doc. AI 106/1-2 e 106/3-4) risultano tre bypass occlusi ma collateralizzati e una funzione sistolica globale ridotta FE 39% rispettivamente FE 35%.
Considerato che il dr. __________ nella perizia 10 agosto 2005 aveva ritenuto una riduzione lieve-moderata sulla base di una FE del 40-45% (“(…) attualmente la FE si situa attorno al 40-45% e presenta dunque una riduzione lieve-moderata (…)”) e ritenuto che lo specialista presupponeva una buona tenuta dei bypass a lungo termine (“(…) considerando la buona tenuta dei by-pass arteriosi a lungo termine … (…)” (doc. AI 85/3)), a mente di questo Tribunale, senza gli ulteriori necessari accertamenti, non è possibile escludere – sulla sola base delle annotazioni 10 aprile 2007 del dr. __________ (doc. AI 107/1) – con sufficiente tranquillità che dopo il miglioramento grazie al quale ha potuto essere ritenuto abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata sia subentrato un peggioramento dello stato valetudinario – peggioramento peraltro confermato anche dal dr. __________ dal maggio 2007, cfr. doc. XIII/Bis – prima della decisione impugnata.
Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che il dr. __________, nella perizia 10 agosto 2005, ha osservato che “(…) la situazione non è facilmente valutabile (…)” (doc. AI 85/4) e che il dr. __________ ha ravvisato un miglioramento dopo un periodo in cui il paziente “(…) non ha lavorato, si è risparmiato (…)” (doc. 81/2) e, riferendosi solo al ricovero del febbraio 2006, ha rilevato che “(…) in presenza di angor la coronografia del 7.02.2006 aveva mostrato la pervietà del bypass sulla discendente anteriore e della coronarica destra, mentre 3 anastomosi del bypass risultavano occluse con una funzione ventricolare ridotta del 36%. Ciò spiegava bene l’angor e l’impossibilità di una ripresa dell’attività lavorativa. Ricordo inoltre che nel febbraio 2006 il paziente è stato ricoverato presso il Servizio di Medicina dell’Ospedale __________ di __________ per angor. (…)” (doc. VII/Bis).
Di conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti al fine di appurare se, quando e in quale misura è subentrato un peggioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel mese di luglio 2004.
Ritenuta l’ulteriore documentazione medica prodotta in sede ricorsuale (cfr. consid. 2.8) l’amministrazione dovrà pure approfondire l’aspetto psichiatrico e la patologia cutanea.
Visto inoltre che il dr. __________ riferisce di frequenti blocchi lombosacrali a causa della discopatia con ernia del disco (doc. AI 99/16) anche la perizia reumatologica del 14 dicembre 2005 andrà aggiornata.
Se dall’esito degli accertamenti appena menzionati l’Ufficio AI dovesse concludere che, anche in un’attività leggera e adeguata alle limitazioni funzionali poste, la capacità lavorativa dell’assicu-rato risulta ridotta e influenzata dal concorso di diverse patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
In questo senso, vista la necessità di ulteriori accertamenti medici dall’esito dei quali l’Ufficio AI dovrà pure valutare se è o meno necessario ordinare una perizia pluridisciplinare, le ulteriori prove notificate (doc. XI) vanno considerate superate e devono pertanto essere disattese.
Alla luce delle risultanze degli ulteriori accertamenti medici effettuati e ritenute le valutazioni dell’orientatore professionale di cui si dirà al consid. 2.11, l’Ufficio AI dovrà pure pronunciarsi nuovamente sull’eventuale diritto ad una reintegrazione professionale (cfr. consid. 2.5).
2.11. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.
Il TCA si limita qui a rilevare quanto segue.
Per quanto concerne il reddito da valido, ritenuto che lo stesso corrisponde a quanto guadagnerebbe l’assicurato da sano (cfr. Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Renterevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, pag. 54-56 e Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 205), a ragione l’Ufficio AI ha considerato il reddito di muratore che va aggiornato al momento della decisione.
Infatti senza il danno alla salute l’assicurato non avrebbe neppure svolto la riformazione pratica quale specialista in insolazioni e neppure sarebbe limitato nella sua capacità lavorativa ad un’attività leggera che tenga conto delle limitazioni funzionali poste.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Viste le ulteriori limitazioni poste dal dermatologo, che sembrerebbe vadano in parte a contrapporsi a quelle del reumatologo, e alla luce dei risultati degli ulteriori accertamenti medici da esperire, la consulente in integrazione professionale dovrà aggiornare il proprio rapporto ed esprimersi compiutamente sulle attività esigibili, sul reddito ipotetico da invalido tenuto conto della residua capacità lavorativa e delle deduzioni da apporre nonché sulla possibilità di un’integrazione.
2.12. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai considerandi 2.10 e 2.11.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti