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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.05.2007 32.2006.183

30 maggio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,749 parole·~24 min·1

Riassunto

Assicurato 61enne che inoltra una seconda domanda AI. Dagli accertamenti medici ed economici risulta esigibile un'attività adeguata e dal raffronto dei redditi non risulta alcuna invalidità. Un eventuale peggioramento è da far valere mediante nuova domanda AI.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.183   BS/td

Lugano 30 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 10 ottobre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1945, responsabile delle vendite presso la __________, nel mese di novembre 1999 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da sindrome di Menière e labirintite (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 13 giugno 2000 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazione in quanto:

"  Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti si rileva che il danno alla salute di cui il richiedente è portatore, non comporta delle controindicazioni per l'esercizio della sua attività di responsabile delle vendite per la __________ di __________. Risulta inoltre che i periodi di inabilità al lavoro presentati nel corso del 1998 e 1999, sono stati di durata limitata, senza raggiungere i presupposti della malattia di lunga durata previsti dall'art. 29 LAI." (Doc. AI 19)

                               1.2.   Il 6 marzo 2006 l’assicurato ha introdotto una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 20).

                                         Con rapporto 15 marzo 2003 il suo medico curante, dr. __________, ha diagnosticato: gonartrosi tricompartimentale al ginocchio destro con deformazione in varo, stato dopo ricostruzione legamento crociato anteriore e plastica dei legamenti laterali destri, protesi totale del ginocchio destro (intervento del 15.02.2005). Il dr. __________ ha di conseguenza attestato un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività esercitata dal suo paziente, questo a decorrere dal 18 luglio 2005, (doc. AI 24).

                                         Dopo aver acquisito ulteriore documentazione, tra cui il referto 3 febbraio 2006 del dr. __________, attivo presso la Clinica ortopedica __________ di __________ (doc. AI 28-5), con rapporto 14 giugno 2006 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% nella sua professione tuttora svolta, ma pienamente abile in attività adeguate di tipo leggero, sedentario con cambio regolare della postura (doc. AI 35-3).

                                         Con rapporto 3 luglio 2006 il consulente in integrazione professionale, procedendo al consueto raffronto dei redditi (fr. 72'000 di reddito da valido; fr. 57'843 di reddito da invalido), ha determinato un grado d’invalidità del 20% (doc. AI 37).

                               1.3.   Con progetto di decisione 3 agosto 2006 (doc. AI 39), confermato con decisione formale 10 ottobre 2006, l’Ufficio AI ha di conseguenza negato il diritto alla rendita.

                                         A motivazione del provvedimento preso, nella succitata decisione è stato fatto presente quanto segue:

"  A seguito delle osservazioni presentate al progetto di decisione del 3 agosto 2006 l'Ufficio Al ritiene doveroso fare le seguenti considerazioni:

Il Servizio medico regionale Al (SMR) non ha ritenuto opportuno sottoporla ad un esame peritale ortopedico in quanto agli atti vi è la documentazione richiesta al Dr. __________, spec. FMH in ortopedia, il quale ha attestato una totale capacità lavorativa in attività adeguate al suo stato di salute.

Contrariamente a quanto da lei indicato, il suo medico curante Dr. __________ è stato interpellato tramite rapporto medico ufficiale inviato il 10 marzo 2006 e ritornato al nostro ufficio dallo stesso medico il 21 marzo 2006.

Per quanto attiene all'aspetto medico il dossier è stato nuovamente sottoposto per competenza al vaglio del SMR. Quest'ultimo ha potuto evidenziare che malgrado l'infortunio del maggio 1982 al ginocchio destro e malgrado il riconoscimento di un indennizzo da parte della __________ assicurazioni, fino al gennaio 2005 ha potuto continuare a lavorare al 100% nella sua attività, senza diminuzione né di rendimento né della capacità di guadagno.

Malgrado l'insorgenza della grave artrosi tricompartimentale che ha necessitato un intervento con impianto di protesi al ginocchio destro, con relativa diminuzione del 50% della capacità lavorativa nella sua attività (da svolgersi prevalentemente in posizione eretta), come visto sopra, la valutazione specialistica ortopedica del Dr. __________ ha potuto indicare una totale capacità lavorativa ("pieno rendimento per tutta la giornata") in attività leggera e adatta.

L'infortunio del 1982 al ginocchio destro non è quindi da valutare quale ulteriore patologia aggiuntiva a quella attualmente presente, per cui dal punto di vista medico non è motivabile una diminuzione del rendimento in attività leggera e prevalentemente da svolgere in posizione seduta.

In sostanza le argomentazioni mediche avanzate tramite scritto del 30 agosto 2006 e colloquio del 4 settembre 2006 non sono tali da mettere in dubbio gli accertamenti medici eseguiti ed in particolare la totale capacità lavorativa in attività adeguata.

In caso di peggioramento dello stato di salute potrà essere inoltrata una nuova domanda, dietro presentazione di nuova documentazione medica dettagliata." (Doc. AI 49)

                               1.4.   Contro la decisione 10 ottobre 2006 l’assicurato ha inoltrato il presente tempestivo ricorso.

                                         Postulando l’erogazione di una rendita d’invalidità del 50%, egli ha in particolare contestato la valutazione del SMR di ritenerlo idoneo a lavorare al 100%, rimarcando inoltre:

"  Desidero puntualizzare a quanto affermato alla pagina 4 della adesione AI il 10.10.2006, … per competenza al vaglio del SMR …" ho potuto continuare a lavorare al 100% senza diminuzione né di rendimento né della capacità di guadagno". Ebbene nel periodo post-operatorio a causa di continui dolori alla gamba dovevo assentarmi speso dal lavoro per periodi più o meno lunghi ma senza ricorrere all'indennità per perdita di guadagno. Inoltre essendo un azionista della ditta "dovevo per necessità finanziarie e organizzative essere presente sul posto di lavoro il più possibile.

Dopo l'intervento chirurgico del mese di febbraio 2005 presso la clinica __________ di __________, la situazione è migliorata ma non totalmente.

Devo ricorrere spesso ai farmaci contro i dolori effettuare a scadenze regolari sedute di fisioterapia, ginnastica, nuoto, ecc.

Lo prova il fatto che a tutt'oggi sono sempre ancora inabile al lavoro in misura del 50%." (Doc. I)

                               1.5.   Mediante la risposta di causa 13 novembre 2006, l’Ufficio AI ha invece proposto di respingere il gravame e di confermare la decisione contestata.

                               1.6.   Con scritto 24 novembre 2006 il ricorrente ha evidenziato come l’amministrazione abbia deciso sul suo stato di salute unicamente in sede d’ufficio, senza un’opportuna visita medica.

                               1.7.   In data 5 aprile 2007 il TCA ha chiesto al dr. __________ delle delucidazioni in merito all’esigibilità in attività adeguate, ricevendo riscontro il 23 aprile 2007 (VIIbis). Le risposte sono state direttamente trasmesse dall’assicurato con scritto 27 aprile 2007, in cui egli ha anche sostenuto un peggioramento dei dolori alla gamba destra (VII).

                                         Su richiesta dello scrivente Tribunale, in data 15 maggio 2007 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito all’accertamento medico eseguito (X).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Dal 1° luglio 2006 la procedura in ambito AI è stata modificata (RU 2006 pag. 2003).

                                         La previgente procedura di opposizione è stata abolita, sostituita dal mezzo del preavviso. Tenuto conto delle disposizioni transitorie, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, tramite un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata (nuovo art. 57 a prima frase LAI).

                                         La successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale delle assicurazione del luogo dell’Ufficio AI (cfr. nuovo art. 69 cpv. 1 lett. a LAI).

                                         Le decisioni emesse dall’Ufficio AI del Cantone Ticino sono impugnabili a questa Corte (art. 1 lett. m LPTCA).

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se, rispetto alla decisione di rifiuto 13 giugno 2000, la situazione valetudinaria è cambiata in modo da giustificare l’erogazione di una rendita d’invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.5.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 199 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (Pratique VSI 1999 pag. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentli- chungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).    Al proposito va rilevato che, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 17 LPGA).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                               2.6.   Nel caso in esame, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% nella sua professione di rappresentante commerciale, ma pienamente abile in attività adeguate.

                                         Riguardo all’esigibilità nella professione svolta dall’assicurato, con rapporto 3 febbraio 2006 il dr. __________ ha attestato quanto segue:

"  Discussione e proposta:

E' trascorso ora 1 anno dopo l'operazione di rimpiazzo protetico del ginocchio dx, su un ginocchio in varo con un st. d. ricostruzione dell'apparato legamentare esterno. Il paziente è soddisfatto nonostante i problemi che restano, quali la lassità laterale su una insufficienza del legamento collaterale esterno dopo la ricostruzione e dei versamenti vesperali.

Il problema essenziale è la ripresa del lavoro al 100% che non è mai stata raggiunta.

Dal punto di vista ortopedico consiglio l'uso di calze di compressione, adattate fino al polpaccio. Crioterapia e una medicazione secondo necessità.

Non vedo alcuna indicazione operatoria. La lassità obiettiva all'esame clinico non è risentita in modo massiccio dal paziente. Mantenimento di un training individuale per rinforzo e mantenimento della muscolatura quadricipitale quale stabilizzatore dinamico.

Dal punto di vista professionale non ritengo possibile aumentare l'attività professionale al 100%. La situazione attuale di un'attività durante tutta la giornata, ma con un rendimento al 50%, provocato dall'impossibilità di rimanere a lungo in piedi, deve rimanere a lungo termine." (Doc. AI 28)

                                         Lo specialista in chirurgia ortopedica, nel successivo rapporto 23 marzo 2006 all’AI, ha poi precisato che l’assicurato è da ritenere in grado di svolgere altre attività di tipo d’ufficio, sedentario con cambio regolare della posizione e senza carico superiore ai 10-15 chili (doc. AI 28-4).

                                         In risposta alle domande poste dal TCA, in data 23 aprile 2007 il dr. __________ ha scritto:

"  1. Limitazioni fisiche del succitato assicurato:

Sulla base della documentazione medica in mio possesso il paziente presenta uno status dopo protesi totale del ginocchio dx con lassità laterale su insufficienza legamento collaterale esterno post-traumatico (15.02.2005), status dopo gonartrosi tricompartimentale dolorosa ginocchio dx con dermoazione in varo, status dopo ricostruzione LCA, plastica d'aumento legamento collaterale laterale dx. In quest'ambito il paziente presenta una sintomatologia dolorosa postero-laterale e leggermente anteriore, senza avere segni di fenomeni d'instabilità. Nella sua professione quale commerciante con delle attività amministrative ma anche di lavoro esterno nell'ambito termo-elettrico, la problematica residua di lassità laterale con conseguenti dolori postero-laterali, impediscono lo svolgimento di attività più pesanti, deambulazione prolungata, porto di pesi e attività in posizione accovacciata prolungata."

2. Tipologia di un'attività adeguata e relativo grado di attività lavorativa:

In questo ambito un'attività più sedentaria con cambio di posizione regolare, senza porto di pesi, paragonabile ad un'attività di ufficio o amministrativa, potrebbe essere a corto-medio-lungo termine sufficiente per ottenere una capacità lavorativa superiore al 50%. Nella sua attività abituale combinata è più indicata un'attività globalmente valutabile al 50% (attività durante tutta la giornata ma adattata con un rendimento al 50%)." (Doc. VIIbis)

                                         Con nota 14 maggio 2007 il dr. __________ del SMR in merito al succitato rapporto ha evidenziato:

"  Egli ritiene che l'attività abituale è ancora esigibile al 50% mentre un'attività adatta risulta esigibile in misura superiore al 50%. Da notare che nel suo rapporto del 23.3.2006 il dr. __________ attestava una piena capacità lavorativa per attività adatte (attività d'ufficio, seduto con cambio posizione regolare, nessun carico superiore ai 10-15 kg).

Limiti funzionali: attività pesanti, deambulazione prolungata, porto di pesi e attività in posizione accovacciata prolungata.

In conclusione l'attuale rapporto conferma che l'unica patologia limitante è localizzata a livello del ginocchio. Medicalmente non vi sono ragioni plausibili perché un'attività senza sollecitazioni del ginocchio operato non possa essere svolte in misura del 100% in considerazione anche del fatto che un'attività con sollecitazioni del ginocchio sia praticamente esigibile al 50%." (Doc. X1)

                                         Orbene, questo TCA concorda con la presa di posizione del SMR.

                                         Se da un lato, nello scritto 23 aprile 2007 il dr. __________ ha ritenuto esigibile un’attività adeguata “in misura superiore al 50%”, dall’altro, il 23 marzo 2006 egli aveva attestato una piena capacità lavorativa in professioni idonee allo stato di salute del ricorrente. Va poi evidenziato che la documentazione medica agli atti attesta che la sola patologia invalidante è da localizzare al ginocchio destro. Pertanto, dal punto di vista medico, non vi sono plausibili motivi per non ritenere l’assicurato pienamente abile in quelle professioni rispettose dei limiti funzionali evidenziati dal succitato specialista, vale a dire attività d’ufficio, sedentarie, senza prolungata deambulazione e porto di pesi, nonché assunzione di posizione accovacciata prolungata.

                                         Certo che sino al 16 gennaio 2005 il ricorrente ha lavorato presso la __________, di cui egli è azionista (cfr. ricorso; consid. 1.4), quale responsabile delle vendite, attività che lo obbligava a stare tutto il giorno in piedi. Trattandosi d’attività incompatibile con la problematica al ginocchio destro, negli ultimi anni egli è stato impiegato nella misura del 50% (cfr. questionario 21 marzo 2006 del datore di lavoro; doc. AI 27-1).

                                         Va tuttavia ricordato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). In questo contesto, nella fattispecie l’assicurato può ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità lavorativa, almeno sino all’emanazione della decisione contestata (10 ottobre 2006) in tutte quelle professioni adeguate al suo stato di salute.

                                         Eventuali peggioramenti delle condizioni fisiche, debitamente comprovati dalla necessaria documentazione medica, subentrati successivamente alla decisione qui impugnata, possono essere fatti valere dall’assicurato mediante introduzione di un’ulteriore domanda di prestazioni. Infatti, secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

                               2.7.  

                            2.7.1.   In merito alle ripercussione economiche del danno alla salute, con rapporto 3 luglio 2006 la consulente in integrazione professionale ha individuato le seguenti professioni esigibili:

"  In considerazione del curricolo formativo del signor RI 1 e delle precedenti esperienze lavorative ritengo tutt'ora esigibile l'attività di impiegato di commercio. Si tratta infatti di un'attività in cui l'A. ha un'esperienza decennale per cui ha potuto acquisire delle competenze e conoscenze tali da essere valorizzate sul mercato del lavoro. Si tratta inoltre di un'attività che rispetta integralmente le limitazioni indicate in sede medica. Oltre a questa attività a titolo indicativo l'assicurato potrebbe trovare un impiego nel settore industriale e in una certa misura quello artigianale possono invece offrire un apprezzabile campo di impiego, sia in attività di produzione (segnatamente nella lavorazione di prodotti semifiniti), sia in attività d'esercizio (condizionamento e gestione del prodotto finito), sia in mansioni principali o subalterne di servizio (analoghe a quelle presenti nel terziario) con l'eventuale ausilio di accorgimenti per migliorare l'ergonomia del posto di lavoro. Concretamente l'A. potrebbe svolgere mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura. Inoltre l'A. potrebbe lavorare come venditore/consulente senza qualifica, serviceman" (portare le auto al collaudo, trasporto/recupero di autovetture in panne in un garage, ricezione dei clienti, rispondere al telefono,...), collaboratore (tuttofare) nel settore alberghiero,...."  (Doc. AI 37)

                                         Escludendo l’eventualità di una riformazione professionale (l’assicurato possiede già un diploma commerciale), la consulente ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità nel modo seguente:

"  Salario da valido:

Come responsabile vendite presso la ditta __________ nel 2006 avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 72'000.- (Fr. 6'000 mensili x 12 mensilità).

Salario da invalido:

Come aiuto vendite presso lo stesso datore di lavoro l'A. potrebbe percepire (attualmente è ancora a beneficio delle indennità perdita di guadagno) Fr. 36'000.­-

In altre attività adeguate:

Siccome le professioni che l'A. può ancora svolgere nonostante il danno alla salute sono da considerare attività generiche, semplici e ripetitive, mi sono riferita alle tabelle RSS (TA1). Oltre alle limitazioni espresse in sede medica ritengo opportuno effettuare una riduzione del 10% a causa della particolare situazione personale e professionale. A mio avviso l'A. non può mettere completamente a frutto la sua capacità residua, pertanto un'ulteriore riduzione è giustificata poiché è presumibile che il signor RI 1 non riesce a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato.

Propongo dunque le seguenti limitazioni:

- 5% per l'età (a 61 anni è presumibile che la capacità di adattamento a una nuova attività professionale sia limitata)

- 5 % per lavori leggeri

In considerazione della capacità di lavoro residua del 100% espressa in sede medica ed applicando un'ulteriore riduzione del 10% per i motivi sopra elencati, risulta un reddito da invalido di Fr. 51'532­.-

Come impiegato di commercio:

Sulla base delle raccomandazione salariali della SIC con adeguamento al Canton Ticino (-9%) il salario medio per una persona con una formazione biennale nel campo del commercio sopra i 60 anni è di Fr. 57'843.-

Calcolo del grado d'invalidità:

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno (vedi marg. 1048 CIGI), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. In questo caso l'attività che permette all'assicurato di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua risulta essere quella di impiegato di commercio al 100% piuttosto che di quella di responsabile delle vendite nella misura del 50%.

72000 - 57'843 x 100 = 20%

       72'000

Il signor __________ presenta una capacità di guadagno residua dell'80% ed un grado d'invalidità del 20%." (Doc. AI 37)

                                         Quindi, al fine del calcolo dell’incapacità al guadagno, il consulente ha raffrontato il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire presso la ditta __________ nel 2006 senza il danno alla salute (fr. 72'000) con il reddito conseguibile quale impiegato di commercio (fr. 57'843).

                            2.7.2.   Occorre ora chiedersi se per l’assicurato, 61 enne al momento dell’emissione della decisione contestata, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno, può essere ritenuto esigibile, nel mercato equilibrato del lavoro, lo svolgimento dell’attività di impiegato d’ufficio rispettivamente di commercio.

                                         Al riguardo va evidenziato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

                                         Va poi ricordato che la giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

                                         Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).

A mente del TCA, al succitato quesito va data risposta positiva. Infatti, come ben evidenziato dal consulente in integrazione professionale, il ricorrente possiede il diploma di commercio ed ha accumulato un’esperienza pluridecennale quale responsabile delle vendite, competenze e conoscenze che, malgrado la sua età, possono essere ancora valorizzate in un mercato equilibrato del lavoro. Va poi ricordato che l’affezione invalidante cui l’assicurato è portatore non costituisce un ostacolo all’esercizio di un’attività sedentaria come quella d’impiegato d’ufficio.

                                         Prestando quindi adesione al succitato calcolo del grado d’incapacità al guadagno effettuato dal consulente, il ricorrente non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

                                         Ne consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.183 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.05.2007 32.2006.183 — Swissrulings