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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2007 32.2006.179

11 settembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,306 parole·~27 min·5

Riassunto

Rifiuto della rendita in difetto di un grado di invalidità rilevante. Danno psichico. Accertamenti incompleti e quindi rinvio della causa all'amministrazione per complemento istruttorio

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.179   FC/sc

Lugano 11 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2006 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 4 ottobre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel mese di gennaio 2006, RI 1, nato nel __________, di professione impiegato di banca, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da problemi cardiaci, presenti dal 2002 e a dipendenza dei quali aveva subito diversi periodi di inabilità lavorativa (doc. AI 1-5).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 4 ottobre 2006 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:

"  Abbiamo esaminato il diritto ad una rendita d'invalidità.

Disposizioni legali

In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)). A decorrere dal 1° gennaio 2004 (entrata in vigore delle disposizioni della 4a revisione della LAI), un grado d'invalidità dal 60 al 69% da diritto a tre quarti di rendita e a partire dal 70% a una rendita intera.

Il grado d'invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).

Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.

Esito degli accertamenti:

Dall'esame di tutta la documentazione medica acquisita agli atti, risulta oggettivata un'inabilità lavorativa del 50 % dal mese di aprile 2005 al mese di luglio 2005. Mentre a partire dal mese di agosto 2005, a seguito del miglioramento dello stato di salute dopo l'ultimo intervento del luglio 2005, l'inabilità lavorativa è quantificabile al 20% (intesa come riduzione del rendimento sull'arco di una giornata lavorativa normale) sia nella sua abituale attività professionale di impiegato di banca, sia in altre attività a lei idonee." (Doc. AI 16-1+2)

                               1.2.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione chiedendo l’attribuzione di un quarto di rendita d’invalidità facendo, tra l’altro, valere:

"  (...)

1.  Il rapporto medico 24 gennaio 2006 stilato dal dottor __________ (doc. C) rileva che il signor RI 1 presenta un'incapacità lavorativa del 50% a far tempo dal 19 luglio 2005. Essa è indicata come "continua (definitiva)": ciò significa che l'incapacità lavorativa perdura da tempo.

     Tant'è che essa è infatti tuttora riscontrabile nel qui ricorrente.

Già solo per questo motivo la decisione dedotta in critica non merita d'essere confermata.

Anche il rapporto medico 24 aprile 2006 del radiologo dottor __________ (doc. D) rileva chiaramente che la situazione del ricorrente presenta una certa gravità e complessità. In particolare il dottor __________ osserva come il paziente, sebbene leggermente migliorato "presenti sintomi a tratti sospetti e a tratti atipici".

A motivo di ciò egli consiglia di "procedere in maniera conservativa medicamentosa con ottimale controllo dei fattori di rischio cardiovascolare". Ciò significa che l'incapacità lavorativa al 50% è data per acquisita.

Abbondanzialmente si rileva come il signor __________ abbia lavorato al 50% dal mese di marzo 2005 sino al mese di agosto 2006. Dopo di che egli ha tentato una ripresa lavorativa al 100% dal mese di settembre 2006. Nel giro di qualche settimana sono riapparsi sintomi negativi e disturbi importanti (quali dolori al petto, dolori alla mascella, formicolio alle mani, pressione alta) che compromettono in maniera pressoché totale la capacità lavorativa del ricorrente.

Lo stato di salute del signor RI 1 gli preclude di esercitare la propria attività lavorativa in modo completo.

     Dal 17 ottobre 2006 il qui ricorrente ha infatti ripreso l'attività al 50% (doc. E).

     Alla luce di quanto precede il presente ricorso merita d'essere accolto.

     Prove:    doc. C, D, E; testi, perizia medica; si richiama dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità l'intero incarto relativo alla pratica AI di RI 1.

2.  Come detto, la situazione del qui ricorrente non è mutata per rapporto al periodo in cui sono state effettuate le valutazioni mediche di cui sopra, anzi la stessa risulta peggiorata.

                In particolare il signor RI 1 soffre a tutt'oggi di dolori al petto, alla mascella, di formicolio alle mani e di pressione alta. Egli non è certamente in grado di svolgere la propria attività lavorativa al 100% (doc. E).

     Prove:    doc. E; perizia medica; si richiama dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità l'intero incarto relativo alla pratica AI di RI 1.

3.  Le conclusioni a cui giunge l'Ufficio dell'assicurazione invalidità - segnatamente che risulta oggettivata un'inabilità lavorativa del 50% dal mese di aprile 2005 al mese di luglio 2005, mentre a partire dal mese di agosto 2005, a seguito del miglioramento dello stato di salute dopo l'ultimo intervento del luglio 2005, l'inabilità lavorativa è quantificabile al 20% (intesa come riduzione del rendimento sull'arco di una giornata lavorativa normale) sia nell'abituale attività professionale di impiegato di banca, sia in altre attività idonee - non possono essere condivise.

                La documentazione medica del dottor __________ ravvede un'incapacità lavorativa del 50% continuativa (definitiva).

                Pure il rapporto medico dell'assicurazione __________ conferma l'esistenza di un'incapacità lavorativa del 50%.

                Mal si comprende dunque la decisione 4 ottobre 2006 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità con la quale si obbliga di fatto RI 1 a continuare con la propria attività lavorativa al 100% senza ch'egli sia di fatto in grado di esercitarla. (...)" (doc. I)

                               1.3.   Nella risposta di causa l’amministrazione, ribadendo la correttezza della decisione contestata e facendo riferimento alle Annotazioni del 20 novembre 2006 del medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha chiesto la reiezione del ricorso argomentando:

"  Con riferimento al ricorso in oggetto, constatato come il ricorrente sostenga che:

     -     con rapporto medico 24 gennaio 2006, il Dott. __________ indichi, certificandola, un'incapacità lavorativa del 50% "continua (definitiva)" dal 19 luglio 2005;

     -     pure dal rapporto 24 aprile 2006 del Dott. __________ s'evincerebbe che "l'incapacità lavorativa del 50% è data per acquisita";

     -     "ha tentato una ripresa lavorativa al 100% (...) Nel giro di qualche settimana sono riapparsi sintomi negativi e disturbi importanti (...) che compromettono in maniera pressoché totale la capacità lavorativa";

     -     "pure il rapporto medico dell'assicurazione __________ conferma l'esistenza di un'incapacità lavorativa del 50%";

lo scrivente Ufficio ha nuovamente sottoposto il caso ai medici del SMR, per presa di posizione.

Presso il SMR, il 10 novembre 2006 (cfr. annotazioni allegate) s'è chiarito che "i dati oggettivi a disposizione, in particolare la visita cardiologica da parte del dr. __________ in data 24.4.2006 evidenziano una funzionalità cardiaca normale (...) senza alterazioni a livello dell'ECG o disturbi anginosi soggettivi. Viene espressamente confermata una situazione clinica migliorata dopo l'ultima dilatazione di 7.2005. In presenza di una caricabilità superiore ai 2 Watt per peso corporeo (...) l'assicurato è da ritenersi teoricamente in grado di svolgere un'attività lavorativa anche medio-pesante (...). (...) Da agosto 2006 l'assicurato è da ritenersi in grado di svolgere l'attività abituale sull'arco di tutta la giornata con al massimo rendimento ridotto del 20% (ritmo lavoro ridotto)".

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)

                               1.4.   Nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2006 il ricorrente, assistito dal suo legale, ha ulteriormente ribadito le proprie argomentazioni e la sua domanda di rendita producendo un certificato del 6 dicembre 2006 del dr. __________ (V e doc. G).

L’Ufficio AI si è dal canto suo confermato nella sua presa di posizione con osservazioni del 20 dicembre 2006 corredate da ulteriori annotazioni del medico SMR del 18 dicembre 2006 (VII e VII bis).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha provveduto ad interpellare il medico curante dell’assicurato, Dr. __________, specialista in medicina interna e malattie alle vie respiratorie, il quale, nel suo rapporto medico 31 gennaio 2006, ha posto le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “Malattia coronaria con grave stenosi III prossimale del RIVA ed alterazioni diffuse del III distale del RCA con stato dopo posa di stent a livello del RIVA e III distale del RCA. Stato da diversi interventi al RCA e RCX. Funzione ventricolare normale 72%. Placca ateromatosa con iniziale aneurisma-infrarenale della aorta addominale”. Ha quindi osservato che nonostante i vari trattamenti di tipo invasivo-cardiologico e medicamentoso persisteva nel paziente un senso di restrizione del torace con dolori toracici agli sforzi oltre a crisi dispotiche che lo disturbavano molto. Il curante ha concluso attestando un’inabilità lavorativa del 50% dal 19 luglio 2005, precisando che tale incapacità era da ritenere definitiva (doc. AI 6-1).

Il Dr. __________ ha allegato un rapporto d’uscita del 27 aprile 2005 relativo ad una degenza subita da RI 1 dal 14 al 15 aprile 2005 presso il reparto di medicina interna dell’Ospedale __________ di __________ per le diagnosi “Sincope vaso vagale, Cardiopatia ischemica oltre a Displidemia trattata”.

Ha allegato pure uno scritto 29 giugno 2005 del dr. __________, con il quale lo specialista in cardiologia all’__________ di __________ ha concluso per la necessità di un intervento di dilatazione coronaria con posa di stent, oltre a un rapporto d’uscita relativo ad una degenza presso l’__________ dal 4 al 5 luglio 2005 per posa di un doppio stent (doc. AI 6-4 sino a 6-12).

Interpellato, il datore di lavoro dell’assicurato, riferendosi agli anni 2004-2006, ha indicato che l’interessato era stato assente per incapacità lavorativa completa dal 2 marzo al 10 aprile 2004 e dal 11 aprile 2004 al 50% (doc. AI 7-2).

L’Ufficio AI ha proceduto in seguito a richiamare l’incarto dell’assicurazione malattie del datore di lavoro dell’assicurato, l’__________, comprendente svariati certificati del dr. __________ attestanti un’inabilità lavorativa del 100% dal 7 marzo al 7 aprile 2005 e dal 4 al 10 luglio 2005 e per il resto, dal 8 aprile rispettivamente dal 11 luglio 2005 in avanti, del 50% (doc. AI 1-12).

Nel suo rapporto medico del 27 gennaio 2006 il dr. __________, spec. in medicina interna e medico fiduciario dell’__________, posta la diagnosi di “Malattia coronaria con grave stenosi III prossimale del RIVA ed alterazioni diffuse del III distale RCA con stato da posa di stending a livello del RIVA e III distale del RCA, Stato da diverse intervenzione al RCA e RCX, funzione ventricolare normale 72%, Placca ateromatosa con iniziale aneurisma infra-renale dell’aorta addominale” ha concluso affermando:

"  (...)

CONCLUSIONI:

L'inabilità lavorativa del paziente risulta giustificata. Esiste una certa discrepanza tra la clinica e i disturbi lamentati dal paziente nonché i referti coronarografici. La presenza comunque di una malattia coronarica è innegabile per cui l'inabilità lavorativa nella misura del 50 % risulta giustificata anche a medio termine.

Ricordo che è stata inoltrata una richiesta di rendita AI nella misura del 50% per cui la decisione definitiva sarà presa in tale sede.

Fino ad allora paziente inabile nella misura del 50%. (...)" (Doc. AI 1-16)

Interpellato, il dr. __________ del SMR nel suo rapporto medico del 20 luglio 2006 ha osservato:

Diagnosi principale

Malattia coronarica con stenosi prossimale del ramo interventricolare posteriore e del terzo distale della coronaria destra        stato dopo diversi interventi di PTCA e posa di  stent        2000-2005)        funzione ventricolare normale (72%)

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL

Aneurisma infrarenale iniziale dell'aorta addominale Asma bronchiale prevalentemente intriseca Dislipidemia Pregresso abuso di nicotina

Limiti funzionali

L'assicurato può eseguire lavori medio-leggeri, senza esposizione ad eccessivo stress, con orario di lavoro regolare, adeguando  il ritmo di lavoro.

IL in %

Attività abituale impiegato di banca

20%

Attività adeguata

20%  

Inizio IL duratura Mese/anno

agosto 2005 50% aprile-luglio 2005

Inizio-possibilità integrazione (mese/anno)

agosto 2005  

Raccomandazioni, proposte SMR   L'assicurato presenza una malattia coronarica che ha reso necessari diversi interventi di dilatazione e posa di stent. La funzione ventricolare non è compromessa, la sintomatologia anginosa persistente è migliorata dopo l'ultimo intervento del luglio 2005. Disturbi persistenti sono interpretati come spasmi coronatici ed oggetto di farmacoterapia. In complesso, lo stato di salute è considerato stabile.   L'assicurato può lavorare sull'arco di tutta la giornata, il rendimento è ridotto.

(Doc. AI 12-1+2)

Di conseguenza, l’Ufficio AI, con provvedimento del 4 ottobre 2006, preceduto da un progetto di decisione del 22 agosto 2006,  ha statuito il diniego delle prestazioni ritenendo che la documentazione all’inserto aveva permesso di rilevare un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato dal mese di luglio 2005, dopo l’intervento di posa degli stent, con un’incapacità lavorativa nella sua professione di impiegato di banca e in altre attività idonee del 20% (doc. AI 16-2).

                               2.6.   Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.7.   Nella fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’esi-stenza di un’invalidità di grado pensionabile, ritenendo che a decorrere dal mese di luglio 2005, successivamente all’intervento di dilatazione coronarica e posa di stent eseguita a __________,  l’inabilità lavorativa era quantificabile al 20%. 

Il ricorrente contesta tale tesi, sostenendo in sostanza che le patologie coronariche di cui soffre lo limiterebbero nella sua capacità lavorativa in misura superiore e comunque di almeno il 50%.

Ora, per quanto riguarda l’aspetto cardiologico, i rapporti medici agli atti non consentono di decifrare con chiarezza l’effettiva ripercussione delle affezioni cardiache sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

In effetti, il dr. __________, internista medico curante di RI 1, in data 31 gennaio 2006 ha diagnosticato l'esistenza di una malattia coronarica con grave stenosi III prossimale del RIVA e di alterazioni diffuse del III distale del RCA oltre a stato dopo la posa di due stent e diversi interventi al RCA e RCX e placca ateromatosa con iniziale aneurisma, diagnosi qualificata come limitativa per la capacità lavorativa dell’interessato nella misura del 50% e da ritenere continua dal 19 luglio 2005, vale a dire successivamente all’intervento eseguito dal dr. __________ di __________ il 4 luglio 2005. Secondo il curante l’inabilità del 50% era da considerare definitiva (doc. AI 6-1; cfr. anche doc. AI 6-6 e sopra consid. 2.5). In effetti, anche nei confronti dell’assicurazione malattia del datore di lavoro il dr. __________ ha regolarmente certificato un’inabilità di almeno il 50% successivamente al mese di marzo 2005 (doc. AI 1-5 e segg). D’altra parte anche il dr. __________, medico di fiducia dell’__________, dopo visita del paziente e analisi degli atti medici, nel suo rapporto del 27 gennaio 2006, confermate le note diagnosi cardiologiche e in particolare la diffusa malattia coronarica e lo stato post dilatazione coronarica, ha concluso ritenendo giustificata un’inabilità del 50% “anche a medio termine” (cfr. doc. AI 1-16).

Del resto, anche successivamente all’emissione del provvedimento di diniego del 4 ottobre 2006, il dr. __________, in data 16 ottobre e 4 dicembre 2006 ha ulteriormente attestato un’inabilità del 50% (doc. E, F) e nel certificato del 6 dicembre 2006 prodotto in corso di causa ha affermato:

"  RI 1, __________. __________, __________

in mia cura dal 21.06.1978 è affetto delle seguenti patologie:

malattia coronarica diffusa con:

     -  stato di sindrome coronarica acuta con micronecrosi (26.06.2000)

     -  PTCA ed impianto di Stent a livello della coronaria circonflessa prossimale, della coronaria dx. nel tratto verticale prossimale, PTCA del segmento III. della coronaria dx. e all'ostio del RIVP (30.06.2000).

     -  PTCA con impianto di Stent nel segmento III. della coronaria dx. all'ostio del RIVP e nel tratto prossimale della postero-laterale destra (12.02.2000) per ristenosi.

     -  PTCA ed impianto di Stent Taxus nel RIVP e a livello dell'ostio del ramo marginale della circonflessa il 02.03.2005.

     -  PTCA del ramo posterolaterale destro (04.03.2005).

     -  PTCA ed impianto di Stent nell'ostio del RIVP della coronaria destra e nel III. distale della coronaria destra (04.07.2005).

     -  funzione sistolica ventricolare sin. normale: FE 72% con lieve ipocinesia inferiore (07.04.05).

     -  Tomoscintigrafia miocardica negativa per ischemia (07.04.2005).

     -  Persistenza di dolori anginosi sotto sforzo nonostante terapia medicamentosa massimale.

     -  Stato depressivo ansioso.

Nonostante i ripetuti interventi invasivi il trattamento medicamentoso massimale, persiste una importante sintomatologia dolorosa compatibile con una angina pectoris.

Il paziente evidentemente è preoccupato per il suo stato di salute e nel corso degli ultimi due anni ha sviluppato una sindrome depressiva ansiosa-reattiva.

Personalmente riterrei giustificato di riconoscere, almeno per un periodo di tempo, l'inabilità lavorativa al 50%." (Doc. G)

                                         Dal canto suo l’amministrazione, visto lo stringato preavviso del 20 luglio 2006 del medico SMR dr. __________ (cfr. sopra consid. 2.5), non ha ritenuto necessario procedere ad accertamenti ulteriori ritenendo che successivamente all’intervento subito a __________ nel luglio 2005 l’inabilità lavorativa dell’assicurato era da considerare del 20%.

                                         Questa Corte deve dissentire.

                                         In effetti, dall’esame degli atti la conclusione tratta dell’amministrazione va considerata quantomeno affrettata e non basata su accertamenti esaustivi e completi.

                                         Se è vero infatti che l’assicurato ha avuto un indubbio beneficio dalla dilatazione coronaria con posa di stent nel luglio 2005, è anche vero che sia il dr. __________ che il dr. __________ hanno concluso, in data 31 gennaio, 16 ottobre e 6 dicembre 2006 l’uno rispettivamente 27 gennaio 2006 l’altro, che ciononostante l’inabilità al 50% era giustificata.

                                         In realtà, l’Ufficio AI, ai fini di accertare la fattispecie, si è limitato essenzialmente a richiamare l’incarto dall’__________ e ad interpellare il curante senza ulteriormente approfondire l’effettiva incidenza delle patologie coronariche sulla capacità lavorativa del richiedente.

                                         In particolare, stanti le discordanti valutazioni del SMR da un lato e del dr. __________ e dr. __________ dall’altro, e dell’insistenza con cui il curante ha costantemente ribadito la sussistenza di un’inabilità del 50% a titolo definitivo, rilevato poi come anche l’assicurato stesso abbia ripetutamente dichiarato di non essere in grado, a causa delle affezioni di cui è portatore, di riprendere l’attività lavorativa in misura completa, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare nuovi accertamenti al fine di valutare la reale entità della capacità lavorativa dell’assicurato prima di emettere la decisione contestata.

                                         Non risulta in particolare che alcun medico specialista sia stato interpellato direttamente dall’amministrazione e si sia pronunciato sulla capacità lavorativa dell’interessato a dipendenza delle problematiche cardiache. 

                                         Ne consegue che questo TCA, valutata la scarna documentazione all’inserto, reputa che nella specie s’imponevano seri e più approfonditi esami intesi ad addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell’assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, con particolare riferimento alle patologie cardiache di cui è sofferente.

                                         Visto quanto sopra, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad un’accurata valutazione dell’aspetto cardiologico.

                                         Considerato inoltre come nel certificato medico prodotto in corso di causa del 6 dicembre 2006, il dr. __________ affermi che il paziente “nel corso degli ultimi due anni” avrebbe sviluppato una sindrome depressiva ansiosa-reattiva (doc. G), l’amministrazio-ne dovrà parimenti predisporre gli accertamenti del caso al fine di stabilire l’effettiva natura dei disturbi psichiatrici denunciati dal curante e l’eventuale valenza invalidante degli stessi al momento decisivo della resa del provvedimento querelato, non potendosi a priori escludere che l’eventuale patologia psichiatrica non fosse già presente in un periodo antecedente la resa della decisione contestata (cfr. DTF 129 V 4 consid. 1.2 e 127 V 467 consid. 1).

                                         In esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Inoltre, visto l’esito favorevole del ricorso, l’assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1.500.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 4 ottobre 2006 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.7 e renda una nuova decisione.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.179 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2007 32.2006.179 — Swissrulings