Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2007 32.2006.51

17 aprile 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,683 parole·~43 min·2

Riassunto

Riduzione della rendita in via di revisione. Confermata la riduzione ad una rendita di tre quarti visto il miglioramento dello stato di salute dell'assicurato.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.51   FS/td

Lugano 17 aprile 2007  

In nomedella Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro

la decisione su opposizione del 25 gennaio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1951, da ultimo attivo quale rappresentante fino al mese di maggio 2002, dal 1° maggio 2003 beneficiava di una rendita intera per un grado d’invalidità del 100%(doc. AI 32/1-4 e 31/1-2).

                               1.2.   A conclusione della procedura di revisione, avviata nel gennaio 2005 (doc. AI 37/1-2, 38/1-3 e 39/1) e dopo aver esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione 25 novembre 2005 (doc. AI 51/1-5), l’Ufficio AI ha ridotto le prestazioni e riconosciuto all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita adducendo:

"  (…)

In fase di prima revisione delle prestazioni di rendita intera, attualmente erogata dal maggio 2003, si è potuto appurare che nella professione abituale quale rappresentante (il cui reddito da sano attualizzato ammonta a Fr. 49'874.--) la capacità lavorativa rimane totalmente compromessa.

Tuttavia lo stato attuale di salute permette all'assicurato di espletare parzialmente nella misura del 50% diverse attività lavorative e di conseguenza guadagnare un reddito. Le attività considerate ragionevolmente esigibili sono sotto elencate. Entrano in linea di conto lavori leggeri, con limitazione dell'orario di lavoro a metà tempo con riduzione del rendimento del 10-20% (in considerazione delle pause di riposo). L'attività dovrebbe inoltre permettere all'assicurato di alternare la posizione seduta ed eretta (ogni 30-60 minuti).

Nel settore terziario  sono configurabili come attività esigibili i lavori legati alla sorveglianza che permettono l'alternanza della postura, ad es. il responsabile di un parcheggio privato/pubblico, l'addetto alla portineria o il portiere di notte. Bisogna però considerare queste attività come delle occasioni più uniche che rare in quanto le offerte di lavoro di questo genere sono veramente esigue. L'assicurato potrebbe anche svolgere l'attività di venditore / consulente senza qualifica in un negozio a conduzione familiare sfruttando le precedenti esperienze professionali oppure il fattorino (prestando attenzione ai carichi che non devono superare mi 10 kg). Anche l'attività svolta come "serviceman" (portare le auto al collaudo, trasporto / recupero di autovetture in panne in un garage, ricezione dei clienti, rispondere al telefono, …) potrebbe essere esigibile. Bisogna però tener conto del fatto che si tratta di un'attività occasionale, sporadica che non garantisce una continuità e quindi non permette di profilare un eventuale recupero della capacità di guadagno.

Nel settore secondario, a causa delle diagnosi mediche vi sono maggiori difficoltà reintegrative, ad esempio in quei contesti in cui il lavoro è organizzato attorno ad una catena di montaggio (impossibile effettuare pause o cambiare mansione ogni 30-60 minuti in quanto rallenta tutto il ciclo produttivo!). A titolo indicativo si potrebbe pensare ad attività di assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, sorveglianza, o di produzione nel campo della micromeccanica, dell'industria farmaceutica o alimentare, nei settori dell'abbigliamento, confezione dei montaggi di componenti elettromeccaniche o elettroniche. La possibilità di alternare la postura non esiste in tutti i posti di lavoro ma in diversi casi i datori di lavoro, conoscendo il problema, organizzano il ciclo produttivo in modo tale d'acconsentire ai loro dipendenti d'alzarsi per brevi periodi, ad es. per consegnare il prodotto finito ad altre postazioni di trasformazione o prelevare il materiale da altre postazioni.

Oltre a ciò l'orientatrice AI indica che il reddito esigibile in attività adeguate allo stato di salute debba essere ridimensionato ulteriormente del 17% in considerazione dei seguenti parametri:

- 7% per lavori leggeri

- 10% in considerazione della scarsa formazione professionale, dell'età e del lungo periodo di inattività

Considerati tutti fattori sopra esposti si conclude che il reddito da invalido viene valutato pari a Fr. 18'667.--.

Reddito annuale esigibile: senza invalidità CHF 49874.con invalidità CHF 18667.- Perdita di guadagno CHF 31207.- = Grado d'invalidità 63%

(…)." (doc. AI 51/3-4)

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, con decisione su opposizione 25 gennaio 2006 (doc. AI 56/1-5) l’Uf-ficio AI ha confermato la riduzione a tre quarti di rendita osservando:

"  (…)

4.  In sede di opposizione l'assicurato indica che il suo stato di salute, rispetto alle precedenti valutazioni, non avrebbe subito delle modifiche. Come visto il danno alla salute è stato valutato, sia al momento della concessione della rendita intera, sia in sede di revisione, a mezzo di esame peritale. Il Dr. __________, specialista FMH reumatologia e medicina interna, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi remota, sistemica, socioprofessionale e osteo-articolare, ai dati soggettivi dell'assicurato e alle constatazioni obiettive, con rapporto peritale del 14 giugno 2004 aveva ritenuto l'assicurato totalmente inabile in qualsiasi tipo di attività, mentre con il nuovo rapporto dell'11 luglio 2005 ha ritenuto lo stesso ancora in grado di svolgere a metà tempo attività leggere, con riduzione del rendimento del 10-20%, constatando quindi, in occasione della seconda visita e in contrapposizione a quanto affermato dall'assicurato in sede di opposizione, un certo miglioramento della capacità lavorativa.

Per quanto attiene al valore probatorio degli esami peritali, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).

In casu le valutazioni espresse dal Dr. __________ risultano essere complete, motivate e coerenti e non offrono alcun spunto di critica, risultando del tutto conformi ai criteri sovraesposti.

Le osservazioni inoltrate in sede di opposizione, corredate dalle certificazioni mediche del Dr. __________ e del Dr. __________, sono state sottoposte per competenza al vaglio del Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR). Quest'ultimo, per il tramite del Dr. __________, ha potuto in sostanza indicare che le constatazioni dei medici curanti non si discostano da quelle del perito. In effetti il Dr. __________, in occasione della prima valutazione del 14 giugno 2004, aveva ritenuto possibile un apprezzamento dell'esito delle misure di riabilitazione soltanto dopo altri sei mesi di terapia, già ritenendo possibile il reinserimento dell'assicurato in un'attività lavorativa a tempo parziale (metà tempo) rispettante le limitazioni mediche elencate a pagina 8 del citato rapporto peritale.

La perizia dell'11 luglio 2005 ha poi praticamente specificato che anche per un'attività a metà tempo, il rendimento effettivo risulta essere diminuito in misura del 10-20%.

(…)" (doc. AI 56/3-4)

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA postulando il ripristino della rendita intera.

                                         L’assicurato ha contestato l’asserito miglioramento dello stato di salute, l’esistenza di un’attività lavorativa adeguata a lui accessibile e la valutazione economica.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso rilevando che l’assicurato solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione e non produce ulteriori mezzi di prova

                               1.6.   Con scritto 13 marzo 2006 l’assicurato ha comunicato al TCA di rinunciare a presentare altri mezzi di prova.

                               1.7.   Con lettera 12 marzo 2007 il TCA ha chiesto al Dr. __________ di precisare in quale misura globalmente l’assicurato va ritenuto abile al lavoro in attività adeguate (doc. VI).

                                         Con lettera 20 marzo 2007 il Dr. __________ ha risposto che “(…) in un lavoro adeguato, per il paz. a margine risulta una capacità lavorativa del 50% (a metà tempo per quanto riguarda l’orario di lavoro). Da questo 50% occorre ancora dedurre un 10-20% al massimo (limitazione del rendimento), per cui risulta in definitiva una capacità lavorativa residua del 40-45% in un’attività lavorativa adeguata (…)” (doc. VII).

                                         I doc. VI e VII sono stati trasmessi alle parti con facoltà di presentare osservazioni scritte.

                                         L’Ufficio AI è rimasto silente mentre l’assicurato ha comunicato al TCA di rinunciare a presentare osservazioni.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pp. 190s; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la valutazione medica e economica operata dall’Ufficio AI che, ritenuto lo stato valetudinario migliorato rispetto al momento di assegnazione della rendita e considerato il grado d’invalidità ottenuto dal confronto dei redditi, ha ridotto il diritto a prestazioni (da una rendita intera a tre quarti di rendita) dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         Giusta l’art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI la riduzione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                               2.5.   Nell’evenienza concreta l’assicurato contesta innanzitutto che il suo stato di salute sarebbe notevolmente migliorato.

                                         Nell’ambito della richiesta di prestazioni AI del giugno 2003 (doc. AI 1/1-7), il dr. __________, medico SMR, nella proposta 30 ottobre 2003 – posta la diagnosi di “(…) stato dopo discectomia L4/5 con impianto di protesi 9.1.2003 per instabilità segmentarla – diabete mellito tipo 2 – arteriopatia periferica stadio I (…)” e ritenuto che “(…) l’inabilità lavorativa è causata in prima linea dalla patologia lombare mentre le diagnosi collaterali non sono al momento di carattere invalidante (…)” (doc. AI 17/1) – aveva indicato di procedere ad una perizia reumatologica a cura del dr. __________ per stabilire la capacità di lavoro residua.

                                         Nel rapporto 16 gennaio 2004 il dr. __________, poste le seguenti diagnosi:

"  Diagnosi principale

Sindrome lomboradicolare L4 a sinistra

     -  stato dopo impianto protesi discale L4/5 1.2003 (__________)

     -  stato dopo fenestrazione microchirurgica L3/4 a sinistra per compressione L4 a sinistra il 7.11.2003 (__________, __________)

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

Arteriopatia periferica stadio 2°

Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL

Diabete mellito tipo 2” (doc. AI 23/1)

                                         ha espresso la seguente raccomandazione:

"  (…)

L’assicurato è stato rioperato il 7.11.2003 alla __________, quindi si giustifica a tuttora una IL del 100%. Il decorso postoperatorio risulta favorevole.

Procedere: prevedere una perizia reumatologica Dr. __________ per primavera 2004 per valutare capacità lavorativa residua in attività abituale e in attività adeguata.

(…)” (doc. AI 23/1)

                                         Nella perizia reumatologica 14 giugno 2004 (doc. AI 27/1-8) il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, aveva posto la seguente diagnosi:

"  A.4.1     Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombovertebrale cronica con:

-      St.d. discectomia ed impianto di protesi discale L4/5 (09.01.2003).

-      St.d. erniectomia L3/L4 foraminale sx (07.11.2003).

-      Discopatia L5/S1.

-      Periartropatia coxae a sx.

-      Decondizionamento fisico.

A.4.2     Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

PSH semplice, tendinotica a sx.

Arteriopatia periferica.

Diabete mellito tipo II, non insulinodipendente." (doc. AI 27/6)

                                         Dopo aver espresso la seguente “valutazione e prognosi”:

"  (…)

Si tratta dunque di un paz. 53 anni che presenta esiti di due interventi neurochirurgici, nel gennaio e nel novembre 2003. Questi interventi hanno permesso di limitare di molto i disturbi radicolari del paz., sia dal lato algico sia per quanto riguarda i deficit neurologici. Attualmente persiste una sind. lombovertebrale piuttosto pronunciata mentre dal lato neurologico non vi sono deficit importanti, con residuo unicamente di un lieve deficit sensitivo che comunque non disturba il paz. e non é rilevante dal punto di vista funzionale.

I due interventi neurochirurgici relativamente ravvicinati, di cui soprattutto il primo é da considerare come molto invasivo, necessitano dunque di un periodo riabilitativo lungo, tutt'ora in corso. È dunque comprensibile che in questo momento l'assicurato proviene da un prolungato periodo di relativa inattività fisica.

Nel decorso é lecito aspettarsi un certo miglioramento generale, anche se con ogni probabilità il paz. resterà limitato principalmente dalla sind. lombovertebrale.

(…)." (doc. AI 27/7)

                                         circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il perito ha osservato:

"  (…)

B.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

A causa dell'affezione discale e degli interventi neurochirurgici l'assicurato risulta inabile al lavoro al 100% dal marzo 2002 a tuttora.

Attualmente, considerando il bloccaggio lombare ed i dolori residui, l'assicurato non é in grado di svolgere la sua attività precedente e ciò in modo probab. definitivo.

C.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

C.1 É possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

È tuttora in corso in trattamento riabilitativo attivo e passivo, condotto sia in piscina sia in palestra, con notevole impegno di tempo da parte del paz. In questo momento non vedo altre possibilità terapeutiche che protrebbero dare risultati migliori. I prossimi 6 mesi possono comunque essere considerati decisivi sulle possibilità di recupero funzionale del paz..

C.2 É possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

C.3 L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

In questo momento é preclusa all'assicurato anche la possibilità di esercitare un'attività lavorativa leggera e teoricamente adeguata.

Dopo ulteriori 6 mesi di terapia riabilitativa, dunque a distanza di un anno dall'ultimo intervento neurochirurgico, potrebbe eventualmente essere presa in considerazione un'attività lavorativa a metà tempo.

Ciò a condizione che il paz. possa muoversi regolarmente evitando posture monotone per più di 30-60 min., evitare posizioni inergonomiche (in particolar flessione e/o torsione lombare) e sollevare pesi superiori a 5-10 kg (in modo ergonomico). Entrano dunque in linea di conto solo lavori leggeri e soprattutto lavori d'ufficio per i quali l'assicurato ha una buona esperienza professionale (pratiche doganali e d'ufficio, import-export).

A distanza di almeno sei mesi occorrerebbe dunque rivalutare il paz. per definire

nuovamente l'esigibilità e la possibilità di una riformazione professionale.

(…)." (doc. AI 27/7-8)

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 13 agosto 2004 (doc. AI 29/1-2), ha espresso la seguente raccomandazione:

"  (…)

Valutazione peritale Dr. __________ del 14.6.2004: regressione dei disturbi radicolari, persistenza di sindrome lombovertebrale. Permane una IL del 100% per qualsiasi attività. Viene proposta una rivalutazione a distanza di almeno 6 mesi per valutare l’eventuale ricupero della capacità lavorativa per un’attività leggera a tempo parziale.

Procedere: ad rendita con revisione per inizio 2005." (doc. AI 29/2)

                                         Con decisione 29 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera da 1° maggio 2003 (doc. AI 32/1-4).

                                         In sede di procedura di revisione, avviata nel gennaio 2005 (doc. AI 38/1), nel questionario 20 gennaio 2005 (doc. AI 37/1-2), circa il suo stato di salute l’assicurato ha posto una crocetta sia sulla risposta “peggiorato” – precisando nel “periodo invernale” – che su quella “rimasto invariato” (doc. AI 37/1).

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna, nel suo rapporto di decorso 27 gennaio 2005 ha attestato uno stato di salute stazionario precisando che le diagnosi non sono modificate e che il decorso e l’evoluzione delle constatazioni è “immutato dall’ultimo certificato” (doc. AI 39/1). Nel rapporto medico 28 luglio 2003 (doc. AI 13/1-3) il dr. __________ aveva attestato che nell’ultima attività esercitata l’assicurato era inabile al 100% dal 7 maggio 2002 e, per quanto riguardava la possibilità di svolgere altre attività, aveva osservato: “(…) event. un lavoro a risparmio della schiena sarebbe da discutere con il paz. un reinserimento prof. (…)” (doc. AI 13/3).

                                         Nelle annotazioni 2 marzo 2005 il dr. __________ ha rilevato che “(…) per valutare l’evoluzione ed eventuale ricupero di una certa capacità lavorativa quale rappresentante o in altra attività più confacente [sottoporre] ad nuova valutazione peritale da parte del Dr. __________ che ha già peritato l’assicurato in giugno 2004 (…)” (doc. AI 41/1).

                                         Nella perizia reumatologica 11 luglio 2005 (doc. AI 44/1-7) il dr. __________, poste le diagnosi note con ripercussioni sulla capacità lavorativa, ha rilevato che “(…) rispetto alla precedente perizia dell’aprile 2004 lo status è poco cambiato, anche se la mobilità lombare è leggermente migliorata, nonostante un trattamento fisioterapico regolare tuttora in corso (2 sedute di fisioterapia passiva e 3 di fisioterapia attiva ogni settimana). A distanza di ormai quasi 18 mesi dall’ultimo intervento neurochirurgico occorre dunque ritenere stabilizzata la situazione, anche se vi è ancora un lieve margine di miglioramento (…)” (doc. AI 44/5-6) e – dopo aver confermato che “(…) occorre ritenere una inabilità lavorativa completa e con ogni probabilità definitiva per quanto riguarda la sua attività lavorativa precedente di rappresentante della Ditta __________ per il __________ (…)” (doc. AI 44/6) –, circa la possibilità di svolgere altre attività, ha concluso che “(…) sono naturalmente precluse all’assicurato tutte quelle attività che presumono degli sforzi a livello lombare così come delle posizioni ergonomiche sfavorevoli ripetute o prolungate. Dal punto di vista medico-teorico riterrei che entrano in considerazione solo ancora delle attività leggere, con limitazioni dell’orario di lavoro (metà tempo e per rendimento 10-20%), giustificato dato che il paz. deve poter inserire delle piccole pause di riposo. L’attività dovrebbe inoltre permettere all’assicurato di alternare la posizione seduta ed eretta. Con un tale orario di lavoro sarebbe inoltre garantita una possibilità di continuare il trattamento riabilitativo. Il paz. ha esercitato questo tipo di lavoro per molti anni dal 1973 al 1997. Il suo ultimo impiego in ufficio risale dunque a 8 anni or sono, per cui vi sarebbe un evidente problema di aggiornamento delle conoscenze. In questo momento riterrei tuttavia che una riconversione professionale non sia nelle possibilità del paz. (…)” (doc. AI 44/7).

                                         Il ricorrente contesta la succitata valutazione adducendo le diverse valutazioni operate dal dr. __________, FMH in neurologia – “(…) è poco verosimile che, visto lo stato di salute dell’assicurato sia possibile un’attività lavorativa anche solo parziale nei settori lavorativi proposti teoricamente nell’ambito degli accertamenti eseguiti dall’AI (…)” (doc. AI 52/5) – e dal dr. __________ – “(…) le attività proposte dall’orientatore non sono proponibili per le malattie sopraelencate che limitano costantemente: - sindrome pseudoradicolare e arteriopatia sia anche - delle strette misure dietetiche del diabete (doc. AI 52/3).

                                         In questo senso l’assicurato ha osservato che “(…) laddove il Giudice delegato del Tribunale dovesse ravvedere gli estremi, il ricorrente si sottoporrà volentieri ad una perizia medica multidisciplinare, che tenga conto delle altre patologie riferite dai medici curanti e si pronunci sul reale grado di capacità lavorativa (…)” (doc. I, pag. 6).

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.7.   Dopo attento esame degli atti all’inserto, ritenute le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nella perizia 11 luglio 2005 (doc. AI 44/1-7) – alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.6) – e per i motivi che seguono, questo Tribunale deve ritenere valide le conclusioni formulate dal perito.

                                         In particolare, per quanto riguarda il certificato medico 5 dicembre 2005 del dr. __________, va rilevato che il curante non evidenzia delle patologie su cui non si sia già espresso il perito – “(…) il paz. è in cura per una insufficienza segmentaria L4/5 – stato dopo discectomia L4/L5 con ascesso anteriore e apertura del legamento longitudinale post. nell’ambito di un intervento di artroplastica discale il paz. soffre di insufficienza segmentaria e dolori in sede paravertebrale lombare inferiore sia in inclinazione laterale che in estensione e disturbi pseudoradicolari dell’arto inf. sin. (…)” – e che, non esprimendosi chiaramente sulla capacità lavorativa residua né producendo documentazione medica atta ad avallare le sue affermazioni, si è limitato ad osservare che “(…) il suo stato di salute è compromesso dai fatti [ndr.: dal fatto] che soffre di un diabete mellito II con arteriopatia periferica degli arti inf. bulbite recidivante su assunzione di AINS. Le attività proposte dall’orientatore non sono proponibili per le malattie sopraelencate che limitano costantemente: sindrome pseudoradicolare e arteriopatia sia anche - delle strette misure dietetiche del diabete. Ritengo che vista la comorbidità, che lo stato di salute del Signor RI 1 dalla prima valutazione AI non sono di miglioramento (…)” (doc. AI 52/3).

                                         Va qui poi rilevato che, nel rapporto di decorso 27 gennaio 2005 (doc. AI 39/1), il dr. __________ ha attestato uno stato di salute stazionario e che, nel certificato medico a cui rinvia per quanto riguarda il decorso e l’evoluzione delle constatazioni, non aveva escluso la possibilità di svolgere altre attività “(…) event. un lavoro a risparmio della schiena (…)” (doc. AI 13/3). Inoltre, lo stesso dr. __________ non ha mai contestato il fatto che nelle sue perizie il dr. __________ abbia menzionato l’arteriopatia periferica e il diabete mellito tipo II non insulinodipendente quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 44/5 e 27/6).

                                         Anche il dr. __________, nel certificato medico 16 dicembre 2005 (doc. AI 52/5), pone le patologie su cui il perito si è già espresso e, senza esprimersi chiaramente sulla capacità lavorativa residua, si è limitato a concludere che “(…) è poco verosimile che, visto lo stato di salute dell’assicurato sia possibile un’attività lavorativa anche solo parziale nei settori lavorativi proposti teoricamente nell’ambito degli accertamenti eseguiti dall’AI (…)” (doc. AI 52/5). Anche nell’esame clinico 16 dicembre 2005 il dr. __________ non si è pronunciato con chiarezza sugli effetti delle patologie sulla capacità lavorativa e ha solo rilevato che “(…) complessivamente, in assenza di rilevanti deficit sensitivo-motori, vi è un’importante sindrome algica lombare e alla gamba sinistra in seguito ai due interventi lombari del 2003. Si tratta di una sintomatologia sicuramente importante e limitante per gran parte delle attività lavorative (…)” (doc. 52/4).

                                         Visto che il dr. __________ e il dr. __________, oltre a non esprimersi compiutamente circa gli effetti sulla capacità lavorativa, non pongono delle diagnosi su cui il perito non si sia già espresso e visto che il dr. __________, a differenza di quanto concluso nella perizia 14 giugno 2004 – “(…) in questo momento è preclusa all’assicurato anche la possibilità di esercitare un’attività lavorativa leggera e teoricamente adeguata (…)” (doc. AI 27/8) – nella perizia 11 luglio 2005, ritenuta la situazione stabilizzata, ha ritenuto che “(…) dal punto di vista medico-teorico riterrei che entrano in considerazione solo ancora delle attività leggere, con limitazione dell’orario di lavoro (metà tempo e per rendimento 10-20%), giustificato dato che il paz. deve poter inserire delle piccole pause di riposo. L’attività dovrebbe inoltre permettere all’assicurato di alternare la posizione seduta ed eretta. Con un tale orario di lavoro sarebbe inoltre garantita una possibilità di continuare il trattamento riabilitativo (…)” (doc. AI 44/7), questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha concluso per un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato. Il miglioramento va infatti visto nella circostanza che in occasione della seconda perizia 11 luglio 2005, ritenuta la situazione stabilizzata a distanza di quasi 18 mesi dall’ultimo intervento neurochirurgico, il perito ha potuto confermare, anche se non nella misura auspicata, una capacità lavorativa residua in attività adeguate.

                                         Anche il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 17 gennaio 2006 ha concluso che “(…) le constatazioni dei Dr.es __________ e __________ non discostano sostanzialmente da quelle del perito. Effettivamente, il perito aveva ritenuto possibile all’occasione della prima perizia del 14 giugno 2004 un apprezzamento dell’esito delle misure di riabilitazione soltanto dopo altri sei mesi di terapia ritenendo possibile il reinserimento in un’attività lavorativa a tempo parziale (½ tempo) a condizione che rispetti le limitazioni elencate nella perizia (p. 7). La seconda perizia dell’11 luglio 2005 ha praticamente confermato un decorso stazionario, il miglioramento auspicato non si è verificato, anzi si specifica che anche per un’attività a ½ tempo il rendimento sarebbe diminuito in misura del 10-20% (…)” (doc. AI 55/1).

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia 11 luglio 2005 del dr. __________ (doc. AI 44/1-7), il TCA non ravvisa motivi che giustifichino l’esperimento di una perizia pluridisciplinare e, come accertato (cfr. doc. VII, riprodotto al consid. 1.7), deve concludere che da un punto di vista medico complessivamente va riconosciuta una capacità lavorativa residua del 40-45% in un’attività adeguata (cfr. doc. VII).

                               2.8.   Il ricorrente contesta che dal punto di vista medico egli sarebbe abile al lavoro nella misura e nelle attività indicate dalla consulente in integrazione professionale e sostiene che anche l’Ufficio AI, per un motivo o l’altro, ha riconosciuto che buona parte di quelle professioni non possono essere da lui svolte. Egli rileva altresì che il reddito da invalido considerato è superiore a quello realmente ottenuto senza invalidità e che allo stesso andrebbe riconosciuta la riduzione massima possibile del 25%.

                                         Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.7), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.

                                         Quanto alla reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili – nonostante le rispettive difficoltà da tenere presenti – la consulente ha fatto riferimento a concrete attività leggere e ripetitive nei settori terziario e secondario (vedi il rapporto finale 20 ottobre 2005 della consulente in integrazione professionale sub doc. AI 46/1-3).

                                         Va qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

                                         Inoltre, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Infine, il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate:

"  (…)

4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di P.________ va quindi respinto. (…)."

                                         In concreto, tenuto conto degli aspetti medico valetudinari e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che eretta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

                                         In merito all’aspetto economico il TCA rileva quanto segue.

                                         L’amministrazione, considerando un reddito da valido di fr. 49’874.-- e un reddito da invalido – calcolato partendo da un salario di fr. 52'919.-- (secondo i rilevamenti statistici editi dall’Ufficio federale, settore privato, categoria 4, Canton Ticino, valore mediano aggiornato al 2004) e dopo aver considerato una capacità lavorativa del 50% con una diminuzione del rendimento del 15% e praticato una riduzione del 17% (7% per lavori leggeri e 10% in considerazione della scarsa formazione professionale, dell’età e del lungo periodo di inattività) – di fr. 18’667.--, ha stabilito una capacità di guadagno residua del 37% e quindi un grado d'invalidità del 63%.

                                         Il reddito da valido di fr. 49'874.-- (aggiornato al 2004) non é stato contestato dall’assicurato.

                                         Per quanto riguarda al reddito da invalido da prendere in considerazione al momento del raffronto dei redditi, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Tale circostanza non ha alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI.

                                         Nel caso concreto tuttavia il reddito ipotetico da invalido per un’attività adeguata a tempo pieno (l’Ufficio AI ha considerato un salario ipotetico di fr. 52'919.-- valido nel 2004) supera il reddito che il ricorrente avrebbe conseguito senza la malattia continuando a svolgere l’attività precedente, ciò che giustifica, secondo la giurisprudenza (cfr. AHI 1999, pag. 329 consid. 1; ZAK 1989, pag. 458s. consid. 3b; STFA del 26 gennaio 2006 nella causa M., I 379/05, consid. 2.5.4; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e STFA del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3), una riduzione del reddito da invalido.

                                         Tale reddito (reddito ipotetico da invalido per un’attività adeguata a tempo pieno) ammonta dunque a fr. 49’874.-- (per un altro caso in cui il TCA ha operato in questo modo vedi la STCA del 15 novembre 2006 nella causa G. [35.2005.144]).

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., (I 147/05), il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., (U 420/04) - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumtbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

(STCA succitata, consid. 2.11.)

                                         Nella concreta evenienza, l’amministrazione ha applicato sul reddito statistico da invalido una riduzione del 17% (7% per lavori leggeri e 10% in considerazione della scarsa formazione professionale, dell’età e del lungo periodo di inattività).

                                         Il TCA rileva che, conformemente alla giurisprudenza federale e cantonale appena esposta, anche volendo applicare la deduzione massima possibile del 25% del reddito da invalido (come auspicato dal ricorrente), l’assicurato non raggiunge un grado d’invalidità che giustificherebbe il diritto alla rendita intera. Infatti, considerata una capacità lavorativa residua in un’attività adeguata del 42.5% (il dr. __________ ha indicato una capacità lavorativa residua del 40-45%; doc. VII) e applicata una riduzione del 25%, si ottiene un reddito da invalido pari a fr. 15'897.35 (fr. 49’874.-- x 42.5% ridotto del 25%). Confrontando il reddito da invalido con quello da valido, si ottiene poi un grado d’invalidità del 68.12% che giustifica il diritto a tre quarti di rendita ([fr. 49'874.-- – fr. 15'897.35] : fr. 49'874.-- x 100 = 68.12%).

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, il diritto a prestazioni dell’assicurato, da una rendita intera a tre quarti, a contare

                                         dal mese che segue l’intimazione della decisione 25 novembre 2005 (doc. AI 51/4) (cfr. art. 88bis. OAI).

                                         Allo stesso risultato, vale a dire ad un grado d’invalidità che giustifica il diritto a tre quarti di rendita, si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi da valido e da invalido al 2006.

                                         La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.51 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2007 32.2006.51 — Swissrulings