Raccomandata
Incarto n. 32.2006.207 BS
Lugano 20 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 ottobre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1954, precedentemente attiva quale ausiliaria di pulizia, è stata posta al beneficio di una mezza rendita con effetto dal 1° gennaio 2002 (cfr. decisione 13 febbraio 2003; doc. AI 24 ).
Ritenuto come dagli atti medici l’assicurata risultava inabile al 50% nella sua professione, ma pienamente abile in attività adeguate leggere, l’Ufficio AI ha determinato il grado d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi (cfr. rapporto 19 novembre 2002 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 17).
1.2. Nell’ambito della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha disposto l’esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM; doc. AI 37). Avendo i periti, con referto 24 agosto 2005, valutato una capacità lavorativa del 60% in attività adeguate (doc. AI 37-10), mediante rapporto 9 giugno 2006 il consulente ha proceduto nuovamente al raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità del 60% (doc. AI 42).
Di conseguenza, con decisione 25 ottobre 2006, preavvisata il 14 giugno 2006 (doc. AI 43), l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dall’11 novembre 2004 (doc. 52 e 54).
1.3. Avverso la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il riconoscimento di un grado d’invalidità del 100% con erogazione di una rendita intera.
Allegata nuova documentazione medica, la ricorrente sostiene che rispetto alla perizia del SAM vi è stato un peggioramento delle sue condizioni di salute in modo tale da non ritenere esigibile lo svolgimento di nessuna attività lucrativa, tantomeno adeguata.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la documentazione medica prodotta con il ricorso al vaglio del proprio servizio medico (in seguito: SMR), ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la conseguente reiezione del ricorso.
1.5. Con scritto 19 dicembre 2006 l’assicurata ha chiesto l’esecuzio-ne di una perizia giudiziaria.
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.4. Nell’ambito della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 24 agosto 2005 (doc. Al 37) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, essi hanno posto le seguenti diagnosi:
"(...)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Fibromialgia.
Sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative plurisgmentali da C4 fino a C7 con osteocondrosi e spondilosi, nonché spondilartrosi e uncartrosi con localizzazione soprattutto a livello C6-C7.
Sindrome lombovertebrale con episodi a carattere spondilogeno recidivanti nell’anamnesi, nonché a carattere lombosciatalgico su una discopatia importante a livello L4-L5 con minima pseudoretrolistesi di L4 su S1 e presenza di discopatie plurisegmentali ai segmenti L1-L2, L3-L4 e L5-S1.
Iniziale poliartrosi delle dita delle mani soprattutto alle particolazioni interfalangee prossimali II bilateralmente.
Sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosodepressiva.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Obesità con BMI 37 kg/m2
Tabagismo cronico. (...)"
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa e sulla capacità d’integrazione, i periti hanno evidenziato quanto segue:
" 8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano soprattutto da patologie reumatologiche e in misura minore da patologie psichiatriche.
Dal punto di vista reumatologico, tenendo in considerazione le diagnosi riassunte al
capitolo 5 e la loro discussione descritta al capitolo 6, il nostro consulente ritiene che vi sia una progressione dei reperti clinici e radiologici oggettivabili rispetto alle indagini antecedentemente eseguite, in particolar modo le valutazioni che nell’anno 2001 e 2002 hanno portato all’assegnazione di un’incapacità lavorativa del 50% come ausiliaria di pulizie. Il nostro consulente ritiene pertanto che in quest’attività professionale l’A raggiunga ancora una capacità lavorativa nella misura del 40%. Le limitazioni riguardano la posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione, che non debba alzare pesi superiori ai 5 Kg, non debba lavorare in posizioni statiche con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti, non debba eseguire dei movimenti non ergonomici con la colonna vertebrale, non debba svolgere lavori con ripetute flessioni del tronco, nonché con rotazione dello stesso.
Dal punto di vista psichiatrico, il nostro consulente diagnostica una sindrome da disadattamento con reazioni mista ansiosodepressiva che comporta un’inabilità lavorativa attualmente nella misura del 10 – 20%. Si ricorda che a partire da giugno 2004 l’A. è in cura specialistica psichiatrica, fino ad oggi con evoluzione piuttosto positiva ed un certo miglioramento.
Riassumendo, per le ragioni suesposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale nell’attività da ultimo esercitata come ausiliaria di pulizie nella misura del 40%.
Per quanto riguarda la valutazione temporale della limitazione delle capacità lavorative, ricordiamo che con decisione del 13.02.2003 l’UAI del Ct. Ticino ha erogato all’A. una mezza rendita AI con grado del 56% a decorrere dal 01.02.2001. Da allora, l’A. ha continuato a lavorare come ausiliaria di pulizia al 50% presso l’Ospedale __________ di __________. Verso la fine del 2003 un peggioramento delle condizioni di salute portano all’attestazione di un’incapacità lavorativa totale dal 19.02.2004 (vedasi atto 30.11.2004) Da allora l’A. non è mai più stata in grado di riprendere l’attività lucrativa. Una certa progressione dei reperti clinici e radiologici (come descritto nei capitoli 6 e 8) è oggettivabile, per cui riteniamo che complessivamente la capacità lavorativa sia progressivamente e lentamente diminuita (anamnesticamente a partire da febbraio 2004, quando era ancora al 50%) fino ad arrivare alla capacità lavorativa del 40%, sancita dall’attuale esame peritale. Non escludiamo che vi siano stati dei momenti con incapacità lavorativa maggiore, ma non riteniamo che si sia trattato di periodi prolungati.”
9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L’A. è ritenuta in grado di poter esercitare un’attività lavorativa più leggera ed ergonomicamente più adatta, con una capacità lavorativa globale valutata nella misura del 60%. Dovrebbe trattarsi di un’attività professionale in cui l’A. possa alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione, non debba alzare pesi superiori ai 5 Kg, non debba lavorare in posizione statica con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti, non debba mantenere delle posizioni statiche con la colonna cervicale. Non riteniamo indicato un provvedimento di riqualifica o riformazione professionale. Nell’attività di casalinga, la capacità lavorativa globale è valutata nella misura del 70 – 80%, tenendo in considerazione il fatto che può essere aiutata dalla madre e che l’economia domestica è ridotta con in effetti una sola persona a carico (il figlio). (...)"
Considerato che dal punto di vista medico-teorico l’assicurata presenta una capacità lavorativa del 60%, con rapporto 9 giugno 2006 il consulente ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità:
" Paragone dei redditi
Nella sua attività di ausiliaria di pulizia: capacità di guadagno 40%
In attività maggiormente adeguate al danno alla salute: considerando un reddito ipotetico di fr. 56'095.- (4'315 per 13 mensilità nel 2004 secondo il questionario per il datore di lavoro), una capacità di lavoro residua del 60%,e praticando una riduzione del 20% (in considerazione delle importanti limitazioni definite in sede medica e delle diminuite flessibilità ed adattabilità dovute alla non più giovane età) risulta una capacità di guadagno residua del 34.54% (il reddito da invalido è di fr. 19'373.-). Il grado di invalidità è quindi del 65.46%.
L’A. raggiunge quindi la migliore capacità di guadagno nella precedente attività di ausiliaria di pulizia. Il grado di’invalidità risulta essere del 60% (il peggioramento medico-teorico è oggettivato anche dal punto di vista e economico). (...)"
Di conseguenza, accertato un peggioramento della capacità di guadagno, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha aumentato, in via di revisione, la rendita a tre quarti.
2.5. Con il presente ricorso, l’assicurata, sulla base di nuova documentazione medica, sostiene invece un peggioramento delle condizioni di salute tale da escludere l’esigibilità in qualsiasi attività, anche in quelle adeguate.
In particolare:
- rapporto 6 novembre 2006 del dr. __________, rematologo curante, il quale pone sostanzialmente le medesime affezioni diagnosticate dal SAM, tranne che “ probabile debuttante gonartrosi bilaterale” (doc. B).
- certificato 7 novembre 2006 dello psichiatra curante, dr. __________:
" Il medico Sottoscritto certifica che la Signora RI 1, 1954, è in sua cura dal 16.8.2004.
La stessa soffre di un disturbo depressivo caratterizzato da gravi somatizzazioni fibromialgiche.
Dal mio ultimo certificato del 17.7.2006, inavvertitamente non datato, non si sono verificati importanti evoluzioni cliniche.
La mia paziente non po’ più esercitare, causa i disturbi di cui è portatrice, alcuna attività professionale, nemmeno parzialmente.
La compromissione del suo stato di salute è tale da necessitare di un aiuto anche per le faccende domestiche."
certificato 8 novembre 2006 del dr. __________, medico curante, avente il seguente tenore:
" Con il presente certifico che la paziente a margine è in cura presso il mio studio dal 1996 e dal 19.02.2004 risulta completamente inabile nella sua professione di ausiliaria delle pulizie presso l’Ospedale __________ di __________.
La signora RI 1 presenta da un lato una patologia a carico dell’apparato locomotorio con sindrome somatoforme da dolore persistente, fibromialgia con lombalgie e cervicalgie croniche con insufficienza muscolare e lombare irradianti agli arti inferiori e superiori prevalentemente a destra, discopatia a carico di tutti i segmenti della colonna lombare in modo particolare L4/L5 con spondilartrosi, iperlordosi lombare, scogliosi, gonartrosi bilaterale, artrosi delle dita. D’altro canto la paziente presenta anche una problematica psicopatologica con uno stato ansioso-depressivo trattato con Anafranil e Frusol per la quale viene seguita da dottor __________, psichiatra di __________. Da segnalare pure un’incipiente broncopatia cronica ostruttiva su tabagismo e un’adipositas con 90 chili per 153 cm (BMI 38).
Tenendo conto delle patologie sopra descritte a mio avviso la paziente risulta completamente inabile nella professione finora esercitata.”
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
Pertanto, in conclusione, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).
Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann in "Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten" in SZS 1999 pag. 105 ss..
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.7. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 60% in attività leggere adeguate al suo stato di salute.
La documentazione medica prodotta in sede di ricorso, non permette di evidenziare un peggioramento rispetto alla perizia multidisciplinare del 24 agosto 2005 e questo per i motivi che seguono.
Per quel che concerne la problematica psichiatrica, nell’ambito dell’accertamento peritale l’assicurata è stata visitata dal dr. __________. Nel rapporto 24 giugno 2005 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha diagnosticato una sindrome da disadattamento (ICD F43.22), con reazione mista ansioso depressiva, provocante un’inabilità lavorativa dal 10 al 20%. Il perito ha dettagliatamente esposto la valutazione psichiatrica, facendo presente che in casu si tratta di un malessere soggettivo e di disturbi emozionali che interferiscono con il funzionamento e le prestazioni sociali del lavoro e che il fattore stressante è proprio la perdita di lavoro, motivo per cui ha auspicato che l’assicurata possa riprenderlo almeno nella misura del 50% (doc. 37-21). Certo che già con rapporto 17 dicembre 2004 lo psichiatra curante, dr. __________, aveva attestato una piena incapacità lavorativa dal 19 febbraio 2004, chiedendo tuttavia una valutazione multidisciplinare (doc. AI 29-3), ciò che è avvenuto.
Inoltre, questo TCA concorda con quanto scritto dal SMR nella nota 11 dicembre 2006, ossia che nel certificato 7 novembre 2006, prodotto con il ricorso, il dr. __________ ha confermato la piena incapacità lavorativa senza tuttavia aver rimarcato un oggettivo peggioramento, in particolare avendo in sostanza confermato le diagnosi già esposte in sede di perizia multidisciplinare.
Alla dettagliata e motivata perizia del dr. __________ va quindi conferito valore probatorio pieno.
Riguardo la patologia somatica, nella già menzionata nota 11 dicembre 2006 il SMR ha riscontrato quale nuova patologia, rispetto alla perizia SAM, una probabile debuttante gonartrosi bilaterale, giudicandola compatibile con i limiti funzionali esposti dal SAM. Va qui ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti). Pertanto, nella misura in cui l’iniziale gonartrosi bilaterale, attestata la prima volta dal dr. __________ nel rapporto 6 novembre 2006, quindi successivamente alla decisione impugnata del 25 ottobre 2006, dovesse peggiorare nel senso di compromettere in modo rilevante la residua capacità lavorativa, l’assicurata potrà inoltrare una nuova domanda di revisione facendo valere l’eventuale peggioramento mediante la pertinente documentazione.
Infine, nemmeno il certificato 8 novembre 2006 del dr. __________ è idoneo a modificare l’esito della vertenza, in quanto si tratta di una diversa valutazione della capacità lavorativa attestata dai periti nel dettagliato e esauriente referto multidisciplinare. Nella nota 11 dicembre 2006 il dr. __________ del SMR ha poi evidenziato, quale nuova affezione, una incipiente broncopatia cronica dovuta a tabagismo, sostenendo che tale affezione non riduce la capacità lavorativa. L’assicurata non ha del resto prodotto alcun certificato di specialista che attesti un’eventuale incapacità lavorativa dovuta alla broncopatia. Comunque già nella perizia SAM il tabagismo cronico era stato annoverato tra le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 37-7). Del resto, va fatto presente che, in applicazione del principio di riduzione del danno (cfr. vedi sotto), il SMR ha ritenuto esigibile che “l’assicurata riduca o sospenda il persistente tabagismo con conseguente miglioramento della patologia” (doc. III).
Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Pertanto, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), ritenuto che non è subentrato un peggioramento dello stato valetudinario sino all’emanazione della querelata decisione, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che la ricorrente presenta un’abilità al lavoro del 60% in attività adeguate.
Accertata dunque una capacità lavorativa del 60% in attività leggere adeguate, con rapporto 9 giugno 2006 il consulente in integrazione professionale ha proceduto al consueto raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità del 60% (doc. AI 42).
Tenuto conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti