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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2007 32.2006.70

4 maggio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,682 parole·~58 min·1

Riassunto

Assicurato con attività indipendente. Calcolo del grado di invalidità

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.70   FC/td

Lugano 4 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2006 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 16 febbraio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1952, precedentemente attivo come muratore/giardiniere indipendente, il 23 agosto 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 3).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 20 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo che l’assicurato era da considerare dal punto di vista medico inabile nella precedente attività di muratore, ma completamente abile in un’attività lavorativa leggera adeguata, con la possibilità di conseguire un reddito superiore a quanto ottenuto prima dell’insorgenza del danno. Non era quindi data alcuna perdita economica né quindi il diritto ad una rendita di invalidità (doc. AI 41).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dal __________ (doc. AI 51), l'amministra- zione, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica prodotta al Servizio Medico regionale (SMR) (doc. AI 53-57) e fatta esperire una perizia medica reumatologica (doc. AI 59-1), ha confermato il rifiuto di prestazioni con decisione su opposizione 16 febbraio 2006 (doc. AI 66-1).

                               1.3.   Contro il succitato provvedimento amministrativo l’assicurato, sempre assistito dal __________, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera di invalidità facendo valere, tra l’altro, quanto segue:

"  Motivi

1.     A causa delle pluripatologie di cui é affetto, l'assicurato ha delle importanti limitazioni funzionali molto evidenti che sono state rilevate sia dal dr. __________ sia dal Dr. __________, entrambi noti professionisti reumatologici. Segnatamente il Dr. __________ afferma che "il piegarsi in avanti é particolarmente doloroso, il rimanere per lungo tempo nella medesima posizione gli procura dolori intensi con irradiazione alle gambe, sente le gambe pesanti e alle volte sono gonfie, non può guidare il proprio camion (trattasi di furgoncino), disturbi durante la notte, difficoltà nel roteare il corpo, difficoltà nel piegarsi, vestirsi, mettere le calze e le scarpe, dolori alla deambulazione dopo 300 metri, difficoltà nello stare seduto e in piedi dopo ca. 50 minuti, limitazioni nel porto di pesi, limitazioni nell'abduzione e nell'elevazione a causa della spalla, difficoltà nel tenere gli oggetti fini in mano con una certa difficoltà anche nel movimento fine della mano". "Quello che riesce ancora a fare é l'organizzazione dei lavori, il controllo dei lavori stessi".

2.     In sostanza potrebbe svolgere delle attività dove può alternare la posizione frequentemente, dove non deve camminare a lungo, dove non é previsto il porto di pesi, dove non deve alzare le braccia per il problema alla spalla, in un'attività senza l'uso della motricità fine ed inoltre non deve trattarsi di un lavoro d'autista anche se leggero. Per contro deve evitare situazioni di stress per la natura "potenzialmente progrediente" (Dr. Fiori 1.12.2003) dei disturbi cardiaci.

3.     Con tali limitazioni appare davvero molto difficile ricollocarsi anche in un mercato del lavoro equilibrato soprattutto se si considerano gli aspetti socio professionali. Trattasi infatti di un lavoratore che non ha una formazione di base ampia, che dal 1970, da quando risiede in Svizzera, ha sempre svolto la mansione di muratore e che ha già 54 anni.

4.     La valutazione sulla residua capacità lavorativa tra i due specialisti diverge: il Dr. __________ infatti lo ritiene inabile nella misura del 20/30% mentre il Dr. __________ nella misura del 50%. Il __________ però, lo riteneva abile "per qualche ora al giorno" già nel 2002. In seguito é intervenuto il peggioramento dello stato di salute per l'aggravarsi delle condizioni lombari come attestano anche i referti strumentali e dunque la valutazione del Dr. __________ appare logica, credibile, convincente e supportata da esami. Del resto il dr. __________ esprime una valutazione complessiva tenendo conto dei rapporti degli altri specialisti che hanno visitato l'assicurato.

5.     Il signor RI 1, nel quadro della sua attività, si occupava al 50% d'eseguire opere murarie, del 40% di lavori di giardineria, mentre per il restante 10% eseguiva compiti amministrativi e contabili (dichiarazione avv. __________ 3.09.2002). Successivamente all'insorgenza dei problemi fisici, egli non ha più potuto svolgere queste mansioni, ma per i pochi lavori che aveva acquisito ha dovuto far capo a personale esterno o in affitto.

6.     Ai sensi della normativa vigente, per determinare il reddito da invalido deve essere ritenuta in primo luogo la situazione personale e la situazione salariale e concreta in cui versa l'assicurato. Appare evidente che per determinare il grado d'invalidità non può essere utilizzato il metodo del confronto generale dei redditi pena un'ingiusta penalizzazione per l'assicurato che ovviamente senza invalidità totale, con questo metodo, non potrebbe mai diventare beneficiario di prestazioni Al date le sue modeste condizioni di reddito.

7.     Come già osservato in sede d'opposizione, nella fattispecie occorre applicare il metodo straordinario secondo quando previsto dalla circolare 3112 e dunque bisogna procedere ad una comparazione delle attività esigibili in relazione alle attività che esercitava prima del danno alla salute. E palese che il confronto generale dei redditi risulta eccessivamente sfavorevole per il ricorrente e quindi v'é una chiara disparità di trattamento verso un lavoratore nelle medesime condizioni di salute ma che però ha uno statuto da dipendente.

8.     Dalla comparazione delle attività, in relazione con il guadagno di ca. 20000 franchi annui che egli conseguiva, ne deriva il diritto alla prestazione che a nostro giudizio ammonta almeno al 50% visto che nell'ambito della sua azienda può svolgere il lavoro amministrativo al 50% (quindi può guadagnare 10000.-).

Applicando una riduzione del 25% per tenere conto degli altri elementi personali quali l'età, la difficoltà di collocamento, l'assenza di formazione e più concretamente nella fattispecie difficilmente é ipotizzabile un aumento della capacità aziendale da determinare un lavoro amministrativo nella misura del 50% (questo dato precedentemente ammontava al 10%), si determina        un'incapacità al guadagno nella misura del 75% ovvero l'assicurato non può più realizzare 15000.- franchi." (Doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso affermando:

"  Preso atto dell'allegato ricorsuale, lo scrivente Ufficio richiama i contenuti della decisione impugnata, della quale postula l'integrale conferma. In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che pure il ricorrente considera corretto procedere al confronto dei redditi "in relazione con il guadagno di ca. 20000 franchi annui che egli conseguiva" da valido (ricorso, pag. 3 pto. 8.). " (doc. III)

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

                                         Va infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI,  26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

                                         Infine, secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

                               2.5.   Ricevuta la domanda di prestazioni di RI 1, l’amministrazione, dopo aver acquisito agli atti l’incarto della sua cassa malati e aver esperito una serie di accertamenti di natura economica, ha interpellato il dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, nel suo rapporto 23 settembre 2002, posta la diagnosi di “PSH a sx con stato dopo acromio-plastica artroscopica, sindrome lombo-vertebrale intercorrente su discopatia L4/5, cervicalgie e cardiopatia ischiemica”, oltre che altre diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa come “stato dopo PTCA, obesità, ipertensione arteriosa, Dupuytren bilaterale”, ha concluso per un’incapacità lavorativa totale dal 19 giugno al 5 agosto 2001, del 50% sino al 30 novembre 2001 e in seguito e sino al 31 marzo 2002 al 100% e dall'11 settembre 2002 nuovamente completa. Lo specialista ha precisato che l’assicurato avrebbe potuto eseguire ancora l’attività lavorativa attuale di muratore solo per qualche ora al giorno e per lavori leggeri, evitando posizioni ergonomiche sfavorevoli o statiche prolungate e lavori di forza con l’arto superiore sx, specificando quanto segue:

"  4.  Continua a lamentare dolori alla spalla sx, migliorati dall'intervento ortopedico

a riposo, ma che non gli permettono alcuna attività lavorativa pesante. I dolori si riacutizzano non appena solleva o sposta anche solo una pioda pesante. Nel suo lavoro esegue soprattutto lavori pesanti e solo pochi lavoretti che non richiedono grossi impegni fisici. A seconda delle attività lamenta spesso bloccaggio lombare e dolori cervicali. Persiste una discreta limitazione dolorosa alla spalla sx. Dolori alla mobilizzazione della colonna cervicale e lombare. Dupuytren IV alla mano sx (è prevista una aponevrotomia percutanea a ____________________ tra qualche settimana, intervento conservativo che ha già eseguito con successo completo alla mano dx).

5.  Richiedere p.f. informazioni a Dr. __________.

6.  La prognosi mi sembra delicata nel senso che il paz. da più di un anno non è più in grado di eseguire dei lavori pesanti che costituiscono la grande maggioranza della sua attività lavorativa e quella che è più interessante dal punto di vista lucrativo. Vi sono pochi lavoretti leggeri che può assolvere lui stesso senza assumere altro personale.

     Dal lato terapeutico le possibilità sono state ampiamente sfruttate.

     La prognosi è difficilmente valutabile a medio-lungo termine." (doc. AI 10-2)

                                         Dall’incarto della cassa malati risulta che in data 23 ottobre 2002 il dr. __________ ha certificato un’abilità lavorativa del 30%, limitata comunque a lavori leggeri con una limitazione del rendimento (doc. AI 2-65). Questa residua abilità lavorativa è stata in seguito confermata dal medesimo specialista sino al 30 aprile 2003, fatta eccezione per un periodo di totale inabilità dal 24 febbraio al 17 marzo 2003 (doc. AI 2-45-96). Dal canto suo il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel suo rapporto all’AI del 20 agosto 2003, confermata la diagnosi di “Acromioplastica artroscopica alla spalla sx” , intervento eseguito il 29 marzo 2002, ha dichiarato di non potersi pronunciare sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. AI 18-1). Sentito il parere del medico SMR dr. __________, l’amministrazione ha nuovamente interpellato il dr. __________, il quale, in data 21 ottobre 2003, ha comunicato di non aver più visto il paziente dal 21 marzo 2003, momento in cui era giustificata un’incapacità lavorativa del 70%, potendo lavorare solo in lavori leggeri. Ha specificato che in un’attività lavorativa leggera in cui non sono richiesti lavori di forza con gli arti superiori potrebbe esserci una capacità lavorativa del 50% o forse anche di più (doc. AI 23-3).

L’ufficio AI ha anche interpellato il dr. __________, specialista in medicina interna e cardiologia, il quale nel suo rapporto medico del 1° dicembre 2003, diagnosticate “cardiopatia ischemica su stato dopo infarto postero-lat, stato dopo PTCA/STENT del riva e RCX, Dislipidemia”, in merito alla valutazione sulla capacità lavorativa ha consigliato di rivolgersi al medico curante, indicato che dal lato cardiologico la capacità lavorativa era intatta, pur evitando sforzi intensi (doc. AI 24-2).

Il medico SMR, dr. __________, nel suo rapporto del 29 gennaio 2004, ha concluso quanto segue:

                                                                                                            Rapporto medico

Diagnosi principale

Impingement spalla sinistra operata  con acromioplastica 3.2002 dr. __________ Sindrome lombare con discopatia L4/5  

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriore diagnosi con influsso sulla CL

Cardiopatia ischemica dopo PTCA 5 anni fa Dupuytren bilaterale: operato mano destra 21.2001

Codice ICD 10

Codice AI

   Vedi mia nota del 8.10.2003 che riassume le patologie sopraesposte   Dopo le informazioni avute:   per la patologia pluridistrettuale reumatologica ed ortopedica dopo l'intervento con poco riuscita clinica (vedi rapporto dr. __________ del 2003) IL 100% per attività pesanti manuali IL 0% in attività adeguate leggere : non portare / sollevare pesi > 10kg, non stare sempre in piedi/seduto specialmente con torsioni/anteflessioni del rachide lombare, non dover regolarmente salire/scendere le scale, non manipolare sopra l'orizzontale anche saltuariamente.   La patologia cardiaca non rappresenta una ulteriore limitazione dell'abilità lavorativa visto l'esame da sforzo avuto nel 2003 ed il rapporto medico dr. __________ cardiolgo. Per essa si giustifica una IL totale solo per sforzi maggiori con carichi ripetitivi mentre in attività  adeguaste e leggere senza carico non vi è limitazione.  

                                         Eseguiti una serie di accertamenti in merito ad un’attività lavorativa nel frattempo assunta dall’assicurato, in data 4 ottobre 2004 il capo servizio dell’amministrazione poneva la seguente valutazione:

"  La documentazione medica agli atti permette di definire la situazione "stabile" per quanto riguarda la capacità lavorativa in attività adeguate, già prima della scadenza dell'anno di attesa (giugno 2002) e questo in base al rapporto medico allestito il 23.09.2002 dal dr. __________.

Se si applica la giurisprudenza per quanto riguarda il reddito esigibile in attività adeguata, si ottiene un reddito sicuramente superiore a quanto ottenuto dall'A. prima del danno alla salute e questo anche applicando la riduzione massima del 35% permesso dalla giurisprudenza; tale reddito, nel 2002 è di fr. 39'425 (RSS livello 4 quartile 2).

Procedere:

scrivere a assicurato chiedendo di indicare, entro 10 giorni dal nostro scritto, genere lavori da lui eseguiti a __________ o altre località nonché orario di lavoro settimanale e relativo reddito.

Indicare che il mandato 04.02.2004 al nostro Consulente è al momento annullato e che provvederemo a fornire ulteriori informazioni/spiegazioni dopo la risposta alla nostra richiesta." (doc. AI 40-1)

                                         Sulla base delle risultanze pervenute agli atti, l'amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni con decisione del 20 ottobre 2004 motivata come segue:

"  Esito degli accertamenti:

•    Dalla documentazione medica raccolta agli atti risulta che il signor RI 1 é stato ritenuto totalmente inabile al lavoro in attività manuali pesanti.

•    Sono per contro ritenute esigibili in misura completa attività adeguate allo stato di salute dove non vi sia la necessità di:

•    sollevare/trasportare pesi superiori a 10 Kg

•    stare sempre in piedi o seduto

•    torcere/anteflettere il rachide lombare

•    salire o scendere regolarmente le scale

•    manipolare sopra l'orizzontale

•    Esercitando tali attività l'assicurato potrebbe conseguire CHF 39'425.-- annui (dato 2002). Considerato che tale reddito é superiore a quanto ottenuto dal signor RI 1 prima dell'insorgenza del danno alla salute ne deriva che esercitando attività adeguate recupera pienamente la capacità di guadagno.

Decidiamo pertanto:

•    Non sussistendo una perdita economica di almeno il 40% la richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 44)

In sede di opposizione l’assicurato, tramite il __________, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione facendo tra l’altro valere:

"  Nella fattispecie si applica il raffronto generale dei redditi che per la situazione statutaria risulta molto penalizzante per l'assicurato. A nostro parere in modo in modo più appropriato deve essere applicato il metodo straordinario considerando quanto segue.

5.  Avantutto occorre procedere ad una comparazione delle attività lavorative rispettivamente ad una ponderazione dei compiti che l'assicurato ha svolto dopo l'inizio dei suoi problemi di salute. Egli è stato per lungo tempo inabile al lavoro, alternando periodi a tempo pieno con periodi a tempo parziale, tanto che ha esaurito le indennità giornaliere massime. Contestualmente ma soprattutto in seguito all'esaurimento delle prestazioni della CM, si è dedicato alla gestione dell'attività svolgendo prevalentemente piccoli lavori leggeri e compiti amministrativi, ricorrendo all'occorrenza e molto più di prima all'aiuto di personale in affitto per la consegna dei lavori. Al lavoratori utilizzati in prestito di volta in volta ha fatto svolgere i lavori più pesanti come per esempio i lavori di gessatura. Questo compito prima dell'insorgenza del danno alla salute (rammentiamo che l'assicurato esercita l'attività in proprio da diversi anni) veniva svolto direttamente ed egli ricorreva all'aiuto di terzi soltanto quando la mole di lavoro era tale da giustificare un altro operatore. Attualmente l'attività dell'impresa è ridotta a poco o niente causa il danno alla salute e l'impossibilità di coprire i costi derivanti dall'assunzione di personale in sua sostituzione.

6.  In secondo luogo rileviamo che vi è un'evidente disparità di trattamento tra l'assicurato quale lavoratore indipendente ed un lavoratore invece dipendente che ha le medesime limitazioni funzionali. Un lavoratore edile dipendente classificato nella categoria qualificati ha un salario annuale base di franchi 63756 (fr. 4905 x 13) secondo il contratto collettivo di lavoro. Tale reddito se applicato al signor RI 1 e tenendo conto della valutazione __________ che giudica l'assicurato inabile al 50% in attività confacenti, determina il diritto a prestazioni AI e quindi il ricorso alla rendita. La categoria del lavoratore edile dipendente che ha un alto rischio d'invalidità è in ogni caso percentualmente importante tra i beneficiari di prestazioni AI. E quindi evidente che nel caso del signor RI 1, applicando il metodo generale del raffronto dei redditi, tenendo conto delle importati limitazioni, vi è un'ingiusta penalizzazione ed una disparità di trattamento tra assicurati che hanno in comune la medesima attività, le medesime patologie ma divergono unicamente per lo statuto professionale di dipendente o indipendente. E' pur vero che il signor RI 1 ha corrisposto meno contribuzione AVS rispetto ad un lavoratore subordinato, ma ciò non è determinante per definire concettualmente di invalidità." (Doc. AI 52)

In data 23 novembre 2004 il dr. __________ ha inviato uno scritto all’Ufficio AI del seguente tenore:

"  Ho preso atto della vostra delibera del 20.10.2004, in cui si ritiene il paz. abile in misura completa per attività adeguate allo stato di salute.

Dal mio punto di vista ritengo che ciò non rifletta le reali possibilità del paz. che soffre tuttora di un severo impingement della spalla sx così come di una sindrome lombovertebrale con irradiazione algica all'arto inferiore sx associata a disturbi della sensibilità e con una chiara ipotrofia muscolare soprattutto della coscia sx. Essendo nota una discopatia L4/5 ho dunque richiesto una TAC lombare nell'ipotesi di una sindrome lomboradicolare L3 L4 a sx.

Complessivamente riterrei che il Signor RI 1 possa essere considerato abile nella misura del 50% al massimo in un'attività con i limiti da voi indicati." (doc. AI 53-1)

In seguito il medesimo sanitario ha fatto pervenire un referto radiologico datato 22 novembre 2004 indicante la presenza di un’ernia discale L4-L5 con compressione della radice L5 a destra (doc. AI 55-2) oltre ad uno scritto 10 dicembre 2004 del dr. __________, FMH in neurologia, concludente quanto segue:

"  CONCLUSIONE:

All'esame clinico noto una ipotrofia della coscia sin compatibile con vecchie sofferenze radiocolari, il P. riferisce inoltre un deficit sensitivo a tutto l'emicorpo sensitivo, con risparmio del viso, di dubbia interpretazione, forse funzionale. Non vi sono sicuri segni di compressione radicolare in atto, l'EMG ha dovuto essere interrotto su domanda del P, permette unicamente di escludere una denervazione in atto del gastrochemio sin. Penso che legate all'ernia discale L4-L5 anche se posta in posizione mediana paramediana ds, leggermente lussata verso il basso, con elementi di claudicatio in assenza però di un vero canale spinale stretto. Nonostante si tratti sicuramente di una situazione difficile (età, può discutere una infiltrazione peridurale, non vedo per il momento indicazione a misure chirurgiche. Da discutere ev. una RM in funzione del decorso." (doc. AI 56-9)

In merito il dr. __________ in data 13 dicembre 2004 ha osservato:

"  Mi riferisco alla precedente lettera del 23.11.2004 e al risultato della TAC lombare del 19.11.2004 (vidi allegato) che ha evidenziato una voluminosa ernia discale L4/5 con conflitto radicolare L5 d.d.p. più pronunciato a dx, dove però il paz. non é sintomatico.

Faccio presente che il paz. è stato sottoposto ad un esame neurologico il 10.12.2004 da Dr. __________, di cui vi allego una copia del referto.

Che i dolori all'arto inferiore sx siano di natura radicolare algica o pseudoadicolare, nulla toglie al fatto che vi è stato un peggioramento clinico in questo ultimo anno, per cui ritengo giustificato rivalutare la capacità lavorativa del paz. in particolare per quanto riguarda un'eventuale attività lavorativa leggera, a mio modo di vedere possibile al massimo al 50%." (doc. AI 56-7)

L’amministrazione ha quindi ordinato un accertamento medico presso il dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, nella sua perizia all’AI del 20 aprile 2005 ha concluso:

"  4. DIAGNOSI

-    sindrome lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale, attualmente più accentuata sul lato sinistro su alterazioni statiche della colonna vertebrale, con scoliosi destro convessa al passaggio toracolombare, disturbo di assimilazione lombosacrale, con sacralizzazione di L5 e presenza di un'ernia discale mediana e medio laterale destra a livello dei segmento L41L5

-    periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello della spalla di sinistra

-    stato dopo intervento di acromeo-plastica artroscopica il 29.03.2002, nonché presenza attualmente ancora di una lesione parziale della cuffia dei rotatori - morbo di Dupyutrain a sinistra interessante il IV e V raggio - adipositas

-    ipertensione arteriosa e stato dopo Stent 5 anni fa per coronaropatia

5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL, DANNO ALLA SALUTE

Questo paziente presenta attualmente una sindrome lombovertebrale, con componente spondilogena altalenante più marcata ultimamente sul lato sinistro.

L'esame clinico attuale non mostra segni di compressioni radicolari. Non vi sono segni di instabilità lombosacrale. All'origine di questa patologia vi è da una parte un'alterazione statica della colonna vertebrale, con una scoliosi destro convessa toracolombare, vi è un disturbo di assimilazione lombosacrale e vi è soprattutto una discopatia con ernia discale L4/L5 mediana e para mediana destra.

Si tratta di un decorso a carattere altalenante e con una certa cronicità, con dei reperti comunque clinici piuttosto blandi. Anche un esame neurologico eseguito dal Dr. __________ con elettromiografia, non ha mostrato reperti sostanziali per un'eventuale irritazione radicolare o un deficit sensitivo motorico. Accanto a questa problematica principale per quanto riguarda l'incapacità lavorativa del paziente, vi è pure una periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla di sinistra, con sintomatologia d'impingement. Il paziente era stato operato con acromeo-plastica artroscopica il 29.03.2002. li decorso di questo intervento era stato comunque piuttosto negativo, con persistenza di una sintomatologia dolorosa, in particolar modo sotto sforzo ed alla rotazione del braccio. Un esame di RM della spalla sinistra eseguito dopo l'intervento chirurgico, aveva evidenziato la persistenza di una lesione della cuffia dei rotatori di tipo parziale. Accanto a questi problemi vi è pure un morbo di Dupuytrain a livello della mano sinistra non particolarmente invalidizzante attualmente, ma che disturba il paziente nell'apertura completa della mano ed anche in movimenti fini delle dita delle mani.

Tenendo in considerazione questi aspetti, soprattutto la problematica degenerativa alla colonna lombare e la problematica di periartropatia della spalla sinistra, ritengo che il paziente presenti un'incapacità lavorativa almeno del 60% per l'attività professionale svolta di manovale muratore in proprio.

Ritengo che in quest'attività professionale egli sia limitato, soprattutto nel lavorare in posizioni statiche e fermo in piedi ed in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale, nonché nell'utilizzo dei camion per il trasporto del materiale.

Egli è particolarmente limitato anche nell'alzare dei pesi. Stimo qui la possibilità di alzare dei pesi al massimo di 5-10 Kg non ripetutamente. Vi è comunque ancora una capacità lavorativa residua nel controllo lavori, nel pianificare l'attività degli altri artigiani e in piccoli lavori di tipo manuale in cui il paziente possa alternare le posizioni statiche, movendosi e cambiando posizione non dovendo alzare dei pesi superiori a quelli elencati sopra.

Per quanto riguarda poi un'attività professionale medio-leggera nella quale il paziente può alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione, può evitare di alzare pesi superiori ai 10 kg ripetutamente, non deve rimanere seduto più di un'ora e non debba lavorare in modo continuato con le braccia alzate sopra l'orizzontale soprattutto utilizzando il braccio sinistro sotto sforzo vi è a mio modo di vedere ancora una capacità lavorativa residua dei 70%-80%." (Doc. AI 59)

Nelle sue Annotazioni 29 aprile 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"(…)

Perizia reumatologica dr. __________ del 20.4.2005:

Diagnosi:   sindrome lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale, attualmente più accentuata su lato sinistro su alterazioni statiche della colonna vertebrale, con scoliosi destro convessa al passaggio toracolombare, disturbo di assimilazione lombosacrale, con sacralizzazione di L5 e presenza di un'ernia discale mediana e medio laterale destra a livello del segmento L4/L5 Periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello della spalla di sinistra Stato dopo intervento di acromio-plastica il 29.3.2002, nonché presenza attualmente ancora di una lesione parziale della cuffia dei rotatori Morbo di Dupuytrain a sinistra interessante il IV e V raggio

                     Adiposità

                     Ipertensione arteriosa

                     Cardiopatia ischemica

Conclusione:

IL 60% quale muratore

Capacità residua: IL 20-30% in attività adatta: pesi fino a 5-10 kg, attività manuali medio­leggeri con possibilità di alternare la posizione seduta con quella in piedi/deambulazione, non stare seduto per oltre un'ora, non lavorare continuamente con le braccia alzate sopra l'orizzontale (specialmente il braccio sinistro non può svolgere in questa posizione sforzi).

Conclusione: l'attuale perizia conferma un peggioramento a livello del rachide dorsale con riduzione della capacità lavorativa in attività adatta del 20-30% (rendimento ridotto). I limiti funzionali in pratica si sovrappongono a quelli della prima decisione. Il peggioramento dello stato di salute è databile con il 19.11.2004, data esecuzione TAC e quindi oggettivazione di modifica dello stato di salute." (Doc. AI 61)

Dopo aver fatto esperire gli accertamenti di natura economica necessari (doc. AI 65), con decisione su opposizione 16 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni con le seguenti motivazioni:

"  Nella determinazione del grado d'invalidità, l'amministrazione si basa sui documenti medici per prendere posizione e, all'occorrenza, su documenti provenienti da altri specialisti. II compito del medico consiste nel valutare lo stato di salute della persona assicurata, nonché in quale misura e in quali attività è incapace di lavorare. Inoltre, le informazioni fornite dai medici costituiscono una base importante per valutare quali attività possano ancora essere ragionevolmente esigibili dalla persona assicurata (DTF 105 V 158 f. cons. 1 e DTF 125 V 261 cons. 4). Per valutare il grado d'invalidità non bisogna attenersi unicamente all'incapacità di lavoro medico-teorica. Determinante è piuttosto la ripercussione economica del danno alla salute (art. 16 LPGA).

Nella presente fattispecie, occorre sottolineare come l'amministrazione abbia preso la decisione impostasi dopo un'attenta analisi della documentazione agli atti da parte del SMR. Per principio, in sede d'opposizione spetta all'assicurato presentare delle prove atte a giustificare una differente valutazione delle circostanze.

Ora, la nuova documentazione medica è stata sottoposta al SMR ed in seguito al perito Dott. __________. Con perizia 20 aprile 2005, il reumatologo ha stabilito un'incapacità lavorativa del 60% quale muratore/manovale mentre del 20-30% in attività adeguate (medio-leggere).

Il SMR ha pertanto riconosciuto un peggioramento dello stato di salute dal novembre 2004.

II metodo legale di valutazione dell'invalidità è diverso, a seconda se si tratta di persone con o senza attività lucrativa. Il grado d'invalidità delle persone assicurate attive si determina tramite il confronto dei redditi. Il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui, dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di un situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).

Per determinare il reddito d'invalido si possono anche applicare i salari indicativi (Rilevazione svizzera della struttura dei salari RSS) se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la persona assicurata non ha assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 cons. 3b).

Va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64). Tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze dei singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione motivare l'entità della deduzione.

Se l'assicurato prima dell'invalidità esercitava un'attività lucrativa indipendente, il salario senza invalidità è determinato considerando l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità (RCC 1963 p. 427). Si tiene conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 p. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. Per quanto riguarda il reddito d'invalido, dai lavoratori indipendenti si può esigere un'attività adeguata da dipendente/salariato. Soprattutto se consente un guadagno nettamente superiore (RCC 1983 p. 246, 1968 p. 434).

Nel caso concreto, considerati i redditi dichiarati dall'assicurato per le imposte, risulta che questi dal 1997 non ha mai raggiunto i fr. 20'000.- annui. Considerate le esigue potenzialità dell'azienda ed utilizzato tale importo quale massimo reddito conseguibile senza invalidità, anche ipotizzando la massima riduzione percentuale sul salario statistico RSS (25%) e presa in considerazione una capacità di lavoro residua limitata al 70%, il reddito d'invalido (circa fr. 27'600.--) risulta sempre superiore a quanto concretamente guadagnato prima del danno alla salute.

Stante quanto precede, la capacità di guadagno residua del Signor RI 1 continua ad essere totale. L'assicurazione invalidità ha pertanto respinto a giusta ragione le pretese dell'assicurato, non essendo in particolare realizzati i presupposti basilari per il riconoscimento del diritto ad una rendita. La decisione impugnata risulta corretta e deve quindi essere confermata." (Doc. AI 66)

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.7.  

                             2.7.1   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6.).

                                         In effetti, appurato come il richiedente soffrisse di un problema alla spalla sinistra (Impingement con rottura parziale m.sopraspinato dopo operazione di acromio plastica il 29 marzo 2002), di una sindrome lombare con discopatia L4/5 oltre che di una cardiopatia ischemica e Dupuytren bilaterale, per meglio chiarire le effettive ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato, l’Ufficio AI ha aggiornato gli atti medici e fatto esperire una perizia dallo specialista reumatologo dr. __________. Quest’ultimo, esaminata tutta la documentazione medica esistente, posta le seguenti diagnosi

"  - sindrome lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale, attualmente più accentuata sul lato sinistro su alterazioni statiche della colonna vertebrale, con scoliosi destro convessa al passaggio toracolombare, disturbo di assimilazione lombosacrale, con sacralizzazione di L5 e presenza di un'ernia discale mediana e medio laterale destra a livello dei segmento L41L5

-    periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello della spalla di sinistra

-    stato dopo intervento di acromeo-plastica artroscopica il 29.03.2002, nonché presenza attualmente ancora di una lesione parziale della cuffia dei rotatori

- morbo di Dupyutrain a sinistra interessante il IV e V raggio

- adipositas

- ipertensione arteriosa e stato dopo Stent 5 anni fa per coronaropatia (doc. AI 59-4).

                                         ha concluso che tenendo in considerazione soprattutto la problematica degenerativa alla colonna lombare e la problematica di periartropatia della spalla sinistra, l’interessato era da considerare limitato nella sua capacità lavorativa, nella precedente attività di muratore, nella misura del 60%, mentre che in attività fisicamente medio-leggere l’incapacità scendeva al 20-30%. Con riferimento alla sua attività di muratore, lo  specialista ha altresì precisato che l’interessato non dovrebbe sollevare pesi superiori ai 5-10 Kg e non ripetutamente, rilevando come tuttavia vi sia ancora una capacità lavorativa residua nel controllo lavori, nel pianificare l’attività degli altri artigiani e in piccoli lavori di tipo manuale in cui l’assicurato possa alternare la propria posizione e non debba alzare pesi eccessivi (cfr. sopra consid. 2.5, doc. AI 59).

                                         Contrariamente a quanto sembra asserire l’interessato, il referto reumatologico agli atti, basato su un esame dettagliato cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6), appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso e, quindi, per non dare piena conferma a queste conclusioni.

                                         D’altra parte, l’amministrazione ha provveduto anche ad interpellare il dr. __________, cardiologo, in merito alle eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurato della cardiopatia ischemica di cui è affetto. Nel suo rapporto all’Ufficio AI del 1° dicembre 2003 lo specialista ha concluso per una capacità lavorativa integra a patto di evitare sforzi intensi (doc. AI 24-2).

                                         A ragione quindi l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato, a dipendenza della problematica ortopedica e reumatologica, incapace al lavoro nell’attività precedentemente svolta di muratore/giardiniere nella misura del 70%, in un’attività professionale medio-leggera, rispettosa dei limiti evidenziati dal perito, nella misura del 20-30%.

                             2.7.2   Questa dettagliata ed approfondita valutazione non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate.

Quanto prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, un’inabilità al lavoro maggiore a causa delle  patologie che lo affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni del perito interpellato dall’amministrazione o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.

                                         Innanzitutto, non possono modificare le suesposte conclusioni le varie certificazioni del dr. __________, curante del richiedente, di epoca peraltro antecedente la perizia del dr. __________. In effetti, a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (cfr. copra consid. 2.6), le attestazioni del dr. __________, incluse quelle del 23 novembre e 13 dicembre 2004 (doc. AI 56-6,7), non apportano elementi nuovi o considerazioni che possano in qualche modo mutare le conclusioni tratte dal dr. __________ sulla base di un’accurata e approfondita valutazione del caso.  In effetti la descrizione del quadro clinico fatta dal reumatologo curante dell’assicurato coincide essenzialmente con quella del perito, inclusa la presenza dell’ernia discale. Per il resto, il dr. __________ non evidenzia nuovi elementi clinici, ma si limita essenzialmente a dare una diversa interpretazione della capacità lavorativa residua dell’assicurato (stimata nel 50% in attività adeguate) che tuttavia non permette di discostarsi dalle valide conclusioni cui è giunto il perito incaricato dall’amministrazione o di indiziare elementi tali da ammettere una sostanziale modifica delle stato reumatologico rispetto a quanto attestato dal dr. __________ nell’aprile 2005.    

                                         Né del resto l'ulteriore documentazione prodotta dall'interes-sato, segnatamente il certificato 22 novembre 2004 della Clinica __________ o quello del 10 dicembre 2004 del dr. __________, neurologo, consente di concludere altrimenti, in quanto non indiziante una conseguente inabilità lavorativa a dipendenza della problematica, definita dallo specialista di natura pseudoradicolare, legata all’ernia discale (cfr. in questo senso anche il dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 18 febbraio 2005, doc. AI 57-1).

Né infine l’interessato ha fatto valere, nel suo gravame, altre allegazioni che possano in qualche modo modificare le suesposte conclusioni.  

                                         Se ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza sollevato argomentazioni o prodotto alcun certificato medico atti a dimostrare che sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b) i disturbi di cui è affetto incidessero sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dal perito incaricato dall’amministrazione.

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 40% nell’attività precedentemente svolta quale muratore, e del 70-80% in un'attività lavorativa medio-leggera più adatta.

                               2.8.  

                            2.8.1.   Per quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.3 e 2.4 che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003 nella causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.2003.15).

                                         Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro  (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

                             2.8.2   Nel caso in esame, per la determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione ha utilizzato il metodo ordinario mettendo quindi a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale muratore indipendente (reddito da valido) con quello risultante da un’attività medio-leggera non qualificata (reddito da invalido). L’Ufficio AI non ha quindi applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4), essendo stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute tramite i dati fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale non rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati.

                                         Più precisamente, l’amministrazione, tenuto conto delle limitazioni funzionali soprattutto dal punto di vista reumatologico, partendo da un reddito statistico di riferimento secondo le tabelle RSS quale dipendente di fr. 52’566, operate deduzioni sino al (massimo consentito del) 25% per tener conto delle varie limitazioni da rispettare indicate dal perito, considerando inoltre una capacità lavorativa del 70% (secondo il dr. __________ del 70-80%, cfr. sopra consid. 2.5), ha ottenuto un reddito d’invalido in funzione della capacità lavorativa residua effettivamente realizzabile di fr. 27'597 (doc. AI 65-1).

                                         Per quanto invece riferito al reddito da valido, osservato come conformemente alle verifiche fiscali esperite negli ultimi 7 anni il richiedente non avesse mai raggiunto, nella sua professione indipendente, un reddito tassato di fr. 20'000 annui, l’Ufficio AI ha concluso che l’interessato non subiva alcuna perdita di guadagno giacchè comunque il reddito da invalido di riferimento superava quello da valido. In altre parole, esercitando una professione adeguata al suo stato di salute, l’assicurato potrebbe recuperare pienamente la capacità di guadagno.

                                         Per le motivazioni che seguono questo Tribunale non vede ragione per dissentire.  

                             2.8.3   Il ricorrente censura tali conclusioni e in particolare l’utilizzo del metodo ordinario di raffronto dei redditi ai fini della valutazione dell’invalidità operato dall’Ufficio AI e invoca in suo luogo l’applicazione del metodo straordinario, rilevando che un diverso modo di procedere sarebbe contrario al principio costituzionale dell’uguaglianza di trattamento.  

                                         Ora, in proposito, va ribadito (cfr. sopra consid. 2.4) innanzitutto che secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e meglio solo se uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205; cfr. DTF 104 V 136).

                                         D’altra parte, è opportuno ricordare che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         In tale prospettiva, dunque, ad un assicurato indipendente si può ragionevolmente richiedere di intraprendere un’attività dipendente nella misura in cui egli possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che tale cambiamento di professione  - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale -  sia ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag. 256; STFA inedita 7 giugno 2006 nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza: in quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata. Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella causa S., I 761/04, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili).

                                         Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

                                         Nella specie, come dianzi esposto, l’Ufficio AI, per determinare il grado d’invalidità, ha contrapposto al reddito da valido, determinato sulla base della media degli utili netti e fiscalmente imposti percepiti dal ricorrente nell’attività di muratore indipendente, esercitata sin dal 1989, negli anni precedenti all’insorgenza del danno alla salute (circa fr. 20'000), un reddito da invalido dedotto dai salari statistici.

                                         Ora, in proposito deve essere innanzitutto precisato che il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività dipendente con redditi da attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/03 e riferimenti).

                                         Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata). Come in quello presente, visto che i redditi di raffronto sono determinabili o perlomeno stimabili con una certa affidabilità. In effetti gli atti fiscali riferiscono di un reddito annuo imponibile medio di poco meno di fr. 20'000 negli anni dal 1997 al 2003 (doc. AI 64-1) (la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi, cfr. AJP 1999 p. 484). Del resto, nel 2002 e nel 2003, periodo in cui l’assicurato, tramite il suo legale, ha dichiarato di lavorare al 50% (doc. AI 7-1), i redditi imposti si situano a fr. 11'902 rispettivamente fr. 8'900 (doc. AI 64-1), cifre che confermano quindi l’andamento degli introiti degli anni precedenti svolti a tempo pieno.

                                         Va anche osservato che tali dati non sono contestati, ma anzi espressamente ammessi dall’assicurato.

                                         Né del resto egli fa valere elementi tali da lasciar presumere che in futuro la sua attività avrebbe subito un incremento dell’utile o della cifra d’affari o che in altra maniera le cifre dedotte dagli atti fiscali non siano rappresentative.

                                         Certo, non si può dar torto al ricorrente quando sottolinea l’esiguità dei redditi conseguiti. Tuttavia va detto in proposito che il TFA ha già avuto modo di considerare che qualora – come in casu – alla luce delle circostanze concrete bisogna ritenere che l’assicurato senza invalidità verosimilmente si sarebbe, come in passato, volontariamente accontentato di una siffatta attività lavorativa poco redditizia, bisogna fondarsi su tali proventi, anche se di per sé l’interessato avrebbe avuto la possibilità di accedere ad altre attività lavorative, magari salariate, meglio retribuite (STFA non pubblicate del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02 e del 4 aprile 2002 nella causa M., I 696/01; RCC 1992 p. 92 consid. 4a;  cfr. con riferimento tuttavia ad assicurati salariati la STCA del 28 febbraio 2007 nella causa R., 35.2006.61 e i riferimenti).

                                         Nella specie, già si è detto che l’assicurato non ha indicato le ragioni per cui egli si sia accontentato, negli ultimi anni, benchè ancora in età relativamente giovane, di redditi così esigui piuttosto di dedicarsi ad altra attività meglio remunerata. Si deve quindi presumere che tali redditi abbiano la loro ragione in una libera scelta dell’interessato. Egli non ha del resto mai sostenuto o lasciato intendere che senza il danno alla salute avrebbe abbandonato l’attività indipendente per dedicarsi ad un lavoro dipendente.

                                         A titolo abbondanziale va detto che comunque nella specie l’amministrazione, avendo considerato, come si è visto, un reddito da invalido applicando la riduzione massima possibile del 25%, ha contribuito a ristabilire una certa sintonia tra i due redditi da porre a confronto (cfr. in proposito DTF 129 V 225). Anche nell’ipotesi maggiormente favorevole per l’assicurato, il tasso d’invalidità complessivo non potrebbe tuttavia avvicinarsi alla soglia pensionabile del 40%.

                                         D’altra parte, considerato come dagli atti non risultano circostanze – soggettive o oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, richiamato il già evocato principio generale per il quale all’assicurato incombe l’obbligo di ridurre il danno, anche un cambiamento di professione può ritenersi esigibile in concreto, segnatamente anche nel senso di intraprendere un’attività dipendente.

                                         Per quanto riguarda in particolare l’età dell’assicurato, sottolineata dal medesimo nel suo ricorso, al momento della presentazione della domanda di prestazioni, nel 2002, egli era appena cinquantenne ed aveva quindi di fronte a sé perlomeno ancora oltre dodici anni di attività (cfr. RCC 1968 p. 434 e STFA non pubblicata dianzi citata). Inoltre, l’attività professionale da lui esercitata era già piuttosto variegata, occupandosi sia dei lavori di muratura, di giardinaggio e di quelli contabili e amministrativi della ditta. Rilevato poi come egli non abbia sempre svolto solo un’attività indipendente, a maggior ragione un cambiamento di professione deve ritenersi esigibile (cfr. VSI 2001 p. 279 consid. 5). Si deve quindi ammettere che, richiamato nuovamente il dovere di ogni assicurato di limitare il danno, dal ricorrente si può anche pretendere di passare ad un’attività lavorativa, dipendente, adeguata ai suoi limiti funzionali recuperando la sua capacità di guadagno.

                                         Infine, con riferimento alla censura sollevata dall’interessato nel suo gravame, il TFA ha già avuto modo di precisare che in un tal modo di procedere non è per nulla ravvisabile una violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost). In effetti un cambiamento di professione – e di conseguenza il computo di un reddito da attività dipendente – è da considerarsi solo se, come in concreto, è ritenuto esigibile alla luce di criteri soggettivi e oggettivi e delle circostanze del singolo caso.

                                         Va infine ancora aggiunto, con riferimento alle limitazioni da rispettare in un’attività lavorativa suggerite dai medici, che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori poco o non qualificati, pur essendo in buona parte limitato a lavori di manodopera o altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331), offre comunque non poche possibilità a chi non è più in grado di svolgere attività pesanti, ritenuto che nell’industria e nell’artigianato le attività pesanti vengono sempre più spesso eseguite tramite macchine, con conseguente aumento di attività di controllo e sorveglianza (STFA non pubblicata del 22 novembre 2006, I 747/2005). 

                                         Ne discende che a ragione, in applicazione della giurisprudenza del TFA, l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione dell’invalidità dell’assicurato il metodo ordinario del raffronto dei redditi e negata l’applicazione del metodo straordinario.

                                         A titolo abbondanziale va detto che le conclusioni cui è giunta l’amministrazione non potrebbero mutare nemmeno volendo considerare, nella determinazione del reddito da valido, la media degli utili imposti fiscalmente maggiorati dei contributi sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (cfr. in proposito le STFA già citate sopra I 543/2003 e I 145/01). In effetti la differenza tra i fr. 20'000 considerati e i fr. 27'597 ritenuti come reddito da invalido dopo applicazione di tutte le riduzioni percentuali consentite non potrebbe in ogni modo essere colmata nemmeno ammettendo un ammontare di circa fr. 3’000 di oneri sociali.  

                                         Per completezza va fatto ancora presente che con sentenza del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                                         Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il reddito esigibile in un’attività adeguata risulterebbe ancora superiore a quello calcolato dall’amministrazione e, di conseguenza, ancora maggiore il divario rispetto ai guadagni conseguiti dall’assicurato e, quindi, il tasso d’incapacità al guadagno risulterebbe comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

                                         Alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).

                               2.9.   Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere il ricorrente invalido in misura inferiore al 40%, essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata. 

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.70 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2007 32.2006.70 — Swissrulings