Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.08.2007 32.2006.176

2 agosto 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,216 parole·~21 min·5

Riassunto

Nuova domanda di prestazioni. Decisione di non entrata nel merito. Decisione annullata e rinvio all'amministrazione per entrare nel merito. Verosimiglianza del peggioramento ammesso dal TCA

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.176   FC/td

Lugano 2 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2006 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 31 ottobre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato,                   in fatto e in diritto

                                     -   con decisione del 17 marzo 2005 l’Ufficio AI, statuendo su una domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità presentata il 10 agosto 2004 da RI 1, nata nel __________, ha respinto la richiesta avendo determinato un grado di invalidità del 13,5% e, quindi, non attingente la soglia minima del 40% per la concessione di una rendita (doc. AI 19); l’opposizione presentata dall’assicurata è stata giudicata irricevibile dall’amministrazione mediante provvedimento del 2 giugno 2005 (doc. AI 25-1);

                                     -   il 4 aprile 2006 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 27).

                                         A sostegno della propria richiesta l’assicurata ha fatto pervenire all’amministrazione un certificato 11 maggio 2006, nel quale il dr. __________, spec. FMH in psichiatria, ha attestato:

"  La Signora __________ mi ha fatto pervenire il suo scritto dell'11.04.06. Causa vacanze da parte mia, posso rispondervi solo ora. A mio avviso, il grado d'invalidità è da considerarsi modificato rispetto all'ultima sentenza. A mio avviso la paziente è limitata nella sua capacità lavorativa del 50%.

In breve:

La paziente partorisce nel '87 e nel '90 due volte dei bambini con imponenti malformazioni. Essi moriranno nel '96, rispettivamente nel '01.

Dal 2002 il marito della paziente è invalido (Morbo di Bechterew) con un decorso via via più grave.

Nel 2003 la paziente accusa i primi disturbi e dal febbraio 2004 riesce a lavorare solo al 50%.

Oggi accusa dolori aumentati negli arti, mancanza di forza, si sente distrutta, stanca, anche senza fare niente, tristezza per aver perduto i bambini e per l'invalidità del marito. Sonno disturbato dai troppi dolori. Dopo il lavoro si sente stanchissima. Si deve far aiutare per i lavori casalinghi.

Valutazioni mediche della capacità lavorativa:

Dr. med. __________, meg. int., il 19.08.04:

                        50% dal 02.02.04

Dr. med. __________, reumatologo, il 26.10.04:

                        50% dal 02.02.04

Dr. med. __________, reumatologo, il 21.02.05:

                        0% (sic!)

Dr. med. __________, psichiatra, il 25.05.05 (lettera all'assicurazione __________):

                                                                                  50% dal 02.02.04

A mio avviso, la sintomatologia somatica, descritta e diagnostica a più riprese dai colleghi __________ e __________ è accentuata da un vissuto depressivo in seguito ai traumi (2 bambini handicappati e morti da piccoli) e al peso psicologico causato dalla presenza del marito fortemente malato e invalido. Questa paziente appena 36enne non ha più nessun progetto di vita da madre e di vita matrimoniale davanti a sè. Rassegnazione diminuzione della volontà per un superamento attivo del dolore con abbassamento della soglia del dolore ne sono la conseguenza (vedi anche Schw.Med.Forum 2006;6:448-454).

La sintomatologia si è aggravata negli ultimi mesi e la capacità lavorativa è ora al massimo del 50%.

Egregio Signor __________, scusandomi del ritardo di questa lettera rispetto al margine di tempo concesso alla paziente di rispondere, la prego di rivalutare il diritto alla rendita della paziente in margine." (Doc. AI 30)

                                     -   riferendosi ad un progetto di decisione dell’amministrazione, l’11 ottobre 2006 l’assicurata ha ulteriormente fatto valere:

"  Mi riferisco al progetto di decisione del 19 settembre 2006 e con la presente inoltro le mie osservazioni contro lo stesso.

Nella decisione mi comunica che la mia domanda può essere presa in considerazione solo in caso di peggioramento dello stato di salute dal momento della precedente decisione di rifiuto.

Posso sicuramente affermare che la mia salute è molto peggiorata, anche se la malattia per la quale ho chiesto l'invalidità è sempre la stessa. Purtroppo più il tempo passa e più questa si manifesta in modo più evidente. Infatti, se anni fa ho dovuto diminuire la mia percentuale di lavoro passando dal 100% al 50%, è stato perché in alcuni giorni non riuscivo proprio a fare nulla. Sicuramente il fatto di lavorare di meno mi aiuta molto, anche perché ho anche una casa da mandare avanti e spesso faccio molta fatica a far qualsiasi movimento.

Dovendo quindi spiegare il motivo della mia attuale domanda, posso unicamente dire che la malattia per la quale avevo già chiesto una volta la rendita d'invalidità, è ora più forte rispetto a prima e che faccio veramente molta fatica a fare anche le faccende più semplici, visto che mi sento sempre stanca." (Doc. AI 35)

                                     -   con provvedimento 31 ottobre 2006 l’Ufficio AI, sentito il parere del medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), confermando il precedente progetto di decisione, non è entrato nel merito della domanda adducendo:

"  Lei ha nuovamente inoltrato una richiesta per una rendita d'invalidità.

Con decisione 17.03.2005 avevamo respinto la sua precedente richiesta di prestazioni. La decisione su opposizione del 02.06.2005 confermava il rifiuto a prestazioni.

Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data. La nuova valutazione di una situazione invariata non è possibile.

Abbiamo rivalutato la documentazione giunta e possiamo affermare che la situazione a livello di stato di salute non è peggiorata dal momento della nostra decisione di rifiuto.

Con la sua nuova domanda non fa valere elementi nuovi.

Decidiamo pertanto:

Non si entra nel merito della richiesta di prestazioni.

In merito alle osservazioni inoltrate in data 11 ottobre 2006 in contrapposizione al progetto di decisione 19 settembre 2006, le stesse sono state esaminate ma ritenute ininfluenti ai fini decisionali.

In particolare ed a questo riguardo, occorre ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione che si è imposta al termine di una valutazione degli atti ed in ossequio alle dispozioni legali vigenti.

In sede di opposizione spetta sempre quindi all'assicurato/a fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

Nell'evenienza concreta, le osservazioni presentate non sono state per contro avvalorate da elementi di natura medica a sostegno delle argomentazioni prodotte, motivo per cui non si può altro che confermare il querelato progetto di decisione." (Doc. AI 36)

                                     -   con il ricorso in oggetto, corredato da un ulteriore certificato medico redatto il 12 dicembre 2006 dal dr. __________ (doc. D), l’assicurata, rappresentata dalla Consulenza giuridica handicap, si aggrava davanti al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI perché si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo effettuazione dei necessari accertamenti; a sostegno della sua domanda fa, tra l’altro, valere:

"  2.  Nella fattispecie l'Ufficio AI, con decisione del 17 marzo 2005, con

fermata con decisione su opposizione il 2 giugno 2005, aveva respinto la richiesta di prestazioni AI fondandosi sulla valutazione SAM dell'8 marzo 2005.

Il dottor __________, specialista in psichiatria, aveva diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente con influsso sulla capacità lavorativa, mentre il dottor Mariotti, specialista in reumatologia, aveva diagnosticato fibromialgia senza influsso sulla capacità lavorativa.

In particolare il dottor __________ rilevava, per ciò che attiene allo stato psichico della signora RI 1 al gennaio 2005, delle oscillazioni dell'umore senza ritenerle però dei disturbi veri e propri:

"La sua emotività è stabile con un'affettività nella norma, accompagnata da una certa apatia, stanchezza e un leggero stato d'ansia." (cfr. rapporto peritale dr. __________ 28.01.2005, punto "Stato psichico" pagina 3).

Egli vedeva la perizianda determinata e in grado di svolgere con gioia il suo lavoro (cfr. rapporto peritale dr. __________ 28.01.2005, punto "conclusione e prognosi", in particolare secondo e quarto paragrafo). Non riscontrava quindi nessun disturbo di rilievo dello stato psichico.

Riteneva comunque che fosse indispensabile che la signora Saliba continuasse la psicofarmacoterapia con colloqui di sostegno presso lo studio del dottor __________, terapia iniziata nel dicembre 2004.

Tale terapia è continuata regolarmente. Tramite certificato dell' 11 maggio 2006 il dottor __________ ha comunicato all'Ufficio AI che purtroppo nel corso degli ultimi mesi la sintomatologia si è aggravata.

     In particolare egli riferisce che:

"A mio avviso, la sintomatologia somatica, descritta e diagnosticata a più riprese dai colleghi __________ e __________ è accentuata da un vissuto depressivo in seguito ai traumi (2 bambini handicappati e morti da piccoli) e al peso psicologico causato dalla presenza del marito fortemente malato e invalido. Questa paziente non ha più nessun progetto di vita da madre e di vita matrimoniale davanti a sé."

Il dottor __________ ha quindi indicato chiaramente che la sintomatologia algica si è purtroppo accentuata unitamente a quella psichica. La diagnosi è ora pure accentuata dallo stato di profonda depressione che ha preso il sopravvento e che non era presente al momento della perizia SAM del 2005.

Palese il peggioramento dello stato di salute della signora RI 1 che nel gennaio del 2005 riusciva ancora a mostrare al dottor __________ la determinazione a voler affrontare la propria sorte e il sentimento di gioia, mentre negli ultimi mesi i sentimenti positivi sono spariti ed hanno lasciato il posto ad una profonda depressione ("...non ha più nessun progetto di vita...").

Siamo quindi in presenza di un evidente, dimostrato peggioramento della sintomatologia invalidante accertata dal dottor __________, perito SAM, e alla comparsa di una nuova importante patologia psichiatrica ulteriormente invalidante, provata tramite certificati medico dell'11 maggio 2006 redatto dal dottor __________ di __________.

Il dottor __________, contrariamente a quanto indicato senza motivazione dal dottor __________ nelle sue annotazioni mediche datate 8 settembre 2006, ha certificato importanti nonché negative variazioni dello stato di salute della signora RI 1 tali rendere necessario da parte dell'amministrazione di entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni AI del 4 aprile 2006. In effetti l'amministrazione di fronte a un importante peggioramento dello stato di salute e alla comparsa di una nuova patologia psichiatrica deve entrare nel merito della richiesta di prestazioni AI, deve esperire i necessari accertamenti e verifiche e valutare la conseguente limitazione della capacità lavorativa.

Ne consegue che la decisione dell'Ufficio AI del 31 ottobre 2006 va annullata e gli atti sono da ritornare all'amministrazione affinché entri nel merito della domanda di prestazioni AI del 4 aprile scorso, esperisca gli accertamenti necessari, chiarisca il grado di inabilità lavorativa subentrato dopo il descritto peggioramento e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità della ricorrente.

     PROVE:                               richiamo incarto AI, doc. A, B, C

3.  Il dottor __________ ha ulteriormente specificato la sua diagnosi tramite certificato del 12 dicembre 2006 (cfr. doc. D).

Egli rileva (a pagina 1 in fine dell'appena citato certificato) che durante i primi contatti con la paziente "non era in primo piano una sintomatologia depressiva o ansiosa. ". Questo è stato pure confermato nella perizia del SAM datata 8 marzo 2005 (poco dopo l'inizio della terapia con il dottor Müller). E più oltre a pagina 2:

"Questo nel frattempo cambiava radicalmente. Non solo si accentuava la sintomatologia algica(.) ma anche quella psichica. ".

Il dottor __________ descrive poi molto bene la negatività nei pensieri della signora Saliba e i suoi disturbi psichici a pagina 2:

"...la paziente sente molto il peso del marito (invalido, sofferente del morbo di Bechterew), hanno spesso divergenze e soprattutto conducono una vita scialba e noiosa. Questo anche perché il suo stato di salute peggiora. A volte prende in proposito una gran tristezza, ma anche rabbia, "io vorrei ammazzare", "non so dove picchiare la testa ", "Non vedo una strada nel futuro ". Per quanto riguarda i figli morti, li ricorda spesso, "sono come ferite interiori". Sente una grande nostalgia di avere ancora un bambino. A questo proposito sente una gran delusione rispetto ad una suora che le avrebbe fatto dei rimproveri per non aver badato abbastanza ai figli handicappati. Al pensiero di questo evento piange spesso.

     A volte la paziente parla di pensieri suicidali (...). "

Da quanto precede risulta lampante che sono dati i necessari elementi medici attestanti l'importante peggioramento dello stato di salute della signora Saliba rispetto alla valutazione SAM dell'8 marzo 2005 e atti à imporre all'amministrazione di entrare nel merito della domanda di prestazioni AI datata 4 aprile 2006. Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione non solo siamo in presenza di un importante peggioramento dello stato di salute ma sono sorti nuovi elementi da valutare (nuove patologie psichiatriche) che limitano ulteriormente la capacità lavorativa della ricorrente.

In conclusione, sulla base di quanto precede, chiediamo che la decisione emanata dall'Ufficio AI il 31 ottobre 2006 si annullata e gli atti siano ritornati all'amministrazione affinché entri nel merito della domanda di prestazioni AI formulata dalla signora __________ il 4 aprile 2006." (Doc. III)

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI, riferendosi alle Annotazioni del medico SMR (V), ha postulato la reiezione dell’impugnativa confermando i contenuti della decisione querelata (doc. IV);

                                     -   nelle sue osservazioni del 14 febbraio 2007 l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha ribadito in sostanza le domande e allegazioni ricorsuali (VII);

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

                                     -   in concreto l’assicurata sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione su opposizione 2 giugno 2005, con la quale l’amministrazione le aveva negato l’attribuzione di una rendita in difetto di un grado di invalidità pensionabile (doc. AI 25), abbia subito un peggioramento che necessita di essere ulteriormente indagato;

                                     -   il TCA rileva innanzitutto che all’epoca del rifiuto della chiesta rendita di invalidità l’amministrazione si è essenzialmente basata sulla conclusioni della perizia pluridisciplinare resa dal Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) dell’8 marzo 2005 nella quale i medici, posta la diagnosi invalidante di “Sindrome somatoforme da dolore persistente”, avevano giudicato l’assicurata abile al lavoro nell’ultima attività lavorativa di aiuto educatrice nella  misura dell’85% e in misura completa quale casalinga (doc. AI 18). Nel suo consulto psichiatrico per il SAM del 28 gennaio 2005 il dr. __________, spec. FMH in psichiatria, aveva posto la diagnosi di “Sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F 45.4”, concludendo per un’incapacità lavorativa del 10-20% (doc. AI 18-15).

                                     -   in occasione della nuova domanda di prestazioni presentata il 4 aprile 2006 lo psichiatra che cura l’assicurata dal dicembre  2004, dr. __________ ha attestato un peggioramento del quadro clinico “rispetto all’ultima sentenza” illustrando come la paziente accusasse dolori aumentati agli arti, mancanza di forza sentendosi distrutta, stanca, triste e disturbata nel sonno tanto da doversi far aiutare anche nell’esecuzione dei lavori casalinghi. A detta dello specialista, l’interessata non aveva più nessun progetto di vita da madre e di vita matrimoniale davanti a sè: ne conseguiva un senso di rassegnazione, diminuzione della volontà per un superamento attivo del dolore con abbassamento della soglia del dolore. Secondo il dr. __________, “la sintomatologia si è aggravata negli ultimi mesi e la capacità lavorativa è ora al massimo del 50%”, ciò che rendeva opportuna una rivalutazione del diritto alla rendita d’invalidità (doc. AI 30-2; cfr. sopra per esteso). Nel suo rapporto del 12 dicembre 2006 prodotto unitamente al presente ricorso, il dr. __________ ha ulteriormente precisato la sua posizione illustrando come nei primi contatti avuti con la paziente, alla fine del 2004, non fosse prevalente la sintomatologia depressiva o ansiosa, la quale del resto nemmeno era stata rilevata dal dr. __________, ma quella prettamente algica. Secondo lo specialista la situazione sarebbe in seguito mutata “radicalmente” non solo quanto alla sintomatologia algica, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell’aspetto psichico con accentuazione delle componenti di preoccupazione, irritabilità, anedonia, depressione, ansia di intensità variabile oltre alla comparsa anche di pensieri suicidali (cfr. doc. D).

                                     -   quanto alla componente organica - relativa in particolare alla  fibromialgia -, la ricorrente non ha versato agli atti alcun certificato che documenti l’attuale situazione o un’eventuale modifica del suo stato valetudinario dal profilo reumatologico;                                  

                                     -   ora, se è vero che la documentazione prodotta non è del tutto esaustiva, questo TCA deve considerare che la situazione  psichica evidenziata dal dr. __________, specialista che ha in cura la ricorrente dal dicembre 2004, ha subito una modifica nel senso che accanto alla “Sindrome somatoforme da dolore persistente” e, quindi, alla sintomatologia più prettamente algica, si è chiaramente accentuata la componente psichica e, quindi, la sintomatologia ansioso-depressiva oltre che affezioni classificabili quali neurastenia e sindrome da conversione. Come detto, il dr. __________, nella sua perizia del 28 gennaio 2005, concludente per un grado di inabilità del 10-20%, si era invece essenzialmente limitato a riferire della sintomatologia algica diffusa lamentata dall’assicurata con dolori in tutto il corpo e stanchezza generale, sottolineando tuttavia come la paziente denotasse un’emotività stabile e fosse determinata a svolgere con gioia il suo lavoro, trovandosi del resto molto bene sul posto di lavoro e definendo di conseguenza come favorevole la prognosi a medio-lungo termine (doc. AI 18-15). In sostanza quindi a quell’epoca non era stato riscontrato alcun disturbo di rilievo dello stato psichico. Il dr. __________ invece, nei suoi rapporti dell’11 maggio e 12 dicembre 2006, sottolinea l’intervento di un aggravamento della situazione con particolare riferimento al disturbo psichico con l’apparizione di una componente di rassegnazione, diminuzione della volontà, depressione, ansia oltre che di pensieri suicidali (doc. AI 30-1 e doc. D). Del resto significativa in proposito è anche la circostanza che mentre nella domanda di prestazioni del 8 agosto 2004 l’assicurata ha indicato di essere sofferente di fibromialgia e problemi alla cervicale (doc. AI 2-5), in quella del 4 aprile 2006 ha segnalato di essere sofferente anche di depressione (doc. AI 27-6). 

                                     -   ne discende che le certificazioni prodotte agli atti, rese peraltro dallo specialista che segue l’assicurata da un’epoca antecedente il provvedimento litigioso, contengono elementi idonei a far ritenere siccome attendibile, con riferimento alla componente psichica, una modifica delle circostanze, nel senso di un progressivo - e verosimilmente duraturo - peggioramento intervenuto successivamente alle costatazioni mediche effettuate nel gennaio 2005 e poste alla base della precedente procedura amministrativa sfociata nella decisione su opposizione 2 giugno 2005; del resto va osservato che proprio per la sua specifica natura l’aggravamento evidenziato (che interessa la volontà e la capacità di determinazione dell’assicurata) è potenzialmente suscettibile di ripercuotersi in modo marcato sulla capacità di guadagno della ricorrente. Questo Tribunale deve quindi concludere che __________ ha reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI e l’Ufficio AI avrebbe dovuto pertanto entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurata.

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3).“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa);

                                     -   di conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sulla capacità di guadagno dell’assicurata;

                                     secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure fr. 1'000.-- all’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come sopra indicato.

                                 2.-   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.176 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.08.2007 32.2006.176 — Swissrulings