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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2007 32.2006.63

5 marzo 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,378 parole·~22 min·1

Riassunto

Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché accerti l'esigibilità dell'assicurato, 62 enne al momento della decisione contestata, quale impiegato bancario con mansioni sedentarie (attività adeguata), l'ammontare del reddito da invalido e il grado d'invalidità.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.63   BS/td

Lugano 5 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 8 febbraio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1944, precedentemente attivo quale funzionario bancario, nel settembre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da malattia cardiaca e coronarica (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), con decisione 15 giugno 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, sulla base delle seguenti motivazioni:

"  Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal rapporto peritale stilato dai medici del SAM di Bellinzona risulta che lei presenta una totale capacità lavorativa nella sua professione di bancario, amministratore e affini. Di conseguenza l'attuale assenza dal lavoro, che perdura dal mese di marzo 2003, non è medicalmente sostenibile.

Il medico specialista in cardiologia interpellato ritiene che per poter mantenere questa capacità anche in futuro sarebbero da evitare orari irregolari e continui stressanti spostamenti in auto.

Vista la sua lunga esperienza lavorativa è pertanto auspicabile trovare un accordo per un impiego che non comporti lunghi spostamenti in auto o orari irregolari, presso l'attuale datore di lavoro o presso un altro istituto bancario, senza subire una perdita di guadagno." (Doc. AI 31)

                               1.2.   Con opposizione 15 ottobre 2004 l’assicurato ha contestato la decisione amministrativa, sostenendo una perdita di guadagno pari al 100%. In particolare egli evidenzia che la sua età avanzata, il suo stato di salute ed il suo curriculum professionale di fatto escludono un suo reinserimento in un’attività bancaria con funzioni di tipo amministrativo e sedentario. A sostegno di quanto asserito egli ha prodotto uno scritto del suo ex datore di lavoro e di altre istituti bancari da lui contattati per la ricerca di un posto di lavoro adeguato alle sue condizioni di salute (doc. AI 32).                  

                               1.3.   Con decisione 8 febbraio 2006 l’Ufficio AI, dopo aver esperito degli accertamenti economici, ha parzialmente accolto l’opposizione riconoscendo il diritto ad un quarto di rendita dal 1° marzo 2004, rilevando quanto segue:

"  Preso atto delle conclusioni mediche, si sottolinea in fase di opposizione quanto emerso dalla perizia cardiologica, ovvero che l'assicurato deve essere ritenuto pienamente abile al lavoro in un'attività d'ufficio quale impiegato di banca, fiduciario e simili. Per mantenere detta capacità lavorativa è opportuno che l'assicurato faccia orari regolari e non sia obbligato a continui e stressanti spostamenti (fattore prognostico negativo). Ritenuto che la sua precedente attività di acquisitore di clientela non é più esigibile dal lato medico, l'incarto è stato sottoposto al vaglio del servizio integrazione dell'AI, il quale ha indicato che per un'attività in ambito bancario in posizioni medie-alte (quadri) nelle mansioni di procuratore, mandatario, fiduciario finanziario, attività esigibili nel caso, la retribuzione varia da fr. 6'000.-- a 7'000.-- mensili lordi (per tredici mensilità). Naturalmente per alcune attività (ad es. , gestione patrimoniale all'interno di fiduciarie) l'ottenimento del posto di lavoro nonché la retribuzione dipendono dal portafoglio clienti.

Ritenuto quindi un reddito ipotetico da sano dell'assicurato tra fr. 150'000.-- e 160'000.-- con media di fr. 155'000.-annui (cfr. questionario datore di lavoro del 22.09.2003) raffrontato ad un reddito ipotetico da invalido di fr. 84'500.-- (media tra fr. 6'000.-- e fr. 7'000.--) che l'assicurato potrebbe ancora percepire svolgendo le attività esigibili, risulta un grado d'invalidità del 45% che apre il diritto per l'assicurato al quarto di rendita.

Come emerge dagli atti all'incarto, l'inabilità lavorativa rilevante ha avuto inizio da marzo 2003. Il diritto alle prestazioni dell'assicurato nasce quindi a seguito dell'anno di attesa con media del 40% di incapacità lavorativa. Pertanto dal 01.03.2004 l'assicurato è posto a beneficio di un quarto di rendita invalidità." (Doc. AI 43)

                               1.4.   Con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’erogazione di una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2004, motivando:

"  Egli contesta però quanto esposto al considerando 8 e le conclusioni di cui al considerando 9 della decisione impugnata.

In particolare come risulta dal nuovo certificato medico 1 marzo 2006 del dott. __________, il ricorrente in situazioni di stress psichico e di sforzi fisici non è immune da rischi, e ciò malgrado egli si sottoponga  a una disciplina terapeutica rigorosa.

Sempre da detto certificato medico risulta che il dott. __________ ha visitato nuovamente il ricorrente il 5 dicembre 2005, discutendo con lui in modo approfondito l'organizzazione della sua capacità lavorativa residua.

Il dott. __________, dopo discussione con il medico curante (dott. __________ di __________) del ricorrente, gli ha proposto un lavoro di quattro mezze giornate la settimana, nell'ambito di un'attività di tipo burocratico.

Occorre infatti tener presente che il ricorrente deve quotidianamente sottoporsi ad una terapia farmacologica che gli inibisce qualsiasi sforzo fisico, causandogli notevoli problemi di stanchezza fisica.

Sulla base di tale certificato medico, è evidente che il grado di invalidità del ricorrente, tenuto conto del reddito da sano di Fr. 155'000.-- annui e dell'ipotetico reddito da invalido, non già di Fr. 84'500.-annui per un'attività lavorativa al 100% come calcolato dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità, bensì di Fr. 33'800.-- per un'attività lavorativa al 40% come proposta dal dott. Mordasini,  pari al 78% e non al 45%, come calcolato dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità.

Occorre inoltre tener conto che l'età di 62 anni del ricorrente rende praticamente impossibile un suo qualsivoglia reinserimento del mondo lavorativo.

Il ricorrente chiede che venga esperita una nuova perizia medica.

Da quanto sopra ne consegue che il ricorrente, potendo ancora percepire, seppure in modo del tutto teorico, ma certamente non reale tenuto conto dell'attuale mercato del lavoro, un reddito annuo di Fr. 33'800.--, raggiungendo così un grado d'invalidità del 78%, ha diritto ad una rendita intera (art. 28 cpv. 1 LAI), e ciò sia che si consideri la citata norma valida prima del 1 gennaio 2004, che la modifica in vigore da tale data." (Doc. I)

                               1.5.   Con risposta di causa 5 aprile 2006 l’Ufficio AI, sostenendo l’assenza di una rilevante modifica dello stato di salute del ricorrente, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.6.   Con scritto 21 aprile 2006 il ricorrente ha ribadito la richiesta di espletamento di una nuova perizia medica.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita intera.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Nella fattispecie in esame, per quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, l’amministrazione ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto 6 settembre 2004 (doc. Al 30-1) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: una psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e cardiologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro di accertamento, i medici non hanno riscontrato alcuna patologia limitante la capacità lavorativa.

                                         Per quel che concerne, l’aspetto cardiologico, oggetto del contendere, lo specialista consultato dal SAM, dr. __________, attivo presso il Servizio di cardiologia ed angiologia all’Ospedale __________, ha diagnosticato una coronaropatia monotroncolare con occlusione cronica collateralizzata del RIVA, PTCA del primo ramo diagonale del RIVA il 24.03.2003, angina pectoris stabile, ipertensione arteriosa trattata, dislipoproteneimia tipo IIb e adipositas.

                                         In merito all’abilità al lavoro, egli ha evidenziato quanto segue:

"  Il Signor RI 1 presenta un'angina pectoris cronica stabile con buona riserva funzionale e capacità lavorativa teorica intatta. In funzione dei dati oggettivi deve quindi essere, al momento attuale, ritenuto dal punto di vista teorico, pienamente abile al lavoro in una attività di tipo burocratico quale l'impiegato di banca.

Per favorire il mantenimento di questa capacità lavorativa anche in futuro sarebbe opportuno che il paziente facesse degli orari regolari e non sia obbligato a continui e stressanti spostamenti in auto. Lo stress è una delle principali cause dello stile di vita inadeguato ciò che lo rende, anche se in maniera indiretta, un importante fattore prognostico negativo." (Doc. AI 30)

                                         Preso atto della tipologia professionale cui l’assicurato è stato confrontato prima del danno alla salute (addetto all’acquisizione della clientela __________, con frequenti viaggi nella __________, con orari lavorativi irregolari), nonché del giudizio negativo espresso il 14 ottobre 2004 dal cardiologo curante, PD dr. __________, primario presso il “__________” di __________, in merito ad una capacità lavorativa nell’ultima attività svolta dall’interessato (doc. AI 32-6), con la decisione contestata l’Ufficio AI ha pertanto ritenuto il ricorrente inabile al 100% nella sua precedente mansione di consulente bancario ma pienamente abile in un’attività bancaria di tipo amministrativo.

                                         Con il presente ricorso l’assicurato ha innanzitutto sostenuto un peggioramento delle proprie condizioni cardiache. Al riguardo, egli ha prodotto il certificato 1° marzo 2006 del dr. __________:

"  Beim obengenannten Patienten besteht eine koronare Herzkrankheit, die sich dank ausgebauter medikamentöser und durchgeführter interventioneller Therapie sowie unter körperlicher Schonung und Fernhaltung von beruflichem Stress einigermassen stabilisiert hat. Noch immer ist der Patien aber bei psychischen Stressituationen und körperlichen Belastungen nicht beschwerdefrei, dies trozt einwandfreier Therapiedisziplin.

Am 5. Dezember 2005 habe ich Herrn RI 1 letztmals in meiner Praxis untersucht und mit ihm die optimale Gestaltung seiner Restarbeitsfähigkeit besprochen. Aufgrund seiner Angaben und nach Rücksprache mit seinem Hausarzt, der die Verhältnisse von Herrn RI 1 bestens kennt, habe ich dem Patienten vorgeschlagen, vier halbe Tage pro Woche in einem nicht belastenbden Beruf zu arbeiten." (Doc. A1)

                                         Con riferimento alla visita del paziente avvenuta il 5 dicembre 2005 (prima dell’emissione della decisione su opposizione), il succitato specialista ha sostanzialmente evidenziato una stabilizzazione del quadro cardiaco mantenuta grazie al trattamento medicamentoso e terapeutico, nonché al fatto che il paziente abbia evitato situazioni professionali di stress, confermando tuttavia la vulnerabilità dello stesso in condizioni di stress psichico e di affaticamento fisico. Sulla base delle indicazioni ricevute dal paziente e dopo consultazione con il medico curante, il dr. __________ ha proposto un’attività leggera da svolgere nel lasso di quattro mezze giornate alla settimana.

                                         Orbene, questo TCA non può che confermare quanto contenuto nella nota 5 aprile 2006 del dr. __________, attivo presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI), ossia che il certificato del dr. __________ non permette di costatare una modifica di rilievo dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia del SAM. Se da una parte lo specialista curante ha in pratica attestato una capacità lavorativa del 40% in attività leggere (quattro mattinate di attività nell’arco di una settimana), dall’altra egli non ha specificato i motivi di tale valutazione. Va poi ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Va poi ricordato come il dr. __________ abbia parlato di una stabilizzazione della sintomatologia cardiaca e ribadito che l’assicurato deve evitare situazioni di stress psicologico e caricamenti fisici, circostanze già oggetto della dettagliata ed esaustiva perizia del SAM, alla quale va conferito valore probatorio pieno (in argomento: cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160).

                                         In conclusione, sulla base dell’affidabile e concludente perizia SAM, tenuto conto dell’assenza di una rilevante modifica della situazione valetudinaria, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato presenta una residua capacità lavorativa del 100% in attività bancarie con mansioni puramente amministrative, ove possa mantenere degli orari regolari, senza continui spostamenti in auto e senza situazioni di stress.

                               2.5.  

                            2.5.1.   Ritenuta dunque una piena capacità lavorativa in attività di banca di tipo sedentario, occorre esaminare l’esigibilità di tale attività e di conseguenza determinare il reddito ipotetico dell’assicurato, 62 enne al momento della decisione impugnata.

                                         Questa valutazione è stata affidata al consulente professionale dell’AI, il quale con rapporto 25 gennaio 2006 ha evidenziato quanto segue:

"  La sua impossibilità al viaggio sicuramente pregiudica la sua capacità di acquisire clientela.

Bisognerebbe sondare se ha clientela in gestione, ovvero clienti a lui ancora fidelizzati. In tal caso questi potrebbero essere un'ottima "merce di scambio" per ottenere un nuovo posto di lavoro, magari presso una fiduciaria di gestione patrimoniale. Se così non fosse, si potrebbe pensare ad una retribuzione max. di CHF 6000.-/7000.- x 13 sempre in un ambito bancario in posizioni medie-alte (quadri), come procuratore, mandatario, fiduciario finanziario)." (Doc. AI 41)

                                         Il 7 febbraio 2006 egli ha aggiunto:

"  Come richiesto, faccio rilevare che le cifre citate nella mia precedente annotazione del 25.01.2006, sono i salari usuali nella regione di riferimento (Canton Ticino) corrisposti nei settori bancari e tenuti a debita considerazione anche da tutti gli attori coinvolti nella gestione del personale, ivi compresi i "cacciatori di teste" al momento del reclutamento di personale per mandato delle stesse banche.

Infatti nel settore commerciale/amministrativo non vige un contratto collettivo di lavoro ma i salari sono da ritenersi d'uso.

La __________ (__________) si occupa annualmente di informare il settore dei salari "consigliati" ma non pone degli obblighi, inoltre si occupa dei salari generici senza citare né le funzioni né le competenze per ricoprire determinati ruoli.

E' chiaro che ogni istituto bancario è libero di pagare un salario come desidera, ma è anche chiaro che la media è sempre la stessa altrimenti ci sarebbero troppi spostamenti da banca a banca in special modo per le funzioni dette alte medio/alte.

Nello stabilire un salario è importante anche sottolineare, oltre alla funzione e alle competenze che un collaboratore deve possedere, anche il "valore aggiunto" che esso porta a beneficio della banca, per esempio la clientela." (Doc. AI 42)

                                         In estrema sintesi, il consulente ha ritenuto che in ambito bancario l’assicurato può svolgere le funzioni medio alte, quali procuratore, mandatario e fiduciario finanziario, con una retribuzione massima tra i fr. 6000 e fr. 7000 al mese, per tredici mensilità.

                            2.5.2.   Occorre qui ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicher-ungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

                                         Infine, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).

                            2.5.3.   Nel caso in esame, secondo questo TCA l’accertamento economico eseguito non risulta essere convincente e questo per i motivi che seguono.

                                         Innanzitutto non va dimenticato, come correttamente fatto presente dal ricorrente, che nel settore bancario si è confrontati con una sempre maggior riduzione del personale, mediante l’incentivo dei prepensionamenti e la sostituzione di funzionari dirigenti di una certa età con giovani quadri il cui salario è inferiore.

                                         Su tale punto, il consulente non ha fornito alcuna spiegazione/indicazione, partendo implicitamente dall’esigibiltà dell’as- sicurato 62enne in mansioni di procuratore, mandatario e fiduciario finanziario.

                                         Inoltre, la determinazione del salario ipotetico non risulta essere altrettanto convincente. Vero che il consulente, nella nota 7 febbraio 2006, ha scritto di aver riferimento ai salari usuali nel Cantone Ticino, accennando a salari “consigliati” della __________. Tuttavia egli non ha fornito alcuna base concreta di calcolo.

                                         D’altronde, secondo questa Corte, allorquando si deve valutare la residua capacità lavorativa di persone prossime al pensionamento, occorre agire con maggior prudenza e fondatezza, tanto più se le stesse presentano delle problematiche di natura medica.

                                         Per questi motivi, a mente di questa Corte, s’impone un rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad una approfondita valutazione dell’esigibilità per l’assicurato, nato nel 1944, in attività bancarie di tipo amministrativo e sedentario, eventualmente interpellando la categoria professionale a cui l’assicurato appartiene, tenendo comunque conto dei risultati della perizia pluridisciplinare del SAM.

                               2.6.   L’assicurato ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria volta ad accertare la sua residua capacità lavorativa.

A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs rechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, la documentazione medica agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione pluridisciplinare del SAM, tantomeno per ammettere l’esistenza di un peggioramento, per cui non è necessario espletare una perizia medica giudiziaria.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 8 febbraio 2006 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.5.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.63 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2007 32.2006.63 — Swissrulings