Raccomandata
Incarto n. 32.2007.109 FS/td
Lugano 30 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 marzo 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, professionalmente attivo quale panettiere indipendente (doc. AI 12/1), nel mese di settembre 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-5).
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 7 marzo 2007 (doc. AI 47/1-5), preavvisata con progetto 21 novembre 2006 (doc. AI 36/1-3), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni adducendo:
" (…)
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così come da quella assicurativo - infortunistica, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le ha comportato i seguenti periodi di incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno, ossia:
100% dal 21.03.2003
50% dal 18.05.2003 al 30.06.2003
100% dal 13.08.2003
75% dal 01.01.2004
50% dal 01.03.2004
Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è stato ritenuto inabile nelle suindicate percentuali nella sua abituale attività di panettiere indipendente, per contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, lei risulta abile nella misura del 100%, e ciò dal 01.03.2004.
Ciò nonostante dall'inchiesta effettuata in data 28.06.2006 dal nostro servizio esterno si rileva che malgrado il danno subito la cifra d'affari aziendale, così come l'utile raggiunto non ha subito riduzioni rilevanti, tant'è vero che il competente ufficio tassazioni ha ritenuto corretto imputarle un guadagno annuo, per il 2003 ed il 2004, maggiore di quasi un ¼ rispetto a quanto raggiunto sino al momento dell'infortunio.
Inoltre, anche se dovessimo reputare corretta un'incapacità al guadagno come indipendente e, conseguentemente, confrontassimo il guadagno che avrebbe potuto percepire senza il danno fisico, ossia Fr. 56'265 annui, con quello che può raggiungere in attività adeguate, vale a dire Fr. 45'806 all'anno, si otterrebbe un grado di invalidità massimo pari al 19%.
Il calcolo, di cui si è detto sopra, è riportato qui di seguito.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 56'265.00
con invalidità CHF 45'806.00
Perdita di guadagno CHF 10'459.00 = Grado d'invalidità 19%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% (se non nullo, come espresso), il diritto alla rendita non esiste.
(…)." (doc. AI 47/3)
1.2. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica vista la perizia del dr. __________ – ne postula l’annullamento e il rinvio degli atti all’amministrazione per una nuova valutazione.
Il rappresentante ha allegato al proprio ricorso le osservazioni 7 dicembre 2006 con le quali l’assicurato, prendendo posizione sul progetto di decisione 21 novembre 2006, ritenuta l’evoluzione della situazione aziendale, aveva contestato la valutazione economica e, considerato che l’assicuratore LAINF gli aveva riconosciuto il diritto ad una mezza rendita, aveva concluso che “(…) il vostro progetto di decisione diverge enormemente dalla decisione della __________ del 5 ottobre 2005. In pratica, nel giudicare lo stesso caso, si passa da un estremo all’altro. (…)” (doc. D).
1.3. Con la risposta di causa, rilevato che il Servizio medico regionale (SMR) aveva già valutato la perizia del dr. __________, l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi da comparare risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), e, quindi, secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al danno, e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04; STFA 24 maggio 2006 nella causa C., I 782/03; STFA 27 agosto 2004 nella causa I, I 543/03 e STFA 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/03, consid. 4.2 e STFA 22 ottobre 2001 nella causa W., I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’inci-dente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.6. Per quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa in attività lucrative dagli atti risulta quanto segue.
Il dr. __________, FMH in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, nel rapporto 16 settembre 2004 indirizzato alla __________ (doc. 1/2-6 incarto cassa malati), ha espresso la seguente conclusione:
" (…)
Esiti di infortunio, in data 20 marzo 2003, a seguito del quale il paziente subì:
• un trauma contusivo alla spalla destra con la rottura completa del tendine muscolo sovraspinato e subtotale del tendine muscolo infraspinato e sottoscapolare con lussazione del tendine lungo bicipite in presenza di una moderata artrosi acromio-clavicolare e di una marcata peri-artropatia scapolo-omerale cronica. Viene trattato chirurgicamente in data 13.08.2003 con intervento protetico da parte del Dr. med. __________;
• in data 26.09.2003 il paziente si procura una lussazione della protesi (Delta 3) a livello della spalla destra, la stessa viene trattata chirurgicamente, sempre da parte del Dr. med. __________, con reposizione e cambio della protesi.
Al momento attuale permangono impedimento funzionale e netto calo di forza con impossibilità a mantenere, e men che meno a lavorare, in posizione di abduzione-elevazione con cingolo omero scapolare destro oltre i 90° con difficoltà anche nelle rotazioni (vedi misurazioni).
(…)." (doc. 1/5 dell’incarto cassa malati)
Circa la capacità lavorativa il dr. __________ ha osservato che “(…) dal 1.3.2004 il paziente lavora in misura del 50%. Egli viene dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal 1.11.2004. (…)” (doc. 1/5 dell’incarto cassa malati) e, riguardo agli impedimenti e all’esigibilità, ha concluso che:
" (…)
alfine di evitare malintesi si precisa che la determinazione della percentuale di una inabilità lavorativa permanente è di competenza giuridico-amministrativa e quindi di spettanza dell'ufficio amministrativo o giuridico di un ente assicurativo: tale valutazione non è di pertinenza medica. Il medico consulente si esprime, per contro, relativamente gli impedimenti ed esigibilità elementi che, congiuntamente alle indagini amministrative (attività prima dell'infortunio, attività dopo l'evento, riformazione, evoluzione professionale, condizioni salariali e ulteriori) concorreranno alla definizione della percentuale di inabilità lavorativa duratura.
Il paziente lavora in qualità di panettiere, con la moglie: è obbligato a risparmiarsi in quanto non è in grado di sollevare i sacchi di farina di 25 kg, non è in grado di sollevare la pasta amalgamata verso l'alto con movimento rotatorio del braccio destro, non è in grado di lavorare il cingolo omero-scapolare destro anche se portante dei pesi minimi di 1 kg per oltre 3-4 minuti a 90° o oltre questa misura.
Il paziente è altresì impedito nei movimenti di rotazione; la maggior parte del lavoro lo deve svolgere con il cingolo omero-scapolare sinistro, l'arto superiore destro (paziente destrimane) gli serve praticamente solo come appoggio e comunque limitato nel tempo per i movimenti di cui sopra.
Con queste indicazioni si può giungere alla definizione del caso.
(…)" (doc. 1/6 dell’incarto cassa malati)
Invitato dalla __________ a pronunciarsi in merito all’inabilità lavorativa teorica nell’attività di panettiere (doc. 2/47 incarto cassa malati), con lettera 19 novembre 2004 il dr. __________ ha risposto che “(…) a complemento delle indicazioni precedentemente riassunte, penso che a fronte dei postumi infortunistici, ritenuti impedimenti ed esigibilità, si possa ipotizzare una percentuale di inabilità lavorativa permanente pari al 33 1/3%. Mi auguro che l’indicazione possa essere utile ma resta inteso che è comunque necessario un approfondimento amministrativo per esaminare tutte le componenti che concorrono a stabilire questo parametro.” (doc. 2/65 dell’incarto cassa malati).
Invitato ancora a comunicare “(…) il grado d’impedimento (per il solo infortunio) in un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute che richiede il sollevamento di pesi fino massimo ai 10 kg. (…)” (doc. 2/66 incarto cassa malati), il dr. __________, con lettera 19 gennaio 2005, ha risposto che “(…) a ulteriore complemento delle precedenti indicazioni, in risposta al vostro scritto del 1 dicembre 2004, il grado di impedimento per il solo infortunio oscilla fra il 33 1/3 ed il 50%, (…)” (doc. 2/64 incarto cassa malati).
Il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 23 febbraio 2006 (doc. AI 25/1-3) – posta la diagnosi principale di “(…) lussazione della spalla destra con rottura del tendine muscolo infraspinato e sottoscapolare con lussazione del tendine lungo del bicipite in presenza di una moderata artrosi acromio-claveare e di una marcata periartropatia scapolo-omerale. (20.03.2003) – st. d, ricostruzione dell’articolazione della spalla destra mediante protesi il 13.08.2003 – lussazione della protesi e il 26.09.2003 intervento chirurgico di reposizione e cambio della protesi (…)” (doc. AI 25/1), indicati i limiti funzionali posti dal dr. __________, elencati i diversi periodi e gradi di incapacità lavorativa nell’attività abituale e ritenuta un’incapaci-tà lavorativa del 50% dal 1. marzo 2004 nella sua attività di panettiere e dello 0% in un’attività adeguata pure da marzo 2004 – ha concluso che:
" (…)
La situazione dal punto di vista medico è chiara, si tratta di un assicurato che a seguito di un infortunio con lussazione della spalla destra con lesioni della cuffia rotatori ha necessitato un intervento di ricostruzione con protesi totale. Il decorso postoperatorio è stato complicato da una lussazione della protesi che ha comportato un intervento di cambio della protesi. Il rapporto medico di controllo 1 anno dopo l'ultimo intervento permette di accertare uno stato stabile della spalla destra senza miglioramenti prevedibili, la descrizione degli impedimenti nella professione di panettiere sopra ripresa è accurata.
Una valutazione peritale non è indicata in quanto gli atti medici sono completi e non sono stati segnalati cambiamenti dello stato di salute.
L'incapacità lavorativa nella professione di panettiere (non considerato lo stato di indipendente) è 50%.
La capacità lavorativa in una professione adeguata all'A. che tenga conto delle limitazioni indicate è totale.
L'ulteriore procedere va, come indicato nella proposta, esaminato e valutato dal servizio ispettorato.
(…)." (doc. AI 25/3)
Viste le contraddizioni in cui è incorso il dr. __________ – dopo averlo dichiarato “(…) abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal 1.11.2004. (…)” (doc. 1/5 dell’incarto cassa malati), in seguito ha ipotizzato un “(…) grado di impedimento per il solo infortunio che oscilla fra il 33 1/3% ed il 50% (…)” in un’attività adeguata (doc. 2/64 incarto cassa malati), allorquando in precedenza aveva pure ipotizzato “(…) una percentuale di inabilità lavorativa permanente pari al 33 1/3% (…)” nella sua attività (doc. 2/65 incarto cassa malati) – questo Tribunale ritiene che senza i dovuti accertamenti medici l’Ufficio AI non poteva in nessun modo concludere per un grado di inabilità lavorativa nella sua attività del 50% e dello 0% in un’attività adeguata a partire dal marzo 2004.
Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che dal rapporto medico 23 febbraio 2003 (doc. AI 25/1-3), dal quale risulta che l’assicurato non è stato neppure esaminato, non emergono in nessun modo le ragioni per le quali il dr. __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% nella sua attività e dello 0% in attività adeguate dal marzo 2004.
Inoltre, il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e medicina dello sport, nella perizia medica 1 febbraio 2007 (doc. AI 40/4-6), anche se non è chiaro se si riferisce a qualsiasi attività o solo a quella esercitata, ha concluso che “(…) tenuto conto del quadro clinico globale e della netta incipiente discopatia L5/S1, un’inabilità al 50% è assolutamente e ampiamente giustificata.” (doc. AI 40/6). In particolare, ritenuto che l’Ufficio AI non lo ha nemmeno interpellato, non è possibile concludere semplicemente come ha fatto il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 5 marzo 2007, che: “(…) lo specialista cita ugualmente una “… incipiente discopatia L5-S1” senza descrizione clinica né indagini radiologiche. Questa patologia non può dunque essere presa in considerazione come affezione invalidante. (…)” (doc. AI 45/1).
La decisione impugnata deve dunque essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, acclarata la situazione medica e esperiti gli accertamenti necessari per potersi esprimere compiutamente sui gradi e sui periodi di capacità lavorativa nella sua e in attività adeguate, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni dell’assicurato.
In particolare va qui rilevato che nel rapporto 23 febbraio 2006 il dr. __________ non ha ritenuto alcun grado d’incapacità lavorativa nel periodo 1. luglio – 12 agosto 2003 (doc. AI 25/2) allorquando il dr. __________, FMH in medicina generale, nell’attestato medico 11 maggio 2005, aveva attestato, tra l’altro, un’incapacità lavorativa del 100% dal 21 marzo al 31 dicembre 2003 (doc. 3/7 incarto cassa malati) e il dr. __________, della __________, nel rapporto 14 luglio 2003, aveva rilevato che l’assicurato “(…) ha fatto fisioterapia, lavora in proprio come panettiere, attualmente al 50% facendosi però aiutare durante i lavori pesanti. Ha dolori persistenti e ha un’impotenza funzionale nell’alzarla. Clinicamente posso solo confermare la diagnosi, con una motricità dolorosamente limitata, una chiara insufficienza del sovraspinato e una lieve sublussazione ventrale della testa omerale glenomeralmente, radiologicamente documentata con un’ampia rottura completa della cuffia rotatoria. Personalmente propongo visto i disturbi del paziente, l’esame clinico e le radiografie, la ricostruzione della spalla destra. A secondo lo stato tendineo sarà indicato la ricostruzione diretta oppure un intervento di protesi inversa (delta-3 ®). (…)” (doc. 1-27-28 incarto cassa malati).
2.7. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.
Il TCA si limita qui a rilevare che in ogni caso l’Ufficio AI, ritenute anche le contestazioni espresse nelle osservazioni 7 dicembre 2006 (doc. AI 40/7-8) e conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5), dovrà analizzare attentamente quale metodo applicare (ordinario del confronto dei redditi o straordinario) e motivare compiutamente la propria scelta.
Questo vale a maggiore ragione alla luce delle seguenti emergenze.
Il reddito da valido pari a fr. 56'265.--, ritenuto dall’Ufficio AI, si fonda sul reddito aziendale di fr. 55'000.-- di cui all’imposta cantonale 2001-2002 aggiornato al 2004 (doc. AI 7/2-3 e 30/1-3). Ritenuto l’allora vigente metodo di tassazione l’impor-to di fr. 55'000.-- si riferisce alla media del reddito aziendale per il biennio 1999-2000.
Dall’estratto del conto individuale risulta che il reddito lordo per gli anni 2001 e 2002 è stato di fr. 119'400.-- rispettivamente 125'800.-- allorquando negli anni precedenti era stato sensibilmente minore: fr. 67'500.-- nel 2000, fr. 87'000.-- nel 1998 e 1999, fr. 72'100.-- nel 1996 e 1997 e fr. 74'800.-- nel 1992 e 1993 (doc. 2/23 incarto cassa malati).
Il reddito aziendale di fr. 94'000.-- e 80'000.-- degli anni 2003 e 2004 (doc. AI 33/1-2) tiene necessariamente conto anche del contributo apportato dalla moglie (cfr. rapporto di visita esterna 5 luglio 2006 dell’ispettorato AI sub doc. AI 28/1-3).
Nel menzionato rapporto – anche se non ha proceduto ad un raffronto dei redditi di ogni singola mansione componente la professione di panettiere – l’ispettore __________ aveva proceduto ad una ripartizione delle quote parti nelle singole mansioni e ai rispettivi impedimenti (doc. AI 28/3).
L’assicuratore LAINF, che ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1. novembre 2004, ha applicato il metodo straordinario (doc. 2/2-5 incarto cassa malati).
2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, conformemente a quanto indicato ai consid. 2.6 e 2.7, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni dell'assicurato.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ La causa è rinviata all’Ufficio AI affinché proceda ai sensi del considerando 2.6 e 2.7.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti