Raccomandata
Incarto n. 32.2006.73 cr/ll
Lugano 27 marzo 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 febbraio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale conduttore di funicolare, nel mese di agosto 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità, a causa dei numerosi infortuni subiti (doc. AI 1). Il caso è stato assunto dalla __________, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso, con decisione 2 dicembre 2003 l’assicuratore infortuni ha comunicato all’interessato che, in base agli accertamenti esperiti successivamente alla visita medica fiduciaria 4 agosto 2003, la responsabilità della __________ per i disturbi accusati al ginocchio sinistro non può più essere chiamata in causa, motivo per il quale a decorrere dal 1° dicembre 2003 è da ritenere estinto il nesso causale, con conseguente soppressione delle prestazioni assicurative. L’assicuratore LAINF ha quindi riconosciuto le indennità giornaliere per una capacità lavorativa parziale del 50% fino al 30 novembre 2003 (doc. 9-8 inc. LAINF).
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 14 marzo 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" (...)
Dalla documentazione acquisita all'incarto si rileva che a seguito dell'infortunio del 12.04.2003, la __________ ha riconosciuto un'incapacità lavorativa del 100% dal 12.04.2003 e del 50% dal 09.05.2003 al 30.11.2003. Dal 01.12.2003 non viene più riconosciuto il nesso causale.
Dal punto di vista medico, la pratica è sufficientemente documentata e le valutazioni dei due medici curanti sono concordanti; incapacità lavorativa del 100% dal 12.04.2003 e 50% dal 10.05.2003 nella sua attività abituale quale conduttore di funicolare.
Mentre in attività adeguate, nel rispetto dei seguenti limiti funzionali, presenta una piena capacità lavorativa:
- non può deambulare su lunghi tragitti
- non può deambulare su terreni sconnessi
- non può salire e scendere scale a pioli, le altre scale in modo ripetitivo
- non può svolgere attività che richiedono flessione delle ginocchia o la posizione accovacciata
- limiti di peso 20 kg.
L'esame sui dati economici/professionali, condotto dalla nostra consulente in integrazione professionale, ha permesso di stabilire che potrebbe mettere a profitto il certificato federale di capacità nell'ambito della vendita quale commesso (attività diversificata: vendita al banco, consiglio alla clientela, riempimento delle scanzie), o addetto all'incasso in un negozio al dettaglio, in un do-it o stazione di servizio.
Potrebbe svolgere altre attività leggere, poco qualificate, piuttosto sedentarie quale autista o operaio generico.
Dal lato salariale considerando un reddito ipotetico senza il danno alla salute di circa Fr. 60'219.- (valori 2003) nella sua abituale professione, una capacità di lavoro residua del 100% in attività adeguate (categoria RSS 4 e quartile 2) e applicando una riduzione del 10% (per attività leggera), ne risulta un reddito da invalido di circa Fr. 46'969.-.
II confronto dei due redditi determina il grado d'invalidità, che nel caso specifico corrisponde al 22%. Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Vista la presenza sul mercato di diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, lei viene ritenuto direttamente integrabile nel ciclo produttivo. Provvedimenti professionali non entrano quindi in considerazione.
Qualora trovasse un datore di lavoro disposto ad assumerlo in un'attività confacente al danno alla salute e che permetterebbe di recuperare la capacità di guadagno residua, la nostra consulente rimane a disposizione per un riallenamento nell'ambito della vendita o un'introduzione al posto di lavoro (formazione ad hoc).
(…)." (doc. AI 40)
1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dalla __________ - con la quale ha contestato in particolare la valutazione dell’amministrazione concernente la sua piena esigibilità al lavoro in attività adeguate, rilevando che egli presenta disfunzioni di tipo neuropsicologico che non sono state minimamente indagate da parte dell’Ufficio AI, che gli impediscono di concentrarsi a lungo e che gli provocano continue perdite di memoria, motivo per il quale le attività indicate dal consulente in integrazione professionale appaiono assolutamente inesigibili (doc. AI 46) - con decisione su opposizione 24 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha confermato che l’assicurato è totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate e che, dal raffronto dei redditi, emerge un grado di invalidità del 22%, percentuale che non dà diritto ad una rendita (doc. AI 54).
L’amministrazione ha in particolare osservato:
" (...)
6. In sostanza, come visto, l'opponente contesta la valutazione medica, ritenendo l'istruttoria esperita dall'amministrazione carente in quanto non avrebbe considerato l'entità precisa delle disfunzioni di tipo neuropsicologico e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa. Altro punto contestato risulta essere il fatto che l'Ufficio Al ha ritenuto l'assicurato reintegrabile nel normale ciclo produttivo. A mente dell'opponente, infatti, i limiti dovuti all'età, il fatto di aver svolto per più di 20 anni la stessa attività e di mancare quindi della necessaria flessibilità, il fatto di essere in disoccupazione da quasi due anni, di aver svolto la formazione in una lingua straniera, di presentare dei deficit di apprendimento di tipo neurologico e delle limitazioni di tipo fisico, non permetterebbero di reinserirsi nel mondo del lavoro senza adeguate misure reintegrative.
Le osservazioni inoltrate in sede di opposizione, corredate dalla valutazione neuropsicologica del 31 ottobre 2005, sono state sottoposte per competenza al vaglio del SMR. Quest'ultimo ha avuto modo di riesaminare tutta la documentazione agli atti, e quindi anche il dossier trasmesso dalla __________, e di prendere nuovamente posizione in data 13 febbraio 2006.
In particolare il medico SMR ha potuto indicare che la voluminosa documentazione __________ è stata visionata e presa in considerazione già in occasione della prima valutazione SMR; infatti nel rapporto SMR del 30 settembre 2004 viene menzionato lo stato da craniotomia per ematoma epidurale traumatico del 1994 quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.
Le motivazioni per ritenere gli esiti del trauma cranico senza influsso sulla capacità lavorativa si basano sui seguenti ragionamenti e accertamenti medici eseguiti:
1. La valutazione medica __________ eseguita negli anni 1994 e 1995 in merito ai postumi neurologici, rispettivamente neuropsicologici, è da definire esauriente e ha dato i seguenti risultati:
- a livello neuro-otologico lieve disturbo della funzionalità vestibolare centrale. A livello specialistico questo disturbo, di entità molto discreta, spiega gli episodi sporadici di vertigini soggettivi, ma non comporta una diminuzione della capacità lavorativa tranne che per lavori da svolgere ad una certa altezza dal suolo;
- a livello neuropsicologico (valutazione del 12 dicembre 1994) si trova un profilo generale nella norma. L'apprendimento verbale, la memoria verbale, il pensiero categoriale, i calcoli orali, la comprensione verbale, orale e scritta è normale. Risultano unicamente dei deficit valutati come da lievi a moderati nell'apprendimento visivo, nella memoria visiva e nella percezione visivo-spaziale.
2. Con decisione su opposizione del 5 dicembre 1996 la __________ ha rifiutato l'assegnazione sia di una rendita di invalidità sia di un'indennità per menomazione dell'integrità, considerando il signor RI 1 pienamente abile nella sua abituale attività lavorativa (conduttore di funicolare nella misura del 50% e lavori di manutenzione e di controllo della linea nella misura dell'altro 50%). Dal lato neuropsicologico l'assicurato viene espressamente ritenuto abile al 100% nell'abituale attività lavorativa compresa la guida della cabina, mentre per i disturbi neuro-vestibolari lievi non può lavorare in altezza oltre i 5 metri dal suolo.
E' evidente che in caso di persistenza di deficit neuropsicologici rilevanti con evidente ripercussione sul livello di concentrazione e di attenzione l'assicurato sarebbe stato dichiarato non idoneo per una tale attività che comporta il trasporto di persone.
3. L'opponente, dopo la chiusura del caso da parte della __________, ha ripreso il suo lavoro in misura completa e senza evidenti limitazioni della capacità lavorativa. Alla __________ non è mai stato annunciato un peggioramento dello stato di salute in merito all'infortunio dell'agosto 1994.
In tutta la successiva documentazione __________ che concerne vari altri infortuni (in particolare ginocchia) non viene mai più fatto accenno a delle limitazioni persistenti, rilevanti e significative in merito all'infortunio con trauma cranico del 1994. Fino al momento dell'infortunio al ginocchio sinistro dell'aprile 2003 l'assicurato svolgeva il suo lavoro a tempo pieno; in ragione di circa il 70-80% del tempo lavorativo era impiegato quale conduttore di funicolare, mentre il restante 20-30% dell'attività lavorativa era dedicato ai lavori di manutenzione (fino al momento dell'infortunio del 1994 l'assicurato svolgeva le attività in misura del 50% ciascuna). Il salario versato era normale e corrispondente al rendimento.
4. Sempre il medico SMR ha potuto evidenziare che l'esame neuropsicologico del 31 ottobre 2005 prodotto in sede di opposizione evidenzia uno stato neuropsicologico che, in confronto a quello oggettivato in dicembre 1994, sicuramente non solo non è peggiorato ma viene addirittura definito migliorato (pag. 3: "è evidente la riduzione dei disturbi cognitivi avuta nel corso degli anni.").
Persistono disturbi di entità da lieve a moderata unicamente legati alla memoria visiva a lungo termine (la memoria verbale risulta del tutto normale) e dell'attenzione selettiva e divisa (capacità di prestare attenzione a più informazioni simultaneamente) mentre l'attenzione sostenuta protrattasi per oltre due ore viene valutata sufficiente.
La valutazione del neuropsicologo in merito alla capacità lavorativa è piuttosto vaga ed espressa in maniera generale ("i disturbi neuropsicologici che caratterizzano il paziente sono in grado di limitare la sua capacità lavorativa generale").
Inoltre è una valutazione che non considera minimamente tutto il contesto clinico noto della patologia post-infortunistica, comprese le valutazioni __________ precedenti e il seguente iter lavorativo dell'assicurato, il quale, come visto, malgrado i lievi deficit neuropsicologici persistenti è stato ritenuto abile al lavoro in misura del 100% nella sua abituale attività lavorativa ed ha successivamente pure dimostrato di esserlo, almeno fino al momento dell'insorgenza della nuova patologia nel 2003.
In conclusione, i deficit neuropsicologici persistenti dal trauma cranico del 1994 sono di entità da lieve a moderata, concernono unicamente una parte molto settoriale delle funzioni cognitive, non sono peggiorati nel corso degli anni (anzi si sono ulteriormente attenuati), non hanno avuto e non hanno alcun influsso sulla capacità lavorativa abituale di conducente di funicolare con mansioni di manutenzione e non hanno un influsso sulla capacità lavorativa in attività intellettualmente comparabili a quella di conducente di funicolare con mansioni di manutenzione (tipo operaio generico non specializzato).
In sostanza il medico SMR ha avuto modo di esaminare la valutazione neuropsicologica del 31 ottobre 2005, mettendo però in luce l'assenza di elementi particolari che possano indurre a valutare diversamente la situazione clinica già approfonditamente apprezzata in sede di istruttoria. Il SMR non ritiene quindi necessario procedere con ulteriori accertamenti medici.
7. Per quanto attiene alla richiesta di un aiuto al collocamento il Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) ha già avuto modo di pronunciarsi in merito. In particolare ha indicato che hanno diritto a tale prestazione gli assicurati che a causa del danno alla salute incontrano maggiori difficoltà nel reperire un posto di lavoro (occorre nesso causale fra danno alla salute e necessità del servizio di collocamento) e gli assicurati che, sempre a causa del danno alla salute, necessitano di particolari condizioni per quanto attiene al posto di lavoro (per esempio necessità di supporti visivi), o per quel che concerne lo svolgimento del medesimo (per esempio necessità di pause regolari).
Per quanto riguarda l'aver diritto o meno all'aiuto al collocamento non vanno considerati i problemi che nella ricerca di lavoro sono estranei all'invalidità (ad esempio l'età o problemi linguistici, inteso come insufficiente conoscenza della lingua).
Sempre il TFA ha indicato che chi dispone di una totale capacità lavorativa in attività adeguate, senza che vengano dimostrate ulteriori limitazioni, non ha di regola diritto ad un aiuto al collocamento, in quanto dispone di sufficienti posti di lavoro adeguati, per tutte le prestazioni professionali determinanti dell'assicurazione invalidità (Ulrich Meyer-Blaser, Legge federale sull'assicurazione invalidità, Zurigo 1997, pag. 8) nell'ipotetico ed equilibrato mercato del lavoro (si pensi in particolare ad attività minori di controllo o sorveglianza). Per trovare questi posti di lavoro non sono necessarie le conoscenze specifiche di un'autorità incaricata dall'assicurazione invalidità. L'assicurato può disporre infatti dei normali canali di collocamento (assicurazione disoccupazione, Ufficio regionale di collocamento, agenzie di collocamento, ecc.).
Fatte queste osservazioni e considerato il fatto che l'assicurato presenta una totale capacità lavorativa in attività leggere con unicamente la limitazione a livello del ginocchio sinistro (non deambulare per lunghi tragitti e su terreni sconnessi, evitare scale a pioli o scendere scale in modo ripetitivo, evitare lavori con flessione delle ginocchia prolungata o in posizione accovacciata, non sollevare pesi superiori a 20 kg) e la limitazione di non poter lavorare in altezza superiore ai 5 metri o in attività che chiedono prestazioni intellettuali elevate, si conclude che lo stesso non può beneficiare di un aiuto al collocamento da parte dell'Assicurazione Invalidità, in quanto i presupposti non sono adempiuti.
Dal lato medico si conferma quindi che il signor RI 1 è da ritenere totalmente abile in attività adeguate allo stato di salute, per cui viene pure confermata la perdita di guadagno, e quindi il grado Al, pari al 22%.
Non vi è quindi diritto né ad una rendita d'invalidità né, come visto, ad un aiuto al collocamento.
Per quanto riguarda il dubbio sollevato in sede di opposizione a riguardo dell'effettiva collocabilità dell'assicurato, giova ricordare che la valutazione è stata fatta dalla consulente in integrazione professionale Al, funzionaria espressamente istruita in tale ambito. L'amministrazione si discosta dal giudizio espresso dalla consulente solo se la valutazione appare manifestamente in contrasto con le disposizioni vigenti.
Nel presente caso non si ravvede ragione alcuna che giustifichi di scostarsi da quanto indicato dalla consulente per cui si conferma che il mercato del lavoro offre all'assicurato diverse attività direttamente accessibili e confacenti al suo stato di salute. (…)."(doc. AI 55-4+5+6)
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare di una rendita.
Sostanzialmente egli ha rilevato che i suoi problemi neuropsicologici influiscono in modo importante sulla sua capacità lavorativa ed avrebbero quindi dovuto essere esaminati dall’amministrazione a mezzo di esame peritale. Egli ha osservato:
" Ho preso atto della decisione su opposizione dell'Ufficio AI del 24 febbraio 2006 (notificata il 27 febbraio 2006), con la quale è stata respinta la mia opposizione del 26 aprile 2005. L'Ufficio AI è giunto nella sua decisione su opposizione alla conclusione, al contrario da quanto da me affermato, che i miei disturbi neuropsicologici non sono tali da impedirmi di svolgere un'attività semplice, non impegnativa intellettualmente. Questa decisione non mi trova d'accordo per i seguenti motivi:
1. Dall'incarto __________ (10.31507.94.0) risulta chiaramente che il grave trauma cranico da me subito nel 1994 ha avuto delle conseguenze di ordine neuropsicologico. Il fatto che la __________ mi abbia ritenuto abile in misura completa nella mia professione precedente e non abbia riconosciuto un diritto ad una rendita o ad un'indennità di menomazione risulta non dal fatto che io non presentassi problemi, ma dal fatto che, avendo svolto già per anni l'attività lavorativa, riuscivo a compensare questi problemi con la mia esperienza. Il mio datore di lavoro confermava infatti nel marzo 1995 che soffrivo di sensazioni di vertigine, stanchezza, vuoti di memoria, che cadevo facilmente e che non potevo praticamente essere lasciato solo. Lo stesso mese confermava che necessitavo di pause per potermi riposare, manifestavo una perdita di memoria piuttosto rilevante, avevo perso iniziativa e certe operazioni non le rammentavo più e a distanza di un giorno le avevo dimenticate. Il fatto che la __________ non abbia approfondito i miei problemi neuropsicologici è quindi dovuto al fatto che, grazie alla mia esperienza, nell'attività che svolgevo prima, ero stato in grado di compensarli. Per questo motivo la __________ aveva focalizzato la sua attenzione sui problemi di vertigini (che mi impedivano di svolgere una parte delle mie mansioni) e aveva trascurato i problemi di concentrazione e memoria. Il basarsi sull'incarto e le decisioni __________ del passato da parte dell'Ufficio AI è quindi a mio parere errato, visto che la __________ ha valutato il mio caso solo sotto l'ottica dell'attività che svolgevo a quel tempo, attività che però oggi (a causa di problemi alle ginocchia insorti in seguito, e peggiorati ancora recentemente) sono in grado di svolgere solo in misura limitata.
2. Che questi problemi sono però presenti e limitano la mia capacità lavorativa risulta anche dall'esame effettuato alla Clinica __________ nell'ottobre 2005, il quale ha confermato che vi sono delle carenze neuropsicologiche. I medici parlano di disturbi di entità da lieve a moderata a livello attentivo e mnestico, associati ad una riduzione della fluenza verbale fonemica. Essi sono del parere che questi disturbi sono in grado di limitare la mia capacità lavorativa generale, permettendomi di svolgere solo attività manuali semplici e di breve durata, prive di un elevato impegno mnestico ed attentivo. L'Ufficio AI, sulla base delle conclusioni __________ e dei medici dell'__________, ha ritenuto nella sua decisione che io sono in grado di svolgere attività semplici ed intellettualmente non impegnative. Va però sottolineato che, come rilevato dall'Ufficio AI stesso nella sua decisione su opposizione, la valutazione del neuropsicologo della Clinica __________ è piuttosto vaga ed espressa in maniera generale, visto che il suo esame non è stato effettuato sotto l'ottica assicurativa. Non capisco quindi come l'Ufficio AI, pur valutando le indicazioni del neuropsicologo vaghe e generiche, abbia potuto concludere con sicurezza che i disturbi di cui soffro non hanno conseguenze sulla mia capacità lavorativa.
Per tutti questi motivi ritengo che il mio stato di salute, soprattutto le conseguenze dei disturbi neuropsicologici sulla mia capacità lavorativa, non sia stato chiarito con la dovuta cura e che l'istruttoria che ha portato alla decisione prima e alla decisione su opposizione poi sia carente. Chiedo quindi a codesto lodevole Tribunale che venga ordinata una perizia neuropsicologica e che la mia situazione venga valutata nuovamente alla luce di questa perizia." (Doc. I)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.
1.5. In data 6 aprile 2006 l’assicurato ha trasmesso al TCA un nuovo certificato medico redatto dal dr. __________ (V).
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VI), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
2.5. Nel caso in esame, nel rapporto medico 15 ottobre 2003 indirizzato all’Ufficio AI, il dr. __________, medico aggiunto del Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore dell’Ospedale __________ di __________, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “versamenti articolari recidivanti dopo meniscectomia parziale mediale artroscopica sinistra il 22.4.2003 con lieve gonartrosi mediale e femoro-patellare a sinistra; stato dopo plastica osteo-condrale del condilo femorale interno e della rotula a destra il 19.4.2003” ed indicato che lo stato di salute è suscettibile di miglioramento, ha giudicato l’interessato abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di conduttore di funicolare (dato che non può portare dei pesi attraversando i binari), mentre è abile al 100% in un’attività “che risparmia gli sforzi con le ginocchia, che evita l’uso delle scale e che non comporta di dover portare pesi oltre i 20 kg”. Il dr. __________ ha inoltre precisato che “l’abilità lavorativa attuale dipende dai dolori e dai versamenti recidivanti al ginocchio sinistro, che mostrano una lenta tendenza alla diminuzione di frequenza e di intensità. Ulteriori controlli sono previsti presso il medico di famiglia, dr. __________ a __________, con valutazione dell’ulteriore inabilità lavorativa” (doc. AI 17-1/3).
Nel suo rapporto medico 15 novembre 2003 indirizzato all’Ufficio AI, il dr. __________, FMH in medicina interna, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “condropatia e meniscopatia degenerativa bilaterali, aggravate da traumi distorsivi successivi, con versamenti articolari recidivanti e persistenti soprattutto a sinistra, stato da numerose punzioni-evacuative” e quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “stato da craniotomia in urgenza 1994 per ematoma epidurale su trauma cranico in incidente della circolazione”, ha osservato che a causa di due distorsioni, una al ginocchio destro (1999) e l’altra al ginocchio sinistro (2003) - di cui la __________ ha riconosciuto l’origine post-traumatica, chiudendo il caso nell’agosto 2003 – l’interessato ha presentato versamenti recidivanti su condropatia degenerativa. A causa di tali diagnosi, a partire dal 10 maggio 2003 egli è, a mente del curante, inabile al lavoro al 50% nella sua precedente professione, a titolo definitivo (doc. AI 21-2).
Nell’allegato al rapporto medico 15 novembre 2003 il dr. __________ ha rilevato che le conseguenze del disturbo alla salute sulla capacità lavorativa dell’interessato consistono nel fatto che “ad ogni carico meccanico appaiono versamenti recidivanti al ginocchio e dolori”, motivo per il quale la precedente attività è possibile solo al 50%. Il dr. __________ ha invece ritenuto che l’assicurato possa svolgere altre attività “da subito, per tutto ciò che non carica il ginocchio” come ad esempio “autista di veicoli comunali o di trenini turistici”, o altre attività nelle quali non vi sia “nessuna sollecitazione come salire e scendere le scale”: quale autista o guidatore di trenini turistici egli è da considerare abile al 100% (doc. AI 21-3).
Il dr. __________ ha inoltre compilato in data 15 novembre 2003 il formulario E213 “perizia medica particolareggiata”, indicando la seguente anamnesi patologica:
" (...)
Nello svolgimento del suo lavoro è stato vittima di due distinte cadute, con trauma distorsivo del ginocchio a destra il 3.11.1999 e a sinistra il 12.4.2003, per le quali è stata eseguita un’artroscopia con sharing condrale e meniscectomia. Nei due casi dolori, tumefazioni e versamenti recidivanti nel tempo, alla ripresa del carico di lavoro. A sinistra in particolare, dopo il più recente trauma, i disturbi hanno tuttora impedito la ripresa lavorativa al 100%. La __________ ha chiuso il caso, ritenendo ormai estinta la componente dovuta al trauma. I disturbi attuali e la non guarigione derivano quindi da una debolezza congenita dell’apparato cartilagineo-legamentario-meniscale di entrambe le ginocchia.” (Doc. AI 20-2)
Il dr. __________ ha poi osservato che l’interessato, a parte quanto sopra, presenta una buona salute abituale, segnalando quali antecedenti “un trauma cranico con commotio e drenaggio in urgenza dell’ematoma intracranico che ne è risultato”. Quali terapie in corso egli ha elencato “fisioterapia, antinfiammatori non steroidali, evacuazioni ripetute dei versamenti articolari” (doc. AI 20-2).
Il dr. __________ ha indicato che l’assicurato “ha sempre lavorato come impiegato presso la funicolare del __________ ha ripreso a lavorare al 50% dal 9 maggio 2003, con un rendimento insufficiente, motivo per il quale è stato licenziato.
All’esame obiettivo il curante ha segnalato delle condizioni psichiche normali, così come condizioni fisiche generali buone (vista e udito normali, organi di senso nei limiti, apparato respiratorio nei limiti, apparato cardiocircolatorio nei limiti, apparato locomotorio nei limiti di norma per l’età con riferimento alla colonna vertebrale e agli arti superiori). Solo con riferimento agli arti inferiori il curante ha rilevato che “al momento della visita modico versamento a sinistra, motilità dolorosa in flessione estrema con deficit di 15° per il dolore. Apparato legamentario stabile (crociati e collaterali mediali e laterali). Modica atrofia quadriceps con -2 cm rispetto a sinistra” (doc. AI 20-5). Il dr. __________ ha poi osservato che l’esame neurologico era “nei limiti”, con movimenti ed andatura normali e riflessi “presenti e simmetrici ovunque”, e sintomatologia neurovegetativa “assente” (doc. AI 20-5). Quale diagnosi il dr. __________ ha indicato “condropatia e meniscopatia degenerativa bilaterale alle due ginocchia, transitoriamente aggravate da traumi distorsivi 2001 e 2003 (stato da sharing condrale e meniscectomia parziale), attualmente marcati a sinistra, con tumefazioni dolorose e versamenti recidivi” (doc. AI 20-8). Quanto al decorso della patologia ha segnalato che “il quadro sembra seguire un progressivo peggioramento ed impedisce il lavoro al 100%, pena l’immediato aggravamento del quadro infiammatorio e l’apparizione di versamenti”, con conseguente “riduzione della capacità lavorativa di almeno il 50%” (doc. AI 20-8).
Il dr. __________ ha osservato che rispetto alla precedente visita del 2002 le condizioni sono peggiorate, rilevando tuttavia che l’interessato è in grado di svolgere regolarmente “lavori leggeri” (doc. AI 20-8). Quali limitazioni funzionali il curante ha indicato “frequenti flessioni, trasporto e sollevamento di pesi; salita di piani inclinati, scale o scale a pioli”, aggiungendo che l’interessato può lavorare solo “senza ritmi particolarmente stressanti”, può lavorare davanti ad uno schermo, è autonomo nell’esercizio della sua attività professionale sul posto di lavoro e a domicilio (doc. AI 20-9). Lo specialista ha quindi concluso che l’assicurato può svolgere il suo ultimo lavoro solo al 50% (risposta 11.4 doc. AI 20-10), mentre è in grado di svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni, a tempo pieno (risposta 11.6 e 11.8 doc. AI 20-10). Il curante ha poi aggiunto che le limitazioni dell’assicurato hanno carattere permanente, che le condizioni di salute non possono migliorare (doc. AI 20-10), che non esistono interventi atti a migliorare la capacità di lavoro e che non è necessaria una visita di controllo (doc. AI 20-11).
Nel suo rapporto medico 30 settembre 2004 la dr.ssa __________ del SMR, poste le diagnosi principali di “versamenti articolari recidivanti su condropatia e meniscopatia degenerativa in stato dopo meniscectomia parziale mediale sinistra 22.4.2003 e stato dopo plastica osteo-condrale condilo femorale interno e rotula a destra 19.4.2003” e quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “stato da craniotomia per ematoma epidurale traumatico 1994” ed elencati quali limiti funzionali “limitazioni soprattutto a livello del ginocchio sinistro: non deambulazione su lunghi tragitti, non deambulare su terreno sconnesso, non scale a pioli, non salire e scendere le scale in modo ripetitivo. Non lavori con flessione ginocchia prolungata o in posizione accovacciata. Limiti di peso 20 kg”, ha ritenuto l’interessato abile al 50% nella sua precedente professione di conduttore della funicolare del __________ con mansioni di pulizia e manutenzione dal 10 maggio 2003, ma abile al 100% in attività leggere adeguate a partire dalla stessa data (doc. AI 36-1). La dr.ssa __________ ha commentato:
" Il caso dal punto di vista medico è sufficientemente documentato e le valutazioni dei due medici curanti sono concordanti:
IL 50% nell'abituale attività di conduttore funicolare __________ (motivato dalla necessità di camminare attraversando i binari portando pesi). Piena capacità lavorativa in attività adatta v.s.
Quindi ad valutazione CIP." (doc. AI 36-2)
L’amministrazione ha quindi negato all’interessato il diritto a prestazioni. In sede di opposizione egli ha contestato tale decisione, criticando la mancata presa in considerazione dei suoi problemi neuropsicologici che, a suo dire, sono fortemente limitanti, producendo a comprova di quanto asserito la valutazione neuropsicologica 31 ottobre 2005 redatta dal dr. __________, neuropsicologo e responsabile dell’unità operativa di neuropsicologia e logopedia della clinica __________ e dalla lic. psic. __________, neuropsicologa. Questi specialisti sono giunti alle seguenti conclusioni:
" L'odierno esame neuropsicologico evidenzia disturbi di entità da lieve a moderata a livello attentivo e mnestico, associati ad una riduzione della fluenza verbale fonemica. Quanto emerso è compatibile con la diagnosi di invio.
Sulla base di quanto riferitoci dai coniugi __________ e dopo un confronto con la valutazione neuropsicologica del 1994, è evidente la riduzione dei disturbi cognitivi avuta nel corso degli anni.
Si tratta tuttavia di una remissione solo parziale, con deficit residui di lieve-moderata entità che, tenuto conto del tempo trascorso dal loro esordio, potrebbero essere ritenuti stabili e non soggetti ad ulteriori apprezzabili miglioramenti, nemmeno attraverso un intervento di riabilitazione specialistico.
I disturbi neuropsicologici che caratterizzano il paziente sono in grado di limitare la sua capacità lavorativa generale, anche se non in misura totale. Persone con problemi di memoria e attenzione come quelli lamentati dal paziente, solitamente possono essere impiegate ma solo in attività manuali, semplici e di breve durata, prive di un elevato impegno mnestico ed attentivo. "
(doc. AI 50-5)
Nelle sue osservazioni 13 febbraio 2006 la dr.ssa __________ ha rilevato:
" Valutazione SMR del 30.09.2004:
Il caso dal punto di vista medico è sufficientemente documentato e le valutazioni dei due medici curanti sono concordanti:
IL 50% nell'abituale attività di conduttore funicolare __________ (motivato dalla necessità di camminare attraversando i binari portando pesi). Piena capacità lavorativa in attività adatta v.s.
Quindi ad valutazione CIP.
Valutazione consulente IP del 10.03.2005:
capacità di guadagno residua del 78% in un attività leggera e poco qualificata, tipo operaio generico. Provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base non sono proponibili.
Decisione UAI del 14.03.2005: grado di invalidità 22%, non diritto a rendita.
Opposizione dell’aprile 2005 alla decisione UAI:
il rappresentante legale fa presente che l'istruttoria medica sia incompleta in quanto non sarebbero stati presi in considerazione gli esiti del trauma cranico con ematoma epidurale dell’agosto 1994, infortunio tutelato __________, con disfunzioni neuropsicologiche persistenti. Questi deficit ora avrebbero un influsso sulla capacità lavorativa in attività richiedenti un'alta concentrazione come quelle proposte dall'UAI e i deficit di apprendimento non permetterebbero all'A. un reinserimento nel mondo del lavoro senza adeguate misure integrative. A sostegno di tale tesi viene prodotta una valutazione neuropsicologica del 31.10.2005 eseguita presso la Clinica __________ di __________.
Valutazione SMR del 13.02.2006:
la voluminosa documentazione __________ è stata visionata e presa in considerazione in occasione della prima valutazione SMR (infatti nel rapporto SMR viene menzionato lo stato da craniotomia per ematoma epidurale traumatico 1994 quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa).
Le motivazioni per ritenere gli esiti del trauma cranico senza influsso sulla capacità lavorativa si basano sui seguenti ragionamenti ed accertamenti medici eseguiti:
1. La valutazione medica __________ eseguita negli anni 1994/1995 in merito ai postumi neurologici rispettivamente neuropsicologici è da definire esauriente e ha dato i seguenti risultati:
a livello neuro-otologico lieve disturbo della funzionalità vestibolare centrale. A livello specialistico questo disturbo viene definito di entità molto discreta che spiega gli episodi sporadici di vertigini soggettivi, ma che non comporta una diminuzione della capacità lavorativa tranne che per lavori in altezza.
- a livello neuropsicologico (valutazione del dicembre 1994) si trova un profilo neuropsicologico generale nella norma. L'apprendimento verbale, la memoria verbale, il pensiero categoriale, i calcoli orali, la comprensione verbale orale e scritta è normale.
Risultano unicamente dei deficit valutati come da lievi a moderati nell'apprendimento visivo, nella memoria visiva e nella percezione visivo-spaziale.
2. Con decisione su opposizione del 1996 la __________ rifiuta l'assegnazione sia di una rendita di invalidità sia di un'indennità per menomazione dell'integrità, considerando l'A. pienamente abile nella sua abituale attività lavorativa svolta (guida della cabina della funivia nella misura del 50% e lavori di manutenzione e di controllo della linea nella misura del 50%). Da lato neuropsicologico viene espressamente ritenuto abile al 100% nell'abituale attività lavorativa compresa la guida della cabina, mentre per i disturbi neuro-vestibolari lievi non può lavorare in altezza oltre 5 metri dal suolo.
È evidente, che in caso di persistenza di deficit neuropsicologici rilevanti con evidente ripercussione sul livello di concentrazione e di attenzione l'A. sarebbe stato dichiarato non idoneo per una tale attività che comporta il trasporto di persone.
3. L'A., dopo la chiusura del caso da parte della __________, ha ripreso il suo lavoro in modo completo senza evidenti limitazioni della capacità lavorativa. Alla __________ non è mai stato annunciato un peggioramento dello stato di salute in merito all'infortunio dell’agosto 1994. In tutta la successiva documentazione __________ che concerne vari altri infortuni (in particolare ginocchia) non viene mai più fatto accenno a delle limitazioni persistenti rilevanti e significanti in merito all'infortunio con trauma cranico del 1997.
Fino al subentrare della patologia successiva a livello delle ginocchia nel 2003, svolgeva il suo lavoro a tempo pieno come conduttore di funicolare in ragione di circa il 70-80% del suo tempo lavorativo e il restante 20-30% dell'attività lavorativa è dedicata ai lavori di manutenzione, con pieno salario, corrispondente al rendimento.
4. L'esame neuropsicologico del 31.10.2005 prodotto in sede di opposizione evidenzia uno stato neuropsicologico che in confronto a quello oggettivato in dicembre 1994, sicuramente non solo non è peggiorato ma viene addirittura definito migliorato (è evidente la riduzione dei disturbi cognitivi avuta nel corso degli anni).
Persistono disturbi di entità da lieve a moderata unicamente legati alla memoria visiva a lungo termine (la memoria verbale risulta del tutto normale) e dell'attenzione selettiva e divisa (capacità di prestare attenzione a più informazioni simultaneamente) mentre l'attenzione sostenuta protrattasi per oltre due ore viene valutata sufficiente. La valutazione del neuropsicologo in merito alla capacità lavorativa è piuttosto vaga ed espressa in maniera generale del tipo "... i disturbi neuropsicologici sono in grado di limitare la capacità lavorativa generale”.
Inoltre è la valutazione espressa da un non medico che non considera minimamente tutto il contesto clinico noto della patologia post-infortunistica comprese le valutazioni __________ precedenti e il seguente iter lavorativo dell'A., il quale, malgrado i lievi deficit neuropsicologici persistenti, è stato ritenuto abile al lavoro in misura del 100% nella sua abituale attività lavorativa e ha successivamente pure dimostrato di esserlo, almeno fino al momento dell'insorgenza di nuova patologia del 2003.
In conclusione, i deficit neuropsicologici persistenti dal trauma cranico del 1994
- sono di entità da lieve a lieve-moderata
- concernono unicamente una parte molto settoriale delle funzioni cognitive
- non sono peggiorati nel corso degli anni (anzi si sono ulteriormente attenuati)
- non hanno avuto e non hanno influsso sulla capacità lavorativa abituale di conducente di funicolare con mansioni di manutenzione
- non hanno un influsso sulla capacità lavorativa in attività intellettualmente comparabile a quella di conducente di funicolare con mansioni di manutenzione (tipo operaio generico non specializzato)." (Doc. AI 54-3+4)
Sulla base di tali considerazioni, l’amministrazione ha quindi confermato il rifiuto di prestazioni.
In sede di ricorso, l’assicurato ha prodotto un nuovo certificato medico datato 7 aprile 2006 del dr. __________, del seguente tenore:
" Con il presente certifico che il summenzionato soffre di disturbi degenerativi posttraumatici ad entrambe le ginocchia, stato da intervento di impianto di cartilagine 2001 a destra, stato da meniscectomia 2003 ginocchio sinistro, stato da meniscectomia 2005 a destra.
Stato da trauma cranico con frattura e grave commozione cerebrale 1994 stato da craniotomia 1994 per evacuazione ematoma.
Non posso che confermare la stabilità del quadro presentato da questo paziente che oltre alla sintomatologia dolorosa alle ginocchia e all'impotenza funzionale (accentuazione dei dolori e puntuale recidiva del versamento già dopo poco tempo di sforzi di bassa intensità), soffre di una sindrome neuropsicologica residua in seguito all'infortunio del 1994, con disturbi della memoria e dell'apprendimento.
Continuo a considerarlo totalmente inabile al lavoro per le ragioni elencate qua sopra." (Doc. B)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attento esame della fattispecie, non ha motivo di mettere in dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione e in particolare dal medico del SMR dr.ssa __________. Essa ha debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa nella precedente professione o in professioni compatibili con la sua formazione e le affezioni invalidanti. Da notare inoltre che tali valutazioni coincidono perfettamente con quanto attestato dai curanti, dr. __________ e dr. __________.
Nel suo ricorso l’assicurato critica l’operato dell’ammi-nistrazione, che a suo parere ha omesso di vagliare i problemi neuropsicologici che lo affliggono.
Oggetto del contendere è quindi sostanzialmente la valutazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa della presunta patologia neuropsicologica dell’interessato, osservato come dagli atti non risulti che le altre diagnosi (versamenti articolari recidivanti su condropatia e meniscopatia degenerativa in stato dopo meniscectomia parziale mediale sinistra 22.4.2003 e stato dopo plastica osteo-condrale condilo femorale interno e rotula a destra 19.4.2003), abbiano avuto, fino al momento determinante della resa del provvedimento oggetto di ricorso (DTF 130 V 140), delle ripercussioni maggiori rispetto a quanto già valutato dall’Ufficio AI. Né del resto l’insorgente ha mai sostenuto il contrario.
Ora, dalla documentazione agli atti, in particolare dalla valutazione neuropsicologica 31 ottobre 2005 prodotta in sede d’opposizione, risulta che rispetto alla precedente valutazione neuropsicologica del 1994 vi è stata una evidente riduzione dei disturbi cognitivi nel corso degli anni, anche se si tratta di una remissione solo parziale, con deficit residui di lieve-moderata entità, che potrebbero essere ritenuti stabili e non soggetti ad ulteriori apprezzabili miglioramenti, nemmeno attraverso un intervento di riabilitazione specialistico (doc. AI 50-5, la sottolineatura è della redattrice). Nel referto si legge infatti che l’interessato è completamente autonomo sia nello svolgimento delle attività di base, sia nell’adempimento delle attività strumentali della vita quotidiana; quanto alla funzionalità cognitiva globale è vigile, cosciente, orientato nei tre modi, collaborante e ad un test di screening di primo livello ottiene un punteggio nella norma; le funzioni mnestiche sono nella norma per quanto concerne la memoria a breve termine sia verbale che visuo-spaziale, così come quella a lungo termine in modalità verbale, mentre è deficitaria in modalità visiva; le funzioni attentive sono sufficienti durante la valutazione, nella norma la capacità di spostamento attentivo, mentre deficitaria è l’attenzione selettiva e l’attenzione divisa, con numerose omissioni e tempi di reazione eccessivi; soddisfacenti si rivelano le capacità di astrazione, controllo e inibizione, sensibilità all’interferenza e programmazione motoria, nella norma la fluenza verbale semantica e deficitaria la fluenza verbale in modalità fonetica; funzioni verbali e di calcolo nella norma (doc. AI 50-4).
Dall’esame neuropsicologico eseguito il 7 dicembre 1994 dal servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ emergeva che l’assicurato presentava “in un contesto altrimenti nella norma dei deficit da lievi a moderati nell’appren-dimento visivo, nella memoria visiva e di percezione visivo-spaziale”. Veniva in particolare indicato che nonostante l’assicurato si lamentasse di avere a volte delle anomie e di esprimersi con fatica, nell’esame effettuato non venivano riscontrate tali problematiche (eloquio spontaneo, denominazione di figure corretta). Inoltre, il profilo neuro-psicologico generale era definito “nella norma” (doc. 1-91 inc. LAINF, sottolineature della redattrice).
Nel rapporto relativo alla visita medico-circondariale 27 dicembre 1994 effettuata per conto dell’assicuratore infortuni, il dr. __________, FMH in chirurgia, aveva indicato che a quattro mesi dall’incidente ciclistico che aveva comportato la frattura composta della squama parieto-temporale a destra con ematoma epidurale fronto-temporo-parietale a destra, lesione trattata d’urgenza con craniotomia ed evacuazione dell’ema-toma, l’assicurato era da considerare dal punto di vista neuro-psicologico abile al lavoro di conduttore di funicolare in misura normale. Egli aveva tuttavia indicato che sussistevano dei deficit neuro-vestibolari che precludevano lo svolgimento di lavori in luoghi pericolosi, sulle scale a pioli, sui tetti o su terreno scosceso, motivo per il quale occorreva meglio verificare tali deficit oto-vestibolari tramite un consulto presso il dr. __________ (doc. 1-88 inc. LAINF).
Dal rapporto 1° febbraio 1995 del dr. __________, Primario di otorinolaringoiatria dell’Ospedale __________ di __________, emergeva che “gli esami otoneurologici effettuati, sia dal punto di vista cocleare che dal punto di vista vestibolare, se presi singolarmente e separatamente non possono essere considerati patologici, sono al limite della linea significativa. Se presi tuttavia globalmente, tenendo in debita considerazione anamnesi e disturbi soggettivi lamentati dal paziente, la concordanza dei risultati sia a livello cocleare che vestibolare permette di concludere per un lieve deficit post-traumatico cocleo-vestibolare destro” (doc. 1-79 inc. LAINF).
Sulla base di tale consulto, nel rapporto di visita medico-circondariale 12 aprile 1995 il dr. __________ aveva quindi confermato la piena capacità lavorativa dell’assicurato dal 15 marzo 1995, riservata una eventuale modifica a seguito di un nuovo controllo oto-neurologico approfondito (doc. 1-66 inc. LAINF). Tale ulteriore approfondimento oto-neurologico è stato compiuto dal dr. __________, specialista FMH in otorinolaringoiatria, medico di fiducia della __________, che nel suo rapporto 14 giugno 1995 ha ritenuto l’interessato pienamente abile al lavoro quale conduttore di funicolare, prevedendo un controllo a distanza di sei mesi (“was die arbeitsfähigkeit anbetrifft, so ist dieser Versicherte rein aus ORL-ärztlicher Sicht voll arbeitsfähig, ausser auf ungesicherten Gerüsten, die sich über 5 m über dem Boden befinden. Auch sollte der Versicherte Arbeiten an allzu steilen Abhängen meiden”, doc. 1-60 inc. LAINF). Nel successivo controllo oto-neurologico 12 gennaio 1996 il dr. __________ ha confermato la piena capacità lavorativa dell’interessato (“was die arbeitsfähigkeit anbetrifft, so ist dieser Versicherte voll arbeitsfähig, ausser für Arbeiten mit erhöhter Absturzgefahr, bzw. auf ungesicherten Gerüsten, die sich über 5 m über dem Boden befinden”, doc. 1-31 inc. LAINF). Anche il dr. __________, FMH in chirurgia, medico di fiducia dell’assicuratore infortuni, chiamato a fornire una valutazione del caso, nel suo rapporto 20 maggio 1996 era giunto alla conclusione che l’assicurato fosse abile al lavoro al 100% quale conduttore di funicolare (“was die Zumutbarkeit anbetrifft, kann man also aufgrund des Protokolls der Arbeitsstellenbesichtigung vom 18.9.1995 sagen, dass Herr RI 1 zu 100% ohne Rendement-Einbusse als Kabinenführer und bei Unterhaltsarbeiten an der Bahnstrecke arbeitsfähig ist. Bei Arbeiten auf den beiden Brücken muss sich der Versicherte anseilen, dies behindert ihn jedoch in seiner Tätigkeit nicht”, doc. 1-20 inc. LAINF).
La dr.ssa __________ nelle sue osservazioni 13 febbraio 2006 ha evidenziato che l’esame neuropsicologico 31 ottobre 2005 prodotto dall’assicurato mette in evidenza uno stato neuro-psicologico sicuramente non peggiore rispetto a quello già valutato nel 1994, ma addirittura migliorato, con una evidente riduzione dei disturbi cognitivi. Il medico SMR ha inoltre rilevato che i disturbi residui sono di entità da lieve a moderata, concernono unicamente una parte molto settoriale delle funzioni cognitive (memoria visiva a lungo termine e attenzione selettiva e divisa) e non hanno impedito nel passato all’interessato di compiere la sua attività lavorativa, per lo meno fino al momento dell’insorgenza della nuova patologia del 2003 (fino al momento dell'infortunio al ginocchio sinistro dell'aprile 2003 l'assicurato svolgeva il suo lavoro a tempo pieno, impiegando circa il 70-80% del tempo lavorativo come conduttore di funicolare, mentre il restante 20-30% dell'attività lavorativa era dedicata ai lavori di manutenzione). La dr.ssa __________ ha quindi concluso che i deficit neuro-psicologici che persistono dopo il trauma cranico del 1994, di entità ridotta, che concernono solo una parte molto settoriale delle funzioni cognitive, che non sono peggiorati nel corso degli anni, ma si sono attenuati e che non hanno avuto nel passato e non hanno influsso sulla capacità lavorativa abituale di conducente di una funicolare con mansione di manutenzione, non hanno influsso sulla capacità lavorativa in attività intellettualmente comparabili (come ad esempio operaio generico non specializzato) (doc. AI 54-4).
A tale valutazione della dr.ssa __________, posta dopo approfondito esame degli atti, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Non è superfluo ricordare a questo proposito che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Ne discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstve-rantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emana-zione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurato presentava una residua capacità lavorativa del 100% in attività adeguate.
Del resto, il ricorrente non ha apportato elementi oggettivi idonei a mettere in dubbio la chiara valutazione stesa dal medico SMR, né ha prodotto della documentazione medica che ne contraddica le conclusioni.
Non può infatti essere ritenuto tale lo scritto 7 aprile 2006 del dr. __________, che indica che l’interessato presenta oltre ad una patologia dolorosa alle ginocchia e all’impotenza funzionale anche una sindrome neuropsicologica residua in seguito all’infortunio del 1994, con disturbi della memoria e dell’apprendimento, giungendo alla conclusione che “continuo a considerarlo totalmente inabile al lavoro per le ragioni elencate” (doc. B).
Innanzitutto, il citato medico evidenzia la stabilità del quadro clinico dell’assicurato, a dimostrazione che non vi sono stati mutamenti di rilievo. Inoltre, come rilevato dalla dr.ssa __________, dopo la chiusura del caso da parte dell’assicuratore LAINF l’interessato ha ripreso il suo lavoro in modo completo, senza evidenti limitazioni della capacità lavorativa, senza che sia mai stato annunciato un peggioramento dello stato di salute in merito all’infortunio del 1994 e senza indicazione di limitazioni persistenti derivanti dal trauma cranico del 1994. L’assicurato, fino al subentrare della patologia a livello delle ginocchia nel 2003, svolgeva il suo lavoro a tempo pieno, in qualità di conduttore di funicolare al 70%-80% e quale addetto a lavori di manutenzione per il restante 20%-30%. Tutti questi elementi fanno supporre che nel corso degli anni l’assicurato non ha avuto un’esacerbazione dei problemi neuro-psicologici derivanti dall’infortunio del 1994 tale da incidere in maniera rilevante sulla sua capacità lavorativa, in un lavoro, è bene ricordarlo, che implica il trasporto di persone. Infine, va rilevato che non si capisce il motivo per il quale il curante abbia indicato di “continuare” a ritenere l’interessato inabile al lavoro al 100%, quando dalla documentazione agli atti emerge chiaramente la sua valutazione relativa ad una capacità lavorativa del 50% nella precedente attività di conducente di funicolare e operaio manutentore e del 100% per attività leggere adeguate, come autista di veicoli comunali o di trenini turistici (doc. AI 21-3 e 20-10).
Tale scritto non può dunque portare ad una diversa valutazione della capacità lavorativa rispetto a quanto motivatamente stabilito dal medico SMR.
Va qui ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.8. Per quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurato.
In particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito alle attività esigibili e al raffronto dei redditi, ha affermato quanto segue:
" (...)
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
L'A. potrebbe mettere a profitto il CFC nell'ambito della vendita (2 anni) ottenuto nel 1970, quale commesso (attività diversificata: vendita al banco, consiglio alla clientela, riempimento delle scanzie), o addetto all'incasso in un negozio al dettaglio, in un do-it, o stazione di servizio Inoltre, sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, l'A. potrebbe svolgere altre attività leggere, poco qualificate e confacenti con il danno alla salute, piuttosto sedentarie ad esempio quale autista o operaio generico.
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Peraltro, considerando un reddito ipotetico senza danno alla salute (RH, 2003) di circa fr. 60'219.- (cfr. questionario DL), una capacità di lavoro residua del 100% in attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile 2) e applicando una riduzione del 10% (per attività leggera), secondo le statistiche RSS, risulta un reddito da invalido di circa fr. 46'969.- e una capacità di guadagno residua del 78% in un'attività leggera e poco qualificata.
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
Visto quanto sopra e considerando il bagaglio attitudinale, la poca conoscenza della lingua (l’A. ha svolto tutta la scolarità in tedesco), ritengo che dei provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base, non siano proponibili. Tuttavia, l'A. é già titolare di un CFC (1970) nella vendita (2 anni) che potrebbe mettere a profitto sul mercato libero del lavoro. Inoltre, vista la presenza sul mercato di diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, ritengo che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo. Peraltro, qualora l'A. trovasse un datore di lavoro disposto ad assumerlo si resta a disposizione per un riallenamento nell'ambito della vendita o un'introduzione al posto di lavoro (es. formazione ad hoc), in un'attività confacente con il danno alla salute e che permetterebbe di recuperare la capacità di guadagno residua."
(Doc. AI 39-2+3)
Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimaste incontestate dal ricorrente, meritano conferma.
Per completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sinora confermato dal TCA.
Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.
Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere il ricorrente invalido nella misura del 22%, essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’eroga-zione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente rifiutato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.
2.9. Da ultimo, l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia neuropsicologica.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundes-verwaltungsrechts-pflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non è pertanto necessario procedere ad una perizia giudiziaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti