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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.04.2008 32.2007.165

7 aprile 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,463 parole·~42 min·4

Riassunto

Negata rendita.Assicurata limitata nella sua attività di impacchettatrice ma abile al 100% in attività adeguate.Redd.da inval.calcolato con TA13:grado 23%(generoso).Usando dato TA1 ridotto della % di differenza tra redd.da valido e salario medio nazionale per stessa prof.(che è maggiore) grado 20%

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.165   rs/DC/sc

Lugano 7 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 16 aprile 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, attiva come impacchettatrice nel reparto Frutta/Verdura presso __________ di __________, il 29 settembre 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, dichiarando di essere sofferente dal 2003 di ernie discali (cfr. doc. 1-1, 1-4, 1-5, 1-7, 5-1, 5-3).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia da parte del Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, con decisione del 30 marzo 2006 l’Ufficio AI, appurato un grado di invalidità del 23%, ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 24-3; 14-1 segg.).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 24-1) - in seguito rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 30-1, 32-1) -, l’amministrazione, dopo aver sottoposto nuovamente l’incarto al Dr. med. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), il 16 aprile 2007 ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il precedente provvedimento (cfr. doc. A1).

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, postulando, in via principale, il riconoscimento del diritto a ¾ di rendita. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui vi siano ancora incertezze sul suo effettivo grado di incapacità lavorativa, essa ha richiesto di essere sottoposta a una nuova visita medica specialistica da parte di perito neutro.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto di non poter accettare l’asserzione dell’UAI secondo cui i medici del SMR riterrebbero che i nuovi certificati del medico curante, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, non apportano elementi nuovi tali da modificare le precedenti prese di posizione. Al riguardo essa ha rilevato che in effetti il medico curante nel certificato del 30 giugno 2006 ha attestato che la stessa non può più svolgere lavori pesanti e lavorare più di 4 ore sia in piedi che seduta. L’assicurata ha precisato che del resto anche il perito Dr. med. __________ ha affermato che in un prossimo futuro il rendimento nell’ultimo lavoro avrebbe potuto ancora diminuire, per cui consigliava di avviarla ad altra professione.

                                         Inoltre, a mente della ricorrente, la valutazione del suo stato di salute non trova riscontro nei limiti funzionali indicati nel rapporto allestito dalla consulente in integrazione professionale (impossibilità a sollevare oggetti pesanti, fatica ad alzare le braccia, a stare seduta e piegata in avanti, a stare inginocchiata; riduzione dei movimenti con rotazione e della posizione eretta e piegata in avanti; compromissione delle posizioni statiche, sia eretta che seduta). Essa ha pure puntualizzato che le sue condizioni di salute, come indicate nel menzionato rapporto, non le permettono assolutamente lo svolgimento, a tempo pieno, di nessuno dei lavori elencati dalla consulente (lavori di controllo o sorveglianza in aziende del settore industriale o piccole attività manuali leggere - imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura -, venditrice non qualificata in merce leggera o aiuto ufficio o telefonista/ricezionista), poiché gli stessi richiedono una libertà di movimento che non ha più.

                                         L’assicurata ha, infine, asserito di non essere abile in misura superiore al 50% nemmeno in attività leggere (cfr. doc. I).

                               1.4.   Mediante risposta del 30 maggio 2007 l’UAI, in assenza di valide argomentazioni mediche atte a inficiare le conclusioni alle quali sono giunti i medici dell’AI e constatato come gli specialisti del Servizio integrazione ben abbiano esaminato il caso concreto dal lato economico, ha proposto di confermare la decisione su opposizione impugnata e conseguentemente di respingere l’impugnativa (cfr. doc. IV).

                               1.5.   Il 26 marzo 2008 il patrocinatore dell'assicurata ha sollecitato l'evasione della causa (cfr. Doc. VI).

                                         in diritto

                               2.1.   Questa Corte è chiamata a stabilire se l’UAI era legittimato o meno a negare all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, il 25 settembre 2003 ha indicato che l’assicurata soffriva di dorso-lombosciatalgia con irradiazione dei dolori agli arti inferiori e che era inabile al lavoro al 100% dal 15 settembre 2003. Questo medico ha inoltre precisato che tale problematica esisteva già in precedenza, e meglio dal settembre 2000 (cfr. doc. 1-5).

                                         Il 26 novembre 2003 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurochirurgia, che ha esaminato l’assicurata su richiesta del Dr. med. __________, ha indicato che:

"  (…)

La TAC del rachide lombare conferma processi degenerativi negli ultimi livelli lombari. Presenza di una piccola ernia L3/4 in sede mediale senza contatto radicolare e piccola ernia L4/5 medio laterale a sinistra con possibile contatto radicolare.

Conclusione: sindrome lombovertebrale ed irritazione radicolare L5 a sinistra ma senza segni di radicolopatia compressiva.

Al momento non vedo ancora l’opportunità di un procedere chirurgico. Una radicolopatia compressiva non è presente e inoltre la paziente è ancora abile al lavoro al 50% (…)” (Doc. 1-31)

                                         Il Dr. med. __________, FMH medicina interna e medicina manuale, nel mese di aprile 2004, dopo aver visitato l’insorgente per conto della cassa malati __________ e aver valutato la documentazione radiografica a disposizione, ha diagnosticato :

"  Dorso-lombo-sciatalgia su ernia del disco a livello L4/5 in sede paramediale sx. Piccola ernia paramediana sx a livello L5/S1 che sfiora l’origine di S1 a sx con contatto molto focale e limitato.

Diagnosi passive:

-          Depressione nervosa

-          Ipotensione arteriosa.”(Doc. 1-24).

                                         Il medico fiduciario dell’__________ ha, poi, ritenuto l’assicurata, in base alla descrizione del posto di lavoro quale impacchettatrice, ai referti messigli a disposizione da parte del medico curante e all’esame clinico, abile al 50% a tempo indeterminato per il suo lavoro abituale.

                                         Il Dr. med. __________ ha, però, considerato l’insorgente capace al lavoro al 100% in una professione più adatta, tipo lavori di magazzino, riempimento con pesi fino a 5 kg, ad esempio in una casa di spedizioni, dove non devono essere alzati pesi da terra fino oltre le spalle e dove si può lavorare parzialmente in piedi e parzialmente seduti, senza movimenti di rotazione e dove possono essere fatte anche delle pause (cfr. doc. 1-24, 1-25).

                                         Il 3 novembre 2004 il Dr. med. __________, in un rapporto medico all’attenzione dell’UAI, ha indicato che l’assicurata, dopo essere stata inabile totalmente a partire dal 15 settembre 2003, dal 6 ottobre 2003 era incapace al lavoro al 50%. Il medico curante ha, inoltre, dichiarato che la medesima lamentava forti dolori alla colonna vertebrale con difficoltà alla flessione ed estensione, che essa presentava una dorso-lombosciatalgia su ernia del disco L3-L4, L4-L5 e L5-S1, che l’attività di impacchettatrice era proponibile al 50% per 4 ore al giorno e che altre attività medio leggere potevano essere svolte per 4 ore e mezzo al giorno (cfr. doc. 7-4).

                                         L’Ufficio AI ha, quindi, ordinato una perizia a cura del Dr. med. __________, spec. FMH reumatologia e medicina interna (cfr. doc. 14-1).

                                         Nella perizia del 27 giugno 2005 il Dr. med. __________, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e i dati oggettivi, ha posto la seguente diagnosi:

"  Sindrome cervicospondilogena cronica recidivante a sinistra e lombospondilogena cronica bilaterale in

-     alterazioni degenerative cervicali e lombari

                                        (osteocondrosi C5/6 con spondilosi di nuova insorgenza, erniazione discale trattenuta ma lussata caudalmente sotto il legamento longitudinale posteriore, a livello L4/5 in sede paramediana a sinistra con indentazione marcata sull’origine di L5 a sinistra, piccola ernia mediana L3/4, piccola ernia L5/S1 paramediana a sinistra sfiorante l’origine di S1 a sinistra),

-     tendenza fibromialgica,

-     decondizionamento muscolare,

-     disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con leggera protrazione del capo, appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi destro convessa toracolombare scompensata)” (Doc. 14-6)

                                         Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa lo specialista ha concluso:

"  Giudico come lavoro adatto allo stato di salute, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residuale descritta nell’allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo al 100%, a partire dal 26.11.2003, ossia da quando ha iniziato definitivamente a lavorare al 50%.

                                        Nella sua ultima attività come impacchettatrice di verdure, lavoro svolto in posizione eretta con necessità di anteflessioni ripetitive, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con diminuzione del rendimento del 50%, dal 26.11.2003.

                                        In un prossimo futuro, il rendimento nell’ultimo lavoro potrebbe ancora ulteriormente diminuire, per cui consiglio di avviare l’assicurata ad altra professione.”(Doc. 14-7)

                                         Nell’allegato afferente alla capacità funzionale residua menzionato, il Dr. med. __________ ha precisato che l’assicurata può normalmente sollevare e/o trasportare carichi molto leggeri (fino a 5 kg), leggeri (dai 6 ai 10 kg), sopra il piano delle spalle anche superiori ai 5 kg. La sua capacità di sollevare e/o trasportare carichi medi (tra gli 11 e i 25 kg) è molto ridotta e nulla in relazione a carichi pesanti (26-54 kg) e molto pesanti (più di 45 kg).

                                         La manipolazione di oggetti, attrezzi e pulsantiere è normale se leggeri, di precisione e medi, lievemente ridotta se pesanti/manovalanza e molto ridotta se molto pesanti. La rotazione della mano è normale.

                                         La capacità funzionale della ricorrente per posizioni di lavoro o dinamiche particolari è lievemente ridotta a braccia elevate, ridotta con rotazione, lievemente ridotta seduta e piegata in avanti, ridotta eretta e piegata in avanti, lievemente ridotta inginocchiata e normale con ginocchia in flessione.

                                         La capacità di mantenere posizioni statiche è lievemente ridotta sia per la posizione seduta, che per quella eretta.

                                         L’assicurata può normalmente camminare fino a 50m e oltre 50m, per lunghi tragitti e su terreno accidentato. La sua capacità di salire e scendere le scale è lievemente ridotta e ridotta in relazione a ponteggi e scale a pioli. L’impiego delle due mani è possibile normalmente, così come stare in equilibrio/bilanciandosi (cfr. doc. 14-8).

                                         La consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 28 marzo 2006, si è, poi, così espressa:

"  (…)

Lavora tuttora alla __________ al 50%  e sente di essere al massimo delle sue possibilità attuali. Conoscendo le varie mansioni presso la __________, non ritiene ci siano attività più leggere che potrebbe fare a un tempo occupazionale maggiore, anche perché essendo in quel reparto da 30 anni ha sviluppato uno spirito di collaborazione con le colleghe, che l’aiutano nelle mansioni più pesanti o nelle giornate dove soffre maggiormente (…).

Dal punto di vista teorico sarebbero esigibili a tempo pieno lavori di controllo o sorveglianza in aziende del settore industriale o piccole attività manuali leggere (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura,…), così come lavori di venditrice non qualificata in merce leggera (es. chiosco) o come aiuto ufficio o telefonista/ricezionista.” (Doc. 22-2)

                                         Dal certificato del 10 aprile 2006 del Dr. med. __________ risulta che, malgrado tutte le cure del caso, i dolori alla colonna dorso-lombare persistevano e l’assicurata non riusciva a svolgere la sua attività oltre al 50%. Inoltre il medico curante ha attestato che viste le sue condizioni di salute, la stessa non poteva svolgere la sua attività oltre al 50% durante la giornata con la possibilità di alternare la posizione del corpo durante le ore lavorative e non alzare pesi superiori a 10 kg (cfr. doc. 24-2).

                                         Il 30 giugno 2006 il Dr. med. __________, dopo aver ricordato che l’insorgente soffriva di un’erniazione a livello L4-L5, oltre a due piccole ernie a livello L3-L4 e L5-S1, ha ribadito che la stessa non poteva effettuare lavori pesanti e lavorare più di 4 ore sia in piedi che seduta (cfr. doc. 32-4 = A2).

                                         Il medico dell’SMR, Dr. med. __________, il 31 agosto 2006, prendendo posizione in merito al certificato del medico curante del giugno 2006, ha precisato che quest’ultimo si limita a citare la TAC dell’ottobre 2003, già presa in considerazione nella valutazione peritale reumatologica del giugno 2005 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 37-1).

                               2.4.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.5.   Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’UAI che, sulla base della perizia 27 giugno 2005 del Dr. med. __________, ha concluso per una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata dal 26 novembre 2003.

                                         Il rapporto peritale Dr. med. __________ (cfr. doc. 14-1segg.) non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso, e meglio fondandosi sullo studio del dossier dell’assicurata, su un esame della paziente che è stata  accuratamente visitata e sui referti radiologici.

                                         Il parere del perito corrisponde, del resto, essenzialmente a quanto ventilato nel mese di aprile 2004 dal Dr. med. __________, che ha esaminato l’insorgente il 5 aprile 2004 (cfr. doc. 1-22).

                                         Lo specialista aveva indicato che nell’attività abituale di impacchettatrice presso la __________ la capacità al lavoro dell’assicurata era del 50%, mentre in una professione più adatta, ossia con carichi fino a 5 kg, non alzando pesi da terra fino a oltre le spalle e lavorando parzialmente in piedi e parzialmente seduta era del 100% (cfr. doc. 1-24).

                                         Questa Corte non ignora che il Dr. med. __________ ha indicato che, anche nel caso di un lavoro adeguato allo stato di salute della ricorrente, questa non sarebbe in grado di esercitarlo al 100%, bensì solo al 50% (cfr. doc. 7-4).

                                         Tuttavia tale apprezzamento non è suscettibile di scalfire il valore probante della valutazione del Dr. med. __________.

                                         In effetti il Dr. med. __________ non ha validamente motivato il suo giudizio.

                                         Egli, nel certificato del giugno 2006, ha peraltro osservato semplicemente che l’assicurata non può svolgere lavori pesanti, né lavorare per più di 4 ore sia in piedi che seduta (cfr. doc. A2). Questo parere corrisponde a quello del Dr. med. __________, il quale ha segnatamente precisato che la capacità funzionale della ricorrente a mantenere posizioni statiche - seduta ed eretta - è lievemente ridotta (cfr. doc. 14-8).

                                         Per l’assicurata è, pertanto, più confacente un’attività con posizione alternata, come attestato già nell’aprile 2004 dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 1-24).

                                         Inoltre il Dr. med. __________ nei suoi rapporti dell’aprile e del giugno 2006, quali disturbi accusati dall’assicurata, ha esposto unicamente quanto emergeva dal referto della TAC del 2003 (cfr. doc. 24-2, A2). Le affezioni poste in luce dalla stessa sono state, in ogni caso, attentamente valutate e prese in considerazione per la determinazione della capacità lavorativa anche dal Dr. med. __________ nella sua perizia (cfr. doc. 14-1 segg.).

                                         E, poi, utile segnalare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - dal punto di vista medico - l'assicurata è limitata nell’esercizio della sua abituale professione di impacchettatrice.

                                         Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività che la ricorrente, nonostante i disturbi che interessano la colonna vertebrale, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

                                         In questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

                               2.6.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Visto che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 2.2.), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2004, come del resto riconosciuto dall’UAI (cfr. doc. 21-1, 22-2) e non contestato dall’assicurata.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 43'550.-- (cfr. doc. 22-2).

                                         L’insorgente non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale dato e può essere fatto proprio dal TCA.

                               2.7.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                               2.8.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale __________, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"  Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

                                         In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

                                         Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

                                         Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

                               2.9.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno alla salute, l'amministrazione ha applicato i dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, che si riferiscono ai salari in relazione alle grandi regioni, così come emerge dal rapporto 28 marzo 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. 22-2: “… per calcolare il reddito da invalida si deve partire da un salario di fr. 40'360.- (settore privato, categoria 4, Cantone Ticino 4, donne, valore mediano aggiornato al 2004)”).

                                         Utilizzando tale ammontare decurtato del 17%, per tenere conto delle circostanze specifiche del caso dell’insorgente (cfr. consid. 2.7.), l’UAI ha stabilito un grado di invalidità del 23% (cfr. doc. 22-2; 24-3; A1).

                                         Secondo questo Tribunale tale valutazione è generosa per la ricorrente ove si consideri che a seguito della recente giurisprudenza citata al considerando 2.9. non è più ammessa, in assenza di dati salariali concreti, la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla TA 13, il reddito ipotetico da invalido andando in realtà stabilito sulla base dei salari medi nazionali di cui alla tabella TA1 dell’ISS, mediamente più elevati rispetto a quelli regionali ticinesi (cfr. STF I 763/06 del 20.11.2007; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008).

                                         In effetti, in concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3'893.-.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'049 mensili oppure a fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4'049 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         L’assicurata, quale impacchettatrice presso la __________, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 43'550.--/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.), corrispondenti a fr. 3'629/mese.

                                         Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 45'577.-- / anno e 3'798.-- / mese, cfr. Tabella TA1 p.to 15 “industries alimentaires et boissons”, livello di qualifica 4: fr. 3'652.-- X 12 mesi = 43'824.--, riportato su 41.6 ore/settimana = 45'577.--).

                                         Più precisamente il salario che avrebbe percepito la ricorrente presso la __________ a tempo pieno è inferiore a quello statistico di quel preciso settore professionale di circa il 4%.

                                         Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

                                         Il reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 46'644.-- (fr. 48'588.-- decurtati del 4%).

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Nella presente evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, il grado di invalidità sarebbe in ogni caso meno elevato di quello del 23% stabilito dall’amministrazione facendo capo alla TA13.

                                         In effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a fr. 34'983.-- (75% di fr. 46’644).

                                         Raffrontando quest’ultimo dato al reddito da valido (fr. 43'550.--, cfr. consid. 2.6.), si otterrebbe un tasso di invalidità del 19.67%, arrotondato al 20%.

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l’assicurata presenta un tasso di invalidità ben inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione del 16 aprile 2007.

                                         Al riguardo è, comunque, utile rilevare che il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005)

                                         Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell’assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione su opposizione può, se del caso, giustificare una nuova domanda (cfr. STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; I560/05 del 31 gennaio 2007).

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.165 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.04.2008 32.2007.165 — Swissrulings