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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.07.2008 32.2007.136

3 luglio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,520 parole·~43 min·4

Riassunto

Richiesta di aumento grado d'invalidità negata perché le condizioni di salute non sono peggiorate. Raffronto dei redditi. Riduzione del salario statistico da invalido perché il reddito da valido è inferiore al salario medio nazionale del settore. Istanza di assistenza giudiziaria respinta

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.136   TB

Lugano 3 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 13 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel 1963 e di professione manovale, il 6 ottobre 2004 (doc. AI 4) ha postulato l'assegnazione di una rendita d'invalidità a causa di dolori alla colonna lombare e di un grave stato ansioso-depressivo che l'hanno reso completamente inabile al lavoro dal 27 ottobre 2003 (doc. AI 12).

L'Ufficio assicurazione invalidità ha sottoposto l'assicurato sia ad una visita reumatologica (doc. AI 23) sia psichiatrica (doc. AI 22). Il primo esperto ha concluso ad un'incapacità lavorativa del 40% come manovale dall'ottobre 2003 (doc. AI 26), il secondo ad     un'inabilità lavorativa del 20% in attività medio-leggere dal giugno 2004 (doc. AI 29).

                                  B.   Sulla scorta del rapporto finale allestito dalla consulente in integrazione professionale (doc. AI 34), con decisione del 13 marzo 2007 (doc. AI 39) l'Ufficio assicurazione invalidità ha assegnato all'assicurato una rendita d'invalidità con grado del 40% a far  tempo dal 1° ottobre 2004.

                                  C.   Rappresentato sempre dall'avv. RA 1, il 27 aprile 2007 (doc. I) l'assicurato ha inoltrato uno scarno ricorso che è stato fatto completare dal TCA. Con atto dell'8 maggio 2007 (doc. III) il ricorrente ha postulato in via principale il diritto ad una rendita AI del 50% ed in via subordinata il rinvio degli atti all'UAI per l'espletamento di nuovi accertamenti medici con successiva emissione di una decisione. Infatti, facendo valere un certificato del 12 febbraio 2007 (doc. XIVbis) del dr. med. __________, chiede che l'UAI accerti nuovamente la sua situazione reumatologica visto l'insorgere di una fibromialgia e che quindi gli conceda una rendita d'invalidità del 50%.

                                  D.   Con risposta del 20 giugno 2007 (doc. IX) l'Amministrazione ha osservato di non avere mai ricevuto la valutazione del dr. med. __________, peraltro nemmeno allegata al ricorso, e quindi di non avere potuto pronunciarsi in proposito. L'UAI, ritenuta l'assenza di nuova documentazione medica e di nuovi elementi di giudizio, ha confermato l'opinione della consulente in integrazione professionale come pure la riduzione del 15% da essa determinata, giungendo quindi alla conferma delle valutazioni espresse con la decisione impugnata. Pertanto, l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova ma, su invito del TCA, unicamente il preannunciato certificato medico del dr. med. __________ (doc. XIV), sul quale l'Amministrazione ha potuto esprimersi (doc. XVI).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                   2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                                         nel merito

                                   3.   Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente accordando al ricorrente il diritto ad un quarto di rendita AI, ritenendo un grado d'invalidità del 40%.

                                   4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).

                                   5.   Con la decisione impugnata l'UAI ha concesso al ricorrente un quarto di rendita d'invalidità, poiché dal lato medico è stato accertato che l'incapacità lavorativa era del 40% dall'ottobre 2003 nella sua professione di manovale, grado già comprensivo del 20% d'inabilità dal profilo psichiatrico. La limitazione era riferita al tempo di lavoro, che era ridotto durante una giornata lavorativa.

In attività adeguate, dal giugno 2004 è stata accertata un'inabilità lavorativa del 25% comprendente sia le limitazioni fisiche sia quelle psichiatriche intese come minore rendimento su un orario ridotto all'80% del normale per un'attività medio-leggera che non prevede di sollevare e trasportare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg (doc. AI 32).

Sulla scorta di queste considerazioni mediche, la consulente in integrazione professionale (doc. AI 34) ha stabilito in Fr. 58'019.- il salario da valido del ricorrente nel 2004 senza il danno alla salute se avesse ancora lavorato come manovale per il suo datore di lavoro.

Quanto al salario da invalido, quale manovale avrebbe percepito Fr. 34'811.-, corrispondenti al 60% della predetta somma, data un'incapacità lavorativa del 40%.

In altre attività adeguate, ritenuto che a livello nazionale la media del salario ipotetico per gli uomini nel 2004 è di Fr. 57'258.- (categoria 4.2) e che lo stipendio percepito dal ricorrente come manovale senza il danno alla salute è inferiore alla media statistica ticinese, v'è una differenza del 4,5%.

Inoltre, la consulente in integrazione ha considerato una riduzione del 5% per attività leggera e del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.

Partendo dunque da un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 57'258.-, applicando una prima riduzione del 4,5% e poi del 15%, per una capacità di lavoro residua del 75% in attività adeguate l'UAI ha ottenuto un reddito da invalido di Fr. 34'859.-. Basandosi sulla cifra più alta che l'assicurato potrebbe guadagnare nonostante il danno alla salute, l'Ufficio AI ha calcolato un grado d'invalidità del 40% ed una capacità di guadagno residua del 60% ([Fr. 58'019.- - Fr. 34'859.-) : Fr. 58'019.-] x 100 = 39,92).

Nel ricorso l'assicurato sostiene che nel febbraio 2007 il suo stato di salute era peggiore rispetto a quello accertato dall'Ufficio AI nel febbraio e nel maggio 2006, poiché v'era anche la sindrome fibromialgica che, a suo dire, era comunque preesistente all'emanazione della decisione impugnata e che va quindi presa in considerazione. Pertanto, questo peggioramento necessita di essere ulteriormente indagato dall'Amministrazione dal profilo reumatologico e neurologico, con successiva concessione di una mezza rendita d'invalidità.

A sostegno della fondatezza del suo ricorso, l'assicurato ha trasmesso a questo Tribunale il parere allestito il 12 febbraio 2007 (doc. XIVbis) dal dr. med. __________ che l'ha visitato personalmente, rapporto che tuttavia l'UAI non ha mai ricevuto, in quanto prodotto dall'insorgente per la prima volta soltanto nelle more istruttoree dopo sollecito del TCA.

A suo dire, il salario da valido di Fr. 58'019.- va ridotto del 4,5% per ottenere Fr. 54'681.-. Questo importo deve essere ulteriormente decurtato del 40% (15% [riduzione per la situazione personale] + 25% [grado d'incapacità lavorativa complessiva determinata dall'UAI sommando l'aspetto psichiatrico e quello reumatologico]), per giungere a Fr. 32'809.somma che, paragonata al reddito da valido, dà una perdita di guadagno del 43,5%. Sostenendo poi l'applicabilità di una riduzione dal profilo personale del 20%, a suo dire si otterrebbe un'incapacità al guadagno del 47%. Ritenuta poi la fibromialgia, l'insorgente chiede la concessione di una mezza rendita d'invalidità.

Sulla scorta della valutazione del 10 giugno 2008 (doc. XVIbis) del dr. med. __________, medico presso il Servizio medico regionale (SMR), l'Ufficio AI ha concluso ad una capacità lavorativa del 64%, la quale determina un reddito da invalido di Fr. 29'499.- e quindi un'invalidità del 49% che conferma il diritto ad un quarto di rendita.

                                   6.   Il 16 febbraio 2006 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche, incaricato dall'UAI ha esperito una perizia reumatologica sull'assicurato (doc. AI 26), basandosi sui referti del dossier radiologico in possesso di quest'ultimo e sulle radiografie eseguite dal perito stesso, come pure sulle dichiarazioni dell'interessato e sui reperti clinici. Presentata l'anamnesi personale, sistemica, familiare, sociale, reumatologica da terzi, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive (stato generale, sistema locomotore, stato neurologico, laboratorio, radiologia), ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale e spondilogena cronica su leggere turbe statiche, incipiente discopatia L4-L5, probabile componente funzionale ad origine dei dolori, e di sindrome ansio-depressiva cronica con carattere fortemente somatoforme, sindromi che hanno ripercussioni sulla capacità di lavoro del ricorrente. Nella sua valutazione, l'esperto ha sottolineato come l'assicurato non presenti una sindrome algica diffusa di carattere fibromialgico, visto che i dolori sono almeno per il momento limitati alla colonna vertebrale. Inoltre, gli esami radiologi e neuroradiologici non hanno mai potuto evidenziare importanti alterazioni degenerative, perciò i dolori cronici alla colonna si spiegano con lo sviluppo di una sindrome del dolore cronico di natura somatoforme, nell'ambito di un importante sviluppo ansioso-depressivo. Queste circostanze fanno emergere una grossa discrepanza tra i dati oggettivi ed i forti dolori lamentati.

Tutto ben considerato, in attività fisicamente pesanti per la colonna vertebrale, come nella sua professione di operaio/ manovale in cantiere, l'esperto ha attestato un'incapacità lavorativa del 40% dall'ottobre 2003 (lavoro esigibile durante 5-6 ore al giorno, con parziale limitazione qualitativa dell'attività svolta). L'assicurato dovrebbe evitare di eseguire lavori fisicamente molto pesanti per la colonna vertebrale, come sollevare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg, eseguire movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, oppure lavori prolungati in posizioni non ergonomiche.

Il perito ha ancora osservato che questa inabilità è comunque principalmente dovuta alla patologia psichiatrica piuttosto che a quella reumatologica, consigliando appunto l'esecuzione di una perizia psichiatrica.

Per quanto concerne altre attività, il reumatologo ha ritenuto che, dal profilo medico-teorico, l'assicurato può svolgere lavori fisicamente medio-leggeri, che non implicano una sollecitazione maggiore per la colonna vertebrale, nella misura dell'80% (lavoro durante l'intero arco della giornata, con solo leggere limitazioni delle mansioni da svolgere e con eventuali pause un po' più prolungate). Quindi, la sua incapacità lavorativa è del 20%.

Non ha infine escluso una riqualifica o un reinserimento professionale in attività fisicamente più leggere.

Il 5 aprile 2006 il dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha visitato il ricorrente tenendo conto della documentazione medica preesistente ed il 24 aprile successivo (doc. AI 29) ha redatto il suo referto evidenziando l'anamnesi familiare ed individuale dell'assicurato, i dati soggettivi e le constatazioni obbiettive. La diagnosi è stata di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10: F 41.2) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F 45.4). A livello psicologico e mentale, l'assicurato presenta un assetto mentale tendenzialmente regredito e privo di una spinta motivazionale particolare a ritrovare la propria originale identità familiare e professionale, tendendo ad aspettarsi dall'esterno un intervento magico e risolutore. I disturbi psichici riscontrati e la personalità concreta "psicosomatica" limitano parzialmente la capacità professionale del ricorrente. Da un punto di vista medico-psichiatrico, l'esperto ha affermato che l'attività svolta di manovale risulta potenzialmente praticabile nella misura parziale del 75% (6 ore e mezza al giorno). La diminuzione della capacità lavorativa, fissata nel 20%, esiste dal giugno 2004.

Un miglioramento della capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale è auspicabile, ma non determinabile. A quel momento, secondo lo specialista, non risultava comunque indicato effettuare provvedimenti di integrazione professionale.

Per quanto concerne la possibilità di svolgere altre attività, il perito ha risposto affermativamente, quali mansioni manuali, prive di responsabilità verso terze persone, in misura dell'80% (sei ore e mezza/sette ore al giorno). L'incapacità lavorativa è del 20%.

Per il tramite del dr. med. __________ il 2 agosto 2006 (doc. AI 32) l'SMR si è espresso sui summenzionati referti peritali, concludendo che l'assicurato è da ritenere inabile al lavoro al 40% nella sua attuale professione dall'ottobre 2003 e, in questo grado di incapacità lavorativa, è compresa la componente psichiatrica del 20%; la limitazione è da considerare sul tempo lavorativo.

Per quanto concerne le attività adeguate, v'è un'incapacità lavorativa del 25% dal giugno 2004, comprendente le limitazioni fisiche e psichiatriche intese come ridotto rendimento su un orario di lavoro ridotto all'80%; ciò vale per delle attività medio-leggere che non prevedono di sollevare e trasportare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg.

Il dr. med. __________, curante dal 2003 del ricorrente, è specialista FMH in reumatologia e riabilitazione. Il 12 febbraio 2007 (doc. XIVbis) egli ha presentato i dati soggettivi ed oggettivi dell'assicurato, ha analizzato la risonanza magnetica eseguita nell'ottobre 2006 individuando una discopatia moderata a livello L3-L4, L4-L5 e L5-S1, con piccole ernie che non comprimono il midollo e le radici nervose, modesta spondilartrosi accentuata a destra. Nella sua valutazione, lo specialista ha diagnosticato una sindrome pan-vertebrale nell'ambito della diagnosi principale e su delle alterazioni statiche e degenerative della colonna vertebrale, come pure una sindrome dolorosa cronica tendenzialmente a carattere diffuso con componente fibromialgica. In relazione a questa seconda sindrome, vi sono dei disturbi depressivi trattati con Saroten retard. Le indagini cliniche eseguite hanno evidenziato dei dolori a carattere diffuso alla palpazione della muscolatura ed alla presenza di quasi tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia; inoltre, mostrano delle alterazioni statiche della colonna vertebrale, con una certa limitazione della mobilità. Questi elementi configurano una sindrome pan-vertebrale conosciuta da tempo. Le discopatie a più livelli da L3 a S1, comunque di modesta entità, non spiegano a suo dire in maniera esaustiva la sintomatologia invalidante dell'assicurato.

In conclusione, l'esperto ha proposto di continuare con la terapia medicamentosa (Tilur retard, Saroten retard, Dafalgan) e con la fisioterapia ambulatoriale. Ha poi aggiunto che "Per quanto riguarda la problematica dell'incapacità lavorativa e della rendita AI, i reperti clinici e radiologici sono tali da non permettere di modificare a mio modo di vedere la decisione negativa da parte dell'assicurazione invalidità di attribuzione di una rendita al nostro paziente.".

Il dr. med. __________, medico AI specialista FMH in medicina generale, il 10 giugno 2008 (doc. XVIbis) ha esposto le sue considerazioni riassumendo i pareri del reumatologo dr. med. __________ e dello psichiatra dr. med. __________ ed ha valutato il referto del 12 luglio 2007 redatto dal reumatologo curante dr. med. __________. A mente del medico SMR, quest'ultimo rapporto non evidenzia una modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla valutazione peritale del dr. med. __________, dato che già in occasione della perizia reumatologica esperita nel 2006 prevaleva una problematica funzionale o somatoforme come evidenziato poi anche dallo psichiatra dr. med. __________. L'indicazione della componente fibriomialgica evidenziata dal reumatologo curante non permette comunque, sostiene il medico dell'AI, di rendere verosimile una modifica dello stato di salute dell'assicurato, anzi, conferma la prevalenza di una problematica con importante componente somatoforme, ciò che ha in effetti portato il ricorrente ad essere valutato anche dal lato psichiatrico.

Il medico SMR ha poi criticato la riduzione del 25% della capacità lavorativa in attività adatte ammessa dall'UAI. Riconoscendo all'assicurato, sulla base delle due perizie, un orario ridotto del 20% per motivi psichiatrici e sempre del 20% per problemi reumatologici, si ottiene un impedimento complessivo del 36%.

                                   7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                                   8.   Questo Tribunale, dopo attento esame degli atti all'inserto, ritenute le conclusioni a cui è giunto il dr. med. __________ nella sua perizia del 16 febbraio 2006 – alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 7) – e le considerazioni del 12 luglio 2007 rilasciate dal reumatologo curante dr. med. __________, conferma le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato in ambito reumatologico.

Del resto, il medico curante non ha contestato la valutazione peritale ma, nel suo parere, piuttosto scarno nel suo insieme, riporta l'anamnesi soggettiva e personale dell'assicurato, riferisce dell'esito di una risonanza magnetica eseguita quattro mesi prima presso un istituto radiologico - e di cui non è comunque stato allegato il referto - e dà una breve valutazione complessiva delle sintomatologie riscontrate nell'insorgente. La sindrome pan-vertebrale dell'assicurato, comunque conosciuta da tempo dallo specialista, si affianca alla sindrome dolorosa cronica a carattere generalizzato con un aspetto di tipo fibromialgico, laddove sarebbero presenti quasi tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia.

A quest'ultimo proposito, un anno e mezzo prima il perito aveva sottolineato che l'assicurato non presentava una sindrome algica diffusa di carattere fibromialgico, dato che i dolori erano a quel momento limitati alla colonna vertebrale (doc. AI 26-7).

Nell'analisi della risonanza magnetica eseguita nell'ottobre 2006, il dr. __________ ha riscontrato che la colonna lombare mostrava delle discopatie a più livelli da L3 fino a S1, che erano comunque di modesta entità tanto che, a suo stesso dire, non spiegavano in modo esaustivo la sintomatologia invalidante del ricorrente.

Ora, già il dr. __________ aveva osservato che gli esami radiologici e neuroradiologici eseguiti fino a quel momento non avevano mostrato delle importanti alterazioni degenerative del rachide lombare. Pertanto, il perito aveva concluso che i dolori cronici lamentati alla colonna vertebrale potevano spiegarsi con lo sviluppo di una sindrome del dolore cronico di natura somatoforme nell'ambito di un importante sviluppo ansioso-depressivo.

Pure il reumatologo curante ha individuato nel luglio 2007 dei disturbi depressivi in relazione alla sindrome dolorosa cronica a carattere generalizzato con aspetto fibromialgico.

Tutto ben considerato, però, questo specialista ha concluso la sua valutazione affermando che non vi sono riscontri clinici e radiologici per mettere in discussione la decisione dell'UAI, definita dal dr. __________ erroneamente "negativa", dato che il 13 marzo 2007 è stata assegnata al ricorrente una rendita AI di un quarto.

Ora, secondo il TCA, che è supportato nelle sue deduzioni anche dal parere del medico SMR, le conclusioni a cui sono giunti entrambi i reumatologi sono essenzialmente simili, nel senso che ad un anno e mezzo di distanza da ciascun parere non sembra esserci stato un peggioramento documentato delle condizioni di salute dell'insorgente. Inoltre, il curante nemmeno si è pronunciato sul grado di abilità lavorativa dell'assicurato né nella precedente attività né in altre più idonee al suo stato di salute. Egli ha (solo) affermato che la documentazione medica a disposizione non è tale da permettere di modificare la decisione (negativa) dell'UAI.

Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista reumatologico, vanno confermate le conclusioni peritali, secondo cui dall'ottobre 2003 l'assicurato era inabile al lavoro nella misura del 40% nella precedente attività quale operaio edile, mentre dal giugno 2004 era incapace ad eseguire delle altre attività medio-leggere nella misura del 20% (doc. AI 26/9-10).

In conclusione, dunque, d'avviso del TCA, l'aspetto reumatologico dell'affezione dell'assicurato è stato sufficientemente chiarito.

                                         Per questo motivo, la richiesta di un'ulteriore perizia reumatologica formulata dal ricorrente (doc. III pag. 5) va disattesa.

                                         A tal proposito va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                   9.   Per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico, dagli atti di causa risulta quanto segue.

Questo Tribunale constata che l'assicurato è stato ricoverato presso l'Ospedale __________ di __________ dal 12 al 28 luglio 2004 (doc. Cassa malati 1-19) per sindrome ansiosa-depressiva e lombalgia cronica con discopatia L4-L5 con lieve protrusione medio-laterale a sinistra senza contatto radicolare.

Lo psichiatra dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha seguito il ricorrente anche durante il suo soggiorno presso il summenzionato nosocomio, nel suo rapporto medico del 7 marzo 2005 (doc. AI 17) ha riferito che da quando l'ha in cura, ossia dal 30 giugno 2004, era presente una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva in seguito a problemi organici-socio-familiari, la quale limitava l'assicurato nella sua capacità lavorativa nella misura del 20-30%. Lo stato di salute era stazionario e dipendeva, già allora, dall'evoluzione delle sue patologie organiche e dalla sua situazione generale.

La perizia esperita il 5 aprile 2006 (doc. AI 29) dal dr. med. __________ ha stabilito che l'attività di manovale precedentemente esercitata dall'insorgente poteva essere potenzialmente ancora praticabile nella misura del 75%, ovvero per sei ore e mezza al giorno. Il perito ha riscontrato una diminuzione della capacità di lavoro del 20% dal giugno 2004.

In particolare, il parere dello psichiatra è molto approfondito e completo. Dal profilo psichiatrico, l'esperto ha accuratamente esaminato l'assicurato ed ha stabilito che l'assicurato era in grado di svolgere altre attività manuali prive di responsabilità verso terzi nella misura dell'80%, ossia per 6 ore e mezza/sette ore. Quindi, la sua incapacità lavorativa rimaneva del 20%.

Dal canto suo, il ricorrente non ha invece minimamente messo in dubbio le conclusioni del perito. Non ha mai prodotto un certificato di un medico psichiatra successivo né al referto del 24 aprile 2006 e neppure alla decisione del 13 marzo 2007 dell'UAI. Nemmeno durante l'istruttoria davanti a questo Tribunale l'assicurato ha fornito indicazioni supplementari in ambito psichiatrico.

La sola affermazione del reumatologo curante – peraltro sia di carattere generale sia rilasciata ben quattro mesi dopo la resa della presa di posizione formale dell'Amministrazione - secondo cui in relazione alla sindrome dolorosa con aspetto di tipo fibromialgico vi sono dei disturbi depressivi trattati con Saroten retard, non è certo sufficiente, di per se stessa, per mettere in discussione le conclusioni complete, convincenti ed esaurienti del perito psichiatra.

                                10.   Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le argomentazioni dei periti in reumatologia ed in psichiatria che hanno sia incontrato personalmente l'assicurato il 16 febbraio 2006 rispettivamente il 5 aprile 2006, sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente, dalla Cassa malati e dall'Ufficio AI. Le conclusioni di questi esperti possono quindi essere definite chiare, complete ed attendibili.

Pertanto, vanno condivise le considerazioni degli esperti secondo i quali dal giugno 2004 il ricorrente va considerato abile al lavoro nella misura dell'80% in attività medio-leggere tanto dal profilo reumatologico quanto psichiatrico (docc. AI 26-10 e 29-8).

                                11.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

Accertata dal medico SMR __________ (doc. AI 32) una capacità lavorativa globale del 75% (nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, sebbene il perito psichiatrico abbia stabilito nel 20% il grado di incapacità lavorativa così come il perito reumatologo) in attività leggere adeguate, con rapporto del 1° dicembre 2006 (doc. AI 34) la consulente in integrazione professionale, per la determinazione del grado d’invalidità, ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale manovale edile (reddito da valido) con quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido).

Visto che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 4), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2004, come del resto riconosciuto dall’UAI (doc. AI 35) e non contestato dall'assicurato.

Riguardo al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l'UAI (doc. AI 35-1) ha quantificato il reddito che l'assicurato avrebbe potuto percepire da sano, secondo quanto dichiarato dall’ex datore di lavoro nel questionario del 4 febbraio 2004 (doc. Cassa malati 1-26), in Fr. 58'019.- (Fr. 4'463.- x 13 mesi).

                                12.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                13.   Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12 ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:

"  (…) Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”.

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.), il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) e non regionali (Tabella TA13).

In merito a questo cambiamento, ancora di recente (il 23 aprile 2008 con STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".

Recentemente, con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Nella citata sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

                                14.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde ad un importo di Fr. 55'056.- (Fr. 4'588.- x 12 mesi).

Riportando questo dato su 41,6 ore settimanali computabili nel 2004 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 6-2008, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a Fr. 4'771,52 mensili (Fr. 4'588.- : 40 x 41,6) oppure a Fr. 57'258.per l'intero anno 2004, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

L'assicurato, quale manovale nel settore edile presso la ditta __________, avrebbe guadagnato nel 2004 Fr. 58'019.- all'anno (cfr. consid. 11) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti a Fr. 4'835.- al mese (Fr. 58'019.- : 12).

Tale reddito si situa, per ragioni estranee all'invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2004 da un uomo (cioè Fr. 60'266.- all'anno rispettivamente Fr. 5'022.- al mese: cfr. Tabella TA1 punto 45 “costruzione”, livello di qualifica 4: Fr. 4'829.- x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 57'948.- ma che, riportato su 41,6 ore/settimana per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2004, dà un importo di Fr. 60'265,92, quindi superiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato).

Più precisamente, il salario che il ricorrente avrebbe percepito la-vorando a tempo pieno presso la summenzionata azienda è inferiore del 3,70% ([Fr. 60'266.- – Fr. 58'019.-] x 100 : Fr. 60'266.-) a quello statistico svizzero di quel preciso settore professionale.

Sono perciò realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido che RI 1 avrebbe potuto realizzare nel 2004 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

Visto quanto precede, il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 55'140.- (Fr. 57'258.- - [Fr. 57'258.- x 3,7 : 100]).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Nella presente evenienza, l'UAI ha applicato una riduzione del 15% (5% per attività leggere e 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, come un lungo periodo di inattività e potenziale difficoltà di adattamento al nuovo posto di lavoro, un cambiamento professionale dovuta all'esperienza di lavoro maturata presso un unico datore di lavoro da quando l'assicurato è in Svizzera).

Alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1960 (non anziano), la sua nazionalità, la scolarità e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute (medio-leggera) nella misura del 75% (nell'ipotesi ad esso più favorevole), il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Visto quanto precede, la riduzione del 20% proposta dall'insorgente non può essere ritenuta.

Partendo quindi da un salario da invalido rivalutato di Fr. 55'140.- e ritenuta un'esigibilità del 75% in altre attività (cfr. consid. 11), ammettendo una riduzione del 15% per circostanze personali, nell'anno 2004 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 33'084.- ([Fr. 55'140.- x 75 : 100] - [Fr. 55'140.- x 15 : 100]).

Confrontando ora questo dato con l'ammontare di Fr. 58'019.- corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004, emerge un'incapacità al guadagno pari al 42,98 ([Fr. 58'019.- - Fr. 33'084.-] : Fr. 58'019.- x 100) che deve essere arrotondata al 43% (DTF 130 V 121).

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L'Ufficio AI stesso, giungendo ad un grado d'invalidità del 39,92%, ha concesso al ricorrente una rendita AI del 40%.

In concreto, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, una riduzione personale del 20% a fronte di un'esigibilità sempre del 75%, la soluzione proposta dal ricorrente non gioverebbe, poiché la perdita di guadagno si attesterebbe al 47,73%, dandogli diritto ad un quarto di rendita come tutt'ora.

Neppure la (generosa) riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, tenuto conto di un'esigibilità lavorativa dell'80% come stabilito dai periti interpellati dall'UAI, porta l'assicurato a raggiungere il grado d'invalidità del 50% necessario per potere pretendere – come il ricorrente sostiene - una mezza rendita di invalidità.

                                15.   Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso di invalidità del 43%, questo Tribunale non può che confermare il diritto ad un quarto di rendita stabilito dall'Amministrazione con la decisione del 13 marzo 2007 in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.

Il ricorso va dunque respinto.

Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

                                16.   Il ricorrente ha chiesto di far esperire sia una perizia reumatologica in relazione alla fibromialgia di cui sarebbe affetto, sia ulteriori accertamenti neurologici (doc. III punti 8 e 10).

Questo TCA, alla luce del convincente rapporto medico del dr. med. __________ e delle evidenziate affermazioni del curante dr. __________, come già indicato ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all'allestimento di altre perizie (cfr. a questo proposito, la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).

                                17.   Contestualmente al ricorso, l'assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).

Le tre condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF del 7 maggio 2007, I 134/06; STF del 12 febbraio 2007, I 562/05; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a; Kieser, op. cit., art. 61 N. 88 segg.).

Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all’art. 21 cpv. 2 LPTCA secondo cui la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre 2000, I 396/99).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF del 12 febbraio 2007, I 562/05; DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi citata; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari, completi e dettagliati rapporti allestiti dai periti in ambito reumatologico e psichiatrico su incarico dell'UAI. Formulando ugualmente ricorso con l'aiuto di un legale, ma non apportando novità particolari o specifici mezzi di prova (in particolare documentazione medica) atti a contrastare la presa di posizione dell'Amministrazione, l'assicurato non aveva sin da subito alcuna chance di successo.

Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.

                                18.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è respinta.

                                   3.   Le spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

32.2007.136 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.07.2008 32.2007.136 — Swissrulings