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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2007 32.2006.244

15 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,299 parole·~36 min·10

Riassunto

Visti gli atti medici a ragione l'Ufficio AI ha ritenuto l'A. abile al 100% in un'attività adeguata. Anche se 62enne al momento della decisione impugnata in concreto l'A. ha la possibilità di sfruttare la sua capacità lavorativa del 100% in attività adeguate in un mercato equilibrato

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.244   FS

Lugano 15 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 5 dicembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, precedentemente attivo quale capo magazziniere presso una ditta di materiali da costruzione, nel maggio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione 20 ottobre 2006 (doc. AI 34/1-3), confermato con decisione 5 dicembre 2006 (doc. AI 43/1-4), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

                                         Accertato che dal profilo medico l’assicurato è completamente inabile nella sua professione di capo magazziniere presso una ditta di materiali da costruzione, ma che egli può svolgere un’attività rispettosa delle limitazioni funzionali riscontrate, l’amministrazione ha di conseguenza proceduto al consueto raffronto dei redditi, determinando (con la correzione effettuata dopo il progetto di decisione) un grado d’invalidità non pensionabile del 28%.

                                         L’amministrazione ha pure concluso che, sulla base degli accertamenti effettuati dal consulente in integrazione professionale, non esistono le premesse per entrare nel merito di provvedimenti professionali e che neppure l’assicurato soddisfa la premessa per poter beneficiare del diritto a una rendita, secondo la quale egli deve essere stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media.

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, __________, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA con il quale, contestata la valutazione medica e rilevata l’età (62 anni), ha postulato il riconoscimento del diritto ad una rendita per un grado d’invalidità di almeno il 40%.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, rilevando che l’assicurato solleva le stesse obiezioni già trattate in precedenza senza addurre ulteriori mezzi di prova, ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.4.   Con scritto 19 gennaio 2007 il rappresentante dell’assicurato ha sostenuto che il suo assistito non è più collocabile in altra occupazione e ha trasmesso al TCA il certificato medico 17 gennaio 2007 della dr.ssa __________.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita.

                                         Il ricorrente postula il diritto ad una rendita per un grado d’invalidità di almeno il 40%.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

"  Il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a.  presenta un'incapacità permanente di guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40 per cento, oppure

b.  è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media."

                                         Per quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

                                         La lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

                                         Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

                                         Dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono applicabili delle condizioni differenti.

                                         Pertanto, un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.

                                         Al contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

                                         Tutto ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         Il tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid. 4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).

                                         Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

                                         Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

                               2.5.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame il TCA rileva innanzitutto che, richiamata la giurisprudenza citata al consid. 2.5 e viste le risultanze di seguito esposte, a torto l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurato non soddisferebbe la premessa per poter beneficiare del diritto a una rendita, secondo la quale egli deve essere stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media.

                                         Infatti, nel formulario “Procedura di comunicazione AVS/AI-AINF”, pervenuto all’Ufficio AI il 27 luglio 2004, la __________ ha indicato: “(…) inabilità lavorativa: 100% dal 30.3.2003 a tuttora.” (doc. 2/1 dell’incarto Lainf).

                                         Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto della visita medica circondariale 26 marzo 2004 (doc. 2/42-43 dell’incarto Lainf), ha concluso che “(…) nel frattempo l’as-sicurato rimane inabile al lavoro nella misura completa.”.

                                         Il dr. __________, capo servizio della clinica __________ di riabilitazione di __________, FMH in fisiatria, medicina riabilitativa e reumatologia, nel rapporto 19 luglio 2004 (doc. 2/3-6 dell’incarto Lainf), ha attestato un’incapacità totale nella sua precedente attività di magazziniere e un’abilità del 70% in attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali posti.

                                         Il dr. __________, FMH in chirurgia, nel rapporto della visita medica di chiusura 16 agosto 2004 (doc. 5/9-12 dell’incarto Lainf), ha attestato uno stato clinico stabile e concluso che l’assicurato “(…) non può più fare lavori di molto pesante entità. (…)”.

                                         Nella lettera 30 settembre 2004, indirizzata all’assicurato e pervenuta in copia il 4 ottobre 2004 all’Ufficio AI (doc. 5/1-3 dell’incarto Lainf), la __________ ha poi attestato: “(…) percentuali di incapacità lavorativa: 100% dal 30.3.2003, 50% dal 1.12.2004, 30% dal 16.12.2004, 0% dal 1.1.2005. Una riformazione, data l’età, non è indicata.”.

                                         Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale deve dunque concludere che con il 30 marzo 2004 l’assicurato ha raggiunto il periodo di incapacità al lavoro di almeno il 40% in media per un anno senza notevoli interruzioni così come richiesto dall’art. 29 cpv. 2 lett. b LAI (cfr. consid. 2.4).

                               2.7.   Per quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, l’amministrazione – appurata e non contestata l’inabilità totale nella sua precedente attività di capo magazziniere presso una ditta di materiali da costruzioni – ha ritenuto l‘assicurato abile al 100% in un’attività adeguata fondandosi sul rapporto della visita medica di chiusura del 16 agosto 2004 nel quale il dr. __________ ha posto i seguenti limiti funzionali: “(…) può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso pesi da 5-10 kg e di rado pesi da 10 a 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Mai pesi oltre 25 kg. Può molto spesso portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza del petto, talvolta pesi sopra 5 kg sopra l’altezza del petto. Può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera entità e talvolta di pesante entità. Può talvolta fare lavori sopra la testa con rotazione, talvolta lavori seduto e inclinato in avanti e lavori in piedi inclinato in avanti. Può spesso fare lavori con flessione delle ginocchia. Spesso lavori di lunga durata in posizione seduta e in piedi. Può molto spesso camminare oltre 50 metri, spesso su lunghi tragitti, talvolta su terreni accidentati. Può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli. (…)” (doc. 5/11 dell’incarto Lainf).

                                         Chiamato a pronunciarsi nella vertenza che lo vedeva opposto all’assicuratore infortuni (Inc. 35.2005.38) – l’assicurato sosteneva che i postumi infortunistici gli impedivano di svolgere un’attività adeguata a tempo pieno – questo Tribunale, con sentenza 6 settembre 2005, cresciuta incontestata in giudicato ha, in particolare, rilevato che:

"  (…)

il TCA ritiene che il referto allestito dal dott. C. non sia atto a scalfire il valore probante della valutazione enunciata dai medici fiduciari dell’[ndr.:assicuratore infortuni], i dottori __________. e __________., a mente dei quali le sequele dell’infortunio del marzo 2003 non impediscono all’[ndr.: assicurato] di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata (cfr. doc. 88 e 122). Quest’ultima valutazione può dunque validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio.

Il dott. __________. si è infatti limitato ad esprimere dei dubbi circa l’effettiva capacità dell’assicurato di svolgere un’attività appropriata in misura del 100%, senza tuttavia procedere a una propria valutazione della capacità lavorativa residua.

D’altro canto, i dubbi da lui sollevati vertono piuttosto sulla capacità dell’insorgen-te di svolgere le attività ritenute dall’[ndr.: assicuratore infortuni] in un primo tempo, specificatamente quella di addetto alla preparazione di veicoli d’occasione, dimenticando che, in sede di decisione su opposizione, l’assicuratore medesimo ha rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle proprie DPL, per fare riferimento al mercato generale del lavoro (cfr. doc. 126, p. 4).

Infine, il fatto che i medici della Clinica […] di riabilitazione di […] abbiano dichiarato [ndr.: l’assicurato] abile in attività leggere nella misura del 70%, non significa che essi abbiano escluso il raggiungimento di una capacità lavorativa superiore, rappresentando la loro una semplice previsione, oltretutto prudenziale, come lo testimonia l’utilizzo dei termini “au minimum”(cfr. doc. 80, p. 4: “De notre point de vue, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (cf. évaluation des capacités fonctionnelles), autorisant des positions assises et debout, permettant des déplacements sur des terrains faciles et n’imposant pas de mouvements répétés de flexion-rotation du tronc ou des activités prolongées à effectuer au sol, on peut s’attendre à une capacité de travail d’au minimum 70%” – la sottolineatura è del redattore).

(…)” (cfr. STCA del 6 settembre 2005 nella causa M., 35.2005.38, pag.10-11)

                                         In sede di opposizione (doc. AI 35/1) l’assicurato ha prodotto il rapporto medico 30 ottobre 2006 (doc. AI 35/2-7) nel quale il dr. __________, FMH in reumaologia, fisiatria e riabilitazione, poste le diagnosi note e dopo aver descritto la capacità funzionale residua, ha osservato che:

"  (…)

Come potrà constatare queste limitazioni sono in linea generale quelle constatate già nel 2004 da parte della __________ (dopo l’esame che ha fatto a __________) con una capacità lavorativa residuale del 70%.

Dal profilo prettamente medico non vedo elementi oggettivabili che abbiano modificato la situazione da allora.

E’ ovvio, che a questa valutazione prettamente medico-teorica si possono aggiungere fattori non medici che potranno ostacolare un reinserimento nel mondo del lavoro. Penso in particolare alla Sua età che la rende poco concorrenziale sull’attuale mercato del lavoro. Non spetta però al medico di giudicare l’impatto di tali fattori su un’eventuale invalidità. Per il diritto ad una rendita d’invalidità questi fattori potranno comunque avere anch’essi un ruolo.

(…)” (doc. AI 35/5).

                                         Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministra-zione, deve confermare le conclusioni a cui il TCA già era giunto nella sentenza 6 settembre 2006 sopra citata.

                                         Infatti, ricordato da una parte che nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Dall’altra parte, come già sopra evidenziato, nel rapporto 30 ottobre 2006 (doc. 35/2-7), lo stesso dr. __________, riguardo alle limitazioni funzionali poste, ha osservato che “(…) sono in linea generale quelle constatate già nel 2004 da parte della __________ (…)” precisando che “(…) dal profilo prettamente medico non vedo elementi oggettivabili che abbiano modificato la situazione da allora. (…)” (doc. AI 35/5).

                                         Al riguardo anche la dr.ssa __________, medico SMR, nel rapporto medico 24 novembre 2006 (doc. AI 37/1-2) ha osservato che “(…) l’attuale capacità funzionale residuale rispecchia quelle costatate già precedentemente da parte della __________ e dal profilo prettamente medico non è oggettivabile un cambiamento dello stato di salute (vedi p. 4). Ulteriori accertamenti dal lato medico non si impongono. (…)” (doc. AI 37/2).

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

                                         E’ dunque a ragione che l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste.

                               2.8.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione contestata l’Ufficio AI, fondandosi sulla tabella allestita il 1° dicembre 2006 dalla consulente in integrazione professionale (doc. AI 40/1), ha indicato che l’assicurato nel 2004, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire nella sua attività di magazziniere un reddito di fr. 67'600, mentre in attività adeguate al suo stato di salute, a tempo pieno, non qualificate e ritenuta una deduzione globale del 15%, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr. 48'669. Dal raffronto dei redditi da valido e da invalido è risultato un grado d’invalidità del 28%, non sufficiente per conferire il diritto ad una rendita d’invalidità.

Nel suo rapporto finale 4 settembre 2006 (doc. AI 33/1-2) la consulente, in merito alle attività esigibili ed a eventuali proposte formative, ha indicato:

"  (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Considerando la diagnosi e i limiti funzionali che l'A. presenta sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell'A. Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Esempi: l'A. potrebbe essere impiegato in lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura, …), portiere, autista senza mansioni di carico e scarico, fattorino.

  (…)

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Sulla base degli elementi emersi dall'analisi della pratica, non esistono le premesse per entrare nel merito di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base. Si resta peraltro a disposizione per entrare nel merito di una formazione ad “hoc”, qualora l’A. trovasse un’attività confacente con il danno alla salute e che permetta di recuperare la capacità di guadagno residua.   Non ritengo che ci siano altri provvedimenti professionali da applicare.   Per questi motivi ritengo concluso il mio mandato inerente questa pratica  

                               2.9.   Occorre qui ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

                                         Infine, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; 5 agosto 2005 nella causa B. I 376/05; 17 luglio 2006 nella causa P., I 293/05; 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05; STF 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06).

                                         In particolare il TFA, nella STFA 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05, nel caso di un assicurato 61 enne ritenuto ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

                                         L’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:

"  (…)

4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten) im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungsoder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni 2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-) Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I 376/05; Erw. 3.1.2 hievor).

(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)

                                         In un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06, nel caso di un assicurato totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione:

"  (…)

4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird. Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar. Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom 20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen, dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April 2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden.

(…)“ (STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)

                                         Ancora, nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha, in particolare, sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid. 1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera, svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17 luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata). (…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, sottolineatura del redattore)

                             2.10.   Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, 62enne al momento dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui è portatore presenta, da marzo 2003, una totale inabilità nella sua precedente professione di capo magazziniere presso una ditta di materiali da costruzione. Egli, per contro è stato giudicato abile in misura del 100% in attività leggere adeguate in considerazione delle limitazioni funzionali poste (cfr. consid. 2.7).

                                         Professionalmente l’assicurato ha esercitato dal 1979 l’attività di capo magazziniere presso una ditta di materiali da costruzione. In precedenza, dopo aver frequentato le scuole elementari e maggiori di __________, ha svolto un apprendistato presso l’ingegnere __________ e ha conseguito l’attestato di capacità federale quale disegnatore catastale nel 1963 (doc. AI 1/4 e 2/5). Stante la funzione esercitata di capo magazziniere e la formazione scolastica appena descritta vi è da presumere che egli non incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza, della confezione, della stampa o come operaio generico, portiere autista fattorino.

                                         Anche la consulente in integrazione, nel rapporto finale 4 settembre 2006 (doc. AI 33/1-2), se da una parte ha escluso dei provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base, dall’altra ha concluso che “(…) si resta peraltro a disposizione per entrare nel merito di una formazione ad “hoc”, qualora l’A. trovasse un’attività confacente con il danno alla salute e che permetta di recuperare la capacità di guadagno residua. (…)” (doc. AI 33/2).

                                         Inoltre, considerata la sua funzione qualificata di capo magazziniere (doc. 1/21 dell’incarto Lainf), non è neppure possibile escludere la possibilità di trovare ancora un’occupazione quale magazziniere presso una ditta che non opera con del materiale pesante.

                                         Stante quanto precede, la capacità residua dell’assicurato risulta in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso non può pertanto essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1. marzo 2004 (cfr. consid. 2.6 e art. 29 cpv. 2 LAI).

                             2.11.   Considerata la totale abilità in attività leggere adeguate rispettose delle limitazioni funzionali poste e appurata la possibilità di sfruttarla in un mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid. 2.7 e 2.10), a ragione, onde determinare il grado d’in-validità, l’amministrazione ha proceduto al consueto raffronto dei redditi.

                                         Al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).

                          2.11.1.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                                         Nel caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fissato il reddito da valido, nel 2004, in fr. 67’600.-- (doc. AI 43/3).

                                         Questo importo – che si basa sui dati forniti nel questionario per il datore di lavoro del 3 giugno 2004 e sulla tabella allestita il 1. dicembre 2006 dalla consulente in integrazione professionale (doc. AI 9/1-3 e 40/1) – non è stato contestato.

                          2.11.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché, come nel caso in esame, l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai dati statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

                                         Va qui fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                          2.11.3.   Nel caso di specie la consulente in integrazione, nella tabella allestita il 1. dicembre 2006 (doc. AI 40/1), ha considerato che in un’attività semplice e ripetitiva, in applicazione corretta della tabella TA1 – il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'771.50 mensili oppure a fr. 57’258 per l'intero anno (fr. 4'771.50 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a) – il guadagno ipotetico da invalido sarebbe stato, nel 2004, pari a fr. 57’258.--.

                                         All’importo di fr. 57'258.-- la consulente ha poi applicato una riduzione globale del 15% (10% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari) e ha quindi fissato il reddito da invalido in fr. 48'669.-- (fr. 57'258 ridotti del 15% = fr. 48'669.30).

                                         Raffrontando il reddito da valido (2004) di fr. 67’600.-- con il reddito ipotetico da invalido in attività leggere adeguate di fr. 48'669.-- risulta un grado d’invalidità non pensionabile del 28% ([67’600 – 48'669] x 100 : 67'600 = 28%).

                                         Alla medesima conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno dell’emis-sione della decisione contestata.

                             2.12.   Con scritto 19 gennaio 2007 l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato medico 17 gennaio 2007 nel quale la dr.ssa. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato che “(…) certifico che l’interessato a margine, è in [mia] cura nell’ambi-to di una sindrome depressiva, risulta inabile al lavoro nella misura del 100%.” (doc. V/Bis).

                                         Ritenuto che l’assicurato non ha mai accennato in precedenza a qualsivoglia problema di natura psichiatrica e che la dr.ssa __________ non ha specificato né da quando è in cura né da quando è inabile al 100%, questo TCA deve concludere che, per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b), i problemi depressivi sono sorti in un’epoca posteriore alla decisione impugnata.

                                         Va qui ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Il certificato medico 17 gennaio 2007 della dr.ssa. __________ va quindi trasmesso all’Ufficio AI affinché, ritenuta la documentazione medica prodotta alla stregua di una seconda domanda, si pronunci sulla stessa.

                             2.13.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va quindi respinto e la decisione impugnata confermata.

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                          §   Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.12 in fine.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.244 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2007 32.2006.244 — Swissrulings