Raccomandata
Incarto n. 32.2007.110 FS
Lugano 21 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato, in fatto e in diritto
- RI 1, classe __________, attiva a tempo parziale quale venditrice presso la __________ di __________ (doc. AI 34/1), è stata messa al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 1° giugno 2002 (doc. AI 26/1-2 e 27/1-2). Nell’ambito della revisione intrapresa d’ufficio nel gennaio 2005 (doc. AI 31/1-2, 32/1-2 e 33/1-2), con decisione 5 settembre 2005 (doc. AI 45/1-2), confermata con decisione su opposizione 27 aprile 2006 (doc. AI 63/1-4), l’Ufficio AI ha concluso per uno stato di salute invariato rispetto alle valutazioni mediche del 2002 e ha confermato un grado d’invalidità del 45%. La decisione su opposizione è cresciuta incontestata in giudicato;
- con scritto 7 ottobre 2006 l’assicurata ha chiesto una revisione della rendita indicando che dovrà essere sottoposta ad un’operazione chirurgica al braccio destro, che la sua stabilità psichica sarebbe peggiorata (aggressione nel mese di settembre 2006), che la sua situazione (sola con due figli a carico, occupata dall’età di 15 anni, divorziata e sottoposta a vari interventi chirurgici che l’hanno ridotta a pesare 39 kg) l’avrebbe logorata e indebolita considerevolmente e che il suo lavoro (scarico palette di merce quotidianamente) le sembrerebbe più da magazziniere che non da venditrice (doc. AI 64/1);
- con progetto di decisione 1° febbraio 2007 (doc. AI 70/1-2), confermato con decisione 26 marzo 2007 (doc. AI 70/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda avvalendosi delle annotazioni 26 gennaio e 21 marzo 2007 del dr. __________, medico SMR, il quale, circa la documentazione medica prodotta, ha osservato:
" (…)
● certificato del dr. __________ (28.8.06) con attestazione di IL per circa due settimane. Non è descritto alcun elemento clinico
● certificato del dr. __________ (04.09.06) che attesta la presenza di escoriazioni. Nessuna attestazione di IL
● certificato del dr. __________, psichiatra curante (14.09.06) con il quale si attesta IL dal 08.09.06 al 1.10.06
● rapporto del neurologo dr. __________ (21.09.06) nel quale sono descritti disturbi, esame oggettivo, esame elettroneurografico, diagnosi di Tunnel carpale dx. e proposta di richiesta d’invio a specialista della mano. Non viene attestata IL.
I primi tre certificati, seppure senza descrizione clinica delle affezioni per cui si certificava IL, fanno stato per IL di breve durata.
Il rapporto del neurologo, dettagliato, depone per una situazione simile a quella già costatata nel 1997 dal Dr. __________, neurologo.
I disturbi lamentati non giustificano un’IL maggiore rispetto a quella già riconosciuta in precedenza. L’intervento chirurgico se sarà da fare (sarebbe utile prendere in considerazione, per la prognosi clinica non solo i disturbi oggettivabili, ma anche la componente psichica) sarà da valutare per il suo decorso. Un’IL maggiore sarà determinata per l’intervento e le cure post-operatorie. Questa IL, in assenza di complicazioni non dovrebbe superare i due mesi.” (doc. AI 68/1);
" (…)
Le ulteriori comunicazioni ricevute non comportano un aumento della IL dell’A.
Faccio notare ancora (come il 21.09.2005), che dal lato medico teorico, dopo la perizia psichiatrica del 24.10.2002, si era ritenuta una IL del 50% (come ritiene attualmente il dr. __________, attuale psichiatra curante).
Il calcolo di grado AI 45% fu ottenuto dopo calcolo della CGR.
(L’A. risulta ancora lavorare al 50%).” (doc. AI 73/1)
- con il ricorso in oggetto l’assicurata ha contestato la valutazione medica e chiesto di essere vista ritenuto che “(…) per giudicare bisogna vedere, allora avrò maggiore possibilità di dimostrare la verità di quello che da anni vi trasmetto. (…)” (doc. I);
- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione dell’impugnativa adducendo che “(…) nel caso concreto, tenuto conto di quanto espresso dal SMR, all’UAI non è dato il modo di comprendere in che misura l’assicurata pretende giustificare una modifica rilevante della propria capacità lavorativa e quindi del proprio grado d’invalidità. A titolo puramente abbondanziale, nel caso concreto all’assicurata va ricordato che qualora la rendita versata dall’AI non dovesse bastare per coprire il fabbisogno vitale dell’assicurato, allo stesso è garantita la possibilità di chiedere il versamento di prestazioni complementari all’AI, le quali, assieme all’AI fanno parte della sicurezza sociale del nostro Paese. (…)” (doc. IV);
- il 16 aprile 2007 è pervenuto al TCA il certificato medico 13 aprile 2007 del dr. __________.
Con scritto 30 aprile 2007 la madre dell’assicurata ha comunicato al TCA che sua figlia sta malissimo e che “(…) il 10 maggio, se non prima […] dovrà rifare degli esami dal dr. __________, in quanto presenta dolori allo stomaco, e l’ernia iatale le procura la malattia da riflusso, tanto da evitare cibo per non peggiorare i sintomi, la quale le causa perdita di peso, che tra l’altro è già esiguo, solo 39 kg, in queste condizioni come può affrontare l’intervento del tunnel carpale, che le procura formicolio e dolori cervicali. Ora mi chiedo come si può svolgere il lavoro, che per altro è pesante, caricare e scaricare intere palette di merce tutti i giorni, con tutti questi problemi. Tutti i medici le consigliano di cambiare attività, ma nelle condizioni precarie di salute e alla sua non più giovane età, in che misura potrà lavorare visto tutti gli attuali problemi, e chi si prenderebbe a carico una lavoratrice già così deficitaria? (…)” (doc. VIII).
Con lettera 10 maggio 2007 la madre dell’assicurata ha ribadito che sua figlia sta male e ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X).
Sempre la madre, con scritto 26 maggio 2007, ha comunicato al TCA che la figlia è stata visitata il 24 maggio 2007 dal dr. __________ il quale si rifiuterebbe di fare certificati all’Ufficio AI “(…) poiché a suo parere e anche nostro, verrebbero cestinati. (…)” (doc. XII).
Il 5 giugno 2007 sono pervenuti al TCA i rapporti 11 e 24 maggio 2007 del dr. __________ indirizzati al dr. __________.
Il 20 agosto 2007 l'assicurata ha trasmesso al TCA il certificato medico 17 agosto 2007 del dr. __________;
- con scritto 13 giugno 2007 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA le annotazioni dello stesso giorno del dr. __________, medico SMR, il quale, si è così espresso:
" (…)
Assicurata a beneficio rendita AI ¼ dal 1.6.2002 dopo perizia __________ con impedimento del 50% (grado AI dopo CGR 45%)
Diagnosi: distimia a esordio precoce F 34.1
Prima revisione 1.2005, decisione del 5.9.2005 stato di salute invariato
Opposizione:
il 31.1.2006 l’assicurata viene operata di ernia femorale destra con decorso postoperatorio regolare, secondo curante di nuovo abile al 20.3.2006 per attività non troppo gravosa (statura esile).
24.6.2006 (ndr. recte: 27.4.2006, doc. AI 63/1-4): decisione su opposizione, si conferma decisione in assenza di aumento grado IL prolungato
Con certificato del 28.8.2006 il dr. __________ attesta una IL 100% per due settimane
Il 4.9.2006 l’assicurata subisce aggressione fisica con escoriazioni al braccio sinistro e dolori cervicali
Rapporto dr. __________, neurologo, del 21.9.2006:
presenza di brachialgia, viene consigliata la decompressione chirurgica del nervo mediano
Certificato dr. __________ del 14.09.2006: viene attestata una IL del 100% dal 8.9.2006
Il 10.10.2006 viene inoltrata richiesta di revisione per peggioramento stato di salute
Annotazione del 26.1.2007, dr. __________: in conclusione si valuta che i certificati presentati attestano unicamente una IL di breve durata, anche l’eventuale intervento del tunnel carpale non comportrrà una IL superiore ai 2 mesi
Progetto di decisione del 1.2.2007: non entrata in materia
Certificato del 22.2.2007, dr. __________: viene indicato un attuale grado d’in-validità almeno del 50% con attualmente stato depressivo severo con inibizione dell’iniziativa ed ideazione polarizzata su contenuti negativi e pessimistici.
Certificato del 5.2.2007, dr. __________ con diagnosi di
- Diverticolite (da notare che la colonoscopia del 3.1.2007 era assolutamente normale senza presenza di alcun diverticolo)
- Colon spastico
- Asma allergico
- Attacchi di panico
- Ernia iatale
- Tunnel carpale
- Pregressi multipli interventi addominali
Vengono indicate difficoltà a svolgere l’attività abituale a causa dei sforzi fisici richiesti.
Presa di posizione dr. __________ del 2.3.2007: viene indicato che l’attuale impedimento indicato dal dr. __________ è identico a quello stabilito in sede di perizia del 2002.
Decisione del 26.3.2007: non entrata in materia
In sede di ricorso vengono presentati
noto certificato dr. __________ del 22.2.2007
noto certificato dr. __________ del 5.2.2007
- certificato manoscritto del 13.4.2007 del dr. __________ nel quale si indica che l’assicurata riferisce di avere diverticolite (vedi sopra) e di avere difficoltà alla flessione cervicale.
Valutazione:
come già indicato nelle prese di posizione SMR precedenti le certificazioni mediche finora presentate non permettono di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurata con ripercussioni prolungate sulla capacità lavorativa residua. Pure i certificati presentati in fase di ricorso (in pratica già noti) non permettono di rendere verosimile una tale modifica dello stato di salute elencando in pratica le patologie già note o non esistenti (diverticolite).
(…)” (doc. XVI/Bis);
- con scritto 9 agosto 2007 la madre dell’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica ribadendo che la figlia non sta bene e che attualmente è a casa dal lavoro da una settimana per una forte tendinite che le prende tutto il braccio destro e la cervicale precisando che sta facendo fisioterapia e che “(…) ha dovuto farsi fare delle punture di cortisone e per il momento il tunnel carpale è inoperabile visto l’infiammazione, inoltre deve fare la gastroscopia non più ogni due anni ma bensì ogni 6 mesi per l’uscita di bile in quantità rilevante. (…)” (doc. XVIII);
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Renten-revision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
- dai certificati medici sulla base dei quali è stata chiesta la revisione (doc. AI 64/1) risulta quanto segue.
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nei certificati 14 e 25 settembre 2006 e 17 agosto 2007 ha attestato una inabilità lavorativa totale (100%) dall’8 settembre all’8 ottobre 2006 rispettivamente dal 20 agosto al 9 settembre 2007 (doc. AI 64/5, 64/2 e XX/bis).
Nel certificato 22 febbraio 2007, anche se ha rilevato che “(…) nel corso del 2006 la paz. ha presentato un progressivo peggioramento delle sue condizioni psichiche soprattutto con ulteriore accentuazione della patologia depressiva (…)”, il dr. __________ ha concluso che “(…) tenuto conto della descritta evoluzione peggiorativa dell’affezione depressiva riteniamo indicata una revisione anticipata del caso, valutando il grado attuale di invalidità almeno al livello del 50%.” (doc. AI 71/3, sottolineatura del redattore).
Sempre il dr. __________, nel rapporto medico 22 aprile 2005 (doc. AI 35/1-3), aveva già attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 2002 e uno stato di salute suscettibile di peggioramento.
Viste le risultanze appena riprodotte, inabilità totale al lavoro limitata nel tempo (dall’8 settembre all’8 ottobre 2006) e per il resto situazione stazionaria con una incapacità lavorativa del 50%, conformemente alla giurisprudenza citata, vi è da concludere che, avuto riguardo all’aspetto psichiatrico, il grado d’invalidità non ha subito una modifica rilevante.
Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che già il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 24 ottobre 2002 (doc. AI 14/1-6), aveva concluso che “(…) i disturbi psichici della perizianda, più sopra elencati, compromettono nella misura del 50% la sua capacità lavorativa in qualità di venditrice o nelle altre attività. (…)” (doc. AI 14/5).
Il dr. __________, FMH in medicina generale, nei certificati medici 28 agosto e 4 settembre 2006 (doc. AI 64/7 e 64/6), ha attestato un’incapacità totale al lavoro dal 28 agosto 2006 per due settimane e la presenza di escoriazioni al braccio sinistro con dolore cervicale a seguito di una aggressione subita.
Nei certificati medici 15 gennaio e 5 febbraio 2007 (doc. AI 66/1 e 71/4-5), il dr. __________ non si è invece espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata limitandosi a riferire i motivi per i quali è in cura e rilevando che “(…) la paziente fa fatica a fare lavori impegnativi e alzare dei pesi, pertanto è in difficoltà per continuare con il suo lavoro che le richiede spesso sforzi importanti. In fine, la paziente ha subito diversi interventi addominali: tre tagli cesari, un’isterectomia e un’ernia femorale, per cui è stato riferito che sarebbe difficile rioperare nel caso ci fosse bisogno come terapia per la diverticolite.” (doc. AI 71/5).
Infine, nei certificati medici 3 e 9 agosto 2007 (doc. C3 e C4), il dr. __________ ha attestato un’incapacità totale al lavoto dal 3 al 18 agosto 2007 per mialgia al braccio destro.
Viste le risultanze appena riprodotte, conformemente alla giurisprudenza citata, questo Tribunale deve concludere che dalle attestazioni del dr. __________ non si può concludere che il grado d’invalidità ha verosimilmente subito una modifica rilevante.
Anche sulla base delle attestazioni del dr. __________, FMH in neurologia, e del dr. __________, medico aggiunto presso il Servizio di gastroenterologia dell’Ospedale __________ di __________, non è possibile concludere che il grado d’invalidità ha verosimilmente subito una modifica rilevante.
Infatti, il dr. __________, nel rapporto 21 settembre 2006 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 64/3-4), non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha consigliato di riferirsi ad un chirurgo della mano per considerare un intervento di decompressione.
Anche il dr. __________, nei rapporti 3 gennaio, 11 e 24 maggio 2007 indirizzati al dr. __________ (doc. AI 66/4-5, XIV/+Bis e XIV/Bis), non si è esperesso sulla capacità lavorativa e ha “(…) proposto un intervento di controllo da effettuare nel corso del mese di novembre 2007, per verifica istologica. Terapia da continuare senza sosta con lo Zurcal 40mg/die.” (doc. XIV/Bis);
- in simili circostanze, anche considerando che nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa) – questo Tribunale deve concludere che l’assicurata non ha reso verosimile che il grado d’invalidità ha subito una modifica rilevante e pertanto a ragione l’Ufficio AI non é entrato nel merito della domanda di revisione;
- quanto alla censura secondo la quale i medici SMR non avrebbero visitato l’assicurata, va osservato che, in ambito LAINF, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Analogamente, visto come il medico SMR si fondi su validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna concludere che la sua valutazione ha valore anche se non ha visitato il paziente.
Va qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2);
- nella misura in cui l’assicurata con il proprio ricorso, sostenendo che “(…) per giudicare bisogna vedere, allora avrò maggiore possibilità di dimostrare la verità di quello che da anni vi trasmetto (…)”, chiede di essere sentita personalmente il TCA osserva quanto segue.
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione medica agli atti è sufficiente per concludere che l’assicurata non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante. Non vi sono pertanto validi motivi per procedere ad un’audizione della ricorrente;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti