Raccomandata
Incarto n. 32.2006.24 cr/sc
Lugano 9 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 dicembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, di professione falegname diplomato, attivo quale restauratore indipendente dal 1973, nel mese di aprile 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da osteocondrosi, cervicalgia cronica e discopatia degenerativa (doc. AI 2).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 28 giugno 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, avendo stabilito, in base al raffronto dei redditi, l’assenza di invalidità (doc. AI 31).
1.2. Con decisione su opposizione 19 dicembre 2005 l’ammini-strazione, confermando il proprio operato, ha respinto l’oppo-sizione dell’assicurato. L’Ufficio AI ha in particolare rilevato che il perito incaricato di valutare la situazione reumatologica dell’assicurato è giunto alle medesime conclusioni del medico curante, ritenendo l’assicurato inabile al 50% nella sua precedente attività di restauratore. L’amministrazione ha poi osservato che l’assicurato non ha contestato né quanto stabilito dal perito in merito ad una piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate, né i redditi confrontati per determinare il grado di invalidità. L’amministrazione ha quindi concluso che, posto un cambiamento occupazionale più adeguato allo stato di salute, il reddito annuo che potrebbe conseguire l’assicu-rato lavorando a tempo pieno è tale da escludere un pregiudizio economico e di conseguenza il diritto ad una rendita. Infine, l’Ufficio AI ha rilevato che, tenuto conto del fatto che l’assicurato non ha mai esercitato altre attività oltre a quella appresa, che tale attività viene svolta a titolo indipendente da oltre trent’anni e considerata l’età piuttosto avanzata dello stesso, risulta opportuno concedergli un aiuto al collocamento (doc. AI 36).
1.3. Mediante il presente tempestivo ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di almeno mezza rendita d’invalidità.
Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Sostanzialmente egli contesta la perizia del dr. __________, che lo ritiene inabile al 50% quale restauratore, ma pienamente abile in attività leggere adeguate, rilevando che a causa delle sue patologie egli riscontra notevoli difficoltà e non è in grado di lavorare oltre il 50%. Egli ha in particolare rilevato quanto segue:
" (...)
3.
Nel mese di maggio del 2004 è stata inoltrata una richiesta di rendita all'Ufficio AI. Il dr. med. __________, incaricato dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità, come detto al punto precedente, ha confermato un'incapacità al lavoro nella misura del 50%.
La decisione qui impugnata ha però negato la rendita, e questo sulla base di alcune considerazioni per lo meno opinabili, e qui integralmente contestate.
In particolare l'Ufficio AI ha ritenuto quanto segue. Il signor RI 1 non può più svolgere la professione di restauratore, e ciò corrisponde al vero. L'Ufficio AI ha quindi considerato, tenuto conto dello stato di salute del qui ricorrente, che questi sarebbe in grado di conseguire periodicamente un reddito annuo 48'702.00 CHF (reddito di invalido) che, comparato al reddito ipotetico senza invalidità, permetterebbero di escludere il diritto ad una rendita.
Dalla notifica di tassazione 2003, qui prodotta agli atti, emerge che il reddito era pari a CHF 16'100.00. Va anche detto che il reddito negli anni seguenti è man mano diminuito tant’è che oggi, pur con tutta la buona volontà e impegno, il reddito percepito non è neppure sufficiente per coprire il fabbisogno di base.
4.
Da un punto di vista medico il signor RI 1 presenta dei disturbi che si possono così riassumere.
1. non può reclinare ripetutamente il capo (a causa dei dolori) e per questo motivo non può più eseguire lavori di restauro su soffitti (che tra l'altro era una sua specialità);
2. sempre per motivi medici non può sollevare pesi importanti e quindi ha dovuto stralciare dalle sue offerte lavorative i restauri di oggetti di un certo ingombro e volume;
3. a livello della mano destra presenta disturbi sensitivi con perdita del tatto che gli rende difficile l'utilizzo di utensili di piccole dimensioni;
4. le posizioni che deve assumere durante i restauri, se prolungate nel tempo, gli arrecano dolori cervicali e cafalee tensionali ed è dunque obbligato a interrompere ripetutamente i lavori;
5. non può più neppure esplicare un'attività leggera o statica come quella ipotizzata dall'ufficio AI poiché poco dopo subentrano tremende cefalee che lo costringono a dover far uso di farmaci antidolorifici e morfina. Aggiungasi che neppure più gli esercizi di scioglimento muscolare, che in un primo tempo sembravano alleviare i dolori, sono ora sufficienti. Questa situazione gli preclude dunque lo svolgimento di qualsiasi attività professionale anche in forma ridotta.
Detto in altre parole il ricorrente presenta un grave problema medico (sindrome cervico-vertebrale/spondilogena cronica su alterazioni degenerative e stato dopo importante trauma distorsivo della colonna cervicale) che limitano in maniera importante e verificabile la sua capacità lavorativa. Contestata l'indicazione del reddito senza stato invalidante pari a 46'890 franchi e con stato invalidante ad almeno 48'702 franchi, come indicato nella decisione qui impugnata.
Il ricorrente stesso ha cercato di adeguare la sua offerta lavorativa, ciò non di meno (e si può verificare dalle dichiarazioni d'imposte) vi è stata una considerevole diminuzione del reddito professionale. Non è neppure ipotizzabile che egli possa esplicare attività professionali più leggere. Detto in altre parole non si può ritenere il paziente totalmente inabile per attività adeguate allo stato di salute come citato nella decisione AI.
Un perito medico potrà costatare i gravi disturbi subiti dall'assicurato.
5.
Dagli atti risulta una precaria situazione finanziaria del qui ricorrente, da non certo permettergli di sopperire alle spese di tale lite giudiziaria.
Si rende pertanto necessaria la presente istanza, mediante la quale si postula che il signor RI 1 venga messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria, e possa pertanto essere ammesso al gratuito patrocinio, dispensato dal pagamento di eventuali tasse e spese di giustizia.
L'asserita mancanza di mezzi finanziari risulta dal certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria." (Doc. I)
1.4. In data 7 febbraio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA lo scritto 6 febbraio 2006 del dr. __________ (III).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, precisando che lo scritto 6 febbraio 2006 del dr. __________ non oggettiva nessun nuovo elemento tale da modificare la decisione 19 dicembre 2005 (V).
1.6. In data 8 marzo 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria (VII).
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VIII), per conoscenza.
1.7. Con scritto 30 agosto 2006 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA quanto segue:
" Riferendomi al ricorso indicato a margine, alla precedente richiesta nella quale chiedevo venga allestita una perizia che confermi quanto detto nel ricorso, devo purtroppo informarla che il mio patrocinato ha subito un grave infortunio ed è ricoverato al centro paraplegico di __________, lamenta una grave paraplegia.
Il signor RI 1 mi informa di aver presentato una nuova domanda AI per il tramite del servizio sociale di detto centro nella quale chiede il riconoscimento della sua completa inabilità lavorativa.
Penso sia quindi opportuno, tenuto conto di quanto sopra detto, di tenere in sospeso la procedura di ricorso, e resto a sua completa disposizione per ogni ulteriore necessità." (Doc. IX)
1.8. A fronte della richiesta di sospensione della causa da parte del ricorrente, l’Ufficio AI, con scritto 11 settembre 2006, ha osservato di non ritenerla opportuna, dato che la nuova domanda AI presentata dall’assicurato concerne un peggioramento dello stato di salute intervenuto nel mese di giugno 2006 e ritenuto che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (XI).
1.9. Con scritto 14 settembre 2006 il TCA ha informato il patrocinatore dell’assicurato che l’istanza di sospensione della causa è respinta (XIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Va infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Infine, secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I., I 543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
2.5. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I., I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
2.6. Nella fattispecie in esame, dalla perizia 25 ottobre 2004 del dr. __________, FMH in malattie reumatiche, è risultato che l’assicurato presenta le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “sindrome cervico-vertebrale / spondilogena cronica a destra più che a sinistra su discrete alterazioni degenerative a livello C5-C6 e C6-C7 con stenosi foraminali e su stato dopo importante trauma distorsivo della colonna cervicale il 19 dicembre 2002” e quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro quelle di “incipiente rizartrosi a sinistra; stato dopo frattura della caviglia sinistra, trattata conservativamente, attualmente poco sintomatica; ipertensione arteriosa trattata; adiposità (BMI 27); discreta sindrome ansiosa, verosimilmente reattiva; abuso nicotinico cronico” (doc. AI 22-5).
In merito ai limiti funzionali e alla residua capacità lavorativa, lo specialista ha evidenziato quanto segue:
" 1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
A livello psicologico e mentale è ormai subentrata una certa forma di cronicizzazione dei dolori, ciò che ha causato lo sviluppo di una leggera sindrome depressiva reattiva, che a mio parere non dovrebbe però influenzare in modo significativo la valutazione della sua capacità lavorativa.
A livello fisico, come già affermato nel punto A.5., egli è invece limitato nella misura di almeno il 50% nello svolgimento di professioni fisicamente pesanti, che richiedono di mantenere posizioni inergonomiche o lavori pesanti per la colonna vertebrale.
Nell'ambito sociale non vi sono invece particolari problemi.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
Come già precedentemente attestato, ritengo che il signor RI 1 debba essere considerato inabile al 50% nello svolgimento del suo lavoro di falegname/restauratore.
Egli è soprattutto limitato nello svolgimento di lavori che richiedono di mantenere la colonna cervicale in estensione per periodi prolungati o per lavori fisicamente pesanti con continui movimenti di flessione ed estensione del tronco e sollevamento di pesi superiori ai 15 kg. Ricordo a proposito che l'assicurato si era specializzato nel restauro di cassettoni a soffitto, attività che ora non è assolutamente più in grado di svolgere, tanto che ha dovuto adattare la sua officina e cambiare completamente tipo di lavoro.
Questa limitazione della capacità lavorativa sussiste ormai dal dicembre 2002, quando fu vittima di un trauma distorsivo della colonna cervicale. Durante gli ultimi due anni vi è stato solo un parziale miglioramento dei dolori alla colonna, tanto da non avergli più permesso di riprendere a svolgere normalmente il suo lavoro di restauratore.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? ...?
In linea teorica non vedo particolari problemi che possano limitare una reintegrazione/riqualifica professionale. In considerazione però dell'età ritengo che tali misure avrebbero ben poca possibilità di successo. Come già affermato sono invece dell'idea che bisognerebbe sfruttare le sue grandi conoscenze nel suo campo professionale, ad esempio permettendogli di iniziare un'attività quale insegnante in una scuola di restauro.
2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Sono dell'idea che sia impossibile migliorare la sua capacità lavorativa quale falegname/restauratore con misure medico-fisiatriche. A questo proposito ricordo che tutte le terapie finora eseguite hanno potuto influenzare solo parzialmente i suoi ormai cronici dolori cervicali.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività:
Sotto l'aspetto puramente teorico, ritengo che l'assicurato è tuttora in grado di svolgere lavori fisicamente leggeri per la colonna vertebrale senza alcuna particolare limitazione della sua capacità lavorativa. Si dovrebbe comunque trattare di lavori che permettano di cambiare frequentemente di posizione, che non richiedano movimenti ripetuti di estensione e flessione della colonna cervicale e della colonna lombare, che non richiedano inoltre di dover ripetutamente sollevare pesi superiori ai 15 kg.
Come già affermato ritengo che l'attività ideale sarebbe quella d'insegnante presso una scuola di restauro, attività che egli dovrebbe poter svolgere senza alcuna limitazione. Altri lavori mi sembrano invece non esigibili, soprattutto in considerazione della sua età e del fatto che già possiede un'attività ben avviata nel suo atelier di restauro." (Doc. AI 22-7+8+9)
Con certificato medico 6 febbraio 2006 inviato al patrocinatore il dr. __________, FMH in medicina generale e medicina sportiva, ha osservato:
" Il paziente è in mia cura da quasi 12 anni. Fino al dicembre del 2002 l’avevo visto in consultazione solo 3 o 4 volte. Dal dicembre 2002 invece i dolori al rachide cervicale e agli arti superiori l’hanno portato nel mio studio molto spesso; infatti tutte le manovre terapeutiche, fisioterapiche e la somministrazione di analgesici, antinfiammatori e miorilassanti e tutti i cambiamenti sul posto di lavoro non hanno permesso al signor RI 1 di liberarsi di questo problema.
In particolare il paziente (che presenta comunque dolori anche a riposo), non riesce a svolgere nessuna attività senza notare un peggioramento dei dolori. Anche attività leggere, verso le quali il paziente ovviamente si è rivolto pur di poter continuare a lavorare, scatenano invariabilmente un peggioramento e un acutizzarsi dei disturbi. Questi dolori, ovviamente, obbligandolo a interrompere continuamente il lavoro, riducono notevolmente la sua capacità lavorativa.
Ci tengo a notare che quanto da me scritto è ben desumibile dalla perizia del dr. __________ e da quanto scritto in precedenti lettere e rapporti.” (Doc. III bis)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni cui è giunto in sede peritale il dr. __________.
Essendo la valutazione peritale completa e dettagliata, priva di contraddizioni e non essendoci indizi concreti che permettono di ritenerla inaffidabile, alla stessa va accordato valore probatorio pieno (DTF 123 V 176).
Il ricorrente non ha del resto apportato attestazioni mediche specialistiche che possano inficiare le conclusioni peritali.
Egli si è infatti limitato a contestare il fatto di poter svolgere al 100% altre attività leggere adeguate, essendo per contro d’accordo con il perito in merito alla sua inabilità lavorativa del 50% nella sua professione di restauratore. Tale conclusione è d’altronde la stessa cui giunge anche il medico curante, dr. __________, che ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal 20 gennaio 2003 al 9 marzo 2003 e al 50% dal 10 marzo 2003 in poi (doc. AI 11-3).
2.9. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’amministrazione nella decisione 19 dicembre 2005 ha indicato che l’assicurato, totalmente abile dal profilo medico in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, senza il danno alla salute avrebbe potuto percepire nella sua attività di restauratore un reddito di fr. 46’890 (ritenuto che dalla notifica di tassazione 2001-2002 è emerso un reddito aziendale di fr. 45'000, che aggiornato al 2002 corrisponde a fr. 46'890, doc. AI 24), mentre in attività adeguate al suo stato di salute, a tempo pieno, non qualificate, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr. 48’702 (stato 2002 con riduzione del 5%).
L’amministrazione ha quindi concluso che dal raffronto dei redditi da valido e da invalido non risulta un grado invalidante (doc. AI 36).
Nel suo rapporto finale 23 giugno 2005 il consulente IP ha indicato:
" (...)
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Pressoché totali nei settori secondario (industriale) e terziario dei servizi. Si può pensare ad attività quale custode di stabili industriali, fattorino, venditore "al banco" interessante sarebbe in ditte dove lavorano con pezzi di ricambio, operaio in fabbriche in cui viene tenuto conto dei limiti medici, per esempio addetto al controllo qualità.
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Reddito ipotetico aggiornato al 2002 Fr. 46'890.--. Dalle tabelle RSS cat. Prof. 4, quartile plausibilmente appropriato 2, con una riduzione del 5% causata dall'età, emerge una: capacità di guadagno residua del 100%.
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
Nessuna proposta formativa è stata presa in considerazione. Proponiamo la chiusura del caso.
(Doc. AI 28-2+3)
2.10. Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).
Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).
Tuttavia la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.
Indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).
2.11. Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, 59enne al momento dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui è portatore presenta, da dicembre 2002, una totale inabilità nella sua precedente professione di restauratore e del 50% dal 10 marzo 2003 (doc. AI 11-3). Egli, per contro, sulla scorta della valutazione peritale del dr. __________ - che ha evidenziato limitazioni nel mantenere la colonna cervicale in estensione per periodi prolungati o per lavori fisicamente pesanti con continui movimenti di flessione e estensione del tronco e sollevamento di pesi superiori ai 15 kg, cfr. doc. AI 22-8 - è stato giudicato “sotto l’aspetto puramente teorico” abile in misura del 100% in attività leggere adeguate in considerazione di suddette limitazioni (doc. AI 22-8).
Al riguardo, va ricordato che, come visto in precedenza (consid. 2.5.), conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, quindi, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione.
A mente di questa Corte, dall’esame degli atti non è ipotizzabile che l’assicurato possa svolgere un’altra attività al di fuori di quella attualmente esercitata. Come indicato dal perito, dr. __________, l’assicurato potrebbe “sotto l’aspetto puramente teorico” svolgere in maniera normale attività fisicamente leggere per la colonna vertebrale, tenendo conto dei suoi limiti funzionali (lavori che gli permettano di cambiare frequentemente posizione, che non richiedano movimenti ripetuti di estensione e flessione della colonna cervicale e della colonna lombare, che non richiedano di dover ripetutamente sollevare pesi superiori ai 15 kg, doc. AI 22-8). Il perito ha tuttavia precisato di ritenere “che l’attività ideale sarebbe quella di insegnante presso una scuola di restauro, attività che egli potrebbe svolgere senza alcuna limitazione. Altri lavori mi sembrano invece non esigibili, soprattutto in considerazione della sua età e del fatto che già possiede un’attività ben avviata nel suo atelier di restauro” (doc. AI 22-9, la sottolineatura è della redattrice).
Al riguardo, il consulente IP nel suo rapporto finale 23 giugno 2005 ha indicato quali attività esigibili “pressoché totali nei settori secondario (industriale) e terziario dei servizi. Si può pensare ad attività quale custode di stabili industriali; fattorino; venditore “al banco”, interessante sarebbe in ditte dove lavorano con pezzi di ricambio; operaio in fabbriche in cui viene tenuto conto dei limiti medici, per esempio addetto al controllo qualità” (doc. AI 28-2).
Tali conclusioni del consulente IP non possono essere fatte proprie da questo Tribunale. Risulta infatti, a fronte delle motivazioni che seguono, maggiormente rispondente alla realtà la conclusione cui è giunto il perito, che ritiene che a fronte di una teorica capacità lavorativa totale in attività leggere adeguate, l’assicurato possa realmente essere ritenuto, in ragione della sua età e del fatto che possiede un’attività ultra-trentennale ben avviata, abile al 100% solo eventualmente nella professione di insegnante in una scuola di restauro, attività riguardo alla quale correttamente il dr. __________ ha indicato di non essere in grado di esprimere un giudizio circa la possibilità di una riqualifica professionale (doc. AI 22-7). A tale proposito, va notato che nel suo rapporto finale il consulente IP ha escluso tale eventualità, proponendo la chiusura del caso (doc. AI 28-3).
Professionalmente l’assicurato, dopo l’apprendistato di falegname, ha esercitato per oltre 30 anni l’attività di restauratore, specializzato soprattutto nel restauro di cassettoni a soffitto, ciò che lascia presumere che egli, stante in particolare la mancanza di una solida formazione scolastica, incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza o dell’incasso, senza formazione complementare, ritenuto inoltre che anche nell’esercizio della maggior parte di dette attività egli, a causa del danno alla salute e quindi delle importanti limitazioni funzionali descritte in sede peritale, non potrebbe mantenere a lungo posizioni statiche, né seduto, né in piedi. Le possibilità d’impiego in detto settore d’attività appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nei settori indicati dal consulente IP) accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un impiegato quasi 60enne - che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l’età del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica; cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003).
Stante quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve essere riconosciuto il diritto a mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° dicembre 2003 conformemente a quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - che prevede che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media – ritenuto che, come visto in precedenza (consid. 2.8.), a partire dal mese di dicembre 2002 l’assicurato è stato dapprima totalmente e poi, a partire dal 10 marzo 2003, parzialmente (50%) inabile nella sua precedente attività di restauratore.
2.12. Con il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione 19 dicembre 2005 è annullata.
§§ L’assicurato ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° dicembre 2003.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 30 gennaio 2006.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti