Raccomandata
Incarto n. 32.2006.58 cr
Lugano 26 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 febbraio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1944, precedentemente attivo in qualità di agente di polizia, nell’ottobre 1994 ha presentato una domanda volta ad ottenere prestazioni AI in quanto affetto da “ferita all’avambraccio sinistro con taglio del nervo ulnare e di alcuni tendini nonché dell’arteria ulnare il 23 ottobre 1993” (doc. AI 1). Il caso è stato assunto dalla __________ (assicurazione infortuni), che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso, con decisione 21 settembre 1995 l’assicuratore infortuni ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 15% a decorrere dal 1° settembre 1995 (doc. 2-2 incarto LAINF).
Esperiti gli accertamenti del caso, l’Ufficio AI con decisione 25 marzo 1996 ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita d’invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° ottobre 1994 e il 31 agosto 1995 (doc. AI 14). A partire dal 1° settembre 1995 il diritto ad una rendita è per contro stato negato, essendo il grado di invalidità dell’assicurato del 15% così come stabilito dall’assicuratore infortuni (doc. AI 12).
1.2. Nel mese di giugno 2003 l’assicurato, nel frattempo attivo, a partire dal 1° settembre 1995, in qualità di operaio comunale addetto in particolare al trasporto di allievi, ha presentato una nuova domanda di prestazioni, in quanto affetto da lesione alla spalla sinistra a causa di un infortunio in seguito al quale egli è “rimasto sospeso, scendendo da una scala a muro in una botola di un bacino di acqua potabile, con il braccio sinistro” (doc. AI 16).
Il caso è stato assunto dalla __________, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso, con decisione 14 gennaio 2004 l’assicuratore infortuni ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2004 (doc. 5-2 incarto LAINF).
Acquisiti all’incarto gli atti dell’assicuratore LAINF ed esperiti ulteriori accertamenti di natura economica, con decisione 14 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° maggio 2003 per un grado di invalidità del 51% (doc. AI 50 e 51).
1.3. A seguito dell’opposizione dell’assicurato - con la quale ha contestato la valutazione dell’amministrazione concernente l’esigibilità al lavoro in attività idonee al suo stato di salute, rilevando che, a causa della sua età e delle sue patologie nessun datore di lavoro è disposto ad assumerlo, chiedendo quindi l’attribuzione di tre quarti di rendita per un grado di invalidità del 61% (doc. AI 52) - con decisione su opposizione 2 febbraio 2006 l’amministrazione ha confermato che l’assicurato è totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate e che, dal raffronto dei redditi, emerge un grado di invalidità del 51%, percentuale che dà diritto ad una mezza rendita (doc. AI 57).
1.4. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di almeno tre quarti di rendita.
Sostanzialmente egli contesta che vi siano delle attività leggere concretamente esigibili, rilevando:
" (...)
4. Si contesta innanzitutto che RI 1 sia in grado di svolgere attività in misura del 100% (decisione 2.2.2006 doc. E, punto 6).
Dalla valutazione 13.7.2004 del servizio medico regionale dell’AI risulta che RI 1 presenta difficoltà a:
- entrambe le mani: sensibilità, prensione, movimenti fini (sinistra)
- entrambe le braccia: forza, mobilità
- entrambe le ginocchia e la caviglia destra: marcia su terreni sconnessi, fare ripetutamente le scale, ripetuti spostamenti in fretta.
Questa impressionante serie di limitazioni, acciacchi e infermità non può essere trascurata nella valutazione ai sensi dell’assicurazione invalidità. È chiaro che la condizione fisica di RI 1 non gli permette di svolgere né la sua professione, né le attività impostegli dal Municipio dopo l’infortunio, ma neanche la maggior parte dei lavori alla sua portata.
Dal rapporto del consulente in integrazione professionale dell’AI (punto 7 dec. 2.2.2006 doc. E) risulta che la perizia medica alla base delle valutazioni è stata allestita l’11 agosto 2003, oltre un anno e mezzo prima dell’emissione delle decisioni impugnate. Il perito ha pure stabilito che il lavoro svolto sino a quel momento per il Municipio di __________, ossia il trasporto con lo scuolabus “non può entrare minimamente in linea di conto”.
Si chiede sin d’ora che lo stato di salute di RI 1 sia oggetto di una nuova perizia medica.
5. Si contesta inoltre il calcolo e le considerazioni che portano alla definizione di un salario annuo ipotetico di fr. 40'000 (punti 7 e 8 decisione 2.2.2006 doc. E).
Per RI 1 non è possibile esercitare le attività alle quali si accenna nella decisione impugnata.
Nella relazione del consulente in integrazione professionale dell’AI (punto 7 dec. 2.2.2006) si precisa che le attività proposte entrano in considerazione “tenendo unicamente conto delle conseguenze post-infortunistiche”. Non viene presa invece adeguatamente in considerazione la situazione personale di RI 1, se non in maniera marginale, applicando un correttivo del 25% al salario in rigida applicazione della giurisprudenza.
In particolare, non si considera adeguatamente che RI 1 compirà 62 anni il prossimo mese e che negli ultimi trent’anni, prima di diventare invalido, ha lavorato sempre presso il Comune di __________. Egli non ha particolari conoscenze linguistiche, né tecnologiche, necessarie per essere assunto in uno dei posti ventilati dalla collocatrice. Non è neppure immaginabile che egli inizi ora una fase di riqualifica professionale, eventualità del resto esclusa persino dal consulente professionale.
Persino un’attività sedentaria come la guida dello scuolabus non entra secondo il medico “minimamente in linea di conto” a causa delle limitazioni fisiche di cui soffre.
Tale limitazione alla guida di un veicolo rappresenta peraltro un’ulteriore difficoltà nella ricerca di un posto di lavoro.
Nel periodo in cui RI 1 è stato a carico dell’assicurazione disoccupazione, egli ha cercato posti di lavoro anche presso le aziende di sicurezza private e presso i musei del Cantone, così come ipotizzato dal consulente professionale. Gli sforzi sono stati vani ed egli ha dovuto essere sostenuto dall’assicurazione disoccupazione per il periodo massimo d’indennità. Neppure in un settore in crescita come quello degli istituti di sicurezza privati, quindi in un mercato che non è condizionato da fenomeni di crisi ma che è sicuramente equilibrato, è stato possibile per RI 1 trovare un impiego.
6. È illusorio considerare come effettivo il salario teorico mediano ridotto di un quarto come fatto dall’autorità cantonale. Tale metodo nel caso concreto è inadeguato e non va seguito. Se mai RI 1 riuscisse a trovare ancora un’occupazione, anche solo temporanea, non potrebbe comunque ottenere più di fr. 2'000.--/2'500.-- al mese. Egli, passati i sessant’anni, limitato per le infermità fisiche di cui soffre, dovrebbe iniziare una nuova attività che svolgerebbe per circa tre anni, fino al pensionamento. In queste condizioni entra in considerazione solamente un lavoro che non richiede alcuna qualifica, probabilmente a tempo parziale. Anche in questo senso deve essere corretto il calcolo dell’Ufficio invalidità, che deve basarsi unicamente sulle possibilità concrete di guadagno.
7. In conclusione, non si può esigere da RI 1 che eserciti un’attività a tempo pieno. Nemmeno in un mercato equilibrato del lavoro egli potrebbe trovare un’occupazione come quelle ipotizzate nella decisione impugnata. Una riqualifica professionale non entra per il consulente professionale in linea di conto. Il salario teorico a lui imputabile non può certamente superare i fr. 30'000.-- annui. Una nuova perizia medica potrà ulteriormente evidenziare la gravità delle limitazioni fisiche di cui soffre il ricorrente. A RI 1 deve pertanto essere riconosciuto un grado di invalidità di almeno il 61%.” (Doc. I)
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.
1.6. In data 22 marzo 2006 il patrocinatore ha chiesto che vengano richiamati gli incarti medici in possesso dell’Ufficio AI e l’incarto dell’Ufficio disoccupazione di __________. Egli ha inoltre ribadito la richiesta di una perizia medica atta a determinare le effettive condizioni di salute e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa del suo assistito (V).
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VI), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita d’invalidità dal 1° maggio 2003, oppure se, come da lui preteso, a partire da tale data deve essergli riconosciuto il diritto ad almeno tre quarti di rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4);
2.5. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
2.6. Nel caso di specie con decisione 14 gennaio 2004 l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2004 (doc. 5-2 incarto LAINF).
Nella relazione 11 agosto 2003 sulla visita medica 20 maggio 2003 effettuata per conto dell’assicuratore infortuni il dr. __________, FMH in chirurgia ed esperto in medicina infortunistica, ha posto le diagnosi di “1) esiti di ferita da taglio all’avambraccio sinistro nel 1993, sede terzo distale ulnare, con sezione del tendine flexor carpi ulnaris, nervo ulnare, arteria ulnare e del tendine del V raggio, trattata cruentemente; permangono deficit funzionali e sensitivi; caso chiuso con una rendita del 15%; 2) esiti di infortunio nel 1999 con lesione della cuffia dei rotatori alla spalla destra trattata cruentemente mediante acromioplastica e sutura della cuffia dei rotatori; la chiusura del caso è avvenuta con ripresa lavorativa completa nell’ambito della nota rendita dal gennaio 2000; permangono, dal gennaio 2000, lievi limitazioni funzionali di 10° su tutti i movimenti; 3) esiti di infortunio in data 21 maggio 2002 a seguito del quale il paziente ha subito un trauma distorsivo alla spalla sinistra con successivo riscontro di rottura trasmurale della porzione anteriore del sovraspinato; esiti di artroscopia diagnostica in data 7 agosto 2002 con mobilizzazione della spalla, sutura e ricostruzione della cuffia dei rotatori mediante reinserzione diretta del sovraspinato e acromioplastica anteriore; permane netto impedimento funzionale del cingolo omero-scapolare sinistro con atrofia muscolare conseguente” e quali diagnosi complementari e supplementari quelle di “artrosi bilaterale su esiti di intervento al ginocchio destro e sinistro; lieve impedimento funzionale alla caviglia destra su esiti di intervento nel 1980” (doc. 4-6 inc. LAINF).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha concluso:
" Il signor RI 1 viene dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal 1° settembre 2003.” (Doc. 4-7 inc. LAINF)
Quanto ad impedimenti ed esigibilità il dr. __________ ha rilevato:
" Il paziente è impedito in misura importante nell’uso completo dell’arto superiore sinistro sia a livello del cingolo omero-scapolare, sia a livello del polso e mano sinistri dovute alle lesioni subite e manifestamente evidenti con le misurazioni delle circonferenze dell’ampiezza dei movimenti all’esame clinico.
Per quanto attiene e riguarda l’arto superiore destro, il paziente è parzialmente impedito nell’uso del cingolo omero-scapolare destro oltre i 100° di abduzione-elevazione, specie se portante dei pesi superiori ai 12 kg.
Egli non presenta dei grossi impedimenti per i movimenti di rotazione con il cingolo omero-scapolare in stazione declive.
Lavori quindi sedentari in posizione seduta o che richiedano deambulazioni su terreni non sconnessi possono entrare in linea di conto, questo per quanto attiene e riguarda i postumi infortunistici che sono da ascrivere a __________.
Per quanto riguarda la situazione complessiva e quindi eventualmente il servizio AI bisogna tener conto dei postumi a livello di entrambe le ginocchia, in più a livello della caviglia destra nonché della sindrome lombo-vertebrale su base artrosica degenerativa.
In questo ambito la situazione diventa un po’ peggiorativa e di difficile soluzione anche tenuto conto dell’età del paziente ed una sua eventuale riformazione professionale diventa quanto meno complicata, ma questo è un argomento che non è di pertinenza della __________.
Il lavoro che il paziente eseguiva prima presso il Municipio di __________, vale a dire trasporto dei bambini con il piccolo scuolabus del comune e controllo e pulizia dei bacini d’acqua, non può entrare minimamente in considerazione e questo già per i soli problemi riguardanti gli arti superiori di pertinenza di __________.” (Doc. 4-7 inc. LAINF)
Nel rapporto medico 4 luglio 2003 indirizzato all’Ufficio AI il dr. __________, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra; rilesione della cuffia dei rotatori della spalla destra (sovraspinato); stato dopo ricostruzione della cuffia”, ha indicato che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% dal 21 maggio 2003 in poi (doc. AI 21).
Nel suo rapporto 25 ottobre 2003 all’attenzione dell’Ufficio AI il dr. __________, Primario di chirurgia ortopedica dell’Ospedale regionale di __________, ha rilevato che la precedente attività lavorativa non è più possibile, mentre l’assicurato potrebbe svolgere altre attività, di tipo sedentario, senza dover caricare la spalla, precisando tuttavia che in tali attività egli presenterebbe un rendimento ridotto, senza indicare in quale percentuale (doc. AI 24).
Nella sua “Proposta medico” 30 dicembre 2003 il dr. __________ del SMR ha indicato:
" A. 59enne +8 mesi, già impiegato comunale a __________, conducente del pulmino scolastico e addetto all’acquedotto, prima dell’infortunio del 1993 usciere comunale.
Diagnosi:
stato da trauma alla spalla sinistra (1999 e maggio 2002), con esito da intervento chirurgico in entrambi i casi, l’ultimo il 7.8.02
artroscopia con sutura della cuffia con reinserzione del sovraspinato e acromioplastica anteriore.
Ne residua un impedimento funzionale e doloroso alla spalla sinistra.
- Esiti da ferita avambraccio sinistro (1993) con lesione nervosa, vascolare e tendinea: ne residua una diminuzione della forza, della mobilità e della sensibilità ai raggi IV e V (rendita 15%)
Agli atti perizia del dr. __________ per la “__________” del 11.08.2003, con valutazione anche del danno alle ginocchia bilateralmente e della caviglia destra (stato dopo interventi chirurgici, vedi anamnesi).
Si parla anche di dolori alla colonna vertebrale. Non meglio identificati.
Nella perizia vengono espressi i limiti e le esigibilità. Non ritengo che la patologia extra-infortunistica (schiena) ponga limiti superiori a quelli descritti dal perito alla penultima pagina sotto il titolo “impedimenti ed esigibilità”.
Ci dobbiamo quindi basare sulla valutazione del dr. __________, con la quale concordo. La IL nella sua professione precedente è giustificata.” (Doc. AI 26)
Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del funzionario incaricato in merito alle patologie extra-infortunistiche (doc. AI 27), con osservazioni 18 febbraio 2004 il dr. __________ ha precisato:
" Rimando alla mia proposta del 30.12.2003 in cui mi ero già espresso sulla IL nell’attività precedente e sulle patologie non infortunistiche, che non peggiorano la CL espressa dal perito, infatti le eventuali limitazioni sono inferiori a quelle per la patologia infortunistica.” (Doc. AI 28)
In data 29 marzo 2004 il funzionario incaricato ha posto al medico SMR le seguenti domande:
" (…)
Cosa si intende per “il paziente è impedito in misura importante nell’uso completo dell’arto superiore…”.
Cosa si intende per “in misura importante”.
Descrivere con indicazioni e controindicazioni le attività esigibili ed il relativo grado di esigibilità.
È indicata una perizia reumatologica da parte nostra?” (Doc. AI 33)
Nelle sue annotazioni 13 luglio 2004 il dr. __________ ha risposto:
" Rispondo alla domanda di precisazione del 29.03.2004 di __________:
(vedere anche perizia dr. __________ dell’11.08.2003)
La mano presenta deficit di sensibilità alle dita IV e V, la cui mobilità è ridotta.
La forza di prensione della mano è ridotta.
Movimenti fini non sono esigibili con la mano sinistra.
Diminuzione della forza (e anche atrofia muscolare) al braccio e al cinto pelvico e diminuzione della mobilità della spalla (non molto importante).
Con il braccio sinistro non può alzare sopra 12 kg e non sopra l’altezza della cintura.
L’A. è destrimane.
Come già scritto nella mia precedente proposta non è necessaria una ulteriore perizia. La patologia alle ginocchia bilateralmente e alla caviglia destra non rendono possibile la marcia su terreni sconnessi, salire e scendere ripetutamente più di 2 piani di scale, spostamenti sopra i 500 metri ripetuti e in fretta (le limitazioni sono già contenute nella perizia del dr. __________).
Può stare in piedi fino a 1 ora, con spostamenti, non limitazioni in posizione seduta.” (Doc. AI 36)
Nella decisione 14 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° maggio 2003 per un grado di invalidità del 51%, rilevando che egli è inabile al 100% nella sua precedente attività di autista del servizio scolastico, ma totalmente abile in una professione leggera adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali e che dal raffronto dei redditi emerge un grado di invalidità del 51% (doc. AI 48-51).
In sede di opposizione l’assicurato ha contestato di poter lavorare al 100% in un’attività adeguata, rilevando che nessun datore di lavoro è disposto ad assumerlo a causa sia della sua non più giovanissima età, sia delle sue patologie (doc. AI 52).
Nella decisione su opposizione l'amministrazione ha ribadito il diritto dell’assicurato ad una mezza rendita d’invalidità, ritenuto che dal profilo medico egli è ancora abile al 100% in attività adeguate e che dal raffronto dei redditi emerge un grado di invalidità del 51%.
In sede ricorsuale l’assicurato non ha trasmesso nuovi certificati medici.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che non tutte le patologie dell’assicurato sono state sufficientemente approfondite. In particolare, l’Ufficio AI e per esso il SMR si è limitato a riprendere e fare proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ nell’ambito della perizia 11 agosto 2003 svolta per conto dell’assicuratore infortuni, senza tuttavia debitamente approfondire la problematica relativa alle patologie extra-infortunistiche (postumi a livello di entrambe le ginocchia e a livello della caviglia destra, nonché la sindrome lombo-vertebrale su base artrosica degenerativa) indicate dallo stesso dr. __________ come rilevanti (doc. 4-7 inc. LAINF).
Posto che l’assicurato non è più in grado di svolgere la precedente attività di operaio comunale addetto in particolare al trasporto di bambini tramite un piccolo scuolabus e al controllo dei bacini d’acqua (e questo già solo con riferimento alle sole patologie agli arti superiori di origine infortunistica, cfr. doc. 4-7 inc. LAINF), occorre valutare se egli conserva una capacità lavorativa residua in attività adeguate ai suoi limiti funzionali. Tale questione, tuttavia, come verrà esposto qui di seguito, non è stata sufficientemente approfondita dall’amministrazione, che si è limitata a valutare l’incidenza delle sole patologie infortunistiche sulla capacità lavorativa residua dell’interessato, omettendo qualsiasi approfon-dimento in merito alle patologie extra-infortunistiche.
Da una parte, infatti, per quanto concerne gli esiti dell’infor-tunio 21 maggio 2002 che ha coinvolto l’arto superiore sinistro, l’amministrazione ha correttamente ritenuto esaustiva la perizia 11 agosto 2003 effettuata dal dr. __________ per conto dell’assicuratore infortuni. In tale ambito, infatti, lo specialista ha sottoposto l’assicurato ad un accurato esame, giungendo alla conclusione che, per quanto attiene ai soli postumi infortunistici, l’interessato è da ritenere totalmente inabile al lavoro nella sua precedente professione di addetto al trasposto dei bambini e al controllo e pulizia dei bacini d’acqua, ma abile al lavoro al 100% a partire dal 1° settembre 2003 in attività rispettose dei suoi limiti funzionali (“il paziente è impedito in misura importante nell’uso completo dell’arto superiore sinistro sia a livello del cingolo omero-scapolare, sia a livello del polso e mano sinistri dovute alle lesioni subite e manifestamente evidenti con le misurazioni delle circonferenze dell’ampiezza dei movimenti all’esame clinico. Per quanto attiene e riguarda l’arto superiore destro, il paziente è parzialmente impedito nell’uso del cingolo omero-scapolare destro oltre i 100° di abduzione-elevazione, specie se portante dei pesi superiori ai 12 kg. Egli non presenta dei grossi impedimenti per i movimenti di rotazione con il cingolo omero-scapolare in stazione declive. Lavori quindi sedentari in posizione seduta o che richiedano deambulazioni su terreni non sconnessi possono entrare in linea di conto, questo per quanto attiene e riguarda i postumi infortunistici che sono da ascrivere a __________”, doc. 4-7 inc. LAINF, le sottolineature sono della redattrice).
D’altra parte, occorre tuttavia rilevare che lo stesso dr. __________, nella sua perizia 11 agosto 2003 per conto dell’assicuratore LAINF, ha tenuto a sottolineare che, al di fuori delle patologie infortunistiche, per tenere conto della situazione complessiva dell’interessato, occorre pure prendere in considerazione le altre patologie che affliggono l’assicurato e meglio l’artrosi bilaterale su esiti di intervento alle ginocchia destra e sinistra, il lieve impedimento funzionale alla caviglia destra su esiti di intervento nel 1980 e la sindrome lombo-vertebrale su base artrosica degenerativa. Lo specialista ha precisato che, con riferimento a queste patologie extra-infortunistiche, la situazione dell’interessato è peggiore, anche in considerazione della sua età e della difficoltà di poter svolgere una riformazione professionale (“per quanto riguarda la situazione complessiva e quindi eventualmente il servizio AI bisogna tener conto dei postumi a livello di entrambe le ginocchia, in più a livello della caviglia destra nonché della sindrome lombo-vertebrale su base artrosica degenerativa. In questo ambito la situazione diventa un po’ peggiorativa e di difficile soluzione anche tenuto conto dell’età del paziente ed una sua eventuale riformazione professionale diventa quanto meno complicata, ma questo è un argomento che non è di pertinenza della __________, doc. 4-7 inc. LAINF, le sottolineature sono della redattrice).
Assodato che per le sole conseguenze delle patologie infortunistiche concernenti gli arti superiori l’assicurato non è più in grado di svolgere la sua precedente occupazione per conto del Comune di __________, ma potrebbe svolgere altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, l’amministrazio-ne avrebbe dovuto valutare l’entità delle altre patologie extra-infortunistiche che affliggono l’interessato - che a mente dello specialista, dr. __________, hanno una certa rilevanza (essendo la situazione, da questo punto di vista, peggiore rispetto ai problemi infortunistici) - e la loro incidenza sulla capacità lavorativa residua in attività adeguate.
Quanto indicato nelle sue annotazioni 30 dicembre 2003 dal dr. __________ del SMR, a mente del quale le patologie extra-infortunistiche non avrebbero nessuna ripercussione sulla piena capacità lavorativa residua dell’assicurato valutata dal dr. __________ (“nella perizia vengono espressi i limiti e le esigibilità. Non ritengo che la patologia extra-infortunistica (schiena) ponga limiti superiori a quelli descritti dal perito alla penultima pagina sotto il titolo impedimenti ed esigibilità”, doc. AI 26) non può essere ritenuto decisivo. Come visto, infatti, la valutazione del dr. __________ faceva riferimento alle sole patologie derivanti dagli infortuni agli arti superiori, ma non teneva per niente conto delle problematiche alle ginocchia, alla caviglia destra e alla schiena, essendo queste delle patologie extra-infortunistiche.
Nemmeno può essere seguito quanto affermato dal dr. __________ nelle sue osservazione 18 febbraio 2004, laddove ha ribadito che le patologie extra-infortunistiche non incidono sulla piena capacità lavorativa residua in attività adeguate stimata dal dr. __________. Il dr. __________ ha giustificato tale suo convincimento con il fatto che le eventuali limitazioni derivanti da tali patologie di carattere non infortunistico “sono inferiori a quelle per la patologia infortunistica” (doc. AI 28): tale conclusione non può essere fatta propria da questo Tribunale, già solo per il fatto che lo stesso dr. __________, cui il dr. __________ si rifà, ha tenuto a sottolineare che dal punto di vista delle patologie extra-infortunistiche la situazione era “un po’ peggiorativa” rispetto a quanto da lui valutato con riferimento ai soli problemi agli arti superiori di competenza dell’assicuratore infortuni (doc. 4-7 inc. LAINF, la sottolineatura è della redattrice).
Neppure, infine, può essere seguito il dr. __________ quando nelle sue annotazioni 13 luglio 2004 torna a ribadire che non è necessario esperire una nuova perizia reumatologica dato che i limiti funzionali derivanti dalle patologie extra-infortunistiche di cui è affetto l’interessato sono già stati indicati dal dr. __________ nella sua valutazione 11 agosto 2003 per la __________ (“come già scritto nella mia precedente proposta non è necessaria una ulteriore perizia. La patologia alle ginocchia bilateralmente e alla caviglia destra non rendono possibile la marcia su terreni sconnessi, salire e scendere ripetutamente più di 2 piani di scale, spostamenti sopra i 500 metri ripetuti e in fretta (le limitazioni sono già contenute nella perizia del dr. __________). Può stare in piedi fino a 1 ora, con spostamenti, non limitazioni in posizione seduta”, doc. AI 36). Come visto, infatti, il dr. __________ ha rilevato che l’influsso delle patologie extra-infortunistiche sulla capacità lavorativa dell’interessato, di difficile soluzione anche tenuto conto della sua età, non è un argomento di pertinenza della __________ (doc. 4-7 inc. LAINF), ma va vagliato da parte dell’Ufficio AI.
Inoltre, non va dimenticato che lo stesso dr. __________, nel suo rapporto 25 ottobre 2003 all’attenzione dell’Ufficio AI, dopo aver rilevato che l’assicurato non può più svolgere la sua precedente attività lavorativa, ha indicato che lo stesso potrebbe svolgere altre attività, di tipo sedentario, senza dover caricare la spalla, precisando tuttavia che in tali attività egli presenterebbe un rendimento ridotto, senza indicare in quale percentuale (doc. AI 24, la sottolineatura è della redattrice).
Nonostante l’esistenza di patologie extra-infortunistiche, che secondo lo stesso medico di fiducia dell’assicuratore infortuni hanno una certa importanza e potrebbero quindi avere influsso sulla capacità lavorativa residua in attività adeguate, l’amministrazione non ha ritenuto opportuno effettuare nessun tipo di accertamento al fine di valutare l’effettivo impatto delle affezioni citate sulla capacità lavorativa dell’assicurato. Tale modo di agire, a mente di questo Tribunale, non è corretto: a fronte dell’elenco di patologie attestate dal dr. __________, l’amministrazione avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti medici al fine di valutare la loro incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato prima dell’emissione della decisione impugnata. Non è sufficiente al riguardo, come invece indicato dal SMR, osservare che i limiti funzionali derivanti dalle patologie extra-infortunistiche di cui è affetto l’interessato “sono inferiori a quelli per la patologia infortunistica” (doc. AI 28) e sono già stati indicati dal dr. __________ nella sua valutazione 11 agosto 2003 per la __________ (doc. AI 36), per ritenere che tali patologie non siano invalidanti: ritenuto che a mente del dr. __________ tali patologie, importanti e che danno luogo ad una situazione peggiore rispetto alle patologie strettamente legate agli infortuni agli arti superiori, hanno un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato, l’amministra-zione avrebbe quantomeno dovuto svolgere degli accertamenti, prima di escludere una loro incidenza sulla capacità lavorativa.
In simili condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale citata, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia reumatologica che valuti tutte le patologie di cui è affetto l’assicurato, stabilisca la capacità lavorativa globale e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.
2.9. Occorre inoltre rilevare che l’amministrazione, ritenuta – a torto, come esposto in precedenza (consid. 2.8.) - la piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate, ha incaricato il consulente in integrazione professionale di procedere ad una valutazione economica.
Va in effetti ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a) e i dati economici risultano pertanto determinanti, mentre il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
D'altro canto compito dell'orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido (Meyer‑Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201; E. Peter, op. cit., Zurigo 1997, pagg. 74 e 75).
Ora, nel suo rapporto 23 novembre 2004 il consulente, rifacendosi a quanto valutato dalla specialista di consulenze d’orientamento scolastico / professionale per conto dell’assi-curatore infortuni, ha ritenuto esigibili le attività di ausiliario di polizia, addetto alla Prosegur, sorvegliante in un museo (doc. AI 46-2).
Al riguardo occorre rilevare che dalla decisione 14 gennaio 2004 dell’assicuratore LAINF emerge che in data 15 luglio 2003 l’assicurato è stato convocato dalla specialista in consulenze di orientamento scolastico e professionale al fine di valutare quali attività confacenti entravano in linea di conto. Dal rapporto della consulente professionale risulta che, “tenendo unicamente conto delle conseguenze post-infortunistiche”, l’assicurato può essere considerato idoneo per le attività di “ausiliario di polizia limitatamente al servizio multe e per le lezioni di sensibilizzazione al traffico stradale per gli allievi delle scuole comunali; impiegato presso la centrale di allarme Prosegur (smistamento chiamate e controllo allarmi, esclusi gli interventi in caso di allarme; custode, sorvegliante in un museo (di storia naturale o di arte)” (doc. 5-3 inc. LAINF, la sottolineatura è della redattrice).
Poiché le conclusioni della consulente incaricata dall’assi-curatore infortuni tengono conto, per sua stessa indicazione, unicamente delle conseguenze post-infortunistiche, il consulente IP dell'AI dovrà, una volta stabilita, conformemente a quanto indicato al consid. 2.8., l’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato dal punto di vista medico in attività adeguate, determinare mediante una valutazione professiona-le-economica quali siano, sulla base di tutte le patologie dell’assicurato, le eventuali attività ancora esigibili.
Va al riguardo ricordato che ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).
Tuttavia la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.
Indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).
A mente di questa Corte, quindi, nel caso di specie s’impone un rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda anche ad una approfondita ed aggiornata determinazione dell’invali-dità dal punto di vista economico, prendendo in considerazione da una parte i risultati degli approfondimenti dal punto di vista medico delle patologie extra-infortunistiche e del loro influsso sulla capacità lavorativa residua, dato che, come visto, la valutazione del SMR da sola nel caso concreto non permette di giungere ad un definitivo e chiaro giudizio circa l’incapacità al guadagno dell’assicurato (cfr. consid. 2.8.) e tenendo conto, dall’altra, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza, delle condizioni personali dell’assicurato, nato nel 1944.
Il consulente IP, considerata l’età dell’assicurato, dovrà, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’interessato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione 2 febbraio 2006 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.8. e 2.9..
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti