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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.04.2008 32.2007.107

11 aprile 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,740 parole·~19 min·4

Riassunto

Vista l'incompletezza delle risposte del medico curante e ritenuta la valutazione della capacità medico funzionale (EFL), senza i necessari accertamenti il medico SMR non poteva esprimersi sulla capacità lavorativa residua nei rispettivi periodi e per le determinate attività. Rinvio atti a UAI

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.107   FS

Lugano 11 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 marzo 2007 di

RI 1    

contro  

la decisione del 6 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo parzialmente attiva quale ausiliaria bar e sale da pranzo presso la casa per anziani __________, nel dicembre 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) tumore maligno al seno sinistro. Operata al seno ed alle ghiandole ascellari. Conseguente uso limitato del braccio sinistro (…)” (doc. AI 2/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 14/1-7) e una valutazione della capacità medico funzionale (EFL) (doc. AI 29/1-2 e 30/1-10), con decisione 6 marzo 2007 l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 36/1-4).

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica ed economica – ha postulato il diritto ad “(…) una rendita calcolata sulla base dei documenti e in considerazione della giurisprudenza in materia (…)” (doc. I).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (sostituito dal nuovo art. 28a cpv. 3 LAI, valido dal 1° gennaio 2008) secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI:

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                               2.8.   Nella presente fattispecie l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto per valutare l’invalidità dell’assicurata (cfr. consid. 2.6). Appurato che la ricorrente prima del danno alla salute svolgeva l’attività di ausiliaria bar e sale da pranzo presso una casa per anziani nella misura del 80% e che senza i problemi di salute essa avrebbe continuato lavorare a tempo parziale nella medesima misura (cfr. inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica eseguita il 5 luglio 2006 sub doc. AI 14/1-7, in particolare il doc. 14/2), l'Ufficio AI ha determinato in 80% la parte del tempo dedicata all’attività salariata ed in 20% quella riservata alle mansioni domestiche (doc. AI 36/3). Tale ripartizione non è stata contestata dalla ricorrente e non vi sono del resto motivi per non confermarla.

                               2.9.   Per quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa in attività lucrative dagli atti risulta quanto segue.

                                         Nella richiesta di prestazioni AI per adulti l’assicurata ha dichiarato un’incapacità totale al lavoro dal 29 ottobre 2004 al 30 aprile 2005 e di aver ripreso il lavoro nella misura del 30% con il 1. maggio 2005 (doc. AI 2/5, punto 6).

                                         Nel suo questionario il datore di lavoro ha attestato i seguenti gradi d’incapacità al lavoro: 100% dal 29 ottobre 2004 al 1. maggio 2005 e 62,5% dal 2 maggio al 31 dicembre 2005 (doc. AI 6/2, punto 9).

                                         La dr.ssa __________, dell’ambulatorio di oncologia medica dell’Ospedale __________ di __________, nel rapporto medico 12 gennaio 2006 (doc. AI 8/1-7), posta la diagnosi di “(…) carcinoma duttale invasivo della mammella sinistra (…)”, ha attestato un’incapacità lavorativa quale “(…) assistente di cura (…)” del 30% senza specificare da e fino a quando e uno stato di salute stazionario (doc. AI 8/1).

                                         Ritenuti i seguenti dati medici: “(…) trattameno dal 1.12.2004 a tuttoggi. Paziente con carcinoma della mammella sinistra sottoposta a tumorectomia ed asportazione del linfonodo sentinella nel novembre 2004, intervento seguito da una radioterapia complementare della mammella conservata fino all’11.2.2005. Attualmente la paziente riceve un trattamento endocrino precauzionale con Tamoxifen e LH RH analogo dal dicembre 2004. La signora è disturbata dagli effetti collaterali di tale trattamento che induce una menopausa precoce ed è limitata nell’esecuzione di attività fisiche pesanti per la presenza di una cicatrice e degli esiti della radioterapia a livello mammario. La prognosi a lungo termine è da considerarsi favorevole per l’iniziale stato della malattia al momento della diagnosi e l’assenza di interessamento a livello linfonodale ascellare. (…)” (doc. AI 8/2), la dr.ssa __________ ha certificato che l’attività attuale è ancora proponibile con una diminuzione del rendimento migliorabile con un adeguamento dei turni di lavoro e che un’altra attività che non richiede un uso prolungato dell’arto superiore è possibile da subito (doc. AI 8/5). La dr.ssa __________ non ha precisato né la misura della flessione del rendimento nell’attività abituale né il grado della capacità lavorativa in un’attività adeguata.

                                         Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 22 maggio 2006 (doc. AI 11/1), oltre ad esprimersi sulla capacità funzionale residua, ha concluso che:

"  (…)

Prendendo come riferimento il certificato della dr.ssa __________ si può stabilire che:

IL 100% per ogni attività dal novembre 2004 ad aprile 2005;

IL 80% da maggio 2005 a dicembre 2005, in attività usuale e come casalinga;

IL 30% da gennaio 2006 continuativa, in attività usuale e come casalinga;

CL 100% in attività adeguata con le limitazioni sotto esposte, da maggio 2005.

(…)" (doc. AI 11/1)

                                         Vista l’incompletezza delle risposte fornite dalla dr.ssa __________ nel rapporto medico 12 gennaio 2006 (doc. AI 8/1-7), la capacità lavorativa dichiarata dall’assicurata e i gradi di inabilità attestati dal datore di lavoro – appena sopra evidenziati –, questo Tribunale ritiene che senza i dovuti accertamenti medici l’Ufficio AI non poteva in nessun modo concludere per i diversi gradi di incapacità lavorativa nei rispettivi periodi e per le determinate attività attestati dal dr. __________.

                                         Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che né dalle annotazioni 22 maggio 2006 né tantomeno dagli atti formanti l’incarto, è dato a sapere sulla base di quali esatte risultanze e/o accertamenti il dr. __________ ha potuto esprimersi sulla capacità funzionale residua e ha stabilito i diversi gradi di abilità lavorativa nei rispettivi periodi e per le determinate attività.

                                         Basti qui rilevare che nel mese di maggio 2005, periodo in cui secondo il dr. __________ l’incapacità lavorativa nella sua attività era dell’80%, l’assicurata lavorava in effetti in una misura superiore.

                                         La dr.ssa __________, nel certificato medico 19 settembre 2006 – anche questa volta senza esprimersi sui periodi e sul grado di capacità lavorativa in un’attività adeguata –, ha poi attestato che “(…) la summenzionata paziente non è in grado di svolgere la presente attività di ausiliaria in casa per anziani in una percentuale superiore al 30% in base alle limitazioni funzionali conseguenti all’intervento chirurgico e alle terapie successive per la diagnosi di carcinoma mammario.” (doc. AI 21/2).

                                         Inoltre, a differenza del dr. __________ che aveva concluso per una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e rispettosa delle limitazioni poste da maggio 2005, il dr. __________, medico responsabile EFL, ha ritenuto esigibile l’esercizio della sua precedente attività nella misura di una mezza giornata e un lavoro leggero pure nella misura di una mezza giornata con un eventuale aumento della capacità lavorativa in futuro oltre il 50% (doc. AI 30/2).

                                         Va qui rilevato che è proprio a causa di quest’ultima diversa valutazione medica che l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha riconosciuto un grado d’invalidità totale del 38% a differenza di quello del 26.60% ritenuto nel progetto (doc. AI 36/3 e 16/3)

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 26 gennaio 2007 (doc. AI 31/1-2) – dal quale risulta che non vi è stato alcun esame medico – nel quale il dr. __________, in modo del tutto generico, ha sostenuto che “(…) le valutazioni delle IL come sopra riportato [ndr.: differenti rispetto alle precedenti annotazioni 22 maggio 2006; cfr. doc. AI 11/1] hanno tenuto conto di un periodo post-operatorio (IL 100%), di un periodo post chemio-radioterapico (IL 70%), di un periodo di stabilizzazione durante il quale era esigibile che l’assicurata si sottoponesse a terapie fisiatriche; ella è infatti giunta all’osservazione EFL in stato decondizionato; in futuro ci si attende dopo adeguate ed esigibili terapie fisiatriche, che la percentuale di capacità lavorativa aumenti, quantomeno in attività adeguata.” (doc. AI 31/2).

                                         In simili circostanze la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, acclarata la situazione medica e esperiti gli accertamenti necessari per potersi esprimere compiutamente sui gradi e sui periodi di capacità lavorativa nella sua e in attività adeguate, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’as-sicurata.

                             2.10.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

                                         Il TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).

                                         Infatti, questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Per quanto riguarda invece le altre contestazione della valutazione economica e meglio: le “(…) condizioni normali di mercato del lavoro per una persona che abita a __________ in alta __________ (…)” e il salario ipotetico da invalido (doc. I), il TCA rileva quanto segue.

                                         Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Per il calcolo del reddito da invalido la giurisprudenza federale ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04)

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.9.

                                   2.   Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.107 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.04.2008 32.2007.107 — Swissrulings