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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2008 32.2007.118

16 giugno 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,273 parole·~36 min·3

Riassunto

Riconosciuta una rendita intera perché la capacità lavorativa residua non é sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro (assicurato 61enne, occupato quale gommista negli ultimi 30 anni, senza nessuna formazione e abile al 75% in un'attività adeguata)

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.118   FS

Lugano 16 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 aprile 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

le decisioni del 26 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, nel mese di gennaio 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, con decisioni 26 marzo 2007 (doc. AI 40/1-2 e 41/1-2), preavvisate con progetto 9 gennaio 2007 (doc. AI 30/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera dal 1. ottobre 2005 al 31 marzo 2006 e a una mezza rendita dal 1. aprile 2006.

                               1.3.   Contro queste decisioni l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica, quella economica e la possibilità di svolgere le attività prospettate dalla consulente in integrazione professionale – ha postulato il diritto ad una rendita intera d’invalidità.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato le proprie decisioni.

                               1.5.   Con scritto 21 maggio 2007 il rappresentante dell’assicurato, osservato che l’Ufficio AI non avrebbe evaso le argomentazioni ricorsuali, ha comunicato al TCA di non presentare altri mezzi di prova.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a giusta ragione l’Ufficio AI ha ridotto il diritto a una rendita intera, riconosciuta dal 1. ottobre 2005 al 31 marzo 2006, a una mezza rendita dal 1. aprile 2006.

                                         L’assicurato postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 marzo 2006.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                2.6   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.7.   Nella fattispecie, dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’amministrazione ha interpellato il dr. __________, primario del servizio di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________, il dr. __________, FMH in urologia, il dr. __________, FMH in medicina generale e il dr. __________ e la dr.ssa __________ entrambi del __________ di __________.

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 25 gennaio 2006 (doc. AI 10/1-4), posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

"  (…)

1.  Bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva con enfisema polmonare su pregresso consumo nicotinico (60 p/y fino al 2004) associato ad asma bronchiale intrinseca

     -     disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo lieve, non reversibile

     -     disturbo della diffusione alveolo-capillare lieve

     -     dispnea NYHA II, tosse produttiva e fischi espiratori                                         2000

2.  Cardiopatia ischemico-ipertensiva

     -     stato dopo PTCA/stent sul RIVA prossimale (12.1.98)

     -     stato dopo PTCA/stent su RCA prossimale e direct stentino sul RIVA prossimale medio (2003)

     -     stato da re-PTCA/stent su RCA prossimale per re-stenosi (21.12.04)

     -     FE 51%, ipocinesia antero apicale e infero basale

FRCV: famigliarità, dislipidemia, diabete mellito, ipertensione arteriosa, pregresso consumo nicotinico

(…)." (doc. AI 10/1)

                                         e – ritenuto che “(…) l’asma bronchiale/BPCO determinano un’inabilità nella misura del 100% in ogni attività lavorativa che comporti sforzi fisici moderati o severi o esponga il paziente a sostanze irritanti inalate. (…)” (doc. AI 10/4) – ha attestato che, tanto l’attività attuale quanto un'altra attività – “(…) attività senza sforzi fisici moderati o severi e senza esposizione a sostanze irritanti inalate come lavori di segretariato, lavoro in un edicola o venditore. (…)” (doc. AI 10/4) – sono proponibili nella misura di 6 ore al giorno senza una flessione del rendimento.

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 16 febbraio 2006 (doc. AI 13/3-5) – posta la diagnosi di “(…) stato dopo litotripsia extracorporea per calcolo renale a destra (Ospedale __________, Dr. __________) il 12.08.2004 ● stato dopo ureterorenoscopia sinistra e litotripsia in situ con Lithoclast di calcolo ureterale il 07.10.04 (Ospedale __________, Dr. __________), complicato da insufficienza respiratoria acuta su broncospasmo post-estubazione necessitante reintubazione e ventilazione invasiva dal 7.10.04 all’11.10.04 ● BPCO su importante tabagismo ● cardiopatia ischemica con stent e PTCA RIVA prox (1998) ● stato dopo posa di stent e PTCA RCA prox. e media e stent RIVA prox. (2003) ● diabete mellito tipo II non insulino - richiedente ● dislipidemia (…)” –, ha attestato che l’attività attuale non è più proponibile – “(…) non riesce ad effettuare sforzi fisici (…) (doc. AI 13/5)” – e che non è in grado di svolgere altre attività.

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 4 marzo 2006 (doc. AI 14/1-3) – poste le diagnosi note e attestata un’incapacità lavorativa nell’ultima attività esercitata del 100% dal 6 ottobre 2004 –, riguardo alla misura in cui potrebbe essere svolta un’attività adeguata – “(…) attività leggere senza responsabilità di rilievo (…)” (doc. AI 14/3) – rinvia alle conclusioni cui è giunto il dr. __________.

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 23 marzo 2006 (doc. AI 18/1-4), poste le diagnosi note, ha attestato un’inabilità lavorativa quale gommista del 50% e la possibilità di svolgere altre attività sedentarie.

                                         La dr.ssa __________, nel rapporto medico 27 marzo 2006 (doc. AI 19/1-3), poste le diagnosi note, ha attestato che nella sua attività “(…) il disturbo cardiaco implica un’inabilità lavorativa del 33% (…)” (doc. AI 19/3) e che l’esercizio di altre attività – “(…) valutare l’attività secondo il consulto pneumologico (…)” (doc. AI 19/3) – è possibile.

                                         Viste le risultanze mediche suesposte il dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 27 luglio 2006 (doc. AI 23/1-2), ha concluso per un’inabilità lavorativa del 25% in un’attività adeguata – “(…) orario lavorativo ridotto a 6 ore con rendimento normale dal gennaio 2006 (rapporto Dr. __________) (…)” (doc. AI 23/1) – rilevando:

"  (…)

Il __________ quantifica il grado d’inabilità lavorativa causata dal disturbo cardiaco per l’attività abituale con 33%. Il Dr. __________, diabetologo del __________, ritiene l’assicurato inabile al lavoro al 50% per l’attività abituale di gommista.

Il medico curante attesta inabilità lavorativa totale dall’ottobre 2004 (dopo l’intervento urologico), egli identifica un’importante componente psicologica quale causa dell’inabilità lavorativa protratta senza una diagnosi precisa o particolari provvedimenti terapeutici. Abile al lavoro per un’attività leggera senza responsabilità.

(…)." (doc. AI 23/2)

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 6 e 20 settembre 2006 (doc. AI 25/1 e 26/1), ha poi precisato che – ritenuta pesante l’attività svolta di gommista visto il mansionario dell’ex datore di lavoro (doc. AI 22/1) – nell’attività abituale l’incapacità lavorativa è totale e confermato la capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

                               2.8.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Baser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.9.   Dopo attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.6 e 2.8), a ragione l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica sopra esposta (consid. 2.7, in particolare le valutazioni del medico SMR espresse nel rapporto 26 luglio 2006 e nelle annotazioni 6 e 20 settembre 2006 sub doc. AI 23/1-2, 25/1 e 26/1), ha concluso per un’inabilità totale nella sua attività di gommista e del 25% in attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

                                         Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Ciò deve quindi a maggior ragione valere in caso di pieno accordo tra parere del medico curante e valutazione del SMR, come nel caso di specie.

Infatti, il dr. __________ conferma la valutazione del dr. __________ circa la possibilità di svolgere per 6 ore al giorno con pieno rendimento un’attività senza sforzi fisici moderati o severi e senza esposizione a sostanze irritanti e, su questa considerazione, il dr. __________ ha concluso per una capacità lavorativa del 75% in un'attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

                                         In particolare va qui rilevato che il diabete mellito, l’ipertensio-ne arteriosa e la dislipidemia sono state menzionate dal dr. __________ nell’ambito delle diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa e quindi considerate nella valutazione della stessa. Pertanto, ritenuto che conferma la valutazione del dr. __________, è del tutto irrilevante se le stesse diagnosi sono state ritenute dal dr. __________ quali “(…) ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL (…)” (doc. AI 23/1).

                                         Non é possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo all’allegato al rapporto medico 16 febbraio 2006 nel quale il dr. __________, senza in alcun modo motivare, alla domanda volta a sapere se l’assicurato è in grado di svolgere altre attività, ha risposto negativamente (doc. AI 13/5 punto 2.2 e 2.2.3).

                                         Del resto tutti gli altri medici contattati hanno concluso per una capacità lavorativa residua in un’attività adeguata.

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una incapacità lavorativa del 25% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste.

                             2.10.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’Ufficio AI – viste le risultanze mediche suesposte e fondandosi sul rapporto finale 27 dicembre 2006 e sulla tabella 20 dicembre 2006 allestiti dalla consulente in integrazione professionale (doc. AI 28/1 e 29/1-3) – ha concluso che la capacità di guadagno residua è del 50.50% e riconosciuto, visto il miglioramento dello stato di salute dal gennaio 2006, il diritto a una mezza rendita dal 1. aprile 2006 (art. 88a cpv. 1 OAI e consid. 2.5).

Nel suo rapporto finale 27 dicembre 2006 (doc. AI 29/1-3) la consulente in integrazione professionale, in merito alle attività esigibili ed a eventuali proposte formative, ha indicato:

"  (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Il signor RI 1 non ha un diploma ma nel passato professionale ha potuto sviluppare delle conoscenze lavorative nel settore industriale ed acquisire delle importanti competenze professionali nel settore automobilistico, in particolare nel servizio pneumatici (vendita e montaggio). Infatti, per oltre 30 anni ha lavorato in quest’ambito. Stando ai dati medico-teorici l’A. risulta essere completamente inabile al lavoro nell’abituale attività di gommista dal mese di ottobre 2004, mentre sono esigibili in  misura del 75% (orario lavorativo ridotto a 6 ore con rendimento normale) attività adeguate allo stato di salute dal mese di gennaio 2006. A mio modo di vedere, tenuto conto delle limitazioni fisico-funzionali dovute al danno alla salute e del percorso socio professionale (lunga e specifica esperienza nel servizio dei pneumatici), ritengo che difficilmente l’A. riuscirebbe ad adattarsi ad un’attività legata alla produzione industriale. Per contro, in questa situazione è ancora possibile prendere in considerazione l’inserimento nel settore automobilistico: un’attività all’interno di una stazione di servizio (secrviceman a addetto alla vendita di carburante), oppure come aiuto nella logistica presso un magazzino di vendita di pezzi di ricambio di automobili, nelle quali l’A. può sfruttare le conoscenze e competenze professionali acquisite. Inoltre, la valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero, porta a ritenere totalmente esigibili anche altre mansioni non qualificate e leggere nell’ambito della vendita (mansioni legate principalmente all’incasso o alla vendita di articoli non pesanti), dei trasporti (fattorino-spedizioniere), della sorveglianza-manutenzione, delle logistica, oppure dei Servizi (archiviazione, distribuzione posta, economato,…).

  (…)

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

La situazione personale-professionale (età professionale avanzata e livello salariale raggiunto) non permette di prendere in considerazione l’applicazione di provvedimenti d’integrazione professionale in quanto gli stessi non potrebbero essere attuati in un lasso di tempo ragionevole e con un reale recupero della capacità di guadagno residua.

                             2.11.   Occorre qui ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

                                         Infine, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; 5 agosto 2005 nella causa B. I 376/05; 17 luglio 2006 nella causa P., I 293/05; 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05; STF 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06).

                                         L’Alta Corte, in una sentenza del 10 marzo 2003 nella causa S. (I 617/02), ha considerato irrealistico, per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire a sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate, per i motivi seguenti:

"  (…)

3.3 Der am 10. Juni 1940 geborene Beschwerdegegner war in dem für die richterliche Beurteilung massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung (9. November 2001) rund 61 ½ Jahre alt. Er ist gelernter Automechaniker und war ab 1983 bis zur gesundheitsbedingten Aufgabe der Erwerbstätigkeit im Juni 1999 als Vorarbeiter bei der Firma X.________ tätig. Die ihm zumutbaren leichten Verweisungstätigkeiten (Montage, Recycling, leichtere Magazinertätigkeiten sowie reine Überwachungstätigkeiten auf dem Bau oder Büroarbeiten; vgl. Bericht der Zweigstelle für Eingliederung der IV-Stelle vom 22. März 2001 und Arztbericht Dr. med. K.________ vom 26. Juni 2001) wären - mit Ausnahme der Überwachungstätigkeit auf dem Bau – mit einem erneuten Berufswechsel verbunden und setzen daher ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit voraus. Zu berücksichtigen ist weiter, dass der Beschwerdegegner auch in einer angepassten Tätigkeit lediglich in einem reduzierten Umfang und mit zwischenzeitlicher Erholungspause eingesetzt werden kann. Dr. med. K.________ erachtet sodann eine Arbeitsfähigkeit im Bausektor als nicht mehr gegeben, was - zusammen mit der Tatsache, dass der Einsatz des Beschwerdegegners im Frühjahr 2000 für Überwachungsarbeiten auf dem Bau offenbar aus gesundheitlichen Gründen scheiterte - den Schluss nahe legt, dass sich das mögliche Tätigkeitsgebiet vorwiegend auf stundenweise Büroarbeit beschränkt (Bericht von Dr. med. K.________ vom 26. Juni 2001).

Für Tätigkeiten im Bürobereich fehlt dem Versicherten jedoch jegliche Berufserfahrung. Stellt man diese persönlichen und beruflichen Gegebenheiten den objektiven Anforderungen eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes gegenüber, kommt man zum Schluss, dass der Beschwerdegegner mit überwiegender Wahrscheinlichkeit keinen Arbeitgeber mehr findet, der ihn für eine geeignete Tätigkeit einstellen würde, zumal behindertengerechte Arbeitsplätze von Behinderten in jungem und mittlerem Alter ebenfalls stark nachgefragt werden.

Zu berücksichtigen ist auch, dass dem Beschwerdegegner im massgebenden Zeitpunkt lediglich eine relativ kurze Aktivitätsdauer von 3 ½ Jahren bis zum Erreichen des AHV-Alters verblieb, was zusammen mit der beruflichen Unerfahrenheit und altersbedingt geringer Anpassungsfähigkeit einen durchschnittlichen Arbeitgeber mit grosser Wahrscheinlichkeit davon abhalten würde, den Versicherten einzustellen. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die dem Beschwerdegegner verbleibende Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird und ihm deren Verwertung auch gestützt auf die Selbsteingliederungspflicht nicht mehr zugemutet werden kann. Ist aber seine Restarbeitsfähigkeit wirtschaftlich nicht mehr verwertbar, liegt eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor und er hat Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, deren Beginn das kantonale Gericht mit zutreffender Begründung auf den 1. Juni 2000 festgesetzt hat.

(…)” (STFA del 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02)

                                         Al contrario, il Tribunale federale, in una sentenza del 21 agosto 2006 nella causa S. (I 831/05), ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

                                         L’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:

"  (…)

4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten) im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs- oder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni 2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-) Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I 376/05; Erw. 3.1.2 hievor).

(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)

                                         In un’altra sentenza del 17 luglio 2006 nella causa P. (I 293/05), l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

                                         Ancora, in una sentenza del 22 giugno 2007 nella causa T. (I 359/2006), il Tribunale federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento di emanazione della decisione dell’ammi-nistrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

                                         In un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06, nel caso di un assicurato totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione:

"  (…)

4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird. Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar. Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom 20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen, dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April 2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden.

(…)“ (STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)

                                         Ancora, nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha, in particolare, sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid. 1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera, svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17 luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata). (…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06)

                             2.12.   Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, 61enne al momento dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui è portatore presenta (dopo essere stato riconosciuto inabile al 100% nella sua attività dal mese di ottobre 2004, doc. 12/1-3), da gennaio 2006, una totale inabilità nella sua precedente professione di gommista. Egli, per contro, sempre da gennaio 2006, è stato giudicato abile in misura del 75% in attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali poste (cfr. consid. 2.7 e 2.9).

                                         Dal Curriculum vitae (doc. AI 9/1-4) risulta che professionalmente l’assicurato ha esercitato dal 1960 al 1967 l’attività di operaio in un calzaturificio, in seguito, dal 1967 al 1971, ha lavorato quale benzinaio presso delle stazioni di servizio e infine, per oltre 30 anni (dal 1971 al 2004), è stato impiegato quale gommista. Quale formazione egli ha frequentato la scuola elementare in ___________.

                                         Stante le funzioni esercitate, in particolare negli ultimi 30 anni principalmente quale gommista (doc. AI 22/1), e la formazione scolastica limitata alle scuole elementari vi è da presumere che egli incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo semplice e adeguata quali quelle indicate dalla consulente in integrazione professionale. Questo vale a maggiore ragione se si considera che l’abilità al lavoro in un’attività adeguata è ridotta al 75% e che anche nell’esercizio di dette attività egli, a causa del danno alla salute, non deve essere sottoposto a (…) sforzi fisici moderati o severi (…)” e non deve essere esposto “(…) a sostanze irritanti inalate (…)” (doc. AI 10/4, punto 2.2.1).

                                         Le possibilità d’impiego nei settori d’attività indicati dalla consulente in integrazione appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte (in una misura del 75% e con le limitazioni indicate), un impiegato 61enne – che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l’età del pensionamento – tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica in questo tipo di attività).

                                         Stante quanto precede, conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.11), questo Tribunale deve dunque concludere che, la capacità residua non risultando in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, all’assicurato deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità anche dopo il 31 marzo 2006.

                             2.13.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto a ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione impugnata é riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 marzo 2006.

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà inoltre al ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.118 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2008 32.2007.118 — Swissrulings