Raccomandata
Incarto n. 32.2006.211 FS/td
Lugano 17 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 ottobre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, attiva quale venditrice presso la __________, nel luglio 1990 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-6).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia a cura del dr. __________, con decisione 23 novembre 1990 (doc. AI 13/1-2), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita dal 1. febbraio 1990.
1.2. Le revisioni d’ufficio della rendita, avviate nel marzo 1991, luglio 1993, agosto 1995, settembre 1997 e dicembre 2000 (doc. AI 14/1-2, 22/1-2, 28/1-2, 37/1-2 e 42/1-2), sono sfociate nelle comunicazioni 24 settembre 1991, 24 agosto 1993, 19 settembre 1995, 9 dicembre 1997 e 22 agosto 2002 con le quali l’Ufficio AI ha confermato la rendita fino ad allora erogata (doc. 21/1, 26/1, 31/1, 38/1 e 55/1).
1.3. Nell’agosto 2005 l’Ufficio AI ha avviato un’altra procedura di revisione della rendita (doc. AI 58/1-2). In tale ambito è emerso che l’assicurata aveva un contratto di lavoro al 60.98% presso la __________ con un salario mensile di fr. 2'073.30 oltre alla tredicesima (doc. AI 60/1-3).
Con decisione 11 gennaio 2006 (doc. AI 65/1-3), viste le risultanze emerse, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. marzo 2006.
L’amministrazione ha addotto le seguenti motivazioni:
" (…)
Nel caso specifico risulta che senza il danno alla salute nella professione di venditrice presso un grande magazzino nel reparto frutta e verdura, lavorando a tempo pieno avrebbe percepito un reddito lordo annuo di fr. 44'200.-- (stato 2005).
Risulta per contro che attualmente lavora 25 ore a settimana su 41 (61%) percependo un reddito lordo annuo di fr. 26'953.-- (2'073.30 x 13).
Se confrontiamo quanto potrebbe percepire senza il danno alla salute con quanto effettivamente percepisce attualmente, risulta una perdita di guadagno causata dal danno alla salute pari ad un tasso del 39%.
Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue.
(…).” (doc. AI 65/2)
1.4. Con opposizione 10 febbraio 2006 (doc. AI 66/1-4), rappresentata dall’avv. RA 1, l’assicurata, ritenuto il peggioramento del suo stato di salute e considerato che dal 1. marzo 2006 è impiegata nella misura del 50% con un orario di lavoro settimanale di 20.50 ore, ha chiesto di rivedere la decisione 11 gennaio 2006.
1.5. Con decisione su opposizione 25 ottobre 2006 (doc. AI 91/1-6) l’Ufficio AI, viste le risultanze della perizia reumatologica 6 settembre 2006 del dr. __________ e il rapporto finale 5 ottobre 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 79/1-15, 86/1-3 e 87/1-2), ha respinto l’opposizione argomentando:
" (…)
3. Nel caso specifico, per quel che attiene alla questione medica, il dossier è stato sottoposto per competenza al Servizio medico regionale (SMR), il quale, come visto, ha predisposto una perizia presso il Dr. __________. Quest'ultimo, tramite rapporto del 6 settembre 2006, ha potuto attestare un'incapacità lavorativa del 50% nella professione di venditrice ed una totale capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di salute. Va comunque rilevato che, malgrado la capacità medico teorica del 50% nella sua professione, l'assicurata ha dimostrato di poter lavorare per ben 4 anni in misura del 60%, con relativo stipendio e senza assenze di rilievo, per cui è da presupporre che la stessa avesse delle mansioni tali da rispettare l'ergonomia e le limitazioni mediche presenti.
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame peritale si rammenta che secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In casu la valutazione espressa dal Dr. __________ è completa, motivata e coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovresposti. Il rapporto peritale è stato pure sottoposta al SMR, il quale non ha potuto altro che confermare quanto espresso dal perito.
In conclusione, viene confermata la capacità lavorativa del 50% nell'attività esercitata; tuttavia è stata rilevata una capacità lavorativa completa in attività adeguate alle limitazioni funzionali non considerata in precedenza.
4. Per questo motivo il dossier è stato sottoposto per la prima volta all'esame del Servizio integrazione dell'AI. Tenuto conto delle limitazioni funzionali espresse nella perizia dovute al danno alla salute e del percorso socioprofessionale, l'assicurata è stata ritenuta integrabile in attività non qualificate, semplici e ripetitive, tipiche del settore secondario e terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale. Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
In base alla più recente giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale, allorché non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla base dei salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica (statistiche RSS). Ai fini del calcolo fa stato il valore centrale, o mediano, della tabella TA1, valori federali. Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126 V 75).
Conformemente ad un principio generale vigente nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno intraprendendo tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a). L'Ufficio Al deve sempre verificare se, ed eventualmente in che misura, la residua capacità di guadagno possa essere sfruttata al meglio e quale reddito potrebbe conseguire l'assicurato in un'attività esigibile.
Giova osservare, nel caso in esame, che l'assicurata è stata ritenuta abile al lavoro al 100% in attività adeguata allo stato di salute a seguito della perizia specialistica, mentre in precedenza l'inabilità lavorativa del 50% era riferita unicamente all'attività quale venditrice, mentre la capacità lavorativa residua dell'assicurata in attività adeguate ed esigibili non era stata esaminata. In tal senso, giusta l'art. 53 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1). L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2). L'Ufficio Al può riconsiderare la sua decisione se essa è sicuramente errata perché contraria alle prescrizioni legali o alla giurisprudenza costante dei tribunali oppure perché si basa su circostanze di fatto inesatte o incomplete.
Preso atto quindi della perizia specialistica, ritenuto che attività consone allo stato di salute potevano essere svolte in maniera completa, il Servizio integrazione dell'AI ha proceduto con un confronto dei redditi facendo riferimento alle statistiche RSS.
Dal raffronto tra il reddito ipotetico da sana di CHF 45'500.-- (anno 2006) e quello da invalida di CHF 42'127.-- (tabelle RSS, anno 2006, valori federali, settore femminile, riduzione del 15% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e alla scarsa formazione professionale) risulta una perdita di guadagno e quindi un grado d'invalidità pari al 7%. A questo punto è quindi ininfluente se l'attività svolta di venditrice risulta essere esigibile unicamente al 50% (come effettivamente attestato dal perito) anziché al 60%.
Il grado d'invalidità, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, viene quindi adeguato dal 39% al 7%, per cui la mezza rendita concessa con decisione del 23 novembre 1990 è stata correttamente soppressa.
Vi poi da aggiungere che nel caso in questione gli atti dell'incarto che hanno consentito all'amministrazione di poter definire la soppressione della rendita risultano completi e dunque, da questo profilo, si può desumere che la situazione è stata adeguatamente indagata, in modo tale che ulteriori passi istruttori non sono più reputati necessari. Di conseguenza, per quanto attiene alla richiesta di un colloquio avente lo scopo di poter discutere del caso, lo scrivente Ufficio Al non ravvede l'esigenza di dover chiarire ulteriormente i fatti, risultando quest'ultimi, dalla lettura della documentazione, già sufficientemente esaustivi.
(…).” (doc. AI 91/3-5)
1.6. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale il suo rappresentante, ribadito che lo stato di salute della sua assistita è peggiorato e che dal 1. marzo 2006 il grado di occupazione è del 50% (20.50 ore alla settimana per un salario lordo mensile di fr. 1'750.--), ha osservato che il perito ha confermato un grado di abilità lavorativa nella sua attività di venditrice del 50% e che lo stesso non ha addotto i motivi per i quali, a differenza delle conclusioni a cui sarebbero giunti gli altri medici, ella sarebbe abile al 100% in un’attività adeguata. L’assicurata ha pure chiesto l’annullamento della decisione impugnata in quanto lesiva delle norme procedurali che prevedono che una decisione su opposizione sia preventivamente oggetto di una decisione contro la quale poter inoltrare un opposizione. In concreto l’Ufficio AI con la decisione impugnata non avrebbe confermato la precedente decisione quanto piuttosto soppresso il diritto a prestazioni adducendo una motivazione diversa.
1.7. Con la risposta di causa, rilevato come il ricorrente sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione senza addurre ulteriori mezzi di prova, l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.8. Con scritto 11 gennaio 2007 il rappresentante dell’assicurata ha ribadito la richiesta di una perizia volta a stabilire la capacità lavorativa della sua assistita in attività sostitutive.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione a sapere se l’ufficio AI era legittimato a sopprimere, con effetto al 1. marzo 2006, la mezza rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1 dal 1. febbraio 1990.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L’art. 88bis OAI é applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, p. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., p. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex tunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.5. L'art. 53 LPGA prevede che:
" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).
Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).
Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
In una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA (vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di cambiare orientamento professionale), l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7. Nel caso concreto il TCA rileva innanzitutto che sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva concludere per la soppressione del diritto alla mezza rendita con effetto al 1. marzo 2006 (cfr. consid. 2.4).
In proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64s. e i riferimenti ivi menzionati).
Le norme sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).
Nella fattispecie il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 8 giugno 1990 (doc. AI 4/1-2), posta la diagnosi di “(…) ernia discale L5-S1 a sinistra con sindrome lomboradicolare S1 sinistro: stato da operazione di ernia discale il 20.9.1989. (…)”, ha attestato un’incapacità al lavoro del 100% nella sua attività di venditrice dal 3 febbraio 1989 al 7 gennaio 1990 e al 50% dall’8 gennaio 1990 in avanti e precisato che “(…) la paziente soffriva di una ernia discale con importante sindrome lomboradicolare. Le cure conservative non hanno portato ad un esito positivo. La paziente è quindi stata operata il 20.9.89 dal dott. __________ a __________. In seguito riabilitazione presso la clinica __________ e poi ambulatoriamente con fisioterapia. La paziente cominciava a lavorare, come venditrice, a partire dal 8.1.1990 al 50%. Abbiamo provato di portare la capacità lavorativa al 100% inizio aprile 1990; ma i dolori erano notevolmente aumentati e pertanto si è subito dovuto ridurre nuovamente a 50%. Ho l’impressione che attualmente il datore di lavoro e la cassa malati spingano ad una invalidità. Personalmente penso che sia precoce di discutere di rendite. Questa paziente di 31 anni, altrimenti sana, deve portare avanti la sua riabilitazione. Non è da escludere che in futuro non troppo lontano possa riprendere le sue attività al 100%. In caso che questo non fosse possibile, sarebbe prima da studiare la possibilità di una reintegrazione professionale, cercando eventualmente un posto di lavoro, un mestiere adeguato. (…)”.
Il dr. __________, neurochirurgo presso l’Ospedale __________ di __________, nel rapporto medico 17 agosto 1990 (doc. AI 6/1-2), ha attestato un’abilità lavorativa nella sua professione del 50% dall’8 gennaio 1990 e del 100% dal 5 febbraio 1990.
L’Ufficio AI, al fine di chiarire la capacità lavorativa quale venditrice e in altre attività nonché l’esistenza di indicazioni e controindicazioni, ha ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 7/1).
Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nella perizia 1. ottobre 1990 (doc. AI 11/1-2), posta la diagnosi di “(…) Status nach operierter Diskushernie L5 links mit residuärem lumboischialgischem Schmerzsyndrom links (…)“, ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Arbeitsfähigkeit schwere körperliche Arbeit ist der Versicherten zur Zeit nicht möglich (grosse Wäsche, Einkauf mit Traglasten über 5-7 kg, analog bei der Berufsarbeit z.B. Auffüllen der Regale ect) ferner auch längere Gänge und Treppensteigen.
Als Verkäuferin besteht zur Zeit eine Arbeitsfähigkeit von 50%. Wahrscheinlich ist eine gewisse Steigerung in 3-6 Monaten möglich, doch wird dauernd eine Einschränkung bei körperlich schweren Arbeiten bleiben.
Berufliche Massnahme halte ich bei dieser Sachlage für sinnvoll. Wesentliche Voraussetzungen sind:
keine körperliche Schwerarbeit inklus. Maschinenschreiben
ausreichender Wechsel in Arbeitshaltung und Bewegungsablauf.
Prognose relativ unsicher, doch konsolidiert sich der Zustand häufig nach einigen Jahren nach Operation.
(…).” (doc. AI 11/2)
Nell’ambito della revisione del marzo 1991 il dr. __________, nel rapporto medico 26 marzo 1991 (doc. AI 17/1-3), poste le diagnosi note, ha attestato uno stato di salute stazionario – suscettibile di miglioramento e espresso la seguente valutazione:
" (…)
Nell’ultimo anno, lo stato dell’assicurata é stazionario, anche se ritengo che tra qualche anno potrebbe ancora verificarsi un miglioramento. I provvedimenti di integrazione professionale in teoria possono essere indicati (come descritto nel rapporto del vostro medico di fiducia Dr. __________, __________ datato del 1.10.1990). Devo però sottolineare che la paziente è riuscita ad adattare l’attuale posto di lavoro abbastanza bene per le sue esigenze: effettivamente può spesso cambiare posizione di lavoro; riesce a farsi aiutare dai colleghi quando si tratta di alzare pesi più di 6-8 kg. Personalmente ho problemi per potermi immaginare che un altro posto di lavoro potrebbe darle delle possibilità migliori per fare un lavoro adatto alla sua schiena. Ovviamente questa valutazione vale solo finché non si chiede alla paziente una prestazione al 100%. Dal punto di vista medico, prevederei nei prossimi mesi, se non si verifica un miglioramento una ripetizione della tomografia computerizzata per giudicare anatomicamente il risultato post-operatorio. Sarà però probabile, che anche questo esame non cambi molto la situazione attuale.
Indubbiamente la paziente ed io, come medico curante, siamo volentieri d’accor-do se, per esempio, un anno dopo la prima visita, il vostro medico di fiducia Dr. __________ a __________, rivede la paziente per un nuovo giudizio.
(…).” (doc. AI 17/2-3)
Il dr. __________, in una seconda perizia 6 settembre 1991 (doc. AI 19/1-2), posta la diagnosi di “(…) lumbo-ischialgischem Schmerzsyndrom links nach operierter Diskushernie L5 mit mässiger Fussherbeparese (…)“, ha concluso che:
" (…)
Arbeitsfähigkeit: entsprechend dem praktisch unveränderten Befund – verglichen mit der Untersuchung vom 1.10.1990 – hat sich keine ins Gewicht fallende Verbesserung der Arbeitsfähigkeit ergeben. Eine allmähliche Verbesserung in den nächsten ein bis zwei Jahren ist aber durchaus möglich.
Medizinische Massnahmen sind derzeit nicht erforderlich.
Berufliche Massnahme drängen sich jedenfalls nicht auf, da eine wesentliche Steigerung des Erwerbseinkommens davon kaum erwartet werden kann.
(…).” (doc. AI 11/2)
Il dr. __________, nei successivi rapporti resi in occasione delle revisioni luglio 1993, agosto 1995, settembre 1997, dicembre 2000 e agosto 2005 (doc. AI 24/1-2, 30/1-2, 36/1-2, 47/1, e 61/1-3), poste le diagnosi note, ha sempre attestato uno stato di salute stazionario e, dopo che nei precedenti rapporti non aveva descritto un’attività adatta all’invalidità, nell’allegato al rapporto medico 20 settembre 2005, alla domanda circa la possibilità di svolgere altre attività ha risposto affermativamente osservando che “(…) ha già provato a fare la cassa ma stare seduta di fila per parecchie ore, spostando la merce sopra il lettore la situazione peggiora. Penso che attualmente ha trovato l’equilibrio ottimale. (…)” (doc. AI 61/1).
Il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica 6 settembre 2006 (doc. AI 79/1-15), ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
La signora RI 1, nata il __________, ha iniziato a fine 1987 a lamentare dolori lombari riapparsi nel marzo 1989 sotto forma di una lombosciatalgia a sinistra in presenza di una grossa ernia discale L5/S1 a sinistra, in seguito asportata chirurgicamente il 20.9.1989. La paziente continuava in seguito a lamentare dolori lombari soprattutto al carico e in posizioni statiche; tuttora lamenta dolori lombari, che si propagano verso la colonna dorsale ed irradiano a traiettoria dermatometrica S1 nella gamba sinistra fino al tallone, di carattere meccanico, non rispondenti alle misure fisioterapiche finora praticate. La paziente, attiva come venditrice presso la __________, inoltrava una prima richiesta di prestazione all'assicurazione invalidità alla fine degli anni 80 e veniva peritata una prima volta l'1.10.1990 da uno specialista in ortopedia il quale riscontrava una colonna lombare altamente limitata e dolorante alla lateroflessione sinistra come pure all'estensione, con ariflessia achillea a sinistra e positività della manovra di Lasègue a sinistra, valutando la capacità lavorativa residua nell'attività originaria al 50 %, in seguito riconfermata ad una visita di decorso il 29.4.1991 dato che l'esame clinico era rimasto invariato; ora la colonna lombare appare moderatamente limitata alla flessione ed estensione con apparizione di dolori lombosciatalgici a traiettoria dorsale a sinistra, dolori lombari che si accentuano rialzandosi, indizio clinico per una possibile instabilità segmentale, le lateroflessioni risultano altamente limitate bilateralmente, i movimenti avvengono con dolori, si riconferma assente il riflesso achilleo a sinistro, testimoniante un danno radicolare S1 a sinistra in esito da discectomia L5/S1 nel 1989; ricordiamo che l'1.10. 1990 il perito misurava uno Schober a 10/13 cm, una distanza dita-suolo anteriore a 32 cm, attualmente i valori sono praticamente sovrapponibili con uno Schober a 10/13,5 cm ed una distanza dita-suolo anteriore a 30 cm. Mettendo a confronto le radiografie convenzionali della colonna lombare del marzo 1989 con quelle realizzate ora, notiamo una minima accentuazione delle alterazioni degenerative in particolare al segmento L4/5. In sintesi, sul piano oggettivo, funzionale ma anche radiologico, la patologia al rachide lombare non è migliorata rispetto alla visita peritale precedente del 1.10.1990. In secondo piano, l'assicurata riferisce anche di dolori cervicali a destra, in aumento girando la testa; la mobilità della colonna cervicale è libera in ogni direzione, senza comparsa di dolori, assenti deficit cervicoradicolari, alla radiografa della colonna cervicale riconosciamo minime alterazioni degenerative al segmento C5/C6 con uncartrosi e spondilosi anteriore. Agli atti, dal febbraio 2002, dopo un trauma diretto al gomito destro contro una superficie dura, sono noti dolori recidivanti al gomito destro, l'assicurata il 15.5.2002 era stata da me visitata, inviata dal medico curante per questi dolori; avevo potuto diagnosticare un'epicondilopatia omeroradiale, in seguito migliorata a misure fisioterapiche; ora non lamenta dolori al gomito destro ma un'algia localizzata in sede radiale al gomito sinistro, per la quale era stata sottoposta nel mese di giugno 2006 ad una fisioterapia. All'esame clinico riscontro un'epicondilopatia omeroradiale dalle due parti.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico e delle irradiazioni radiologiche realizzate, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome toracolombospondilogena cronica sinistra, con possibile componente radicolare irritativa S1, in esito da discectomia L5/S1 a sinistra il 20.9.1989, alterazioni degenerative del rachide lombare (spondilosi laterale a destra L2/3, minima condrosi L4/5, condrosi L5/S1, spondilosi associate L4/5 e L5/S1), disturbi statici del rachide (appiattimento della lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare compensata)/decondizionamento muscolare, sindrome cervicovertebrale in, minime alterazioni degenerative della colonna cervicale (spondilosi ed uncartrosi C5/6), sbilancio muscolare, epicondilopatia omeroradiale bilaterale.
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale dell'assicurata, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 con un rendimento massimo del 100 %.
Nella sua ultima attività come venditrice presso il reparto di frutta e verdura del negozio __________, funzione svolta sempre in posizione eretta con necessità di sollevamento pesi fino a 14 kg, giudico l'assicurata a seguito dei limiti funzionali citati nell'allegato, abile al lavoro nella misura del 50 %; l'inabilità lavorativa attualmente in corso al 50 % è dunque giustificata.
Un aumento della percentuale della capacità lavorativa nell'abituale attività lavorativa non é esigibile, dato che in confronto al 1990 non v'è stato un miglioramento dello stato funzionale e della caricabilità a livello del rachide lombare.
(…)." (doc. AI 79/9-11A)
Viste le risultanze mediche appena esposte (attestati e confermati gradi di inabilità lavorativa al 50% nella professione esercitata di venditrice e, prima della perizia 6 settembre 2006 del dr. __________ – che non si esprime tuttavia esattamente sul momento dal quale va ritenuta abile al 100% in un lavoro rispettoso dei limiti posti – assenza di chiare certificazioni in merito ad un’eventuale capacità lavorativa residua in attività adeguate), questo Tribunale ritiene che senza alcun accertamento preciso in merito alla capacità lavorativa residua in attività adeguate presso gli specialisti che si sono espressi sulla situazione valetudinaria, non è possibile concludere che lo stato di salute e/o le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno avrebbero subito un cambiamento importante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita.
Neppure è possibile concludere che le conseguenze dello stato di salute sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole.
Infatti, dopo il grado di occupazione del 61% dal 1. gennaio 2002, dal 1° marzo 2006 (momento a partire dal quale la mezza rendita è stata soppressa), il contratto di lavoro con la __________ prevedeva un orario di lavoro settimanale di 20.50 ore pari ad una percentuale di lavoro del 50% (doc. AI 66/9 e 88/1).
In simili circostanze, visto quanto appena esposto, già per questa ragione si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, effettuati i necessari accertamenti medici per stabilire l’eventuale capacità lavorativa residua in attività adeguate presso gli specialisti che l’hanno vista, si pronunci nuovamente e compiutamente sulla revisione intrapresa nell’agosto 2005.
2.8. Sulla base degli atti di causa non è neppure possibile, in virtù dell’art. 53 LPGA (cfr. consid. 2.5), procedere ad una riconsiderazione dei provvedimenti (decisione 23 novembre 1990 e comunicazioni 24 settembre 1991, 24 agosto 1993, 19 settembre 1995, 9 dicembre 1997 e 22 agosto 2002; doc. AI 13/1-2, doc. 21/1, 26/1, 31/1, 38/1 e 55/1) con i quali all’assicurata è stato riconosciuto e confermato il diritto ad una mezza rendita dal 1. febbraio 1990.
Infatti, a parte il dr. __________ – che nella perizia reumatologica 6 settembre 2006, lo si ribadisce, senza specificare da quando, ha attestato una capacità lavorativa totale in un lavoro adeguato rispettoso delle limitazioni poste (doc. AI 79/1-15) – nessun altro medico si è espresso compiutamente e chiaramente sulla capacità lavorativa in attività adeguate.
Una riconsiderazione dei provvedimenti in parola sarebbe possibile solo nel caso in cui già alle rispettive epoche l’abilità in attività adeguate era tale da non giustificare il riconoscimento del diritto alla mezza rendita.
2.9. Con il ricorso l’assicurata ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata in quanto lesiva delle norme procedurali che prevedono che una decisione su opposizione sia preventivamente oggetto di una decisione contro la quale poter inoltrare un opposizione. In concreto l’Ufficio AI con la decisione impugnata non avrebbe confermato la precedente decisione quanto piuttosto soppresso il diritto a prestazioni adducendo una motivazione diversa.
Tale censura, visto l’esito della vertenza (annullamento della decisione impugnata e rinvio atti per nuova decisione dopo gli accertamenti medici necessari), non necessita qui di essere ulteriormente approfondita.
Il TCA si limita qui a ricordare che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 pag. 520; STFA 13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 pag. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, pag. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 pag. 520).
Ai sensi dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il nuovo art. 57 a seconda frase LAI, entrato in vigore il 1° luglio 2006, rinvia direttamente all’art. 42 LPGA.
Il diritto di essere sentito va poi rispettato anche quando una decisione va confermata con sostituzione dei motivi (DTF 125 V 368).
2.10. Quanto alla richiesta di un accertamento peritale volto a stabilire la capacità lavorativa in attività sostitutive, visto l’esito della vertenza, il TCA si limita qui a rilevare quanto segue.
Alla perizia reumatologica 6 settembre 2006 del dr. __________, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.6), va riconosciuta forza probatoria piena. In sede di rinvio al perito andrà tuttavia richiesto di specificare da quando esattamente l’assicurata va ritenuta abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.
L’Ufficio AI dovrà pure interpellare i medici che si sono occupati dell’assicurata e stabilire se, in quale misura e in quali epoche, essa andava o meno ritenuta abile al lavoro in un’at-tività adeguata.
Va qui ricordato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen 1999).
2.11. In simili circostanze la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, conformemente ai considerandi 2.7 e 2.10, si pronunci nuovamente sulla revisione d’uf-ficio intrapresa nell’agosto 2005.
Se non fossero adempiuti i requisiti per una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (cfr. consid. 2.4), allora – ritenuto che con la decisione impugnata l’amministrazione ha giustificato la soppressione della mezza rendita invocando anche l’art. 53 LPGA che regola la revisione (processuale) e riconsiderazione (cfr. consid. 2.5 e 2.8) – l’Ufficio AI dovrà inoltre accertare (ossequiando il suo diritto di essere sentita e conformemente alla dottrina e giurisprudenza citata; consid. 2.8, 2.9 e 2.10) se, alla luce delle nuove risultanze mediche, i presupposti per una riconsiderazione di una decisione passata in giudicato sono o meno adempiuti e, quindi, se la soppressione della mezza rendita possa essere giustificata sotto questo aspetto.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.11.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti