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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2007 32.2006.29

29 gennaio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,163 parole·~26 min·2

Riassunto

Domanda AI: nel caso concreto non sussistono motivi per scostarsi dalle conclusioni cui sono giunti i periti del SAM. Confermato il rifiuto sia del diritto a una rendita che a una riformazione professionale. Principio inquisitorio e obbligo di collaborare.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.29   FS/sc

Lugano 29 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 4 gennaio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto e in diritto

che                              -   RI 1, classe __________, precedentemente attiva quale parrucchiera fino al 30 giugno 2001, il 10 dicembre 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “sindrome ansio-depressiva in cura psichiatrica – asma bronchiale – dolori al collo e alla schiena” (doc. AI 1/1-7).

                                     -   esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento dell’Assicurazione Invalidità (SAM), per decisione 21 gennaio 2005 (doc. AI 39/3-4), confermata con decisione su opposizione 4 gennaio 2005 (doc. AI 47/1-6), l’Ufficio AI ha negato all’assicu-rata il diritto ad una riformazione e ad una rendita (doc. AI 39/3-4 e 47/1-6) adducendo che:

"  (…)

3.     (…)

Siccome l’assicurata (in base all’esito peritale) è stata ritenuta valida nella misura del 70% nella sua professione di parrucchiera, è proprio in detta attività che essa può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, senza dover intraprendere un’altra attività. Né vi sono motivi per non ritenere che l’assicurata, dal punto di vista economico, facendo uso di tutto l’impegno ragionevolmente esigibile, non subisca una perdita di guadagno di pari grado.

Già solo per i motivi elencati in precedenza, la decisione impugnata merita conferma mentre l’opposizione va respinta.

4.     A titolo abbondanziale, per quanto riguarda un eventuale diritto alla riformazione professionale ex art. 17 LAI, si osserva quanto segue.

        (…)

Nel caso in esame, una riformazione professionale non entra assolutamente in linea di conto in quanto la capacità lavorativa dell'assicurata (70%) è identica sia per quanto riguarda la professione di parrucchiera abitualmente svolta dalla stessa che per quanto attiene ad altre attività medio-leggere adeguate al proprio stato di salute.

Del resto, anche il salario annuo che l'assicurata può guadagnare in qualità di parrucchiera è sostanzialmente identico al reddito annuo che essa potrebbe percepire in attività medio-leggere adeguate al suo stato di salute (a titolo di paragone, si consideri che per l'anno 2000 e lavorando a tempo pieno quale parrucchiera presso la __________ di __________ la Signora RI 1 ha percepito la somma di Fr. 36'000.-- (cfr. questionario per il datore di lavoro del 29.12.2002) mentre, conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Canton Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, nel settore privato corrisponde per le donne a Fr. 36.328.-- (cfr. Sentenza TCA del 22.9.2004 in re G.), motivo per il quale un cambiamento di professione non appare assolutamente indicato nella presente fattispecie.

Nel caso concreto, una riformazione professionale risulterebbe pertanto inadeguata ed andrebbe oltre il rapporto ragionevole tra la durata ed i costi della misura da una parte ed il risultato economico che ci si può attendere (nel senso dell'efficacità della reintegrazione) dall'altra (cfr. anche a tal proposito la cifra marginale 1006 della Circolare concernente i provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale).

Si sottolinea infine che, anche dal punto di vista prettamente medico, un cambiamento di attività non entra affatto in considerazione nel caso di specie poiché secondo quanto affermato a pag. 12 della perizia SAM (pag. 12) "[...] È molto probabile che la patologia psichiatrica possa migliorare, così da permettere all'assicurata di raggiungere una capacità lavorativa completa come parrucchiera.

Questo miglioramento è sicuramente possibile in breve tempo, in meno di sei mesi [...]".

In virtù di quanto suesposto, l'assicurata non ha perciò diritto ad una riformazione professionale in applicazione dell'art. 17 LADI. " (doc. AI 47/4-5)

                                     -   con il ricorso in oggetto l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha chiesto:

"  In via principale:

1.  Il ricorso è accolto, e di conseguenza la decisione su opposizione emessa dall’Ufficio dell’Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino in data 4.01.2006 è annullata.

2.  Di conseguenza è accordato alla Signora RI 1 ¼ di rendita d’invalidità, sulla base di un grado d’invalidità di almeno il 40%, considerando l’applicazione di un minore fattore di riduzione o di una ridotta capacità lavorativa.

3.  Sono pertanto accordati dall’UAI i debiti provvedimenti professionali, segnatamente la riformazione professionale a favore dell’assicurata de quo, stante l’inesigibilità in misura completa né nella sua precedente attività di parrucchiera né in altre attività ritenute leggere.

4.  Spese e ripetibili protestate.

In via subordinata:

1.  Il ricorso è accolto, e di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio AI dell’Assi-curazione Invalidità del Cantone Ticino per ulteriori accertamenti medici ed economici volti a stabilire il diritto della Signora RI 1 ad ¼ di rendita d’invalidità, sulla base di un grado d’invalidità di almeno il 40%, nonché il diritto ad una riformazione professionale.

2.  Spese e ripetibili protestate.” (doc. I, pag. 8)

                                         In sostanza, il rappresentante ha sostenuto che lo stato di salute dell’assicurata non sarebbe stato debitamente ed approfonditamente esaminato e ha contestato la valutazione peritale adducendo che i problemi psicofisici della sua mandante inciderebbero gravemente sulla sua capacità lavorativa soprattutto nella sua precedente attività di parrucchiera;

                                     -   con la risposta di causa, osservando che la ricorrente solleva le medesime obiezioni già trattate in sede di opposizione senza addurre ulteriori mezzi di prova, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   oggetto del contendere è la questione a sapere se, vista la perizia pluridisciplinare 30 luglio 2004 del SAM, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una riformazione e a una rendita AI;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA – con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);

                                     -   l’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di gua-dagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b);

                                     -   nel caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del SAM – ha negato all’assicurata il diritto a una rendita AI.

                                         Dal referto 30 luglio 2004 (doc. AI 32/1-30) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata.

Probabile disturbo di personalità di tipo borderline o dipendente

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome cervicospondilogena cronica con/su

     -     nessuna anomalia rilevante a livello clinico radiologico.

Sindrome lombospondilogena intermittente con/su:

     -     nessuna anomalia clinica o radiologica rilevante.

Minima periartropatia omeroscapolare tendinotica bilat.

Tendenza alla fibromialgia.” (doc. AI 232/10-11)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “l’A presenta una capacità lavorativa del 70% come parrucchiera (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto)” (doc. AI 32/12), hanno concluso che:

"  8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Non vi sono patologie somatiche con influsso sulla capacità lavorativa dell’A.

A causa della reazione depressiva (con una certa labilità emotiva, affettiva leggermente di tipo depressivo, rallentamento psicomotorio), l’A. presenta una capacità lavorativa del 70% come parrucchiera (attività durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).

E’ importante che l’A. continui, ma in modo regolare, le cure presso la psichiatra di fiducia dr.ssa __________. E’ molto probabile che la patologia psichiatrica possa migliorare, così da permettere all’A. di raggiungere una capacità lavorativa completa come parrucchiera. Questo miglioramento è sicuramente possibile in breve tempo, in sei mesi. D’altro canto è importante che i curanti stimolino l’A. a riprendere l’attività lavorativa, anche per migliorare l’autostima e la sicurezza.

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE

Anche in attività leggere e medie l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).

Migliorata la patologia psichiatrica – come descritto nel nostro precedente punto – l’A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa totale in questo tipo d’attività.

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Facciamo notare che l’A. è migliorata dal lato psichico e dal lato organico (reumatologico e pneumologico) non vi sono patologie tali da limitare la sua capacità lavorativa. Nel passato vi sono state delle incapacità lavorative totali, ma non di lunga durata, dovute agli incidenti ed ai vari ricoveri ospedalieri. Non siamo in grado di codificare un’incapacità lavorativa totale e di lunga durata.

I disturbi gastrointestinali sono migliorati.

Ci permettiamo di inviare una copia di questa perizia al medico curante dr.ssa __________, affinché sia informata sulle conclusioni del SAM.

(…)” (doc. AI 32/12-13)

                                     -   affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);

                                     -   nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) dell’assicurata, sia nella sua professione di parrucchiera che in attività medie e leggere;

                                     -   per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto 9 luglio 2004, ha espresso la seguente conclusione e prognosi:

"  (...)

Siamo di fronte ad una giovane 27enne che ha lavorato per circa 2 anni come parrucchiera, essa riferisce che all'inizio le piaceva molto questo lavoro, viaggiava anche con il datore di lavoro e partecipavano a sfilate di moda a livello europeo e si sentiva molto attiva e coinvolta dal punto di vista professionale.

Si lamenta in modo costante della sua cefalea e dei problemi causati dopo i 2 incidenti automobilistici con vari dolori che persistono tuttora.

Vi è da segnalare anche una somatizzazione a livello gastro-intestinale, probabilmente a causa di un disagio psichico, accumulo di stress e periodi di ansia ed insicurezza.

Durante il suo soggiorno presso l'__________ è stata anche fatta la diagnosi di disturbo di personalità di tipo Bordeline oltre che una sindrome ansioso-depressiva.

Vi è da segnalare inoltre delle idee suicidali nel passato accompagnate da una certa immaturità ed un comportamento di tipo dipendente a volte conversivo.

Anamnesticamente essa aveva presentato anche degli attacchi di panico ma con l'introduzione di antidepressivi ed una terapia ansiolitica avrebbe migliorato la maggior parte dei suoi disturbi e disagi psichici.

Per quel che concerne la sua diagnosi psichiatrica si tratta di una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD-10 F43.21) ed un probabile disturbo di personalità di tipo Bordeline o dipendente da indagare.

È stata in cura presso lo studio medico della Dr.ssa __________ per un periodo ed avrebbe avuto anche un sostegno psicologico da parte di una psicologa che collabora con la Dr.ssa ma a quanto pare negli ultimi mesi essa non si è più presentata agli appuntamenti malgrado il miglioramento che ha avuto dal punto di vista psichiatrico.

Per quel che concerne la sua inabilità lavorativa attuale, dal punto di vista puramente psichiatrico attualmente è nella misura del 20-30% ma è auspicabile che essa possa riprendere la sua abilità lavorativa al più presto, magari nello stesso posto di lavoro dove ha avuto un'importante esperienza ed un buon rapporto con il suo ex datore di lavoro che, quanto mi riferisce l'assicurata, egli sarebbe disposto a riassumerla.

Chiedo ai medici curanti di collaborare in questo senso, incoraggiarla e sostenerla per migliorare la sua autostima e la sua sicurezza, così che possa riprendere la sua abilità lavorativa al più presto ed eventualmente prendere una decisione per quel che riguarda il suo matrimonio, che vale la pena di essere indagato.

(…)" (doc. AI 32/29-30)

                                         Dal canto suo la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nei suoi rapporti e allegati medici 14 maggio 2003 e 28 aprile 2004 (doc. AI 14/1-3 e 26/1-3), posta la diagnosi di “sintomatologia ansio-depressiva con aspetti di somatizzazione in paziente con disturbo di personalità borderline”, anche se circa le conseguenze del disturbo sull’attuale attività ha risposto “totale”, per quanto riguarda la proponibilità e la diminuzione del rendimento ha risposto “attualmente non valutabile” (doc. AI 14/3), “da valutare” e “sì” senza tuttavia indicare in che misura (doc. AI 26/3). La stessa specialista non si è mai espressa sulla capacità lavorativa dell’assicurata nella sua ultima attività esercitata rinviando dapprima al medico curante, dr.ssa __________, e in seguito indicando “da valutare” (doc. AI 14/1 e 26/1).

                                         La dr.ssa __________, nel rapporto medico 28 aprile 2004, circa i provvedimenti terapeutici e la prognosi ha poi osservato che “(…) rispetto al rapporto precedente, dopo alcuni mesi di interruzione, la paziente ha ripreso contatto per una psicoterapia di sostegno con farmacoterapia associata (Deroxat – Lexotanil). L’aggancio terapeutico è migliorato con in particolare maggiore costanza nel mantenimento del setting. Sono presenti tuttavia aspetti somatoformi, mentre sembrano molto più contenuti i disturbi di ordine psicotico. A tutt’oggi è scarsa la motivazione per un progetto riabilitativo, la paziente è mantenuta dai genitori che apparentemente non esercitano alcuna pressione per la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa. Trattandosi di una paziente giovane ritengo che, a questo punto del decorso, sia importante una valutazione peritale per la capacità lavorativa (…)” (doc. AI 26/2).

                                         Visto che la dr.ssa __________ non si è mai pronunciata al proposito e, anzi, ha segnalato l’importanza di una valutazione peritale al riguardo, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il dr. __________ in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata.

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente per il solo fatto che, circa la diagnosi di disturbo di personalità di tipo Borderline o dipendente, il dr. __________ si è espresso con i termini di “(…) probabile […] da indagare (…)” (doc. AI 32/30). Infatti, esprimendosi comunque sulla capacità lavorativa dell’assicurata e indicando che “(…) è auspicabile che essa possa riprendere la sua abilità lavorativa al più presto, magari nello stesso posto di lavoro (…)” è chiaro che lo specialista ha considerato anche le conseguenze di questo disturbo.

                                         Va qui peraltro evidenziato che nella perizia 30 luglio 2004, quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, è stata indicata anche la diagnosi di “(…) probabile disturbo di personalità di tipo borderline o dipendente (…)” (doc. AI 32/10) e che i periti del SAM hanno pure sottolineato che “(…) è molto probabile che la patologia psichiatrica possa migliorare, così da permettere all’A. di raggiungere una capacità lavorativa completa come parrucchiera. Questo miglioramento è sicuramente possibile in breve tempo, in sei mesi (…)” (doc. AI 32/13).

                                         Del resto non risulta che la curante – a cui la perizia 30 luglio 2004 è stata trasmessa – dr. __________, FMH in medicina interna, e la dr.ssa __________ abbiano in qualche modo contestato le conclusioni a cui sono giunti i periti; l’assicurata non ha d’altronde prodotto alcuna documentazione medica che possa mettere in dubbio la valutazione del dr. __________. Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti);

                                     -   per quanto riguarda l’aspetto pneumologico il TCA rileva quanto segue.

                                         Il dr. __________, capo del servizio di pneumologia dell’__________ di __________, nel rapporto 6 settembre 2002 indirizzato alla dr. __________ (doc. AI 10/4-5), ha concluso che “(…) concordo quindi con la tua valutazione che questi disturbi sono da imputare molto probabilmente ad una lieve forma di asma bronchiale (…)” (doc. AI 10/5, la sottolineatura è del redattore).

                                         Dal canto suo il dr. __________, capo del servizio di pneumologia dell’__________ di __________, nel suo consulto 11 giugno 2004 (ndr.: datato erroneamente 2003, doc. AI 32/16-22) ha concluso che “(…) questa paziente 27enne, fumatrice, che presenta una sintomatologia di dispnea praticamente costante interpretata inizialmente come una possibile asma bronchiale, non mostra attualmente a nostro modo di vedere sicuri segni compatibili con una sicura asma bronchiale. A favore di questa interpretazione dobbiamo sottolineare la presenza per due volte in due istituti differenti di un test alla Metacolina formalmente negativo, l’assenza di una risposta significativa ad un trattamento combinato con corticosteroidi topici e broncodilatatori retard, ed una sintomatologia atipica caratterizzata da una dispnea praticamente costante mai accompagnata da tosse, con fattori scatenanti di vario genere in un soggetto con una problematica complessa con un possibile sovraccarico psicologico non indifferente (…)” (doc. AI 32/18)

                                         Dai reperti medici sopra evidenziati si evince chiaramente che nessuno specialista ha potuto concludere con certezza per l‘esistenza di una diagnosi di asma bronchiale.

                                         Di conseguenza non possono qui essere seguite le argomentazioni della ricorrente stante le quali la professione di parrucchiera non sarebbe compatibile con il suo stato di salute vista la continua presenza di agenti irritativi delle vie respiratorie.

                                         Questo vale a maggiore ragione se si considera che il dr. __________ ha, in ogni caso, concluso che “(…) ad ogni buon conto anche qualora la paziente dovesse presentare una lieve possibile forma asmatica, non sussistono a nostro modo di vedere gli estremi per giustificare un’incapacità lavorativa dal punto di vista medico teorico pneumologico (…)” (doc. 32/18, la sottolineatura è del redattore).

                                         Anche qui va rilevato che non risulta che la curante, dr.ssa __________, abbia in qualche modo contestato le conclusioni a cui sono giunti i periti e l’assicurata, nonostante il suo obbligo di collaborare, non ha prodotto alcuna documentazione medica che possa mettere in dubbio la valutazione del dr. __________;

                                     -   per quanto riguarda l’aspetto reumatologico il rappresentante dell’assicurata, senza produrre alcuna documentazione medica al riguardo, si è limitato a evidenziare come, a suo dire, “(…) i problemi psicofisici presentati dalla mia mandante incidano grandemente sulla sua capacità lavorativa, soprattutto in considerazione della precedente attività dalla stessa svolta: pettinatrice parrucchiera. Non c’è chi non veda infatti come una simile attività non possa essere più considerata adatta a persone presentanti serie problematiche alle spalle, alle braccia, alla schiena ed al collo, stante l’attività prettamente manuale in cui si identifica tale professione e coinvolgente proprio i ridetti arti (…)” (doc. 48/8).

                                         Il TCA rileva che invece il dr. __________, FMH in reumatologia, nel suo consulto reumatologico del 22 giugno 2004, circa l’abilità al lavoro e la prognosi, ha concluso che “(…) dal punto di vista reumatologico teorico l’assicurata è abile al lavoro senza restrizioni per qualunque attività […] la prognosi di una sindrome del dolore cronico con probabile importante somatizzazione è generalmente cattiva per quanto attiene ai disturbi soggettivi. Dal punto di vista oggettivo non vi è alcuna anomalia rilevante a carico dell’apparato locomotore che possa peggiorare a medio-lungo termine (…)” (doc. AI 32/26);

                                     -   in merito al rifiuto del diritto ad una riformazione professionale il TCA osserva che, ritenuta una capacità lavorativa residua dell’assicurata del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) sia nella sua precedente professione che in attività medie-leggere e considerato un reddito di fr. 36'000.-- quale parrucchiera a tempo pieno e un reddito ipotetico di fr. 36'328.-- in un’attività leggera e ripetitiva adeguata pure a tempo pieno (dati questi riferiti all’anno 2000 e rimasti incontestati), è a ragione che, conformemente all’art. 17 LAI e alla giurisprudenza citata, l’Ufficio AI ha negato alla ricorrente il diritto a questa prestazione;

                                     -   in conclusione, senza voler minimizzare lo status dell’assicurata, sulla scorta della succitata perizia pluridisciplinare del SAM questo TCA non può che confermare la decisione impugnata per quel che riguarda sia il rifiuto di una rendita che il rifiuto di una riformazione professionale.

                                         Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.29 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2007 32.2006.29 — Swissrulings