Raccomandata
Incarto n. 32.2006.20 FS/td
Lugano 9 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 dicembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, di professione copritetto/latto-niere indipendente, nel mese di novembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “vertigini con instabilità, imparziale in modo non prevedibile, in particolar modo quando sono sui tetti a lavorare” (doc. AI 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 3 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, dato che dal punto di vista medico l’assicurato è inabile all’80% nella sua precedente attività, ma dispone ancora di una capacità lavorativa totale sia nella sua occupazione accessoria quale custode di cimitero che in attività adeguate che possano essere svolte al suolo (non su ponteggi, tetti, impalcature, dove c’è pericolo di caduta), e ritenuto che dal relativo confronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 22% (doc. AI 23/5-6).
1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 – con la quale ha contestato la valutazione del medico SMR sostenendo che il suo disturbo comporta pericoli anche nei lavori a terra tant’è che, nel mese di novembre 2004, colto da un improvviso capogiro, è caduto a terra riportando un danno alla spalla; inoltre, visti i rischi a cui è esposto, egli non sarebbe reintegrabile quale autista e anche per le altre attività adeguate indicate andrebbe tenuto conto della formazione richiesta e di chi sarebbe disposto ad assumere personale con limitata capacità di rendimento, scarsa formazione e rischio di assenza per malattia; l’assicurato ha quindi concluso che l’unica attività da lui esigibile sarebbe quella svolta accessoriamente di custode di cimitero e che, visto il reddito conseguito per questa occupazione, il suo grado d’invalidità ammonterebbe al 55% – con decisione su opposizione 30 dicembre 2005 l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto al vaglio del SMR il referto 19 novembre 2004 della __________ sottoscritto dal dr. __________, ha confermato il rifiuto a prestazioni osservando che “(…) la limitata capacità di rendimento è stata valutata in sede medica, la scarsa formazione non è fattore invalidante e il rischio di assenza per malattia non può essere preso in considerazione in quanto non è certo ma rappresenta unicamente, come dice la parola stessa, una potenziale possibilità di assenza. Si sottolinea comunque che allorquando il reddito viene stabilito sulla base delle tabelle RSS, come nel caso in questione, l’amministrazione non deve obbligatoriamente citare le singole attività che potrebbero entrare in linea di conto (cf. DTFA 5.6.2001 in re A). Confermata quindi la totale capacità lavorativa in attività adeguate e la relativa effettiva reintegrabilità l’amministrazione ha proceduto ad aggiornare il confronto dei redditi all’anno 2004. Senza il danno alla salute risulta un reddito pari a CHF 63'579 .-- (CHF 37'275.-- quale indipendente e CHF 26'304.-- quale dipendente) mentre con il danno alla salute risulta esigibile un reddito annuo pari a CHF 47'513.--. La perdita economica risulta essere del 25% (…)”.
1.3. Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita e producendo ulteriori certificati medici della __________ sottoscritti dal dr. __________.
Sostanzialmente egli contesta la valutazione del medico SMR, rilevando come le vertigini hanno delle conseguenze anche nelle attività svolte al suolo e ribadisce che, fatta salva l’attività di custode di cimitero che lo occupa 15 ore alla settimana, egli non è in grado di conseguire nessun altro reddito e pertanto la sua perdita economica ammonterebbe al 61%.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando che i certificati medici prodotti dall’assicurato in sede ricorsale “(…) non possono essere presi in considerazione ai fini della presente vertenza in quanto non sufficientemente circostanziati e dettagliati e non conformi ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza in materia. Dai referti medici in parola non si evincono elementi per ammettere l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede d’opposizione e avallato dai medici SMR (…)”.
1.5. Con scritto 25 febbraio 2005 la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica.
1.6. Con osservazioni16 marzo 2006, avvalendosi delle annotazioni 7 marzo 2006 del dr. __________, medico SMR, l’Ufficio AI, rilevando che “(…) la valutazione dello stato di salute del Signor RI 1 è da ritenersi invariata perlomeno fino al mese di novembre (momento a partire dal quale si è confrontati con una nuova patologia, vale a dire un problema alla spalla destra) (…)”, ha chiesto “(…) di voler confermare la validità del giudizio emesso dall’UAI fino al mese di novembre 2004; per quanto concerne invece il periodo posteriore al 19.11.2004, l’amministrazione dovrà procedere mediante nuovi accertamenti di natura medica rivalutando il caso (…)” (VII).
1.7. Con scritto 29 marzo 2006 la rappresentante dell’assicurato, ribadendo che il suo assistito ha sostenuto di non poter lavorare poiché la sua malattia è rischiosa anche per le attività svolte al suolo, ha osservato che “(…) si prende atto che ora l’Ufficio AI intende effettuare nuovi accertamenti a partire dal 12 novembre 2004, ossia da quando il signor RI 1 è caduto. L’assicurato non ha nulla in contrario a che il Tribunale cantonale delle assicurazioni si pronunci sul ricorso limitatamente al periodo fino all’11 novembre 2004 (…)” (IX).
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA – con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.5. Nel caso di specie dai documenti componenti l’incarto cassa malati risulta che il dr. __________, FMH in medicina interna, nel certificato medico iniziale 4 marzo 2003, posta la diagnosi di “vertigini con esiti da probabili lesioni ischemiche lacunari cerebrali” ha attestato un‘incapacità lavorativa dell’80% dal 24 febbraio al 24 marzo 2003 e poi secondo evoluzione (doc. 1/28 incarto cassa malati). Lo stesso medico ha inviato l’assicurato al dr. __________, FMH in neurologia e al dr. __________, FMH malattie orecchio naso gola – apparato oto-vestibolare.
Il dr. __________, nel suo rapporto 26 febbraio 2003, posta la diagnosi di “insicurezza e vertigini, neurologicamente non persuasivamente spiegabili, indicazioni per dei piccoli disturbi lacunosi di vascolarizzazione cerebrale”, ha osservato che “(…) il paziente descrive, che a causa di questi disturbi, egli può lavorare solo nella misura del 50% come copritetto in proprio e che spesso, vale a dire al 50%, è assente a causa dell’ansia di cadere dal tetto come conseguenza delle vertigini. All’esame clinico-neurologico non trovo nessun nistagmo sicuro, nessun danno dei nervi caudali, riflessi deboli bilateralmente uguali, forza simmetrica e coordinazione senza particolarità. Il quadro di deambulazione è normale. Probabilmente nel paziente vi è una leggera vasculopatia cerebrale, la quale tramite la RM, si nota mediante delle piccole zone iperintense nel centro semiovale bilaterale, che soggettivamente in questo paziente portano a delle sensazioni di vertigine, di cui oggettivamente clinico-neurologicamente non sono riconoscibili dei reperti patologici sicuri. In una tale situazione, il paziente sarebbe abile al lavoro in quasi tutte le categorie professionali, a parte nel genere di professioni molto pericolose, come copritetto o simili (…)” (doc. 1/24-25 incarto cassa malati).
Il dr. __________, nel suo rapporto 27 febbraio 2003, ha concluso che “(…) l’esame attuale evidenzia pochi segni specifici per una vestibulopatia periferica, che l’anamnesi sembra comunque suggerire. Ho pertanto istruito il paziente su come eseguire la manovra di Brandt & Daroff a domicilio (…)” (doc. 1/27 incarto cassa malati).
L’assicurato è stato poi esaminato anche dal dr. __________, Capo Servizio del servizio di neurologia dell’Ospedale Regionale di __________, che, dopo aver rilevato che “(…) il paziente risente senza particolare preavviso un’intensa sensazione vertiginosa rotatoria che lo costringe a rannicchiarsi su sé stesso. La durata di questo sintomo è probabilmente inferiore ai 10 secondi. Appaiono molto rapidamente una forte sensazione di nausea (nel 1997 il disturbo si era associato a dei vomiti ripetuti). Il paziente non presenta cefalee, parestesie né ricorda d’aver sofferto d’oscillopsie, di dislopie (o di una riduzione del visus). Attualmente le sensazioni vertiginose sono in netto decrescendo ma il paziente ha comprensibilmente mantenuto il timore che questo disturbo si riproduca durante l’esercizio della sua professione. E‘ così che evita da un certo periodo di risalire sui tetti, aspetto che lo espone ovviamente ad una drastica riduzione degli impegni lavorativi. In questo periodo ad esempio, disponendo di poche richieste, trascorre gran parte del suo tempo a domicilio (…)” (doc. 1/17 incarto cassa malati), nel suo rapporto 30 maggio 2003 (doc. 1/16-18 incarto cassa malati), ha espresso il seguente commento:
" (…)
si è quindi confrontati ad una sintomatologia ricorrente, essenzialmente vertiginosa (rotatoria) le cui caratteristiche nel tempo appaiono globalmente immutate.
Sul piano clinico, presso un paziente con modesti FRCV (controllati) senza indici in direzione di problemi cognitivi e, più generalmente, neurodegenerativi (con impatto cerebellare), si osserva un lieve nistagmo con doppia componente il quale risulta orientativo (probabilmente come quello da te osservato nel 1997), di una vestibolapatia periferica.
Gli esami complementari realizzati finora sono rassicuranti e non direttamente indicativi di manifestazioni vestibolo-cerebrali sottogiacenti (di tipo "centrale").
In questo senso le anomalie osservate in risonanza risultato di difficile interpretazione. Di per sé potrebbe trattarsi di microlesioni d'origine ischemica verosimilmente correlate ai FRCV del paziente (il quale non è emicranico né iperteso). Non sono convinto si tratti di vere e proprie lacune (ma per esserne più sicuro dovrei esaminare le lastre).
D'altra parte le immagini non possono essere direttamente correlate alla clinica presentata dal paziente.
La visualizzazione normale delle strutture ponto-cerebellari costituisce un elemento rassicurante riguardo alla verosimile assenza di un meccanismo ischemico e/o degenerativo con possibile impatto clinico.
La natura precisa (e la localizzazione) di questa probabile vestibolopatia non sono semplici da definire. Si potrebbe più che altro trattare di un vertigine posizionale "benigno" altamente recidivante in questo periodo (con interessamento del canale semicircolare posteriore). Altre eziologie (neuronite; Ménière "vestibolare" sembrerebbero a priori meno probabili.
Dal punto di vista terapeutico, come già indicato dal Dr. __________, oltre ad un tentativo con Betaserc (già messo in atto e poco fruttuoso), il paziente dovrebbe sottomettersi ad auto-esercizi di "ginnastica vestibolare" per i quali è già stato istruito.
Non ti consiglio quindi di procedere ad altre investigazioni (a parte l'esclusione di una distireosi in sottofondo) e ciò che mi sembra più importante è poter definire il reale grado di incapacità lavorativa di questo paziente (attualmente compensato dall'assicurazione perdita di guadagno).
Benché i disturbi possano regredire nel tempo, ritengo che la particolare professione esponga il paziente ad un teorico (e costante) rischio di recidiva. Non mi stupirebbe infatti che determinati mismatch vestibolo-oculari (e visivi) possano rappresentare dei triggers sebbene il signor RI 1 sia abituato ad essere esposto al vuoto.
In questo senso la sua attività sui tetti andrebbe limitata in modo stabile ma questo indurrebbe il paziente (come è il caso del resto attualmente) una riduzione degli impegni lavorativi.
A seconda quindi del grado di recupero durante i prossimi mesi il caso potrebbe essere presentato all'AI.
(…)." (Doc. 1/17-18 incarto cassa malati)
Nel suo rapporto medico 6 giugno 2003 il dr. __________, posta la diagnosi di “sindrome vertiginosa rotatoria. Esiti da probabili microinfarti cerebrali” ha attestato un’inabilità lavorativa dell’assicu-rato all’80% dal 24 febbraio e al 75% dal 1° giugno 2003 (doc. 1/11 incarto cassa malati).
Il dr. __________, FMH in medicina interna, medico fiduciario della assicurazione __________, nel suo rapporto 20 agosto 2003 (doc. 1/7-9 incarto cassa malati), posta la diagnosi di “sindrome vertiginosa con episodi parossistici di vertigine rotatoria probabilmente nell’ambito di una vertigine posizionale benigna”, riguardo alla capacità lavorativa dell’assicurato si è così espresso: “(…) in presenza di persistenti disturbi vertiginosi dall’inizio di quest’anno il Signor RI 1 accusa una chiara difficoltà nell’esercizio della sua professione di carpentiere, a causa dell’impossibilità di salire sui tetti. Nelle attuali condizioni di salute, non sono esigibili lavori in alto (sui tetti ma anche sui ponteggi o comunque in situazioni con pericolo di caduta dall’alto). A parte i brevi episodi recidivanti di vertigine, il paziente si trova in buone condizioni di salute: in particolare negli intervalli liberi non accusa nessun disturbo dell’equilibrio. Per questo motivo non presenta nessuna controindicazione per l’esercizio di tutte le attività lavorative al suolo, con rendimento normale. Sarà compito dei Servizi amministrativi dell’Assicurazione stabilire il grado di incapacità lavorativa, d’intesa con l’interessato, sulla base delle limitazioni sopra esposte. Si dovrà pure valutare il coinvolgimento dell’Assicurazione Invalidità, nell’eventualità di una riqualificazione professionale (…)” (doc. 1/8-9 incarto cassa malati).
Il dr. __________, nel suo allegato al rapporto medico 3 dicembre 2003 (doc. AI 9/3), ha certificato che, visti i rischi di cadute a causa delle vertigini parossistiche, all’assicurato non può più essere proposta l’attività di carpentiere e che nella stessa la diminuzione del rendimento è del 90%. Lo stesso medico ha attestato che il ricorrente è in grado di svolgere altre attività nella misura del 100% specificando che si potrebbe trattare di “(…) attività simili alla sua professione ma a terra! Evitare scale, tetti, zone sopraelevate (…)”.
Il dr. __________, medico SMR, sulla base delle risultanze mediche sopra esposte, nel suo rapporto medico 30 marzo 2004 (doc. AI 13/1-2), posta la diagnosi di “vertigini ricorrenti benigne” e considerato quale limite funzionale l’impossibilità di svolgere lavori sui tetti, impalcature, ponteggi e dove c’è il pericolo di cadere, ha espresso le seguenti raccomandazioni: “(…) dal punto di vista medico le indagini eseguite sono sufficienti (agli atti valutazioni di 2 neurologi e specialista ORL). Non necessita più di ulteriori indagini. Trattasi di vertigini benigne, che insorgono per pochi minuti e con frequenza ridotta, compromettono comunque l’attività di carpentiere e copritetti. Per attività al suolo non ci sono limitazioni (…)”.
Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni ritenuto che la nuova documentazione medica presentata dall’assicurato non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale del suo stato di salute e della relativa capacità lavorativa.
In sede ricorsuale l’assicurato ha trasmesso nuovi certificati medici della __________ nei quali il dr. __________ ha attestato che l’assicurato è caduto nel mese di novembre 2004 riportando una “contusione cuffia e AC spalla destra” e che, posta la diagnosi di “rottura sopraspinato spalla dx”, nel mese di settembre 2005, egli è stato sottoposto ad una operazione di “artroscopia, acromio-plastica, riparazione cuffia con refissazione transossa” (doc. B71 e B/2). Lo stesso medico ha certificato i seguenti periodi di inabilità lavorativa: 100% dal 19.11.04 al 23.01.05, 50% dal 24.01.05 fino all’intervento, 100% dal 04.09.05 al 31.01.06 e 50% dal 01.02.06 al 13.03.06 poi secondo evoluzione (doc. A/2, A/3, A/4 e B/3).
Al riguardo, nelle sue annotazioni 7 marzo 2003, il dr. __________, medico SMR, ha rilevato:
" In fase di ricorso viene presentata documentazione medica (dr. __________):
l’assicurato sarebbe caduto in novembre 2004 con contusione cuffia e AC spalla destra.
viene certificata una IL dal 19.11.2004
In marzo 2005 viene eseguita una RM della spalla che mostra una rottura sopraspinato spalla destra
Il 5.9.2005 viene sottoposto a artroscopia, acromio-plastica, riparazione cuffia con refissazione transossea
Periodi di IL certificati dal dr. __________
100% dal 19.11.2004 al 23.1.2005
50% dal 24.1.2005 fino intervento del 5.9.2005
100% dal 5.9.2005 al 31.1.2006
50% dal 1.2.2006
Valutazione: per quanto concerne la problematica vertiginosa si conferma la valutazione precedente. La patologia risulta accertata e valutata in modo dettagliato ed esauriente da vari specialisti. Le ripercussioni funzionali si limitano ad attività a particolare rischio di caduta. (Da notare che un'attività lavorativa "a terra" non comporta maggiori rischi che di stare in inattività).
A partire dal 19.11.2004 si è confrontati con una nuova patologia che secondo l'ortopedico curante ha portato ad una inabilità lavorativa almeno parziale di lunga durata (purtroppo in fase di opposizione il rapporto del dr. __________ non riportava una IL e la funzionalità della spalla non pareva compromessa in modo importante ("mobilità fisiologica, forza conservata").
Conclusione: a partire dal 19.1.2004 l'assicurato presenta una inabilità lavorativa almeno parziale per le attività ritenute esigibili per la problematica vertiginosa. Purtroppo l'ortopedico curante non si esprime in modo dettagliato circa i limiti funzionali, limiti che di solito hanno ripercussioni su attività da svolgere sopra l'altezza piano tavolo (salvo per il periodo di IL 100% postoperatoria dal 5.9.2005 fino al 31.1.2006) mentre attività medio-leggere senza lavori sopra l'altezza tavolo risultano esigibili in forma completa. A distanza di 6 mesi dall'intervento normalmente tutte le attività sono esigibili in misura completa. (…)” (doc. VII/Bis)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine va ricordato che, se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7. Dopo attento esame degli atti, questo TCA non ha motivo di mettere in dubbio il rapporto medico 30 marzo 2004 del SMR. Il dr. __________, viste le valutazioni espresse dai neurologi, dr. __________ e dr. __________, e dallo specialista ORL, dr. __________, ha concluso che ulteriori indagini non fossero più necessarie e che l’assicurato non aveva alcuna limitazione per attività da svolgere al suolo (doc. AI 13/1-2).
In sede di opposizione il dr. __________, nelle sue annotazioni 20 dicembre 2005, ha ribadito che “(…) dal punto di vista medico il mio rapporto è “sommario”, come dice la legale, ma perché in precedenza sono già stati eseguiti esami approfonditi specialistici (neurologici e ORL). La diagnosi era chiara e i limiti anche, quindi non c’era alcuna necessità di vedere l’assicurato né di ordinare ulteriori perizie (…)” (doc. AI 28/1).
Per quel che concerne alla problematica legata alle vertigini, nessuno degli specialisti consultati ha attestato un’inabilità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi attività per questi motivi.
Il dr. __________ ha certificato che “(…) in una tale situazione, il paziente sarebbe abile al lavoro in quasi tutte le categorie professionali, a parte nel genere di professioni molto pericolose, come copritetto o simili (…)” (doc. 1/25 incarto cassa malati).
Il dr. __________, osservato come “(…) attualmente le sensazioni vertiginose sono in netto decrescendo (…)” e che “(…) più importante è potere definire il reale grado d’incapacità lavorativa di questo paziente (…)”, ha concluso che “(…) benché i disturbi possano regredire nel tempo, ritengo che la particolare professione esponga il paziente ad un teorico (e costante) rischio di recidiva. Non mi stupirebbe infatti che determinati missmatch vestibolo-oculari (e visivi) possano rappresentare dei triggers sebbene il signor RI 1 sia abituato ad essere esposto al vuoto (…)” (doc. 1/18 incarto cassa malati).
Il dr. __________, medico fiduciario della Assicurazione __________, ritenuto che “(…) a causa di questi disturbi dell’equilibrio, il Signor RI 1 ha rinunciato correttamente a salire sui tetti, a causa del pericolo di caduta. Ha invece potuto continuare ad effettuare i lavori al suolo (…)”, a concluso che l’assicurato “(…) non presenta nessuna controindicazione per l’esercizio di tutte le attività lavorative al suolo, con rendimento normale (…)” (doc. 1/8-9).
Anche il dr. __________, nel suo allegato al rapporto medico 3 dicembre 2003, ha attestato che l’assicurato può svolgere altre attività nella misura del 100%, in particolare attività simili alla sua professione ma a terra (doc. AI 9/3).
Dal canto suo il dr. __________ non si è espresso circa i problemi legati all’equilibrio ma sui danni alla spalla destra dell’assicurato dopo la caduta del mese di novembre 2004 e l’operazione del mese di settembre 2005, nonché sui relativi gradi di incapacità al lavoro ad essi riconducibili.
In simili circostanze, ritenute le conclusioni a cui sono giunti gli specialisti (neurologi e ORL) contattati e lo stesso dr. __________, suo curante, a cui va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.6), questo TCA deve concludere che, per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b), a ragione il dr. __________, medico SMR, ha concluso che l’assicurato è abile totalmente per attività al suolo.
Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che l’assicurato ha continuato a svolgere la sua attività di custode di cimitero (doc. A/5) e che egli non ha prodotto alcuna documentazione che possa mettere in dubbio la valutazione del SMR fondata su pareri di diversi specialisti. Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Per quanto riguarda poi la censura secondo la quale il dr. __________, medico SMR, non avrebbe visitato l’assicurato, va osservato che, in ambito LAINF, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Analogamente, visto come il medico SMR si fondi su validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna concludere che la sua valutazione ha valore anche se non ha visitato il paziente.
Va qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
2.8. Per quanto riguarda ai problemi alla spalla destra, il dr. __________ ha attestato che l’assicurato è caduto nel mese di novembre 2004 e che nel mese di settembre 2005 è stato sottoposto ad una operazione di “artroscopia, acromio-plastica, riparazione cuffia con refissazione transossa” (doc. B71 e B/2). Lo stesso medico ha certificato i seguenti periodi di inabilità lavorativa: 100% dal 19.11.04 al 23.01.05, 50% dal 24.01.05 fino all’intervento, 100% dal 04.09.05 al 31.01.06 e 50% dal 01.02.06 al 13.03.06 poi secondo evoluzione (doc. A/2, A/3, A/4 e B/3).
Ora, vista la genericità dei certificati medici sopra menzionati e ritenuto che, fatto salvo il rapporto della visita PS del 19.11.2004 (dove il dr __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa), questa documentazione è stata prodotta solo in sede di ricorso, questo TCA ritiene giustificata la richiesta dell’Ufficio AI di poter procedere ad un riesame dell’inabilità lavorativa dell’assicurato dal mese di novembre 2004.
2.9. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute la consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 10 novembre 2004 (doc. AI 16/1-2), ha evidenziato che “(…) prima del danno alla salute l’A lavorava quale lattoniere/copritetti indipendente, e quale custode nel cimitero. Quale custode di cimitero l’A guadagnava 25’290.- nel 2002, quale lattoniere/copritetti per il 2002 il reddito ammontava a 35'000.- (cf elementi della tassazione 2001/2002). Considerando inoltre una capacità di lavoro medico-teorica in attività adeguata al 100% e applicando una riduzione del 10% (per primo impiego, per difficoltà di adattamento), secondo le statistiche RSS, risulterebbe un reddito ipotetico di circa 47'309 e una capacità di guadagno del 78,47% (…)”.
La medesima consulente ha poi confermato l’aggiornamento dei dati salariali al 2004 (reddito da valido fr. 63'579.-- e reddito da invalido fr. 47'513.--) e il relativo grado d’invalidità del 25% (doc. AI 27/1).
Dal punto di vista medico l’assicurato può svolgere senza limitazioni attività al suolo (doc. AI 13/1-2). La consulente in integrazione, nel rapporto 10 novembre 2004, ha rilevato che “(…) l’A potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in diverse attività poco qualificate e confacenti con il danno alla salute, ad esempio quale autista, aiuto magazziniere, addetto alla sicurezza, sorveglianza e controllo. Peraltro, l’attività che l’A svolge attualmente (custode in un cimitero) può essere considerata adeguata (…)” (doc. AI 16/2). Al riguardo va fatto presente che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
Quanto al reddito da valido, aggiornato al 2004, esso ammonta incontestatamente a fr. 63'579.--.
Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
La consulente in integrazione professionale, secondo le statistiche RSS, considerata una capacità al lavoro totale in attività adeguate e applicando una riduzione del 10%, ha determinato un reddito da invalido di fr. 47'513.-- (doc. AI 27/1 e 16/1-2).
Ora, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Tale circostanza non ha tuttavia alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI.
Alla medesima valutazione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) al 2005, ritenuto che anche successivamente al 2004 con ogni verosimiglianza l’assicurato non raggiungerebbe un grado d’invalidità del 40%.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata va annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché, esaminate le conseguenze della caduta del mese di novembre 2004 e dell’operazione a cui è stato sottoposto nel mese di settembre 2005, valuti se lo stato di salute dell’assicurato è peggiorato e si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo quell’evento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata limitatamente al rifiuto di prestazioni dopo il mese di ottobre 2004 va annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato dopo quel momento.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 700.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti