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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2006 32.2006.8

12 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,706 parole·~24 min·1

Riassunto

Ritenuti il buon adattamento, la protesi che non gli procura problemi e la buona capacità visiva dell'altro occhio, l'A. non va ritenuto inabile nella sua attività indipendente di rappresentante anche se monocolo. Problemi psichici non attestati da specialista e cardiaci posteriori alla dec. su opp.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.8   FS/DC/gm

Lugano 12 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 22 dicembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, attivo dal 1980 quale rappresentante di commercio indipendente, nel mese di gennaio 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “membrane epiretiniche occhio dx, protesi occhio sx” (doc. AI 1/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 30 giugno 2005, confermata con decisione su opposizione 22 dicembre 2005, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni ritenuto che non vi sono impedimenti tali da impedire all’assicurato di svolgere la sua attività lavorativa abituale e nemmeno altre patologie con influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 18/4-5 e 28/1-5).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione, rappresentato dal RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, l’esperimento di una perizia medica e il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità.

                                         A sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell’assicurato ha prodotto dei certificati medici adducendo sostanzialmente che, dopo aver subito l’enucleazione dell’occhio sinistro nel 1960 a causa di un infortunio, nell’ultimo periodo l’assicurato ha avuto dei disturbi visivi all’occhio destro che lo hanno portato a sviluppare una sindrome depressiva di una certa entità e alla cessione della sua attività in quanto non più in grado di portarla avanti (cfr. doc. I).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso producendo le annotazioni del dr. __________, medico SMR, il quale, richiamata la precedente presa di posizione del 9 agosto 2005 nella quale aveva osservato che:

"  (…)

In fase di opposizione vengono presentati:

-                                     certificato medico dr. __________ del 12.5.2005 nel quale viene confermato un visus del 100% a destra come già stabilito dal dr. __________. La pressione oculare risulta essere nella norma. Vi sono delle alterazioni degenerative della retina fuori dalla regione maculare.

-                                     Da parte del RA 1 indica che il dr. __________ avrebbe consigliato all'assicurato di non affaticare l'occhio, di non fare sforzi, di non accumulare stress ecc.

Valutazione: l'attuale documentazione conferma la funzionalità visiva del 100% a livello dell'occhio destro. Le indicazioni date dal RA 1 dal punto di vista medico scientifico mancano di base (nota: l'uso dell'occhio non porta ad un consumo dell'acuità visiva, non vedo pure legami tra lo stress e la funzione visiva). La presenza di alcune alterazioni degenerative (fuori della regione maculare) non comportano attualmente nessun impedimento funzionale e sono sicuramente compatibili con un'attività di rappresentante.

Nel suo certificato del 29.7.2005 il Dr. __________ continua ad affermare un evidente e chiaro peggioramento delle funzioni visive. Queste affermazioni sono in evidente contrasto con le constatazioni oggettive degli specialisti, affermazioni che hanno permesso all'assicurato di percepire per 2 anni l'IPG da parte della __________...

In conclusione: assenze di nuovi elementi clinici, si conferma l'assenza di impedimenti oggettivi a svolgere l'attività lavorativa abituale.

(…)" (doc. AI 22/1)

                                         ha rilevato:

"  (…)

I certificati oculistici presentati in fase di ricorso non apportano nessun nuovo elemento e confermano una situazione oculare invariata. Chiaramente l'assicurato è monocolo ma egli non svolge attività richiedente la visione binoculare o stereoscopica, quindi tale problema non pregiudica la capacità lavorativa dal punto di vista medico. Nota bene che l'assicurato guida tuttora l'auto.

Per quanto concerne la nozione di sindrome depressiva reattiva ai problemi di vista il medico curante stesso afferma che questa non necessita di trattamento medicamentoso. Un influsso sostanziale sulla capacità lavorativa può quindi essere negato nel senso che se la problematica raggiungesse un livello tale da influenzare la capacità lavorativa sicuramente sarebbe indicato primariamente un trattamento adeguato per evitare una cronicizzazione del disturbo.

Per quanto concerne l'eventuale problematica cardiaca questa è posteriore alla decisione su opposizione. Inoltre tale eventuale patologia non risulta documentata finora in modo sostanziale.

(…)" (cfr. doc. III/Bis)

                               1.4.   Con scritto 7 febbraio 2006 l’assicurato ha trasmesso al TCA un certificato medico del 17 novembre 2005 del dr. __________, FMH in oftalmologia ed oftalmolchirurgia, evidenziando che lo specialista ha sostenuto che: “(…) Personalmente ritengo che sia del tutto comprensibile che la menomazione dell’OS abbia delle implicazioni di natura professionali determinando un’inevitabile riduzione del rendimento e della capacità di lavoro nell’attività precedentemente svolta. (…)” (cfr. doc. B).

                               1.5.   Il doc. V unitamente al suo allegato sono stati trasmessi con facoltà di presentare osservazioni all’Ufficio AI (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato ha diritto o no ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.5.   Nel caso in esame, conformemente alla giurisprudenza federale valida nell’ambito della valutazione probatoria di atti medici appena sopra citata e per le ragioni che seguiranno, questo TCA deve ritenere concludenti le valutazioni 9 agosto 2005 e 23 gennaio 2006 del dr. __________ (cfr. consid. 1.3), medico SMR, che, avuto riguardo alla documentazione medica prodotta, ha confermato l’assenza di impedimenti oggettivi per l’assicurato a svolgere la sua abituale attività lavorativa.

                                         Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                               2.6.   Il TCA rileva innanzitutto che l’occhio sinistro dell’assicurato ha dovuto essere enucleato per trauma perforante in età giovanile (cfr. doc. inc. cassa malati doc. 1/5, doc. AI 14/1 e I).

                                         Nei certificati medici del 26 novembre 2003 e del 5 aprile 2005 il dr. __________, specialista in oftalmologia, ha attestato che la protesi dell’occhio sinistro si è ben adattata (cfr. inc. cassa malati doc. AI 1/5 e doc. AI 18/2).

                                         A proposito delle ripercussioni di questa menomazione sulla capacità di guadagno dell'assicurato è utile ricordare che in una sentenza del 12 luglio 2001 nella causa S. (U 162/01) il TFA ha confermato il precedente giudizio nel quale questo Tribunale aveva, tra l’altro, evidenziato che: “(…) Trattandosi, in particolare, delle lesioni oculari, vige una consolidata giurisprudenza a mente della quale, secondo l'esperienza medica, l'handicap risultante dalla perdita dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all'assuefazione e all'adattamento dell'interessato e che solo raramente (in circa il 10% dei casi) causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l'assicurato fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento alla situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo.

                                         È proprio per tener conto di tale processo d'adattamento che la prassi prevede l'erogazione di rendite transitorie (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.; STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3a, inedita). (…)” (cfr. STCA del 27 marzo 2001 nella causa S., 35.1999.129).

                                         In concreto, considerato che secondo il dr. __________ la protesi dell’occhio sinistro si è ben adattata e visto che nel certificato del 17 novembre 2005 il dr. __________, FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, dopo aver rilevato che “(…) la protesi nell’OS non procura al paziente problemi particolari. (…)”, senza tuttavia documentare e motivare, ha solo osservato “(…) Personalmente ritengo che sia del tutto comprensibile che la menomazione dell’OS abbia delle implicazioni di natura professionali determinando un’inevitabile riduzione del rendimento e della capacità lavorativa nell’attività precedentemente svolta. (…)” (cfr. doc. B), questo Tribunale deve concludere che dopo l’enucleazione dell’occhio sinistro, l’assicurato ha avuto un buon adattamento visto che egli ha potuto iniziare ed esercitare un’attività indipendente sino dal 1980.

                                         Conformemente alla giurisprudenza qui sopra esposta, per il solo fatto di essere monocolo e ritenuto anche che il dr. __________ ha osservato che la protesi dell’OS non gli procura problemi particolari, l’assicurato non può pertanto giustificare alcuna inabilità lavorativa nella sua attività abituale di rappresentante di commercio indipendente a causa dei problemi legati all’occhio sinistro.

                                         Per quanto attiene invece all’occhio destro, il 5 aprile 2005, il dr. __________ ha certificato che:

"  (…) Visus: 1.0 con correzione in uso. Segmento anteriore nella norma, deficit lacrimale. Tono intraoculare: 17 mmHg. Fondo oculare: con fibroplastica pre-retinica ed alterazione dell’epitelio pigmentato maculare. Sineresi vitreale. (…)” (cfr. doc. AI 18/2). Lo stesso specialista, il 17 giugno 2005, ha poi attestato che “(…) Il Signor __________ presenta un visus all’OD di 1.0 con correzione in uso (+ 0.75 sfera, - 1.50 cilindro / asse 132°). Tale acuità visiva è stabile, ormai, dal febbraio 2003. Il paziente lamenta la presenza di saltuarie miodesopsie. […] Non essendovi state variazioni di rilievo dal 2003 ad oggi, conseguentemente l’influsso sulla capacità lavorativa è paragonabile a quella di allora. (…)” (cfr. doc. AI 14/1). Lo stesso medico nel rapporto della visita del 28.11.2005 ha infine confermato che “(…) Visus OD: 1.0 parziale correzione – 1 cilindro / asse 155° […] Segmento anteriore OD: nei limiti. Fondo oculare OD: incipiente degenerazione maculare legata all’età, sineresi vitreale […] Conclusioni: il quadro clinico oftalmologico rimane stabile rispetto all’ultimo controllo del 04.04.2005. Si consigliano controlli periodici. (…)" (cfr. doc. A3)

                                         Anche lo specialista __________, nel suo certificato del 12 maggio 2005 ha dichiarato che:

"  (…) Si attesta che in base alla consultazione dell’11 maggio 2005 il Signor __________ dispone di un’acuità visiva per la distanza nell’OD di 10/10 cc sf. -0.25 cil. -1.25/170°. Presenta inoltre una presbiopia di sf+3.00. La pressione intraoculare dell’OD è nella norma senza terapia. L’esame del fondo oculare in midriasi farmacologia evidenzia alcune degenerazioni retniche periferiche disposte particolarmente nella periferia superiore che risparmiano la regione maculare. (…)” (cfr. doc. AI 18/3). Lo stesso medico, il 17 novembre 2005, ha ancora attestato che “(…) Attualmente l’acuità visiva dell’OD è di 1.0 con la miglior correzione di sf. -0.25 cil. -1.25/170° ed il paziente lamenta ancora miodesopsie senza fotopsie. L’esame del fondo oculare evidenzia una retina adesa nei quattro quadranti ed un’involuzione vitreale priva di complicazioni retiniche secondarie. La pressione intraoculare è nella norma senza terapia e la protesi nell’OS non procura al paziente problemi particolari. […] Non mi è peraltro possibile attestare che il paziente presenti una condizione oculare di gravità estrema essendo fortunatamente dotato di buona capacità visiva a destra (1.0) che gli consente tuttora di guidare l’auto. (…)” (cfr. doc. B)

                                         Viste le certificazioni mediche degli specialisti appena enunciate e considerato anche il parere del medico SMR al proposito (cfr. consid. 1.3), il TCA deve pertanto concludere che nemmeno avuto riguardo all’occhio destro si giustifica un’incapacità lavorativa dell’assicurato nella sua attività indipendente di rappresentante di commercio tale da giustificare il diritto a prestazioni.

                               2.7.   Ad una diversa conclusione non è poi possibile giungere nemmeno avuto riguardo al rapporto medico del 18 febbraio 2005 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna, suo curante e non specialista nel settore, ha certificato che:

"  (…) Si tratta di un paziente con monocolo funzionale dopo un grave incidente all’occhio sinistro (protesi dell’occhio sinistro) che ha sviluppato delle degenerazioni del corpo vitreo dell’occhio destro ed anche una membrana epiretnica nel quadrante temporale. Data l’entità della menomazione visiva, il paziente è da ritenere inabile in maniera completa oramai e prospetta quindi unicamente una possibilità di rendita. (…)” (cfr. doc. AI 10/1-3) e al successivo certificato del 29 luglio 2005 nel quale egli, senza tuttavia documentare e pronunciarsi chiaramente riguardo alla capacità lavorativa, attesta che “(…) Con la presente si certifica che il paziente a margine, presenta un chiaro ed evidente peggioramento delle funzioni visive per le quali è seguito dal Dr. __________. In particolare, sono presenti anche cefalee soprattutto verso sera e disturbi legati all’impossibilità di svolgere mansioni anche semplici durante il giorno a causa dell’handicap. (…)" (cfr. doc. 20/2)

                                         Per quanto attiene alla problematica di natura psichica, a parte il fatto che la stessa viene rilevata per la prima volta dal dr. __________ il 6 gennaio 2006 (cfr. doc. A2), essa non è certificata da nessun specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05) e non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico invalidante (cfr. consid. 2.4).

                                         Va qui peraltro sottolineato che lo stesso dr. __________ attesta solo “(…) una sindrome depressiva di una certa entità anche se non tale da richiedere psicofarmaci. (…)” (cfr. doc. A2).

                                         Per quanto riguarda invece gli eventuali problemi cardiaci – il dr. __________, sempre nel suo certificato del 6 gennaio 2006, ha rilevato anche che “(…) Segnalo infine un peggioramento delle condizioni di salute dovuto a sincopi d’origine da determinare e per questo motivo, il paziente si sta sottoponendo a degli esami cardiologici. (…)” (cfr. doc. A2) – questa patologia, a prescindere dal fatto che non è in alcun modo sostanziata, è posteriore alla decisione su opposizione.

                                         Ora, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).

                               2.8.   Con il ricorso il rappresentante dell’assicurato ha chiesto l’esperimento di una perizia medica (cfr. doc. I).

                                         Questo Tribunale ritiene la documentazione medica agli atti sufficiente per valutare l’incapacità al guadagno dell’assicurato, sino all’emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In simili circostanze e per i motivi precedentemente esposti, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2006.8 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2006 32.2006.8 — Swissrulings