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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.06.2008 32.2007.121

17 giugno 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,835 parole·~1h 9min·3

Riassunto

Soppressione retroattiva della rendita causa miglioramento considerevole della capacità di guadagno. Restituzione delle rendite versate a torto

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.121 32.2007.341   FC/sc

Lugano 17 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 17 aprile 2007 e 31 ottobre 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 7 marzo 2007 e la decisione  dell’11 ottobre 2007 emanate da  

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1950, di professione collaboratrice domestica/governante, in accoglimento di una domanda di prestazioni AI presentata nel marzo 2001, dal 1. giugno 2001 è stata posta al beneficio di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 52% in quanto sofferente di dolori lombari irradianti alla gamba destra (cfr. decisione dell’Ufficio AI 13 ottobre 2003, doc. AI 43).

                                         Avviata nel settembre 2005 una procedura di revisione, dopo aver interpellato i medici curanti, con decisione 24 novembre  2005 l'amministrazione ha soppresso retroattivamente dal 1. luglio 2005 la mezza rendita ritenendo intervenuto un miglioramento considerevole della capacità di guadagno dal profilo economico con un grado di invalidità del  35% nel 2005 (doc. AI 55). Nelle sue motivazioni l’amministrazione ha affermato quanto segue:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

●   Dalla documentazione acquisita in sede di revisione d'ufficio, avviata nel corso del mese di settembre 2005, in particolar modo dalla documentazione economica risulta che lei dal 01.04.2005 lavora al 50 % come governante presso la __________ di __________, con una retribuzione mensile di Fr. 2'690.- (x 12 mensilità = annui Fr. 32'280.-).

Nel precedente lavoro di impiegata domestica, aggiornando il salario al 2005, senza il danno alla salute avrebbe potuto guadagnare un salario annuo di Fr. 49'459.-.

     Il confronto dei due redditi determina l'attuale grado Al, come da tabella:

     Reddito annuale esigibile:

     senza invalidità                                   CHF 49'459.­

     con invalidità                                       CHF 32'280.­

     Perdita di guadagno                          CHF 17179.-       =       Grado d'invalidità 35 %

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% e che lei non ha osservato l'obbligo di informare che le incombe, le dobbiamo sopprimere la rendita con effetto retroattivo.

Decidiamo pertanto:

1. II versamento della rendita viene revocato retroattivamente al 01.07.2005 (art. 88 a cpv 1 OAI).

2.  Il mancato ossequio dell'obbligo d'informare concerne il periodo tra il 01.07.2005 ed il 01.09.2005. Le prestazioni ricevute ingiustamente sull'arco di questo periodo devono essere restituite (art. 25 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)). Riceverà una decisione separata in merito. (...)" (Doc. AI 55-2, inc. 32.2007.341)

                                         Con separato Ordine di restituzione del 1. dicembre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurata la restituzione di fr. 5'136 pari alle rendite versate a torto nel periodo dal 1. luglio al 31 dicembre 2005 (doc. AI 56-1).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, dopo aver ordinato una perizia reumatologica e chiesto il rapporto della consulente in integrazione professionale, con decisione su opposizione 7 marzo 2007 l’Ufficio AI ha parzialmente accolto l’opposizione e, di conseguenza, annullato l’ordine di restituzione del 1. dicembre 2005 e ripristinato il diritto alla mezza rendita per un grado di invalidità del 50% e accordato il diritto a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 62%, a decorrere dal 1. giugno 2006 motivando come segue:

"  (...)

4.     Nel caso specifico, per quel che attiene alla questione economica, lo scrivente ufficio concorda con quanto indicato dall'assicurata in sede di opposizione, e cioè che senza il danno alla salute e lavorando a tempo pieno avrebbe potuto conseguire nell'anno 2005 CHF 64'560.--, mentre con il danno alla salute      CHF 32'280.- (sempre nel 2005), per cui la mezza rendita è stata erroneamente soppressa. La stessa deve quindi essere ripristinata a partire dal 1. luglio 2005, per cui l'importo di CHF 5'136.- non dovrà essere restituito.

5.     Per quanto riguarda l'annunciato peggioramento dello stato di salute, come visto, a seguito dell'opposizione e della nuova documentazione medica presentata, il danno alla salute è stato rivalutato a mezzo di esame peritale per il tramite del Dr. __________. Quest'ultimo, tramite rapporto del 13 novembre 2006, ha potuto attestare una situazione stazionaria per quanto riguarda la colonna vertebrale ma un peggioramento per la problematica relativa alle mani ed ai polsi. II dossier è stato nuovamente sottoposto al medico SMR il quale ha potuto attestare, a far tempo dal mese di marzo 2006 (momento dell'insorgenza del peggioramento dello stato di salute), un'incapacità lavorativa globale pari al 70% nelle attività precedentemente svolte di addetta alle pulizie - domestica - collaboratrice famigliare ed una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate allo stato di salute.

6.     A seguito di queste nuove risultanze mediche, il dossier è stato sottoposto alla consulente in integrazione professionale, con l'invito a procedere ad un nuovo confronto dei redditi.

Alla luce della più recente giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari (tabelle RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grande regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., 1222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126 V 75).

Come precedentemente indicato, senza il danno alla salute la signora __________ nell'anno 2005 (i dati RSS per l'anno 2006 non sono ancora a nostra disposizione) avrebbe potuto conseguire CHF 64'560.--.

Malgrado il danno alla salute ed esercitando un'attività adeguata a metà tempo avrebbe invece potuto conseguire CHF 24'535.- (tabelle RSS, valori federali, settore femminile).

                                          Il confronto di questi redditi permette di determinare un grado d'invalidità del 62%.

In definitiva è quindi corretto ripristinare il diritto ad una mezza rendita Al con un grado del 50% dal 1. luglio 2005 ed aumentare tale rendita a tre quarti, con un grado del 62%, dal 1. giugno 2006 (art. 88a, cpv. 2 OAI). (...)"

(Doc. AI 86-3+4, inc. 32.2007.341)

                               1.3.   Avverso tale decisione su opposizione l’assicurata, assistita dal suo legale, ha presentato, il 17 aprile 2007, ricorso al TCA con il quale ha chiesto il riconoscimento, dal 1. giugno 2006, di una rendita intera facendo valere quanto segue:

"  (...)

2.

Si precisa che non si contesta il fatto che, dal marzo 2006, l'assicurata è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 70% come donna delle pulizie-domestica­collaboratrice familiare, e nella misura del 50% in altre attività a lei adatte (attività leggere, con rispetto dell'ergonomia della schiena, prevalentemente sedentarie). Il tutto dal marzo del 2006.

Si contesta invece recisamente il calcolo effettuato dall'Ufficio Al con il quale si giunge ad un tasso di invalidità del 62%.

Prove: doc., testi

3.

In primo luogo, si contesta recisamente l'applicazione del reddito mediano federale (tabella TA1) nell'ambito del calcolo del reddito ipotetico da invalida. In effetti, nella definizione stessa del grado di invalidità, viene comparato il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

Ora, nella fattispecie, nel caso di una persona che vive in Ticino, con la famiglia che abita in Ticino, già in età professionalmente avanzata, ecc., il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione va valutato secondo criteri ticinesi, ossia quelli della realtà nella quale vive la qui ricorrente. Tutto il resto è perfettamente illusorio, ingiusto e discriminante, e si ritiene che il recente mutamento di giurisprudenza da parte del TFA sia socialmente, eticamente ed economicamente scorretto, fuori dalla realtà ed insostenibile. Ancora una volta del resto, ad andarci di mezzo sono i più deboli, e nessuna teoria mi potrà convincere del contrario.

Si contesta quindi il reddito da invalida calcolato dall'AI di fr. 49'070,00 (24'535,00 x 2), anche ai sensi di quanto già detto. Si ritiene invece applicabile la tabella ticinese, da cui un reddito da invalida di fr. 19'404,00 (fr. 38'808, calcolato al 50%). Già solo per questo motivo, la percentuale di invalidità è del 69,94%, arrotondato al 70% da cui il diritto ad una rendita intera.

Prove: doc., testi

4.

In via alternativa, se codesto lodevole TCA intende comunque applicare la tabella fedarale, allora occorre essere conseguenti, e considerare quale reddito da valida non il reddito che l'assicurata avrebbe potuto percepire in Ticino prima della malattia (fr. 64'560,00, che non si contesta), ma quello che avrebbe potuto percepire in Svizzera.

Orbene, e dato che la somma di fr. 64'560,00 trattasi di un salario ticinese, se codesto lodevole TCA dovesse insistere nell'applicazione della tabella federale, allora che si adegui il salario da valida della qui ricorrente ai parametri federali. Dato che i salari federali sono più elevati, in media rispetto a quelli ticinesi, di almeno il 20% (e basta fare il raffronto fra la tabella federale TA1 e la tabella ticinese nell'ambito dei dati statistici), applicando la tabella federale al reddito da valida si dovrebbe considerare un salario da valida (nel 2005) di fr. 77'472,00 annui (fr. 64'560,00 + 20%). Del resto, se non si procedesse in questo senso, vi sarebbe una discriminazione fra un assicurato che vive e lavora, ad esempio, a __________ e quello che vive e lavora, ad esempio, in Ticino.

In questo secondo caso, abbiamo un tasso di invalidità del 68,33%, con diritto ad una

rendita dei ¾.

Prove: doc., testi

5.

Tuttavia, rispetto ai redditi da invalida di cui sopra, va detto che occorre dedurre dagli stessi un percentuale a titolo di "deduzione sociale", ciò che l'Ufficio AI non ha minimamente considerato. Del resto, la stessa decisione su opposizione qui impugnata cita che, in base alla giurisprudenza federale (che evidentemente viene applicata solo quando fa comodo), i redditi da invalido possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità ed il grado  di occupazione (DTF 126 V 75). Tutto molto bello.

Il fatto che è l'Ufficio Al ha certo citato la giurisprudenza in materia. Non ha però applicato alcuna deduzione sociale, e nemmeno ne ha spiegato il motivo. Ciò è contestato e non può essere condiviso dalla ricorrente.

In questo caso, si ritiene invece equo e giustificato considerare una deduzione sociale, nell'ambito dell'ammontare del reddito ipotetico da invalida dell'assicurata, del 20%, ritenuti i seguenti motivi:

     -     la particolare situazione medica dell'assicurata, che è assai grave e che non solo le impedisce di fatto di svolgere la sua precedente attività, ma la limita comunque considerevolmente anche in attività leggere (che devono essere prevalentemente sedentarie e devono rispettare l'ergonomia della schiena);

     -     la sua situazione sociale, culturale, scolastica (ha una scolarizzazione assai bassa);

     -     la sua situazione anagrafica (ha 57 anni, e professionalmente è una persona anziana, anzi molto anziana);

     il fatto che sia comunque una cittadina straniera;

     -     l'attuale stato del marcato del lavoro, dove per le persone con handicap vi è poco spazio.

Prove: doc., testi

6.

In conseguenza di quanto sopra, tenuto conto anche di una deduzione sociale del 20% (ritenuto appunto che l'Ufficio Al, senza del resto la minima motivazione, non è nemmeno entrato nel merito di una deduzione sociale nell'ambito del calcolo del reddito da invalida), l'assicurata, dal 1 giugno 2006, ha diritto ad una rendita AI intera, sulla base di un grado di invalidità di almeno l'80%. Per il resto, non si contesta la decisione su opposizione qui impugnata, che si chiede comunque venga riformata come richiesto in sede di petitum. (...)" (Doc. I, inc. AI 32.2007.121)

                               1.4.   Con risposta 15 maggio 2007 l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione 7 marzo 2007, ha postulato la reiezione del ricorso affermando:

"  Preso atto dell'allegato ricorsuale, rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, postulandone integrale conferma.

In merito al rapporto del Servizio integrazione professionale (cfr. rapporto 08.02.07, doc. Al n. 84-1) si osserva che le limitazioni funzionali mediche sono state debitamente considerate nella valutazione della capacità lavorativa residua dell'assicurata (cfr. perizia posta dal Dr. med. __________ del 13.11.2006, doc. Al n. 77-1 e ulteriore valutazione del Servizio medico competente dell'AI (SM R) del 01.02.2007, doc. Al n. 81-1, il quale ha considerato una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate, leggere, con rispetto dell'ergonomia della schiena, prevalentemente sedentarie), pertanto riduzioni relative a questioni ergonomiche/sedentarie non sono concesse. Eventuali altre riduzioni non sono state riconosciute dal consulente in integrazione professionale." (Doc. IV, inc. 32.2007.121)

                                         Con scritti 24 maggio e 12 novembre 2007 la ricorrente ha notificato ulteriori mezzi di prova (VI, VIII).

                                         Nelle osservazioni 2 gennaio 2008 l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso facendo riferimento alle annotazioni del medico del Servizio Medico Regionale dell’AI del 27 dicembre 2007 (XIII).

                               1.5.   Con un’ulteriore decisione del 11 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a tre quarti di rendita, inclusa la completiva per il coniuge, dal 1. giugno 2006 quantificando la prestazione in fr. 1'284.-, rispettivamente          fr. 1'319.- mensili dal 2007 (doc. A).

                                         Con ricorso 31 ottobre avverso tale decisione l’assicurata, sempre tramite il suo legale, ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera dal 1. giugno 2006 sulla base in sostanza delle medesime argomentazioni presentate nel ricorso 17 aprile 2007 (doc. I inc. 32.2007.341).

                                         In data 12 novembre 2007 la ricorrente ha fatto pervenire un certificato medico del dr. __________ datato 26 ottobre 2007 (IV).

                                         Con risposta del 8 novembre 2007 l’Ufficio AI ha chiesto la conferma del provvedimento 11 ottobre 2007 impugnato facendo ulteriormente valere:

"  Come richiesto presentiamo la risposta al nuovo ricorso interposto da parte ricorrente chiarendo quanto segue:

     -     lo scrivente Ufficio ha emesso la decisione su opposizione datata 7 marzo 2007 con la quale riconosceva il ripristino del diritto ad una mezza rendita d'invalidità con grado del 50% dal 1° luglio 2005 con incremento del diritto a tre quarti di rendita con grado del 62% dal 1° giugno 2006. Nel dispositivo della decisione su opposizione veniva indicato al punto 3 che "Per quanto attiene all'importo della rendita, verrà emanata una decisione separata" (doc. AI n. 86);

     -     avverso la decisione su opposizione l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, inoltrava ricorso il 17 aprile 2007 al TCA (doc. AI n. 93);

     -     con risposta 15 maggio 2007 lo scrivente Ufficio ha chiesto al TCA, dopo avere esposto le considerazioni del caso, di confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, di respingere il ricorso (doc. AI n. doc. AI n. 94, causa al TCA n. 32.2007.121);

     -     l'avv. RA 1, nell'annotazione all'incarto redatta dal Segretario Ispettore __________ (doc. Al n. 97), ha chiesto all'Ufficio AI di emettere la decisione relativa al riconoscimento delle rendite risolte nella decisione su opposizione, causa problemi finanziari dell'assicurata;

     -     l'Ufficio Al ha, quindi, dato seguito alla richiesta del legale inviando la delibera dell'8 agosto 2007 alla cassa cantonale di compensazione, ente competente per il computo della rendita (doc. Al n. 102; si osserva che nella delibera pag. 2 sotto "osservazioni" è stato chiaramente indicato che la decisione andava intimata anche al rappresentante legale), e allegando la motivazione "come da decisione su opposizione del 7 marzo 2007 l'assicurata è posta a beneficio di una mezza rendita Al di grado del 50% dal 1. luglio 2005 e di una tre quarti di rendita Al di grado 62% dal 1. giugno 2006" (doc. Al n. 100). Nei mezzi di diritto l'amministrazione ha specificato che "Contro il calcolo della rendita mensile può essere interposto ricorso, in forma scritta, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (...)" (sottolineatura della redattrice);

     -     le decisioni di rendita datate 11 ottobre 2007 (doc. Al n. 103 e 104), con allegate le motivazioni, sono quindi state spedite all'assicurata.

Contro le decisioni del calcolo della rendita è stato interposto nuovo ricorso al TCA. Il ricorso riprende, però, il contenuto di quello precedente relativo alla causa n. 32.2007.121, tuttora pendente dinanzi al lodevole TCA. Dal contenuto del ricorso non risulta che parte ricorrente abbia formulato contestazioni specifiche relative al calcolo della rendita mensile, indicando dapprima di "essere rimasto stupito da una simile decisione", quando l'emissione della medesima è stata espressamente richiesta, e di contestare "la decisione qui impugnata, a mezzo della quale la signora RI 1 è stata messa al beneficio di una rendita Al di 3/4, con grado di invalidità del 62%, dal 1 giugno 2006. Si contesta pure sia il reddito annuo medio determinante (che si ritiene sia superiore), sia la durata delle contribuzioni computabili (23), che si reputa invece sia superiore, come pure la scala delle rendite applicabili (34), che pure si­ ritiene sia superiore".

Si chiede, quindi, al lodevole TCA di chiarire con parte ricorrente se il calcolo della rendita è contestato e, se del caso, di addurre le specifiche contestazioni. In caso contrario, tale ricorso è sovrapponibile a quello già pendente dinanzi al TCA con n. di riferimento 32.2007.121.

Ad ogni modo, avverso tali generiche contestazioni, lo scrivente Ufficio si limita a chiedere al lodevole Tribunale di volere confermare le decisioni impugnate respingendo il ricorso." (Doc. VI, inc. 32.2007.341)

                               1.6.   Il 5 maggio 2008 il TCA ha quindi chiesto all’amministrazione delucidazioni in merito al calcolo della rendita. L’Ufficio AI ha dato seguito alla richiesta con uno scritto del 27 maggio 2008 che è stato intimato alla ricorrente per osservazioni (XII-XII, XIV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a)  quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;

                                         b)  quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

                                         Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi presentati dall’insor-gente sono diretti contro due decisioni rilasciate dallo stesso assicuratore (Ufficio AI) e che esse sono tra loro strettamente connesse, le procedure ricorsuali sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).

                                         Ritenuto inoltre come l'avv. RA 1 patrocini la ricorrente in entrambe le cause di cui agli Incc. nn. 32.2007.121 e 32.2007.341, il presente giudizio sarà intimato solo a quest'ultimo in un unico esemplare.

                               2.2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                                         Nel merito

                               2.4.   Con le decisioni impugnate l’amministrazione, effettuata una revisione della mezza rendita erogata all’assicurata a far tempo dal 1. giugno 2001, ha confermato la mezza prestazione e ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita a far tempo dal 1. giugno 2006 ritenuto intervenuto un peggioramento delle condizioni di salute dal marzo 2006.

                                         La ricorrente contesta il diritto tre quarti di rendita dal 1. giugno 2006 ritenuto come, a suo avviso, da tale data avrebbe diritto ad una rendita intera.

                                         Litigioso resta pertanto in questa sede il diritto a prestazioni dell’assicurata a far tempo dal 1. giugno 2006.

                                         Per contro la conferma della mezza rendita (già erogata dal 1. giugno 2001) anche successivamente al 1. luglio 2005 e il conseguente annullamento dell’ordine di restituzione emanato dall’Ufficio AI il 1. dicembre 2005 non costituiscono più un tema litigioso.

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.6.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.7.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Resta da precisare che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                               2.8.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, dal 1. luglio 2005 l’assicurata è stata messa al beneficio di una mezza rendita, per un’inabilità al lavoro del 50%, in quanto affetta da diversi problemi e in particolare da fibromialgia, sindrome cervicovertebrale bilaterale, periartropatia omeroscapolare tendinotica alla spalla destra (doc. AI 25; decisione del 13 ottobre 2003, doc. AI 43-1).

                                         La decisione dell’amministrazione si era fondata sulla documentazione medica acquisita agli atti e segnatamente sulla valutazione pluridisciplinare esperita su incarico dell’Ufficio AI dai periti del Servizio accertamento Medico dell’AI (SAM), i quali, nella perizia 14 gennaio 2003 così si esprimevano:

"  (...)

7      VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'A. presenta una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto), come collaboratrice famigliare e donna di pulizie.

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. presenta principalmente disturbi nel campo reumatologico.

A causa di queste patologie l'A. presenta una capacità lavorativa del 60% come domestica, donna di pulizie, collaboratrice famigliare (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto), a partire dal maggio 2002, allorché l'A. riprese un'attività lavorativa.

Anamnesticamente abbiamo periodi d'incapacità lavorativa prolungati, dal 8.05.2000 sino al 3.12.2000; l'A. racconta, invece, di non aver lavorato per malattia sino al giugno 2001.

L'A. parla poi d'incapacità lavorativa dal novembre 2001 al marzo 2002 (questo è dovuto ad interventi operatori, cure per mal di schiena e cure per il trauma del 4.01.2002).

Facciamo notare come gli atti a nostra disposizione non siano molto precisi.

A partire dal maggio 2000 vi è una limitazione della capacità lavorativa sup. al 20%.

In futuro non è da prevedere un miglioramento della capacità lavorativa dell'A..

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Anche per le attività esigibili vi sono limitazioni dovute ai disturbi reumatologici.

In un lavoro leggero, senza l'obbligo di alzare pesi sopra i 10 kg, con la possibilità di alternare la posizione, dovendo di rado lavorare sopra l'orizzontale, lavorare in posizione eretta e piegata in avanti, con la possibilità di alternare la posizione da seduta / in piedi, l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 70%.

Questa capacità lavorativa vale anche per l'attività di casalinga.

In ambedue i casi si tratta di un'attività con presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto (l'A. abbisogna di pause di aiuti nell'esecuzione di certi lavori).

Possiamo far risalire questa capacità lavorativa a partire dal maggio 2002.

Non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la capacità lavorativa dell'A..

A periodi avrà bisogno di sedute di fisioterapia. (...)" (Doc. AI 25-13+14)

                                         Dal canto suo, il consulente per l’integrazione professionale, nel suo rapporto 11 agosto 2003, si era così espresso:

"  (...)

RAPPORTO FINALE

L'assicurata (v. perizia SAM del 14 gennaio 2003) dal profilo medico teorico è ritenuta "abile a/ 70% in un lavoro leggero, senza l'obbligo di alzare pesi superiori a 10 kg, con la possibilità di alternare la posizione, dovendo di rado lavorare sopra l'orizzontale, in posizione eretta e piegata in avanti, con la possibilità di alternare la posizione seduta/in piedi".

Con queste limitazioni la signora RI 1 non può più esercitare il lavoro d'impiegata domestica (ultimo lavoro esercitato). Questo tipo di attività, di norma, richiede infatti di sollevare pesi ed assumere spesso posizioni inergonomiche. In quest'ambito lavorativo si può immaginare che l'assicurata sia ancora in grado di lavorare come "dama di compagnia" e svolgere solo alcuni piccoli lavori domestici. In questo tipo di attività con un rendimento complessivo del 70% potrebbe teoricamente ricavare un salario annuo di circa Fr. 23'780.-- (importo calcolato partendo da un salario orario di Fr. 18.-lordi, valori 2002) Tenendo conto del suo curriculum scolastico e professionale la signora RI 1 potrebbe ancora svolgere delle attività non qualificate o semi-qualificate in alcuni settore nel ramo della vendita. Come aiuto commessa o venditrice con rendimento del 70%, l'assicurata potrebbe teoricamente guadagnare un salario attorno di circa Fr. 22'800.-- (70% di Fr. 2'500 x 13, valori 2002).

Dati economici e calcolo del grado d'invalidità.

Nel precedente lavoro di impiegata domestica l'assicurata avrebbe potuto guadagnare un salario annuo di Fr. 48050 nel 2002.

Svolgendo un'attività lucrativa adeguata al suo stato di salute la signora RI 1 potrebbe in via teorica ricavare un reddito annuo medio di circa Fr. 23'300.-- (valori 2002)." (Doc. AI 36-1+2, inc. 32.2007.341)

                                         Di conseguenza, l’amministrazione, ammesso un grado di invalidità del 52%, ha concesso alla richiedente una mezza rendita di invalidità dal 1. giugno 2001 (doc. AI 41-1).

                                         Nell’ambito della revisione avviata nel settembre 2005, preso atto del formulario compilato dall’assicurata per la quale la sua situazione era peggiorata, e di diversi atti medici, in data 28 ottobre 2005 il dr. __________, internista reumatologo curante dell’assicurata, ha posto le seguenti diagnosi e conseguenze sull’abilità lavorativa:

"  (...)

A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:                        

-    Sindrome del dolore cronico su/con:

     ·  cronica regional pain sindrom 1 (CRPS1) alle braccia bil. con lieve

        edema locale, importante tendinite cronica

-    Sindrome Iombospondilogena cronica su/con:

     ·  importanti turbe statiche (scoliosi dx/sx convessa), iperlordosi

        lombare, insufficienza lombare

     ·  anomalia al passaggio lombosacrale con lombalizzazione S1 ed

        artrosi S2

           .  protrusione discale L5/S1, L4/L5

     ·  insufficienza muscolare

-    Sindrome cervico/vertebrale su cervicospondilogena cronica su/con:

     · stato dopo trauma distorsivo il 04.01.02

     · moderata alterazione degenerativa con condrosi C5/C6

        Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:                 

-    Stato dopo trauma distorsivo della caviglia

-    Ipertensione arteriosa trattata

-    Intolleranza a multipli medicamenti

B. Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale: aiuto domestico

        100%     dal    04.01.02   al   30.04.02      50%    dal    01.05.02      al      30.11.02

        100%     dal    01.12.02   al   31.01.04      50%    dal    01.02.04      al      01.06.04

        100%     dal    02.06.04   al   22.06.04      50%    dal    23.06.04      al      15.08.04

        100%     dal    16.08.04   al   30.08.04      50%    dal    31.08.04      al     

(Doc. AI 51-1, inc. 32.2007.341)

                                         L’amministrazione ha quindi interpellato anche l’ultimo datore di lavoro dell’assicurata, la __________ di __________, la quale ha attestato che l’assicurata lavorava come governante dal 1. aprile 2005 per cinque ore al giorno con uno stipendio di fr. 2'690 fr. mensili (doc. AI 52-1).

Di conseguenza, l’amministrazione, con decisione del 24 novembre 2005 ha concluso per la soppressione della rendita argomentando come segue:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

●   Dalla documentazione acquisita in sede di revisione d'ufficio, avviata nel corso del mese di settembre 2005, in particolar modo dalla documentazione economica risulta che lei dal 01.04.2005 lavora al 50 % come governante presso la __________ di __________, con una retribuzione mensile di Fr. 2690.- (x 12 mensilità = annui Fr. 32'280.-).

Nel precedente lavoro di impiegata domestica, aggiornando il salario al 2005, senza il danno alla salute avrebbe potuto guadagnare un salario annuo di           Fr. 49'459.-.

     Il confronto dei due redditi determina l'attuale grado Al, come da tabella:

     Reddito annuale esigibile:

     senza invalidità                                      CHF 49'459.­

     con invalidità                                          CHF 32'280.­

     Perdita di guadagno                             CHF 17179.-     =       Grado d'invalidità 35%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% e che lei non ha osservato l'obbligò di informare che le incombe, le dobbiamo sopprimere la rendita con effetto retroattivo.

Decidiamo pertanto:

1   Il versamento della rendita viene revocato retroattivamente al 01.07.2005 (art. 88 a cpv 1 OAI).

 (Doc. AI 55-2, inc. 32.2007.341)

                                         Mediante opposizione l’assicurata ha sostanzialmente contestato il reddito da valida considerato dall’amministrazione e ha fatto valere un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 64, 67), sulla base di un certificato del 10 maggio 2006 del suo curante dr. __________, il quale si è così espresso:

"  (...)

Diagnosi:   -  Sindrome del dolore cronico.

                     -  Sindrome lombo/spondilogena cronica su/con:

                        ·  Anomalia di transizione con lombalizzazione di S1 e neoartrosi S1/S1

                        · Alterazioni degenerative con minima protrusione discale L4/L5

                  · Turbe statiche con iperlordosi lombare e scoliosi dx/convessa

                  · Insufficienza muscolare

                -  Sindrome cervico/spondilogena cronica bilaterale su/con:

                  · Tendomiosi a catena bilaterale

                  · Alterazioni degenerative con condrosi C5/C6 ed uncartrosi allo stesso livello

                -  Periartropatia omero/scapolare tendinotica a dx

                     -  Tendinite di De-Quervain con tenosinovite e tendinite a livello dell'estensore breve dell'adduttore del pollice

                     -  Rizartrosi bilaterale

                     -  Ipertensione arteriosa trattata

                     -  Multiple allergie a medicamenti

                     -  Pregressa ulcera duodenale

                     -  Intolleranza ai latticini

                     -  Stato dopo colecistectomia a appendicectomia

Valutazione: la paziente ha già inoltrato richiesta per prestazioni AI anni fa. Sulla base di una perizia pluridisciplinare effettuata nel 2003 era risultata inabile al lavoro al 50%. Solo con molte difficoltà la Signora è riuscita a mantenere un'inabilità lavorativa del 50%. Progressivamente sono apparsi nuovi dolori a livello degli arti superiori, in particolare delle 2 mani con rizartrosi e tendinite. Per tale motivo è stata effettuata una RM delle mani e una valutazione dal Dr. __________ che giustamente ha preferito non operare. La paziente è riuscita a lavorare al 50% fino inizio marzo 2006 e da allora è inabile al 100%, in seguito ha smesso causa gl'importanti e nuovi dolori agli arti superiori che le impediscono di afferrare oggetti o fare lavori di precisione con le mani. La paziente è in seguito stata inviata dal medico curante alla Clinica __________ di __________ dove è stata degente dal 06.03 al 28.03.06 Vedi allegato). I medici le hanno chiaramente detto che non deve più lavorare. Al ritorno dalla degenza la paziente accusa gli stessi dolori se non addirittura ulteriormente aumentati in intensità. Porta stecche giorno e notte alle mani.

A complicare la terapia sono inoltre allergie a multipli medicamenti, apparse nel corso di questi ultimi anni, tanto che attualmente l'unico medicamento a cui sembra reagire è in Ponstan (anche 3-4 gr. al giorno), il che le ha procurato un'ulcera per cui anche l'utilizzo di tale medicamento andrebbe limitato (la paziente però a causa dei forti dolori continua a farne abuso). Da parte mia procedo inoltre a distanza di poche settimane a infiltrazioni ripetute.

In queste condizioni francamente la paziente è inabile al lavoro almeno al 80-90%. Non vedo possibilità per una qualsiasi ripresa lavorativa.

Non dovessero queste mie righe essere sufficienti è consigliabile una perizia medica." (Doc. AI 69-1+2, inc. 32.2007.341)

                                         L’Ufficio AI ha quindi affidato il mandato di esperire un esame peritale al dr. __________, reumatologo, il quale nella perizia 13 novembre 2006 ha posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

4.  DIAGNOSI

-    fibromialgia

-    sindrome cervico-vertebrale in stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale in data 04.01.2002, iniziali alterazioni di tipo degenerativo pluri-segmentali a livello C4/C5 e C5/C6 e C6/C7 con a livello C4/C5 discreta protrusione discale posteriore a base larga

-    sindrome lombospondilogena bilaterale, attualmente a sinistra più accentuata che a destra su disturbo di assimilazione lombosacrale simmetrico con scoliosi destro convessa nella parte bassa della colonna lombare, nonché formazione di una neartrosi lombosacrale e presenza di discopatie a livello degli ultimi segmenti lombari, con spondilosi e spondilartrosi in particolar modo a livello L3/L4 e L4/L5

-    peri-artropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale con sintomatologia d'impingement a livello della spalla destra

rizartrosi a sinistra, nonché poliartrosi delle dita delle mani

-    tendinite modica a livello dell'estensore breve e dell'adduttore lungo del pollice a sinistra. (....)" (Doc. AI 77-9, inc. 32.2007.341)

                                         concludendo in merito alla capacità lavorativa come segue:

"  (...)

5.     GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ  LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questa paziente presenta soprattutto come già peraltro evidenziato nella mia prima valutazione peritale risalente al 19.11.2002 un quadro a carattere fibromialgico. E' presente un'evoluzione di tipo cronico con persistenza della sintomatologia dolorosa di tipo diffuso e la resistenza a tutte le terapie instaurate finora comprendenti fisioterapie ambulatoriali e stazionarie ripetute, nonché terapie medicamentose, infiltrazioni locali con corticosteroidi, ergoterapia ed altro.

All'esame clinico sono presenti tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia. Il decorso è da considerarsi piuttosto stazionario per quanto riguarda le problematiche di tipo degenerativo a livello della colonna cervicale dove vi è una sindrome cervico-vertebrale con componente cervico-brachiale. Mentre vi è un certo miglioramento della sintomatologia e dei reperti clinici ed anche del reperto della RM per quanto riguarda la problematica a livello della colonna lombare. Attualmente non si apprezzano segni irritativi o compressivi radicolari. La mobilità della colonna lombare è risultata leggermente, migliorata rispetto alla mia prima valutazione del 2002 con un Schober che è passato da 10-12 cm a 10-14 cm. L'indagine della RM della colonna lombare risalente al 2005 non mette più in evidenza nessun'ernia discale. Persistono comunque delle discopatie a livello degli ultimi segmenti lombari e persiste un disturbo di assimilazione lombosacrale simmetrico con lombalizzazione di S1 e formazione di una neartrosi a livello del passaggio lombosacrale.

La paziente presenta poi ulteriormente una periartropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale. Antecedentemente era presente soprattutto sul lato destro. Vi è una sintomatologia d'impingement prevalentemente comunque a destra. Per quanto riguarda l'evoluzione dei disturbi a livello dell'apparato muscolo-scheletrico a partire dall'anno 2002 questi sono stati caratterizzati in particolar modo da dolori alle mani, con una regressione della sintomatologia a livello della mano destra, che aveva interessato soprattutto il periodo dell'anno 2003. Di più recente insorgenza invece sono i dolori a livello della mano di sinistra, che hanno dato adito a tutta una serie di valutazioni in ambito specialistico da parte del neurologo Dr. __________, nonché da parte del chirurgo della mano Dr. __________ come pure di tutta una serie di valutazioni a carattere diagnostico tra le quali due RM della mano sinistra. La paziente ha difficoltà nell'utilizzo della mano sinistra, in particolar modo del pollice e dell'indice, con dei dolori molto spiccati a tutti i movimenti, in particolar modo se da svolgere contro resistenza o nel tentativo di chiusura del pugno e nel fare la presa a pinza. Le indagini radiologiche eseguite, in particolar modo la RM del 19.04.2006, aveva evidenziato una rizartrosi a sinistra, nonché la presenza di una tendinite del tendine del muscolo estensore breve ed adduttore lungo del pollice sinistro. Clinicamente attualmente a parte i dolori ai movimenti e i dolori spiccati alla palpazione soprattutto lungo il decorso dei tendini sopra elencati, non si apprezza un sicuro gonfiore o una tenosinovite.

Nessun'alterazione poi di tipo infiammatorio articolare a livello delle mani.

Tenendo in considerazione quindi quest'evoluzione ritengo, che per quanto riguarda la problematica fibromialgica, nonché le alterazioni degenerative a livello della colonna vertebrale, nonché i disturbi a livello delle spalle, non vi siano sostanziali peggioramenti, che possano indicare una modifica della mia valutazione per quanto riguarda la capacità lavorativa della paziente.

Di nuova insorgenza e determinate per un peggioramento delle condizioni di salute della paziente, è invece la manifestazione di una rizartrosi ed una tendinite a livello del pollice di sinistra. In questo senso vi sono delle limitazioni dettate dalla problematica della mano, in particolar modo nel fare sforzi con la mano sinistra, nel chiudere con forza il pugno, nell'utilizzare le dita della mano con mobilità fine oppure ai movimenti ripetitivi. Quale quindi donna di pulizia a ore, ritengo che la paziente presenti un'incapacità lavorativa del 50%. Per quanto riguarda l'attività professionale svolta in particolar modo quella di domestica presso un anziano signore oppure di badante, l'incapacità lavorativa raggiunge il 40%. In un'attività professionale in cui è richiesto l'utilizzo in modo ripetitivo delle mani, vi può essere un'incapacità lavorativa che raggiunge il 40% massimo. Segnalo a questo proposito che la paziente è destrorsa. La mano sinistra quindi viene utilizzata non come mano dominante.

In un'attività lavorativa adatta in cui la paziente non debba fare utilizzo della mano sinistra, in particolar modo contro resistenza o con dei movimenti ripetitivi o lavorando con chiusura del pugno o tenendo oggetti sempre con la mano sinistra, vi è ancora una capacità lavorativa residua che raggiunge il 70%.

Nell'attività lavorativa di casalinga vi è una limitazione del 30% tenendo in considerazione la possibilità di essere aiutata dei famigliari che vivono ancora con lei."

(Doc. AI 77-10+11, inc. 32.2007.341)

                                         Nelle sue Annotazioni del 1 febbraio 2007 il dr. __________, medico SMR, ha affermato:

"  Cognome e nome:                                                 N. AVS:

RI 1                                                                            914.50.720.254

Vedi anche annotazione del 19.07.2006 del dr. __________

Ho preso atto della perizia reumatologica del dr. __________ del 13.11.2006 ( che aveva già valutato l'A. durante la perizia SAM datata 14.01.2003).

Egli valuta la situazione non mutata per quanto riguarda la colonna vertebrale, con reperti all'esame clinico sovrapponibili. Dal punto di vista radiologico non ci sono cambiamenti sostanziali, ad eccezione della scomparsa dell'ernia discale (destra L5/S1).Da notare che all'esame clinico ci sono limitazioni della motilità importanti.

La situazione è peggiorata per quanto riguarda le mani e i polsi, specialmente a sinistra, dove si evidenzia una motilità del polso ridotta (di 2/3), è presente inoltre una rizartosi bilaterale, più accentuata a sinistra, con tendinite. La presa a pinzetta è difficoltosa. Il tutto è correlato dai reperti radiologici.

Si può quindi concludere che c'è un peggioramento e un aumento della IL concordando con la valutazione del reumatologo curante dr. __________. Il peggioramento a livello delle mani-­polsi lo giustifica.

Ritengo quindi che le % fissate dal perito vadano aumentate,

come donna delle pulizie -domestica- collaboratrice famigliare: IL 70%.

Anche per altre attività a lei adatte:

leggere, con rispetto dell'ergonomia della schiena, prevalentemente sedentarie vi è una IL 50%.

Il peggioramento è avvenuto dal marzo 2006." (Doc. AI 81-1)

                                         La consulente in integrazione professionale dell’AI, nel suo rapporto del 8 febbraio 2007, ha dal canto suo concluso:

"  (...)

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Per i dettagli, rimando il lettore alla perizia reumatologica del Dr. med. __________, ricevuta in data 17.11.2006 ed all'annotazione del medico, stilata dal Dr. med. __________, in data 01.02.2007.   In sintesi, è subentrato un peggioramento dello stato di salute dell'A. a marzo 2006.   Sulla base delle dichiarazioni espresse dai due medici citati sopra, l'attuale CL nell'attività abituale dell'A. di addetta alle pulizie / domestica / collaboratrice famigliare (in seguito: "abituale attività") è del 30%. In attività adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali imposte dal danno alla salute, l'A. conserva una CL del 50%.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

  L'A., vista la CL del 30% nell'abituale attività e l'esperienza professionale acquisita nel tempo, potrebbe sfruttare quest'esperienza per reintegrarsi nell'ambito in cui lavorava prima del danno alla salute.   Inoltre, l'A. potrebbe essere impiegata in tutte quelle attività, rispettose delle limitazioni funzionali dettate dal danno alla salute, elencate dalla tabella RSS TA1 (suisse), nella misura del 50%.  

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

  Reddito da sana Considerando quanto indicatomi dal Capo Team __________, nella sua comunicazione odierna, l'A. - senza il danno alla salute e nell'abituale attività - per l'anno 2005 avrebbe potuto percepire un reddito pari a Fr. 64'560.-.   Reddito da invalida Considerando una CL del 30% nell'abituale attività dell'A., per l'anno 2005 avrebbe potuto percepire - con il danno alla salute - un reddito pari a Fr. 19'368.-.   Considerando una CL del 50% in attività adeguate ed a seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'A. nel 2005 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 3'932.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'089.- mensili oppure a Fr. 49'070.- per l'intero anno. Ne risulta un reddito da invalido annuo di Fr. 24'535.-.     Grado d'invalidità Per determinare il grado d'invalidità bisogna utilizzare il reddito più elevato che l'A. potrebbe percepire nonostante il danno alla salute. Quindi:   (64'560 - 24'535) x 100 = 61.99%             64'560  

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

  Considerata la presenza sul mercato del lavoro supposto in equilibrio - di diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, ritengo che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo. Peraltro, qualora l'A. trovasse un datore di lavoro disposto ad assumerla si resta a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro (formazione ad hoc), in un'attività confacente con il danno alla salute e che permetterebbe di recuperare la capacità di guadagno residua.     Qualora l'A. facesse esplicita richiesta per un aiuto al collocamento, il servizio resta a disposizione per valutare se vi sono i presupposti per l'attuazione di un provvedimento in tal senso.   A favore dell'A. si giustifica il riconoscimento di una rendita Al del 61.99%.   Valuto la lavorazione della pratica convenientemente evasa.  

(Doc. AI 84-1+2)

                                         Sulla base di questi accertamenti, l’Ufficio AI con il provvedimento su opposizione contestato, annullata la soppressione della mezza rendita, ha ammesso l’intervento di un peggioramento delle condizioni dell’assicurata suscettibile di influire sul grado di invalidità a partire dal mese di marzo 2006 con conseguente attribuzione di tre quarti di rendita a partire dal 1. giugno 2006 (vale a dire dopo tre mesi dal peggioramento) (doc. AI 86 e cfr. consid. 1.2).

                             2.10.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

                             2.11.   Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le conclusioni esposte nella perizia reumatologica del dr. __________ del 13 novembre 2006, secondo cui l’assicurata presenta una capacità lavorativa del 50% quale donna delle pulizie, del 40% in un’attività lavorativa che richiede l’utilizzo in modo ripetitivo delle mani e del 70% in un’attività leggera che non richiede l’uso della mano sinistra. (doc. AI 77-11), possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il rapporto peritale non contiene, in effetti, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il perito ha tenuto conto delle singole patologie invalidanti di cui l’assicurata è affetta e ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

                                         D’altra parte pertinentemente il medico SMR ha ritenuto imprescindibile considerare anche le valutazioni versate agli atti dal dr. __________, curante dell’assicurata, il quale ha sottolineato come la situazione dell’assicurata avesse subito un peggioramento dal mese di marzo 2006 a dipendenza delle patologie lamentate ai polsi e alle mani (cfr. doc. AI 69 e sopra consid. 2.9). 

                                         A ragione quindi il dr. __________ del SMR, confermata un’inabilità del 50% sino al marzo 2006, per il periodo successivo ha concluso per un’inabilità come donna delle pulizie, domestica o collaboratrice famigliare del 70% e del 50% in un’attività leggera adatta (cfr. doc. AI 81-1 e sopra consid. 2.9).

                                         Del resto deve essere sottolineato che la ricorrente, nel suo ricorso, ha espressamente dichiarato di non contestare tale risultanze mediche e in particolare di aderire a tali gradi di incapacità lavorativa (I pag. 2 e sopra consid. 1.3).            

                                         Agli atti non risultano, del resto, valutazioni mediche in senso opposto che mettano in serio dubbio la perizia reumatologica o le conclusioni del dr. __________.

                                         La situazione in cui versa la ricorrente è peraltro ulteriormente confermata dai rapporti relativi alle degenze da lei subite dal 6 al 28 marzo 2006 presso la Clinica di riabilitazione di __________ (doc. AI 69) e dal 16 al 27 maggio 2006 presso il reparto di medicina interna dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI 75).

                                         Quanto all’ulteriore certificazione del 26 ottobre 2007 del dr. __________, prodotta in corso di causa dalla ricorrente, dalla stessa si evincono le note diagnosi ma non risulta un cambiamento, segnatamente un peggioramento della situazione valetudinaria  (doc. B). D’altra parte, in data 13 maggio 2008 l’Ufficio AI ha prodotto al TCA copia di un certificato datato 27 marzo 2008 del dr. __________, psichiatra dell’assicurata dal 21 dicembre 2007, nel quale viene posta la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di entità media, Sindrome d’attacchi di panico e Agorafobia” (doc. X), certificazione che l’assicurata non si era peraltro premurata di inoltrare a questo TCA.

                                         In proposito va comunque osservato, che, in ogni caso, il potere cognitivo della presente Corte è, limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005). Rilevante ai fini della presente vertenza è di conseguenza lo stato di salute come si presentava fino al marzo 2007.

                                         Un eventuale aggravamento delle condizioni dell’assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione su opposizione, segnatamente il sopraggiungere di - nell’ambito della procedura di revisione altrimenti mai segnalate - problematiche psichiche, potrà quindi tutt’al più giustificare una domanda di revisione (cfr. STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; I 560/05 del 31 gennaio 2007).

                             2.12.   L’insorgente contesta in realtà principalmente il calcolo effettuato dall’amministrazione per fissare il grado di invalidità al 62%.

                                         Tra le altre contestazioni RI 1 sembra implicitamente addurre di essere impossibilitata oggettivamente a trovare un’occupazione per il fattore legato alla sua età (cfr. doc. I).

                                         A tale proposito questo Tribunale sottolinea che l’assicurata è nata nel 1950. Al momento dell’emissione della decisione su opposizione qui contestata ella aveva, dunque, 57 anni.

                                         Le restano, quindi, ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una rendita di vecchiaia (cfr. sentenza del TFA I 617/02 del 10 marzo 2003).

                                         Non si può di conseguenza ritenere che la sua capacità lavorativa residua non sia più economicamente utilizzabile sul mercato generale del lavoro dell’assicurata, a causa della sua età.

                                         Il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che questa circostanza si realizza nei casi in cui un assicurato è molto vicino al pensionamento (a quest’ultimo proposito, cfr. STF I 462/02 del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35; STF I 401/01 del 4 aprile 2002; STF I 617/02 del 10 marzo 2003. Al contrario, per dei casi in cui il Tribunale federale ha considerato ancora economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato a cui restano ancora alcuni anni lavorativi prima del pensionamento, cfr. STF I 831/05 del 21 agosto 2006; STF I 293/05 del 17 luglio 2006; STF I 359/2006 del 22 giugno 2007; STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004; STF I 246/02 e 247/02 del 7 novembre 2003; STF I 304/06 del 22 gennaio 2007; STF I 376/05 del 5 agosto 2005; STF I 500/06 del 30 agosto 2007). Dell’età della paziente si potrà tutt’al più tener conto in sede di confronto dei redditi e in particolare nella fissazione del reddito da invalida (cfr. consid. 2.17).

                                         In esito alle considerazioni esposte al consid. 2.11 e a quanto appena esposto, il TCA deve concludere che - dal punto di vista medico l'assicurata è limitata nell’esercizio della sua abituale professione di domestica/collaboratrice domestica in misura del 70% e in un’attività medio-leggera adeguata al suo stato di salute in misura del 50%.

                             2.13.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico, segnatamente in relazione al periodo successivo al marzo 2006 ritenuto che, come abbiamo visto, l’attribuzione della mezza rendita fino a questa data non è oggetto di censura.

                                         Visto che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 2.5.), il TCA ritiene determinante il 2006, come del resto riconosciuto dall’Ufficio AI (cfr. doc. 24-1, 25-1, A1) e non contestato dall’assicurata.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 64’560.-- , riferito all’anno 2005, ritenendo il salario indicato dall’assicurata nello scritto 19 gennaio 2006 (cfr. doc. AI 64-1). Rivalutandolo secondo l’indice di aumento dei salari nominali si ottiene per il 2006 un reddito pari a fr. 65'334 (+ 1,2% per il 2006; cfr. tabella relativa all’evoluzione dei salari nominali dei prezzi al consumo e dei salari reali 1990-2006 pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

                                         L’insorgente non contesta di per sé tale dato, ma ha sollevato alcune obiezioni in merito al fatto che tale reddito, realistico per la realtà ticinese, non lo sarebbe invece se paragonato ai salari a livello svizzero. Su tale censura questo TCA tornerà nel prosieguo (cfr consid. 2.14).

                             2.14.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la ricorrente contesta la procedura adottata dall’amministrazione e in particolare l’applicazione del reddito mediano federale sulla base delle TA1.

                                         Ora, in tema di reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor Carlo Malaguerra, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-    possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-    In caso di risposta negativa:

   Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone? (…)" (cfr. doc. V bis)

                                         Il dottor Malaguerra ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-    Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-    È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)."

(cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RtiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi, e quindi anche nel caso che ci occupa, deve essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetterà semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"  Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

Le censure sollevate dalla ricorrente in merito all’applicabilità dei salari statistici svizzeri non possono quandi trovare accoglimento, avuto anche riguardo a quanto esposto al considerando che segue. 

                             2.15.   D’altra parte nella specie deve essere osservato che in una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

                                         Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta Corte ha stabilito che:

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido

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