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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2008 32.2007.141

16 giugno 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,261 parole·~21 min·2

Riassunto

Determinazione del grado d'invalidità di un assicurato, esercitante un'attività lucrativa indipendente, mediante il metodo ordinario (raffronto dei redditi)

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.141   BS/td

Lugano 16 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 13 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, muratore indipendente, nell’aprile 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 1):

                                         A seguito degli accertamenti medici ed economici eseguiti durante l’istruttoria, con decisione 13 marzo 2007, preavvisata il 10 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazione, evidenziando in particolare quanto segue:

"  La documentazione medica acquisita all'incarto oggettiva l'inabilità del 50% nella professione abituale di muratore dal dicembre 2003 con alcuni periodi al 100%.

Sono esigibili in misura completa attività generiche che non richiedono qualifiche professionali specifiche e rispecchiano le indicazioni mediche (non stare sempre in piedi senza poter alternare le posizioni, non sollevare/portare pesi superiori ai 10 kg, non eseguire attività in ginocchio regolarmente, non dover effettuare manipolazioni sopra l'orizzontale specialmente con la sinistra, regolarmente, non dover effettuare manipolazioni sopra l'orizzontale specialmente con la sinistra, non dover effettuare spostamenti regolari su tragitti superiori ai 100m oppure su scale a pioli e cantiere), potrebbe ad esempio svolgere lavori come ad esempio: autista/fattorino/addetto alle consegne di merce leggera, venditore, magazziniere (merce leggera e magazzini semi-automatizzati o nei quali si utilizza prevalentemente il muletto), sorvegliante/custode/addetto alla piccola manutenzione, operaio nel settore industriale, …

Considerando una capacità di lavoro residua del 100%, praticando una riduzione massima del 25% (per attività leggera, le limitazioni a livello ergonomico e le diminuite adattabilità e flessibilità dovute all'età e alla situazione socio-professionale), sulla base delle statistiche teoriche RSS (categoria 4, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla recente giurisprudenza e alle conseguenti disposizioni d'Ufficio) risulta un reddito d'invalidità di 42'944.- (riferito al 2004).

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità.

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                      CHF 44'000.00

con invalidità                           CHF 42'944.00

Perdita di guadagno             CHF   1'056.00 = grado d'invalidità 2%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 39)

                               1.2.   Avverso la succitata decisione amministrativa, l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha postulato il riconoscimento di una mezza rendita dal mese di aprile 2004. Egli ha sostenuto:

"  Il ricorrente contesta questa valutazione e fa valere di essere notevolmente limitato anche nello svolgimento di un'attività confacente. A suo vedere i notevoli problemi osteo-articolari a carico delle ginocchia, delle spalle, della schiena anche in un lavoro leggero come definito dal servizio medico dell'intimata costituiscono un impedimento di almeno la metà. A sostegno di questa sua affermazione allega un certificato medico Dr. __________ della clinica __________ del 27 aprile 2007. E' pertanto da ammettere un diritto a una mezza rendita d'invalidità." (Doc. I)

                               1.3.   Con risposta di causa l’Ufficio AI, allegando la presa di posizione del SMR (Servizio medico regionale) sul nuovo rapporto medico prodotto, ha invece postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

                               1.4.   Con osservazioni 19 giugno 2007 il ricorrente ha ribadito la propria posizione (IX).

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità o meno.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.5.  

                            2.5.1.   Nel caso in esame, sulla base della documentazione medica raccolta durante l’istruttoria, con rapporto 24 ottobre 2005 il dr. __________, attivo presso il SMR, ha posto le seguenti diagnosi principalI: periartropatia alla spalla sinistra con impingement, stato dopo meniscectomia al ginocchio destro, sospetta meniscopatia al ginocchio sinistro, artrosi incipiente al gomito destro; quale affezione non invalidante: stato dopo artrite gottosa alla caviglia sinistra. Il medico SMR ha inoltre evidenziato che dal mese di dicembre 2003 l’assicurato presentava un periodo d’incapacità lavorativa nella propria attività alternato tra il 50% e 100% e che dal marzo 2005 l’inabilità si è attestata stabilmente al 50%. In attività confacenti le limitazioni funzionali dell’insorgente (evitare di stare in piedi senza poter alternare le posizioni, non sollevare/portare pesi superiori ai 10 Kg, non eseguire attività in ginocchio regolarmente, non dover effettuare manipolazioni sopra l’orizzontale specialmente con la sinistra, non dover effettuare spostamenti regolari su tratti superiori ai 100 metri oppure su scale a pioli e cantiere) l’esigibilità è stata valutata nella misura del 100% (doc. AI 14-2). A ragione.

                                         Vero che nel rapporto 21 aprile 2005 il medico curante, dr. __________, ha sostenuto che l’assicurato poteva svolgere un’altra attività con un rendimento del 50% (doc. AI 6-3). Tuttavia, nel rapporto 18 aprile 2005 il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica alla Clinica __________, limitatamente alla problematica alla spalle ed ai gomiti, ha ritenuto l’assicurato abile in attività sedentaria per otto ore al giorno (doc. 5-3). Per quel che concerne l’affezione alla tibia tarsica, seppur nel rapporto 18 ottobre 2005 il dr. __________, specialista in ortopedia, non ha saputo indicare un’incapacità lavorativa, egli ha tuttavia considerato la probabile artrite urica non invalidante (doc. AI 13-1).

                            2.5.2.   Non vi è inoltre da ritenere subentrato un rilevante peggioramento dello stato di salute dell’assicurato.  

                                         Se da un lato, nel rapporto 22 febbraio 2006 il dr. __________ ha sostenuto che altre attività non entrano in linea di conto, dall’altra egli non ha spiegato il motivo per cui le limitazioni alle spalle impediscono lo svolgimento di una professione adeguata (doc. AI 23-3).

                                         Analogo discorso vale per lo scritto 6 febbraio 2007 del medico curante, avente il seguente tenore:

"  A seguito della vostra decisione come cui il paziente sarebbe abile per lavori leggeri malgrado la sua problematica, ritengo che lo stesso avrebbe comunque grosse difficoltà a poter effettuare questa attività in quanto i dolori di cui soffre ne impedirebbero l'esecuzione.

E' da notare che attualmente nell'ambito del lavoro che il paziente effettua come indipendente egli può lavorare a tempo limitato e anche fare pause di uno o due giorni dopo acutizzazione delle problematiche di cui soffre, in quanto lui stesso è il suo datore di lavoro.

La cosa sarebbe impensabile se fosse sotto un altro tipo di datore di lavoro.

Bisogna considerare che il paziente soffre di:

-    gonalgia bilaterale con stato dopo artroscopia per una lesione meniscale

-    meniscectomia mediale parziale a destra

-    attualmente a sinistra una lesione del menisco

-    periartropatia omero-scapolare cronica tendinotica sinistra con un distacco parziale del labbro con borsite sotto deltoidea

-    limitazione funzionale del gomito destro

-    artrite urica del gomito destro

-    dispepsia con esofagite distale

Ritengo quindi improponibile un lavoro leggero sulla base di tutta la giornata in quanto nei momenti di acutizzazione della sintomatologia il paziente non potrebbe continuare la sua attività.

E solo unicamente in quanto indipendente al 50% che lo stesso può effettuare il lavoro a seconda della sintomatologia decidendo i suoi orari e sui recuperi che farebbe per riprendersi da un'eventuale acutizzazione della problematica ortopedica di cui soffre." (Doc. AI 35)

                                         Al riguardo, giustamente nella nota 25 maggio 2007 il medico del SMR (VII) ritiene non plausibile che l’assicurato possa presentare un’inabilità lavorativa in professioni che non sollecitano le articolazioni (ginocchia e spalle) interessate dalle note affezioni (doc. VII). Nel caso concreto, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, va fatto riferimento a tutte le attività sedentarie, leggere e di sorveglianza elencate nel rapporto 14 dicembre 2006 del consulente integrazione professionale (doc. AI 28). Infatti, secondo questa Corte possono essere prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2.).

                                         Inoltre, il SMR, sempre con riferimento al succitato rapporto del medico curante, ha ben evidenziato che i disturbi di tipo intermittente (ad esempio, artrite urica del gomito destro, dispespsia ) non adempiono i criteri di malattia di lunga durata e quindi non sono invalidanti.

                                         Non rilevante per la valutazione della residua capacità in attività adeguate è il rapporto 31 gennaio 2007 del dr. __________, poiché, esposte le note diagnosi e limitazioni, egli riferisce che l’assicurato è “limitato fortemente nella sua attività di muratore non potendo eseguire lavori pesanti” (doc. AI 35-5).

                                         All’allegato al ricorso l’assicurato ha infine prodotto il certificato 27 aprile 2007 del dr. __________:

"  Con la presente intendo prendere posizione in merito allo stato di salute del paziente a margine che conosco dal 2004. Nella qualità di muratore indipendente (lavora da solo) con attività tipo muri in sasso, tetti in piode, …, tenuto conto dei vari problemi osteo-articolari, alterazioni degenerative con meniscopatia al ginocchio sx, al ginocchio dx (stato dopo artroscopia), una nota rottura della cuffia alla spalla sx, non è a mio parere possibile una ripresa del lavoro superiore al 50%. Neanche per lavori specificamente meno impegnativi che necessitano ad esempio di spostamenti frequenti, cambi di posizione, il rendimento è a mio parere superiore a tale %. Ritengo dunque giustificata l'opposizione del paziente alla presa di posizione dell'assicurazione invalidità." (Doc. A3)

                                         Rispetto al precedente rapporto 18 aprile 2005, contenente anche diverse cartelle cliniche, il succitato ortopedico non evidenzia alcuna modifica dello stato di salute. In entrambi i rapporti (quelli del 18 aprile 2005 e del 27 aprile 2007) sono state menzionate le stesse problematiche osteo-articolari, compresa la rottura alla spalla destra. Se nel primo referto il dr. __________ aveva ritenuto da subito esigibile una professione sedentaria, nel secondo scritto egli ritiene che in lavori meno impegnativi il rendimento non è superiore al 50%. In questo modo egli equipara di fatto l’attività pesante di muratore con quella leggera ed adeguata.

                                         Quanto alla fedefacenza della valutazione 24 ottobre 2005 del SMR, va detto che, in ambito LAINF, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Analogamente, visto come il medico SMR si fondi su validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna concludere che la sua valutazione ha valore anche se non ha visitato il paziente. Va poi ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

                            2.5.3.   In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SMR, non smentite da ulteriori rapporti medici successivi che attestino l’esistenza di altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che, per lo meno fino all’emissione della decisione impugnata, l'assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 50% nell’abituale professione di muratore, ma del 100% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

                               2.6.   Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa in attività leggere adeguate del 100%, come anticipato al consid. 2.5.2., mediante rapporto 14 dicembre 2006 il consulente, tenuto conto dei dati medici presenti nell’inserto, ha rettamente individuato alcune possibilità reintegrative dell’assicurato, più precisamente:

"  Dal punto di vista puramente teorico in base alla descrizione medica delle limitazioni funzionali esisterebbe una gamma di attività esigibili sufficientemente ampia e tale da giustificare l'utilizzo delle statistiche teoriche RSS per la determinazione del reddito da invalido. A titolo esemplificativo si potrebbero citare i lavori di autista/fattorino/addetto alle consegne di merce leggera, venditore, magazziniere (merce leggera e magazzini semi-automatizzati o nei quali si utilizza prevalentemente il muletto), sorvegliante/ custode/addetto alla piccola manutenzione, operaio nel settore industriale.

Concretamente e realisticamente credo sia opportuno chiedersi se ha senso pretendere che l'A. interrompa la propria attività in proprio per ricercare una alquanto ipotetica attività adeguata." (Doc. AI 28)

                                         Al riguardo va evidenziato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

                                         Per la determinazione del grado d’invalidità, non contestata dall’assicurato, il consulente ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale muratore indipendente (reddito da valido) con quello risultante da un’attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido). Il calcolo in dettaglio è stato ripreso nella decisione contestata (cfr. consid. 1.1).

                            2.6.1.   Riguardo all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, nella determinazione del reddito da valido, la media degli utili conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute va maggiorata dei contributi sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (cfr. in proposito le STFA  del 17 dicembre 1998 nella causa G., I 304/98 e del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/2003; cfr. anche STCA del 4 maggio 2007 nella causa P. 32.2006.70).

                                         Ritornando al caso in esame, con nota 9 gennaio 2007 il funzionario dell’Ufficio AI, facendo riferimento alle tassazioni 1999-2003, relative quindi ad un periodo precedente l’insorgenza del danno alla salute, ha determinato una media di fr. 44'000.-- (doc. AI 30-1). Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi (cfr. AJP 1999 p. 484), ciò che, come visto, corrisponde al caso in esame.

                                         Occorre tuttavia sottolineare che l’Ufficio AI non ha aggiunto al reddito medio aziendale i contributi sociali, così come richiesto dalla giurisprudenza. Questa omissione, come verrà detto più avanti, nulla muta all'esito della presente causa.

                            2.6.2.   Conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso di specie, per la determinazione del reddito da invalido, in applicazione della succitata giurisprudenza, il consulente ha fatto riferimento ai dati salariali statistici nazionali (tabella TA1) ed ha tenuto conto di una riduzione massima del 25% del salario statistico. Con una capacità lavorativa al 100% il reddito da invalido, stato al 2004,  ammonta a fr. 42’944.--.

                                         Raffrontando il reddito da valido di fr. 44’000.--  con il reddito ipotetico da invalido di fr. 42’944.-- risulta un grado d’invalidità del 2% ([44’000- 42’944] x 100 : 44’000) che non dà diritto ad una rendita. Allo stesso risultato si giunge considerando i relativi contributi sociali che non sono stati aggiunti al reddito da valido, come pure volendo procedere all’aggiornamento al 2007 (anno di emissione della decisione contestata) dei redditi di riferimento.

                                         Tenuto conto di quanto precede, la decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.141 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2008 32.2007.141 — Swissrulings