Raccomandata
Incarto n. 32.2006.171 cs
Lugano 19 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici e Matteo Cassina (in sostituzione di Daniele Cattaneo astenuto)
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, dal 1° giugno 2004, è stata posta al beneficio di mezza rendita AI per un grado d’invalidità del 57% a causa di una brachialgia destra dopo un intervento radicale per estirpazione di un tumore mammario nel 1997 ed una recidiva nel 2003 con esiti di radioterapia adiuvante (cfr. doc. 29-1).
In seguito all’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’RA 1, l’UAI, dopo aver esperito ulteriori accertamenti ed in particolare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, ha informato RI 1 della possibilità di una reformatio in peius e le ha assegnato un termine per ritirare l’opposizione, riservandosi comunque la possibilità di una riconsiderazione d’ufficio della decisione.
L’assicurata, pur contestando le risultanze dell’inchiesta domestica, ha ritirato l’opposizione.
1.2. Con decisione del 27 settembre 2006 l’UAI ha riconsiderato la precedente decisione ed ha assegnato ad RI 1 un quarto di rendita a decorrere dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione conformemente all’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (doc. L), affermando in particolare:
" In concreto, per determinare il reddito da invalida dell'assicurata è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito statistico per attività leggere, ripetitive e non qualificate pari a fr. 40103.(valori RSS 2004 con ulteriore riduzione del 30%, categoria 4, femminile, mediana) applicando per di più la riduzione massima del 25% consentita dalla giurisprudenza. Per un lavoro adeguato al proprio stato di salute, l'assicurata (lavorando al 70%) può ancora conseguire da invalida un reddito annuo pari a fr. 21'054.-.
Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a tempo parziale (70%) quale inserviente alle pulizie/guardaroba la signora __________ avrebbe potuto percepire nel 2004 un salario annuo di fr. 40022.-, l'assicurata conserva una residua capacità di guadagno del 53% con una perdita di guadagno e quindi un grado d'invalidità del 47%.
(…)
Nella fattispecie l’AI ha disposto un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute ed in conclusione l'assistente sociale ha stabilito che l'assicurata, nelle abituali mansioni di casalinga, presenta un'incapacità di lavoro del 24,5%.
In casu, in considerazione di un grado d'invalidità del 7,35% (ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione del 30% con una limitazione del 24,5%) ed un grado d'invalidità del 33% (considerata un'attività parziale di salariata in ragione del 70% con una limitazione del 47%), la somma fra i due gradi d'invalidità testé citati determina un grado d'invalidità globale (casalinga+salariata) del 40%.
La concessione della mezza rendita dal 1.6.2004 è stata pertanto una decisione manifestamente errata. Nel presente caso vi è pertanto motivo di riconsiderazione, in conformità all'art. 53 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni (LPGA) che cita: "l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza".
Le osservazioni al progetto di decisione del 22.5.2006 presentate in data 20.6.2006 sono state attentamente esaminate. Tuttavia le stesse non sono state ritenute influenti ai fini del tenore della presente decisione, segnatamente in quanto si ritiene che le conclusioni del consulente in integrazione professionale traducono correttamente in termini economici le indicazioni fornite dal servizio medico regionale Al.” (doc. L)
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA postulando il ripristino della mezza rendita, affermando, tra l’altro, quanto segue:
" a) la concessione della mezza rendita dal 1 giugno 2004 (doc. C) non
è stata una decisione manifestamente errata, in quanto dagli atti AI risulta chiaramente che l'Ufficio AI era al corrente che la signora RI 1 lavorava al 70% perché "in quel determinato posto può essere assunta unicamente una persona al 70%". Se ne deduce che non è stata certo una scelta della ricorrente, quella di lavorare in misura parziale, ma una necessità legata al posto di lavoro a suo tempo reperito. Inoltre, la prima decisione AI è stata emessa in seguito ad un'approfondita visita pluridisciplinare e un'accurata analisi dei redditi. Non sono dati quindi gli estremi, fissati dalla giurisprudenza, per una revisione. Nel caso in esame l'UAI tenta di dimostrare che è avvenuto un cambiamento della fattispecie invalidante, rimasta invece sostanzialmente immutata da quando è stata resa la decisione iniziale. In realtà una decisione cresciuta in giudicato, non può essere riveduta attraverso una valutazione diversa, se i fatti erano conosciuti al momento della prima decisione e non sono state reperite nuove prove successivamente. Inoltre, prima che la decisione 13 maggio 2005 crescesse in giudicato, è stata sottoposta alla ricorrente l'ipotesi di una reformatio in pejus, che si basava sulle medesime argomentazioni contenute nella presente nuova decisione.
Se la decisione fosse stata effettivamente manifestamente errata, l'UAI non l'avrebbe lasciata crescere in giudicato, sanando così integralmente la procedura.
In realtà non può essere tutelata una revisione di una decisione legittimamente cresciuta in giudicato, sulla spinta di un tentativo di
risanare l'assicurazione invalidità, azzerando o diminuendo rendite validamente a suo tempo riconosciute.
b) deve essere annullata l'inchiesta economica 10 aprile 2006 per le persone che si occupano dell'economia domestica effettuata dalla signora __________ (doc. D), sulla base della circostanziata e grave contestazione 12 maggio 2006 (doc. E) sottoscritta dalla signora RI 1.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.
La signora RI 1 nel 1997 ha scoperto di essere affetta da un tumore al seno ed è stata subito sottoposta ad intervento chirurgico. Il decorso post-operatorio sembrava procedere bene, tanto che la signora RI 1 ha cercato con fiducia di riprendere in mano le redini della propria vita, tornando a lavorare e a prendersi cura della propria abitazione, pur riscontrando di non essere comunque più la stessa persona. L'episodio l'aveva duramente segnata già allora e la ricorrente ha sempre temuto il sopraggiungere di una recidiva.
Purtroppo, i timori della signora RI 1 si sono tristemente avverati nel giugno 2003, quando per la seconda volta ha dovuto subire un intervento chirurgico di asportazione parziale di un tumore al medesimo seno. Durante tale operazione sembra che siano stati lesionati accidentalmente dei nervi e parte di muscolo, compromettendo per sempre l'attività del braccio dominante destro dell'interessata.
Ne deriva che dal giugno 2003 in poi le condizioni di salute della ricorrente sono addirittura peggiorate, come indica il dr. __________
(doc. F). Ciò avvalora ancora maggiormente la legittimità della decisione 13 maggio 2005.
Anche dal punto di vista puramente estetico il seno subì un ulteriore duro colpo.
Dopo la seconda operazione la signora RI 1 non è più riuscita a lavorare nemmeno in misura parziale, fatta eccezione per un breve periodo e con la somministrazione di anti-dolorifici.
Va sottolineato che la ricorrente, dopo la visita specialistica del SAM, sempre per il sospetto da parte dei medici curanti di un'ulteriore recidiva, a dicembre 2004 ha subito un ulteriore intervento al medesimo seno, con la sua totale asportazione. Dall'esame istologico definitivo effettuato durante la mastectomia è risultata la persistenza di piccoli residui di carcinoma e purtroppo anche un piccolo focolaio di carcinoma duttale invasivo, le cui caratteristiche biologiche comprendono intensa positività di entrambi i recettori ormonali, ma anche una sovraespressione di c-erB-2. II 5 gennaio 2005 ha avuto luogo l'intervento di ricostruzione della mammella.
L'intervento, però, non ha potuto essere eseguito con l'inserimento di silicone, in quanto i medici, sempre temendo l'insorgere di una recidiva, hanno preferito ricostruire il seno con del lembo di muscolo prelevato dalla schiena della paziente.
Di per sé già questo atteggiamento cautelativo dimostra molto bene la cautela dei medici curanti della signora RI 1 riguardo le sue condizioni di salute. Si ritiene che i medici e l'Ufficio AI abbiano sottovalutato la portata dell'intervento chirurgico del 5 gennaio 2005, considerato che la signora RI 1, oggi, soffre più di prima: infatti, i dolori sono aumentati e interessano attualmente anche il dorso.
A più riprese risulta dagli atti AI, nell'ambito dell'istruttoria relativa alla prima decisione, che non vi sarebbe stato un peggioramento significativo durante il periodo 2003-2005. Ciò non è vero, come ha attestato il Dr. __________ con il certificato 9 giugno 2005 allegato alla prima opposizione. Il medico curante sostiene che dopo l'intervento chirurgico anche l'uso del braccio destro è ulteriormente peggiorato, in quanto a livello dell'apertura ascellare, la cicatrice provoca dolori, l'immobilizzazione parziale post-operatoria ha provocato una discreta retrazione e riduzione della motilità.
Inoltre, il fatto che i medici abbiano preferito rinunciare ad una ricostruzione del seno con silicone o corpi estranei, per motivi di precauzione, ha comprensibilmente aumentato nella paziente l'ansia e la paura che prima o poi l'odissea ricominci.
A questo proposito, il medico curante riteneva già in sede d'opposizione che proprio a causa dei recenti interventi chirurgici l'uso del braccio destro per la signora RI 1 non fosse assolutamente possibile e che di conseguenza non fosse in grado di lavorare al 50%. Si allegavano altresì all'opposizione 10 giugno 2005 (doc. G) i dati clinici del novembre 2004 e i rapporti operatori del 5 gennaio 2005 e del 9 dicembre 2004, da cui si rileva che la signora RI 1 non è guarita e che la terapia ciclostatica endocrina con Tamoxifen sarebbe continuata per altri 5 anni e con Lucrin via intramuscolare per almeno altri 2. Infine, non va certo dimenticato, che la signora RI 1, a causa della malattia, ha perso un ottimo posto di lavoro.
Svolgeva l'attività di ausiliaria di pulizie in un istituto sociale finanziato dallo Stato e, oggettivamente, non si può sostenere che l'attività che prestava l'interessata fosse prettamente pesante.
Il fatto è che dal giorno del secondo intervento la signora RI 1 non è nemmeno più in grado di cucinare, di svolgere le quotidiane faccende
domestiche e tante volte fatica pure ad eseguire alcuni movimenti per vestirsi (agganciare il reggiseno, infilare una camicia) o per lavarsi i capelli.
E' una donna semplice, di poche parole, provata dalla malattia e da una situazione famigliare non proprio serena, grande lavoratrice ed evidentemente turbata dall'evolversi non roseo della sua malattia.
Oggettivamente si tratta di un quadro ben più grave e complesso, rispetto a quanto ottimisticamente riportato nelle ultime due decisioni dell'AI.
2.
Per contro l'AI, in data 26 aprile 2006 (doc. E) preavvisava addirittura una possibile reformatio in peius (art. 12, cpv. OPGA). La ricorrente ha quindi ritirato l'opposizione e la prima decisione è cresciuta in giudicato. Con scritto 12 maggio 2006 la ricorrente oltre ritirare l'opposizione 13 maggio 2005, criticava duramente la visita ispettiva disposta dall'AI, avvenuta in data 10 aprile 2006 presso il domicilio dell'interessata, da parte dell'ispettrice __________, consulente sull'inchiesta di economia domestica.
In seguìto, in data 22 maggio 2006 (doc I) l’AI ha adottato anzitempo e forse illegittimamente la nuova procedura che sarebbe entrata in vigore il successivo 1 luglio 2006, conformemente al nuovo articolo 57a LAI e ha inviato alla ricorrente un preavviso di decisione di riduzione della rendita da mezza a un quarto.
In data 20 giugno 2006 l'RA 1 ha presentava le puntuali osservazioni (doc. L), ma inopinatamente l'AI, in data 27 settembre 2006, inviava alla ricorrente (e non al rappresentante legale) la decisione qui impugnata.
3.
Si prende comunque atto con grande rincrescimento che l'UAI sembra non aver minimamente preso in considerazione lo scritto 12 maggio 2006 con le importanti dichiarazioni dell'interessata ivi contenute e che sono state riprese con le osservazioni 20 giugno 2006. Si contestava l'indagine effettuata dall'assistente sociale, che tra l'altro avrebbe già preannunciato alla ricorrente di aver ben chiaro in testa il risultato da raggiungere a livello di determinazione dell'incapacità al guadagno, prima ancora di effettuare l'indagine.
4.
Come detto in precedenza, in realtà, il collaboratore dell'UAI, signor __________, aveva proceduto alla seguente "annotazione per l'incarto" : "In quel determinato posto di lavoro può essere assunta unicamente una persona al 70%': Infatti, la signora RI 1 ha confermato che era occupata soltanto al 70% non per volontà sua, ma perché non era riuscita a reperire un'attività lavorativa a tempo pieno.
Di conseguenza, vanno considerate assolutamente degne di conferma tutte le valutazioni espresse nel rapporto del consulente di integrazione professionale, signor __________, contenute negli atti AI e che precedono la prima decisione.
Il grado di invalidità è stato calcolato, come detto, in modo assolutamente corretto, già con la decisione 13 maggio 2005
La signora RI 1 aveva chiesto al rappresentante legale di sollevare opposizione, in quanto riteneva di essere capace al guadagno in misura inferiore alla percentuale indicata dal SAM in un'attività leggera e comunque di essere inabile in misura importante anche come casalinga.
D'altra parte, per costante giurisprudenza, la riduzione del grado d'occupazione (nel caso della signora RI 1 i medici hanno chiaramente indicato che anche in un'attività lavorativa leggera e adeguata, la capacità lavorativa è dell'80%, a causa delle limitazioni funzionali) va sommata all'ulteriore riduzione fino ad un massimo del 25% da effettuarsi sul salario teorico statistico.
Per la signora RI 1, l’AI aveva stabilito originariamente a questo titolo l'applicazione massima di riduzione del 25% e l'incapacità al guadagno superava il 50%. Per questo motivo era stata riconosciuta una mezza rendita di invalidità.
Negli atti risulta anche che era stata quantificata già prima della decisione del 2005 l'incapacità al guadagno come casalinga, seppure senza un'approfondita indagine a domicilio.
Si ripete ancora una volta che l'indagine peraltro contestata avvenuta nell'aprile 2006 sarebbe integralmente da rifare.
La prima decisione non era di conseguenza manifestamente errata!
Tuttavia, effettuando un'analisi adeguata della capacità come casalinga, si perverrebbe comunque ad un'incapacità al guadagno complessivamente almeno del 50%.
5.
Si riprendono integralmente le contestazioni sollevate in occasione del prospettato rigetto dell'opposizione contro la precedente decisione dell'AI,
allorquando la signora RI 1 contestò la quantificazione del grado di invalidità da casalinga.
Giova precisare che mai come in questo contesto, alla luce della dichiarazione della ricorrente, si ritiene di dissentire dal passo giurisprudenziale citato nel progetto di decisione AI, che ha preceduto la decisione formale qui contestata : "Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste (RCC 1984, p. 143)', e che lo stesso possa trovare applicazione nella fattispecie, considerate le dichiarazioni della signora RI 1.
Va analizzata la possibilità di effettuare un confronto con la signora __________ che, a detta della signora RI 1, a più riprese avrebbe espresso delle dichiarazioni che evidentemente provano la non oggettività di detta visita ispettiva.
Come scritto in data 12 maggio, la signora RI 1 è rimasta a bocca aperta quando ha letto l'esito della "Inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica", redatta dalla signora __________.
Si entra nel dettaglio del rapporto:
5.2 Alimentazione
"Non ho mai detto che mi servo unicamente della destra, ma ho indicato l'esatto contrario.
L'arto destro non è utilizzabile e non essendo io mancina non riesco a trarre vantaggio dall'utilizzo della mano sinistra.
La percentuale degli impedimenti nell'alimentazione è almeno pari all'80%, in quanto non sono in grado di sollevare nemmeno una semplice pentola con la mano destra".
Con la limitazione di cui soffre, la signora RI 1 può cimentarsi unicamente con piatti freddi. Il cucinare vero e proprio discusso con l'assistente sociale era limitato a se stessa o al figlio piccolo, dove può utilizzare i pentolini leggeri o scaldare avanzi.
5.3 Pulizia dell'appartamento
"Analogamente non sono in grado di effettuare le pulizie del mio appartamento, come non sono stata in grado per due anni di svolgere le pulizie presso il mio posto di lavoro. La limitazione è superiore al 50% ed è proprio per questo che ho presentato opposizione. Sono certa di non essere in grado di svolgere le pulizie nella misura del 70% ".
Passare lo spolverino non può essere considerato effettuare le pulizie di un appartamento. La signora RI 1 da anni non passa l'aspirapolvere e non lava più a fondo i pavimenti. Non è nemmeno più all'altezza di spostare i mobili per le pulizie di fino, né tanto meno è in grado di lavare i vetri. Non può battere né tappeti, né materassi, né cuscini, né coperte, né lenzuola, né piumoni.
Il fatto che la signora RI 1 ci tenga alla propria abitazione e che si sforzi nel limite del possibile di tenerla in ordine, non significa certo che sia abile nel fare tutti i mestieri.
5.4. spesa e acquisti diversi
"Per la voce spesa e acquisti diversi, analogamente non vedo perché si debba dare un'importanza decisiva al fatto che vengo accompagnata dai figli. Con questo ragionamento, come detto, si arriverebbe all'assurdo che una casalinga sia ritenuta capace di occuparsi dell'economia domestica in misura completa, solo perché può avvalersi dell'aiuto dei figli.
In realtà, la percentuale degli impedimenti deve essere quantificata almeno nella misura del 50% per la voce spesa e acquisti diversi".
Diversamente da prima che non era invalida, la signora RI 1 provvedeva alla spesa grossa tutte le settimane e spesso tornava a casa con i sacchi della spesa carichi di acquisti.
Oggi è in grado di effettuare solo pochi acquisti alla volta: il pane, il prosciutto, l'insalata, il burro e altre cose di poco conto e poco peso. Accompagna, evidentemente, le figlie a fare la spesa, in quanto è ancora lei che decide come spendere il denaro e quali articoli scegliere, in base alle necessità dell'intera famiglia e alle finanze a disposizione. Senza l'aiuto delle figlie, la signora RI 1 avrebbe difficoltà nel comperare tutti i tipi di bevande in bottiglia, gli scatolami, i detersivi, la spesa di ingombranti, ecc., quindi è verosimile ritenere che gli impedimenti della signora RI 1 sono praticamente completi senza figlie e al 50% con l'aiuto delle stesse.
5.5. bucato e confezione e riparazione indumenti
"Per la voce bucato, confezione e riparazione indumenti, la percentuale degli impedimenti è da considerare nella misura almeno dell'80%, poiché non sono assolutamente in grado di stirare e per il bucato carico e scarico la lavatrice solo con i capi leggeri, lo stesso vale per lo stendere. Inoltre, è vero che ho fatto l'uncinetto e il ricamo solo da giovane, tuttavia, prima della malattia ho sempre effettuato personalmente i rammendi e le riparazioni degli indumenti. Dopo la malattia non sono più stata in grado di attaccare un bottone o rammendare un capo d'abbigliamento, cosa che invece prima svolgevo senza difficoltà.
Per qualsiasi economia domestica lo stiro è l'attività fondamentale e il rammendo il giusto complemento, visto che ancora non è stato inventato un elettrodomestico che possa sostituire l'attività manuale".
Come rilevato anche dall'ispettrice, la signora RI 1 è completamente impossibilitata allo stiro, tuttavia lo è anche parzialmente, ma in misura importante per il lavaggio e lo stendere per l'asciugatura i capi. Non essere in grado di caricare e scaricare adeguatamente la lavatrice dei capi pesanti/ingombranti, quali lenzuola, copriletti, scendiletto, ecc. ed essere impedita nello stenderli sul filo è comunque una limitazione importante per una casalinga.
Giova precisare a questo proposito che normalmente i capi più grossi non si asciugano nell'asciugatrice.
Ricapitolando:
Alimentazione : importanza assegnata 40; percentuale impedimenti 80%; percentuale di invalidità 32%
Pulizia: importanza assegnata 20; percentuale impedimenti 80%; percentuale di invalidità 16%
Spesa e acquisti: importanza assegnata 10; percentuale impedimenti 50%; percentuale di invalidità 5%
Bucato: importanza assegnata 15; percentuale impedimenti 80%; percentuale di invalidità 12%
L'incapacità all'attività di casalinga per la ricorrente è del 65%.
Ricapitolando, l'attività di casalinga del 30%, con una limitazione del 65%, comporta un grado di invalidità del 19.50%, che va ad aggiungersi al 39.9% (invalidità stabilita nella prima decisione impugnata del 57%, da applicarsi sul 70%), per un totale del 59.4%.
Come più volte indicato, la prima decisione non è manifestamente errata, tuttavia, se proprio si deve entrare nel merito dei nuovi calcoli dell'ufficio AI, si deve ammettere che una limitazione del 65% dell'attività di casalinga, svolta nella misura del 30% del grado di occupazione, comporta un grado di invalidità del 19,5%, che va ad aggiungersi al 39.9% (invalidità stabilita nella prima decisione cresciuta in giudicato e che va eventualmente soltanto relativizzata al 70% del grado di occupazione totale. Infatti, il 70% del 57% è pari a 39.9%). Complessivamente l'incapacità al guadagno della ricorrente è del 59.4%.
Si chiede quindi che venga mantenuta per la signora RI 1 la mezza rendita di invalidità.
P. Q. M.
Premesso quanto sopra, richiamati i disposti di Legge, applicabili al caso concreto, si chiede a codesto Lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni piaccia
giudicare
1. il ricorso è accolto; di conseguenza alla signora RI 1 deve essere confermata una mezza rendita di invalidità.
2. si protestano le ripetibili;
3. non si prelevano spese, anche perché il preavviso di decisione è stato emesso in data anteriore al 1. luglio 2006, data di entrata in vigore della modifica della legge di procedura." (Doc. I)
1.4. Con risposta del 15 novembre 2006 l’Ufficio AI ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato facendo ulteriormente valere:
" Nel merito
Contro la decisione dell'UAI, la Signora RI 1 sostiene che:
- "Non è stata certo una scelta della ricorrente, quella di lavorare in misura parziale, ma una necessità legata al posto di lavoro a suo tempo reperito";
- la "fattispecie invalidante" sarebbe "rimasta (...) sostanzialmente immutata da quando è stata resa la decisione iniziale";
- "Se la decisione fosse stata effettivamente manifestamente errata, l'UAI non l'avrebbe lasciata crescere in giudicato, sanando così integralmente la procedura";
- "non può essere tutelata una revisione di una decisione legittimamente cresciuta in giudicato";
- "deve essere annullata l'inchiesta economica 10 aprile 2006 (...) sulla base della circostanziata e grave contestazione 12 maggio 2006 (...) sottoscritta dalla signora RI 1 ".
Ora, va anzitutto chiarito che per stabilire il metodo di calcolo occorre chiedersi quale attività svolgerebbe la persona assicurata in assenza del danno alla salute (attività lucrativa, attività lucrativa a tempo parziale, occupazione nell'economia domestica). Nella concreta fattispecie, prendendo in considerazione l'insieme dei dati disponibili (età dell'assicurata, capacità professionali, formazione ecc.), non essendovi alcun elemento a comprova del fatto che la Signora RI 1 non avrebbe continuato ad esercitare un'attività lucrativa dipendente nella medesima misura, il metodo di calcolo utilizzato risulta essere corretto. Nella concreta fattispecie, non appare rilevante sapere se all'epoca della sua assunzione quale donna per pulizie l'assicurata abbia accettato il posto "perché non era riuscita a reperire un'attività lavorativa a tempo pieno" (fatto che comunque resta asserzione della medesima) o per altre ragioni personali (ad esempio seguire i propri quattro figli) ed anzi conferma che allora (1995) s'era optato per un lavoro a tempo parziale per motivi indipendenti dallo stato di salute.
Preso atto di come la ricorrente certifichi un immutato stato di salute "da quando è stata resa la decisione iniziale" e rilevato come la stessa sostenga non essere tutelabile la revisione d'una decisione cresciuta in giudicato, va rammentato che lo scopo d'una riconsiderazione è proprio quello di rettificare una decisione indubbiamente errata passata in giudicato e che contrariamente alla revisione, essa non presuppone una modifica della situazione.
Per quanto concerne l'avviso di possibile reformatio in peius, ci si rifà a quanto previsto dall'art. 12 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA), sottolineando come l'assicurata sia stata resa attenta d'una possibile riconsiderazione.
Considerato come l'assistente sociale incaricata abbia a più riprese avuto modo di confermarsi nelle proprie valutazioni (cfr. motivazione della decisione impugnata), non si ravvedono motivi validi per dipartirsi dalle conclusioni tratte dalla collaboratrice specializzata in materia con l'inchiesta economica 10 aprile 2006. In particolare, a mettere in dubbio la fondatezza di tali risultanze non basta un differente apprezzamento della ricorrente. Prioritario deve rimanere l'accertamento effettuato al domicilio dell'assicurata.
Artt. 173 segg. del Codice penale svizzero (CPS)
Riguardo alle pesanti insinuazioni contenute nello scritto 12 maggio 2006 della Signora RI 1 (in assenza di valide argomentazioni, alcuni collaboratori dell'amministrazione vengono addirittura accusati di congiurare alle spalle degli assicurati...), imprudentemente riprese dal rappresentante dell'assicurata nel ricorso in oggetto (dove si legge - perlomeno al condizionale - che "l'assistente sociale avrebbe già preannunciato alla ricorrente di aver ben chiaro in testa il risultato da raggiungere (...) prima ancora di effettuare l'indagine", credendo forse che contro i dipendenti dello Stato si possa dire tutto ed il contrario di tutto senza pericolo di querela), si è convinti codesto lodevole Tribunale non vorrà dare credito ad una tale caduta di stile. La Signora __________, che è - assistente sociale - non ha certo quale priorità il "risanare l'assicurazione invalidità", sebbene lo ritenga perfettamente inutile essendosi già ampiamente pronunciata sulle censure della Signora RI 1 (cfr. annotazioni 3 agosto 2006) non ha comunque nulla da nascondere e se del caso potrà certamente ribadire la propria posizione (aspettandosi poi le scuse dell'assicurata)." (Doc. III)
1.5. Con osservazioni del 30 novembre 2006 l’insorgente ha affermato:
" In risposta alle osservazioni dell'UAI inerenti il richiamo all'art. 173 segg. del Codice penale svizzero (CPS), confermiamo che è uso del Sindacato RA 1 accertarsi esattamente con il patrocinato riguardo le sue asserzioni, prima di insinuare alcunché.
Abbiamo lungamente conferito con la signora RI 1, che ha preteso di contestare l'incriminata relazione dell'assistente sociale __________, presentando quindi le osservazioni firmate dalla ricorrente, che conferma integralmente tutti i passaggi, le frasi e le asserzioni contenute nelle sue dichiarazioni.
L'RA 1 non poteva prescindere dalle osservazioni della signora RI 1, che dovevano essere riprese al condizionale, in quanto solo le interessate conoscono esattamente i fatti.
Trattandosi però di una chiara contestazione della signora RI 1, non giudichiamo imprudente averla citata.
La signora RI 1, ancor oggi chiamata a pronunciarsi sull'argomento, conferma quanto già sottoscritto a suo tempo.
Premesso quanto sopra, si chiede che il lodevole Tribunale delle assicurazioni, promuova un confronto tra la signora RI 1 e la signora __________, che ci appare a questo punto assolutamente necessario." (Doc. V)
considerato, in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’UAI poteva procedere al riesame della decisione con la quale aveva assegnato all’insorgente una mezza rendita AI.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.6. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa S.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.7. Nell’evenienza concreta, l'assicurata era stata messa al beneficio di una mezza rendita, per un’inabilità al lavoro del 57%, in quanto affetta da brachialgie a destra dopo un intervento radicale per estirpazione di un tumore mammario nel 1997 ed una recidiva nel 2003 con esiti di radioterapia adiuvante (doc. 27-1).
La decisione dell’amministrazione si è fondata sulla documentazione medica acquisita agli atti e segnatamente sulla perizia pluridisciplinare del SAM dell’11 ottobre 2004, dalla quale emerge che per l’attività da ultimo svolta dall’assicurata l’abilità lavorativa raggiunge il 50% a partire da giugno 2003, mentre per attività confacenti al suo stato di salute raggiunge l’80% (doc. 20-1).
Eseguito il calcolo della capacità lavorativa residua, l’UAI aveva stabilito un grado d’invalidità del 57% (doc. 27-2).
Costatato che l’interessata ha svolto la precedente attività solo nella misura del 70% (“poiché in quel determinato posto di lavoro può essere assunta unicamente una persona al 70%”, cfr. doc. 28-1), in seguito all’opposizione dell’interessata, l’UAI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica ad opera dell’assistente sociale __________, la quale con rapporto del 20 aprile 2006 ha concluso per un’invalidità al 24.5%, affermando:
" 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5
percentuale degli impedimenti
percentuale di invalidità
Organizza e programma l'attività come sempre.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizie della cucina, riserve
importanza assegnata
40
percentuale degli impedimenti
20
percentuale di invalidità
8
Fatica a sollevare vasellame pesante come potrebbe esserlo la pentola per la pasta. In questo lamenta difficoltà così come in qualunque altra situazione che richiede uno sforzo (nel rimestare la polenta per esempio).
Può tuttavia cimentarsi in un menu semplice (pasta, riso) senza difficoltà particolari, menu che prepara servendosi unicamente della destra: sente di non riuscire ad usare la sinistra nonostante gli sforzi. I famigliari collaborano da quando si è ammalata, prima no: riordinano la cucina ed inseriscono il vasellame nella lavastoviglie; quando non sono a casa però la signora fa da sola. Delle pulizie a fondo se n'è sempre occupata lei stessa sino a tre anni fa; da allora tuttavia non è in grado di eseguire movimenti ripetitivi con il braccio, soprattutto nella pulizia dei pensili. Riesce per contro a rigovernare fornello e piano di lavoro.
Certamente una collaborazione minima, nel riordino per esempio, era giustificata ed esigibile già prima dell'insorgenza della malattia: i figli dell'assicurata sono adulti e in grado di offrire un aiuto parziale. Una considerazione che ho espresso nel corso del nostro incontro e che la signora ha condiviso. Considerate nondimeno le limitazioni descritte medicalmente non ritengo che nella preparazione dei pasti o nel riordino quotidiano le difficoltà siano importanti se non in operazioni particolari ed eseguite di rado (pulizia a fondo di pensili e ripiani). Di qui la percentuale proposta.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20
percentuale degli impedimenti
50
percentuale di invalidità
10
Dal 2003 sono i figli che provvedono a passare l'aspirapolvere; la signora potrebbe occuparsene direttamente ma certamente non più con l'efficienza di prima e pena l'aumento del dolore. Per quanto riguarda l'impegno, dunque, la situazione non è cambiata negli ultimi tre anni né il recente intervento ha apportato un ridimensionamento maggiore dell'impegno (nel periodo appunto dal 2003 al 2005).
Mentre i famigliari si fanno carico della pulizia dei pavimenti con aspirapolvere e straccio, la signora RI 1 provvede al rigoverno dei bagni e allo spolvero dei mobili. Ogni movimento e così anche ogni attività sono eseguite più lentamente rispetto a prima. Se prima aveva un piumone unico ora ha optato per i piumoni separati che possono essere sollevati e sistemati più agevolmente e con minor sforzo; in questo modo riesce non solo a rifare il letto ma anche a cambiare le lenzuola.
Le attività qui considerate sono senz'altro tra le più controindicate; va detto tuttavia che la signora può distribuire i lavori, anche se questo comporta un maggior dispendio di tempo, ed eseguire, con il proprio ritmo, una pulizia superficiale dei pavimenti - come d'altronde ammette. Va comunque detto, anche in questo ambito, che una certa collaborazione da parte dei familiari è esigibile e dovuta.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10
percentuale degli impedimenti
20
percentuale di invalidità
2
Prima del 2003 si recava alla __________ e rientrava a casa con le borse della spesa. Quando poi si trattava di carichi importanti ricorreva alla collaborazione dei figli, che le offrono aiuto più del marito. Questo avviene anche oggi, nel senso che ancora li accompagna in occasione degli acquisti settimanali e si occupa personalmente di spese di minima entità (pane e pochi altri alimenti). Il grande cambiamento è nella sua capacità di portare pesi, che sono stati drasticamente ridimensionati.
Di contabilità e pagamenti si occupa lei stessa, prima con il marito e ora con la collaborazione dei figli. Ha difficoltà infatti nella comprensione scritta della lingua e deve ricorrere a terzi per questo. Con il marito tiene una gestione separata delle entrate e delle uscite.
Le indicazioni mediche riguardo ai pesi sono chiare né si lamentano cambiamenti nelle abitudini di acquisto intervenuti successivamente alla malattia.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
15
percentuale degli impedimenti
30
percentuale di invalidità
4.5
Riesce tuttora a infilare e sfilare il bucato dalla lavatrice e nondimeno a stenderlo.
Lo stiro invece è un problema: ci prova ma nondimeno non riesce a fare granché, "dopo due camicie è subito stanca". Sono infatti le figlie, __________ e __________, che si occupano dello stiro per tutta la famiglia, un impegno di cui prima della malattia della madre non si sono mai fatte carico. Non si è mai occupata in passato di maglia, uncinetto o cucito.
È lo stiro, come spiega l'assicurata, a metterla in difficoltà, fatto comprensibile visto che obbliga il braccio a movimenti ripetuti. Con una certa distribuzione del lavoro tuttavia si può esigere che la signora offra il proprio contributo ed é oltremodo esigibile che le figlie, ormai adulte, provvedano ai loro indumenti o comunque offrano una parziale collaborazione. Date le limitazioni indicate dal perito ritengo che la necessità di aiuto, almeno parziale, sia giustificata.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
10
percentuale degli impedimenti
0
percentuale di invalidità
0
Negli ultimi anni, soprattutto dopo la recrudescenza della malattia, __________ si era chiuso ed aveva avuto difficoltà scolastiche. Ora le cose vanno meglio, anche scolasticamente, e sembra essere più sereno. A parte questi aspetti la signora RI 1 non ravvede problemi di relazione o difficoltà particolari riconducibili alla malattia.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0
percentuale degli impedimenti
percentuale di invalidità
La signora non riferisce attività di questa natura.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
24.5%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
I famigliari.
6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dal giugno 2003.
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE
Le valutazioni proposte ad ogni singolo punto del rapporto tengono conto dell'evoluzione della malattia e del fatto che si è intervenuti due volte negli ultimi anni, nel 2003 e nel 2005. Nel colloquio con l'assicurata non sono emerse differenze tra i due periodi: la situazione è tale sin dal 2003 e l'ultimo intervento non ha apportato cambiamenti significativi nella capacità in ambito domestico. Per questo motivo ho indicato un'unica percentuale d'invalidità." (Doc. AI 52-4)
L’Ufficio AI ha quindi comunicato all’interessata la possibilità di procedere con una reformatio in peius, affermando:
" In concreto, per determinare il reddito da invalida dell'assicurata è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito statistico per attività leggere, ripetitive e non qualificate pari a fr. 40'103.- (valori RSS 2004 con ulteriore riduzione del 30%, categoria 4, femminile, mediana) applicando per di più la riduzione massima del 25% consentita dalla giurisprudenza.
Per un lavoro adeguato al proprio stato di salute, l'assicurata (lavorando al 70%) può ancora conseguire da invalida un reddito annuo pari a fr. 21'054.-.
Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a tempo parziale (70%) quale inserviente alle pulizie/guardaroba la signora RI 1 avrebbe potuto percepire nel 2004 un salario annuo di fr. 40'022.-, l'assicurata conserva una residua capacità di guadagno del 53% con una perdita di guadagno e quindi un grado d'invalidità del 47% [(40022-21054)x100:40022 = Al 47%].
4) Nel caso concreto, l'interessata svolgeva solo parzialmente un'attività lucrativa e quindi risulta applicabile l'art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:
"Qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l'art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
"Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell'azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell'esame del loro diritto alla rendita un'attività lucrativa a tempo pieno, l'invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un'attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125V 146.
Nella presente fattispecie, al fine di valutare correttamente l'invalidità dell'assicurata l'UAI deve applicare il cosiddetto metodo misto; l'amministrazione ha appurato che l'assicurata lavorava nella misura del 70% quale inserviente di pulizia/guardaroba mentre per il rimanente 30% essa era attiva quale casalinga.
5) Secondo prassi, per determinare il grado d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a domicilio effettuata nel presente caso in sede d'opposizione da un'assistente sociale, determina in quale misura l'assicurata non riesce più a svolgere le normali mansioni quotidiane.
Le percentuali di ripartizione delle singole mansioni di casalinga, dopo un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono state riassunte in tabelle di riparto (approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età dei figli, alle attività svolte dalla persona in esame al di fuori dell'economia domestica (diversi).
Le stesse permettono un'equità di trattamento di situazioni a loro simili per composizione familiare, abitativa e per impegni extra-domestici.
In tal contesto il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste (RCC 1984, p. 143).
Nella fattispecie l'UAI ha disposto un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute ed in conclusione l'assistente sociale ha stabilito che l'assicurata, nelle abituali mansioni di casalinga, presenta un'incapacità di lavoro del 24,5%.
6) In casu, in considerazione di un grado d'invalidità del 7,35% (ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione del 30% con una limitazione del 24,5%) ed un grado d'invalidità del 33% (considerata un'attività parziale di salariata in ragione del 70% con una limitazione del 47%), la somma fra i due gradi d'invalidità testé citati determina un grado d'invalidità globale (casalinga+salariata) del 40%.
Visto il risultato al quale si è appena giunti, l'assicurata in oggetto presenta pertanto il grado minimo del 40% richiesto dalla legge per poter beneficiare del diritto al quarto di rendita d'invalidità (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI) ma non un grado Al pari al 57% conferente alla
stessa una mezza rendita Al." (Doc. AI 53-3)
2.8. Nel ricorso l'assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione contestando innanzitutto la possibilità di procedere ad un riesame della decisione con la quale le era stata assegnata la mezza rendita AI.
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che siano adempiute le condizioni per procedere a un riesame della rendita di invalidità sulla base dell’art. 53 cpv. 2 LPGA.
L’Ufficio AI, riferendosi all’epoca della concessione della mezza rendita, ha infatti sostenuto che il fatto di non aver svolto i necessari esami dal punto di vista economico non aveva permesso di determinare che già a quel momento vi era diritto solo ad una mezza rendita AI e quindi che la decisione era errata.
Ora, i principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).
L'art. 53 LPGA prevede che:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).
Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
In una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
Nel caso di specie l’Ufficio AI ha basato la propria decisione di concedere all’assicurata una mezza rendita di invalidità, sulle indicazioni contenute nella perizia dell’11 ottobre 2006 (doc. 20-1), senza procedere ad un’inchiesta economica a domicilio.
L’esame degli atti evidenzia che l’amministrazione ha concesso la prestazione alla richiedente, che era parzialmente attiva professionalmente, limitandosi a considerare le sue limitazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa di donna delle pulizie, senza tener conto che l’attività non veniva svolta al 100%.
Con la decisione impugnata invece l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata lavorasse al 70%, l’ha considerata salariata in tale misura, mentre l’ha ritenuta casalinga per il restante 30%, applicando il metodo misto.
A questa suddivisione va data piena conferma.
Emerge infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di salute, lavorava come donna delle pulizie nella misura del 70%, poiché in quel posto di lavoro non era possibile svolgere un’attività al 100%. Il grado di occupazione non era comunque da far risalire ad inabilità lavorativa dell’insorgente ma a mancanza di lavoro nel luogo dove svolgeva la sua attività.
L’amministrazione ha inoltre rettamente ritenuto che l’assicurata, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare in questa misura.
In tali condizioni, conformemente alla giurisprudenza del TFA, esistono gli estremi per considerare la decisione 13 maggio 2005 - fondata su accertamenti lacunosi con conseguente applicazione errata del metodo di calcolo dell’invalidità - suscettibile di riconsiderazione (cfr. in proposito la STFA del 13 luglio 2006 citata sopra).
2.9. Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, la ricorrente è affetta da brachialgie a destra dopo un intervento radicale per estirpazione di un tumore mammario nel 1997 ed una recidiva nel 2003 con esiti di radioterapia adiuvante (cfr. doc. 27-1).
L’Ufficio AI ha essenzialmente fondato il proprio provvedimento sulla perizia pluridisciplinare fatta esperire dai dr. med. __________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. 19-1).
Dal referto emerge quanto segue:
" Patologia neurologica
Il nostro consulente dr __________, FMH neurologia a __________ (vedasi allegato), conferma la presenza di brachialgie ds. dopo un intervento chirurgico radicale per un tumore mammario nel 1997, una recidiva nel 2003 e gli esiti di una terapia attinica locoregionale a dose piena nel 1997. Prende atto che un accertamento tramite MRI del plesso brachiale, non ha messo in evidenza patologie espansive a questo livello. L’esame neurologico evidenzia localmente la persistenza di una zona di iperpatia su possibile lesione dei rami sensitivi in relazione con la cicatrice. L’esame strumentale elettrofisiologico (vedasi 4.2.3) non evidenzia segni di anastomosi medio – ulnare, né di polineuropatia e nemmeno conferma quanto descritto in precedenza a livello del nervo mediano ds. (minima sindrome irritativi, atto del 05.09.22003). Il dr. __________ fa notare che l’A. è già stata trattata con farmaci antinevralgici che non ha sopportato. Precisa che anche in assenza di deficit clinici chiari, considerando la presenza di dolori locali e trattandosi anche di una paziente destrimane, ritiene giustificata una riduzione della capacità lavorativa nella professione da ultimo esercitata (ausiliaria di pulizie) nella misura del 50%. Aggiunge che in attività più leggere, l’A. potrebbe migliorare il suo stato valetudinario.
Patologia oncologica
L’A. è stata presentata al consulente oncologo dr. __________, capoclinica presso __________ (vedasi allegato). Egli conferma le diagnosi oncologiche note, prende atto che l’A. è seguita con controlli regolari da parte del ginecologo curante dr. __________. All’esame clinico conferma la retrazione cicatriziale del capezzolo e del tessuto circostante al seno ds nell’area interessata dalle tumorectomie. Precisa che secondo l’A., tali alterazioni sarebbero presenti già da tempo e non sarebbero evolute: fa notare come l’A., oltre ai disturbi algici, lamenta una sensazione generale di stanchezza con affaticamento precoce del braccio ds. Informa come notoriamente interventi chirurgici estesi all’ascella, come uno svuotamento ascellare possono, a seguito di un eventuale danno neurologico locale, causare parestesie e dolori come quelli descritti dall’A. sia ad alto rischio per una nuova recidiva locale, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche della malattia, oltretutto apparentemente resistente alla radioterapia effettuata e tenuto conto che il tumore escisso nel 2003, si avvicina a meno di 1 mm da uno dei margini del prelievo. Suggerisce di valutare la possibilità di un trattamento antiormonale sull’arco di 5 anni con Tamoxifen. Consiglia un Follow-up oncologico – clinico stretto (ogni 3-4 mesi), alfine di individuare immediatamente eventuale nuova recidiva locale, che renderebbe a quel punto assolutamente indicato un intervento di mastectomia. A riguardo della capacità lavorativa dal lato strettamente oncologico, ritiene che non vi sono al momento elementi per considerare la paziente inabile al lavoro. Ritiene probabile un’attività che non preveda sforzi fisici troppo eccessivi, tenuto conto della situazione dell’ascella del braccio ds.
Patologia psichiatrica
Agli atti a nostra disposizione, il medico curante descrive l’apparizione di una depressione reattiva dal 2002 (atto del 28.04.2004). Il SMR AI, chiede inoltre di valutare l’eventuale presenza di una componente psichica nella sintomatologia limitante la capacità lavorativa dell’A. Ella è quindi stata presentata al nostro consulente dr. __________ (vedasi allegato). Facciamo notare come l’A. presso il SAM ci ha informato di aver presentato un certo qual disagio psicologico nell’ambito di una crisi coniugale appunto nel corso del 2002, problema attualmente accettato e superato dall’A. stessa. Il dr. __________, in effetti, segnala rapporti difficili e talvolta conflittuali con il marito e pure la presenza di conseguenze “traumatiche a livello psicologico” a causa del decesso accidentale di un nipote avvenuto lo scorso mese di marzo. Sul piano psichiatrico, l’A. non ha antecedenti maggiori. Il dr. __________ descrive lo stato psichico attuale, dove sul piano affettivo riscontra una leggera ansia con una timia di base subdepressiva, alla quale l’A. fa fronte con umorismo e rassegnazione. Fa infine notare come l’A. non assuma farmaci o segua trattamenti psichiatrici. Descrive pertanto una situazione umorale di base subdepressiva, apparentemente reattiva al carcinoma al seno, senza tuttavia che l’A. appaia però troppo preoccupata per il suo avvenire, nutrendo una grande fiducia nei medici che la stanno curando. Dal lato prettamente psichiatrico, secondo il nostro consulente non vi sono elementi per una diminuita capacità lavorativa in qualità di ausiliaria di pulizie. Consiglia un reinserimento lavorativo in un’attività leggera, poiché i principali impedimenti sono attualmente di natura neurologica e neurortopedica.
Presso il SAM l’A. ha pure segnalato la presenza episodica di dolori in sede lombosacrale a fascia, senza irradiazioni nelle estremità inferiori. L’esame clinico mette in evidenza un’iperlordosi lombare in parte raddrizzabile, solo minima diminuzione della mobilità lombare con dolenza alla palpazione delle articolazioni intervertebrali posteriori nella parte bassa e un disbilancio muscolare per quanto riguarda i muscoli extrarotatori dell’anca sin. Si tratta di un reperto assai modesto, ben trattabile tramite fisioterapia attiva (mobilizzazione e estensione muscolare, nonché rinforzo) e pertanto non particolarmente limitante la capacità lavorativa dell’A.
7 Valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa
L’attuale grado di capacità lavorativa medico – teorica globale dell’A. nella professione da ultima svolta di ausiliaria di pulizie, è valutabile nella misura del 50% (da considerare come attività sull’arco di un’intera giornata con limitata capacità funzionale).
8 Conseguenze sulla capacità lavorativa
Si manifestano prevalentemente a livello fisico. Come abbiamo discusso sopra, quest’A. presenta brachialgie ds. dopo un intervento radicale per estirpazione di un tumore mammario, svuotamento ascellare e radioterapia adiuvante nel 1997, nonché di una recidiva nel 2003. E’ risaputo che interventi chirurgici estesi all’ascella con uno svuotamento ascellare, possono a seguito di un eventuale danno neurologico locale, causare parestesie e dolori come quelli descritti dall’A., anche in assenza di un danno oggettivabile e purtroppo con possibilità terapeutiche estremamente contenute. In considerazione dei disturbi algici locali al braccio e alla spalla dominanti, riteniamo che per l’attività da ultimo svolta dall’A. vi sia una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50%. Intendiamo con ciò una riduzione della capacità lavorativa sull’arco di un’intera giornata lavorativa, argomentata da una ridotta capacità funzionale residua per il sollevamento del trasporto di carichi (esigua sopra il piano delle spalle per pesi superiori ai 5 Kg, ridotta per pesi inferiori a 5 Kg), per la manipolazione di oggetti, attrezzi (nulla per oggetti molto pesanti, molto ridotta per oggetti pesanti, normale per oggetti leggeri) e inoltre per la possibilità solo parziale dell’impiego delle due braccia per lavori di forza.
Per l’attività da ultimo svolta dall’A., riteniamo sia ancora praticabile nella misura del 50% (orario di lavoro normale con limitata capacità funzionale come descritto sopra).
Dagli atti in nostro possesso possiamo concordare con la valutazione del medico curante, che pone l’inizio della prolungata incapacità lavorativa a partire da giugno 2003. Da allora lo sviluppo della capacità di lavoro non ha presentato importanti cambiamenti. L’ambiente di lavoro dell’A. (__________di __________) non riteniamo sia in grado di sopportarne i disturbi psichici, poiché è stata licenziata.
9 Conseguenze sulla capacità d’integrazione
In considerazione degli aspetti psichici – mentali e sociali (personalità semplice, poco motivata a una vera e propria riformazione, tendenzialmente ansiosa), non riteniamo possibile effettuare provvedimenti d’integrazione professionale.
In considerazione degli aspetti patogenetici dei disturbi brachialgici descritti (possibili microlesioni, retrazioni cicatriziali delle parti molli) e delle possibilità terapeutiche notoriamente purtroppo estremamente contenute, non riteniamo che la capacità di lavoro dell’A., per l’attività da ultimo svolta (donna di pulizie) possa essere ulteriormente migliorata.
Riteniamo invece, che l’A. sia in grado di svolgere, almeno dal punto di vista medico – teorico, altre attività rispettose delle seguenti esigenze:
- attività manuale di tipo leggero, senza l’esigenza di sollevare o trasportare carichi (anche inferiori ai 5 kg sopra il piano delle spalle),
- attività con esigenza di manipolazioni di oggetti solo leggeri,
- senza l’impiego di forza al braccio dominante ds. e quasi mai con le braccia elevate,
- attività non esigente il normale impiego delle due braccia.
In attività rispettose delle esigenze suelencate, riteniamo che l’A. possa migliorare la sua capacità lavorativa, sino a raggiungere la misura massima dell’80% (rendimento ridotto per la presenza dei dolori locali).
10 Osservazioni e risposte a domande particolari
Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM
In qualità di casalinga, riteniamo l’A. abile al lavoro nella misura dell’80%, in quanto non risultano più esigibili lavori estremamente pesanti e di forza, nonché in posizione elevata del braccio ds..
A riguardo della prognosi oncologica, facciamo notare come secondo il parere del nostro consulente, quest’A. è da considerare senza dubbio, come ad alto rischio per una nuova recidiva locale, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche della malattia, oltretutto apparentemente resistente alla radioterapia effettuata e tenuto conto che il tumore escisso nel 2003 si avvicina a meno di 1mm da uno dei margini del prelievo." (Doc. 20-12)
2.10. Occorre premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.11. Con il proprio ricorso l’insorgente contesta le conclusioni dell’AI allegando un attestato del 9 giugno 2005 del dr. med. __________, medico curante, che ha affermato:
" Dalla vostra documentazione si evince che avete preso in considerazione le patologie della paziente fino al giugno 2003. Purtroppo però in seguito si è ripresentata la ricomparsa di microcalcificazioni a livello del seno destro, per cui si è dovuto nuovamente intervenire con una mastectomia, durante la quale si è proceduto pure ad una ricostruzione tramite lembo di muscolo cutaneo: in seguito la paziente ha dovuto sottoporsi nuovamente ad una terapia ciclostatica endocrina con Tamoxifen e Lucrin, quest’ultimo per via intramuscolare, per la durata di più anni.
In seguito all’intervento chirurgico anche l’uso del braccio destro è ulteriormente peggiorato, in quanto a livello dell’apertura ascellare la cicatrice provoca dolori, l’immobilizzazione parziale post-operatoria ha provocato una discreta retrazione e riduzione della motilità: per questo motivo attualmente l’uso del braccio destro non è possibile, motivo per cui al momento attuale una capacità lavorativa al 50% non è sostenibile." (allegato al doc. 38-7)
Il 16 giugno 2005 il Dr. med. __________, FMH ginecologia, ha affermato che:
" Nel novembre 2004 veniva diagnosticata un’ulteriore recidiva della neoplasia al seno dx. Il 5.1.2005 veniva eseguita una mastectomia dx con ricostruzione del seno mediante lembo muscolare (fecit doctor __________). Per quel che riguarda l’inabilità lavorativa la mia valutazione porta alla conclusione che vi è un’inabilità puramente fisica parziale. A questa inabilità fisica si assomma una difficoltà e un’inabilità legate alla grossa paura di questa paziente, comprensibile in stato dopo molteplici interventi chirurgici al seno dx legati a recidive.
E’ questo l’aspetto che ritengo sia di grande importanza nel valutare l’evoluzione della situazione dopo l’intervento del gennaio 2005." (doc. 43-2)
Il Dr. __________, specialista svizzero FMH ed europeo __________, chirurgia plastica, ricostruttiva e chirurgia estetica, ha affermato:
" Il decorso postoperatorio dopo l’intervento di ricostruzione del seno, si è svolto privo di complicazioni di sorta. Grazie ad un’intensa fisioterapia la paziente è riuscita a recuperare una buona mobilità del braccio, che rimane comunque più debole rispetto alla parte controlaterale. Con il passare del tempo si avrà probabilmente un ulteriore miglioramento della forza, anche se probabilmente in seguito ai diversi interventi la signora RI 1 avrà nel braccio destro il suo punto debole.
La paziente è sempre stata inabile al lavoro già in seguito agli interventi chirurgici eseguiti nel 1997.
Nelle attività quotidiane non ha bisogno dell’aiuto di terzi e non lamenta disturbi particolari. Dice comunque di non riuscire a sostenere il carico di un’attività lavorativa.
Se dal punto di vista puramente somatico ritengo che probabilmente un’attività lavorativa nell’ambito di un’occupazione leggera potrebbe sicuramente essere possibile, dal punto di vista psicologico la paziente è molto abbattuta a seguito dei diversi interventi e soprattutto del recidivare della malattia carcinomatosa.
Penso che il persistere dell’inabilità lavorativa sia quindi piuttosto da attribuire a questi fattori psicosociali e meno allo stato puramente somatico." (doc. 45-4)
Questi documenti sono stati attentamente esaminati dal dr. med. __________, medico SMR dell’AI, il quale, il 23 giugno 2005, ha affermato:
" (….)
In complesso, l’inabilità lavorativa durante il 2004 era attribuita alla sintomatologia dolorosa ed il disturbo della funzione del braccio destro, un danno neurologico (plesso brachiale) di entità rilevante è stato escluso. Il caso è stato oggetto di ampi apprezzamenti in sede peritale (SMR) nel settembre 2004, compresa la sfera psichica. In conclusione, l’assicurata è stata ritenuta abile al lavoro in misura del 50% per l’attività abituale e dell’80% per un’attività che rispetta delle limitazioni precise e come casalinga.
L’intervento di mastectomia e ricostruzione ha comportato un periodo d’inabilità lavorativa totale di due mesi, la ricostruzione del capezzolo di circa tre settimane. Dal rapporto del Dr. __________ e del Dr. __________ emerge che la capacità lavorativa non è peggiorata in misura determinante a seguito degli ultimi interventi. Le conseguenze psichiche – abbattimento, paura, difficoltà – non hanno comportato strategie terapeutiche diverse e rientrano nel quadro caratterizzato dal perito SAM." (doc. 47-1)
In precedenza, il 7 giugno 2005, il medesimo medico aveva affermato:
" La recidiva ed il relativo trattamento causano un nuovo periodo di inabilità lavorativa totale a partire dal gennaio 2005. L’inabilità lavorativa dovuta all’intervento di ricostruzione ed un ulteriore intervento di ricostruzione del capezzolo dopo due mesi durerà al minimo fino al giugno 2005.
La capacità lavorativa per un’attività rispettosa dei limiti precedentemente stabiliti dovrebbe essere ripristinata in futuro, ovviamente ci troviamo di fronte ad un caso a rischio elevato di recidiva.
La possibilità concreta di ripresa del lavoro dipende dal decorso postoperatorio e dall’ulteriore decorso della malattia tumorale nonché da eventuali ulteriori proposte terapeutiche." (doc. 37-1)
Dalla perizia e dalle successive prese di posizione del medico SMR, che si basa su di un’attenta valutazione della documentazione agli atti, nonché dalle delucidazioni fornite dai dr. med. __________ e __________, emerge che l’interessata è abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di donna delle pulizie, mentre in attività leggere confacenti al suo stato di salute con le limitazioni descritte nella perizia e come casalinga, l’interessata può svolgere un’attività all’80%.
A detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza, così come alle successive prese di posizione del dr. med. __________.
In particolare, secondo le motivate conclusioni del medico SMR l’intervento subito nel gennaio 2005 ha comportato un breve periodo di inabilità lavorativa completa di due mesi. Per il resto l’operazione non ha sostanzialmente modificato la capacità lavorativa della ricorrente.
Non è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche sulla base delle certificazioni del dr. med. __________ del 9 giugno 2005, curante dell’assicurata.
Infatti il dr. med. __________ non apporta elementi di rilievo che possano modificare la valutazione dei periti. Come rilevato dal medico SMR, fondandosi sugli attestati dei Dr. med. __________ e __________, anche in seguito all’intervento del gennaio 2005 non vi sono state modifiche del grado di capacità lavorativa dell’insorgente, se non per un breve periodo.
A prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (cfr. consid. 2.10), va detto che in ogni caso da tale referto non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente e suffragato dalla documentazione medica agli atti.
Del resto anche i medici SMR si sono ripetutamente chinati sulla documentazione prodotta dall’assicurata. Nelle sue annotazioni del 23 giugno 2005, il dr. __________ ha rilevato come l’intervento di mastectomia e ricostruzione ha comportato un periodo d’inabilità lavorativa totale di due mesi, la ricostruzione del capezzolo di circa tre settimane. Dal rapporto del dr. __________ e del Dr. __________ emerge che la capacità lavorativa non è peggiorata in misura determinante in seguito degli ultimi interventi. Le conseguenze psichiche - abbattimento, paura, difficoltà - non hanno comportato strategie terapeutiche diverse e rientrano nel quadro caratterizzato dal perito SAM.
Non è superfluo ricordare a questo proposito che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Questa Corte concorda pertanto con l’amministrazione nel ritenere che la perizia specialistica agli atti e la documentazione medica all’inserto confermino un’inabilità al 50% nella precedente attività ed all’80% in attività leggere confacenti allo stato di salute dell’insorgente.
2.12. Per quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 20 aprile 2006, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 24.5% (cfr. doc. 52-6).
2.13. Come è già stato anticipato, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
1. Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
2. Spese e acquisti diversi 10
3. Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4. Pulizia dell'appartamento 10
5. Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6. Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7. Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8. Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII),