Raccomandata
Incarto n. 32.2007.126 cr/DC/sc
Lugano 12 marzo 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 23 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, attivo in precedenza in qualità di operaio, dal 1° novembre 1988 ha beneficiato di una rendita intera d’invalidità (grado del 100%) a causa di una problematica psichiatrica (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 16 agosto 1989, doc. 23).
Tale decisione è poi stata confermata a più riprese nelle varie procedure di revisione che si sono susseguite nel tempo (decisione del 17 luglio 1990, doc. 27; decisione del 25 luglio 1991, doc. 31; decisione del 15 settembre 1992, doc. 38; decisione del 3 ottobre 1995, doc. 43; decisione del 27 settembre 1999, doc. 48; decisione del 12 luglio 2001, doc. 50; decisione dell’11 luglio 2002, doc. 54; decisione del 12 febbraio 2004, doc. 55; decisione del 10 gennaio 2006, doc. 62).
1.2. Nell’ambito della procedura di revisione, avviata nel dicembre 2006 - a seguito di una comunicazione da parte della specialista curante, dr.ssa __________, in merito ad un miglioramento dello stato di salute dell’interessato (doc. 64) - dopo aver interpellato la curante dell’assicurato, con decisione del 23 marzo 2007 l'amministrazione ha soppresso la rendita, ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’assicurato, comportante un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. A).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione, laddove ritiene che vi sia stato un miglioramento del suo stato di salute, evidenziando che, al contrario, il suo stato di salute psico-fisico è peggiorato.
L’assicurato ha in particolare osservato:
" (...)
Il motivo principale del mio ricorso è dovuto ad un peggioramento del mio stato psico-fisico.
Infatti, nonostante dalla documentazione medica risulti un miglioramento delle mie condizioni di salute, dopo aver svolto due differenti attività professionali, tra cui una da indipendente come venditore e una da dipendente presso la fabbrica __________ di __________, riscontro un forte malessere generale.
Quando ho deciso di comune accordo con la Dott.ssa __________ di provare ad intraprendere un'attività professionale, non potevo assolutamente prevedere un peggioramento così importante del mio stato di salute. Ciò è dovuto alle mie gravi patologie croniche.
Per avere maggiori informazioni a livello medico, le chiedo di voler gentilmente contattare la dott.ssa __________ di __________ (Tel. __________) la quale è a vostra disposizione." (Doc. I)
1.4. L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In corso di causa, questa Corte ha interpellato la dr.ssa __________, chiedendo alcune precisazioni in particolare in merito all’effettivo o meno miglioramento, durevole, delle condizioni di salute dell’interessato (VI).
La sua risposta è datata 6 febbraio 2008 (VII).
Tali osservazioni sono state trasmesse alle parti (VIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 15 febbraio 2008 (X + bis), mentre l’assicurato lo ha fatto con scritto del 12 febbraio 2008 (IX).
Le osservazioni delle parti sono state trasmesse alla relativa controparte (XII, XIII), per conoscenza.
1.6. Questa Corte ha chiesto all’assicurato di precisare quali attività lavorative, di natura sia indipendente che dipendente, ha esercitato, presso quali datori di lavoro e durante quali periodi (XI).
L’assicurato ha risposto tramite scritto del 21 febbraio 2008 (XIV), che è stato trasmesso all’amministrazione (XV) per una presa di posizione.
1.7. In data 5 marzo 2008 l’UAI ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso, osservando che l’interessato, fornendo risposte imprecise e vaghe, non ha prodotto una documentazione atta a fugare ogni ragionevole dubbio (XVI).
Tali osservazioni sono state trasmesse all’assicurato (XVII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere in via di revisione la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.5. Nell’evenienza concreta, l'assicurato aveva inizialmente beneficiato di una rendita intera d'invalidità, per un grado del 100%, dal 1° novembre 1988 (doc. 23-1), a causa di una patologia psichiatrica (psicosi schizoaffettiva) che ne aveva limitato la capacità lavorativa, come attestato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che aveva sottoposto l’interessato ad un esame peritale per conto dell’UAI in data 16 maggio 1989 (doc. 21/1-7).RI 1
2.6. Nel dicembre 2006 l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione, sulla base di un certificato del 13 novembre 2006 della psichiatra curante dell’interessato, dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
" Il signor RI 1 è da anni al beneficio di una rendita AI per motivi psichici.
Negli ultimi tempi il suo stato di salute è migliorato al punto tale da permettergli di tentare un'attività lavorativa a tempo pieno.
Considerato il lungo periodo di lontananza dal mondo del lavoro questa sua attuale totale capacità lavorativa è da considerarsi un tentativo alfine di valutare se egli è effettivamente in grado di soddisfare le esigenze di un lavoro a tempo pieno.
Una rivalutazione è necessaria tra 3 mesi." (Doc. 64-1)
Ricevuta tale comunicazione, l’UAI ha chiesto alla dr.ssa __________ di fornire un rapporto medico dettagliato, che spieghi in cosa consiste il miglioramento da lei constatato e a partire da quando si sarebbe manifestato (doc. 66-1).
Con scritto del 5 dicembre 2006 la dr.ssa __________ ha risposto:
" Dalla metà di quest'anno il Signor RI 1 si sente in grado di riprendere un'attività lavorativa.
Rispetto al passato egli ha sviluppato una forza interiore maggiore, si sente più sicuro, ha migliorato la progettualità.
L'umore, seppur altalenante, negli ultimi anni si è stabilizzato e non ha più avuto crolli depressivi.
Come specificato nel mio certificato precedente, solo un periodo di prova di almeno 2-3 mesi potrà stabilire se l'assicurato è in grado di soddisfare le esigenze dell'attuale mondo del lavoro, di mantenere la stabilità psichica nonostante il carico lavorativo e di garantire una continuità della capacità lavorativa per un periodo prolungato."
(Doc. 67-1)
Nel rapporto medico all’attenzione dell’UAI compilato in data 10 gennaio 2007 la dr.ssa __________ ha ribadito la diagnosi di distimia, presente da anni, evidenziando, con riferimento alla capacità lavorativa dell’interessato, che “come specificato in precedenza, l’assicurato teoricamente è abile al lavoro a tempo pieno. Dopo un’assenza così prolungata dal mondo del lavoro (egli è al beneficio di una rendita totale AI da anni) solo un periodo di prova di 2-3 mesi potrà stabilire l’effettiva capacità lavorativa” (doc. 70-2).
Nelle sue annotazioni mediche del 16 gennaio 2007 il dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Vedi proposta medico __________ del 12.01.2007.
Si tratta di un assicurato 47enne + 4 mesi con grado AI 100% dal novembre 1988 (perizia psichiatrica dr. __________ del 19.05.1989. Diagnosi: psicosi schizoaffettiva).
Nelle successive procedure di revisione gli psichiatri curanti (dr. __________, poi dr.ssa __________) hanno confermato la stazionarietà dello stato di salute, la diagnosi però era:
- distimia (uno psichiatra aggiunge: "con tratti di endogenicità").
Che non corrisponde alla stessa valutazione del perito (appare meno "grave").
Il grado AI fu comunque ripetutamente confermato.
L'attuale psichiatra (e l'A. stesso) ci comunica che lo stato di salute è migliorato e che dal lato medico teorico è in grado di svolgere un'attività.
Dal punto di vista medico teorico ciò è possibile.
Visti i precedenti (AI 100% da quasi 19 anni) ritengo giustificato aggiornare la situazione dal punto di vista lavorativo (in marzo-aprile 2007), per vedere se effettivamente l'A. è riuscito a svolgere l'attività che voleva intraprendere. Concordo in questo con la proposta della psichiatra.
Contestualmente mi permetto di scrivere una lettera alla psichiatra per meglio definire il miglioramento (p.es. diminuita la terapia, la frequenza delle consultazioni ...). Lettera scritta." (Doc. 72-1)
Rispondendo alla richiesta di precisazioni da parte del dr. __________ (cfr. doc. 73-1), la dr.ssa __________, con scritto del 26 gennaio 2007, ha rilevato:
" Come da lei richiesto, le invio un certificato complementare riguardante il mio summenzionato paziente.
Lei mi chiede se, in conseguenza del miglioramento dello stato di salute, la terapia sia stata modificata negli ultimi anni, quale sia la terapia psicofarmacologica attuale e a che intervalli si svolgono le consultazioni.
La terapia farmacologica negli ultimi anni non è stata di per sè modificata: egli assume antidepressivi, ansiolitici ed un sonnifero per dormire.
Terapia attuale:
Seropram 20 mg p.o.: 2-0-0.
Ludiomil 50 mg p.o.: 0-0-1.
Rohypnol 1 mg p.o.: 0-0-1.
Tranxilium 10 mg e Temesta exp 1 mg p.o.: i.R e sporadicamente - in periodi di forte tensione - 1 fiala Tranxilium 50 mg i.m.
La frequenza delle consultazioni è stata dal 1999 alla fine del 2005 mensile, mentre nel 2006 ho visto il paziente in media ogni 2½ mesi.
Riguardo la capacità lavorativa confermo - come già fatto telefonicamente - che essa è data per qualsiasi professione che il paziente secondo la sua formazione sia in grado di svolgere."
(Doc. 75-1+2)
Nelle sue annotazioni del 31 gennaio 2007 il dr. __________ ha osservato:
" Vedi anche annotazioni del 16.01.2006 e del 22.01.2006.
Nel frattempo ho contattato la psichiatra curante dell'A., per definire meglio la situazione, per chiarire se la CL si riferisce solo alla attività che l'A. vuole intraprendere o vale anche per altre attività.
Nella lettera del 26 gennaio 2007, la psichiatra mi conferma che vi è stato un miglioramento e che la CL vale anche per altre attività oltre quella prevista.
Conferma altresì che la frequenza delle consultazioni è diminuita (ogni 2 mesi e ½ al posto di ogni mese da 1 anno).
La terapia medicamentosa sarebbe invece mantenuta (2 antidepressivi, un ipnotico e inoltre tranquillanti in riserva).
Oggi sono stato di nuovo contattato dall'A. che voleva informazioni (se avessi ricevuto la lettera della curante, sull'evoluzione della pratica). Ho chiesto notizie sulla terapia medicamentosa.
Stando alle sue informazioni essa è sensibilmente ridotta rispetto a quanto scritto dalla curante:
- Seropram ½ p in media 1x per settimana (la curante riferisce 2p/di)
- Ludiomil 10 mg alla sera 2-3x/settimana (la curante riferisce 50mg/di
- Rahypnol: non prende più da almeno 1 anno perchè dormirebbe bene (1 p/di)
Prenderebbe Temesta 1 mg 3-4x/settimana, l'ultima iniezione di Tranxilium sarebbe avvenuta nell'estate del 2006.
In conclusione:
Assicurato quasi 48enne con la diagnosi di:
- Distimia
Grado AI 100% dopo perizia psichiatrica (dr. __________ 19.05.1989) con la diagnosi di:
- Psicosi affettiva.
La psichiatra curante annuncia un miglioramento dello stato di salute. L'A. si descrive migliorato e annuncia il prossimo avvio di una attività indipendente.
La psichiatra, richiesta specificatamente, conferma il miglioramento e ritiene l'A. in grado di svolgere un'attività lavorativa consona alla sua formazione e anche quella annunciata.
Consideriamo il miglioramento e l'inizio della CL da Novembre 2006: IL 0% (lettera della psichiatra dicembre 2006)." (Doc. 76-1)
2.7. In corso di causa, questa Corte si è rivolta alla dr.ssa __________, chiedendole di precisare se il miglioramento dello stato di salute dell’interessato, da lei più volte attestato, ma con la riserva di essere valutato a distanza di qualche mese dall’effettivo tentativo di inizio di un’attività lavorativa, vi è effettivamente stato oppure no e, nell’affermativa, se lo stesso ha carattere duraturo (doc. VI).
Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 8 febbraio 2008:
" Nella sua lettera del 31.01.2008 mi chiede alcune informazioni riguardanti il Signor RI 1.
Nel novembre 2006, dicembre 2006 e gennaio 2007 ho redatto dei certificati medici all'indirizzo dell'UAI, che attestavano un miglioramento dello stato di salute del Signor RI 1 e la sua riacquistata capacità lavorativa.
Ciò con la riserva di un periodo di prova di 2-3 mesi, considerato il lungo periodo di lontananza dal mondo del lavoro.
Egli ha fatto 2 tentativi di lavoro che ha dovuto interrompere molto presto a causa di un repentino peggioramento del suo stato psichico.
Egli non ha retto i nuovi ritmi di vita ed ha avuto un crollo psichico con umore depresso, stati di ansia, crisi di pianto, insonnia e crisi di panico.
Posso rispondere alla sua domanda "se il miglioramento dello stato di salute da lei più volte attestato, ma che necessitava di una rivalutazione a distanza di alcuni mesi, vi è stato oppure no, e nell'affermativa, se esso ha un carattere duraturo" nel modo seguente:
il signor RI 1 fintanto che non lavorava aveva raggiunto una buona stabilità psichica ed il miglioramento da me attestato c'è effettivamente stato. Non appena però egli si è trovato confrontato con le esigenze del mondo del lavoro non ha retto la pressione ed ha avuto un crollo psichico.
Egli è quindi di nuovo totalmente inabile al lavoro." (Doc. VII)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 14 febbraio 2008, il dr. __________, medico del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
" Caso particolare.
In considerazione dell’attuale certificazione della dr.ssa __________ vi è un peggioramento dello stato di salute. Non si sa da quando, non risulta quali attività siano state svolte e per quanto tempo.
Procedere: il caso dovrebbe essere aggiornato con la relativa documentazione. In considerazione della lunga inattività professionale sarebbe indicato, in occasione di un futuro tentativo di ripresa dell’attività lavorativa, procedere ad un graduale reinserimento lavorativo con l’aiuto specifico dell’AI.” (Doc. X/bis)
Rispondendo ad un’esplicita richiesta in tal senso da parte del TCA (cfr. doc. XI), l’assicurato ha indicato di avere lavorato “poco o niente” in qualità di indipendente, in un’attività di vendita di shampoo per i capelli e prodotti per l’igiene personale che si procurava per conto suo (cfr. doc. XIV).
Egli ha poi aggiunto di avere lavorato un giorno e mezzo come dipendente presso una fabbrica di __________ o di __________, dove era stato indirizzato dall’Ufficio del Lavoro (cfr. doc. XIV).
La ditta in questione è, secondo quanto indicato dall’assicurato stesso nel suo ricorso del 19 aprile 2007, la fabbrica __________ di __________ (cfr. doc. I).
L’UAI ha ritenuto imprecise le informazioni fornite dall’assicurato, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. XVI).
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9. Dopo attenta analisi degli atti, questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento, duraturo, delle condizioni di salute dell’interessato, giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che si proceda ad un complemento istruttorio.
Infatti, se è vero che la dr.ssa __________, specialista curante dell’interessato, a più riprese, ha attestato un miglioramento delle condizioni di salute del suo paziente - il quale ha sviluppato, a mente della curante, una forza interiore maggiore, possiede una migliore progettualità e ha ottenuto una stabilizzazione dell’umore, ciò che lo renderebbe ipoteticamente abile al lavoro al 100% (cfr. doc. 70-3) - è altrettanto vero che questa specialista ha sempre messo in evidenza la necessità di verificare, a distanza di due o tre mesi dall’inizio di un’attività lavorativa, la reale ed effettiva sussistenza di un tale teorico miglioramento, che gli consenta di svolgere concretamente un’attività a tempo pieno, visto il lungo tempo trascorso lontano dal mondo del lavoro.
Nel suo certificato del 13 novembre 2006 la dr.ssa __________ ha infatti attestato che “negli ultimi tempi lo stato di salute è migliorato al punto tale da permettergli di tentare un’attività lavorativa a tempo pieno”, aggiungendo tuttavia che “considerato il lungo periodo di lontananza dal mondo del lavoro questa sua attuale totale capacità lavorativa è da considerarsi un tentativo al fine di valutare se egli è effettivamente in grado di soddisfare le esigenze di un lavoro a tempo pieno”, ritenendo necessaria una rivalutazione a distanza di tre mesi (doc. 64-1, sottolineatura della redattrice).
La dr.ssa __________ ha poi ribadito il suo pensiero nel certificato medico del 5 dicembre 2006, nel quale ha osservato che “solo un periodo di prova di almeno 2-3 mesi potrà stabilire se l’assicurato è in grado di soddisfare le esigenze dell’attuale mondo del lavoro, di mantenere la stabilità psichica nonostante il carico lavorativo e di garantire una continuità della capacità lavorativa per un periodo prolungato” (doc. 67-1, sottolineatura della redattrice).
Ancora, nel rapporto medico del 10 gennaio 2007, la dr.ssa __________ ha avuto modo di confermare che “l’assicurato teoricamente è abile al lavoro a tempo pieno”, precisando che “dopo un’assenza così lunga dal mondo del lavoro solo un periodo di prova di 2-3 mesi potrà stabilire l’effettiva capacità lavorativa” (doc. 70-2, sottolineatura della redattrice).
Del resto, anche il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 16 gennaio 2007, aveva inizialmente ritenuto condivisibile il parere della curante in merito alla necessità di una valutazione dell’effettiva capacità lavorativa dell’interessato a distanza di qualche mese dall’inizio di un’attività lavorativa vera e propria, osservando che “visti i precedenti (rendita AI del 100% da quasi 19 anni) ritengo giustificato aggiornare la situazione dal punto di vista lavorativo (in marzo-aprile 2007) per vedere se effettivamente l’assicurato è riuscito a svolgere l’attività che voleva intraprendere. Concordo in questo con la proposta della psichiatra” (doc. 72-1, sottolineatura della redattrice).
In seguito, tuttavia, nelle sue annotazioni del 31 gennaio 2007, il dr. __________ - ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato, come indicato dalla dr.ssa __________ nel suo scritto del 26 gennaio 2007, è migliorato, che la frequenza delle consultazioni specialistiche è diminuita e che la psicofarmacologica, che secondo la curante è rimasta invariata, dalle informazioni ricevute dall’interessato sarebbe invece stata ridotta (cfr. doc. 76-1) – ha considerato che il miglioramento delle condizioni psichiche dell’assicurato, che comporta una totale capacità lavorativa, è da far risalire al mese di novembre 2006 (doc. 76-1).
Questa conclusione del medico SMR è tuttavia stata smentita dallo scritto del 6 febbraio 2008 della dr.ssa __________, la quale, rispondendo ad un’esplicita richiesta in tal senso del TCA (cfr. doc. VI), ha rilevato che il miglioramento che ella aveva avuto modo di attestare e che aveva teoricamente reso l’assicurato totalmente abile al lavoro, con la riserva di un periodo di prova di 2-3 mesi, non si è poi rivelato duraturo ed effettivo, non avendo retto di fronte all’inizio concreto di un’attività lavorativa. Difatti, nonostante due tentativi in due diversi ambiti (come indipendente e in qualità di dipendente), l’assicurato ha dovuto interrompere dopo poco tempo l’attività lavorativa intrapresa, “a causa di un repentino peggioramento del suo stato psichico” (doc. VII, sottolineatura della redattrice).
La dr.ssa __________ ha spiegato che l’interessato non ha retto i nuovi ritmi di vita ed ha avuto un crollo psichico con umore depresso, stati di ansia, crisi di pianto, insonnia e crisi di panico (doc. VII).
Quanto al miglioramento constatato in precedenza, la specialista ha rilevato che quest’ultimo vi era effettivamente stato, fintanto che l’assicurato, che aveva raggiunto una buona stabilità psichica, non ha tentato di riprendere un’attività lavorativa. In seguito, tuttavia, una volta trovatosi confrontato con le esigenze del mondo del lavoro, egli “non ha retto la pressione e ha avuto un crollo psichico”, che lo ha fatto ritornare inabile al lavoro al 100% (doc. VII, sottolineatura della redattrice).
Al riguardo, l’assicurato stesso ha indicato di avere tentato di intraprendere un’attività indipendente di vendita di prodotti per l’igiene personale, che si procurava per conto proprio, attività che tuttavia è durata “poco o niente” (doc. XIV, sottolineatura della redattrice). Egli ha quindi intrapreso, nel 2007, un’attività dipendente presso la fabbrica __________ di __________ (cfr. doc. I) - dove era stato indirizzato dall’Ufficio del Lavoro - attività che, a dire dell’insorgente, è tuttavia durata solo un giorno e mezzo e che l’assicurato ha dovuto subito abbandonare in quanto “non ce la facevo” (doc. XIV, sottolineatura della redattrice).
L’UAI ha ritenuto queste informazioni dell’assicurato imprecise e non in grado di fugare ogni ragionevole dubbio (doc. XVI).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale constata da una parte che effettivamente dalla documentazione agli atti sembrerebbe che, come esposto dalla dr.ssa __________, il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato non abbia avuto carattere duraturo - presupposto quest’ultimo fondamentale per giustificare, in via di revisione, la soppressione della rendita di cui era al beneficio l’interessato, dato che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI) - ma sia stato solo transitorio: difatti, trascorso il periodo di 2-3 mesi che la stessa dr.ssa __________ aveva ritenuto indispensabile al fine di poter valutare se l’assicurato fosse o meno realmente in grado di soddisfare le esigenze dell’attuale mondo del lavoro, di mantenere una stabilità psichica nonostante il carico lavorativo e di garantire una continuità della capacità lavorativa per un periodo prolungato (cfr. doc. 67-1), la curante ha potuto constatare il fallimento (a causa di un crollo psichico dell’assicurato) della ripresa lavorativa (doc. VII).
D’altra parte, l’assicurato ha affermato di avere svolto due attività lavorative, una indipendente e l’altra di tipo dipendente, presso la fabbrica __________ di __________ (cfr. doc. I), dove era stato indirizzato dall’Ufficio del Lavoro (doc. XIV), attività che ha dovuto entrambe interrompere dopo pochi giorni a causa dei suoi problemi di salute.
Dato che tuttavia, come rilevato dall’amministrazione, mancano al riguardo ulteriori precisazioni in merito al periodo di tempo durante il quale l’assicurato ha esercitato un’attività lavorativa (cfr. doc. X e doc. XVI), il caso avrebbe dovuto essere “aggiornato con la relativa documentazione”, così come rilevato dal dr. __________ nelle sue annotazioni del 14 febbraio 2008 (doc. X/bis).
Pertanto, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati all’UAI affinché disponga i necessari accertamenti volti a chiarire quali attività ha svolto l’interessato e per quanto tempo. A seguito di tali accertamenti, l’UAI si pronuncerà nuovamente circa la continuazione o meno del diritto alla rendita per l’assicurato.
Il TCA constata inoltre che, inizialmente, all’assicurato era stata attribuita una rendita intera di invalidità a causa di una psicosi psicoaffettiva che lo affliggeva, secondo quanto determinato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica del 19 maggio 1989 (doc. 21).
In seguito, nelle varie procedure di revisione, l’attribuzione di tale rendita è sempre stata confermata, sulla base dei rapporti medici dell’allora specialista curante, dr. __________, che aveva posto la diagnosi di sindrome distimica con tratti di endogenicità (doc. 26, doc. 37 e doc. 42).
Quest’ultima diagnosi è poi stata ripresa dalla dr.ssa __________ nel suo rapporto medico del 22 settembre 1999 (doc. 47).
Nel rapporto medico per l’UAI del 2 dicembre 2005 la specialista in psichiatria ha posto la diagnosi di distimia (doc. 61).
Anche queste procedure di revisione hanno sempre dato luogo alla conferma del diritto ad una rendita intera (cfr. da ultimo la comunicazione del 10 gennaio 2006, doc. 62).
Nella presente procedura di revisione, la dr.ssa __________ ha nuovamente ribadito la diagnosi di distimia, presente da anni (cfr. rapporto medico all’attenzione dell’UAI del 10 gennaio 2007, doc. 70-2).
A tale proposito, questo Tribunale ricorda che la giurisprudenza federale ha a più riprese avuto modo di rilevare che la sola diagnosi di distimia, normalmente, non è invalidante (cfr. al riguardo la STCA 32.2007.158 del 10 marzo 2008 e la giurisprudenza federale sul tema della distimia ivi riassunta al consid. 2.8; sottolineatura della redattrice).
L’UAI interpellerà quindi la dr.ssa __________ al fine di stabilire per quali motivi nel caso concreto la distimia è ritenuta invalidante (cfr. al riguardo anche le annotazioni del dr. __________ del 16 gennaio 2007, doc. 72-1).
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ La causa è rinviata all’UAI affinché proceda ai sensi del considerando 2.9..
2. Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti