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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2007 32.2006.180

6 agosto 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,839 parole·~29 min·5

Riassunto

Attività non necessitante una visione binoculare e stereoscopica ritenuta in casu esigibile. Obbligo di collaborare. Valutazione anticipata delle prove.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.180   FS/ll

Lugano 6 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 novembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, nel mese di settembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “lesione alla retina degli occhi con danno irreversibile di più all’occhio destro, dolori alla testa e al piede sinistro” (doc. AI 1/1-8).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 21 luglio 2005 (doc. AI 18/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo che “(…) dalla documentazione medica acquisita agli atti non risultano patologie d’importanza tale da ridurre la capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 18/1).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato – con la quale, senza produrre documentazione medica, ha sostenuto di non poter più svolgere diversi lavori a causa dei problemi alla vista e precisato di aver chiesto anche la possibilità di un inserimento professionale (doc. AI 19/1) – l’Ufficio AI, dopo aver approfondito la problematica legata alla vista interpellando il dr. __________ e ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione su opposizione 2 novembre 2006 (doc. AI 37/1-4) ha confermato il rifiuto a prestazioni adducendo:

"  (...)

2.  Nella determinazione del grado d'invalidità, l'amministrazione si basa sui documenti medici per prendere posizione e all'occorrenza, su documenti provenienti da altri specialisti. Il compito dei medico consiste nel valutare lo stato di salute della persona assicurata, nonché in quale misura e in quali attività è incapace di lavorare. Inoltre, le informazioni fornite dai medici costituiscono una base importante per valutare quali attività possano ancora essere ragionevolmente esigibili dalla persona assicurata (DTF 105 V 158 f. cons. 1 e DTF 125 V 261 cons. 4).

                                             II 15 febbraio 2006 i medici dei SMR, rammentata anzitutto l' "assenza di limitazioni della capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico", hanno concluso l'istruttoria approfondendo le problematiche legate alla vista dell'assicurato. Veniva inoltre fatta esperire una perizia dal Dott. __________ (psichiatria e psicoterapia). Visionate la relazione medica 16 febbraio 2006 del Dott. __________ e la perizia 11 settembre 2006 dello psichiatra, presso il SMR è stato possibile stabilire:

-    "In considerazione del fatto che l'assicurato presenti solo problemi ad 1 occhio qualsiasi attività senza richiesta di visione binoculare o stereoscopica risulta esigibile" (annotazioni SMR 20 febbraio 2006);

-    "L'attuale perizia psichiatrica (...) esclude una riduzione della capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico. In conclusione l'assicurato non presenta patologie che compromettono la capacità lavorativa (...) per le attività abituali' (rapporto SMR 20 settembre 2006).

3.  Di principio, il grado d'invalidità delle persone assicurate attive si determina tramite il confronto dei redditi. Il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui, dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di un situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).

                                             Nella presente fattispecie, considerato come l'assicurato mai risulti essere stato impiegato in specifiche attività richiedenti visione binoculare o stereoscopica e come lo stesso spieghi essere "da diversi anni (...) capace di svolgere la sua attività lavorativa ma purtroppo non riesce a trovare un lavoro adeguato" (cfr. perizia 11 settembre 2006 del Dott. __________, pto 2), non risulta esservi alcuna incapacità lavorativa rispettivamente perdita di guadagno / invalidità.

4.  Se è vero che gli accertamenti dell'UAI devono estendersi all'insieme delle possibili prestazioni, è altresì fuori discussione che i provvedimenti professionali ottenibili dall'assicurazione per l'invalidità presuppongono per l'appunto un'invalidità. Nel caso concreto non è invece stata riscontrata alcuna incapacità lavorativa.

                                             Stante quanto precede, l'amministrazione ha respinto a giusta ragione le pretese dell'assicurato, non essendo in particolare realizzati i presupposti basilari per il riconoscimento delle prestazioni richieste. La decisione impugnata risulta corretta e deve quindi essere confermata. (…)." (doc. AI 37-3 )

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale, senza produrre documentazione medica, ha sostenuto che il dr. __________ non è più il suo medico curante per l’occhio e che il dr. __________ lo ha indirizzato al dr. __________ i certificati del quale non si trovano nell’incarto AI. Egli ha precisato che ha inoltrato una domanda AI “(…) non per mia incapacità lavorativa per tutti i tipi di lavoro, ma per i lavori che io ho svolto anche non di continuo tipo: aiuto carpentiere, imbianchino, montatore … dove la perdita dell’otti-ma vista dall’occhio destro mi esclude da continuare a praticarli – anche se sporadicamente –. (…)” e sostenuto che anche “(…) il lavoro che ho svolto alla __________ – reparto riciclaggio di materiale elettronico: PC, frigoriferi, lavastoviglie, monitor, ferri da stiro, macchine da cucire, televisori, vetri, ecc. – dal primo di giugno di quest’anno per me si è dimostrato negativo […]. Faccio per dire che con molta probabilità è proprio il fattore del danno alla retina dell’occhio destro che mi ha fatto picchiare prima il ginocchio e dopo il gomito nel posto di lavoro e a casa! (…)” (doc. I)

                                         Con scritto 10 novembre 2006 l’assicurato ha completato il proprio ricorso adducendo:

"  (...)

preciso che nella decisione dell’Ufficio AI non vi è alcun riferimento al certificato del dottor __________, medico oculista di __________.

Nella decisione, l’AI non giudica che io ho basato la mia richiesta AI sulle conclusioni del dottor __________.

Io non ho problemi psichici ma ho problemi alla vista.

Alla mia età e coi problemi alla vista è quasi impossibile trovare lavoro (a meno che non siano i soliti lavori nei programmi occupazionali gestiti dall’Ufficio della Socialità di Bellinzona o della Disoccupazione).

Il certificato del dottor __________ deve essere sicuramente nell’incarto AI, che la invito gentilmente a richiamare.

Chiedo che il Tribunale, verificato l’operato dell’AI, disponga come perizia medica seria e indipendente.

Chiedo che il mio ricorso sia accolto e che mi vengano assegnate le prestazioni rifiutate dall’Ufficio AI.

(…)” (doc. IV)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiesto di respingere il ri-corso osservando:

"  (...)

Si rileva, in merito a quanto addotto da parte ricorrente, che non vi sono agli atti referti emessi dal Dr. med. __________. Il signor __________ ha sempre fornito quale nominativo del medico curante quello del Dr. Med. __________, interpellato dallo scrivente Ufficio in fase d’istruttoria. Neppure in fase di opposizione parte ricorrente ha prodotto alcunché del Dr. med. __________ né citato quest’ultimo quale medico curante.

Si ribadisce quindi che, dal lato medico, lo scrivente Ufficio ha istruito il caso in maniera corretta eseguendo gli accertamenti reputati necessari per la sua definizione. Ne consegue quindi la conferma della decisione su opposizione emessa del 2 novembre 2006.

(…)” (doc. VI)

                               1.5.   Con scritto 14 dicembre 2006 l’assicurato ha comunicato al TCA di non capire come mai il certificato del dr. __________ non figuri nell’incarto AI, ha rilevato che egli a casa non ha nessun certificato e ha trasmesso il rapporto 22 ottobre 1996 della Clinica oculistica universitaria di __________, l’attestato medico 27 ottobre 1998 del dr. __________ e una lettera 14 novembre 2006 dell’avv. __________.

                               1.6.   Con osservazioni 10 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha rilevato “(…) di avere potuto prendere atto dello stato relativo all’acuità visiva del Signor RI 1 con relazione medica del Dr. med. __________ del 16 febbraio 2006, richiesta specificatamente dal Servizio regionale dell’AI. I documenti prodotti dal ricorrente (quindi rapporto dell’Augenklinik di __________ del 22 ottobre 1996 inviato all’attenzione del Dr. med. __________ e attestato medico emesso dal medesimo Dr. med. __________ del 27 ottobre 1998) non apportano quindi ulteriori elementi che non siano già a conoscenza dello scrivente Ufficio. (…)” (doc. X).

                               1.7.   Con ulteriore scritto 16 gennaio 2007, senza produrre documentazione medica, l’assicurato ha osservato che l’Ufficio AI si ostina “(…) a prendere in considerazione il reperto di un medico che si basa oltretutto su esami di molti anni addietro (…)” e, ritenuto che “(…) la vista mi è andata indietro parecchio (…)”, ha chiesto “(…) che mi sia data la possibilità di una nuova perizia oculistica a mio pagamento. (…)” (doc. XII).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni. Il ricorrente postula il riconoscimento del diritto a una riformazione professionale e, in via subordinata, a una rendita d’invalidità.

                               2.3.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI che, fondandosi sui rapporti medici agli atti e sulla perizia psichiatrica a cura del dr. __________, ha concluso che “(…) l’assicurato non presenta patologie che compromettono la capacità lavorativa […] per le attività abituali. (…)” (doc. AI 35/2).

                            2.6.1.   Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico il dr. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, nel rapporto 18 novembre 2004 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 14/6-7), ha concluso che “(…) per quanto riguarda la problematica dell’incapacità lavorativa per problemi all’apparato locomotorio e dal punto di vista reumatologico il paziente non presenta nessuna limitazione. (…)” (doc. AI 14/7).

                            2.6.2.   Il dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nella perizia 11 settembre 2006 (doc. AI 33/1-10), escluse delle diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorative e posta la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione (ICD 10 F33.4) esistente da vari anni – cervicalgie e lombalgie su alterazioni statiche con leggera scoliosi destroconvessa della colonna nella zona toracale – retinopatia a livello dell’occhio destro (…)” (doc. AI 33/6), circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e sulla capacità d’integrazione si è così espresso:

"  (...)

B.    Conseguenze sulla capacità di lavoro

1.     Menomazioni quantitative e qualitative dovuti ai disturbi constatati

1.1  a livello psicologico e mentale

Come descritto più sopra, siamo in presenza di una sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione ma che in passato ha avuto in modo lieve con pochi sintomi.

Questo disturbo attualmente non causa un'inabilità lavorativa ma comunque potrebbe migliorare in caso che egli svolgesse un'attività lavorativa e potrebbe anche migliorare la sua qualità di vita.

1.2  a livello fisico

Egli già in passato ha sofferto di varie sinusite recidivanti che hanno causato un mal di testa che anche attualmente a volte ne risente, inoltre la sua problematica oculare, la retinopatia ed i "problemi della colonna vertebrale di cui ne ho già discusso.

1.3  nell'ambito sociale

Egli attualmente svolge volentieri un'attività presso il Centro __________, ha dei contatti con i suoi colleghi ed a quando riesce fa delle passeggiate.

Comunque riferisce che si è ritirato parecchio dalla vita sociale negli ultimi anni.

2.     conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1  come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato

Il peritando non lavora da vari anni, svolgendo come già accennato, un lavoro occupazionale presso la __________.

2.2  l'attività attuale è ancora praticabile?

L'attività che svolge in seguito al programma di disoccupazione, è sicuramente proponibile finchè riuscirà a trovare un lavoro migliore.

2.3  Se sì in che misura, in quale misura (ore al giorno)?

Il peritando potrebbe lavorare anche fino a 8 ore al giorno e dal punto di vista psichiatrico non ha alcuna limitazione.

2.4  E' constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

        No.

2.5  Se sì, in che misura?

2.6  Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%.

        Attualmente egli è abile al lavoro già da diversi anni.

2.7  Quale è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

                                          A quanto mi riferisce egli già da diversi anni è capace di svolgere la sua attività lavorativa ma purtroppo non riesce a trovare un lavoro adeguato e si accontenta del lavoro offerto dalla __________.

3.                                               L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

        Sì.

C.    Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1.                                               E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso Ne sono previsti?

Sicuramente se egli riuscisse a trovare un lavoro adeguato alla sua situazione sarebbe ideale e lo potrebbe svolgere anche dal punto di vista psichiatrico in modo completo e, comunque qualsiasi aiuto o iniziativa in modo che egli possa riprendere un'attività semplice, sarebbe ideale. Frequentare dei corsi o un programma di lunga durata, mi sembra un obiettivo difficile da realizzare.

1.2 Se no per quale ragione ?

        Vedi sopra.

2.     E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto attuale?

        Egli è già abile al lavoro nella misura completa.

2.1  Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p.es. provvedimenti medici)

2.2  Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

        Vedi sopra.

3.     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

        Sì.

3.1  Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

        Egli avrebbe bisogno di un posto di lavoro semplice di tipo operaio.

3.2  In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

        Nella misura completa.

3.3  E' constatabile una riduzione della capacità di lavoro?

        No.

3.4  Se sì, in che misura?

3.5  Qualora non siano possibili altre attività: per quale motivi?

(…)” (doc. AI 33/7-10)

                            2.6.3.   Per quanto riguarda ai problemi oculistici il dr. __________, FMH in oftalmologia, nella relazione medica 16 febbraio 2006 ha attestato che “(…) il medico sottoscritto certifica che il paziente a margine è stato sotto suo controllo dal maggio 1996 al marzo 2001. Presenta una diminuzione dell’acuità visiva all’OD in relazione con una distrofia maculare con sospetto foro maculare incipiente. All’occasione del mio ultimo esame la sua acuità visiva era di: OD 0,6 – OS 1,0 difficile. (…)” (doc. AI 24/1).

                                         Il TCA rileva che il dr. __________ non ha indicato alcuna inabilità lavorativa, sia nelle sue abituali attività che in altre adeguate, riconducibile ai problemi ottici.

                                         Dal canto suo l’assicurato, senza tuttavia minimamente documentare tramite certificati medici, sostiene che la vista sarebbe peggiorata e che egli non potrebbe più svolgere, nemmeno saltuariamente, le attività svolte precedentemente. In particolare egli sostiene, senza nemmeno comunicare cosa gli avrebbe detto il dr. __________, che il dr. __________ lo avrebbe mandato da detto specialista.

                                         Ora – a prescindere dal fatto che l’assicurato non ha mai menzionato, né nella domanda di prestazioni AI per adulti né tantomeno nell’opposizione (doc. AI 1/1-8), il nome del dr. __________ quale specialista al quale egli si sarebbe rivolto e che il dr. __________, nel suo rapporto medico 26 febbraio 2005 (doc. AI 14/1-7), ha solo attestato che “(…) lo avevo anche presentato a controllo oculistico avendo egli una malattia con degenerazione della macula, che io non sono in grado di valutare quanto sia invalidante (…)” (doc. AI 14/3) senza produrre tuttavia alcun rapporto specialistico al riguardo – va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Pertanto, non figurando agli atti alcun certificato medico specialistico che attesti una qualsivoglia inabilità lavorativa riconducibile ai problemi oculistici, a ragione il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 20 febbraio 2006, ha concluso che “(…) in considerazione del fatto che l’assicurato presenti solo problemi ad 1 occhio qualsiasi attività senza richiesta di visione binoculare e stereoscopica risulta esigibile. (…)” (doc. AI 25/1).

                                         Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al referto 22 ottobre 1996 dell’UniversitätsSpital Augenklinik di __________, indirizzato al dr. __________, e all’attestato medico 27 ottobre 1998 del dr. __________ (doc. B1 e B2).

                                         Infatti nei menzionati certificati non viene attestata un’inabilità lavorativa riconducibile a problemi oculistici e gli stessi sono inoltre superati dalla relazione medica 16 febbraio 2006 del dr. __________ (doc. AI 24/1).

                            2.6.4.   In conclusione, visti il rapporto 18 novembre 2004 del dr __________, la relazione medica 16 febbraio 2006 del dr. __________ e la perizia psichiatrica 11 settembre 2006 del dr. __________ (doc. AI 14/6-7, 24/1 e 33/1-10), cui va attribuita forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la capacità al lavoro dell’assicurato.

                                         Di conseguenza il TCA non può che confermare le conclusioni del dr. __________ il quale, nel rapporto medico 20 settembre 2006, poste le seguenti limitazioni “(…) non lavori richiedenti visione binoculare o stereoscopica – non lavori richiedenti udito binaurale (…)”, ha concluso che “(…) l’assicurato non presenta patologie che compromettono la capacità lavorativa […] per le attività abituali. (…)” (doc. AI 35/1-2).

                                         E’ dunque a ragione (cfr. consid. 2.3. e 2.4) che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato sia il diritto a una riformazione professionale che quello ad una rendita.

                                         Ciononostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, esso potrà in futuro presentare un’ulteriore domanda di prestazioni.

                               2.7.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va quindi respinto e la decisione impugnata confermata.

                               2.8.   L’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia oculistica a sue spese.

                                         Oltre a ribadire che il principio inquisitorio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. consid. 2.6.3), va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

                                         Non è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.180 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2007 32.2006.180 — Swissrulings