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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.09.2007 32.2007.16

12 settembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,798 parole·~14 min·5

Riassunto

Esigibilità di attività adeguate di un assicurato 61.enne senza particolare formazione.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.16   BS/td

Lugano 12 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione del 13 dicembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1945, precedentemente attivo quale autista, nel gennaio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia ortopedica (dr. __________), con decisione 13 dicembre 2006, preavvisata il 26 ottobre 2006, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Accertato che dal profilo medico l’assicurato non può continuare a svolgere l’originaria professione di camionista con mansioni di carico e scarico, ma che egli risulta essere abile in altre attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati nella perizia specialistica, l’am-ministrazione ha di conseguenza proceduto al consueto raffronto dei redditi, determinando un grado d’invalidità non pensionabile del 16% (doc. AI 22).

                               1.2.   Con il presente ricorso, completato il 29 gennaio 2007, l’assicurato postula il riconoscimento di una rendita d’invalidità. Evidenziando come il suo stato di salute sia peggiorato, egli ritiene inoltre di non poter eseguire attività lucrative diverse da quella originariamente esercitata.

                                1.3   Con risposta di causa l’Ufficio AI, sostenendo l’assenza di una rilevante modifica dello stato di salute dell’assicurato, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.4.   Pendente causa, con scritto 14 agosto 2007 il ricorrente ha fatto presente di percepire delle prestazioni da parte dell’assistenza pubblica e sollecitato l’evasione del gravame (XVII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita intera.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Nella fattispecie in esame, per quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, l’amministrazione ha ordinato una perizia ortopedica a cura del dr. __________. Dal referto 26 luglio 2006 (doc. Al 13) risulta che il perito, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, ha diagnostico, quale principale affezione invalidante, una gonartrosi tricompartimentale grave più accentuata a sinistra che a destra. Dal punto di vista della residua capacità lavorativa, lo specialista ha ritenuto l’assicurato pienamente inabile, dal maggio 2005, nella sua originaria professione. In attività adeguate confacenti alle limitazioni esposte nella perizia, l’abilità lavorativa è stata invece valutata al 100%. Egli ha inoltre reputato estremamente improbabile che l’assicurato, 61 enne, con simili menomazioni possa trovare un’attività lavorativa idonea.

                                         Questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’am-ministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni cui è giunto in sede peritale il dr. __________.

                                         Essendo la valutazione peritale completa e dettagliata, priva di contraddizioni e non essendoci indizi concreti che permettono di ritenerla inaffidabile, alla stessa va accordato valore probatorio pieno (DTF 123 V 176).

                                         Il ricorrente non ha del resto apportato attestazioni mediche specialistiche che possano inficiare le conclusioni peritali.

                               2.5.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione contestata l’Ufficio AI, fondandosi sul rapporto 19 settembre 2006 della consulente in integrazione professionale, ha indicato che l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire nella sua attività di camionista un reddito di fr. 49'400, mentre in attività adeguate al suo stato di salute, a tempo pieno, non qualificate, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr. 41'369. Dal raffronto dei redditi da valido e da invalido è risultato un grado d’invalidità del 16%, non sufficiente per conferire il diritto ad una rendita d’invalidità (doc. AI 22).

Nel suo rapporto finale 19 settembre 2006 (doc. AI 18) la consulente, in merito alle attività esigibili ed eventuali proposte formative, ha indicato:

"  (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Considerando la diagnosi e i limiti funzionali che l'A. presenta sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell'A. Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Esempi: l'A. potrebbe essere impiegato in lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio generico (assemblaggio, produzione, confezione, stampa, lucidatura, …), portiere, autista senza mansioni di carico e scarico, fattorino.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Sulla base degli elementi emersi dall'analisi della pratica, non esistono le premesse per entrare nel merito di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base.   Non ritengo che ci siano altri provvedimenti professionali da applicare.

                               2.6.   Occorre qui ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicher-ungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

                                         Infine, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).

                               2.7.   Nella fattispecie concreta, secondo il perito, l’assicurato potrebbe svolgere al 100% attività fisicamente leggere che non comportano sforzi soprattutto agli arti inferiori, il sollevamento di pesi, l’assunzione della posizione inginocchiata e con ginocchia in flessione (doc. AI 13).

Al riguardo, la consulente nel rapporto 19 settembre 2006 ha indicato quali attività esigibili tutte quelle non qualificate, semplici e ripetitive del settore secondario e terziario quali “ i lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura), portiere, autista senza mansioni di carico e scarico “ (doc. AI 18-2).

                                         Le succitate conclusioni non possono essere fatte proprie dal TCA. Risulta infatti, a fronte delle motivazioni che seguono, maggiormente rispondente alla realtà di considerare che, a fronte di una teorica capacità lavorativa totale in attività leggere adeguate, l’assicurato non possa realmente svolgere un’altra attività al di fuori di quella precedentemente esercitata. Questo in ragione della sua età e del fatto che, giunto in Svizzera nel 1970, ha svolto attività presso cantieri edili e quale autista di camion. Del resto, il ricorrente ha frequentato la scuola sino alla V elementare, ciò che lascia presumere che egli, stante in particolare la mancanza di una solida formazione scolastica, incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza. Le possibilità d’impiego in detto settore d’attività appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nei settori indicati dalla consulente) accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un impiegato di oltre 61 anni al momento della decisione impugnata e che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l’età del pensionamento, tenuto del resto conto dei rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica; cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003 in cui il TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un 61enne e di un 64enne; cfr. anche la STCA inedita del 17 gennaio 2006 nella causa C.V, inc. 32.2005.107).

                                         In questo contesto, dunque, realisticamente il dr. __________ ha ritenuto “estremamente improbabile” che l’assicurato, vista l’età e le menomazioni, possa trovare un’attività lavorativa idonea (doc. AI 13-6).

                                         Richiamato quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve essere riconosciuto il diritto a una rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2006. Infatti, conformemente a quanto disposto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - che prevede che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media –, secondo la perizia ortopedica l’inizio della totale incapacità del ricorrente, nella professione di autista con mansioni di carico e scarico, decorre dal 1° maggio 2005.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 19 dicembre 2005 è annullata.

                                         §§ L’assicurato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2006.

                                   2.   Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.            

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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