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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2007 32.2006.60

17 aprile 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,953 parole·~40 min·2

Riassunto

Revisione. Confermato il diritto a una mezza rendita in quanto un peggioramento dello stato di salute dell'asssicurato non é stato debitamente attestato.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.60   FS/ll

Lugano 17 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 marzo 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 febbraio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con domanda 9 marzo 1999, RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale educatore specializzato presso l’Istituto __________ di __________ (doc. 1/2-5 e 1/13-14 incarto disoccupazione), ha chiesto di poter beneficiare di provvedimenti professionali (doc. AI 5/1-7).

                                         Con comunicazione 29 agosto 2000 l’assicurato è stato posto al beneficio di provvedimenti professionali e meglio, di una riformazione professionale in qualità di docente mediante frequentazione della Scuola __________ di __________ (doc. AI 31/1).

                                         L’assicurato non ha superato il primo anno di riformazione e, dopo aver sentito il direttore della scuola e il suo medico curante, il consulente in integrazione professionale nel suo rapporto finale 13 settembre 2001 si è così espresso:

"  (…)

A seguito del rapporto medico del 21 agosto 2001, ho incontrato il dottor __________, per discutere in modo più approfondito la situazione dell'assicurato.

Innanzitutto ho spiegato al medico che, tra gli obiettivi di una riqualifica professionale AI, c'è quello importante del recupero e miglioramento della capacità di guadagno. Nel caso del signor RI 1 (visto il suo alto stipendio come educatore) questo recupero è possibile unicamente proponendo una formazione superiore (come quella tentata della scuola __________).

Le attuali condizioni di salute dell'assicurato non permettono di pensare che egli possa affrontare delle riqualifiche così impegnative.

Dall'incontro è emerso che il signor RI 1 è in grado unicamente di svolgere lavori poco impegnativi e stressanti dal punto di vista psichico.

Personalmente, concetto che ho ribadito al dott. __________, ritengo che al momento non ci siano i presupposti per altri provvedimenti professionali Al (né una riqualifica ma nemmeno un orientamento) a favore dell'assicurato. Questi non porterebbero infatti a nessun miglioramento delle sue capacità lavorative e di guadagno.

Egli, a mio giudizio, è da ritenersi abile in lavori semplici dal punto di vista intellettuale. L'assicurato potrebbe, ad esempio, esercitare la prima professione imparata d'impiegato d'ufficio (senza assumere responsabilità) o in una qualsiasi attività non qualificata.

Dati economici e capacità di guadagno residua.

Nel precedente lavoro di educare l'assicurato avrebbe potuto guadagnare un salario annuo di Fr. 97500 nel 1998. Svolgendo un'attività lucrativa adeguata al suo stato di salute (attività non qualificata al 100%), il signor RI 1 potrebbe in via teorica ricavare un reddito annuo di Fr. 45390 (valori 1998). La sua attuale capacità di guadagno residua è quindi del 46%.

Propongo l'assegnazione di una mezza rendita Al ed un riesame della situazione fra circa un anno." (doc. AI 41/1-2)

                                         Con decisioni 14 novembre 2001 e 16 gennaio 2002 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1° ottobre 1999 al 31 agosto 2000, dal 1° settembre 2001 al 31 ottobre 2001 e dal 1° novembre 2001 in avanti (doc. AI 50/1-2, 56/1-2 e 55/1-2).

                               1.2.   A conclusione della procedura di revisione avviata nel settembre 2003 (doc. AI 66/1 e 65/1-2), dopo aver esperito gli accertamenti medici del caso (doc. AI 69/1-4, 72/1 e 74/1-4), l’Ufficio AI ha concluso che la situazione clinica è rimasta invariata rispetto alla precedente decisione di rendita e con decisione 19 ottobre 2004 ha stabilito che l’assicurato “(…) continuerà a beneficiare della medesima rendita d’invalidità ottenuta finora (grado 54%) (…)” (doc. AI 77/1).

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato tramite la RA 1 – con la quale egli contesta la valutazione medica operata dall’Ufficio AI sostenendo che il suo stato di salute sarebbe peggiorato – con decisione su opposizione 2 febbraio 2006 (doc. AI 90/1-6) l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione 19 ottobre 2004 adducendo che “(…) il SMR dell’AI ha espresso il proprio giudizio previa completa e dettagliata visita medica, le cui risultanze sono state coerentemente esposte nel rapporto 16 settembre 2004 agli atti. Ne discende pertanto che al rapporto in questione può essere riconosciuto pieno valore probatorio. In conclusione, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico che depongano per un’incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni effettuate dall’amministrazione (…)” (doc. AI 90/5).

                               1.4.   Contro questa decisione, sempre tramite la RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera. Sostanzialmente egli ribadisce che il suo stato di salute sarebbe peggiorato e produce lo scritto 24 febbraio 2006 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato al suo rappresentante.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e, dopo aver ribadito che non vi è stato alcun peggioramento inerente lo stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa, ha osservato che “(…) nella sua annotazione 16 marzo 2006 il Dr. __________ del SMR ha precisato quanto segue: “[…] lo psichiatra espone le sue ragioni per le quali ritiene che l’assicurato attualmente abbia esaurite le sue possibilità di inserirsi in un posto di lavoro. Il rapporto non permette però di constatare una modifica dello stato psichiatrico presente in occasione della valutazione da parte del Dr. __________. In pratica si tratta di una differente valutazione circa la capacità lavorativa residua in presenza di un certo danno alla salute, danno che non viene messo in forse dal Dr. __________. Inoltre va messo l’accento sul fatto che il Dr. __________ non afferma che vi sia stato un miglioramento ma che lo stato psichiatrico dell’assicurato non ha subito delle modifiche di rilievo dal momento dell’assegnazione del diritto a rendita” (…)”.

                               1.6.   Con scritto 3 aprile 2006 al TCA l’assicurato ha rinunciato a presentare altri mezzi di prova confermandosi nel proprio ricorso.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha confermato, in sede di revisione, il diritto di __________ ad una rendita per un grado d’invalidità del 54%.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.7.   L’assicurato rimprovera all’Ufficio AI di non aver debitamente tenuto conto della documentazione medica agli atti, contesta il rapporto 16 settembre 2004 del Dr. __________ e, ritenuto il peggioramento dello stato di salute, postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera.

                                         Nell’ambito della richiesta di prestazioni AI del marzo 1999 (doc. AI 5/1-7), l’amministrazione, visto il rapporto medico 18 aprile 1999 (doc. AI 12/1-3 e 11/1-7) del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – il quale, posta la diagnosi di “episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) – disturbo ciclotimico (ICD-10 F34.0) con idee suicidali ricorrenti e con - elementi di: disturbo impulsivo di personalità (ICD-10: F60.30) in persona con: - perdita improvvisa del padre all’età di 10 anni (ICD-10: Z61.0), depressione della madre (ICD-10: Z62.4) ed allontanamento dalla famiglia (ICD-10: Z61.1)”, ha attestato un’inabilità al 100% nell’attività svolta finora quale educatore dal 26 ottobre 1998 e concluso che altre attività sono proponibili ma che per le stesse, circa la limitazione del rendimento, “(…) non è possibile, attualmente, dare indicazioni precise. L’obiettivo deve comunque essere un reinserimento al 100% (…)” (doc. AI 11/6) – e previo contatto telefonico con lo stesso specialista (doc. AI 15/1), ha affidato l’incarico per integrazione (doc. AI 16/1).

                                         Nel rapporto intermedio 10 luglio 2002 il consulente in integrazione professionale (CIP) ha osservato che “(…) l’assicu-rato ha superato gli esami di ammissione alla Scuola __________ di __________. L’anno scolastico inizierà il 28 agosto 2000. Prima di emanare la relativa decisione ritengo importante chiedere al dott. __________ se, dal profilo della salute, ritiene l’assicurato idoneo ad intraprendere questa riformazione ed, in seguito, esercitare la professione di maestro di scuola elementare (…)” (doc. AI 26/1).

                                         Con scritto 24 luglio 2000 il dr. __________ ha così risposto all’Ufficio AI:

"  (…)

Ai tempi (vedi il mio rapporto del 18.4.99) mi ero espresso in maniera scettica per quanto concerneva una riformazione come maestro. L'evoluzione degli ultimi mesi mi porta invece, oggi, ad esprimermi pienamente in favore di una tale riformazione.

Nell'ambito della psicoterapia il paziente ha elaborato molti aspetti delle sue difficoltà che avrebbero potuto compromettere un futuro esercizio della professione di maestro. Inoltre ha compiuto uno sforzo intellettuale che ritenevo, ai tempi, utopico. Studiando da solo ed impegnandosi con grande costanza dal mese di ottobre 1999 il paziente si è preparato per gli esami d'ammissione alla Scuola __________ (simile ad un esame di maturità) che ha poi superato con successo nel mese di giugno 2000.

Vista l'evoluzione nella psicoterapia, viste le capacità nello studio e vista la motivazione determinata del paziente non posso che ritenerlo idoneo, dal profilo medico, alla formazione ed alla professione di maestro di scuola elementare.

(…).” (doc. AI 28/4-5)

                                         Nel rapporto fine-sorveglianza 31 luglio 2001 il CIP ha rilevato che “(…) come risulta dall’attestato scolastico della Scuola __________ (13 luglio 2001), il signor __________ non ha superato il primo anno di riformazione. Il direttore della scuola, Prof. __________, durante un colloquio ha consigliato al signor RI 1 di non ripetere l’anno. Nonostante le premesse positive espresse dal medico curante dott. __________ (v. sua lettera del 24 luglio 2000), sembra infatti che vari problemi legati allo stato di salute dell’assicurato, emersi anche a scuola, suggeriscano di non continuare in questa direzione formativa. Prima di valutare se eventuali altri provvedimenti professionali potrebbero migliorare sensibilmente la sua attuale capacità di guadagno (il signor RI 1 possiede, oltre a quella di educatore, una formazione commerciale), ritengo opportuno un aggiornamento medico (…)” (doc. AI 39/1).

                                         Il dr. __________, nel rapporto di decorso 21 agosto 2001 (doc. AI 40/1-2) – ritenuto lo stato di salute stazionario e le diagnosi senza modifiche – ha osservato che:

"  (…)

Purtroppo il signor RI 1 non ha superato il primo anno della scuola magistrale e pare che il direttore non l'abbia incoraggiato a ripeterlo.

Siamo, quindi, tornati alla situazione di due-tre anni fa. Il signor RI 1 si ritrova scoraggiato e smarrito e incapace, per il momento, di fare delle scelte per un eventuale altro tentativo di riformazione professionale.

Data l'età relativamente giovane del signor RI 1 e viste le sue buone capacità di base rimango dell'avviso che un ulteriore tentativo sarebbe auspicabile quando egli si sarà ripreso dall'insuccesso recente.

Ma, lo sottolineo, non sono orientatore professionale. Sarebbe un grande aiuto se il signor RI 1 potesse essere seguito con più regolarità, per quanto concerne la riformazione, dal consulente professionale dell'AI. (Sarei ben disposto ad incontrarlo eventualmente per poter coordinare meglio i nostri sforzi per evitare un'invalidità permanente al signor RI 1).

(…).” (doc. AI 40/1)

                                         Nel rapporto finale 13 settembre 2001 (doc. AI 41/1-2) il CIP ha, in particolare, rilevato che “(…) le attuali condizioni di salute dell’assicurato non permettono di pensare che egli possa affrontare delle riqualifiche così impegnative [ndr.: si riferisce a formazioni superiori come quella della Scuola __________]. Dall’incontro [ndr.: con il dr. __________] è emerso che il signor RI 1 è in grado unicamente di svolgere lavori poco impegnativi e stressanti dal punto di vista psichico. […] Egli, a mio giudizio, è da ritenersi abile in lavori semplici dal punto di vista intellettuale. L’assicurato potrebbe, ad esempio, esercitare la prima professione imparata d’impiegato d’ufficio (senza assumere responsabilità) o in una qualsiasi attività non qualificata (…)” (doc. AI 41/1).

                                         Sulla base delle risultanze appena esposte l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1° ottobre 1999 al 31 agosto 2000, dal 1° settembre 2001 al 31 ottobre 2001 e dal 1° novembre 2001 in avanti (decisioni 14 novembre 2001 e 16 gennaio 2002 rimaste incontestate, doc. AI 50/1-2, 56/1-2 e 55/1-2).

                                         In sede di procedura di revisione avviata nel settembre 2003 (doc. AI 66/1), nel questionario 16 settembre 2003 (doc. AI 65/1-2), l’assicurato ha sostenuto che il suo stato di salute è “peggiorato” (doc. AI 65/1).

                                         Il dr. __________, nel suo rapporto medico 29 ottobre 2003 (doc. AI 69/1-4), posta la diagnosi di “sindrome depressiva medio/grave, ripetuti episodi (ICD-10: F32.1/2) – disturbo ciclotimito (ICD-10: F34.0) – disturbo impulsivo di personalità (ICD-10: F60.30)” e attestato uno stato di salute “stazionario”, ha rilevato:

"  (…)

3.     Dati anamnestici

(Per ulteriori dati anamnestici vedi anche i miei rapporti del 18.04.1999 e del 21.8.2001)

Il paziente aveva scelto la sua professione, educatore, in base ad una motivazione non realistica dettata della sua storia personale (vedi il mio rapporto del 18.04.1999). Nel corso degli anni, rendendosi conto che le sue attese non potevano verificarsi, ha mostrato sempre più segni di scompenso psichico (stati depressivi con idee di suicidio) e delle reazioni inappropriate sia nella vita quotidiana sia sul lavoro (reazioni aggressive impulsive). Lo svolgere della sua professione è diventato impossibile dal 26.10.1998.

Data la giovane età del paziente e visto che l'inabilità lavorativa era legata alla sua professione mi era sembrato ragionevole tentare una riqualifica professionale. Avevo quindi chiesto (vedi sempre il mio rapporto del 18.4.1999) "una valutazione approfondita da parte dell'AI riguardante le possibili professioni da scegliere".

Non volendo aspettare l'inizio di una tale valutazione il paziente, a partire della fine del 1999 ha iniziato, su sua spontanea iniziativa, a prepararsi per l'ammissione alla scuola magistrale impegnandosi al massimo. Nell'estate 2000 ha superato di fatto gli esami d'ammissione per la magistrale. A questo punto non si poteva più non sostenere il suo impegno e la sua scelta (vedi la mia lettera del 24.7.2000). Gli sono quindi stati accordati dei contributi come provvedimento professionale per poter continuare la formazione di maestro di scuola elementare.

Il paziente, purtroppo, non è riuscito a superare il primo anno della scuola __________. Sia dalla valutazione del paziente stesso sia da quella della direzione della scuola è emerso che il fattore limitativo non è stato tanto l'impegno o il rendimento ma piuttosto le sue difficoltà relazionali ed emotive. Difatti nel corso dell'anno in cui egli frequentava la __________ erano pure ricomparsi sintomi depressivi non irrilevanti (anedonia, stanchezza psicofisica, disturbi del sonno, inappetenza ecc.).

Dopo questo tentativo di riqualificazione professionale fallito l'idea di una riqualificazione ha dovuto essere abbandonato (vedi anche il mio colloquio con il signor __________ dell'Al del 9.9.2001). Il paziente ciò nonostante non ha voluto accettare di essere invalido "al 100%". E' stato sostenuto anche da me nel suo desiderio di mantenere almeno una certa autonomia parziale. Gli è quindi stato[a] assegnata una mezza rendita per un'incapacità di guadagno al 54% con l'idea che avrebbe potuto guadagnare circa metà dello stipendio che aveva guadagnato nella sua professione originale con un lavoro non qualificato.

Il paziente, dopo questa decisione, appariva rasserenato e fiducioso. Si è "lanciato" nella ricerca di lavoro con entusiasmo. Non appena confrontato con il mondo reale del lavoro riemergevano però gli stessi problemi che aveva già riscontrato nella sua professione di educatore che erano sembrati, in un primo tempo, limitati ad essa. Reagiva con insofferenza, con irascibilità e con aggressività ad ogni inconveniente e ad ogni piccola critica e abbandonava l'attività iniziata già dopo pochi giorni (più volte dopo neanche un giorno), al massimo dopo poche settimane, sconsolato, ricadendo in stati depressivi. Si sentiva vuoto, confuso, teso, incapace di prendere decisioni se pur banali, senza energia. Di nuovo non vedeva più scopo nella sua vita e accusava insonnia, inappetenza. Non usciva più di casa, ecc. Di seguito, riprendendosi un po', rimaneva spesso in uno stato subdepressivo per diverse settimane, indeciso, senza voglia e senza prendere iniziative finché, lanciato da un nuovo entusiasmo riprendeva delle ricerche di possibili attività in maniera spesso caotica.

Il ciclo descritto (entusiasmo, reazione d'insofferenza estrema, ricaduta di depressione, fase subdepressiva e di nuovo entusiasmo ecc.) si è ripetuto più volte nel corso degli ultimi due anni in contesto d'attività molto diverse fra di loro: programma occupazionale presso la __________, lavoro presso un restauratore di mobili, stage per un tirocinio come laborante, inizio di un tirocinio come libraio, provino al servizio informazioni della __________.

Nell'ambito privato il paziente ha presentato i medesimi problemi. Con le persone a lui vicine, con il figlio, con l'ex-moglie, con la madre, con i suoi amici, i rapporti si sono sempre più incrinati a causa delle reazioni insofferenti e aggressive del paziente. Il paziente si è isolato sempre di più.

Il paziente ha vissuto dal settembre 2001 con mezza rendita AI e con contributi della cassa disoccupazione. La speranza che egli avrebbe potuto contribuire al proprio sostentamento e mantenere una certa autonomia, svolgendo un'attività non qualificata, si è rivelata vana. Le occasioni per una ripresa lavorativa sono tutte fallite a causa dei suoi problemi psichici. Non rimane oggi che constatare che il paziente è rimasto de facto inabile al lavoro al 95% (almeno) da allora.

4/5. Valutazione psichiatrica (Disturbi soggettivi / Constatazioni)

La sintomatologia del paziente, descritta nei rapporti precedenti e qui sopra nell'anamnesi, è rimasta sempre invariata.

Nel corso di questi ultimi anni si è accentuata ulteriormente con l'accumularsi di delusioni e fallimenti. L'idea che il paziente può mantenere una certa autonomia tramite un'attività lavorativa regolare deve essere abbandonata definitivamente.

E' inabile al lavoro (al guadagno) al 95% in maniera indeterminata, con ogni probabilità per sempre. Con l'unica attività lavorativa che gli è possibile, con il restauro occasionale di mobili in proprio, non riesce, dati i limiti del suo stato di salute, a superare mediamente i[l] 5%. Dovrebbe quindi essere messo a beneficenza di una rendita intera a tempo indeterminato.

Il paziente si è sempre ribellato contro l'idea d'essere invalido. Ogni insuccesso ha però compromesso ulteriormente l'immagine negativa di sé e ha accentuato la sintomatologia descritta. Il compito urgente e futuro sarà fare accettare il [al] paziente il fatto che non è in grado di mantenere se stesso in maniera autonoma. (…).” (doc. AI 69/2-3)

                                         Il 14 settembre 2004 l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, medico SMR. Nel rapporto medico 16 settembre 2004 (doc. AI 74/1-4) il dr. __________, posta la diagnosi di “episodio depressivo di media gravità (ICD 10, F32.1) – ciclotimia (ICD 10, F34.0) – disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD 10, F60.30)” (doc. AI 74/1), ha espresso la seguente conclusione:

"  (…)

Valutazione/conclusione:

In base alle attuali constatazioni obbiettivate concordo con le valutazioni psicopatologiche proposte dallo psichiatra curante e cioè che ci troviamo di fronte ad una condizione di patimento psichico caratterizzata dalla coesistenza di un disturbo della sfera affettiva e di un'alterata struttura di personalità.

Per quanto riguarda il disturbo affettivo, esso è caratterizzato sostanzialmente da un'instabilità del tono dell'umore con fluttuazioni, peraltro non marcate, tra stati depressivi e stati di esaltazione. Questa instabilità affettiva si innesta in una struttura personologica a sua volta segnata dalla presenza di labilità emotiva ed incoerenza comportamentale nell'ambito della quale la caratteristica principale è data da una difficoltà nel controllo degli impulsi che lo porta frequentemente ad agire in modo esplosivo ed incontrollato. Proprio per questa mancanza di autocontrollo frequentemente si è trovato in situazioni di contrasto con i propri colleghi e a mettere in atto comportamenti impulsivi con abbandono del posto di lavoro.

Fatte queste premesse, mi sembrano doverose una paio di considerazioni che mi portano a discordare con le recenti valutazioni sulla capacità lavorativa dell'assicurato fatte dal dr. __________.

Innanzitutto emerge l'impressione che le difficoltà che l'assicurato incontra nel tenere un'attività lavorativa, anche se semplice, sia più che altro conseguenza di un mancato reale "impegno" nel cercare di contrastare i limiti emotivo-comportamentali che lo affliggono. Si tratta cioè di stati psicopatologici che ben difficilmente compromettono in modo completo la capacità lavorativa e questo perché in questo tipo di disturbi in genere si tende a sviluppare con il tempo delle strategie che consentono migliori capacità adattative. Nel caso in oggetto si ha invece la sensazione che tutte le attività intraprese siano state "rifiutate a priori", in quanto probabilmente ritenute non idonee o non sufficientemente interessanti e conseguentemente "rigettate" attraverso una marcata insofferenza verso le stesse inevitabilmente sfociata nella messa in atto di comportamenti impulsivi. Il problema è quindi dato innanzitutto dalla gestione dell'assicurato. E' importante cioè stabilire con lui una relazione chiara, senza equivoci e priva di malintesi: una relazione franca e diretta è per lui molto più facilmente gestibile che non una relazione imperniata su dubbi, ambivalenze, non detti, modalità che esacerbano le difficoltà relazionali portandolo a situazioni di "scompenso".

Va poi detto che si tratta di una persona giovane, con intatte capacità fisiche, senza aggravanti tossicomaniche, dotata di buona intelligenza e senza significativi limiti dal punto di vista cognitivo che se sufficientemente sensibilizzata sulla necessità di affrontare i propri impegni con maggiore "forza di volontà" non sembra mostrare impedimenti alla possibilità di continuare a fornire prestazioni professionali.

Per tali motivi ritengo, come peraltro certificato dallo stesso psichiatra curante, che lo stato psicopatologico dell'assicurato è rimasto pressoché invariato e con esso la sua inabilità lavorativa che rimane pertanto fissata ai limiti identificati nella precedente decisione di rendita

Conseguenze sulla capacità lavorativa:

l'assicurato presenta dei tratti affettivo-personologici particolari che rendono difficili ma non impossibili le sue possibilità di adattamento e che di per sé non sembrano compromettere in modo completo le sue capacità di lavoro.

A mio avviso egli è in grado di fornire prestazioni lavorative in attività semplici ed in ambienti tranquilli, in attività che ad esempio non lo portino a contatti troppo stretti con colleghi e/o clienti dove potrebbe diventare inevitabile l'incomprensione ed il confronto. (…).” (doc. AI 74/3-4)

                                         In sede di ricorso l’assicurato ha prodotto lo scritto 24 febbraio 2006 – indirizzato al suo rappresentante – nel quale il dr. __________, circa il rapporto 16 settembre 2004 del dr. __________, si è espresso come segue:

"  (…)

L'ultima cosa che si può rimproverare al signor RI 1 è che abbia mancato di impegno e di forza di volontà. Fatto è che non ha mai voluto arrendersi all'idea d'essere incapace al lavoro e di essere invalido.

In un primo tempo aveva fatto richiesta all'AI per un orientamento professionale. Questo aiuto non è mai stato fornito dall'AI. Dopo mesi e mesi d'attesa il signor RI 1 ha deciso quindi di sua iniziativa di prepararsi per gli esami d'ammissione alla scuola __________ (alta scuola pedagogica) con l'idea di riqualificarsi come maestro di scuola elementare, e con grande impegno si è preparato per gli esami d'ammissione che è riuscito a superare. Non è stato possibile, dopo questo sforzo da parte sua, non sostenere il suo progetto di riqualifica e l'AI gli ha concesso i sussidi necessari. Purtroppo il signor RI 1 non è riuscito a superare il primo anno e gli è stato consigliato in maniera tassativa di abbandonare perché si sono ripresentati i disturbi psichici e i comportamenti che avevano già portato all'inabilità lavorativa nel suo mestiere di educatore.

Anche dopo questo insuccesso e questa delusione il signor RI 1 era lungi dal voler accettare una sua infermità. Era determinato piuttosto a fare qualsiasi lavoro non qualificato piuttosto di rimanere invalido e ha preferito accettare una mezza rendita con la convinzione di poter ottenere 50% del guadagno precedente con altri lavori. Ha cercato e iniziato di seguito più volte dei lavori in ambienti e con requisiti diversi. Ogni volta un nuovo peggioramento del suo stato psichico ha interrotto questi tentativi di riprendere un lavoro. Con l'accumularsi degli insuccessi la fiducia del signor RI 1 in se stesso e nelle sue capacità è diminuita e quindi la situazione generale del suo stato psichico e delle sue capacità di competere con le richieste delle vita sociale quotidiana sono ulteriormente diminuite. E' importante ricordare anche che dei peggioramenti del suo stato psichico non avvenivano solo in concomitanza con dei tentativi di ripresa di un lavoro ma anche per altri motivi (conflitto con l'ex-moglie, problemi con il figlio, problemi con la vicina di casa, conflitti con enti e autorità) e più volte in maniera non prevedibile, cioè senza motivo esterno apparente.

L'idea che il signor RI 1 sta male perché non vuole lavorare (mancanza di volontà, mancanza d'impegno), come suggerisce il Dr. __________ nella sua valutazione, semplicemente non corrisponde ai fatti.

Il fatto che il signor RI 1 ha interrotto vari lavori, specialmente in occasione degli ultimi tentativi di riprendere un lavoro, dopo poco tempo non permette di concludere che abbia mancato di volontà e d'impegno. E' conseguenza invece della gravità, rispettivamente del peggioramento, del suo disturbo.

E' chiaro che volontà (motivazione) e impegno di un paziente sono indispensabili per superare ed eventualmente guarire disturbi psichici, ma non sono sufficienti. Proprio il caso del signor RI 1 può servire come esempio che la buona volontà non basta.

Anche gli approcci pedagogici (vedi "relazione chiara, senza equivoci e priva di malintesi...."; il Dr. __________ dovrebbe saper specificare anche dove e quando esattamente questa sia mancata!) e le terapie psichiatriche, compresa la psicoterapia, non possono garantire un miglioramento o, addirittura, la guarigione.

Il Dr. __________ sostiene anche che disturbi come quello del signor RI 1 migliorino con il tempo. E' vero che le pulsioni aggressive e sessuali diminuiscono tendenzialmente dopo circa 50 anni d'età (climaterio!), ma anche questo non è una legge ferrea. Disturbi psichici dovuti a traumi gravi nell'infanzia e nell'adolescenza, come quelli del paziente (ricordo che il paziente ha assistito all'età di 10 anni all' annegamento del padre e ha sofferto dopo della depressione della madre - rinuncio ad entrare nei dettagli!), non mostrano invece questa tendenza. Ogni tentativo fallito di superarli peggiora invece di solito la situazione, ogni insuccesso diminuisce ulteriormente la fiducia nelle proprie capacità, aumenta l'insicurezza, la tensione e la depressione e quindi la probabilità del prossimo fallimento.

Anch'io sono stato convinto fino a qualche anno fa che il signor RI 1 possa lavorare con una capacità di guadagno di circa 50%. Il decorso mi ha però costretto a rivedere questa valutazione. Ha tentato d'inserirsi più volte, in contesti lavorativi diversi, ed è sempre fallito per gli stessi motivi. Proprio a causa di questi fallimenti il suo stato psichico è anche peggiorato rispetto ai tempi dei miei primi rapporti medici all'AI.

(…).” (doc. C)

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 marzo 2006, ha osservato che “(…) lo psichiatra espone le sue ragioni per le quali ritiene che l’assicurato attualmente abbia esaurite le sue possibilità di inserirsi in un posto di lavoro. Il rapporto non permette però di constatare una modifica dello stato psichiatrico presente in occasione della valutazione da parte del Dr. __________. In pratica si tratta di una differente valutazione circa la capacità lavorativa residua in presenza di un certo danno alla salute, danno che non viene messo in forse dal Dr. __________. Inoltre va messo l’accento sul fatto che il Dr. __________ non afferma che vi sia stato un miglioramento ma che lo stato psichiatrico dell’assicurato non ha subito delle modifiche di rilievo dal momento dell’assegna-zione del diritto a rendita” (…)” (doc. III/Bis).

                                         Viste le risultanze mediche appena riprodotte e conformemente alla giurisprudenza federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha stabilito che l’assicurato continuerà a beneficiare della medesima rendita d’invalidità ottenuta finora (grado d’invalidità 54%).

                                         Infatti, da una parte, a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.6), nel rapporto medico 29 ottobre 2003 il dr. __________ non attesta un peggioramento dello stato di salute dell’assicu-rato: “(…) lo stato di salute dell’assicurato è: stazionario (…)” (doc. AI 69/2, la sottolineatura é del redattore) e nemmeno riferisce quali siano state esattamente le conseguenze degli insuccessi nell’ambito occupazionale sulla sua capacità lavorativa limitandosi ad osservare, senza tuttavia documentare, che “(…) il paziente ha vissuto dal settembre 2001 con una mezza rendita AI e con contributi della cassa disoccupazione. La speranza che egli avrebbe potuto contribuire al proprio sostentamento e mantenere una certa autonomia, svolgendo un’attività non qualificata, si è rivelata vana. Le occasioni per una ripresa lavorativa sono tutte fallite a causa dei suoi problemi psichici. Non rimane oggi che constatare che il paziente è rimasto de facto inabile al lavoro al 95% (almeno) da allora (…)” (doc. AI 69/3). In particolare il dr. __________ non dice cosa egli abbia intrapreso dopo i ripetuti fallimenti nell’assunzione di un’attività lavorativa e – nonostante l’attestata incapacità lavorativa del 95% almeno dal settembre 2001 e il fatto che egli lo ha in cura regolarmente dall’ottobre 1997 – come mai è solo dopo essere stato interpellato dall’Ufficio AI nell’ambito della revisione intrapresa nel settembre 2003 che egli è giunto a una tale conclusione.

                                         D’altra parte, il dr. __________, nel rapporto 16 settembre 2004 – rapporto a cui conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.6) va riconosciuta forza probatoria piena – ha considerato le medesime diagnosi poste dal dr. __________.

                                         Non va qui poi dimenticato che le decisioni con le quali l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita considerandolo abile totalmente in un’attività adeguata (doc. AI 50/1-2, 56/1-2, 55/1-2 e 41/1-2) non sono state contestate. Al contrario, lo stesso dr. __________, in uno scritto 22 novembre 2001 alla cassa disoccupazione, ha specificato che “(…) il certificato medico redatto da me il 18.7.2001 contiene un errore. Indica un’inabilità lavorativa al 100% nella professione di educatore e, erroneamente, a partire dal 1.9.2001, di 50% per altre attività. Corretto è, invece, che il signor RI 1 è sì inabile al lavoro come educatore al 100% a tempo indeterminato ma abile al 100% per altre attività lavorative di sua competenza a partire dal 1.9.2001. (…)”(doc. 1/17, incarto disoccupazione).

                                         Neppure è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 24 febbraio 2006 del dr. __________ indirizzato al rappresentante dell’assicurato. Infatti, contestate le osservazioni in merito al suo impegno e forza di volontà, il dr. __________ non ha attestato debitamente un peggioramento della situazione invalidante del suo paziente e si è limitato a concludere in modo del tutto generico che “(…) anch’io sono stato convinto fino a qualche anno fa che il signor RI 1 possa [potesse] lavorare con una capacità di guadagno di circa 50%. Il decorso mi ha però costretto a rivedere questa valutazione. Ha tentato d’inserirsi più volte, in contesti lavorativi diversi, ed è sempre fallito per gli stessi motivi. Proprio a causa di questi fallimenti il suo stato psichico è anche peggiorato rispetto ai tempi dei miei primi rapporti medici all’AI (…)” (doc. C).

                                         Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 marzo 2006 ha, tra l’altro, concluso che “(…) il rapporto [ndr.: si riferisce allo scritto 24 febbraio 2006 del dr. __________] non permette però di costatare una modifica dello stato psichiatrico presente in occasione della valutazione da parte del dr. __________ (…)” (doc. III/Bis).

                                         Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         Ciononostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, esso potrà in futuro presentare una domanda di revisione.

                                         Visto quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.60 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2007 32.2006.60 — Swissrulings