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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2007 32.2006.243

13 novembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,216 parole·~31 min·5

Riassunto

Viste le risultanze della perizia giudiziaria a cura del SAM e appurato che, in concreto, l'A. (61enne) non é in grado di sfruttare economicamente la capacità di lavoro residua, va riconosciuto il diritto a una rendita intera

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.243   FS/td

Lugano 13 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2006 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 14 novembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, da ultimo attivo quale fabbro metalcostruttore indipendente (doc. AI 9/1), nel giugno 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) carcinoide polmonare, manifestatosi con polmonite sin il 13.12.04 (…)” (doc. AI 4/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 14 novembre 2006 (doc. AI 30/1-2 e 31/1-2), l’Uffi-cio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2004 al 30 settembre 2005 ed ad una mezza rendita dal 1. ottobre al 30 novembre 2005, motivando come segue:

"  (…)

In considerazione degli atti valetudinari e pecuniari acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute del quale l'assicurato è portatore comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno.

Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'AI si evince che l'attività attuale quale metalcostruttore (il cui reddito da sano attualizzato è pari a Fr. 75331.-) è proponibile da un punto di visita medico in misura del nulla dal dicembre 2003 al marzo 2004 e dal dicembre 2004 al giugno 2005; ridotta al 50% dall'aprile al novembre 2004 e dal luglio all'agosto 2005 e limitata del 30% dal settembre 2005. In una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è completa dal settembre 2005.

Il medico riassume i seguenti limiti funzionali:

-    può alzare e spostare pesi fino a 15 kg, occasionalmente fino a 30 kg osservando l'ergonomia per la schiena

-    può stare in piedi fino a 2 ore senza interruzione, nessuna limitazione per la posizione seduta

-    non può effettuare regolarmente lavori con estensione-flessione ripetuta del tronco o in flessione lombare

Vista la natura dell'attività lavorativa abituale quale metalcostruttore, che è svolta quale indipendente, si rende necessaria la valutazione della pratica mediante il metodo straordinario, vale a dire determinando tramite il servizio ispettorato dell'assicurazione invalidità mediante un'indagine in loco secondo parametri economici e pratici, la perdita pecuniaria dovuta al danno alla salute.

Nel caso all'esame l'ispettore ha determinato che, nonostante l'assicurato abbia abbandonato l'originaria attività, la stessa avrebbe potuto essere pretesa per lo meno in misura parziale, verosimilmente almeno al 50% da intendersi sull'arco di un'intera giornata ma con rendimento diminuito. Lo stesso medico indica in una limitazione massima del 30% l'esigibilità della professione di metalcostruttore.

Tuttavia l'abituale attività parzialmente esigibile non è quella che permette di mettere maggiormente a frutto la propria capacità residua di lavoro e di guadagno. Infatti il consulente per l'integrazione professionale Al, in considerazione delle limitazioni sopra esposte, esprime le seguenti annotazioni in merito alle attività alternative adeguate ancora esigibili: il settore industriale e in una certa misura quello artigianale possono offrire un apprezzabile campo d'impiego, sia in attività di produzione (segnatamente nella lavorazione di prodotti semifiniti), sia in attività d'esercizio (condizionamento e gestione del prodotto finito), sia in mansioni principali o subalterne di servizio (analoghe a quelle presenti nel terziario) con l'eventuale ausilio di accorgimenti per migliorare l'ergonomia del posto di lavoro. Concretamente egli potrebbe svolgere mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura. Inoltre potrebbe lavorare come venditore/consulente senza qualifica, serviceman" (portare le auto al collaudo, trasporto/recupero di autovetture in panne in un garage, ricezione dei clienti, rispondere al telefono,...), collaboratore (tuttofare) nel settore alberghiero, aiuto magazziniere (con l'ausilio di muletti e carrelli elevatori), fattorino, autista senza l'obbligo di carico e scarico della merce,....

Oltre a ciò l'orientatrice Al indica che il reddito esigibile in attività adeguate allo stato di salute debba essere ridimensionato ulteriormente del 7% in considerazione dei seguenti parametri:

-    2% per attività leggera

-    5% in considerazione dell'età (61 anni) e delle precedenti esperienze lavorative nello stesso settore che possono causare difficoltà di adattamento in una nuova attività professionale.

Considerati tutti i fattori sopra esposti si conclude che il reddito da invalido viene valutato pari a Fr. 49327.-, in considerazione dei limiti medici, funzionali, delle riduzioni di cui sopra e non da ultimo, dalla giurisprudenza in atto.

A tal proposito si ricorda che qualora l'assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido può essere ricavata dai rilevamenti statistici sulla struttura svizzera dei salari, editi dall'Ufficio Federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro. In applicazione dei succitati criteri si è stabilito per l'anno 2004 un reddito conseguibile malgrado il danno alla salute pari a Fr. 53040.- (RSS, settore privato, maschile, categoria 4, quartile 2, Ticino)

Il grado invalidante risulta quindi essere 35% come meglio risulta dal seguente specchietto:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF 75331.con invalidità CHF 49327.-

Perdita di guadagno CHF 26004.- = Grado d'invalidità 35%

Fa quindi d'uopo concludere con un'inabilità come sopra descritto, invalidità che apre il diritto a prestazioni Al alla scadenza dell'anno d'attesa dall'insorgenza del danno alla salute secondo l'art 29 LAI mentre i mutamenti dello stato di salute sono oggettivati dopo tre mesi secondo art 88 OAI.

Con la procedura d'audizione sono stati presentati nuovi atti tuttavia gli stessi non hanno portato ad una sostanziale modifica della valutazione, la quale viene confermata. In particolare il servizio medico regionale si esprime come segue: "dal punto di vista clinico non vi sono nuove informazioni, non sono documentati risultati di eventuali esami paraclinici non ancora presi in considerazione. I limiti funzionali i quali s'impongono per l'affezione di tipo ortopedico reumatologico escludono lavori fisicamente pesanti. Dal punto di vista pneumologico non sono documentate menomazioni che restringono ulteriormente la capacità lavorativa. Nella fase postoperatoria, il Dr. __________ aveva già riferito al Dr. __________ in data 7 giugno 2006 che il risultato (dopo la lobectomia del 24 marzo 2005) era ottimo sia dal punto di vista morfologico che funzionale. L'esame funzionale respiratorio (6 giugno 2005) ne dà conferma: Valutazione: Disturbo ventilatorio ostruttivo di media entità (compatibile con una BPCO stadio Il (Gold 2004). Test di broncodilatazione neg. Transfer per il CO nei limiti della norma. La situazione è rimasta praticamente invariata rispetto al controllo in fase pre-operatoria. Nella valutazione dei periodi d'inabilità lavorativa totale e parziale è stato tenuto conto di questa situazione." (…)." (doc. AI 29/2-3)

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale, contestata la valutazione medica, ha chiesto:

                                                      “1.   Il ricorso è integralmente accolto.

                                                       2.   La decisione 14 novembre 2006 dell’Assicurazione federale per l’invalidità – Ufficio Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino è integralmente annullata.

                                                       3.   Al signor RI 1, __________ è riconosciuta una rendita d’invalidi-tà del 100% a partire dalla data del 1.12.2004.

                                                       4.   Protestate spese e ripetibili.” (doc. I, pag. 8)

                               1.3.   Pendente causa l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica sulla quale l’Ufficio AI ha avuto la possibilità di prendere posizione (VII e allegati doc. D e E, VIII, IX/1-7, X e XI).

                               1.4.   Il vicepresidente del TCA, con ordinanza del 22 marzo 2007 (XIII), ha ordinato una perizia medica pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM).

                               1.5.   Il 12 ottobre 2007 è pervenuta al TCA la perizia pluridisciplinare del SAM che è stata immediatamente intimata alle parti per osservazioni (XXII e XXIII).

                                         L’assicurato e l’Ufficio AI hanno preso posizione con scritti del 30 ottobre 2007 trasmessi alle rispettive parti per conoscenza (XXV, XXVI, XXVII e XXVIII).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2004 al 30 settembre 2005 ed ad una mezza rendita dal 1. ottobre al 30 novembre 2005. Il ricorrente postula il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2004.

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, stanti le divergenti valutazioni mediche contenute agli atti, questo TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia pluridisciplinare giudiziaria a cura del SAM.

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 9 ottobre 2007 (XXII) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Broncopneumopatia cronicostruttiva stadio III secondo Gold su:

   ▪    tabagismo cronico;

   ▪    esiti di lobectomia sup. sin il 24.3.2005 per tumore carcinoide del bronco lombare sup. sin. pT1 pN0 e M0.

Sindrome dorso- e lombospondilogena cronica su:

   ▪    scoliosi ds. convessa.

Problematica degenerativa della caviglia sin..

Piedi cavi e traversopiatti, con dita II e III a martello dai due lati.

Sindrome depressiva persistente, non specifica, di media gravità.

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Ipertensione arteriosa.

Dislipidemia.

Stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori alla spalla ds. nel 1987.

Nota allergia all’Aspirina.” (XXII, pag. 17)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale del peritando, nell’attività di fabbro – metalcostruttore, è valutabile nella misura dello 0%, in quanto non più esigibile. (…)” (XXII, pag. 22), hanno concluso:

"  (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le conseguenze sulla capacità lavorativa del peritando nell'attività di fabbro - metalcostruttore si manifestano principalmente nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello pneumologico.

A causa della confermata dispnea da sforzo, sulla base della severa ostruzione ed iperinflazione polmonare, il peritando è sicuramente da ritenere inabile al lavoro nella misura del 100% nell'attività di fabbro metalcostruttore, in quanto implica importanti e ripetuti sforzi.

Sul piano muscoloscheletrico le conseguenze sono invece minori, argomentate dai problemi descritti a livello della schiena, della caviglia ed al piede sin. (la capacità funzionale per il sollevamento ed il trasporto di carichi pesanti è ridotta, per carichi molto pesanti molto ridotta; la manipolazione di oggetti, attrezzi molto pesanti è ridotta; la capacità di spostarsi e camminare è ridotta per lunghi tragitti, su terreni accidentati, per salire/scendere le scale).

Sul piano psicologico e mentale, le condizioni psichiche descritte rendono il peritando più lento ed inaffidabile nell'esecuzione delle mansioni, con una maggiore tendenza all'affaticabilità ed una minore resistenza al lavoro.

Per quanto riguarda la determinazione temporale della limitazione della capacità lavorativa del peritando quale fabbro metalcostruttore, possiamo inizialmente confermare le valutazioni espresse agli atti (capacità lavorativa dello 0% dal 15.12.2003 al 12.04.2004 ed in seguito nella misura del 50% - orario di lavoro normale, con rendimento ridotto nell'ambito delle problematiche descritte sul piano muscoloscheletrico e pneumologico).

Non riteniamo, invece, esigibile, alla luce dell'evoluzione dei danni alla salute, un ulteriore aumento della capacità lavorativa medico teorica.

Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità lavorativa ha presentato un peggioramento, a partire dal 30.11.2004 (broncopolmonite ed in seguito Ca. del bronco sin., con lobectomia sup. sin. il 24.03.2005), con di nuovo un grado di capacità lavorativa dello 0%.

L'ulteriore evoluzione della limitazione della capacità lavorativa rende esigibile, dal lato medico - teorico, una ripresa della capacità lavorativa nella misura del 30% ca. a partire da ottobre 2005 (oltre alle limitazioni sul piano pneumologico e reumatologico, appaiono limitazioni in ambito psichiatrico).

A partire, invece, da dicembre 2006 (ulteriore peggioramento dell'affezione pneumologica, atto 18.12.2006), l'attività di fabbro - metalcostruttore non è più esigibile, come sopra esposto.

9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In considerazione degli aspetti psicopatologici descritti, della non certa stazionarietà delle affezioni di cui il peritando soffre, non riteniamo possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale.

Dal lato medico - teorico il peritando è riteniamo in grado di svolgere altre attività professionali, con un mansionario molto leggero (sedentario), che permetta il rispetto delle regole d'ergonomia della schiena, eviti lunghi spostamenti a piedi (non più di un'ora al giorno), spostamenti su terreni accidentati o salire/scendere ripetutamente le scale, nella misura del 50% (orario di lavoro normale con rendimento ridotto), e ciò a partire da ottobre 2005 (si rimanda al capitolo 8).

(…)." (XXII, pag. 22-23)

                                         Questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’evoluzione della incapacità lavorativa nella sua precedente attività, riconosciuta nella misura del 100% dal mese di dicembre 2006, e della capacità lavorativa del 50% in attività adeguate dal mese di ottobre 2005.

                                         Va qui ricordato che, secondo giurisprudenza, in caso di perizia giudiziaria, il giudice – di regola – non si scosta, senza motivi imperativi, dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (STF del 25 settembre 2007 nella causa V. contro P.-P. e TCA, U 306/06; DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria. Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario – contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto altra veste – ha uno statuto speciale nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., U 288/99, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

                                         Del resto anche il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 26 ottobre 2006 allegato alle osservazioni 30 ottobre 2007 dell’Uf-ficio AI, ha confermato la seguente evoluzione dell’incapacità lavorativa nella sua precedente attività “(…) 100% dal 15.12.2003 al 12.4.2004, 50% dal 13.4.2004 al 29.11.2004, 100% dal 30.11.2004 al 30 9.2005, 70% dal 1.10.2005 a 11.2006 e 100% da 12.2006 (…)” e una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate dal mese di ottobre 2005 (XXVI allegato doc. A).

                               2.7.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nelle osservazioni 30 ottobre 2007 l’Ufficio AI, fondandosi sulle tabelle allestite il 26 aprile 2006 e il 30 ottobre 2007 dalla consulente in integrazione professionale (XXVI allegato doc. B), ha concluso che, ritenuta una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate dall’ottobre 2005 e applicati i dati statistici nazionali della Tabella TA1 con una deduzione globale del 7%, la capacità di guadagno residua è del 35% ciò che giustificherebbe la riduzione della rendita da intera a tre quarti dal 1. gennaio 2006.

Nel suo rapporto finale 21 aprile 2006 (doc. AI 22/1-3) la consulente, in merito alle attività esigibili ed a eventuali proposte formative, ha indicato:

"  (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato del lavoro.   Sul piano pratico l’A. può accedere ad attività di tipo semplice, poco diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente di produzione o di esercizio, segnatamente nei settori primario e secondario.   Il settore industriale e in una certa misura quello artigianale possono offrire un apprezzabile campo di impiego, sia in attività di produzione (segnatamente nella lavorazione dei prodotti semifiniti), sia in attività d’esercizio (condizionamento e gestione del prodotto finito) con l’even-tuale ausilio di accorgimenti per migliorare l’ergonomia del posto di lavoro. Concretamente l’A. potrebbe svolgere mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura. Inoltre l’A. potrebbe lavorare come venditore / consulente senza qualifica, “serviceman” (portare le auto al collaudo, trasporto/recupero di autovetture in panne in un garage, ricezione dei clienti, rispondere al telefono, …), collaboratore (tuttofare) nel settore alberghiero, aiuto magazziniere (con l’ausilio di muletti e carrelli elevatori), fattorino, autista senza l’obbligo di carico e scarico della merce,…

  (…)

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Le informazioni a mia disposizione mi consentono d’escludere un progetto di riqualifica professionale. I motivi: l’A. non ha né le competenze scolastiche né le capacità cognitive per affrontare una formazione di primo livello (AFC). Il grado d’invalidità superiore al 20% lascerebbe però aperta la possibilità di finanziare misure professionali (del tipo formazione ad hoc) volte all’inserimento in un posto di lavoro specifico e concreto. Personalmente non sono a conoscenza di corsi, formazioni brevi che permettano un sensibile incremento della capacità di guadagno residua dell’A. tenuto conto del suo profilo. Se però l’A. stesso identificasse un datore di lavoro che gli garantisca l’assunzione al termine della misura professionale (es: formazione interna alla ditta) con un salario sensibilmente superiore a quello conseguibile in attività non qualificate, penso che da parte AI ci siano tutte le premesse per poter sostenere finanziariamente tale formazione. Considerati tutti gli elementi che l’esame del caso ha messo alla luce, non ritengo che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale. La presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, fa pensare che l’A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo. Nell’attuale frangente, con mercato del lavoro caratterizzato da disoccupazione accentuata interessante settori e i generi d’attività maggiormente adeguati, la possibilità di reperire concretamente, a corto o medio termine, un posto vacante è invece piuttosto remota a dipendenza però di questi fattori estranei al danno alla salute.  

                               2.8.   Occorre qui ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

                                         Infine, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; 5 agosto 2005 nella causa B. I 376/05; 17 luglio 2006 nella causa P., I 293/05; 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05; STF 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06).

                                         In particolare il TFA, nella STFA 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05, nel caso di un assicurato 61 enne ritenuto ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

                                         L’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:

"  (…)

4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten) im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungsoder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni 2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-) Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I 376/05; Erw. 3.1.2 hievor).

(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)

                                         In un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06, nel caso di un assicurato totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione:

"  (…)

4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird. Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar. Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom 20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen, dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April 2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden.

(…)“ (STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)

                                         Ancora, nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha, in particolare, sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid. 1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera, svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17 luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata). (…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, sottolineatura del redattore)

                               2.9.   Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, 61enne al momento dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui è portatore presenta (dopo le oscillazioni che lo hanno portato da un grado di incapacità lavorativa del 100% al 50%, poi al 100%, poi al 70% e infine di nuovo al 100%), da dicembre 2006, una totale inabilità nella sua precedente professione di fabbro – metalcostruttore indipendente. Egli, per contro, è stato giudicato abile in misura del 50% in attività adeguate dal mese di ottobre 2005 (cfr. consid. 2.6).

                                         Dal rapporto di visita esterna 19 aprile 2006 (doc. AI 20/1-2) risulta che professionalmente l’assicurato ha esercitato dal 1989 l’attività di fabbro – metalcostruttore indipendente, dapprima con un socio durante ca. 6 anni, in seguito da solo. In precedenza, dopo aver frequentato le scuole elementari e tre anni di scuola media in Italia (due anni secondo l’anamnesi professionale della perizia pluridisciplinare 9 ottobre 2007 del SAM, XXII, pag. 9, punto 3.3), ha lavorato quale carpentiere saldatore per la __________ durante circa 12 anni e per la __________ per oltre una decina d’anni. Egli non ha seguito alcun tirocinio professionale, ha svolto unicamente una formazione pratica lavorando presso una officina della __________ (__________) sino ai 20 anni e conseguito il patentino quale saldatore durante il suo impiego presso la __________.

                                         Stante la funzione esercitata e la formazione scolastica appena descritta vi è da presumere che egli incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo semplice e adeguata quali quelle indicate dalla consulente in integrazione professionale. Questo vale a maggiore ragione ritenuto che l’abilità al lavoro in un’attività adeguata è ridotta al 50% e considerato che anche nell’eser-cizio di dette attività egli, a causa del danno alla salute, è in grado di svolgere solo un lavoro “(…) con un mansionario molto leggero (sedentario), che permetta il rispetto delle regole d’ergonomia della schiena, eviti lunghi spostamenti a piedi (non più di un’ora al giorno), spostamenti su terreni accidentati o salire/scendere ripetutamente le scale (…)” (XXII, pag. 23).

                                         Le possibilità d’impiego nei settori d’attività indicati dalla consulente in integrazione appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte (in una misura del 50% e con le limitazioni indicate), un impiegato 61enne – che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l’età del pensionamento – tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica in questo tipo di attività).

                                         Stante quanto precede, conformemente alla giurisprudenza citata, questo Tribunale deve dunque concludere che, la capacità residua non risultando in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, all’assicurato deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1. dicembre 2004 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

                                         A titolo abbondanziale va ancora rilevato che, conformemente alla giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale alla luce di quella federale in merito alla possibilità di apportare una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (STCA del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104 e DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermata in Pratique VSI 2002 pag. 64), nel caso di specie, vista la presenza cumulativa di più fattori (capacità lavorativa in un’attività adeguata ridotta al 50%, limitazioni funzionali e età) si potrebbe giustificare una riduzione globale del 20%, se non addirittura quella massima del 25% (in questo senso la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S.. U 311/02), dal salario teorico statistico.

                                         In queste evenienze, anche volendo ritenere sfruttabile la capacità di lavoro residua, sulla base dei dati indicati nella tabella allestita il 30 ottobre 2007 dalla consulente in integrazione professionale (XXVI allegato doc. B), l’assicurato avrebbe in ogni caso diritto ad una rendita intera.

                                         Infatti, ritenuto un reddito da valido nel 2004 di fr. 75'331.-- e quello da invalido per lo stesso anno pari a fr. 22'903.20 rispettivamente 21'471.75 (salario di riferimento senza riduzioni di fr. 57'258.-- ridotto del 20% rispettivamente del 25% e considerata la capacità lavorativa del 50%), il grado d’invalidi-tà sarebbe del 69.60% (arrotondato al 70% secondo la giurisprudenza, cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) rispettivamente del 71.50%.

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che all’assicura-to è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2004.

                             2.10.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’indennità per ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                    §   La decisione impugnata é annullata e riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° dicembre 2004.

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà inoltre al ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1      

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.243 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2007 32.2006.243 — Swissrulings