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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.09.2007 32.2006.216

6 settembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,150 parole·~1h 1min·5

Riassunto

Assicurato inabile al 50% nella sua attività di muratore, ma pienamente abile al lavoro in attività adeguate, che non necessitino della visione stereoscopica. Dal raffronto dei redditi risulta un grado di invalidità inferiore al 40%, pertanto egli non ha diritto ad una rendita

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.216   cr/DC/sc

Lugano 6 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 25 ottobre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, tuttora attivo in qualità di muratore capo-operaio al 50% presso la ditta __________, nel mese di ottobre 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per problemi legati all’occhio sinistro, che hanno comportato, nel mese di ottobre 2003, un intervento di cheratoplastica perforante con impianto secondario di una lente intraoculare, seguito poi, nell’aprile 2005, da un secondo intervento della medesima natura (doc. 1).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale del 25 ottobre 2006, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° ottobre 2004 (dopo un anno di carenza ex art. 29 LAI) e il 28 febbraio 2005 e una mezza rendita dal 1° marzo 2005 (ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lavorativa ex art. 88 OAI) al 30 settembre 2005 (ossia tre mesi dopo il nuovo miglioramento della capacità lavorativa ex art. 88 OAI).

                                         Successivamente, essendo abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, l’Ufficio AI ha ritenuto che egli non ha diritto ad ulteriori prestazioni (doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 27 novembre 2006, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità anche dopo il 30 settembre 2005.

                                         Sostanzialmente l’insorgente ha contestato il calcolo operato dall’amministrazione in sede di confronto dei redditi, osservando:

"  (...)

5.1.   Secondo le constatazioni mediche, peraltro riprese nella decisione impugnata, il signor RI 1:

         -    vede unicamente dall'occhio destro;

         -    non può sollevare/portare pesi superiori ai 10 kg;

         deve mantenersi al protetto da inalazioni, fumi e polvere ("Attività medio pesante ed in ambito "sporco ed all'aperto" è da considerarsi controindicata", Rapporto 25 luglio 2005 del medico SMR __________).

Come già visto sopra (§ 3), l'Ufficio assicurazione invalidità ne deduce la possibilità per il signor RI 1 di eseguire le attività di operaio in ambito industriale (chiaramente si dovrà operare una scelta selettiva dei posti di lavoro, evitando ambienti particolarmente polverosi o attività in cui è richiesta una percezione visiva fine), custode/addetto alla manutenzione o vigilanza di stabili, addetto nell'ambito della ristorazione e alberghiero (aiuto-cucina ad esempio), magazziniere.

A seguito della nota sentenza 12 ottobre 2006 del Tribunale federale delle assicurazioni, alfine di stabilire il reddito da invalido entrante in linea di considerazione per stabilire il grado d'invalidità occorre anche per i casi ticinesi fondarsi sulla tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica (doc. E).

Nella pronuncia qui impugnata, l'autorità di prima istanza ha ritenuto per il signor RI 1 un salario di riferimento senza riduzioni di CHF 53'040.-- pari a CHF 4'420.-mensili (cfr. determinazione del reddito d'invalido agli atti).

Tale importo è di gran lunga superiore a quello a cui avrebbe dovuto giungere l'Ufficio assicurazione invalidità applicando la pur troppo generosa per il mercato ticinese tabella TA1 (2004).

         Quali attività esigibili per il signor RI 1 sono state ritenute:

         a) operaio in ambito industriale (con una scelta selettiva dei posti di lavoro, evitando ambienti particolarmente polverosi o attività in cui è richiesta una precisione visiva fine);

         b) custode/addetto alla manutenzione o vigilanza di stabili;

         c) addetto nell'ambito della ristorazione e alberghiero (aiuto-cucina ad esempio).

Considerati i problemi fisici del signor RI 1, l'assenza di qualsiasi formazione e di ogni minima conoscenza informatica, non si vede com'egli potrebbe essere impiegato nell'ambito industriale, dov'è richiesta l'esposizione ad ambienti particolarmente polverosi o attività in cui è pretesa una percezione visiva fine (ad es. nel settore dell'orologeria e della meccanica fine), così come è indispensabile la conoscenza dell'informatica di base per l'utilizzo dei macchinari ed è data la necessità di sollevare pesi importanti.

Delle attività manifatturiere comprese nella tabella TA1 solo la seguente è immaginabile, con un salario chiaramente pari a quello per attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4), non avendo il ricorrente formazione alcuna ed essendo per lui stata esclusa ogni riqualifica:

         -    (55) Alberghi e ristoranti                           CHF 3'514.-­-

Essa corrisponde all'aiuto-cucina; unica occupazione ritenuta dall'Ufficio assicurazione invalidità che il signor RI 1 potrebbe eseguire nelle condizioni in cui si trova a seguito della malattia.

Per escludere ogni altra occupazione ritenuta dall'autorità di prima istanza è sufficiente considerare che da un operaio in ambito industriale (altro esempio ritenuto nella pronuncia dall'Ufficio AI) si esige normalmente che possa sollevare pesi anche ingenti. Che dire poi del magazziniere, che lavora con merci non sempre integralmente manovrabili con l'aiuto di mezzi meccanici. Per entrambi, poi, l'ambiente di lavoro è per definizione particolarmente polveroso.

Anche il custode/addetto alla manutenzione (notoriamente un tuttofare) non può esimersi dal sollevare/portare pesi e dal lavorare in ambienti polverosi, mentre dall'addetto alla vigilanza di stabili è per definizione esatta una buona capacità visiva, presupposto irrinunciabile per una corretta sorveglianza.

Riportando l'unico dato immaginabile (CHF 3'514.-- mensili) su 41.6 ore (Tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006), esso ammonta a CHF 3'654.60 mensili, rispettivamente a CHF 43'854.70 annui (fr. 3'654.60 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa; in argomento STFA 18 febbraio 1999 nella causa B. [U 274/98]).

5.2.   L'autorità di prima istanza ha riconosciuto una riduzione del 10% della capacità di lavoro residua per attività leggera - il signor RI 1 non può sollevare/portare pesi superiori ai 10 kg - e per tenere conto dei limiti concernenti la visione stereoscopica.

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

Il signor RI 1 è affetto dalle seguenti menomazioni fisiche che influiscono sia sul tipo di attività da lui esigibile che sul suo rendimento:

         ●   Attività leggere:

             ○   impossibilità di sollevare/portare pesi superiori ai 10 kg

         ●   Rendimento ridotto:

             ○   visione monoculare

             ○   necessità di mantenersi al protetto da inalazioni, fumi e polvere

Palese la marcata influenza di tali limitazioni sul lavoro esigibile per l'insorgente.

Basta pensare che un aiuto-cucina è sovente chiamato a sollevare e portare pesi superiori ai 10 kg (grosse pentole piene, casse di bibite, grandi sacchi di patate ...).

Considerata altresì l'assenza di ogni qualifica e di esperienza nel ramo (il ricorrente ha sempre e solo lavorato nell'edilizia), nonché l'età dell'insorgente (40 anni) e la sua nazionalità straniera - tutti elementi che riducono ulteriormente la possibilità per l'insorgente di trovare un'occupazione e che notoriamente ne diminuiscono la remunerazione - la riduzione del 10% operata dall'Ufficio assicurazione invalidità è palesemente insufficiente.

Per un caso come quello del signor RI 1 va operata una riduzione del 25% (10% per attività leggere e 15% per rendimento ridotto).

Ne consegue che il salario annuo di riferimento con riduzioni ammonta per il ricorrente al massimo a CHF 32'891.--.

         (…)

Nel caso concreto, i dati ritenuti relativi al salario (ipotetico) con o senza invalidità risalgono al 2004. Considerato come nel 2005 l'indice dei salari abbia conosciuto un aumento nominale di appena l'1% (cfr. doc. F) gli stessi possono essere ritenuti come tali.

Il reddito da invalido va quantificato per il ricorrente in CHF 32'891.-- (v. sopra, § 5), mentre come peraltro ritenuto nella decisione impugnata il reddito ipotetico da sano ammonta a CHF 67'382.-- all'anno.

Ne consegue pertanto una capacità di guadagno residua del 48.81% (= 32'891.- x 100 / 67'382).

Il grado d'invalidità dell'insorgente è quindi del 51.19%. Ciò impone il versamento di una mezza rendita (art. 28 LAI)." (Doc.I)

                               1.4.   L’UAI, in risposta - dopo aver rilevato che il medico SMR, cui è stata sottoposta la cartella clinica oftalmologica del dr. __________ prodotta con il ricorso, ha ritenuto che la stessa riconferma una situazione di monocolo funzionale, tuttora compatibile con i limiti funzionali espressi in precedenza - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.5.   Con scritto del 7 febbraio 2007 l’assicurato ha contestato la mancata presa in considerazione da parte dell’amministrazione, quale menomazione fisica invalidante oltre alla visione monoculare, dell’impossibilità di sollevare e portare pesi superiori ai 10 kg e dell’intolleranza agli ambienti fumosi e polverosi (VII).

                               1.6.   In data 16 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha commentato le osservazioni del ricorrente, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (IX).

                               1.7.   Con scritto del 15 marzo 2007 il patrocinatore del ricorrente ha nuovamente rilevato che l’amministrazione non ha debitamente considerato il fatto che l’assicurato non può sollevare e portare pesi superiori ai 10 kg e che lo stesso necessita di un ambiente di lavoro protetto da inalazioni, fumi e polveri. L’avv. RA 1 ha inoltre contestato la percentuale di riduzione del 10% accordata dal consulente IP, ritenendo maggiormente appropriata una riduzione del 25% (XIII).

Tali considerazioni sono state trasmesse all’amministrazione (XIV), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato ha diritto oppure no ad una mezza rendita d’invalidità anche dopo il 30 settembre 2005.

                                         Non è contestata ed esula quindi dal presente giudizio l’attribuzione di una rendita intera a seguito del periodo di incapacità lavorativa del 100% dal 1° ottobre 2004 al 28 febbraio 2005 e di una mezza rendita per un grado di invalidità del 50% dal 1° marzo 2005 al 30 settembre 2005.

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.6.   Trattandosi, in particolare, delle lesioni oculari, vige una consolidata giurisprudenza a mente della quale, secondo l'esperienza medica, l'handicap risultante dalla perdita dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all'assuefazione e all'adattamento dell'interessato e che solo raramente (in circa il 10% dei casi) causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l'assicurato fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento alla situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo.

                                         In merito alla diminuzione della capacità lucrativa in caso di perdita funzionale di un occhio, in una sentenza del 20 dicembre 1985, pubblicata in RAMI 1986 pag. 258 e segg. il TFA ha avuto modo di stabilire:

"  (…)

Dr. med. Sch., Unfallarzt des Versicherers, führt aus, dass durch den funktionellen Verlust eines Auges das Tiefen‑ oder Plastischsehen beeinträchtigt sei. Die ophtalmlogische Erfahrung zeige aber, dass dieser Mangel durch Angewöhnung und Anpassung weitgehend korrigiert werden könne. Die Angewöhnungszeit bis zum Erreichen des rudimentären Tiefenschätzungsvermögens sei unterschiedlich in verschiedenen Altersgruppen. Bei jüngeren Leuten betrage sie höchstens sechs Monate, bei älteren könne sie bis zwei Jahre dauern. Laut den gesetzlichen Strassenverkehrsregeln bedinge die Einäugigkeit nicht eine Fahruntauglichkeit. Umso weniger würde sie eine Unzumutbarkeit für die meisten beruflichen Tätigkeiten rechtfertigen. Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984). In seiner Vernehmlassung verweist der Versicherer auf ein (in anderem Zusammenhang) von Prof. B. erstelltes Gutachten vom 5. Juli 1968. Danach würden medizini­sche Sachverständige seit längerem darauf hinweisen, dass sich der einseitige Sehausfall weit weniger einschneidend und benachteiligend auswirke, als man ohne nähere Prüfung zu vermuten geneigt sei. Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle. Die Furcht, das gesunge Auge durch Ueberanstrengung zu schädigen, sei unbegründet und auch der Ermüdungsfaktor spiele eine weit geringere Rolle als oft angenommen werde. Das Gesichtsfeld erleide beim Blick in die Nähe praktisch keine Einschränkung, beim Blick in die Ferne lasse sie sich durch eine leichte kopfbewegung kompensieren. Stereoskopisches Sehen sei nicht unbedingt mit Binokularsehen gleichzusetzen, denn zur Tiefenlokalisation diene auch die scheinbare Grösse der betrachteten Objekte, die Linienüberschneidung, die perspektivische Verkürzung, die Verteilung von Licht und Schatten usw., welche es nach der erforderlichen Angewöhungszeit auch beim Einäugigen erlaubten, räumlich zu sehen. Selbst Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fliessband oder Aehnlichem. Die frühere Einstufung in Berufe mit geringen, mittleren und hohen Anforderungen erscheine als fragwürdig, weil weniger die Berufsart, als vielmehr die Art der Arbeit, die Arbeitsweise und das Arbeitstempo eine Rolle spielten. (…)"

                                         In una successiva sentenza dell'8 luglio 1999 in re A. F., non pubblicata, l'Alta Corte, per quanto riguarda la capacità al lavoro di persone con visione monoculare, ha precisato (sottolineature del redattore):

"  (…)

3.‑ Au cours de la procédure judiciaire cantonale, les parties sont convenues de requérir l'avis d'un expert indépendant, le professeur Huber, spécialiste en ophtalmologie. Dans des rapports des 30 mai et 10 juin 1997, ce médecin a indiqué que, selon l'expérience, les personnes présentant une vision monoculaire sont en mesure d'effectuer la plupart des métiers et qu'il est fréquent que le travail à l'écran permette à des personnes possédant une acuité visuelle fortement réduite d'être encore productive, les documents pouvant être aggrandis à volonté. Si l'assuré rencontre des problèmes de réglage de distance en raison de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalement être résolus à l'aide d'une correction optique adéquate. (…)"

                                         L’Alta Corte ha ribadito tali concetti in una sentenza I 222/06 del 10 luglio 2007, che ha confermato quanto già stabilito dal TCA in un giudizio del 27 gennaio 2006 (inc. 32.2005.67), ritenendo l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività che non richiedano una visione binoculare.

                               2.7.   Nel caso di specie, con decisione del 25 ottobre 2006, l’UAI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2004 al 28 febbraio 2005 e una mezza rendita dal 1° marzo 2005 al 30 settembre 2005, sulla base delle valutazioni dei curanti, dr. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia e dr. __________, spec. FMH in oftalmologia, del __________.

                                         Il dr. __________ del SMR, nel suo rapporto medico 25 luglio 2005, poste le diagnosi di “trauma bulbare all’occhio sinistro il 16 gennaio 2004 dopo cheratoplastica il 22 ottobre 2003 in stato dopo trauma perforante in infanzia; ulteriori atti chirurgici con revisione fino all’aprile 2005 (seconda cheratoplastica perforante)” e indicati quali limiti funzionali il non dover sollevare e portare pesi superiori a 10 kg e il poter svolgere un’attività che non richieda una visione binoculare e che, preferibilmente, lo tenga lontano da inalazioni, fumi, polvere, ha rilevato:

"  (...)

Muratore capo operaio praticamente da ritenersi monocolo.

Attività medio pesante ed in ambito "sporco ed all'aperto" è da considerarsi controindicata.

Per il momento vi è, visto lo stato non stabilizzato, alternanza di IL 100% e 50% come attualmente.

Per esigibilità in attività adeguate dal 21.6.2005 va considerata una esigibilità almeno del 80% - 100% (sempre che non vi sono nuovi atti chirurgici).

La prognosi è favorevole una volta che si possa ristabilizzare lo stato oculare di quest'occhio OS dal quale l'Assicurato praticamente non ha acuità visiva." (Doc. AI 19-2)

Pertanto, ritenuto che a partire dal 21 giugno 2005 l’assicurato è da considerare abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, l’Ufficio AI ha ritenuto che, dopo il 30 settembre 2005 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute), egli non ha diritto ad ulteriori prestazioni (doc. A).

                               2.8.   Con il ricorso l’assicurato ha prodotto uno scritto del 7 novembre 2006 del dr. __________, nel quale lo specialista ha così riassunto la cartella clinica oftalmologia dell’interessato:

"  Anamnesi

22.10.2003  OS  - cheratoplastica perforante e impianto secondario di

lente intraoculare, causa esiti di una perforazione traumatica del bulbo oculare.

16.01.2004  OS  - nuovo trauma contusivo con rottura della sutura

                                                                               corneale e revisione con nuova sutura.

07.05.2004  OS  - trabeculectomia per glaucoma post-traumatico

17.06.2004  OS  - espianto di lente della camera anteriore e impianto

in camera posteriore con fissazione sclerale della lentina. Revisione della trabeculectomia con inserimento di una valvola di Vervaeld

27.01.2005  OS  - sinechiolisi e revisione del drenaggio della valvola.

27.04.2005 OS  - cheratoplastica perforante no. 2 per distrofia del

                              lembo trapiantato.

Stato oculare alla visita del 23.08.2006

OD:  acuità visiva senza correzione 1.0. Tensione intraoculare 15mm/Hg. Morfologia del segmento anteriore e posteriore normali.

OS:  funzione visiva ridotta alla percezione e proiezione luminosa.

         Tono intraoculare 24mm/Hg.

Iperemia congiuntivale marcata. Cornea con lembo trasparente, vascolarizzazione periferica fino ai bordi del lembo. Camera anteriore profonda.

Drenaggio della camera in sede. Lente intraoculare in camera posteriore. Retina odesa nei 4 quadranti. Papilla vitale con escavazione fisiologica.

Terapia attuale:   OS Timoptic XE 0,5 1/die.

                            OS FML neo 2/die." (Doc. D)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 22 dicembre 2006, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  Assicurato, muratore, con stato dopo trauma oculare OS già in infanzia, con visus di 0,2, il 22.10.2003 operazione per cheratocono con cheratoplastica, il 15.1.2004 contusio bulbi a sinistra.

Status oculare del 23.8.2005 (Dr. __________)

      -    assicurato in pratica monocolo, OD acuità visiva 1,0 (ossia normale), OS solo percezione luminosa.

Valutazione: l'attuale rapporto del dr. __________ riconferma una situazione di monocolo funzionale (da notare che l'assicurato a livello funzionale aveva una riduzione dell'acuità visiva importante a livello dell'occhio sinistro). L'attuale situazione oculare risulta tuttora compatibile con i limiti funzionali espressi in precedenza, non vi è modifica dello stato di salute. L'assicurato è in pratica in grado di svolgere tutte le attività che non richiedono una visione binoculare o stereoscopica, in caso di persistenti dolori a livello dell'OS sarebbe eventualmente da valutare l'enucleazione in considerazione della pratica assente funzionalità dell'OS." (Doc. IIIbis)

                               2.9.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                             2.10.   Questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti il dr. __________ e il dr. __________ del SMR a proposito di una capacità lavorativa del 50% dell’assicurato nella sua professione di muratore capo-operaio e del 100% in attività che non richiedano una visione binoculare, che non comportino il sollevamento di pesi superiori a 10 kg e che siano svolte preferibilmente in ambiente privo di polveri. Questa valutazione è del resto condivisa pure dagli specialisti curanti, dr. __________ e dr. __________.

Riassumendo, come indicato nel certificato medico del 29 aprile 2005 del dr. __________ indirizzato all’assicuratore malattia (doc. 2-8 inc. cassa malati), l’assicurato è stato sottoposto ad un primo intervento di cheratoplastica perforante all’occhio sinistro in data 22 ottobre 2003, ottenendo un esito positivo. A seguito tuttavia di un trauma bulbare occorso il 16 gennaio 2004, con successiva formazione di un glaucoma, egli aveva dovuto subire un nuovo intervento in data 17 giugno 2004 (impianto di un tubicino di drenaggio con impianto secondario di lente intraoculare). Questo nuovo intervento ha però comportato un aumento della pressione dell’occhio, con necessità, in data 27 ottobre 2004, di eseguire una revisione del drenaggio. In seguito a tali interventi, come esposto al consid. 2.7., il dr. __________ ha attestato, con certificato medico del 22 novembre 2004 (doc. 12/1-3), una totale inabilità lavorativa quale muratore dal 21 ottobre 2003 al 14 novembre 2004 e al 50% a partire dal 15 novembre 2004 (cfr. anche doc. 3-5 inc. cassa malati), ma, da subito, una piena capacità lavorativa in attività che non comportino una visione binoculare.

Con certificato medico del 4 aprile 2005 (doc. 16/1-3), il dr. __________ ha confermato che l’interessato è inabile al lavoro al 100% quale muratore capo-operaio dal 21 ottobre 2003 al 14 novembre 2004 e al 50% a partire dal 15 novembre 2004, indicando che in attività che non comportino una visione binoculare egli sarebbe, da subito, pienamente abile al lavoro.

Successivamente, a causa di problemi insorti al lembo corneale trapiantato, si è reso necessario un secondo intervento di cheratoplastica perforante all’occhio sinistro, eseguito il 27 aprile 2005. A seguito di questo nuovo intervento, con attestato medico del 20 giugno 2005 (doc. 2-4 inc. cassa malati), il dr. __________ ha certificato un’inabilità al lavoro del 100% quale muratore dal 27 aprile 2005 al 20 giugno 2005 e al 50% a partire dal 21 giugno 2005 fino al 1° settembre 2005 (doc. 2-5 inc. cassa malati). Infine, con certificato medico dell’8 giugno 2006, il dr. __________ ha confermato che l’assicurato presenta, a partire dal 21 giugno 2005, un’inabilità al lavoro del 50% quale muratore capo-operaio, ma è pienamente abile al lavoro, da subito, in attività adeguate, che non richiedano una visione stereoscopica (doc. 25/1-3).

                                         Conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.) generalmente una visione monoculare permette di effettuare la maggior parte delle professioni (“Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle”, RAMI 1986 pag. 258 s; cfr. anche STFA 8 luglio 1999 nella causa A.F.).

                                         Inoltre, nella medesima sentenza pubblicata in RAMI 1986 pag. 258s, il TFA, facendo riferimento ad una perizia medica, ha accertato che, a seguito del progressivo adeguamento alla visione monoculare, l’assicurato poteva continuare la sua professione di muratore, anche se doveva spostarsi sulle impalcature (“Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984)“, cfr. consid. 2.6.). Del resto, continua il TFA, in persone di media età la perdita della visione binoculare viene largamente compensata. Al massimo, in attività con cambiamenti repentini della posizione di lavoro vi è un deficit visivo, come ad esempio in lavori al nastro trasportatore o simili. (”Selbst Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fließband oder Ähnlichem“, cfr. consid. 2.6.).

                                         Nella seconda sentenza citata al consid. 2.6., il TFA non ha riscontrato una riduzione della capacità lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad un incidente, di un assicurato disegnatore ed architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che mediante una correzione ottica adeguata poteva risolvere i problemi di vista dovuti da ipermetropia e da presbiopia.

                                         L’esigibilità della professione di muratore per un assicurato monocolo è stata nuovamente ribadita dal TCA in una sentenza (inc. 35.1999.102) del 15 marzo 2000, confermata con STFA U 179/00 del 5 dicembre 2000, nella quale questo Tribunale, ritenuto da una parte che le persone che non possono sfruttare una visione binoculare riescono, di regola, a recuperare, per assuefazione ed adattamento, le facoltà originarie e, dall’altra, che l'applicazione della succitata giurisprudenza é limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte come tetti o ponteggi, l'utilizzazione di veicoli pericolosi o l'esecuzione di movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3a, inedita), ha interpellato l'ex datore di lavoro dell’interessato allo scopo di chiarire la natura delle mansioni che quest'ultimo era chiamato a svolgere nel quadro della professione di muratore, giungendo alla conclusione che l'attività di muratore esercitata presso l’ex datore di lavoro non comportava delle situazioni di potenziale pericolo, pur considerando la perdita totale della facoltà visiva all'occhio destro.

                                         Nel caso di specie, gli specialisti curanti, interpellati dall’UAI, hanno compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista oftalmologico, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla incapacità lavorativa del 50% dell'assicurato nella sua attività di muratore capo-operaio (che egli continua ad esercitare nella misura del 50%) e alla totale capacità lavorativa in svariate altre attività che non necessitano della visione stereoscopica. Tali valutazioni sono state avallate dal SMR.

Questo Tribunale non ha quindi motivi per distanziarsi da tali conclusioni, non contraddette da altri certificati medico-specialistici.

                                         Quanto alla censura ricorsuale relativa alla mancata presa in considerazione, nella determinazione della capacità lavorativa residua, oltre alla necessità di svolgere un’attività che non richieda una visione binoculare, anche del fatto che l’assicurato deve svolgere un’attività in ambienti puliti, lontano da inalazioni, fumi, polvere e che non può sollevare e portare pesi superiori ai 10 kg, occorre rilevare innanzitutto che entrambi questi limiti sono stati tenuti in conto dal medico SMR. Infatti, nel rapporto medico del 25 luglio 2005, il dr. __________ ha espressamente indicato, quali limiti funzionali, citiamo: “non dover sollevare/portare pesi superiori a 10 kg, attività preferibilmente da eseguirsi al protetto da inalazioni, fumi, polvere e che non esige la visione binoculare” (doc. 19-2).

Inoltre, l’impossibilità di sollevare pesi superiori ai 10 kg e i presunti problemi legati al fatto di non poter svolgere un’attività in ambienti polverosi sono stati presi in considerazione anche dagli specialisti curanti. In un primo tempo, infatti, dopo l’intervento di cheratoplastica perforante dell’ottobre 2003, gli specialisti del __________ di __________ avevano attestato una completa inabilità lavorativa dell’interessato nella sua professione, giustificata dal rischio di infezione e dalla necessità di non compiere sforzi fisici.

Nel certificato medico 18 novembre 2003 indirizzato all’assicuratore malattia il dr. __________ ha infatti indicato che l’interessato era, a quel momento, totalmente inabile al lavoro, giustificando tale inabilità lavorativa totale con il fatto che “in relazione all’attività di muratore, caratterizzata dall’esposizione ad un ambiente polveroso e spesso all’esterno, esiste attualmente un elevato rischio d’infezione post-operatoria” e aggiungendo che “inoltre è controindicato lo sforzo fisico (sollevamento di pesi maggiori a 8 kg)” (doc. 2-17 inc. cassa malati).

Nell’attestato medico 24 dicembre 2003 il dr. __________ ha ribadito che i motivi medici che impediscono all’assicurato di svolgere la sua attività lavorativa sono il “rischio di infezione” e l’“impossibilità di effettuare sforzi fisici” (cfr. risposta al quesito numero 7, doc. 2-16 inc. cassa malati).

In seguito, tuttavia, gli specialisti del __________ hanno considerato l’insorgente abile al lavoro al 50% nella sua attività di muratore e pienamente abile in altre attività che non richiedano una visione binoculare (cfr. certificati medici del dr. __________ e del dr. __________, consid. 2.7.).

Pertanto, occorre ritenere che la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa del 50% nell’attività di muratore valutata dagli specialisti in oftalmologia tenga conto anche dei limiti funzionali indicati nel ricorso (impossibilità di sollevare pesi superiori ai 10 kg e intolleranza agli ambienti fumosi e polverosi).

                                         Infine, va rilevato che l’assicurato, ancora attualmente, nonostante il danno alla salute, continua a lavorare in qualità di muratore capo-operaio presso il precedente datore di lavoro, seppur nella misura del 50%. Pertanto, occorre ritenere che l’esecuzione della sua professione, sui cantieri e quindi non in un ambiente “protetto”, sia tuttora compatibile con le sue condizioni di salute. Anche l’impossibilità di sollevare pesi superiori a 10 kg va considerata ininfluente, tanto più che egli svolge l’attività di muratore capo-operaio, in cui, di norma, predomina l’aspetto della conduzione e della sorveglianza rispetto a quello dell’esecuzione pratica di opere edili.

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare dal profilo medico l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è inabile al lavoro al 50% nella sua professione di muratore capo-operaio, mentre è totalmente abile in attività che non necessitino della visione binoculare.

                             2.11.   L’amministrazione ha quindi affidato al consulente IP l’incarico per integrazione. Il funzionario incaricato, nel suo rapporto finale del 12 luglio 2006, ha espresso le seguenti valutazioni:

"  (...)

Consulenza e discussione

Attività esigibili

  Considerando le limitazioni espresse a livello medico-teorico (in particolare quella riguardante la funzione visiva stereoscopica <il __________ ritiene esigibile da subito qualsiasi attività non richiedente la visione stereoscopica>, ma senza tralasciare le indicazioni precedenti e probabilmente riferite alla fase post-operatoria <evitare ambienti polverosi e il sollevamento di pesi ingenti>) ritengo vi sia un mercato lavorativo accessibile all'A. sufficientemente ampio e tale da consentire l'utilizzo delle statistiche teoriche RSS per la determinazione del reddito da invalido. A titolo esemplificativo cito, come esempi di attività esigibili, quella di operaio in ambito industriale (chiaramente si dovrà operare una scelta selettiva dei posti di lavoro, evitando ambienti particolarmente polverosi o attività in cui è richiesta una precisione visiva fine), custode/addetto alla manutenzione o vigilanza di stabili, addetto nell'ambito della ristorazione e alberghiero (aiuto-cucina ad esempio), magazziniere.

Capacità di guadagno Residua

  Considerando un reddito ipotetico di 67'382.- (riferito al 2004), una capacità di lavoro residua totale e praticando una riduzione del 10% (per attività leggera e per tener conto dei limiti concernenti la visione stereoscopica), sulla base delle statistiche teoriche RSS (categoria 4, mediana) risulta una capacità di guadagno residua del 70.84% (il reddito d'invalido è di 47'736.-). II grado d'invalidità è quindi del 29.16%.  

(...)" (Doc. AI 27-1+2)

                                         Orbene, dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto del 12 luglio 2006 del consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso di specie sono date delle opportunità reintegrative in attività non qualificate, che non necessitano di una visione binoculare e che non richiedono lavori di precisione, quali quella di operaio in ambito industriale (in ambienti non polverosi e che non richiedano una precisione visiva fine), custode/addetto alla manutenzione o vigilanza di stabili, addetto nell’ambito della ristorazione ed alberghiero (ad esempio quale aiuto-cucina), magazziniere - questo TCA non può che ritenere l’assicurato abile al 100% in altre attività adeguate al suo stato di salute.

                                         Occorre qui ricordare che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

                                         D'altra parte, va ricordato che in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

                                         Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.

                                         Riguardo alla censura ricorsuale relativa alla quasi totale inesistenza di un’attività lavorativa adeguata e esigibile dall’assicurato, a causa dei suoi limiti funzionali, il TCA rileva quanto segue.

                                         Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

                                         In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

                                         L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

                                         Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U329/01, consid. 4.5).

                                         Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

                                         In concreto, tenuto conto delle limitazioni oftalmologiche (visione monoculare) e prendendo in considerazione anche l’esigenza di non sollevare pesi superiori a 10 kg e la necessità di lavorare in ambienti non polverosi, vista la giurisprudenza appena esposta, questo Tribunale ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato, così come esposto dal consulente incaricato.

                                         Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Inoltre, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.6. e 2.10.), va considerato il fatto che, conformemente alla succitata giurisprudenza federale, generalmente una visione monoculare permette di effettuare la maggior parte delle professioni.

                                         In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività leggere adeguate ritenute proponibili, dove può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua.

                                         Va infatti rilevato che, come visto, l’assicurato è abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività, mentre in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, egli è abile al lavoro al 100%. Pertanto, ritenuto che nella sua precedente attività egli non sfrutta al meglio la propria capacità lavorativa residua, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali - secondo il quale all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione - il raffronto dei redditi va operato con riferimento al reddito da invalido conseguibile in attività leggere adeguate.

                             2.12.

                          2.12.1.   Per quel che concerne il salario da valido, nella decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 67'382 riferito al 2004 (doc. A), basandosi sul salario orario base di fr. 29.45, al quale va aggiunta la tredicesima e le indennità per vacanze e giorni festivi, indicato dal datore di lavoro, ditta __________ di __________, nel questionario per il datore di lavoro compilato in data 7 dicembre 2004 (doc. 13).

L’assicurato non ha contestato il reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI.

                          2.12.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                          2.12.3.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006 pag. 311 segg.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha adottato una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007 dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

                          2.12.4.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute, l'amministrazione avrebbe quindi dovuto applicare i dati statistici nazionali della Tabella TA1 e non, come invece ha fatto, quelli della tabella TA13.

                                         Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica e contenuta nell'Inchiesta Svizzera sulla struttura dei salari 2004 - il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                          2.12.5.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

                                         (STCA succitata, consid. 2.11.)

                                         Nella concreta evenienza, l’amministrazione ha applicato sul reddito statistico da invalido una decurtazione del 10%, giustificata dal fatto che l’assicurato può svolgere solo attività leggere e tenendo conto dei limiti derivanti dall’impossibilità di svolgere attività che richiedano una visione stereoscopica (cfr. doc. 27-2).

L’insorgente ha contestato tale percentuale di riduzione, ritenendo maggiormente appropriata una riduzione del 25%, percentuale quest’ultima che consente di tener conto sia dell’impossibilità di sollevare pesi e della necessità di svolgere attività che richiedano una visione monoculare, sia dell’assenza di qualifiche dell’interessato, della sua età e della sua nazionalità straniera (doc. I).

                                         Ai fini della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, nella misura del 100%.

                                         Inoltre, sempre a causa del danno alla salute, la capacità residua del ricorrente è di fatto circoscritta a quelle attività professionali che non necessitano di una visione stereoscopica e che non richiedono un eccessivo investimento da un profilo fisico e intellettuale.

                                         Altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età dell’assicurato, nato nel 1966).

                                         Tutto ben considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il TCA è dell’avviso che la riduzione del 10% applicata dal consulente sia corretta e permetta di tenere adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta quindi a fr. 51'532.4 (90% di fr. 57'258.24).

                                         In conclusione, alla luce del reddito da valido di fr. 67'382.-- (cfr. consid. 2.12.1), il grado di invalidità dell'insorgente risulta essere del 23.52% (arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2), dunque in ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI per avere diritto ad una rendita (allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi da valido e da invalido al 2006).

                                         A titolo abbondanziale, va osservato che anche volendo per pura ipotesi applicare una riduzione percentuale del 25%, come richiesto dall’insorgente, la soluzione non cambierebbe (grado di invalidità del 36%, che non dà diritto ad una rendita).

                                         Va inoltre aggiunto che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che il consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale, visto che l’interessato non ha acquisito nessuna formazione professionale con conseguimento del relativo attestato di capacità ed avendo egli sempre svolto attività manuali in ambito edile. Il consulente ha pure indicato che anche eventuali misure professionali di minore durata, portanti ad uno specifico posto di lavoro (formazione ad hoc all’interno di una ditta) difficilmente consentirebbero all’interessato di incrementare in modo considerevole la capacità di guadagno residua calcolabile in attività non qualificate.

                                         Va poi aggiunto che il consulente ha proposto un aiuto al collocamento in un’attività adeguata da parte di un collocatore dell’AI, proposta tuttavia rifiutata dall’interessato (doc. 27-2).

                                         Pertanto, nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità dopo il 30 settembre 2005, la decisione del 25 ottobre 2006 deve essere confermata.

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-  sono poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

32.2006.216 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.09.2007 32.2006.216 — Swissrulings