Raccomandata
Incarto n. 32.2006.93 FS/ll
Lugano 27 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 aprile 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 (classe __________), da ultimo attivo quale autista presso la __________, Impresa generale di costruzioni di __________ (doc. AI 42/1-3 e doc. 1/2-5 e 1/6-7 dell’incarto disoccupazione), nell’ottobre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “disturbi [alla] schiena” (doc. AI 45/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 23 settembre 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di rendita dal 1° settembre 2003 per un grado d’invalidità del 42% (doc. AI 21/1-2).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato che, in sede di “verbale di opposizione” 12 ottobre 2005 (doc. AI 17/1-2), ha contestato la valutazione medica e l’importo del suo salario da invalido ritenuto in sede di calcolo dell’invalidi-tà, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 10 aprile 2006 (doc. AI 3/1-4), ha confermato il diritto ad un quarto di rendita adducendo:
" (…)
4. II Signor RI 1 richiama anzitutto l'attenzione dell'UAI sull'infortunio (1991) che avrebbe imposto il cambiamento delle proprie funzioni all'interno dell'impresa di costruzioni o meglio l'abbandono delle mansioni da meccanico.
Considerando come il reddito senza invalidità (fr. 71'825.-annui) sia rimasto incontestato e la piena capacità dell'assicurato in attività adeguate sia stabilita dai suoi medici curanti, non si comprende come la tesi dello stesso (comunque da dimostrarsi) potrebbe influenzare il grado d'invalidità. Tale episodio non modifica quanto preso in considerazione dalla CIP nei suoi calcoli.
Riguardo a quanto certificato il 18 novembre 2005 dal Dott. __________, la nuova documentazione medica è stata sottoposta al Servizio Medico Regionale (SMR), dove è stata confermata la diminuzione del rendimento segnalata, da febbraio 2003. Nuovamente interpellata la consulente in integrazione professionale (CIP), questi ha quindi determinato per l'assicurato un salario di riferimento di fr. 52188.- annui, successivamente ridotto del 10% a causa della sua particolare situazione personale (rendimento ridotto del 20%). La CIP ha così potuto stabilire un reddito ipotetico da invalido di fr. 37'575.--.
5. Ora, confrontato il reddito ipotetico senza invalidità (fr. 71'825.-- annui) con un reddito ipotetico da invalido di fr. 37'575.--, l'assicurato risulta presentare un grado d'invalidità del 47%. (…)” (doc. AI 3/3-4)
1.3. Con tempestivo ricorso l’assicurato, tramite l’RA 1, ha chiesto di annullare la decisione impugnata e l’assegnazione di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 54% dal mese di ottobre 2003, sostenendo:
" (…)
3.
La consulente per l'integrazione professionale, nel suo rapporto del 18.01.2006, valuta il guadagno esigibile in un'attività leggera in fr. 52188 annuali. Il reddito é ridotto del 20% per oggettivare la diminuzione del rendimento giustificata dal punto di vista medico, ma per la difficoltà di cercare un'occupazione leggera e adeguata allo stato di salute, apprezza una riduzione del 10% soltanto, in contrasto con il precedente esame della signora __________ che invece molto più coerentemente giustificava una riduzione del reddito del 20% (rapporto 18.04.2005).
4.
Nella situazione dell'assicurato giova osservare che appare giustificata la riduzione massima del 25% se si tiene conto sia del danno alla salute, sia dei fattori personali e della situazione di non equilibrio di mercato del lavoro (pratique VSI 6/2000 pag. 314).
L'assicurato é nato nel 1956 e dunque ha 50 anni d'età. Si tratta di un'età che comporta enormi difficoltà di ricollocamento nella situazione del mercato del lavoro Ticinese che presenta un grado di disoccupazione reale di oltre il 10%. Ciò nel contesto d'apertura del mercato del lavoro intervenuta a seguito degli accordi bilaterali che mettono a disposizione dei datori di lavoro una riserva di manodopera, a buon mercato e molto competente d'enormi dimensioni e quindi con un'ampia possibilità di scelta delle imprese. Qualunque datore di lavoro non avendo alcun vincolo di priorità d'assunzione verso i lavoratori indigeni, sapendo che può fare riferimento a personale sano e non avendo obblighi di rispetto dei salari minimi (nel terziario raramente siamo confrontati con contratti collettivi come per buona parte del ramo industriale), evidentemente nella possibilità di scelta opterà per personale più afferente ai suoi interessi dal punto di vista della salute e quindi anche economico. Del resto la resa dell'assicurato in un'attività leggera é solo dell' 80% ma il danno alla salute anche in un'attività di tipo prevalentemente sedentario gli comporta dei disturbi che vanno ponderati. E noto che le offerte di lavoro a tempo parziale sono più scarse e sopratutto meno remunerate rispetto ad un'attività a tempo pieno (da intendersi tale un'attività che comporta il pieno rendimento della persona).
L'assicurato esercitava l'attività lavorativa alle dipendenze della __________ sin dal 1980, quindi con un alto grado di fedeltà verso l'impresa, e nel corso della sua carriera ha sviluppato delle competenze specialistiche unicamente nel campo edile che difficilmente potranno essere messe a frutto trattandosi di mestieri notoriamente pesanti. Tali competenze potranno essere di scarso utilizzo in un'altra mansione, per es. nel campo industriale (settore dove ipoteticamente potrebbe essere reintegrato), e quindi il signor RI 1 nell'adattarsi ad un'altra funzione, dovrà acquisire le conoscenze di base con un periodo d'introduzione che comporta evidentemente dei salari iniziali inferiori al valore mediano indicato dalla statistica ufficiale (senza tener conto che i salari ticinesi come noto sono ampiamente inferiori al rilevamento statistico). Per contro la funzione d'autista che svolgeva alle dipendenze della ditta __________, insieme al quadro edile, é sicuramente la mansione più leggera della categoria.
Oltre alla scarsa adattabilità medica ed economica, occorre aggiungere la scarsa adattabilità ergonomica ad un posto di lavoro confacente coma giustamente afferma la signora __________. L'assicurato infatti ha limitazioni nel flettere e roteare il tronco e deve trovare un posto di lavoro dove può alternare la posizione frequentemente.
Tutte le ragioni sopra esposte portano a ritenere giustificata la riduzione massima del 25% e quindi al ricalcolo della prestazione che comporta il riconoscimento della mezza rendita d'invalidità.
5.
Tuttavia senza sostituirsi al margine d'apprezzamento del consulente per l'integrazione, anche la riduzione del 20% del reddito, a cui occorre ridurre ancora il 20% per la diminuzione del rendimento, comporta un grado d'invalidità del 54% e dunque il riconoscimento della mezza rendita d'invalidità cosi composta:
71825 - 33400 (52188 - 20% - 20%) x 100 / 71825 = 53.50%
6.
La motivazione addotta dalla consulente per l'integrazione professionale (rapporto 18.01.2006) nel sopprimere il 10% per l'ergonomia e la scarsa adattabilità, in presenza di una riduzione del rendimento del 20%, non può essere in alcun modo condivisa. Infatti le limitazioni fisiche, ponderate in maniera diversa in sede d'opposizione, non riducono le difficoltà ergonomiche ma piuttosto aggravano l'adattabilità di collocamento come sopra descritto.
Tale motivazione é palesemente contraddittoria e sembra fatta apposta per evitare all'assicurato di superare il grado del 50% d'invalidità che apre il diritto alla mezza rendita. Pertanto é assolutamente arbitraria e illegittima e non può essere tutelata. Del resto il rapporto della signora __________, appare motto più motivato e convincente e merita d'essere tutelato. La ponderazione medica introdotta in sede d'opposizione dal Dr. __________, noto specialista reumatologo in Ticino ed unico specialista che ha esaminato l'assicurato, non può portare ad una riduzione del margine d'appezzamento perché egli introduce delle difficoltà fisiche maggiori e non minori. Non può quindi esserci una valutazione diversa del consulente per l'integrazione, in presenza di un fatto medico che comporta un aggravamento delle limitazioni fisiche. Va inoltre considerato che il Dr. __________ non ha valutato i disturbi alla mano che evidentemente rappresentano nel campo industriale una limitazione di una certa importanza.
(…)” (doc. AI 1/3-5)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso, adducendo:
" (…)
L'assicurato parla delle difficoltà legate all'età ("Si tratta di un'età che comporta enormi difficoltà di ricollocamento nella situazione del mercato Ticinese che presenta un grado di disoccupazione reale di oltre il 10%"; ricorso, pag. 3), al fatto che "le offerte di lavoro a tempo parziale sono più scarse e soprattutto meno remunerate rispetto ad un'attività a tempo pieno" (ricorso, pag. 3) e che le proprie competenze "potranno essere di scarso utilizzo in un'altra mansione (...) e quindi (...) nell'adattarsi ad un'altra funzione, dovrà acquisire le conoscenze di base con un periodo d'introduzione che comporta (...) dei salari iniziali inferiori al valore mediano indicato dalla statistica ufficiale" (ricorso, pag. 3). Nel caso concreto, non vi sono però elementi concreti provanti che l'età dell'assicurato od un impiego a tempo parziale (proporzionalmente) possono influire sul salario d'invalido ipotizzabile. Per quanto riguarda invece le poche esperienze lavorative finora acquisite dal Signor RI 1 (ricorso, pag. 3), la CIP ne ha ben tenuto conto nella determinazione della categoria professionale RSS (4) e del quartile plausibilmente appropriato (2) che sottintendono delle attività semplici e ripetitive per le quali non sono necessarie particolari conoscenze.
Stando al ricorrente andrebbe effettuata una riduzione del 10% per "ergonomia e scarsa adattabilità" e meglio come ritenuto dalla CIP col rapporto 18 aprile 2005. Ora, constatato come in detto rapporto si considerava che le limitazioni funzionali dell'assicurato garantissero una completa capacità lavorativa in attività adeguate e che il 18 novembre 2005 pure il Dott. __________ ha dichiarato che un'attività adeguata risultava proponibile a tempo pieno (sebbene con un rendimento ridotto del 20%), che il SMR ha confermato che "Si ritiene l'A abile in misura totale, con una diminuzione del rendimento del 20%", in assenza d'un peggioramento dello stato di salute, il 18 gennaio 2006 il CIP ha correttamente rilevato che "la riduzione del 10% per ergonomia e scarsa adattabilità effettuata nel precedente rapporto CIP non viene (...) presa in considerazione in quanto già contenuta nel 20% di riduzione di rendimento citato dal medico Va a questo proposito sottolineato che con l'allegato al rapporto 18 novembre 2005 il Dott. __________ chiariva come il rendimento ridotto (20%) fosse da ricondurre al fatto che in un'attività adeguata ovvero leggera bisognava tener particolarmente conto della "Possibilità di cambiare posizione".
Sbaglia poi il Signor RI 1 credendo che le deduzioni dal salario siano state precedentemente effettuate "per la difficoltà di cercare un'occupazione leggera e adeguata allo stato di salute" (ricorso, pag. 2). Tali problematiche sono semmai competenza dell'assicurazione disoccupazione.
Infine, sempre stando all'assicurato, oltre alle limitazioni prese in considerazione dal Dott. __________, andrebbero tenute presenti 'le limitazioni alla mano sinistra che non consentono la presa per certi lavori fini"(ricorso, pag. 2).
Tali note problematiche sono già state valutate dal SMR (annotazioni 24 novembre 2005), presso il quale è stato stabilito che esse non influenzano la capacità lavorativa in attività adeguate.
Considerando poi come il reddito senza invalidità sia rimasto incontestato (fr. 71'825.- annui) e che comunque pure la documentazione prodotta col ricorso certifichi che “l'assicurato è senz'altro in grado di lavorare in misura completa nell'intera giornata come autista meccanico. È possibile che per certi lavori fini sia ancora un po' impedito (...). Questo non dovrebbe però riflettersi in un abbassamento del rendimento" e che "la situazione è completamente paragonabile alla visita (...) del 30.12.1992" (rapporto medico 30 novembre 2005 SUVA), i problemi alla mano sinistra non possono certo compromettere lo svolgimento d'attività adeguate come quelle considerate nei rapporti 18 aprile 2005 e 18 gennaio 2006 della CIP incaricata. Perfino i medici curanti non menzionano tali disturbi tra quelli con ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Visto quanto sopra, siccome un aumento della rendita non può essere la soluzione al fatto di non trovare concretamente impiego in attività adeguate, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso.
(…)” (doc. III)
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’amministra-zione ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2003 per un grado d’invalidità del 42%. L’assicurato contesta infatti la valutazione medica e economica postulando il riconoscimento del diritto ad una mez-za rendita per un grado d’invalidità del 54%.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c, 1997 pag. 121).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.5. Nella presente fattispecie dagli atti emerge che la decisione 13 settembre 2005 con la quale l’Ufficio AI ha considerato l’assicurato totalmente abile in attività adeguate si è fondata sul referto 7 aprile 2003 del dr. __________, FMH in medicina interna (doc. 1/5-7 incarto cassa malati) – il dr. __________, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-spondilogena con: ● turbe statiche cifoscoliosi ● turbe degenerative osteocondrosi lombare (L4/L5-L/5-S1), spondilartrosi L3/L4-L4/L5)”, ha attestato che “(…) presentando lo stesso (ndr. si riferisce all’assicurato) delle alterazioni radiologiche associate ad un deficit funzionale e persistenza delle stesse malgrado trattamento adeguato (fisioterapia, analgesici al bisogno) [l’]attività d’autista “baggerista”, operaio-muratore non risulta proponibile. Infatti una sindrome lombospondilogena permette una esigibilità completa in una attività secondo le regole della protezione della colonna lombare in modo particolare senza flessioni anteriori, senza sollevamento pesi superiori ai 10-15 kg, condizioni appunto che non sono garantite nell’attività attuale. […] Il RI 1 risulta nell’attività di autista-“baggerista” operaio muratore inabile al 100%. Non ritengo una ripresa lavorativa a medio lungo termine esigibile malgrado un trattamento adeguato, per cui ho proposto al RI 1 di mettersi alla ricerca attiva di un’attività professionale confacente al suo stato di salute (es. venditore in grosse o piccole superfici Do-it) (…)” (doc. 1/6-7 incarto cassa malati) – e sul rapporto medico 20 gennaio 2004 (doc. AI 35/1-3) nel quale il dr. __________, FMH in medicina generale – posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “epatopatia, polineuropatia periferica, sindrome lombo-vertebrale cronica, su osteocondrosi lombare L4-L5, L5-S1, stato dopo borsite operata al gomito destro” – ha certificato un’inabilità lavorativa dell’assicurato al 100% nella sua precedente professione e attestato che altre attività, che non comportino sforzi (ad es. magazziniere, custode), sono possibili senza limitazioni di rendimento.
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 2 giugno 2004 ha rilevato che “(…) come risulta dalla valutazione del medico fiduciario Dr. __________ l’assicurato risulta non più idoneo a svolgere la sua attività abituale di autista/montatore di gru. In attività adatta risulta invece abile in misura completa, valutazione condivisa dal MC Dr. __________ (…)” (doc. AI 32/1).
In sede di opposizione l’assicurato ha prodotto il certificato medico 7 ottobre 2005 nel quale il dr. __________ ha certificato che “(…) il paziente sopraccitato può effettuare lavori leggeri a condizione che gli stessi rispettino le regole ergonomiche indispensabili allo stato di salute della sua schiena. Resta comunque il fatto che il paziente dal profilo lavorativo nella sua attività precedentemente svolta è totalmente inabile al lavoro (…)” (doc. AI 17/3).
Il dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto medico 18 novembre 2005 (doc. AI 9/1-3), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo - vertebrale cronica senza neurologia su : – discopatie L4/5 e L5/S1 – alterazioni statiche, PSH dx con attrito sottoacromilae”, ha certificato che l’assicurato “(…) non può fare lavori pesanti o tenere a lungo la stessa posizione, né sopportare vibrazioni intense (…)” e – ritenuto lo stato di salute stazionario: “(…) dal 2003 i dolori lombari non sono mai regrediti, anzi la loro intensità è aumentata con estensione alla muscolatura gluteale e sulla parte laterale delle cosce, dx maggiore di sx. Da 8-9 mesi apparizione di una limitazione dolorosa della spalla dx, da ultimo migliorata (…)” – ha attestato che un’attività leggera con possibilità di cambiare posizione è possibile a tempo pieno con una flessione del rendimento del 20%.
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 novembre 2005 ha concluso che “(…) dal rapporto medico SMR del 02.06.2004, la valutazione medica rimane sostanzialmente invariata. Alla luce della documentazione acquisita agli atti, si può concludere nel modo seguente: – si conferma l’inabilità totale nell’attività abituale, a decorrere da settembre 2002 – si ritiene l’A. abile in misura totale, con diminuzione del rendimento del 20%, a decorrere da febbraio 2003 (…)” (doc. AI 7/1-2).
Per quanto attiene all’infortunio alla mano sinistra occorso nel 1991, nel rapporto della visita medica circondariale 30 novembre 2005 (doc. C), il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, ha concluso che:
" (…)
Alla visita odierna, la situazione è completamente paragonabile alla visita di chiusura del 30.12.1992.
Procedere medico
Il paziente non necessita di ulteriori cure. Il caso rimane chiuso.
Procedere amministrativo
Per quanto riguarda gli esiti post-infortunistici il paziente risulta abile in misura completa per l’intera giornata in qualità di autista – meccanico. Permane tuttavia la problematica per certi lavori fini come già descritto in occasione della visita di chiusura del 30.12.1992.
(…)” (doc. C)
Viste le risultanze mediche appena riprodotte e conformemente alla giurisprudenza federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid. 2.4), questo Tribunale deve innanzitutto concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato totalmente abile al lavoro in un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 20%.
2.6. In merito all’aspetto economico il TCA rileva quanto segue.
Nel rapporto finale 18 aprile 2005 (doc. AI 25/1-3), la signora __________, consulente in integrazione professionale, ha evidenziato che “(…) “l’A. risulta non più idoneo a svolgere la sua attività abituale di autista/montatore gru. In attività adatta risulta invece abile in misura completa”. Limitazioni funzionali: pesi fino a 10-15 kg, non posizioni forzate con il tronco piegato in avanti, non flessioni ripetute con il tronco, non rotazioni ripetute con il tronco, possibilità di cambiare posizione al bisogno (…)” (doc. AI 25/1). La consulente ha indicato di ritenere esigibili “(…) attività leggere e adatte ad esempio in taluni rami dell’industria, della sorveglianza, della logistica, della vendita, delle consegne, della custodia … (…)” (doc. AI 25/2).
Partendo da un reddito da valido, nel 2003, di fr. 71'825.-- la consulente ha poi determinato, sulla base delle tabelle RSS edite dall’Ufficio Federale di Statistica, il reddito da invalido pari a fr. 52'188.--, cui applicare una riduzione del 20% (10% per attività leggera, 10% per ergonomia e scarsa adattabilità), per un reddito da invalido di fr. 41'750.-- e un grado di invalidità del 41,87% (doc. AI 25/2 e 27/1).
Nel rapporto finale 18 gennaio 2006, la signora __________, consulente in integrazione professionale, ha evidenziato che “(…) considerando che i medici attestano una diminuzione del 20% del rendimento in attività adeguata, ritengo indicata un’ulteriore riduzione del 10% per attività leggera, mentre la riduzione del 10% per ergonomia e scarsa adattabilità effettuata nel precedente rapporto CIP non viene più presa in considerazione in quanto già contenuta nel 20% di riduzione di rendimento citato dal medico (…)” concludendo che “(…) Considerando il reddito ipotetico ed effettuando le suddette riduzioni, risulta un reddito da invalido di Fr. 37'575.--. Grado di invalidità: 71825 – 37575 x 100 : 71825 = 47%. Per quanto riguarda le altre considerazioni, viene confermato il rapporto CIP del 18.04.2005 (…)”(doc. AI 4/1-2).
L’assicurato ha criticato il rapporto 18 gennaio 2006 della consulente __________ sostenendo che, oltre alla diminuzione del rendimento del 20%, deve essere applicata una riduzione del 20% come considerato dalla consulente __________ nel suo rapporto 18 aprile 2005. Così facendo il grado d’invalidità sarebbe del 53,50% ed egli avrebbe pertanto diritto alla mezza rendita AI.
Il reddito da valido, nel 2003, di fr. 71’825.-- non é stato contestato dall’assicurato.
Per quanto riguarda al reddito da invalido da prendere in considerazione al momento del raffronto dei redditi, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Tale circostanza, come in seguito esposto, non ha alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI.
Quale reddito da invalido (reddito ipotetico da invalido per un’attività adeguata a tempo pieno) entrambe le consulenti hanno considerato un reddito di fr. 52'188.--, anche questo importo è rimasto incontestato.
Come appena visto, ritenuta un’abilità totale in attività leggere e viste le limitazioni funzionali, la consulente __________ ha applicato al reddito da invalido di fr. 52'188.-- un’ulteriore riduzione complessiva del 20% (10% per attività leggera, 10% per ergonomia e scarsa adattabilità).
Per contro la consulente __________ – considerato che i medici hanno attestato una diminuzione del 20% del rendimento in un’attività adeguata – ha ritenuto indicata solo un’ulteriore riduzione del 10% per attività leggera.
Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni cui è giunta la consulente __________ nel rapporto finale 18 gennaio 2006.
Infatti, dagli atti risulta che la consulente __________ ha considerato una riduzione del 10% per ergonomia e scarsa adattabilità avuto riguardo al fatto che l’assicurato è totalmente inabile nella sua precedente attività e considerate le limitazioni funzionali, e meglio, “(…) pesi fino a 10-15 kg, non posizioni forzate con il tronco piegato in avanti, non flessioni ripetute con il tronco, non rotazioni ripetute con il tronco, possibilità di cambiare posizione al bisogno (…)” (doc. AI 25/1).
Dal canto suo il dr. __________ ha attestato un’abilità a tempo pieno in un’attività leggera con possibilità di cambiare posizione con una flessione del rendimento del 20%.
Visti i motivi addotti dal dr. __________ per giustificare la diminuzione del rendimento del 20% (attività leggera e possibilità di cambiare posizione) è dunque a giusta ragione che la consulente __________ li ha ritenuti sovrapponibili a quelli addotti dalla sua collega __________ (ergonomia e scarsa adattabilità) per giustificare la riduzione del 10%. Di conseguenza è pure a ragione che la consulente __________, oltre alla diminuzione del rendimento del 20% in un’attività adeguata, ha considerato solo ancora una riduzione del 10% per attività leggera.
Pertanto, considerato un reddito da valido, nel 2003, di fr. 71’825.-- e un reddito da invalido di fr. 37’575.35 (fr. 52'188.-- x 80% [diminuzione del rendimento del 20% in un’attività adeguata] ridotti del 10% per attività leggera = fr. 37’575.35), il grado d’invalidità è del 47.68% (71’825 - 37’575.35 x 100 : 71'825 = 47.68%) e giustifica il diritto a un quarto di rendita (art. 28 LAI).
Allo stesso risultato, vale a dire ad un grado d’invalidità che giustifica il diritto a un quarto di rendita, si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi da valido e invalido al 2006.
A titolo abbondanziale il TCA rileva che applicando la tabella TA1, come richiesto dalla giurisprudenza federale, il reddito da invalido dell’assicurato nel 2003 ammonterebbe a fr. 57’745.--.
Infatti, secondo i dati del 2002, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e "La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86) per un’attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) nel settore privato in Svizzera corrisponde a fr. 57’008.-- (fr. 4’557.-- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini ed a fr. 47’788.-- (fr. 3’820.-- : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 1 settore privato). Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 126 V 81 consid. 7a), adeguando l’importo di fr. 57’008.-- per gli uomini in base all’indice dei salari nominali si ottiene per il 2003 un salario lordo medio ipotetico pari a fr. 57’745.-- (fr. 57’008.-- : 1933 [indice dei salari nominali nel 2002] x 1958 [nel 2003] (cfr. “La vie économique 7/8-2006", Tabella B 10.3 pag. 91).
In questa evenienza, anche volendo considerare – oltre alla diminuzione del rendimento del 20% in un’attività adeguata – la riduzione del 20% ritenuta dalla consulente __________, l’assicu-rato non raggiungerebbe un grado d’invalidità tale da giustificare il diritto alla mezza rendita. Considerato un reddito da valido, nel 2003, di fr. 71’825.-- e un reddito da invalido di fr. 36’956.80 (fr. 57’745.-- x 80% [diminuzione del rendimento del 20% in un’attività adeguata] ridotti del 20% = fr. 36’956.80) il grado d’invalidità sarebbe del 48.55% (71’825 - 36’956.80 x 100 : 71'825 = 48.55%) che giustifica sempre il diritto a un quarto di rendita.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti